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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 5 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 137/2024 R.G. vertente
fra
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Milano ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Teora (AV) alla Via Roma, 52, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Provveditore
[...] P.IVA_1
Regionale p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dr.ssa Angela Anna Bruna
Piarulli, domiciliata presso l'UIEPE di Bari, Via Demetrio Marin n. 3, giusto provvedimento di incarico del 18/6/2024 in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso di merito, depositato il 18.1.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente adiva il
Tribunale per ottenere la condanna del , in persona del Controparte_1 CP_2
e il Direttore la di alla monetizzazione dei giorni di congedo Controparte_3 CP_4 ordinario non fruito ovvero 31 relativi all'anno 2021, giorni 39 dovuti all'anno 2022
(precisamente 43 giorni meno 4 festività soppresse perse perché non riportabili l'anno successivo) e giorni 26 relativi all'anno 2023 e giorni 3 di festività soppresse per un totale complessivo (calcolato dallo statino richiesto ed ottenuto dall' pari a Controparte_5
103 giorni complessivi, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano le parti resistenti impugnando e contestando le deduzioni del ricorrente invocando in via preliminare l'inammissibilità della domanda giudiziale per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Deduceva
l'infondatezza nel merito e quindi chiedeva il rigetto del ricorso.
2. La causa veniva fissata all'odierna udienza in modalità ex art. 127 ter cpc e istruita in via documentale e, sulle note di trattazione scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
3. Il ricorso è inammissibile.
Per indirizzo giurisprudenziale consolidato, la domanda del lavoratore che trova titolo nel rapporto di lavoro, costituisce controversia devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo (Cass. SU n. 19342 de 2008);
In questa prospettiva, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che il Corpo di Polizia Penitenziaria istituito con la legge n. 395 del 1990 che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia (art. 2) qualificandolo come "Corpo civile", ha previsto espressamente che il medesimo "fa parte delle forze di polizia"; pertanto trova applicazione la disciplina pubblicistica ai sensi dell'art. 3 primo comma d.lgs. n. 165 del 200
l; Gli argomenti in senso contrario dedotti dal ricorrente, non possono desumersi dalla qualificazione come "corpo civile", perché ciò consegue alla operata smilitarizzazione del corpo analogamente a quanto avvenuto per le forze di polizia, ma senza comportare la privatizzazione del rapporto, come sé dato evincersi dall'art. 3 del d.lgs. n. 165, che nel prevedere deroghe alla "privatizzazione" dei rapporti di lavoro pubblici, indica espressamente
"il personale militare e le Forze di polizia di Stato".
Non è invocabile l'art. 2 della legge n. 154 del 2005, che ha previsto che il rapporto del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria "è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico", in quanto tale personale, pur contemplato nella legge n. 395 del 1990, non è considerato come facente parte del Corpo di polizia penitenziaria, ma del dipartimento dell' amministrazione penitenziaria, istituito dalla stessa legge, alle cui dipendenze detto
Corpo è posto dalla citata legge 395/95;
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo.
4. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1
provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 5 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla