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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/08/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 145/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 145 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da c.f. ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano
Podestà (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via C.F._1
Ceccardi n. 2/10 a Genova, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), in proprio e quale legale rappresentante CP_1 C.F._2
della impresa individuale “ Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Giuseppe Banfi (c.f.
[...]
) con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. C.F._3
giusta procura in atti Email_1
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 623/2022 del 15.12.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 1.10.2024:
Appellante ( : Parte_1
“I. in via preliminare e/o pregiudiziale, sospendere, se del caso con provvedimento inaudita altera parte e/o previa eventuale apertura di subprocedimento cautelare ad hoc, ex artt. 283-
pagina 1 di 14 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, vista la sussistenza dei gravi e fondati motivi all'uopo necessari, per i motivi di cui in atti,
I. nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della “
[...]
, avente sede in Borgonovo Val Tidone (PC), Frazione Controparte_3
CO 117, (C.F. , P.iva ) per non aver rispettato le C.F._2 P.IVA_2 pattuizioni del Contratto di Appalto per la Fornitura da parte Parte_2 di datato 01/10/2018, per esclusiva responsabilità del convenuto, per i titoli Parte_3
e le ragioni dedotte in narrativa per aver omesso di eseguire le lavorazioni di raccolta del prodotto, e conseguente, condannare il convenuto-appellato a risarcire tutti i danni patiti da
a causa del mancato rispetto del Contratto di Parte_4
Appalto per la Fornitura di Servizi AGRO-MECCANICI da parte di datato Parte_3
01/10/2018, di cui sopra, da quantificarsi in Euro 4.671,00 per la mancata vendita del raccolto, Euro 848,10, per le lavorazioni eseguite inutilmente ai terreni, Euro 1.391,81 relativi al costo sostenuto dalla appaltante per l'acquisto dei semi e dei concimi necessari alla coltivazione, oltre ad Euro 1.200,00 per danni morali, e quindi per un totale di Euro
8.110,91, ovvero nella misura maggiore o minore meglio vista e ritenuta, anche in via equitativa occorrendo;
II. in via istruttoria,
II.
1. ammettere la verificazione in ordine alla prod. 1 del fascicolo di Parte di primo grado, costituita dal Contratto di Appalto per la Fornitura di Servizi a parte di Parte_2
datato 01/10/2018, nonché Parte_3
II.
2. accogliere tutte quante le istanze istruttorie dedotte nell'ambito della memoria ex art.
183, VI c., n. 2), c.p.c., e non ammesse dal Tribunale di Piacenza, le quali tutte quante di seguito si trascrivono, con rigetto delle istanze istruttorie avversarie ed, in subordine, per
l'ipotesi di accoglimento degli avversi capitoli di prova, ammettere i propri testi ad essere escussi in prova contraria diretta su detti ultimi capitoli:
A. capitoli di prova orale:
1. Vero che nel mese di settembre 2018, in occasione di un incontro svoltosi presso la
il Dott. manifestava all'Agente Commerciale presso la filiale di Pt_1 Pt_5
LO Val Tidone (PC) del la Controparte_4 Persona_1 volontà di svolgere sui propri terreni dei lavori agricoli di preparazione e semina degli stessi ad orzo distico in regime di agricoltura biologica e successiva raccolta del prodotto finito;
2. Vero che nel mese di settembre 2018 in occasione del suddetto incontro presso la
il Sig. comunicava al Dott. il nominativo della Pt_1 Persona_1 Pt_5
