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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/2025 V.G.
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
Riunto in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Sofia Gancitano Presidente rel.
Dott. Marco Pesoli Giudice
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice sulla domanda di esdebitazione ex artt. 142 e 143 l.f. proposta da
C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Violato, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Vigonza (PD), alla via Germania n. 7, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con sentenza n. 49/2013 pubblicata il 23 luglio 2013 il Tribunale di Rovigo dichiarava il fallimento dell'imprenditore individuale . Parte_1
Il 12.09.2023 il Tribunale dichiarava la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione dell'attivo e il 24.02.2025 – e quindi oltre l'anno dalla chiusura della procedura ex art. 143 l.f. – Parte_1 proponeva una domanda di esdebitazione, affermando la sussistenza di tutti i requisiti di legge per la concessione del beneficio.
Il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza sono stati comunicati ai creditori non integralmente soddisfatti;
e hanno depositato memorie, la prima rimettendosi alle CP_1 Controparte_2 decisioni del Tribunale, la seconda opponendosi alla concessione del beneficio, stante la condanna del ricorrente per il reato di bancarotta ex artt. 224 co. 1 e 217 co. 1 e 2 con sentenza del Tribunale di
Rovigo n. 247/2020, divenuta irrevocabile e per mancanza di meritevolezza, dal momento che il ricorrente aveva aggravato lo stato di dissesto.
Depositava breve relazione anche la curatrice del fallimento suddetto, dott.ssa . Persona_1
La domanda deve essere rigettata per decadenza ai sensi dell'art. 143, comma 1, l.f., essendo stata proposta il 24.02.2025, cioè oltre l'anno dal deposito del decreto con cui il Tribunale ha disposto la chiusura del fallimento (12.09.2023).
In ogni caso, si rileva che difettano i requisiti di cui ai nn. 5 e 6 dell'art. 142 l.f. Sotto il primo profilo, dagli atti e dalla relazione della dott.ssa emerge che il debito Persona_1 maturato dall'imprenditore ha visto un consistente e progressivo incremento dal 2008 sino alla dichiarazione di fallimento, avvenuta nel 2013. La stessa sentenza penale di condanna del Tribunale di Rovigo ha accertato che a partire dal 2010 il contribuente ha anche omesso di tenere una contabilità regolare, tanto che il debito nel 2011 era pari a euro 652.196,07 e nel 2012 è aumentato sino a euro
947.285,13.
Sotto il secondo profilo, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, quest'ultimo risulta condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 224, comma 1 e 217, comma
1, n. 4), e agli artt. 224, comma 1, 217, comma 2, e 219, comma 2, n. 1), R.D. 267/1942.
Nulla sulle spese, in assenza di apposita domanda dei creditori costituiti.
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente
Sofia Gancitano
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
Riunto in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Sofia Gancitano Presidente rel.
Dott. Marco Pesoli Giudice
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice sulla domanda di esdebitazione ex artt. 142 e 143 l.f. proposta da
C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Violato, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Vigonza (PD), alla via Germania n. 7, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con sentenza n. 49/2013 pubblicata il 23 luglio 2013 il Tribunale di Rovigo dichiarava il fallimento dell'imprenditore individuale . Parte_1
Il 12.09.2023 il Tribunale dichiarava la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione dell'attivo e il 24.02.2025 – e quindi oltre l'anno dalla chiusura della procedura ex art. 143 l.f. – Parte_1 proponeva una domanda di esdebitazione, affermando la sussistenza di tutti i requisiti di legge per la concessione del beneficio.
Il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza sono stati comunicati ai creditori non integralmente soddisfatti;
e hanno depositato memorie, la prima rimettendosi alle CP_1 Controparte_2 decisioni del Tribunale, la seconda opponendosi alla concessione del beneficio, stante la condanna del ricorrente per il reato di bancarotta ex artt. 224 co. 1 e 217 co. 1 e 2 con sentenza del Tribunale di
Rovigo n. 247/2020, divenuta irrevocabile e per mancanza di meritevolezza, dal momento che il ricorrente aveva aggravato lo stato di dissesto.
Depositava breve relazione anche la curatrice del fallimento suddetto, dott.ssa . Persona_1
La domanda deve essere rigettata per decadenza ai sensi dell'art. 143, comma 1, l.f., essendo stata proposta il 24.02.2025, cioè oltre l'anno dal deposito del decreto con cui il Tribunale ha disposto la chiusura del fallimento (12.09.2023).
In ogni caso, si rileva che difettano i requisiti di cui ai nn. 5 e 6 dell'art. 142 l.f. Sotto il primo profilo, dagli atti e dalla relazione della dott.ssa emerge che il debito Persona_1 maturato dall'imprenditore ha visto un consistente e progressivo incremento dal 2008 sino alla dichiarazione di fallimento, avvenuta nel 2013. La stessa sentenza penale di condanna del Tribunale di Rovigo ha accertato che a partire dal 2010 il contribuente ha anche omesso di tenere una contabilità regolare, tanto che il debito nel 2011 era pari a euro 652.196,07 e nel 2012 è aumentato sino a euro
947.285,13.
Sotto il secondo profilo, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, quest'ultimo risulta condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 224, comma 1 e 217, comma
1, n. 4), e agli artt. 224, comma 1, 217, comma 2, e 219, comma 2, n. 1), R.D. 267/1942.
Nulla sulle spese, in assenza di apposita domanda dei creditori costituiti.
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente
Sofia Gancitano