TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 12002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12002 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 20/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nella causa R.G. n. 7372/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
(07/12/1975), rappresentata e difesa dall'avv. Santonicola Ciro e dall'avv. Parte_1
OS DO, per procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dal
[...] funzionario avv. Cavallo Alessia;
RESISTENTE
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'istante in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale, in qualità di giudice del lavoro, al fine di vedere accolte le domande di seguito riportate: “Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma
121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93
c.p.c.”. Alle esposte conclusioni parte ricorrente ha premesso di aver prestato servizio, in qualità di docente con contratto a tempo determinato, negli anni scolastici 2017/2018 presso l'IPSIA “Primo Levi” di Parma;
per l'anno scolastico 2018/2019 presso l'ITE “G. Bodoni” di Parma;
negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 presso l'ISS “C.E. Gadda” di Fornovo (PR) e nell'anno scolastico 2022/2023 presso il Liceo artistico “G.C. Argan” di in quest'ultimo caso, sulla base di molteplici contratti di CP_1 supplenza di breve durata, senza tuttavia beneficiare della somma di € 500,00 annui a titolo di c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 co. 121-124 Legge n. 107/2015. Ritualmente costituitosi in giudizio, l'Amministrazione convenuta ha eccepito, in via preliminare la prescrizione, quantomeno parziale, della pretesa e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. All'odierna udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, acquisito quanto prodotto da parte ricorrente, stante la natura documentale del procedimento, ha deciso la causa con sentenza contestuale.
******
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento nei limiti di seguito esplicitati. A seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e del successivo D.P.C.M. n. 32313 del 23/09/2015, al fine di sostenere la formazione degli insegnanti, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. La possibilità di usufruire di tale beneficio, però, è stata riservata, originariamente, ai soli docenti di ruolo. Tale previsione normativa ha generato, tuttavia, un'inammissibile differenziazione nel trattamento degli insegnanti precari rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, totalmente priva di qualsiasi giustificazione. I docenti assunti con contratti a tempo determinato, infatti, durante il periodo di precariato, svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo e risultano, pertanto, assoggettati ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti. Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25/09/2015, la previsione ivi contenuta è del tutto priva di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, l'estensione del beneficio costituito dalla Carta Docente anche agli insegnanti precari deriva dall'applicazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28/06/1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Pertanto, per un generale principio di non discriminazione, a parità di lavoro svolto, il beneficio deve essere accordato anche agli insegnati con contratto a tempo determinato. L'odierna ricorrente, per i periodi in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica. Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, anche nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuisce la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, deve essere disapplicato in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete sia al personale assunto con contratto a termine, che al personale a tempo indeterminato.
*****
Nella materia di cui trattasi è stata di recente introdotta una nuova previsione normativa, volta ad evitare l'esposizione dell'Italia a procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Con il D.L. 13/06/2023, n. 69 (convertito in L. 10/08/2023, n. 103) all'art. 15, si prevede il riconoscimento del bonus in discorso, per l'anno 2023, ai docenti a tempo indeterminato ed altresì a quelli a termine ma a condizione che abbiano stipulato con l'amministrazione un contratto di supplenza annuale su posto vacante disponibile. Anche a tal proposito si osserva che la previsione di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023 deve essere disapplicata alla luce di quanto statuito dal citato art. 5 Direttiva 1999/70/UE poiché, al pari di quanto previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015, anche la novella da ultimo introdotta, ove applicata secondo il suo senso strettamente letterale, comporterebbe una inammissibile disparità di trattamento tra docenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli c.d. di ruolo. *****
Particolare rilevanza assume, nella materia in esame ed altresì per la definizione della controversia in oggetto, la recentissima pronuncia della CGUE 03/07/2025 che prende specifica posizione con riferimento alla possibilità di erogare la Carta Docente anche ai docenti che hanno effettuato supplenze c.d. brevi. A tal proposito, infatti, i Giudici investiti della questione hanno ulteriormente ribadito che, anche alla luce dell'obiettivo per il quale era stata istituita la Carta, vale a dire migliorare la qualità della didattica, escludere dal beneficio di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata costituisce una ulteriore ingiustificata disparità di trattamento rilevato che anch'essi esercitano un'attività parificata a quella dei docenti di ruolo che sostituiscono. A tal proposito, quindi, la CGUE ha concluso nel senso per cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Tutto quanto precede premesso e considerato, valutando il caso oggetto di attenzione, lo scrivente Giudice, incaricato dell'analisi della singola posizione, non ha rilevato la sussistenza di ragioni di natura oggettiva che possano giustificare l'esclusione della sig.ra dal beneficio costituito dai € 500,00 Parte_1 annui.
*****
Il , tuttavia, costituendosi in giudizio ha eccepito la parziale prescrizione del diritto azionato. CP_1
L'eccezione è fondata. Come chiarito dalla Corte di Cassazione il regime di prescrizione da applicare al diritto è quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza da quando è concretamente disponibile per l'anno scolastico di riferimento la somma annua pari al valore nominale della Carta;
mentre per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999 dalla data del conferimento dell'incarico (vedi Cass. 29961/2023). Nel caso di specie, in assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla data di notifica del presente ricorso eseguita, deve dichiararsi la prescrizione del diritto in merito agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 in virtù delle date di conferimento degli incarichi.
*****
Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, il ricorso presentato in questa sede trova accoglimento limitatamente al riconoscimento del diritto della sig.ra a beneficiare, per gli anni scolastici Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 del bonus di € 500,00 di cui all'art. 1, Legge n. 107/2015. La ricorrente ha infatti depositato in atti la documentazione comprovante l'attuale inserimento nel sistema scolastico, producendo il contratto di lavoro stipulato con l'amministrazione per l'anno scolastico 2025/2026, dal quale è possibile desumere l'attualità dell'interesse della stessa a percepire gli importi della c.d. Carta docente a titolo di corrispettivo e non anche a titolo risarcitorio, stante la sua persistenza all'interno del sistema scolastico e il conseguente permanere del diritto/dovere formativo (cfr. Corte Cass. n. 29961/2023). Quanto al regime delle spese processuali, ricorrono giusti motivi per compensare di ½ le stesse;
sono poste, per la residua metà, in capo all'Amministrazione convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) condanna il e del merito alla attribuzione della Carta Docente, in favore di Controparte_2
, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2021/2022 e 2022/2023, secondo il Parte_1 sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2) compensa per ½ tra le parti le spese di lite liquidate complessivamente € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA e poste in capo al CP_1 dell'istruzione e del merito per la residua metà da distrarsi in favore dei procuratori costituti dichiaratisi antistatari;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti. Roma, 21/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa
IA DI
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 20/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nella causa R.G. n. 7372/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
(07/12/1975), rappresentata e difesa dall'avv. Santonicola Ciro e dall'avv. Parte_1
OS DO, per procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dal
[...] funzionario avv. Cavallo Alessia;
RESISTENTE
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'istante in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale, in qualità di giudice del lavoro, al fine di vedere accolte le domande di seguito riportate: “Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma
121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93
c.p.c.”. Alle esposte conclusioni parte ricorrente ha premesso di aver prestato servizio, in qualità di docente con contratto a tempo determinato, negli anni scolastici 2017/2018 presso l'IPSIA “Primo Levi” di Parma;
per l'anno scolastico 2018/2019 presso l'ITE “G. Bodoni” di Parma;
negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 presso l'ISS “C.E. Gadda” di Fornovo (PR) e nell'anno scolastico 2022/2023 presso il Liceo artistico “G.C. Argan” di in quest'ultimo caso, sulla base di molteplici contratti di CP_1 supplenza di breve durata, senza tuttavia beneficiare della somma di € 500,00 annui a titolo di c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 co. 121-124 Legge n. 107/2015. Ritualmente costituitosi in giudizio, l'Amministrazione convenuta ha eccepito, in via preliminare la prescrizione, quantomeno parziale, della pretesa e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. All'odierna udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, acquisito quanto prodotto da parte ricorrente, stante la natura documentale del procedimento, ha deciso la causa con sentenza contestuale.
******
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento nei limiti di seguito esplicitati. A seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e del successivo D.P.C.M. n. 32313 del 23/09/2015, al fine di sostenere la formazione degli insegnanti, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. La possibilità di usufruire di tale beneficio, però, è stata riservata, originariamente, ai soli docenti di ruolo. Tale previsione normativa ha generato, tuttavia, un'inammissibile differenziazione nel trattamento degli insegnanti precari rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, totalmente priva di qualsiasi giustificazione. I docenti assunti con contratti a tempo determinato, infatti, durante il periodo di precariato, svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo e risultano, pertanto, assoggettati ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti. Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25/09/2015, la previsione ivi contenuta è del tutto priva di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, l'estensione del beneficio costituito dalla Carta Docente anche agli insegnanti precari deriva dall'applicazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28/06/1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Pertanto, per un generale principio di non discriminazione, a parità di lavoro svolto, il beneficio deve essere accordato anche agli insegnati con contratto a tempo determinato. L'odierna ricorrente, per i periodi in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica. Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, anche nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuisce la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, deve essere disapplicato in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete sia al personale assunto con contratto a termine, che al personale a tempo indeterminato.
