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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 224/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Specializzata in materia di Impresa composta dai sigg.ri Magistrati: dott. Alberto Binetti Presidente dott. Paolo Rizzi Consigliere dott. Maristella Sardone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 224 dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 57/2024, pubblicata il 09.01.2024, del Tribunale di Bari-Sezione specializzata in materia di imprese
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. , Parte_1 Parte_2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante -
E con sede in Noci, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata CP_1
presso lo studio dell'avv. Roberta Mastrorilli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata –
E
, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato presso la casa comunale sita in alla via Controparte_2
Vittorio Veneto, 12, ed in Bari alla via Q. Sella, 36 (presso e nello studio dell'avv. Giacomo Valla), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Lorusso, giusta procura in atti
- Appellato –
E elettivamente domiciliati presso lo studio Controparte_3 CP_4
dell'avv. Angela Aliani, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellati –
1 NONCHE'
in persona del Ministro p.t. Controparte_5
Controparte_6
in persona del
[...] CP_7
in persona del Controparte_8
Segretario regionale
- Appellati contumaci–
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2021 , citava in giudizio, dinanzi al Parte_3
Tribunale di Bari, la in persona del l.r.p.t., il , CP_1 Controparte_2 CP_3
, il in persona del Ministro p.t., il
[...] CP_4 Controparte_5 [...]
Controparte_6
in persona del Soprintendente, il
[...] Controparte_8
, in persona del Segretario regionale, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “-
[...]
Accertare e dichiarare la nullità della delibera del C.d.A. disposta dalla società in data 17 Parte_4
ottobre 2018 in dispregio della disposizione di cui all'art. 2479 bis Cod. Civ. che demanda al potere assembleare le decisioni inerenti alla liquidazione del patrimonio societario. - Accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita, stipulato in data 31 ottobre 2018 a rogito notar dottor
[...]
tra i signori quale procuratore speciale della società ed il signor Per_1 Parte_5 Parte_4
quale amministratore unico e legale rappresentante della società per violazione Parte_6 CP_1
delle norme in materia di circolazione dei beni culturali, data l'assenza della procedura di verificazione di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 42/2004 del 22 gennaio 2004 e del Decreto di Attuazione del Ministero per i del 25 gennaio 2005 che ha definito le modalità ed i criteri per la verifica Controparte_9
dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà pubblica o derivate. - Accertare e dichiarare
l'annullamento della transazione del 25 febbraio 2020 in applicazione degli artt. 1972 co. 2 Cod. Civ. e
1969 Cod. Civ. nella considerazione che la natura novativa della transazione ha trovato la ragion d'essere nell'errore di diritto ricadente sull'oggetto del contratto di compravendita del 31 ottobre 2018, titolo presupposto della transazione novativa, data la natura di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n.
42/2004. - Accertare e dichiarare l'obbligatorietà dell'intervento d'Ufficio da parte del Controparte_5
alla verifica della natura culturale del bene con la preventiva dichiarazione di nullità del
[...]
trasferimento, ai sensi dell'art. del D.lgs. n. 42/2004, in sede di esame del progetto inviato dalla società confluito nel parere del 7 settembre 2020 prot. n. 6833 in dispregio delle disposizioni a tutela CP_1
dei beni culturali. - Accertare e dichiarare l'incommerciabilità del bene per il combinato CP_10
2 disposto degli artt. 4, 24 e 58 della legge n. 1089 del 1939, dell'art. 5 del D.L. 29 ottobre 1999 n. 490, degli artt. 10 e 12 n. 9 del D.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 32 del D.P.R. n. 380/2001, per gli effetti incidenti sulla Cont richiesta di condanna, nei confronti del e del persona del sindaco pro Controparte_2
tempore, al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attuale parte attorea, anche in relazione alla perdita dei beni mobili, contenuti nell'immobile, non oggetto di vendita, di esclusiva proprietà della società Pt_4
- Condannare la convenuta società al risarcimento danni subiti e subendi a seguito della
[...] CP_1
distruzione del bene culturale e dei beni mobili in esso presenti, non oggetto del trasferimento, non essendo pertinenza dello stesso, oltre al concorso nella elusione delle norme in materia di circolazione dei beni culturali di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 42/2004 del 22 gennaio 2004 ed al Decreto di Attuazione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 25 gennaio 2005 che ha definito le modalità ed i criteri per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà pubblica o derivate, avendo determinato la distruzione di un bene culturale unitamente ai beni mobili di rilevanza culturale, oltretutto avulsi dal contratto di compravendita del 31 ottobre 2018 e non oggetto di transazione del 25 febbraio 2020. -
Condannare i convenuti signori e rispettivamente consigliere e CP_4 Controparte_3
vicepresidente del C.d.A. della società al risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito della Parte_4
liquidazione del patrimonio sociale in assenza dei poteri conferiti dallo statuto sul presupposto della sussistenza di un contratto preliminare intercorrente con la società verificato come CP_1
inesistente….Con vittoria di spese ed onorari.”
A fondamento della domanda deduceva che: - la società aveva formulato, in data 20 CP_1
febbraio 2017, una proposta di acquisto relativa ai beni immobili di proprietà della società Pt_4
di cui era socia;
- il C.d.A. della società in persona di e
[...] Parte_4 CP_4 CP_3
rispettivamente consigliere e vicepresidente, nonostante le intervenute dimissioni del
[...]
presidente , in data 17 ottobre 2018, aveva deliberato l'accoglimento della Controparte_11
proposta di acquisto dei beni sociali formulata dalla società divenuta inefficace per CP_1
scadenza del termine;
- in forza della delibera, il vicepresidente aveva conferito Controparte_3
a la procura a vendere il compendio immobiliare della società che era Parte_5 Parte_4
stato alienato con atto di compravendita del 31 ottobre 2018; - con il detto atto era stata disposta, in violazione della normativa sulla circolazione dei medesimi e in assenza di verifiche da parte della Soprintendenza competente, la cessione di beni culturali, pervenuti in forza di contratto di compravendita del 20/3/1997 stipulato con soggetto a partecipazione pubblica, sicché la delibera del 17 ottobre 2018 e la procura notarile del 23 ottobre 2018, conferita ai fini della vendita del compendio, dovevano ritenersi nulle, al pari dell'atto di compravendita;
- con atto di transazione del 25 febbraio 2020 era stata pattuita la cessione delle quote della società per un prezzo Parte_4
inferiore rispetto a quello conseguente al procedimento di verifica dei beni culturali, con
3 conseguente annullabilità della transazione, conclusa a fronte di un atto di compravendita nullo, per errore di diritto sulla natura di bene culturale dell'oggetto dello stesso.
Costituitasi in giudizio, la contestava gli avversi assunti, instando per l'accoglimento CP_1
delle seguenti conclusioni:(1) rigettare tutte le domande proposte, per difetto di giurisdizione, inammissibilità, decadenza, difetto di competenza, carenza di interesse, intervenuta transazione e avvenuta rinunzia all'azione, e comunque in quanto generiche, inammissibili e infondate in fatto ed in diritto;
(2) disporre conseguentemente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dall'attrice in danno di in data 17/2/2022 reg. gen. 7582, reg part. 5779; Parte_3 CP_1
(3) confermare nel merito l'emanando provvedimento cautelare oggetto della istanza a corredo del presente atto;
(4) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare l'attrice al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati a al comportamento descritto in narrativa, nella CP_1
misura che sarà accertata in corso di causa e comunque con valutazione equitativa, oltre accessori come per legge;
(5) disporre sulle spese processuali, con adeguato provvedimento ex art. 91 c.p.c. e anche 96 c.p.c., alla luce della natura temeraria e strumentale dell'azione proposta”. Nel contempo, proponeva istanza cautelare ex artt. 700-669 quater c.p.c., volta ad ottenere l'immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata in suo danno in data 17/2/2022 reg. gen. 7582, reg. part. 5779, ordinando all'attrice di provvedervi o autorizzando, in difetto, a CP_1
provvedervi; in subordine, chiedeva di adottare ogni provvedimento ritenuto utile a tutelare l'istante, in considerazione della descritta natura abusiva della trascrizione.
Si costituiva in giudizio anche il che chiedeva, in via preliminare, Controparte_2
dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea spiegata nei suoi confronti, in quanto giuridicamente infondata sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
Si costituivano infine e che chiedevano di “Accogliere la Controparte_3 CP_4
domanda di nullità del contratto preliminare del 20.2.2017. Dichiarare la nullità della citazione nella parte riguardante la domanda risarcitoria nei confronti della convenuta;
in via subordinata, rigettare le domande.
Vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario”.
Il il Controparte_5 Controparte_6
ed il
[...] Controparte_8
rimanevano contumaci.
[...]
Con ordinanza del 19/09/2022 il Giudice il Tribunale di Bari-Sezione specializzata per le imprese rigettava il ricorso ex art. 700 cpc proposto dalla ritenendo di non poter disporre la CP_1
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con un provvedimento provvisorio, in violazione del disposto normativo di cui all'art. 2668 c.c., e rinviava al merito la regolamentazione
4 delle spese;
detto provvedimento veniva confermato dal Tribunale in composizione collegiale, a seguito di reclamo proposto dalla predetta società.
All'udienza del 17/05/2023 il procuratore della dichiarava di rinunciare alla domanda CP_1
riconvenzionale ed a tutte le richieste di prove articolate in atti, intendendo addivenire ad una sollecita definizione della controversia.
Istruita la causa documentalmente e rigettate le richieste di prova orale, con sentenza n. 57/2024, pubblicata il 09.01.2024, il Tribunale di Bari-Sezione Specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, così provvedeva: “a) RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA la parte attrice alla rifusione, in favore della società di e e del CP_1 CP_4 Controparte_3 [...]
, delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta, in € 7.616,00, Controparte_2
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi, quanto ad
e in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
c) CP_4 Controparte_3
CONDANNA la parte attrice al pagamento, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, della somma di €3.808,00 ai sensi dell'art. 96 ult. comma c.p.c.; d) ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in danno della in data 17/2/2022, reg. gen. 7582, reg part. 5779, CP_1
con esonero del Conservatore dei RR. II. di Bari da ogni responsabilità; e) nulla per le spese nei rapporti tra
l'attrice e il il Controparte_5 Controparte_12
e il
[...] Controparte_13
”.
[...]
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello , chiedendo, sulla Parte_3
base dei motivi che di seguito si esporranno, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, incidenti sul fumus boni iuris specificando che le condizioni economiche degli appellati non possono divenire limite alla richiesta di sospensione nella evidenza che i motivi di appello hanno individuato la sussistenza di una giusta causa data l'incidenza sulla responsabilità ex art. 96 Cod. Proc. Civ. - In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 57/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di
Bari sezione specializzata in materia di imprese in composizione collegiale, nell'ambito del giudizio r.g. n.
13511/2021 pubblicata in data 9 gennaio 2024, notificata in data 11 gennaio 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: …omissis… Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio oltre al risarcimento dei danni liquidato in applicazione dell'art. 96 Cod. Proc. Civ. nei confronti delle attuali parti appellate”.
