Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/12/2023, n. 36197
CASS
Sentenza 28 dicembre 2023

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La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta in materia di prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato, a seguito di un ricorso proposto dall'Inail avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma. Quest'ultima aveva confermato il diritto di un lavoratore al riconoscimento dell'anzianità lavorativa maturata durante plurimi contratti a tempo determinato, ai fini degli aumenti stipendiali, in applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato e dalla Direttiva 1999/70/CE. L'Inail, nel suo ricorso per cassazione, aveva dedotto violazione degli articoli 2948, n. 4, 2941 e 2942 del codice civile, sostenendo che la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, conseguenti al riconoscimento dell'anzianità maturata nel corso di più contratti a termine, fosse soggetta alla prescrizione quinquennale, senza alcuna sospensione dovuta al timore (metus) del lavoratore. La questione centrale sottoposta alle Sezioni Unite riguardava la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori "stabilizzati" nel pubblico impiego, maturati nel corso di rapporti di lavoro a termine legittimi intercorsi prima della stabilizzazione, e la configurabilità del metus quale causa di sospensione o interruzione della prescrizione.

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell'Inail, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, sulla base del principio di diritto secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre in costanza di rapporto o dalla sua cessazione, attesa l'inconfigurabilità di un metus, anche nell'ipotesi di mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego in ordine alla continuazione del rapporto. La Corte ha escluso una piena parificazione tra rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato, sottolineando le peculiarità del secondo comparto, caratterizzato da principi costituzionali quali l'art. 97 Cost. e la responsabilità dei funzionari ex art. 28 Cost., che assicurano un regime di stabilità e garanzie tali da escludere la configurabilità di un timore soggettivo del lavoratore nei confronti della pubblica amministrazione. Pertanto, la mera aspettativa di rinnovo di un contratto a termine non integra un metus suscettibile di tutela giuridica, e la prescrizione dei crediti retributivi matura in costanza di rapporto o dalla sua cessazione, indipendentemente dalla successione di contratti a termine o dalla successiva stabilizzazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, data la complessità della questione e la sua rimessione alle Sezioni Unite.

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Massime1

La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/12/2023, n. 36197
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36197
Data del deposito : 28 dicembre 2023

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