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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bertipaglia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1773/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL BOSCO Parte_1 C.F._1 DOMENICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DAL BOSCO DOMENICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONACCI Controparte_1 C.F._2 TE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANTONACCI TE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 C.F._3 dell'avv. ANTONACCI TE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANTONACCI TE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03/12/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
pagina 1 di 2 visto che con atto di citazione evocava in giudizio, avanti il Tribunale di Verona, i sigg. ri Pt_1
al fine di ottenere una pronuncia di usucapione dell'area scoperta adibita a giardino Persona_1 privato e antistante porticato, insistenti sulla corte comune distinta al NCT del Comune di Vestenanova (VR), foglio 29, mapp. 197, a seguito del quale si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti che contestavano la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto;
considerato che
dopo aver assunto le prove orali, veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio nella quale veniva chiesto a ctu di descrivere compiutamente la porzione di deposito e l'antistante area adibita a giardino oggetto di domanda di usucapione, precisandone l'esatta estensione, e di predisporre, sulla base dell'estensione delle aree così individuate, il relativo frazionamento dall'originale mapp.
197, fg. 29, NCT del Comune di Vestenanova (VR), con ogni relativo incombente catastale;
rilevato che dalla ctu è emerso che “Il rilievo topografico dell'area interessata e la sua sovrapposizione con la mappa d'impianto catastale tramite i punti di appoggio per inquadramento, spigoli di vecchi fabbricati già presenti al momento della redazione della cartografia d'impianto, ha messo in evidenza che la corte comune Mappale 197 non interessa sia il deposito che l'area esterna antistante oggetto di usucapione. L'ulteriore sovrapposizione del rilievo topografico con l'attuale mappa WEGIS, evidenzia che gli immobili oggetto di usucapione sono inglobati nell'attuale Mappale
198, fabbricato suddiviso in subalterni al Catasto Fabbricati, costituito dai subalterni da 1 a 5, mentre il 6 è la corte esterna.” (…) “Gli immobili oggetto d'usucapione non sono censiti e collocarli all'interno di fabbricati e/o proprietà già censite è molto complicato e a rendere la situazione più difficile vi è disallineamento tra la realtà dello stato dei luoghi e le rappresentazioni grafiche delle proprietà catastali.”; considerato che veniva chiamato il ctu a chiarimenti all'udienza del 14/07/2025, in cui il CTU geom. faceva presente che anche i ctp sono d'accordo sulla mancata corrispondenza tra la Per_2 situazione di fatto e quella catastale, “cioè l'area verde e rossa non insiste sul mapp. 197 ma sul mapp. 198, con proprietari che non sono parti del presente procedimento e quindi sono stati chiamati in causa i soggetti sbagliati, in quanto i mappali sono in una posizione diversa, esterni rispetto alla corte comune e non corrispondono allo stato dei luoghi”; posto che non vi sono ragioni per discostarsi dall'esito della ctu, alla quale peraltro hanno aderito anche i ctp;
rilevato che l'area oggetto di usucapione non è di proprietà dei convenuti, ne consegue quindi la carenza di legittimazione passiva dei convenuti;
rilevato che, per quanto sin qui esposto, la domanda non può essere accolta e la condanna alle spese per come liquidate in dispositivo segue il principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
- condanna la parte attrice al pagamento alla parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
10 dicembre 2025
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bertipaglia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1773/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL BOSCO Parte_1 C.F._1 DOMENICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DAL BOSCO DOMENICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONACCI Controparte_1 C.F._2 TE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANTONACCI TE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 C.F._3 dell'avv. ANTONACCI TE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANTONACCI TE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03/12/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
pagina 1 di 2 visto che con atto di citazione evocava in giudizio, avanti il Tribunale di Verona, i sigg. ri Pt_1
al fine di ottenere una pronuncia di usucapione dell'area scoperta adibita a giardino Persona_1 privato e antistante porticato, insistenti sulla corte comune distinta al NCT del Comune di Vestenanova (VR), foglio 29, mapp. 197, a seguito del quale si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti che contestavano la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto;
considerato che
dopo aver assunto le prove orali, veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio nella quale veniva chiesto a ctu di descrivere compiutamente la porzione di deposito e l'antistante area adibita a giardino oggetto di domanda di usucapione, precisandone l'esatta estensione, e di predisporre, sulla base dell'estensione delle aree così individuate, il relativo frazionamento dall'originale mapp.
197, fg. 29, NCT del Comune di Vestenanova (VR), con ogni relativo incombente catastale;
rilevato che dalla ctu è emerso che “Il rilievo topografico dell'area interessata e la sua sovrapposizione con la mappa d'impianto catastale tramite i punti di appoggio per inquadramento, spigoli di vecchi fabbricati già presenti al momento della redazione della cartografia d'impianto, ha messo in evidenza che la corte comune Mappale 197 non interessa sia il deposito che l'area esterna antistante oggetto di usucapione. L'ulteriore sovrapposizione del rilievo topografico con l'attuale mappa WEGIS, evidenzia che gli immobili oggetto di usucapione sono inglobati nell'attuale Mappale
198, fabbricato suddiviso in subalterni al Catasto Fabbricati, costituito dai subalterni da 1 a 5, mentre il 6 è la corte esterna.” (…) “Gli immobili oggetto d'usucapione non sono censiti e collocarli all'interno di fabbricati e/o proprietà già censite è molto complicato e a rendere la situazione più difficile vi è disallineamento tra la realtà dello stato dei luoghi e le rappresentazioni grafiche delle proprietà catastali.”; considerato che veniva chiamato il ctu a chiarimenti all'udienza del 14/07/2025, in cui il CTU geom. faceva presente che anche i ctp sono d'accordo sulla mancata corrispondenza tra la Per_2 situazione di fatto e quella catastale, “cioè l'area verde e rossa non insiste sul mapp. 197 ma sul mapp. 198, con proprietari che non sono parti del presente procedimento e quindi sono stati chiamati in causa i soggetti sbagliati, in quanto i mappali sono in una posizione diversa, esterni rispetto alla corte comune e non corrispondono allo stato dei luoghi”; posto che non vi sono ragioni per discostarsi dall'esito della ctu, alla quale peraltro hanno aderito anche i ctp;
rilevato che l'area oggetto di usucapione non è di proprietà dei convenuti, ne consegue quindi la carenza di legittimazione passiva dei convenuti;
rilevato che, per quanto sin qui esposto, la domanda non può essere accolta e la condanna alle spese per come liquidate in dispositivo segue il principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
- condanna la parte attrice al pagamento alla parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
10 dicembre 2025
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
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