Si sono costituiti in giudizio:
che ha fermamente contestato il gravame, chiedendo di accogliere le seguenti CP_14
conclusioni: “- per tutte le pregnanti ed insuperabili ragioni esposte ed evidenziate, sussistendo in modo
5 esemplare tutti i presupposti di legge, vista la manifesta inammissibilità ed infondatezza dell'appello proposto dalla IG.ra , fissare, ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 349 bis e 348 bis Parte_3
c.p.c., udienza di discussione orale davanti al Collegio per il conseguimento della sentenza ex art. 350 bis
c.p.c., 3° comma c.p.c., con congrua anticipazione, visto altresì l'evidente abuso dei termini perpetrato da parte appellante;
- all'esito, dichiarare: L' inammissibilità dell'appello in quanto formulato in violazione dei requisiti imposti dall'art. 342 c.p.c.;• Ovvero l'inammissibilità di tutte le domande formulate dalla IG.ra per carenza di Pt_3
legittimazione attiva e di interesse ad agire;
- in ogni caso:- rigettare l'appello proposto per manifesta infondatezza di tutti i motivi di gravame ex adverso rappresentati, con condanna alla spese e competenze di causa.- ordinare al Conservatore dei RR. II. esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, la CP_6
cancellazione della trascrizione eseguita in data 17 febbraio 2022 della domanda giudiziale reg. gen. N.
7582, reg. part. n. 5779”. P
, che ha chiesto: “In via preliminare: Rigettare la richiesta di inibitoria Controparte_2
formulata non ricorrendo il grave ed irreparabile pregiudizio che giustifica l'accoglimento della sospensiva formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.. Dichiarare inammissibile l'appello per mancanza dei requisiti richiesti dal novellato art. 342 c.p.c. e per l'effetto disporre la discussione orale della causa a mente dell'art. 350 bis
c.p.c.; Nel merito: 1) rigettare ogni domanda attorea come spiegata nei confronti del Controparte_2
, in quanto giuridicamente infondata sotto i profili dell'an e del quantum debeatur;
2) Con vittoria
[...]
di spese ed onorari”.
e , che hanno chiesto di “dichiarare inammissibile ovvero rigettare Controparte_3 CP_4
l'appello e le domande tutte come formulate, nonché le eccezioni e deduzioni dell'appellante per tutte le ragioni sopra rappresentate;
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara anticipatario”.
Il il Controparte_5 Controparte_6
ed il
[...] Controparte_8
non si sono costituiti in giudizio.
[...]
Con ordinanza del 21 giugno 2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e condannato alla pena pecuniaria di euro Parte_3
1.000,00.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 5.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 352 c.p.c..
6 I.Va preliminarmente dichiarata la contumacia delle parti non costituitesi anche nel presente grado di giudizio, il Controparte_5 [...]
ed il Controparte_6 [...]
, nonostante la regolarità della notifica Controparte_8
dell'atto di appello.
II.Va rigettata l'istanza di parte appellante, di revoca della pena pecuniaria disposta con l'ordinanza del 21 giugno 2024, che ha rigettato l'istanza di inibitoria, avendo la Corte accertato, per un verso, l'inammissibilità dell'istanza (con riguardo al capo d della sentenza) e, per altro verso, la manifesta infondatezza della stessa.
III.Va rigettata, in quanto del tutto irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio, la richiesta, formulata dall'appellante nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 5.11.2024, di “acquisizione documentaria trasmessa al presente procedimento giudiziale in sede di memoria di replica, data la formazione giudiziaria nei tempi successivi all'introduzione dell'atto di appello ed evidenzia ulteriormente la piena legittimazione alla istanza di remissione del presente giudizio in istruttoria con la richiesta di acquisizione, ex art. 210 Cod. Proc. Civ., del titolo utilizzato ai fini della cancellazione del giorno 8 marzo 2024”.
IV.Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalle parti appellate, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. novellato, poiché la lettura complessiva dell'atto di appello, nonostante la prolissità e l'esposizione confusa, consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice.
La giurisprudenza di legittimità, in maniera costante e pacifica (cfr. da ultimo Cass. 1600/2024), ha più volte ribadito che, anche all'esito della sua nuova formulazione, l'art. 342 cpc da un lato non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata, e dall'altro non modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che ovviamente dovranno continuare ad essere rispettati. In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva (quella volta ad ottenere la riforma della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, e cioè una individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata. Nel caso di specie, detti requisiti appaiono tutto sommato rispettati, consentendo l'impugnazione di percepire, seppure con quale sforzo interpretativo - tanto da parte del giudice che delle controparti - la richiesta di riforma della decisione così come le motivazioni poste a base della stessa.
V. Motivi di appello.
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1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1421 Cod. Civ., art. 2504 bis Cod. Civ., dell'art. 10 del
D.lgs. n. 42/2004, dell'art. 5 del D.lgs. n. 42/2004, dell'art. 164 del D.lgs. n. 42/2004, dell'art. 100
Cod. Proc. Civ. in relazione alla motivazione di sentenza che esclude l'interesse ad agire in riferimento alla nullità assoluta contestata avverso l'atto di compravendita del 31 ottobre 2018.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui dichiara che “la domanda è in parte inammissibile e in parte infondata. Rileva, in particolare, sotto il profilo della carenza di interesse ad agire dell'attrice, la documentata e incontestata circostanza della intervenuta fusione per incorporazione, in data
13/11/2020, della società nella (doc. 23 fasc. convenuta), sicché, a fronte dell'accertamento Pt_4 CP_1
della nullità dell'atto di compravendita, resterebbe comunque ferma la attuale proprietà dei beni immobili in capo alla società convenuta. La legittimazione generale all'azione di nullità, prevista dall'art. 1421 Cod.
Civ., non esime, infatti, l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse, a norma dell'art. 100 Cod. Proc. Civ., non potendo tale azione essere esercitata per un fine collettivo di attuazione della legge (Cass. n. 2447/2014); l'interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda, sicché, nella specie, difetta un interesse che, oltre a dover essere concreto ed attuale, si riferisca specificamente all'azione di nullità (Cass. n. 16159/2007)”.
A fondamento del motivo l'appellante deduce che il proprio interesse ad agire, in relazione all'accertamento della nullità dell'atto di compravendita del 31 ottobre 2018, deriva dall'assenza di estinzione della società incorporata a seguito dell'atto di fusione per Parte_4
incorporazione a rogito notar del 13 novembre 2020, e dal fatto che, ove Persona_2
venissero accertate le nullità contestate, ella rientrerebbe nella compagine sociale, non trovando alcun impedimento nell'atto di fusione per incorporazione.
Sostiene, al riguardo, che la fusione della società non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di uno nuovo, ma genera una trasformazione dell'originario soggetto, con la continuità dei rapporti giuridici e patrimoniali. La fusione si traduce in una vicenda evolutiva e modificativa dello stesso soggetto giuridico, il quale conserva la propria identità anche se assume un assetto organizzativo del tutto innovativo.
A sostegno del proprio assunto, richiama la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, 30 luglio 2021 n. 21970, e deduce che “La fusione, a differenza di quanto statuito nella motivazione di sentenza oggetto del presente appello, determina la successione universale dei rapporti facenti capo alla società incorporata e pertanto l'accertamento della nullità dell'atto di compravendita del 31 ottobre 2018 a rogito notar determinerebbe l'acquisizione del bene alla società derivante dalla fusione Persona_1
con la dovuta successione dei rapporti anteriori e relativi alla società con l'effetto che le Parte_4
accertate nullità determinerebbero la riacquisizione del bene con la presenza dell'attuale parte appellante nella compagine sociale”.
8 Rileva, quindi, che i beni di cui si controverte erano subordinati al regime vincolistico di cui all'art. 12 n. 9 D. Lgs. 42/2004, in quanto appartenenti ab origine a soggetto pubblico, e che l'omesso inserimento negli elenchi del bene non determina l'esclusione dalla normativa CP_10
originaria e non esclude l'obbligatorietà da parte del MiC di intervenire per eccepire la nullità assoluta dei trasferimenti, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 42/2004. Al riguardo, deduce che, seppure la giurisprudenza della Suprema Corte statuisce che al privato è impedito di richiedere Cont la nullità (relativa) del trasferimento, individuando come unico legittimato il nel caso in questione detto orientamento non trova applicazione, data l'assenza di verifica dell'interesse culturale, sicché i beni, nella fase anteriore alla verifica, sono inalienabili in modo assoluto, con la conseguenza che l'alienazione risulta nulla nei confronti di tutte le parti contrattuali.
1.1.Il motivo è infondato e va rigettato.
L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che deve essere concreto e attuale, richiede non soltanto che sia accertata una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice o che la pronuncia sia idonea a spiegare per essa un effetto utile, sicché l'indagine sulla sua esistenza deve essere volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi e deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, potendo lo stesso escludersi esclusivamente allorché la decisione risulti priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio (cfr. Cass. civ. II, 28.7.2023 n. 23037; conf. Cass., Sez. 2, 31/3/2006,
n. 7635; Cass., Sez. 2 24/1/2019, n. 2057; Cass., Sez. 3, 20/1/1998, n. 486; Cass., Sez. 2, 28/10/1993, n.
10708).
In particolare, con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo che agisca ai sensi dell'art. 1421 c.c. deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità, ossia la necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica (cfr. Cass civ. 23.1.2023 n. 1897; conf.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2670 del 05/02/2020; Sez. 2, sen. n. 5420 del 15/04/2002; Sez. 2, sent. n.
2721 del 25/02/2002; Sez. 3, sent. n. 338 del 11/01/2001; Sez. 2, sent. n. 7717 del 12/07/1991; Sez. 2, sent. n. 1553 del 17/03/1981). In tal caso, infatti, l'interesse ad agire si prospetta quale condizione dell'azione, consistente appunto nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
L'interesse ad agire sussiste solo rispetto alle azioni oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza
9 di un determinato diritto e va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto, rappresentato dal rilievo secondo cui, senza il processo e l'esercizio della giurisdizione, l'attore soffrirebbe il pregiudizio di una propria situazione giuridica protetta;
sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva, assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, viceversa restando escluso ove il giudizio sia strumentale alla soluzione, soltanto in via di massima od accademica, di una questione di diritto, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. 1897/2023, Cass. Sez. L, n. 27151 del 23/12/2009; Sez. 2, n. 5635 del
18/04/2002; Sez. 2, n. 3157 del 05/03/2001; Sez. U, n. 565 del 10/08/2000; Sez. L, n. 4444 del
20/04/1995).
Il requisito dell'attualità della lesione implica che non si può esperire l'indicata azione a tutela di un interesse futuro ed eventuale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1475 del 09/03/1982).
Tanto premesso, rispetto alla contestazione della dichiarata carenza di interesse ad agire per la declaratoria di nullità ex art. 1421 c.c. dell'atto di compravendita intervenuto tra la e la Parte_4
assume rilievo dirimente ed assorbente la circostanza che l'appellante fonda il suo CP_1
interesse ad agire invocando il diritto di rientrare nella compagine sociale di una società che non esiste più, estinta per fusione per incorporazione e cancellata dal Registro delle Imprese dal 2020.
In particolare, la individua il proprio interesse ad agire (per contrastare il decisum di 1° Pt_3
grado che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità dell'atto di compravendita del 31.10.2018 per carenza di interesse ad agire) in un preteso, automatico, suo rientro nella compagine sociale della Parte_4
Tuttavia, tale pretesa si scontra con due vizi di fondo:
1.l'appellante nega, e pare ignorare, gli effetti conseguenti all'atto pubblico di fusione per incorporazione della nella del 13.11.2020, peraltro mai impugnato e Parte_4 CP_1
contestato;
2.la non ha mai impugnato o messo in discussione l'atto pubblico di cessione delle proprie Pt_3
quote sociali in favore della avvenuta il 25/02/2020, incassando il congruo prezzo di CP_1
€ 1.550.000,00.
A seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione, in data 13/11/2020, della nella Parte_4
anche ove venisse accertata la nullità dell'atto di compravendita, resterebbe CP_1
comunque ferma la proprietà dei beni immobili in capo alla CP_1
Come affermato dalla S.C. a Sezioni Unite (cfr. sent. 30/07/2021, n.21970), con pronuncia richiamata dalla stessa appellante, ma che non giova alla sua pretesa, la fusione per incorporazione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e
10 della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti il soggetto incorporato.
Ne discende che del tutto privo di pregio è il rilievo dell'appellante, di avere un “interesse giuridicamente rilevante alla riacquisizione del bene immobile in capo alla ” perchè “la fusione CP_15
della società non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di uno nuovo, ma genera una trasformazione dell'originario soggetto”, ove si consideri che, invece, per effetto della fusione per incorporazione nella la si è estinta, non esiste più e dal 2020 è stata cancellata CP_1 Parte_4
dal Registro delle Imprese.
Attesa pertanto l'irrilevanza degli effetti di una eventuale dichiarazione di nullità della compravendita del 31.10.2018, in considerazione dell'oggettiva circostanza dell'intervenuta fusione per incorporazione della (posseduta al 100% dalla nella Parte_4 CP_1 CP_1
in data 13/11/2020, è evidente la carenza di un interesse attuale e concreto in capo alla . Pt_3
Risulta dagli atti, e non è contestato, che la è una ex socia della in quanto ex Pt_3 Parte_4
proprietaria di una quota pari al 12,5% del capitale sociale, ceduta, unitamente a quella dei suoi tre figli (per una quota complessiva del 50% del capitale sociale), alla con atto CP_1
pubblico del 25/02/2020, mai impugnato.
La ha chiesto, pertanto, di dichiarare nullo un atto di compravendita intervenuto tra la Pt_3
e la in data 31 ottobre 2018. Parte_4 CP_1
Deve pertanto rilevarsi che la , oltre che carente di interesse ad agire, è priva anche di Pt_3
legittimazione ad agire, rispetto all'azione di nullità del contratto, essendo ella, ex socia della Pt_4
[... al momento della proposizione della domanda, soggetto terzo, estraneo al contratto.
Invero, quanto alla legittimazione del socio a far valere la nullità degli atti compiuti dalla società di capitali al fine di preservare la consistenza del patrimonio sociale, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, con riguardo agli atti compiuti da una società di capitali, il socio riceve una tutela diretta del proprio interesse a preservare il patrimonio sociale limitatamente ai propri rapporti interni con l'ente, mentre, nei rapporti esterni, detta tutela è solo indiretta e mediata, non essendo egli portatore di un interesse autonomo rispetto a quello della società, ma solo riflesso. Ne consegue che l'azione di nullità di un negozio posto in essere da una società può essere esercitata solo dall'ente stesso e non dal socio (cfr. Cass. 6544 del 2002 e, nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 82/2000; Cass. n. 12615/1999 e Cass. 3742/1988). Il socio di una società di capitali, quindi, non può ritenersi legittimato a far valere la nullità degli atti posti in essere dalla società, in quanto, da un lato, è terzo rispetto ad essi e non parte e, dall'altro, non può essere neanche considerato titolare di un interesse autonomo che gli consenta di far valere la nullità dei contratti stipulati dalla società con l'azione generale di nullità di cui all'articolo 1421
11 c.c., in quanto la legittimazione riconosciuta dalla suddetta disposizione di legge a chiunque vi abbia interesse presuppone la titolarità in capo al terzo di un interesse concreto ed attuale a non subire un pregiudizio derivante dal contratto viziato (cfr., ex plurimis, Cass. 2489/2019; Cass.
5420/2002).
Nel caso che ci occupa, l'eventuale effetto pregiudizievole riconducibile all'atto dispositivo si sarebbe verificato in via diretta sul patrimonio sociale e soltanto in via indiretta nella sfera giuridica dei singoli soci.
Da ultimo, il difetto di legittimazione attiva dell'appellante rispetto all'azione di nullità del contratto di compravendita del 31.10.2018 è ulteriormente apprezzabile, ove si consideri che unico legittimato a far valere la nullità della vendita di un bene culturale, perché compiuta in difetto della autorizzazione di cui al d.lg. n. 42 del 2004, art. 56, è il Ministero competente al rilascio.
Invero, come chiarito dalla S.C., “La nullità ex art. 164, comma 1, d.lg. n. 42 del 2004, prevista per il caso di vendita di un bene culturale in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 56 del medesimo d.lg., è relativa - unico legittimato a farla valere essendo il Ministero competente al rilascio di detta autorizzazione
- e non concerne i contratti preliminari che riguardino la compravendita tali beni, per la cui stipulazione non è prevista alcuna sanzione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto nullo, per contrarietà a norme imperative, un contratto preliminare di compravendita di bene sottoposto a vincolo storico ed architettonico in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale, evidenziando, altresì, come la procedura di vincolo del complesso era stata avviata solo nel corso del giudizio di secondo grado e non sussisteva al momento della sottoscrizione dei preliminari)” (cfr. Cass. civ. II,
27.11.2019 n. 30984).
Solo per completezza deve aggiungersi che l'assenza di un interesse concreto e attuale della alla declaratoria di nullità del contratto di compravendita del 31/10/2018 emerge ancor Pt_3
più ove si consideri che nessun vincolo culturale (con conseguente inalienabilità), ai sensi del decreto legislativo 42/2004, risulta mai posto sul bene , oggetto del trasferimento CP_10
dalla alla Parte_4 CP_1
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2388 Cod. Civ., 2476 Cod. Civ., 2479 bis Cod. Civ.,
2479 ter Cod. Civ., dell'art. 81 Cod. Proc. Civ. e dell'art. 24 Cost. in relazione alla motivazione di sentenza che esclude la legittimazione alla impugnativa della delibera del 17 ottobre 2018 da parte del socio non titolare delle quote al momento dell'introduzione della domanda giudiziale del 15 ottobre 2021.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui dichiara che “ai sensi dell'art. 2388 Cod. Civ., risultano legittimati ad impugnare le delibere del C. d. A. gli amministratori assenti o dissenzienti, i sindaci, i soci titolari di almeno il 5% del capitale sociale, ma non gli ex soci, sicché, avendo l'attrice ceduto
12 la propria partecipazione societaria, la relativa azione non può che dirsi preclusa. Né può ritenersi che la delibera in esame risulti lesiva dei diritti dell'attrice ai sensi dell'art. 2388, co. IV, Cod. Civ., trattandosi di ex socia che volontariamente alienò le proprie quote verso corrispettivo, contestualmente stipulando un atto transattivo con il quale rinunziò ad “ogni e qualsivoglia azione” nei confronti della e, quindi, della Pt_4
(docc. 15-16 fasc. convenuta cit.). In particolare, dall'esame dell'atto transattivo, si evince che i CP_1
venditori, ossia l'attrice e i suoi tre figli, contestarono l'operato di e del consiglio Pt_3 Controparte_3
di amministrazione della per le indicazioni fornite al procuratore in merito alla Pt_4 Parte_5
vendita del compendio immobiliare in favore della e che la espresse la volontà di definire CP_1 CP_1
l'insorgenda controversia, proponendo l'acquisto delle quote per il prezzo complessivo di €1.550.000,00. I venditori, salvo il buon fine del pagamento del prezzo pattuito quale corrispettivo per l'acquisto delle quote da parte della , rinunciarono ad ogni e qualsivoglia azione in danno di nella sua CP_1 Parte_5
qualità di procuratore della . Parte_4
A fondamento del motivo deduce che la legittimazione ad agire dell'appellante, in relazione alla invalidità della delibera del C. d. A. del 17 ottobre 2018, deriva dall'incidenza della delibera sulla perdita della qualità di socio, avendo determinato un accordo transattivo annullabile ai sensi dell'art. 1969 c.c.. Evidenzia che la cessazione della qualità di socio non impedisce l'impugnativa della delibera, quando la stessa ha inciso sulla perdita della detta qualità: la vendita del cespite immobiliare e dei beni mobili del 31 ottobre 2018, sulla base della delibera del 17 ottobre 2018, ha determinato l'azzeramento del patrimonio sociale, incidendo direttamente sull'accordo transattivo del 25 febbraio 2020, intrapreso sul presupposto della piena validità dell'atto di vendita stipulato sulla base della delibera del 17 ottobre 2018.
Sostiene che la legittimazione ad impugnare la delibera sussiste nel caso in cui, come quello di specie, la perdita della qualità di socio è la diretta conseguenza della delibera la cui legittimità si contesta, in quanto l'invalidità della delibera rileva ai fini del ripristino della qualità di socio. In definitiva, ha impugnato la delibera del 17.10.2018 per riacquistare la qualità di socio. Una diversa soluzione contrasterebbe con l'art. 24 Cost..
Sotto altro profilo, deduce che la legittimazione ad impugnare è collegata all'azione risarcitoria proposta nei confronti di e , e deriva dalla qualità di socio rivestita all'epoca in CP_4 CP_3
cui si è verificato l'evento lesivo, ossia il 17.10.2018, e al momento della compravendita,
31.10.2018.
Invoca poi, in maniera confusa, la pronuncia della S.C. a SS.UU. n. 2951/2016 e deduce che la condotta processuale dell'appellata è stata incompatibile con la negazione della CP_1
titolarità dell'azione in capo all'attrice.
2.1.Il motivo è infondato.
13 Come da ultimo sostenuto dalla S.C., in virtù di orientamento ormai consolidato (a partire dalla pronuncia della Cass., Sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951), “la legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'art, 81 cpc, spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto «assumendo» di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto «che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta», utilizzando la tesi della «prospettazione», nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi «la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio». La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene, invece, al «merito della causa». La legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa
«prospettazione» della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda.
La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d'ufficio dal giudice, e, allo stesso modo, anche la titolarità del diritto fatto valere in giudizio può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La questione della titolarità del diritto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 del Cpc.
Pertanto, la questione della titolarità del diritto può essere sollevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. civ. I,
28.10.2024 n. 27766).
Tanto premesso, e considerato che, a mente dell'art. 2388 co. 4, “le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla data della deliberazione;
si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti;
si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378”, correttamente il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della rispetto all'azione di nullità della Pt_3
delibera, non essendo la stessa più socia al momento dell'impugnativa.
Né, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, può ritenersi che la delibera de qua risulti lesiva dei diritti dell'attrice, trattandosi di ex socia che, volontariamente, aveva ceduto le proprie quote verso corrispettivo, stipulando, contestualmente alla cessione, un atto transattivo con il quale rinunciava ad ogni e qualsivoglia azione nei confronti della e, dunque, della Parte_4 CP_1
[...
Il motivo di gravame è infondato per l'assorbente ragione che la perdita della qualità di socio della non fu affatto la diretta conseguenza della delibera del 17.10.2018, bensì di un atto Pt_3
volontario di cessione delle quote, dietro un congruo corrispettivo.
Anche ove la delibera del 17.10.2018 venisse dichiarata nulla, la non riacquisterebbe (per Pt_3
effetto della nullità della delibera) in nessun modo la qualità di socio perché, si ribadisce, la perdita di detta qualità non è oggetto della delibera.
14 Peraltro, l'appellante non ha mai impugnato l'atto di cessione delle quote, sicchè non può revocarsi in dubbio che la stessa non è più socia della società oltretutto ormai estinta. Parte_4
Dunque non solo, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la è priva di Pt_3
legittimazione attiva ad impugnare la delibera del CdA del 17.10.2018, ma non si apprezza neanche l'interesse ad impugnare una delibera che, anche ove dichiarata nulla, non apporterebbe alcun vantaggio diretto all'appellante.