DITTA per svolgere la suddetta attività di preparazione, semina e raccolta dell'orzo distico;
3. Vero che nel mese di settembre 2018 in occasione del ridetto incontro svoltosi presso la il Sig. forniva al Dott. i numeri di telefono del Pt_1 Persona_1 Pt_5
Sig. e del Sig. CP_1 Persona_2
4. Vero che nel mese di settembre 2018, il giorno successivo all'incontro svoltosi presso la con il Sig. il Dott. contattava telefonicamente il Pt_1 Per_1 Pt_5 numero di telefono al quale rispondeva un soggetto che si qualificava come
“ ; CP_1
5. Vero che nel mese di settembre 2018, durante la suddetta telefonata il Dott. Pt_5 manifestava a “ la volontà di affidare alla l'effettuazione di lavori CP_1 CP_5
pagina 2 di 14 agricoli da svolgersi sui propri terreni consistenti nella preparazione e semina degli stessi ad orzo distico in regime di agricoltura biologica e successiva raccolta del prodotto finito;
6. Vero che, nel corso delle suddetta telefonata svoltasi nel mese di settembre 2018, il
Dott. comunicava a “ che il conferimento dell'incarico era Pt_5 CP_1 subordinato al fatto che la disponesse delle attrezzature necessarie allo CP_5 svolgimento della suddetta attività;
7. Vero che, nel corso della suddetta telefonata svoltasi nel mese di settembre 2018, il
Dott. comunicava a “ la volontà di visitare la DITTA per Pt_5 CP_1 comprendere se la stessa aveva a disposizione l'attrezzatura necessaria allo svolgimento della suddetta attività;
8. Vero che, nel corso della ridetta telefonata svoltasi nel mese di settembre 2018,
“ confermava la sua disponibilità a ricevere la visita del Dott. e, a CP_1 Pt_5 tale fine, le parti fissavano un appuntamento;
9. Vero che in data 20.09.2018 il Dott. si recava presso la per Pt_5 CP_5 effettuare la suddetta visita e, ivi giunto, veniva accolto da un uomo il quale affermava di essere “ ovvero il soggetto con il quale aveva intrattenuto i rapporti fino a CP_1 quel momento;
10. Vero che in data 20.09.2018 durante il suddetto incontro svoltosi presso la , il CP_5
Dott. e “ stabilivano le modalità di esecuzione delle lavorazioni Pt_5 CP_1 richieste e fissavano un appuntamento presso la per visionare il terreno sul Pt_1 quale doveva svolgersi l'attività concordata dalle parti di preparazione, semina e raccolta del prodotto;
11. Vero che in data 22.09.2018 “ si recava presso la ed ivi giunto CP_1 Pt_1 visionava i terreni dove doveva svolgersi l'attività concordata;
12. Vero che in data 22.09.2018 in occasione del suddetto incontro svoltosi presso la il Dott. La e “ si davano appuntamento per il giorno Pt_1 Pt_5 CP_1
01.10.2018 presso la per la sottoscrizione del contratto di appalto;
Pt_1
13. Vero che in data 23.09.2018 il Dott. contattava l'Associazione di Pt_5
Categoria dei Proprietari Terrieri “Unione Agricoltori” di Piacenza al fine di ricevere dalla suddetta Categoria il contratto di appalto usato per le lavorazioni agricole;
14. Vero che in data 01.10.2018 d il Dott. si incontravano presso CP_1 Pt_5 la ed in quella sede ed in quella data le parti sottoscrivevano il contratto di Pt_1 appalto consegnato al Dott. dall'Associazione di Categoria dei Proprietari Pt_5
Terrieri “Unione Agricoltori” di Piacenza mediante il quale la conferiva alla Pt_1
l'incarico di preparare e seminare il terreno ad orzo distico e di raccogliere il CP_5 prodotto finito;
15. Vero che in data 01.10.2018, in occasione dell'incontro svoltosi presso la Pt_1 in occasione del quale il contratto di appalto veniva sottoscritto, il Dott. Pt_5 consegnava a “ i semi di orzo distico che il Legale Rappresentante della CP_1 aveva acquistato dal Sig. Pt_1 Per_1
