Articolo 10 della Legge 14 novembre 2016, n. 220
Articolo 9Articolo 11
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11 dicembre 2016
Art. 10. Funzioni statali 1. Il Ministero:
a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;
c) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attivita' di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonche' l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
d) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali cosi' come la diversita' delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;
e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;
f) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, nonche', in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla promozione della formazione, e cura i rapporti con gli altri Ministeri competenti, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre istituzioni pubbliche e private;
g) svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della societa' Istituto Luce-Cinecitta' srl, istituita dall' articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , le attivita' di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane;
h) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacita' critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attivita' di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche', a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13 destinate alle finalita' di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i), corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell' articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ;
i) svolge attivita' di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT); svolge altresi' le attivita' finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori cinematografico e audiovisivo nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;
l) svolge le attivita' connesse al riconoscimento della nazionalita' italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonche' le ulteriori attivita' amministrative previste dalla normativa vigente in materia;
m) svolge attivita' di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonche' valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo;
n) favorisce, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalita' acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo.
Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell' articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155, S.O.:
"Art. 14. Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
6. Nell'ambito di quanto previsto dall' articolo 3, commi 27 , 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , ed al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all' articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 , e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di cui al presente comma e' stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarita' della relativa partecipazione, che non puo' formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.".
Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162, S.O.:
"Art. 1.
(Omissis).
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita', nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
(Omissis).".
Entrata in vigore il 11 dicembre 2016
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