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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12756 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.5290/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso per delega allegata al ricorso Parte_1 dall'avv Fabrizio Noia del Foro di Roma, ed elettivamente dom.to presso lo studio dello stesso in Via Lorenzo Respighi, 10
RICORRENTE
E
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 con sede in Via Fosso Dell'Acqua Mariana, 174 – Roma
RESISTENTE CONTUMACE
all'udienza dell'11.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di €7.000,43 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
Condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €2.694,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma , 11.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 13.2.2025 e notificato in data 20.2.2025
conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro la Parte_1 avanzando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1 condannare la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, con sede in Via Fosso dell'Acqua Mariana, 174 – Roma, di condannare a pagare in favore del ricorrente, la somma di Euro 7.000,43 oltre interessi legali all'effettivo soddisfo, rivalutazione monetari;
Condannare la soc. di pagare le spese, diritti e onorari da distrarsi in Controparte_1 favore del procuratore dichiaratosi intestatario.” Deduceva il ricorrente :
- che aveva lavorato ininterrottamente alle dipendenze della
[...]
dal 2.1.2024 al 27.7.2024, data di cessazione del rapporto CP_1 di lavoro, come operaio livello 5 conduttore di impianti;
- che non aveva ricevuto il pagamento delle retribuzioni indicate nelle buste paga di giugno e luglio 2024 per un totale di €5960,14;
- che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro aveva maturato un credito per TFR pari a €1040,29;
- che malgrado i solleciti la datrice di lavoro non aveva provveduto al pagamento delle mensilità di giugno e luglio 2024 e del TFR. Premessi tali fatti avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate e depositava buste paga, CU 2024 e conteggi.
2. La resistente non si costituiva in giudizio
3.Alla prima udienza del 5.6.2025 veniva esibita la documentazione cartacea relativa alla notifica effettuata via pec e il giudice rinviava la causa alla udienza del 19.6.2025 per deposito della notifica in formato telematico e per il deposito della visura aggiornata della società resistente. Acquisita detta documentazione alla udienza del 19.6.2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente e la causa veniva rinviata alla udienza del 3.10.2025 per interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente. Alla udienza del 3.10.2025 veniva dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente e la causa veniva rinviata alla udienza del 7.11.2025 per discussione con termine per note. Alla udienza del 7.11.2025 la causa veniva rinviata alla udienza dell'11.12.2025 per assenza del difensore di parte ricorrente mandando alla cancelleria per le comunicazioni. Alla udienza dell'11.12.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO
4.Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha depositato le buste paga relative al periodo gennaio 2024– maggio 2024 emesse dalla società resistente che provano la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato iniziato il 2.1.2024. La busta paga di maggio 2024 attesta che il rapporto era ancora in essere a detta data. Il ricorrente ha poi depositato la comunicazione delle dimissioni volontarie con decorrenza dal 27.7.2024 inviate al Ministero del lavoro. Infine il ricorrente ha allegato i conteggi e le buste paga elaborate dal consulente relative alle retribuzioni di giugno e luglio 2024 e al TFR. La prova della esistenza del rapporto di lavoro è quindi stata fornita da parte ricorrente, così come è stata depositata la prova della entità del credito preteso per le ultime due mensilità di lavoro e per il TFR come da conteggi allegati.
5.Tali considerazioni sono del resto confermate dal comportamento tenuto dalla resistente che ritualmente convenuta in giudizio è rimasta contumace e il cui rappresentante legale non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale a lui deferito e ritualmente notificato.
6.Il ricorso deve quindi essere integralmente accolto con condanna della convenuta al pagamento dell'importo complessivo di €7.000,43 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di €7.000,43 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
Condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €2.694,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma , 11.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.5290/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso per delega allegata al ricorso Parte_1 dall'avv Fabrizio Noia del Foro di Roma, ed elettivamente dom.to presso lo studio dello stesso in Via Lorenzo Respighi, 10
RICORRENTE
E
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 con sede in Via Fosso Dell'Acqua Mariana, 174 – Roma
RESISTENTE CONTUMACE
all'udienza dell'11.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di €7.000,43 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
Condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €2.694,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma , 11.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 13.2.2025 e notificato in data 20.2.2025
conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro la Parte_1 avanzando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1 condannare la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, con sede in Via Fosso dell'Acqua Mariana, 174 – Roma, di condannare a pagare in favore del ricorrente, la somma di Euro 7.000,43 oltre interessi legali all'effettivo soddisfo, rivalutazione monetari;
Condannare la soc. di pagare le spese, diritti e onorari da distrarsi in Controparte_1 favore del procuratore dichiaratosi intestatario.” Deduceva il ricorrente :
- che aveva lavorato ininterrottamente alle dipendenze della
[...]
dal 2.1.2024 al 27.7.2024, data di cessazione del rapporto CP_1 di lavoro, come operaio livello 5 conduttore di impianti;
- che non aveva ricevuto il pagamento delle retribuzioni indicate nelle buste paga di giugno e luglio 2024 per un totale di €5960,14;
- che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro aveva maturato un credito per TFR pari a €1040,29;
- che malgrado i solleciti la datrice di lavoro non aveva provveduto al pagamento delle mensilità di giugno e luglio 2024 e del TFR. Premessi tali fatti avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate e depositava buste paga, CU 2024 e conteggi.
2. La resistente non si costituiva in giudizio
3.Alla prima udienza del 5.6.2025 veniva esibita la documentazione cartacea relativa alla notifica effettuata via pec e il giudice rinviava la causa alla udienza del 19.6.2025 per deposito della notifica in formato telematico e per il deposito della visura aggiornata della società resistente. Acquisita detta documentazione alla udienza del 19.6.2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente e la causa veniva rinviata alla udienza del 3.10.2025 per interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente. Alla udienza del 3.10.2025 veniva dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente e la causa veniva rinviata alla udienza del 7.11.2025 per discussione con termine per note. Alla udienza del 7.11.2025 la causa veniva rinviata alla udienza dell'11.12.2025 per assenza del difensore di parte ricorrente mandando alla cancelleria per le comunicazioni. Alla udienza dell'11.12.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO
4.Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha depositato le buste paga relative al periodo gennaio 2024– maggio 2024 emesse dalla società resistente che provano la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato iniziato il 2.1.2024. La busta paga di maggio 2024 attesta che il rapporto era ancora in essere a detta data. Il ricorrente ha poi depositato la comunicazione delle dimissioni volontarie con decorrenza dal 27.7.2024 inviate al Ministero del lavoro. Infine il ricorrente ha allegato i conteggi e le buste paga elaborate dal consulente relative alle retribuzioni di giugno e luglio 2024 e al TFR. La prova della esistenza del rapporto di lavoro è quindi stata fornita da parte ricorrente, così come è stata depositata la prova della entità del credito preteso per le ultime due mensilità di lavoro e per il TFR come da conteggi allegati.
5.Tali considerazioni sono del resto confermate dal comportamento tenuto dalla resistente che ritualmente convenuta in giudizio è rimasta contumace e il cui rappresentante legale non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale a lui deferito e ritualmente notificato.
6.Il ricorso deve quindi essere integralmente accolto con condanna della convenuta al pagamento dell'importo complessivo di €7.000,43 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di €7.000,43 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
Condanna la resistente al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €2.694,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma , 11.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso