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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4275 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Paola BERTAZZO
e
c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina GIUSTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
“1) dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e alle CP_1 Parte_1
condizioni che seguono ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) la casa coniugale, ubicata in Cassola (VI), Via Dante Alighieri n. 17 int. 2, di esclusiva
proprietà del sig. , rimarrà nella disponibilità dello stesso, e la sig.ra CP_1 Parte_1
asporterà i propri effetti personali nonché quelli che verranno individuati in apposito
[...]
elenco concordemente stilato dalle parti e da queste sottoscritto, trasferendosi presso
l'abitazione di BE di OR (VI), Via Dante Alighieri n. 121.
3) disporsi l'affido condiviso e paritetico del figlio RE ad entrambi genitori, Persona_1
con residenza presso la madre.
4) Stabilire l'affidamento del RE secondo il seguente schema, che Persona_2
si riproduce:
2 Prevedere che nel caso una delle parti debba assentarsi per lavoro nella mattinata del
sabato, il RE venga affidato all'altro genitore sino al termine del turno Persona_1
lavorativo della parte che si assenta.
In ogni caso il padre potrà vedere e stare con il figlio per 15 giorni anche non continuativi
durante le vacanze estive, periodo da concordare con la sig.ra entro il 30 maggio Parte_1
di ogni anno;
per sette giorni durante le vacanze natalizie curando di alternare di anno in
anno, il Natale e il Capodanno e quindi dal 23/12 al 30/12 ore 20.00; dal 30/12 ore 20.00
alle ore 20.00 del 06/01; la festività del Natale verrà così disciplinato: la mattina di Natale
fino al dopo pranzo con un genitore, e dal pomeriggio di Natale fino alla cena serale con
l'altro, ad anni alterni.
Per due giorni continuativi durante le festività pasquali curando di alternare Pasqua e
Pasquetta di anno in anno;
Pasqua 2025 il RE la trascorrerà con la Persona_1
madre.
I ponti e le ulteriori vacanze scolastiche equamente suddivisi.
Il compleanno della madre e la festa della mamma il RE lo trascorrerà Persona_1
con la sig.ra . Parte_1
Il compleanno del padre e la festa del papà il RE lo trascorrerà con il sig. Persona_1
. CP_1
Il compleanno del RE verrà festeggiato possibilmente insieme ad Persona_1
entrambi i genitori, oppure un anno un genitore pranzerà con il RE, mentre l'altro
genitore cenerà con il RE, così alternando pranzo e cena di anno in anno.
5) Considerato l'affidamento paritetico ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto
del figlio, nonché ciascun genitore provvederà al 50% delle straordinarie necessarie per il
figlio, come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
6) Le parti percepiranno l'assegno unico al 50% per ciascuno.
7) le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto, anche per il figlio
3 RE , oltre che ai documenti di riconoscimento. Persona_1
8) Spese di causa compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Mussolente (VI) in data 30/09/2017, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'8/04/2205 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso e paritetico del figlio RE ; Persona_1
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
Persona_1
- le spese straordinarie relative al figlio RE , come regolamentate dal Persona_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno avanzato
4 pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto, anche per il figlio RE , oltre che ai documenti di Persona_1
riconoscimento;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- sulle spese si provvederà in sede di sentenza di scioglimento del matrimonio
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Mussolente (VI) in data 30/09/2017 con atto trascritto al n. 11, parte I, anno
2017, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mussolente (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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