L'assunto dell'appellante - secondo cui la perdita della qualità di socio è stata diretta conseguenza della delibera impugnata (del 17.10.2018) in quanto il depauperamento del patrimonio sociale ha imposto un accordo contestato per nullità, “dove l'accertamento correlato determinerebbe la riacquisizione della qualità di socio” - non è condivisibile, perché la perdita della qualità di socio è derivata dall'atto di cessione delle quote, da parte della atto mai impugnato. Parte_8
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1972 Cod. Civ., dell'art. 1969 Cod. Civ. in relazione alla motivazione di sentenza che esclude l'impugnativa dell'accordo transattivo del 25 febbraio 2020.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui dichiara che “l'attrice, disattendendo l'impegno assunto con l'atto transattivo, abbia intrapreso l'odierno giudizio afferente alla validità dell'operato del C.
d. A. e della delibera del 17/10/2018. Né la transazione può dirsi impugnabile, atteso che, ai sensi dell'art.
1969 Cod. Civ., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" (e, quindi, antecedente logico della transazione) e non anche quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia (Cass. n. 72/2011).
Come si desume dal tenore dell'atto, l'antecedente logico della transazione non fu il contratto di compravendita del compendio immobiliare, ma l'operato del C. d. A., ossia la delibera emessa in data
17/10/2018”.
A fondamento del motivo eccepisce la nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che “non è deducibile il percorso logico e giuridico che ha determinato le risultanze espresse in sentenza, nell'evidenza che l'annullabilità della transazione è stata introdotta sull'errore di diritto relativo alla natura giuridica del bene incidendo sulla validità della delibera del 17 ottobre 2018 e dell'atto di compravendita del 31 ottobre 2018 e per gli effetti l'individuazione dell'antecedente logico della transazione nella delibera del C. d. A. non muta le risultanze espresse dall'attuale parte appellante, rilevando che detta decisione incideva sul merito del giudizio riguardando altri convenuti pur non presenti al giudizio di primo grado”.
Sostiene che “La transazione del 25 febbraio 2020 pur rappresentando una novazione degli effetti collegati al titolo nullo, può essere dichiarata annullabile per errore di diritto dell'attuale parte attorea, sulla disciplina dei beni culturali con le conseguenti responsabilità della Amministrazione Comunale e dello stesso che non ha avviato il processo di verificazione. L'errore di diritto ricadente Controparte_5
15 sulla natura di bene culturale dell'oggetto della compravendita ha rilevanza ai fini dell'annullabilità della transazione in quanto non incide sul caput controversum. L'oggetto della transazione riguarda le contestazioni alla attività della compagine sociale e confluite nella vendita del 31 ottobre 2018 e, pertanto, era di stretta attinenza alla attività deliberativa, mentre la questione relativa ai beni culturali non è stata oggetto di alcuna transazione”.
Sul presupposto che la transazione del 25 febbraio 2020 ha natura novativa, l'appellante, invocando l'applicazione dell'art. 1972 co. 2 c.c., sostiene di poter chiedere ed ottenere l'annullamento della transazione per errore di diritto (sulla validità del titolo), poiché ella ignorava la causa di nullità del contratto di compravendita del 31.10.2018, stipulato sulla base delle risultanze di cui alla delibera del CdA della del 17.10.2018. Parte_4
3.1.Il motivo è privo di pregio per l'assorbente ragione che non risulta in alcun modo provata la nullità del titolo, costituente il presupposto dell'errore di diritto posto alla base della asserita annullabilità della transazione.
In ogni caso, per completezza, deve osservarsi che , come correttamente rilevato dal Tribunale, dall'esame dell'atto transattivo, ed in particolare dalle premesse, si evince che la ed i suoi Pt_3
tre figli contestarono l'operato di e del CdA della , con la delibera del Controparte_3 Pt_4
17/10/2018, per le indicazioni fornite al procuratore in merito alla vendita del Parte_5
compendio immobiliare in favore della e che la società espresse la volontà di definire CP_1
l'insorgenda controversia, proponendo l'acquisto delle quote per il prezzo complessivo di €
1.550.000,00.
Con l'accordo transattivo, la ed i figli, salvo il buon fine del pagamento del prezzo pattuito Pt_3
quale corrispettivo per l'acquisto delle quote da parte della , rinunciarono ad ogni e CP_1
qualsivoglia azione in danno della e, dunque, della Parte_4 CP_1
L'appellante, pertanto, disattendendo l'impegno assunto con l'atto transattivo, ha impugnato la transazione, denunciando la validità dell'operato del CdA e della delibera del 17/10/2018.
Le premesse dell'atto transattivo definiscono l'oggetto della lite transatta e chiariscono che la transazione non può essere impugnata, atteso che, in virtù del disposto dell'art. 1969 c.c., come chiaramente osservato dal Tribunale, “è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" (e, quindi, antecedente logico della transazione) e non anche quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia (Cass. n. 72/2011)”. Come si desume dal tenore dell'atto, l'antecedente logico della transazione non fu il contratto di compravendita del compendio immobiliare del 31.10.2018, ma l'operato del CdA e la delibera emessa in data 17/10/2018.
Ciò posto, l'assunto dell'appellante non scalfisce in alcun modo la correttezza della ratio decidendi posta dal Tribunale a fondamento della motivazione, null'affatto apparente.
16
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 700 Cod. Proc. Civ., dell'art. 669 terdecies Cod. Proc.
Civ. e dell'art. 306 Cod. Proc. Civ. in relazione alla pronuncia di condanna anche ai sensi dell'art. 96 Cod. Proc. Civ.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui dichiara che “quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall'art. 91 Cod.
Proc. Civ. Alla liquidazione deve procedersi, come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 147/2022, applicati i valori medi. Non v'è da statuire sulle spese in ordine ai rapporti tra l'attrice e le altre parti convenute, attesa la contumacia delle stesse (cfr. Cass. ord. n. 24750/2013). IV.- La manifesta inammissibilità e infondatezza della domanda non può non contrassegnare di responsabilità aggravata la posizione difensiva dell'attrice, la quale ha agito con mala fede o, quanto meno, con colpa grave. Pertanto, l'attrice soccombente va, altresì, condannata al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, Cod. Proc. Civ., che pare equo determinare in misura pari alla metà delle spese processuali liquidate in favore di ciascuna delle parti convenute”.
Contesta sia la condanna alle spese per la soccombenza, sia la condanna ex art. 96 cpc, ingiustificate alla luce del rigetto del ricorso cautelare ex art. 700 cpc e del reclamo, proposti dalla nonché della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., da parte della stessa società convenuta, CP_1
senza che detta rinuncia fosse stata accettata dalla . Deduce l'appellante che la rinuncia Pt_3
alla domanda riconvenzionale non poteva qualificarsi quale rinuncia all'azione, in difetto di procura speciale in atti in capo al difensore della e che la condanna ex art. 96 c.p.c. nei CP_1
confronti di tutte le parti costituite è illegittima, in difetto di una pronuncia sul merito, essendosi il Tribunale limitato a dichiarare l'assenza di legittimazione ad agire e la carenza di interesse.
La soccombenza della nel procedimento ex art. 700 c.p.c. e nel reclamo ex art. 669 CP_1
terdecies c.p.c., e la rinuncia alla domanda riconvenzionale, non accettata, avrebbero dovuto condurre ad una compensazione ex art. 92 c.p.c., con esclusione della condanna ex art. 96 c.p.c..
4.1.La doglianza non merita accoglimento.
La condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle parti vittoriose è conforme al principio di soccombenza, dettato dall'art. 91 c.p.c..
Il Tribunale, avendo definito il giudizio di primo grado con il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice, nei confronti di tutte le parti convenute, ha regolamentato, in maniera conseguenziale, le spese giudiziali, a nulla rilevando che non sia entrato nel merito, avendo dichiarato il difetto di interesse ad agire ed il difetto di legittimazione della . Pt_3
Una diversa statuizione avrebbe determinato una chiara violazione di legge, stante il divieto, stabilito dall'art. 91 cpc, di porre a carico della parte totalmente vittoriosa le spese processuali.
Né, come pretende l'appellante, il Tribunale avrebbe potuto compensare le spese di lite, non ravvisandosi alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 92 c.p.c. che, nella formulazione
17 applicabile ratione temporis, prevede che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La soccombenza dell'attrice non può ritenersi esclusa dal rigetto del ricorso cautelare ex art. 700
c.p.c., e del successivo reclamo, proposto dalla in corso di causa, al fine di ottenere la CP_1
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (poi disposta con la sentenza), atteso che, ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, non ha precipua valenza l'esito del procedimento cautelare in corso di causa.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. Cass. (ord.) 13.3.2013, n. 6369;
Cass. 14.12.2000, n. 15787; Cass. 11.1.2008, n. 406).
Quindi, “le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole” (cfr. Cass. civ. II, 25.03.2022 n. 9785).
Nel caso che ci occupa, ineccepibilmente la regolamentazione delle spese del procedimento cautelare in corso di causa è stata rimessa "al definitivo".
Correttamente il Tribunale ha, poi, in considerazione della “manifestata inammissibilità ed infondatezza delle domande”, condannato l'attrice, “la quale ha agito con mala fede o, quanto meno, con colpa grave”, ex art. 96 c.p.c. ultimo comma c.p.c., ove si consideri che l'attrice ha agito, pur in difetto di interesse e di legittimazione, oltre che invocando la nullità di un contratto di compravendita sul presupposto della asserita inalienabilità di un bene, mai sottoposto a vincolo culturale.
La condanna ex art. 96 c.p.c. è giustificata e conforme alla ratio della disposizione introdotta con la L. 69/2009, con cui il legislatore ha voluto sanzionare l'abuso del processo.
In tema di spese processuali, la disposizione di cui all'articolo 96, co. 3 cpc, a mente della quale, testualmente, «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche
d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata», ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale
18 sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, co. 1, cpc dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte.
La S.C. ha più volte ribadito (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 02/09/2024, n.23488) che sussistono i presupposti per applicare l'art. 96 co. 3 c.p.c., che non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, qualora nel comportamento della ricorrente si ravvisi certamente la colpa grave, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, sicchè, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, tale statuizione non è esclusa neanche da una pronuncia sul merito.
Nessun rilievo, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, riveste la circostanza della rinuncia alla domanda riconvenzionale da parte del difensore della che non CP_1
necessitava di procura speciale, né di accettazione da parte della , trattandosi di rinuncia Pt_3
alla domanda e non agli atti.
Come chiarito dalla S.C. “la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 c.p.c. (e 420 c.p.c. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte” (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/02/2002, n.1439). Essa non richiede neanche l'osservanza di forme rigorose ( cfr. Cass. civ. n. 21848/2013).
La doglianza, pertanto, è del tutto infondata.
Ogni altra questione, impropriamente introdotta dall'appellante anche negli scritti conclusionali,
è estranea al presente giudizio.
A quanto finora osservato consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata ed assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti di tutti gli appellati costituiti e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M.
147/2022 per le cause di valore indeterminabile.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
19
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 57/2024 del Parte_3
Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, pubblicata il 09.01.2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
2) Condanna al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata Parte_3
costituita, delle spese di lite, che liquida in € 8.500,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cap come per legge, con distrazione, quanto ad e , in favore dei procuratori CP_4 Controparte_3
dichiaratisi antistatari;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Cosi deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa, addì 5 maggio 2025.