*****
Nella materia di cui trattasi è stata di recente introdotta una nuova previsione normativa, volta ad evitare l'esposizione dell'Italia a procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Con il D.L. 13/06/2023, n. 69 (convertito in L. 10/08/2023, n. 103) all'art. 15, si prevede il riconoscimento del bonus in discorso, per l'anno 2023, ai docenti a tempo indeterminato ed altresì a quelli a termine ma a condizione che abbiano stipulato con l'amministrazione un contratto di supplenza annuale su posto vacante disponibile. Anche a tal proposito si osserva che la previsione di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023 deve essere disapplicata alla luce di quanto statuito dal citato art. 5 Direttiva 1999/70/UE poiché, al pari di quanto previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015, anche la novella da ultimo introdotta, ove applicata secondo il suo senso strettamente letterale, comporterebbe una inammissibile disparità di trattamento tra docenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli c.d. di ruolo. *****
Particolare rilevanza assume, nella materia in esame ed altresì per la definizione della controversia in oggetto, la recentissima pronuncia della CGUE 03/07/2025 che prende specifica posizione con riferimento alla possibilità di erogare la Carta Docente anche ai docenti che hanno effettuato supplenze c.d. brevi. A tal proposito, infatti, i Giudici investiti della questione hanno ulteriormente ribadito che, anche alla luce dell'obiettivo per il quale era stata istituita la Carta, vale a dire migliorare la qualità della didattica, escludere dal beneficio di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata costituisce una ulteriore ingiustificata disparità di trattamento rilevato che anch'essi esercitano un'attività parificata a quella dei docenti di ruolo che sostituiscono. A tal proposito, quindi, la CGUE ha concluso nel senso per cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Tutto quanto precede premesso e considerato, valutando il caso oggetto di attenzione, lo scrivente Giudice, incaricato dell'analisi della singola posizione, non ha rilevato la sussistenza di ragioni di natura oggettiva che possano giustificare l'esclusione della sig.ra dal beneficio costituito dai € 500,00 Parte_1 annui.
*****
Il , tuttavia, costituendosi in giudizio ha eccepito la parziale prescrizione del diritto azionato. CP_1
L'eccezione è fondata. Come chiarito dalla Corte di Cassazione il regime di prescrizione da applicare al diritto è quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza da quando è concretamente disponibile per l'anno scolastico di riferimento la somma annua pari al valore nominale della Carta;
mentre per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999 dalla data del conferimento dell'incarico (vedi Cass. 29961/2023). Nel caso di specie, in assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla data di notifica del presente ricorso eseguita, deve dichiararsi la prescrizione del diritto in merito agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 in virtù delle date di conferimento degli incarichi.
*****
Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, il ricorso presentato in questa sede trova accoglimento limitatamente al riconoscimento del diritto della sig.ra a beneficiare, per gli anni scolastici Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 del bonus di € 500,00 di cui all'art. 1, Legge n. 107/2015. La ricorrente ha infatti depositato in atti la documentazione comprovante l'attuale inserimento nel sistema scolastico, producendo il contratto di lavoro stipulato con l'amministrazione per l'anno scolastico 2025/2026, dal quale è possibile desumere l'attualità dell'interesse della stessa a percepire gli importi della c.d. Carta docente a titolo di corrispettivo e non anche a titolo risarcitorio, stante la sua persistenza all'interno del sistema scolastico e il conseguente permanere del diritto/dovere formativo (cfr. Corte Cass. n. 29961/2023). Quanto al regime delle spese processuali, ricorrono giusti motivi per compensare di ½ le stesse;
sono poste, per la residua metà, in capo all'Amministrazione convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) condanna il e del merito alla attribuzione della Carta Docente, in favore di Controparte_2
, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2021/2022 e 2022/2023, secondo il Parte_1 sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2) compensa per ½ tra le parti le spese di lite liquidate complessivamente € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA e poste in capo al CP_1 dell'istruzione e del merito per la residua metà da distrarsi in favore dei procuratori costituti dichiaratisi antistatari;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti. Roma, 21/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa
IA DI