16. Vero che nei primi giorni del mese di ottobre 2018, presso la allorquando i Pt_1 lavori di preparazione e semina del terreno erano iniziati, il Dott. aveva visto Pt_5 un uomo svolgere l'attività di preparazione e semina del terreno alla guida di un trattore ed il quale rivolgeva al Dott. un gesto di saluto;
Pt_5
17. Vero che nei primi giorni del mese di ottobre 2018, presso la durante lo Pt_1
pagina 3 di 14 svolgimento dell'attività pattuita nel contratto di appalto, affermava al Dott. CP_1 che l'uomo alla guida del trattore era suo fratello;
Pt_5
18. Vero che il Dott. vide in quell'occasione – ovvero nei primi giorni del Pt_5 mese di ottobre 2018 allorquando i lavori di preparazione e semina del terreno erano iniziati – per la prima volta il Sig. alla guida del trattore;
CP_1
19. Vero che nel mese di gennaio e febbraio 2019 il Dott. e “ si Pt_5 CP_1 incontravano presso la ed insieme verificavano lo svolgimento dell'attività di Pt_1 preparazione e di semina dell'orzo distico concordata dalle parti in forza del suddetto contratto di appalto sottoscritto dalle parti il 01.10.2018;
20. Vero che nel mese di marzo 2019 il Dott. contattava telefonicamente il Pt_5 fratello di “ per risolvere questioni pratiche relative all'esecuzione del CP_1 contratto e questi rispondeva per la prima volta al Dott. di rivolgersi al Pt_5 fratello il quale era la persona deputata a prendere accordi e/o a trattare le questioni relative al rapporto contrattuale con la Pt_1
21. Vero che nel mese di marzo 2019 “ contattava telefonicamente il Dott. CP_1 [...] per sollecitare il pagamento della fattura n. 122/2018 di € 848,10 emessa dalla Pt_5
DITTA in data 27.12.2018 e relativa all'attività di preparazione e semina del terreno di proprietà della in forza del contratto di appalto sottoscritto in data 01.10.2018; Pt_1
22. Vero che nel mese di marzo 2019 “ comunicava telefonicamente al Dott. CP_1 che prima di eseguire l'attività pattuita nel contratto di appalto di raccolta Pt_5 dell'orzo distico la doveva pagare l'importo di € 848,10 portato dalla suddetta Pt_1 fattura n. 122/2018;
23. Vero che in data 03.07.2019 presso la TENUTA il Dott. incontrava Pt_5
“ ed in quella sede in quella data l'attore consegnava allo “ la CP_1 CP_1 somma di € 848,10 portata dalla fattura n. 122/2018 in contanti;
24. Vero che in data 03.07.2019 presso la TENUTA, “ riceveva la suddetta CP_1 somma in contanti e firmava la fattura n. 122/2018 a titolo di quietanza;
(Doc. 4 che si rammostra)
25. Vero che a far data dal 03.07.2019 – allorquando il pagamento della suddetta fattura era stato effettuato – “ ometteva di svolgere l'attività di raccolta dell'orzo CP_1 distico seminato rendendosi inadempiente agli accordi assunti in forza del contratto di appalto sottoscritto dalle parti presso la in data 01.10.2018; Pt_1
26. Vero che a far data dal 03.07.2019 il Dott. contattava telefonicamente Pt_5
“ ma il di lui telefono risultava essere sempre spento? CP_1
27. Vero che a far data dal 03.07.2019 il Dott. contattava il fratello di Pt_5
“ il quale comunicava al Dott. che i rapporti sorti in forza del CP_1 Pt_5 contratto di appalto sottoscritto presso la in data 01.10.2018 tra le parti erano Pt_1 conclusi;
28. Vero che nelle more della causa il Dott. comprendeva che il “ Pt_5 CP_1 con il quale era sempre entrato in contatto era il Sig. ovvero il fratello Persona_2 del Sig. titolare della;
CP_1 CP_5
Si chiede l'ammissione dei sopra esposti capitoli di prova per testi indicando, quale teste da escutere in prova contraria, altresì, sui capitoli avversari in caso di loro eventuale e denegata ammissione, il Sig. residente in [...] ed il Sig. Persona_2 Persona_1 residente in [...].