Il Consigliere relatore
Dott. Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Alberto Binetti
20
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Specializzata in materia di Impresa composta dai sigg.ri Magistrati: dott. Alberto Binetti Presidente dott. Paolo Rizzi Consigliere dott. Maristella Sardone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 224 dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 57/2024, pubblicata il 09.01.2024, del Tribunale di Bari-Sezione specializzata in materia di imprese
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. , Parte_1 Parte_2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante -
E con sede in Noci, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata CP_1
presso lo studio dell'avv. Roberta Mastrorilli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata –
E
, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato presso la casa comunale sita in alla via Controparte_2
Vittorio Veneto, 12, ed in Bari alla via Q. Sella, 36 (presso e nello studio dell'avv. Giacomo Valla), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Lorusso, giusta procura in atti
- Appellato –
E elettivamente domiciliati presso lo studio Controparte_3 CP_4
dell'avv. Angela Aliani, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellati –
1 NONCHE'
in persona del Ministro p.t. Controparte_5
Controparte_6
in persona del
[...] CP_7
in persona del Controparte_8
Segretario regionale
- Appellati contumaci–
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2021 , citava in giudizio, dinanzi al Parte_3
Tribunale di Bari, la in persona del l.r.p.t., il , CP_1 Controparte_2 CP_3
, il in persona del Ministro p.t., il
[...] CP_4 Controparte_5 [...]
Controparte_6
in persona del Soprintendente, il
[...] Controparte_8
, in persona del Segretario regionale, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “-
[...]
Accertare e dichiarare la nullità della delibera del C.d.A. disposta dalla società in data 17 Parte_4
ottobre 2018 in dispregio della disposizione di cui all'art. 2479 bis Cod. Civ. che demanda al potere assembleare le decisioni inerenti alla liquidazione del patrimonio societario. - Accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita, stipulato in data 31 ottobre 2018 a rogito notar dottor
[...]
tra i signori quale procuratore speciale della società ed il signor Per_1 Parte_5 Parte_4
quale amministratore unico e legale rappresentante della società per violazione Parte_6 CP_1
delle norme in materia di circolazione dei beni culturali, data l'assenza della procedura di verificazione di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 42/2004 del 22 gennaio 2004 e del Decreto di Attuazione del Ministero per i del 25 gennaio 2005 che ha definito le modalità ed i criteri per la verifica Controparte_9
dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà pubblica o derivate. - Accertare e dichiarare
l'annullamento della transazione del 25 febbraio 2020 in applicazione degli artt. 1972 co. 2 Cod. Civ. e
1969 Cod. Civ. nella considerazione che la natura novativa della transazione ha trovato la ragion d'essere nell'errore di diritto ricadente sull'oggetto del contratto di compravendita del 31 ottobre 2018, titolo presupposto della transazione novativa, data la natura di bene culturale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n.
42/2004. - Accertare e dichiarare l'obbligatorietà dell'intervento d'Ufficio da parte del Controparte_5
alla verifica della natura culturale del bene con la preventiva dichiarazione di nullità del
[...]
trasferimento, ai sensi dell'art. del D.lgs. n. 42/2004, in sede di esame del progetto inviato dalla società confluito nel parere del 7 settembre 2020 prot. n. 6833 in dispregio delle disposizioni a tutela CP_1
dei beni culturali. - Accertare e dichiarare l'incommerciabilità del bene per il combinato CP_10
2 disposto degli artt. 4, 24 e 58 della legge n. 1089 del 1939, dell'art. 5 del D.L. 29 ottobre 1999 n. 490, degli artt. 10 e 12 n. 9 del D.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 32 del D.P.R. n. 380/2001, per gli effetti incidenti sulla Cont richiesta di condanna, nei confronti del e del persona del sindaco pro Controparte_2
tempore, al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attuale parte attorea, anche in relazione alla perdita dei beni mobili, contenuti nell'immobile, non oggetto di vendita, di esclusiva proprietà della società Pt_4
- Condannare la convenuta società al risarcimento danni subiti e subendi a seguito della
[...] CP_1
distruzione del bene culturale e dei beni mobili in esso presenti, non oggetto del trasferimento, non essendo pertinenza dello stesso, oltre al concorso nella elusione delle norme in materia di circolazione dei beni culturali di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 42/2004 del 22 gennaio 2004 ed al Decreto di Attuazione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 25 gennaio 2005 che ha definito le modalità ed i criteri per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà pubblica o derivate, avendo determinato la distruzione di un bene culturale unitamente ai beni mobili di rilevanza culturale, oltretutto avulsi dal contratto di compravendita del 31 ottobre 2018 e non oggetto di transazione del 25 febbraio 2020. -
Condannare i convenuti signori e rispettivamente consigliere e CP_4 Controparte_3
vicepresidente del C.d.A. della società al risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito della Parte_4
liquidazione del patrimonio sociale in assenza dei poteri conferiti dallo statuto sul presupposto della sussistenza di un contratto preliminare intercorrente con la società verificato come CP_1
inesistente….Con vittoria di spese ed onorari.”
A fondamento della domanda deduceva che: - la società aveva formulato, in data 20 CP_1
febbraio 2017, una proposta di acquisto relativa ai beni immobili di proprietà della società Pt_4
di cui era socia;
- il C.d.A. della società in persona di e
[...] Parte_4 CP_4 CP_3
rispettivamente consigliere e vicepresidente, nonostante le intervenute dimissioni del
[...]
presidente , in data 17 ottobre 2018, aveva deliberato l'accoglimento della Controparte_11
proposta di acquisto dei beni sociali formulata dalla società divenuta inefficace per CP_1
scadenza del termine;
- in forza della delibera, il vicepresidente aveva conferito Controparte_3
a la procura a vendere il compendio immobiliare della società che era Parte_5 Parte_4
stato alienato con atto di compravendita del 31 ottobre 2018; - con il detto atto era stata disposta, in violazione della normativa sulla circolazione dei medesimi e in assenza di verifiche da parte della Soprintendenza competente, la cessione di beni culturali, pervenuti in forza di contratto di compravendita del 20/3/1997 stipulato con soggetto a partecipazione pubblica, sicché la delibera del 17 ottobre 2018 e la procura notarile del 23 ottobre 2018, conferita ai fini della vendita del compendio, dovevano ritenersi nulle, al pari dell'atto di compravendita;
- con atto di transazione del 25 febbraio 2020 era stata pattuita la cessione delle quote della società per un prezzo Parte_4
inferiore rispetto a quello conseguente al procedimento di verifica dei beni culturali, con
3 conseguente annullabilità della transazione, conclusa a fronte di un atto di compravendita nullo, per errore di diritto sulla natura di bene culturale dell'oggetto dello stesso.
Costituitasi in giudizio, la contestava gli avversi assunti, instando per l'accoglimento CP_1
delle seguenti conclusioni:(1) rigettare tutte le domande proposte, per difetto di giurisdizione, inammissibilità, decadenza, difetto di competenza, carenza di interesse, intervenuta transazione e avvenuta rinunzia all'azione, e comunque in quanto generiche, inammissibili e infondate in fatto ed in diritto;
(2) disporre conseguentemente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dall'attrice in danno di in data 17/2/2022 reg. gen. 7582, reg part. 5779; Parte_3 CP_1
(3) confermare nel merito l'emanando provvedimento cautelare oggetto della istanza a corredo del presente atto;
(4) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare l'attrice al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati a al comportamento descritto in narrativa, nella CP_1
misura che sarà accertata in corso di causa e comunque con valutazione equitativa, oltre accessori come per legge;
(5) disporre sulle spese processuali, con adeguato provvedimento ex art. 91 c.p.c. e anche 96 c.p.c., alla luce della natura temeraria e strumentale dell'azione proposta”. Nel contempo, proponeva istanza cautelare ex artt. 700-669 quater c.p.c., volta ad ottenere l'immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata in suo danno in data 17/2/2022 reg. gen. 7582, reg. part. 5779, ordinando all'attrice di provvedervi o autorizzando, in difetto, a CP_1
provvedervi; in subordine, chiedeva di adottare ogni provvedimento ritenuto utile a tutelare l'istante, in considerazione della descritta natura abusiva della trascrizione.
Si costituiva in giudizio anche il che chiedeva, in via preliminare, Controparte_2
dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea spiegata nei suoi confronti, in quanto giuridicamente infondata sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
Si costituivano infine e che chiedevano di “Accogliere la Controparte_3 CP_4
domanda di nullità del contratto preliminare del 20.2.2017. Dichiarare la nullità della citazione nella parte riguardante la domanda risarcitoria nei confronti della convenuta;
in via subordinata, rigettare le domande.
Vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario”.
Il il Controparte_5 Controparte_6
ed il
[...] Controparte_8
rimanevano contumaci.
[...]
Con ordinanza del 19/09/2022 il Giudice il Tribunale di Bari-Sezione specializzata per le imprese rigettava il ricorso ex art. 700 cpc proposto dalla ritenendo di non poter disporre la CP_1
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con un provvedimento provvisorio, in violazione del disposto normativo di cui all'art. 2668 c.c., e rinviava al merito la regolamentazione
4 delle spese;
detto provvedimento veniva confermato dal Tribunale in composizione collegiale, a seguito di reclamo proposto dalla predetta società.
All'udienza del 17/05/2023 il procuratore della dichiarava di rinunciare alla domanda CP_1
riconvenzionale ed a tutte le richieste di prove articolate in atti, intendendo addivenire ad una sollecita definizione della controversia.
Istruita la causa documentalmente e rigettate le richieste di prova orale, con sentenza n. 57/2024, pubblicata il 09.01.2024, il Tribunale di Bari-Sezione Specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, così provvedeva: “a) RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA la parte attrice alla rifusione, in favore della società di e e del CP_1 CP_4 Controparte_3 [...]
, delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta, in € 7.616,00, Controparte_2
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi, quanto ad
e in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
c) CP_4 Controparte_3
CONDANNA la parte attrice al pagamento, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, della somma di €3.808,00 ai sensi dell'art. 96 ult. comma c.p.c.; d) ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in danno della in data 17/2/2022, reg. gen. 7582, reg part. 5779, CP_1
con esonero del Conservatore dei RR. II. di Bari da ogni responsabilità; e) nulla per le spese nei rapporti tra
l'attrice e il il Controparte_5 Controparte_12
e il
[...] Controparte_13
”.
[...]
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello , chiedendo, sulla Parte_3
base dei motivi che di seguito si esporranno, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, incidenti sul fumus boni iuris specificando che le condizioni economiche degli appellati non possono divenire limite alla richiesta di sospensione nella evidenza che i motivi di appello hanno individuato la sussistenza di una giusta causa data l'incidenza sulla responsabilità ex art. 96 Cod. Proc. Civ. - In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 57/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di
Bari sezione specializzata in materia di imprese in composizione collegiale, nell'ambito del giudizio r.g. n.
13511/2021 pubblicata in data 9 gennaio 2024, notificata in data 11 gennaio 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: …omissis… Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio oltre al risarcimento dei danni liquidato in applicazione dell'art. 96 Cod. Proc. Civ. nei confronti delle attuali parti appellate”.
