Articolo 3 della Legge 27 novembre 1980, n. 815
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 dicembre 1980
Art. 3. Soggetti

I contributi in conto interessi previsti dalla presente legge, nelle misure e alle condizioni indicate nei successivi articoli, sono concessi alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'albo di cui alla legge n. 298 del 6 giugno 1974 , siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi.
Ai fini di uno stesso investimento i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi da altre leggi dello Stato o dalle regioni.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1980