Si sono costituiti in giudizio:
che ha fermamente contestato il gravame, chiedendo di accogliere le seguenti CP_14
conclusioni: “- per tutte le pregnanti ed insuperabili ragioni esposte ed evidenziate, sussistendo in modo
5 esemplare tutti i presupposti di legge, vista la manifesta inammissibilità ed infondatezza dell'appello proposto dalla IG.ra , fissare, ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 349 bis e 348 bis Parte_3
c.p.c., udienza di discussione orale davanti al Collegio per il conseguimento della sentenza ex art. 350 bis
c.p.c., 3° comma c.p.c., con congrua anticipazione, visto altresì l'evidente abuso dei termini perpetrato da parte appellante;
- all'esito, dichiarare: L' inammissibilità dell'appello in quanto formulato in violazione dei requisiti imposti dall'art. 342 c.p.c.;• Ovvero l'inammissibilità di tutte le domande formulate dalla IG.ra per carenza di Pt_3
legittimazione attiva e di interesse ad agire;
- in ogni caso:- rigettare l'appello proposto per manifesta infondatezza di tutti i motivi di gravame ex adverso rappresentati, con condanna alla spese e competenze di causa.- ordinare al Conservatore dei RR. II. esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, la CP_6
cancellazione della trascrizione eseguita in data 17 febbraio 2022 della domanda giudiziale reg. gen. N.
7582, reg. part. n. 5779”. P
, che ha chiesto: “In via preliminare: Rigettare la richiesta di inibitoria Controparte_2
formulata non ricorrendo il grave ed irreparabile pregiudizio che giustifica l'accoglimento della sospensiva formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.. Dichiarare inammissibile l'appello per mancanza dei requisiti richiesti dal novellato art. 342 c.p.c. e per l'effetto disporre la discussione orale della causa a mente dell'art. 350 bis
c.p.c.; Nel merito: 1) rigettare ogni domanda attorea come spiegata nei confronti del Controparte_2
, in quanto giuridicamente infondata sotto i profili dell'an e del quantum debeatur;
2) Con vittoria
[...]
di spese ed onorari”.
e , che hanno chiesto di “dichiarare inammissibile ovvero rigettare Controparte_3 CP_4
l'appello e le domande tutte come formulate, nonché le eccezioni e deduzioni dell'appellante per tutte le ragioni sopra rappresentate;
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara anticipatario”.
Il il Controparte_5 Controparte_6
ed il
[...] Controparte_8
non si sono costituiti in giudizio.
[...]
Con ordinanza del 21 giugno 2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e condannato alla pena pecuniaria di euro Parte_3
1.000,00.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 5.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 352 c.p.c..
6 I.Va preliminarmente dichiarata la contumacia delle parti non costituitesi anche nel presente grado di giudizio, il Controparte_5 [...]
ed il Controparte_6 [...]
, nonostante la regolarità della notifica Controparte_8
dell'atto di appello.
II.Va rigettata l'istanza di parte appellante, di revoca della pena pecuniaria disposta con l'ordinanza del 21 giugno 2024, che ha rigettato l'istanza di inibitoria, avendo la Corte accertato, per un verso, l'inammissibilità dell'istanza (con riguardo al capo d della sentenza) e, per altro verso, la manifesta infondatezza della stessa.
III.Va rigettata, in quanto del tutto irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio, la richiesta, formulata dall'appellante nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 5.11.2024, di “acquisizione documentaria trasmessa al presente procedimento giudiziale in sede di memoria di replica, data la formazione giudiziaria nei tempi successivi all'introduzione dell'atto di appello ed evidenzia ulteriormente la piena legittimazione alla istanza di remissione del presente giudizio in istruttoria con la richiesta di acquisizione, ex art. 210 Cod. Proc. Civ., del titolo utilizzato ai fini della cancellazione del giorno 8 marzo 2024”.
IV.Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalle parti appellate, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. novellato, poiché la lettura complessiva dell'atto di appello, nonostante la prolissità e l'esposizione confusa, consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice.
La giurisprudenza di legittimità, in maniera costante e pacifica (cfr. da ultimo Cass. 1600/2024), ha più volte ribadito che, anche all'esito della sua nuova formulazione, l'art. 342 cpc da un lato non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata, e dall'altro non modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che ovviamente dovranno continuare ad essere rispettati. In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva (quella volta ad ottenere la riforma della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, e cioè una individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata. Nel caso di specie, detti requisiti appaiono tutto sommato rispettati, consentendo l'impugnazione di percepire, seppure con quale sforzo interpretativo - tanto da parte del giudice che delle controparti - la richiesta di riforma della decisione così come le motivazioni poste a base della stessa.
V. Motivi di appello.
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1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1421 Cod. Civ., art. 2504 bis Cod. Civ., dell'art. 10 del
D.lgs. n. 42/2004, dell'art. 5 del D.lgs. n. 42/2004, dell'art. 164 del D.lgs. n. 42/2004, dell'art. 100
Cod. Proc. Civ. in relazione alla motivazione di sentenza che esclude l'interesse ad agire in riferimento alla nullità assoluta contestata avverso l'atto di compravendita del 31 ottobre 2018.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui dichiara che “la domanda è in parte inammissibile e in parte infondata. Rileva, in particolare, sotto il profilo della carenza di interesse ad agire dell'attrice, la documentata e incontestata circostanza della intervenuta fusione per incorporazione, in data
13/11/2020, della società nella (doc. 23 fasc. convenuta), sicché, a fronte dell'accertamento Pt_4 CP_1
della nullità dell'atto di compravendita, resterebbe comunque ferma la attuale proprietà dei beni immobili in capo alla società convenuta. La legittimazione generale all'azione di nullità, prevista dall'art. 1421 Cod.
Civ., non esime, infatti, l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse, a norma dell'art. 100 Cod. Proc. Civ., non potendo tale azione essere esercitata per un fine collettivo di attuazione della legge (Cass. n. 2447/2014); l'interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda, sicché, nella specie, difetta un interesse che, oltre a dover essere concreto ed attuale, si riferisca specificamente all'azione di nullità (Cass. n. 16159/2007)”.
A fondamento del motivo l'appellante deduce che il proprio interesse ad agire, in relazione all'accertamento della nullità dell'atto di compravendita del 31 ottobre 2018, deriva dall'assenza di estinzione della società incorporata a seguito dell'atto di fusione per Parte_4
incorporazione a rogito notar del 13 novembre 2020, e dal fatto che, ove Persona_2
venissero accertate le nullità contestate, ella rientrerebbe nella compagine sociale, non trovando alcun impedimento nell'atto di fusione per incorporazione.
Sostiene, al riguardo, che la fusione della società non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di uno nuovo, ma genera una trasformazione dell'originario soggetto, con la continuità dei rapporti giuridici e patrimoniali. La fusione si traduce in una vicenda evolutiva e modificativa dello stesso soggetto giuridico, il quale conserva la propria identità anche se assume un assetto organizzativo del tutto innovativo.
A sostegno del proprio assunto, richiama la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, 30 luglio 2021 n. 21970, e deduce che “La fusione, a differenza di quanto statuito nella motivazione di sentenza oggetto del presente appello, determina la successione universale dei rapporti facenti capo alla società incorporata e pertanto l'accertamento della nullità dell'atto di compravendita del 31 ottobre 2018 a rogito notar determinerebbe l'acquisizione del bene alla società derivante dalla fusione Persona_1
con la dovuta successione dei rapporti anteriori e relativi alla società con l'effetto che le Parte_4
accertate nullità determinerebbero la riacquisizione del bene con la presenza dell'attuale parte appellante nella compagine sociale”.
8 Rileva, quindi, che i beni di cui si controverte erano subordinati al regime vincolistico di cui all'art. 12 n. 9 D. Lgs. 42/2004, in quanto appartenenti ab origine a soggetto pubblico, e che l'omesso inserimento negli elenchi del bene non determina l'esclusione dalla normativa CP_10
originaria e non esclude l'obbligatorietà da parte del MiC di intervenire per eccepire la nullità assoluta dei trasferimenti, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 42/2004. Al riguardo, deduce che, seppure la giurisprudenza della Suprema Corte statuisce che al privato è impedito di richiedere Cont la nullità (relativa) del trasferimento, individuando come unico legittimato il nel caso in questione detto orientamento non trova applicazione, data l'assenza di verifica dell'interesse culturale, sicché i beni, nella fase anteriore alla verifica, sono inalienabili in modo assoluto, con la conseguenza che l'alienazione risulta nulla nei confronti di tutte le parti contrattuali.
1.1.Il motivo è infondato e va rigettato.
L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che deve essere concreto e attuale, richiede non soltanto che sia accertata una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice o che la pronuncia sia idonea a spiegare per essa un effetto utile, sicché l'indagine sulla sua esistenza deve essere volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi e deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, potendo lo stesso escludersi esclusivamente allorché la decisione risulti priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio (cfr. Cass. civ. II, 28.7.2023 n. 23037; conf. Cass., Sez. 2, 31/3/2006,
n. 7635; Cass., Sez. 2 24/1/2019, n. 2057; Cass., Sez. 3, 20/1/1998, n. 486; Cass., Sez. 2, 28/10/1993, n.
10708).
In particolare, con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo che agisca ai sensi dell'art. 1421 c.c. deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità, ossia la necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica (cfr. Cass civ. 23.1.2023 n. 1897; conf.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2670 del 05/02/2020; Sez. 2, sen. n. 5420 del 15/04/2002; Sez. 2, sent. n.
2721 del 25/02/2002; Sez. 3, sent. n. 338 del 11/01/2001; Sez. 2, sent. n. 7717 del 12/07/1991; Sez. 2, sent. n. 1553 del 17/03/1981). In tal caso, infatti, l'interesse ad agire si prospetta quale condizione dell'azione, consistente appunto nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
L'interesse ad agire sussiste solo rispetto alle azioni oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza
9 di un determinato diritto e va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto, rappresentato dal rilievo secondo cui, senza il processo e l'esercizio della giurisdizione, l'attore soffrirebbe il pregiudizio di una propria situazione giuridica protetta;
sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva, assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, viceversa restando escluso ove il giudizio sia strumentale alla soluzione, soltanto in via di massima od accademica, di una questione di diritto, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. 1897/2023, Cass. Sez. L, n. 27151 del 23/12/2009; Sez. 2, n. 5635 del
18/04/2002; Sez. 2, n. 3157 del 05/03/2001; Sez. U, n. 565 del 10/08/2000; Sez. L, n. 4444 del
20/04/1995).
Il requisito dell'attualità della lesione implica che non si può esperire l'indicata azione a tutela di un interesse futuro ed eventuale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1475 del 09/03/1982).
Tanto premesso, rispetto alla contestazione della dichiarata carenza di interesse ad agire per la declaratoria di nullità ex art. 1421 c.c. dell'atto di compravendita intervenuto tra la e la Parte_4
assume rilievo dirimente ed assorbente la circostanza che l'appellante fonda il suo CP_1
interesse ad agire invocando il diritto di rientrare nella compagine sociale di una società che non esiste più, estinta per fusione per incorporazione e cancellata dal Registro delle Imprese dal 2020.
In particolare, la individua il proprio interesse ad agire (per contrastare il decisum di 1° Pt_3
grado che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità dell'atto di compravendita del 31.10.2018 per carenza di interesse ad agire) in un preteso, automatico, suo rientro nella compagine sociale della Parte_4
Tuttavia, tale pretesa si scontra con due vizi di fondo:
1.l'appellante nega, e pare ignorare, gli effetti conseguenti all'atto pubblico di fusione per incorporazione della nella del 13.11.2020, peraltro mai impugnato e Parte_4 CP_1
contestato;
2.la non ha mai impugnato o messo in discussione l'atto pubblico di cessione delle proprie Pt_3
quote sociali in favore della avvenuta il 25/02/2020, incassando il congruo prezzo di CP_1
€ 1.550.000,00.
A seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione, in data 13/11/2020, della nella Parte_4
anche ove venisse accertata la nullità dell'atto di compravendita, resterebbe CP_1
comunque ferma la proprietà dei beni immobili in capo alla CP_1
Come affermato dalla S.C. a Sezioni Unite (cfr. sent. 30/07/2021, n.21970), con pronuncia richiamata dalla stessa appellante, ma che non giova alla sua pretesa, la fusione per incorporazione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e
10 della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti il soggetto incorporato.
Ne discende che del tutto privo di pregio è il rilievo dell'appellante, di avere un “interesse giuridicamente rilevante alla riacquisizione del bene immobile in capo alla ” perchè “la fusione CP_15
della società non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di uno nuovo, ma genera una trasformazione dell'originario soggetto”, ove si consideri che, invece, per effetto della fusione per incorporazione nella la si è estinta, non esiste più e dal 2020 è stata cancellata CP_1 Parte_4
dal Registro delle Imprese.
Attesa pertanto l'irrilevanza degli effetti di una eventuale dichiarazione di nullità della compravendita del 31.10.2018, in considerazione dell'oggettiva circostanza dell'intervenuta fusione per incorporazione della (posseduta al 100% dalla nella Parte_4 CP_1 CP_1
in data 13/11/2020, è evidente la carenza di un interesse attuale e concreto in capo alla . Pt_3
Risulta dagli atti, e non è contestato, che la è una ex socia della in quanto ex Pt_3 Parte_4
proprietaria di una quota pari al 12,5% del capitale sociale, ceduta, unitamente a quella dei suoi tre figli (per una quota complessiva del 50% del capitale sociale), alla con atto CP_1
pubblico del 25/02/2020, mai impugnato.
La ha chiesto, pertanto, di dichiarare nullo un atto di compravendita intervenuto tra la Pt_3
e la in data 31 ottobre 2018. Parte_4 CP_1
Deve pertanto rilevarsi che la , oltre che carente di interesse ad agire, è priva anche di Pt_3
legittimazione ad agire, rispetto all'azione di nullità del contratto, essendo ella, ex socia della Pt_4
[... al momento della proposizione della domanda, soggetto terzo, estraneo al contratto.
Invero, quanto alla legittimazione del socio a far valere la nullità degli atti compiuti dalla società di capitali al fine di preservare la consistenza del patrimonio sociale, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, con riguardo agli atti compiuti da una società di capitali, il socio riceve una tutela diretta del proprio interesse a preservare il patrimonio sociale limitatamente ai propri rapporti interni con l'ente, mentre, nei rapporti esterni, detta tutela è solo indiretta e mediata, non essendo egli portatore di un interesse autonomo rispetto a quello della società, ma solo riflesso. Ne consegue che l'azione di nullità di un negozio posto in essere da una società può essere esercitata solo dall'ente stesso e non dal socio (cfr. Cass. 6544 del 2002 e, nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 82/2000; Cass. n. 12615/1999 e Cass. 3742/1988). Il socio di una società di capitali, quindi, non può ritenersi legittimato a far valere la nullità degli atti posti in essere dalla società, in quanto, da un lato, è terzo rispetto ad essi e non parte e, dall'altro, non può essere neanche considerato titolare di un interesse autonomo che gli consenta di far valere la nullità dei contratti stipulati dalla società con l'azione generale di nullità di cui all'articolo 1421
11 c.c., in quanto la legittimazione riconosciuta dalla suddetta disposizione di legge a chiunque vi abbia interesse presuppone la titolarità in capo al terzo di un interesse concreto ed attuale a non subire un pregiudizio derivante dal contratto viziato (cfr., ex plurimis, Cass. 2489/2019; Cass.
5420/2002).
Nel caso che ci occupa, l'eventuale effetto pregiudizievole riconducibile all'atto dispositivo si sarebbe verificato in via diretta sul patrimonio sociale e soltanto in via indiretta nella sfera giuridica dei singoli soci.
Da ultimo, il difetto di legittimazione attiva dell'appellante rispetto all'azione di nullità del contratto di compravendita del 31.10.2018 è ulteriormente apprezzabile, ove si consideri che unico legittimato a far valere la nullità della vendita di un bene culturale, perché compiuta in difetto della autorizzazione di cui al d.lg. n. 42 del 2004, art. 56, è il Ministero competente al rilascio.
Invero, come chiarito dalla S.C., “La nullità ex art. 164, comma 1, d.lg. n. 42 del 2004, prevista per il caso di vendita di un bene culturale in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 56 del medesimo d.lg., è relativa - unico legittimato a farla valere essendo il Ministero competente al rilascio di detta autorizzazione
- e non concerne i contratti preliminari che riguardino la compravendita tali beni, per la cui stipulazione non è prevista alcuna sanzione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto nullo, per contrarietà a norme imperative, un contratto preliminare di compravendita di bene sottoposto a vincolo storico ed architettonico in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale, evidenziando, altresì, come la procedura di vincolo del complesso era stata avviata solo nel corso del giudizio di secondo grado e non sussisteva al momento della sottoscrizione dei preliminari)” (cfr. Cass. civ. II,
27.11.2019 n. 30984).
Solo per completezza deve aggiungersi che l'assenza di un interesse concreto e attuale della alla declaratoria di nullità del contratto di compravendita del 31/10/2018 emerge ancor Pt_3
più ove si consideri che nessun vincolo culturale (con conseguente inalienabilità), ai sensi del decreto legislativo 42/2004, risulta mai posto sul bene , oggetto del trasferimento CP_10
dalla alla Parte_4 CP_1
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2388 Cod. Civ., 2476 Cod. Civ., 2479 bis Cod. Civ.,
2479 ter Cod. Civ., dell'art. 81 Cod. Proc. Civ. e dell'art. 24 Cost. in relazione alla motivazione di sentenza che esclude la legittimazione alla impugnativa della delibera del 17 ottobre 2018 da parte del socio non titolare delle quote al momento dell'introduzione della domanda giudiziale del 15 ottobre 2021.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui dichiara che “ai sensi dell'art. 2388 Cod. Civ., risultano legittimati ad impugnare le delibere del C. d. A. gli amministratori assenti o dissenzienti, i sindaci, i soci titolari di almeno il 5% del capitale sociale, ma non gli ex soci, sicché, avendo l'attrice ceduto
12 la propria partecipazione societaria, la relativa azione non può che dirsi preclusa. Né può ritenersi che la delibera in esame risulti lesiva dei diritti dell'attrice ai sensi dell'art. 2388, co. IV, Cod. Civ., trattandosi di ex socia che volontariamente alienò le proprie quote verso corrispettivo, contestualmente stipulando un atto transattivo con il quale rinunziò ad “ogni e qualsivoglia azione” nei confronti della e, quindi, della Pt_4
(docc. 15-16 fasc. convenuta cit.). In particolare, dall'esame dell'atto transattivo, si evince che i CP_1
venditori, ossia l'attrice e i suoi tre figli, contestarono l'operato di e del consiglio Pt_3 Controparte_3
di amministrazione della per le indicazioni fornite al procuratore in merito alla Pt_4 Parte_5
vendita del compendio immobiliare in favore della e che la espresse la volontà di definire CP_1 CP_1
l'insorgenda controversia, proponendo l'acquisto delle quote per il prezzo complessivo di €1.550.000,00. I venditori, salvo il buon fine del pagamento del prezzo pattuito quale corrispettivo per l'acquisto delle quote da parte della , rinunciarono ad ogni e qualsivoglia azione in danno di nella sua CP_1 Parte_5
qualità di procuratore della . Parte_4
A fondamento del motivo deduce che la legittimazione ad agire dell'appellante, in relazione alla invalidità della delibera del C. d. A. del 17 ottobre 2018, deriva dall'incidenza della delibera sulla perdita della qualità di socio, avendo determinato un accordo transattivo annullabile ai sensi dell'art. 1969 c.c.. Evidenzia che la cessazione della qualità di socio non impedisce l'impugnativa della delibera, quando la stessa ha inciso sulla perdita della detta qualità: la vendita del cespite immobiliare e dei beni mobili del 31 ottobre 2018, sulla base della delibera del 17 ottobre 2018, ha determinato l'azzeramento del patrimonio sociale, incidendo direttamente sull'accordo transattivo del 25 febbraio 2020, intrapreso sul presupposto della piena validità dell'atto di vendita stipulato sulla base della delibera del 17 ottobre 2018.
Sostiene che la legittimazione ad impugnare la delibera sussiste nel caso in cui, come quello di specie, la perdita della qualità di socio è la diretta conseguenza della delibera la cui legittimità si contesta, in quanto l'invalidità della delibera rileva ai fini del ripristino della qualità di socio. In definitiva, ha impugnato la delibera del 17.10.2018 per riacquistare la qualità di socio. Una diversa soluzione contrasterebbe con l'art. 24 Cost..
Sotto altro profilo, deduce che la legittimazione ad impugnare è collegata all'azione risarcitoria proposta nei confronti di e , e deriva dalla qualità di socio rivestita all'epoca in CP_4 CP_3
cui si è verificato l'evento lesivo, ossia il 17.10.2018, e al momento della compravendita,
31.10.2018.
Invoca poi, in maniera confusa, la pronuncia della S.C. a SS.UU. n. 2951/2016 e deduce che la condotta processuale dell'appellata è stata incompatibile con la negazione della CP_1
titolarità dell'azione in capo all'attrice.
2.1.Il motivo è infondato.
13 Come da ultimo sostenuto dalla S.C., in virtù di orientamento ormai consolidato (a partire dalla pronuncia della Cass., Sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951), “la legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'art, 81 cpc, spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto «assumendo» di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto «che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta», utilizzando la tesi della «prospettazione», nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi «la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio». La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene, invece, al «merito della causa». La legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa
«prospettazione» della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda.
La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d'ufficio dal giudice, e, allo stesso modo, anche la titolarità del diritto fatto valere in giudizio può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La questione della titolarità del diritto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 del Cpc.
Pertanto, la questione della titolarità del diritto può essere sollevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. civ. I,
28.10.2024 n. 27766).
Tanto premesso, e considerato che, a mente dell'art. 2388 co. 4, “le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla data della deliberazione;
si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti;
si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378”, correttamente il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della rispetto all'azione di nullità della Pt_3
delibera, non essendo la stessa più socia al momento dell'impugnativa.
Né, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, può ritenersi che la delibera de qua risulti lesiva dei diritti dell'attrice, trattandosi di ex socia che, volontariamente, aveva ceduto le proprie quote verso corrispettivo, stipulando, contestualmente alla cessione, un atto transattivo con il quale rinunciava ad ogni e qualsivoglia azione nei confronti della e, dunque, della Parte_4 CP_1
[...
Il motivo di gravame è infondato per l'assorbente ragione che la perdita della qualità di socio della non fu affatto la diretta conseguenza della delibera del 17.10.2018, bensì di un atto Pt_3
volontario di cessione delle quote, dietro un congruo corrispettivo.
Anche ove la delibera del 17.10.2018 venisse dichiarata nulla, la non riacquisterebbe (per Pt_3
effetto della nullità della delibera) in nessun modo la qualità di socio perché, si ribadisce, la perdita di detta qualità non è oggetto della delibera.
14 Peraltro, l'appellante non ha mai impugnato l'atto di cessione delle quote, sicchè non può revocarsi in dubbio che la stessa non è più socia della società oltretutto ormai estinta. Parte_4
Dunque non solo, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la è priva di Pt_3
legittimazione attiva ad impugnare la delibera del CdA del 17.10.2018, ma non si apprezza neanche l'interesse ad impugnare una delibera che, anche ove dichiarata nulla, non apporterebbe alcun vantaggio diretto all'appellante.
L'assunto dell'appellante - secondo cui la perdita della qualità di socio è stata diretta conseguenza della delibera impugnata (del 17.10.2018) in quanto il depauperamento del patrimonio sociale ha imposto un accordo contestato per nullità, “dove l'accertamento correlato determinerebbe la riacquisizione della qualità di socio” - non è condivisibile, perché la perdita della qualità di socio è derivata dall'atto di cessione delle quote, da parte della atto mai impugnato. Parte_8
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1972 Cod. Civ., dell'art. 1969 Cod. Civ. in relazione alla motivazione di sentenza che esclude l'impugnativa dell'accordo transattivo del 25 febbraio 2020.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui dichiara che “l'attrice, disattendendo l'impegno assunto con l'atto transattivo, abbia intrapreso l'odierno giudizio afferente alla validità dell'operato del C.
d. A. e della delibera del 17/10/2018. Né la transazione può dirsi impugnabile, atteso che, ai sensi dell'art.
1969 Cod. Civ., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" (e, quindi, antecedente logico della transazione) e non anche quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia (Cass. n. 72/2011).
Come si desume dal tenore dell'atto, l'antecedente logico della transazione non fu il contratto di compravendita del compendio immobiliare, ma l'operato del C. d. A., ossia la delibera emessa in data
17/10/2018”.
A fondamento del motivo eccepisce la nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che “non è deducibile il percorso logico e giuridico che ha determinato le risultanze espresse in sentenza, nell'evidenza che l'annullabilità della transazione è stata introdotta sull'errore di diritto relativo alla natura giuridica del bene incidendo sulla validità della delibera del 17 ottobre 2018 e dell'atto di compravendita del 31 ottobre 2018 e per gli effetti l'individuazione dell'antecedente logico della transazione nella delibera del C. d. A. non muta le risultanze espresse dall'attuale parte appellante, rilevando che detta decisione incideva sul merito del giudizio riguardando altri convenuti pur non presenti al giudizio di primo grado”.
Sostiene che “La transazione del 25 febbraio 2020 pur rappresentando una novazione degli effetti collegati al titolo nullo, può essere dichiarata annullabile per errore di diritto dell'attuale parte attorea, sulla disciplina dei beni culturali con le conseguenti responsabilità della Amministrazione Comunale e dello stesso che non ha avviato il processo di verificazione. L'errore di diritto ricadente Controparte_5
15 sulla natura di bene culturale dell'oggetto della compravendita ha rilevanza ai fini dell'annullabilità della transazione in quanto non incide sul caput controversum. L'oggetto della transazione riguarda le contestazioni alla attività della compagine sociale e confluite nella vendita del 31 ottobre 2018 e, pertanto, era di stretta attinenza alla attività deliberativa, mentre la questione relativa ai beni culturali non è stata oggetto di alcuna transazione”.
Sul presupposto che la transazione del 25 febbraio 2020 ha natura novativa, l'appellante, invocando l'applicazione dell'art. 1972 co. 2 c.c., sostiene di poter chiedere ed ottenere l'annullamento della transazione per errore di diritto (sulla validità del titolo), poiché ella ignorava la causa di nullità del contratto di compravendita del 31.10.2018, stipulato sulla base delle risultanze di cui alla delibera del CdA della del 17.10.2018. Parte_4
3.1.Il motivo è privo di pregio per l'assorbente ragione che non risulta in alcun modo provata la nullità del titolo, costituente il presupposto dell'errore di diritto posto alla base della asserita annullabilità della transazione.
In ogni caso, per completezza, deve osservarsi che , come correttamente rilevato dal Tribunale, dall'esame dell'atto transattivo, ed in particolare dalle premesse, si evince che la ed i suoi Pt_3
tre figli contestarono l'operato di e del CdA della , con la delibera del Controparte_3 Pt_4
17/10/2018, per le indicazioni fornite al procuratore in merito alla vendita del Parte_5
compendio immobiliare in favore della e che la società espresse la volontà di definire CP_1
l'insorgenda controversia, proponendo l'acquisto delle quote per il prezzo complessivo di €
1.550.000,00.
Con l'accordo transattivo, la ed i figli, salvo il buon fine del pagamento del prezzo pattuito Pt_3
quale corrispettivo per l'acquisto delle quote da parte della , rinunciarono ad ogni e CP_1
qualsivoglia azione in danno della e, dunque, della Parte_4 CP_1
L'appellante, pertanto, disattendendo l'impegno assunto con l'atto transattivo, ha impugnato la transazione, denunciando la validità dell'operato del CdA e della delibera del 17/10/2018.
Le premesse dell'atto transattivo definiscono l'oggetto della lite transatta e chiariscono che la transazione non può essere impugnata, atteso che, in virtù del disposto dell'art. 1969 c.c., come chiaramente osservato dal Tribunale, “è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" (e, quindi, antecedente logico della transazione) e non anche quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia (Cass. n. 72/2011)”. Come si desume dal tenore dell'atto, l'antecedente logico della transazione non fu il contratto di compravendita del compendio immobiliare del 31.10.2018, ma l'operato del CdA e la delibera emessa in data 17/10/2018.
Ciò posto, l'assunto dell'appellante non scalfisce in alcun modo la correttezza della ratio decidendi posta dal Tribunale a fondamento della motivazione, null'affatto apparente.
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4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 700 Cod. Proc. Civ., dell'art. 669 terdecies Cod. Proc.
Civ. e dell'art. 306 Cod. Proc. Civ. in relazione alla pronuncia di condanna anche ai sensi dell'art. 96 Cod. Proc. Civ.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui dichiara che “quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall'art. 91 Cod.
Proc. Civ. Alla liquidazione deve procedersi, come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 147/2022, applicati i valori medi. Non v'è da statuire sulle spese in ordine ai rapporti tra l'attrice e le altre parti convenute, attesa la contumacia delle stesse (cfr. Cass. ord. n. 24750/2013). IV.- La manifesta inammissibilità e infondatezza della domanda non può non contrassegnare di responsabilità aggravata la posizione difensiva dell'attrice, la quale ha agito con mala fede o, quanto meno, con colpa grave. Pertanto, l'attrice soccombente va, altresì, condannata al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, Cod. Proc. Civ., che pare equo determinare in misura pari alla metà delle spese processuali liquidate in favore di ciascuna delle parti convenute”.
Contesta sia la condanna alle spese per la soccombenza, sia la condanna ex art. 96 cpc, ingiustificate alla luce del rigetto del ricorso cautelare ex art. 700 cpc e del reclamo, proposti dalla nonché della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., da parte della stessa società convenuta, CP_1
senza che detta rinuncia fosse stata accettata dalla . Deduce l'appellante che la rinuncia Pt_3
alla domanda riconvenzionale non poteva qualificarsi quale rinuncia all'azione, in difetto di procura speciale in atti in capo al difensore della e che la condanna ex art. 96 c.p.c. nei CP_1
confronti di tutte le parti costituite è illegittima, in difetto di una pronuncia sul merito, essendosi il Tribunale limitato a dichiarare l'assenza di legittimazione ad agire e la carenza di interesse.
La soccombenza della nel procedimento ex art. 700 c.p.c. e nel reclamo ex art. 669 CP_1
terdecies c.p.c., e la rinuncia alla domanda riconvenzionale, non accettata, avrebbero dovuto condurre ad una compensazione ex art. 92 c.p.c., con esclusione della condanna ex art. 96 c.p.c..
4.1.La doglianza non merita accoglimento.
La condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle parti vittoriose è conforme al principio di soccombenza, dettato dall'art. 91 c.p.c..
Il Tribunale, avendo definito il giudizio di primo grado con il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice, nei confronti di tutte le parti convenute, ha regolamentato, in maniera conseguenziale, le spese giudiziali, a nulla rilevando che non sia entrato nel merito, avendo dichiarato il difetto di interesse ad agire ed il difetto di legittimazione della . Pt_3
Una diversa statuizione avrebbe determinato una chiara violazione di legge, stante il divieto, stabilito dall'art. 91 cpc, di porre a carico della parte totalmente vittoriosa le spese processuali.
Né, come pretende l'appellante, il Tribunale avrebbe potuto compensare le spese di lite, non ravvisandosi alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 92 c.p.c. che, nella formulazione
17 applicabile ratione temporis, prevede che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La soccombenza dell'attrice non può ritenersi esclusa dal rigetto del ricorso cautelare ex art. 700
c.p.c., e del successivo reclamo, proposto dalla in corso di causa, al fine di ottenere la CP_1
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (poi disposta con la sentenza), atteso che, ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, non ha precipua valenza l'esito del procedimento cautelare in corso di causa.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. Cass. (ord.) 13.3.2013, n. 6369;
Cass. 14.12.2000, n. 15787; Cass. 11.1.2008, n. 406).
Quindi, “le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole” (cfr. Cass. civ. II, 25.03.2022 n. 9785).
Nel caso che ci occupa, ineccepibilmente la regolamentazione delle spese del procedimento cautelare in corso di causa è stata rimessa "al definitivo".
Correttamente il Tribunale ha, poi, in considerazione della “manifestata inammissibilità ed infondatezza delle domande”, condannato l'attrice, “la quale ha agito con mala fede o, quanto meno, con colpa grave”, ex art. 96 c.p.c. ultimo comma c.p.c., ove si consideri che l'attrice ha agito, pur in difetto di interesse e di legittimazione, oltre che invocando la nullità di un contratto di compravendita sul presupposto della asserita inalienabilità di un bene, mai sottoposto a vincolo culturale.
La condanna ex art. 96 c.p.c. è giustificata e conforme alla ratio della disposizione introdotta con la L. 69/2009, con cui il legislatore ha voluto sanzionare l'abuso del processo.
In tema di spese processuali, la disposizione di cui all'articolo 96, co. 3 cpc, a mente della quale, testualmente, «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche
d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata», ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale
18 sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, co. 1, cpc dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte.
La S.C. ha più volte ribadito (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 02/09/2024, n.23488) che sussistono i presupposti per applicare l'art. 96 co. 3 c.p.c., che non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, qualora nel comportamento della ricorrente si ravvisi certamente la colpa grave, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, sicchè, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, tale statuizione non è esclusa neanche da una pronuncia sul merito.
Nessun rilievo, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, riveste la circostanza della rinuncia alla domanda riconvenzionale da parte del difensore della che non CP_1
necessitava di procura speciale, né di accettazione da parte della , trattandosi di rinuncia Pt_3
alla domanda e non agli atti.
Come chiarito dalla S.C. “la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 c.p.c. (e 420 c.p.c. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte” (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/02/2002, n.1439). Essa non richiede neanche l'osservanza di forme rigorose ( cfr. Cass. civ. n. 21848/2013).
La doglianza, pertanto, è del tutto infondata.
Ogni altra questione, impropriamente introdotta dall'appellante anche negli scritti conclusionali,
è estranea al presente giudizio.
A quanto finora osservato consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata ed assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti di tutti gli appellati costituiti e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M.
147/2022 per le cause di valore indeterminabile.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
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P.Q.M.
La Corte d'appello di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 57/2024 del Parte_3
Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, pubblicata il 09.01.2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
2) Condanna al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata Parte_3
costituita, delle spese di lite, che liquida in € 8.500,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cap come per legge, con distrazione, quanto ad e , in favore dei procuratori CP_4 Controparte_3
dichiaratisi antistatari;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Cosi deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa, addì 5 maggio 2025.
Il Consigliere relatore
Dott. Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Alberto Binetti
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