Si richiede, altresì, l'interrogatorio formale del Sig. quale titolare della CP_1
pagina 4 di 14 convenuta sui medesimi capitoli di prova sopra esposti. CP_5
B. istanza per l'emissione di ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., di esibizione del titolo in forza del quale il Sig. svolge la propria attività nell'ambito Persona_2 della TA “ ”; Controparte_3
III. in ogni caso,
III.
1. con vittoria di spese del doppio grado di Giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente
Legale, il quale si dichiara antistatario delle stesse;
III.
2. con condanna alla restituzione, a favore dell'odierno attore-appellante, delle somme eventualmente corrisposte a seguito della condanna emessa all'esito del Primo Grado di
Giudizio;
III.
3. con condanna in odio a parte convenuta-appellata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per i motivi di cui in atti”.
Appellato ): CP_1
“respingere in ogni sua parte l'appello proposto con conseguente integrale conferma, in ogni sua parte, della sentenza impugnata, resa dall'Ill.mo Tribunale di Piacenza (Trib. Piacenza,
15 dicembre 2022 n. 623).
Quanto sopra, rimessa all'Ecc.mo Collegio ogni valutazione in punto a ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi Professionali, oltre accessori di Legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui ) con Parte_6 Parte_1
atto di citazione del 28.10.2019 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Piacenza, la ditta (da qui , Controparte_3 CP_6
esponendo:
- l'attrice aveva sottoscritto nel settembre 2018 con la TA “ Controparte_3
, un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di servizi
[...]
agro meccanici per la coltivazione su un proprio appezzamento di terreno di orzo distico, in regime di Agricoltura Biologica;
- in forza di tale contratto, la TA appaltatrice si obbligava, per le annate agrarie
2018/2019, a eseguire l'esecuzione dei lavori agricoli di erpicatura, semina, rullatura, concimazione, difesa dalle infestanti e raccolta del prodotto;
- la aveva sottoscritto con il , un contratto di Parte_1 Controparte_4 coltivazione denominato “Orzo Bio” con il quale si obbligava all'approvvigionamento della materia prima presso il medesimo , e contemporaneamente acquisiva il CP_4
diritto di vendere a questo il prodotto, una volta raccolto per un prezzo secondo la quotazione della Borsa Merci di Bologna, al tempo del raccolto;
- la società attrice procedeva all'acquisto del seme della qualità Orzo Distico, Biologico
certificato per un importo complessivo di € 1.399,91;
pagina 5 di 14 - la dava regolare esecuzione al contratto di appalto procedendo CP_6
nell'autunno 2018 alle prime lavorazioni di erpicatura e semina del terreno, emettendo nel dicembre 2018 la fattura n. 122 per € 848,10, regolarmente pagata;
- all'approssimarsi della raccolta prevista per l'estate 2019, la ditta appaltatrice non procedeva alla trebbiatura concordata, lasciando deperire la coltivazione, sino al suo completo ammaloramento, nonostante i numerosi solleciti e la PEC di messa in mora, inviata l'11.7.2019;
- stante l'inadempimento l'attrice aveva comunicato il 25.7.2019 il recesso unilaterale dal contratto di appalto;
- non era stato possibile trovare, in tempo utile, altra azienda disposta ad assumere le lavorazioni di raccolta del prodotto;
- il perito incaricato dall'attrice aveva quantificato i danni per la mancata raccolta dell'Orzo Distico Biologico in € 4.671,00, oltre alle somme per l'acquisto delle sementi e dei concimi per € 1.399,81 ed alla restituzione delle somme riscosse per le lavorazioni inutilmente eseguite dalla nell'autunno 2018, per € 848,10; CP_6
- la ditta aveva dato esecuzione al contratto sottoscritto, senza però portare a CP_1
termine in maniera del tutto ingiustificata le lavorazioni e facendo in tal modo deperire il prodotto in campo.
L'attrice concludeva chiedendo di condannare la ditta convenuta al risarcimento del danno subìto, quantificato complessivamente in € 8.110,91.
2. Si costituiva in giudizio il sig. in proprio e quale titolare della CP_3 impresa individuale “ esponendo: Controparte_3
- il convenuto era imprenditore individuale operante nel settore agricolo quale c.d.
“contoterzista”, ovvero fornitore - con mezzi propri - di servizi agromeccanici e tecnologici ad agricoltori terzi;
- alla fine del mese di settembre 2018, il sig. agente commerciale del Persona_1
, aveva segnalato al convenuto l'interesse della Controparte_4 [...]
d affidare a terzi l'effettuazione di lavori per la preparazione e semina di Parte_1
orzo biologico;
- a seguito di accordi verbali con il sig. legale rappresentante di Testimone_1
il convenuto aveva eseguito nei primi giorni del mese di Parte_1
ottobre 2018, le attività preparatorie e, quindi, la semina dei terreni;
- il convenuto aveva quindi emesso la fattura n. 112/2018 del 27.12.2018 con scadenza
“a vista” per € 848,10;
- malgrado i ripetuti solleciti, la ometteva di provvedere al pagamento Parte_1
pagina 6 di 14 della fattura;
- nell'aprile 2019, il sig. aveva contattato telefonicamente il convenuto per Pt_5
prospettare un possibile incarico a provvedere alla trebbiatura di quanto seminato nell'ottobre 2018;
- il sig. si era tuttavia limitato a manifestare una generica e astratta disponibilità CP_1
ad eseguire il lavoro, precisando al sig. che, per ragioni di tecnica agraria, la Pt_5
trebbiatura avrebbe dovuto eseguirsi nella prima decade di giugno evidenziando altresì la propria necessità di anticipata programmazione del lavoro e che comunque un'eventuale accettazione dell'incarico era espressamente subordinata al previo pagamento della fattura n. 112/2018;
- solo il 3.7.2019, la aveva corrisposto l'importo dovuto mediante Parte_1
pagamento per contanti eseguito a mani del fratello del convenuto (sig. ; Persona_2
- l'11.7.2019, la AN aveva ricevuto una P.E.C. dalla con la CP_5 Parte_1
quale sollecitava l'esecuzione di lavori di trebbiatura del campo oggetto di precedente semina;
- l'attività di trebbiatura non era però mai stata pattuita o promessa e doveva essere eseguita per ragioni di tecnica agraria, nel mese di giugno e la cui effettuazione, espressamente subordinata al pagamento della fattura “in sospeso”, era divenuta materialmente impossibile per incarichi successivamente assunti in favore di altri committenti;
- il 25.7.2019, la aveva ricevuto una ulteriore PEC con la quale la CP_6
aveva comunicato il recesso unilaterale dal contratto per Parte_1
inadempimento;
- ricevuta la citazione, il convenuto aveva potuto esaminare il contratto depositato dall'attrice che tuttavia non aveva mai sottoscritto e presentava una firma falsa;
- il documento veniva quindi formalmente disconosciuto;
- nessun accordo, neppure verbale, era stato concluso con l'attrice avente a oggetto l'effettuazione di attività successiva a quella eseguita, fatturata e tardivamente pagata dalla società attrice, in quanto l'unica attività verbalmente pattuita aveva a oggetto la preparazione e la semina ma non la raccolta del prodotto;
- la quantificazione del danno era comunque priva di prova e comunque eccessiva.
Il convenuto concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice e la condanna dell'attrice ex art. 96 co. 3 c.p.c..
3. Espletata la prova orale, all'esito della trattazione, il Tribunale, con sentenza n. 623/2022, rigettava la domanda attrice.
pagina 7 di 14 4. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Parte_6
[...]
5. Si è costituito in giudizio , in proprio e quale legale rappresentante CP_1 della impresa individuale “ ”, chiedendo il Controparte_2
rigetto del gravame.
6. All'udienza del 1.10.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
7. La Corte ritiene di dover esaminare preliminarmente le istanze istruttorie già contenute nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. e reiterate nelle conclusioni del giudizio di appello.
8. La Corte ritiene che le istanze siano inammissibili. I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio ed incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui il Tribunale provveda nel corso del giudizio sulle istanze istruttorie, l'appellante che intenda riproporle deve farne espresso motivo di impugnazione argomentando in relazione alla loro ammissibilità e rilevanza non potendosi limitare ad una semplice loro reiterazione (v. Cass. n. 1532/2018; n. 12036/2011).
9. Nella fattispecie, le istanze istruttorie non sono oggetto né di specifico motivo di appello, né risultano sviluppate nelle argomentazioni a supporto della medesime, considerando il rigetto della medesima da parte del Tribunale con propria ordinanza a verbale del 19.11.2021, confermata anche successivamente dal giudice con provvedimenti del 17.2.2022 e del
27.10.2022, in esito alle istanze ex art. 177 c.p.c. del 16.2.2022 e del 12.5.2022 presentate dall'attrice.
10. In ogni caso, a prescindere da quanto sopra, l'istanza di verificazione della sottoscrizione del contratto di appalto del 1.10.2018 è inammissibile. In primis, in quanto la stessa attrice nella memoria istruttoria del 20.11.2020 ha ammesso che la sottoscrizione del documento era stata apposta dal fratello del convenuto, sig. soggetto estraneo al processo;
Persona_2
l'art. 214 c.p.c. al primo comma statuisce che il soggetto gravato dall'onere del disconoscimento è colui contro il quale la scrittura viene prodotta. Pertanto il rapporto giuridico soggettivo coinvolge esclusivamente le parti del giudizio in relazione al documento pagina 8 di 14 sottoscritto da una di esse e prodotto dall'altra che intende avvalersene a proprio vantaggio e di conseguenza l'istanza di verificazione ex art. 214 c.p.c. (1) è inammissibile anche per tale ragione. A ciò va aggiunto che nella medesima memoria istruttoria, l'attrice ha omesso di insistere sull'istanza ed ha omesso altresì di depositare gli scritti di la comparazione, di talché la richiesta deve ritenersi abbandonata, come correttamente evidenziato dal Tribunale (v. decreto 17.2.2022).
11. Per quanto concerne la richiesta di prova orale, la Corte osserva che i capitoli 1-22 sono stati già ammessi ed oggetto della prova testimoniale in primo grado svolta all'udienza del
28.2.2022; i cap. nn. 23 e 24 attengono a circostanze non contestate, mentre il cap. 25 è negativo ed i cap. nn. 26-28 sono irrilevanti.
12. Infine parte appellante ha chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del titolo in forza del quale il sig. svolge la propria attività nell'ambito della ditta ”. Persona_2 CP_3
L'istanza non può essere accolta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio (Cass., L, n. 26943/2007) e comunque l'appellante non dimostra il necessario presupposto dell'impossibilità o della estrema difficoltà di procurarsi la documentazione necessaria trattandosi di documentazione che deve presumersi nella disponibilità materiale della parte. Nella fattispecie parte appellante si è inoltre limitata a chiedere l'esibizione di un documento solo genericamente indicato (in violazione dell'art. 94 disp. att. c.p.c.) (cfr. Cass. n. 9514/1999), ovvero il documento relativo ai rapporti fra la ditta ed il sig. Persona_2
MERITO
13. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, secondo l'appellante il Tribunale
avrebbe omesso di valutare attentamente le risultanze istruttore dalle quali emergerebbe che l'appellato non avrebbe provveduto ad adempiere alla propria prestazione (raccolta dell'orzo) sebbene questa fosse stata oggetto di pattuizione (contratto di appalto). In particolare, secondo l'appellante, il contratto di appalto – che non richiede la forma scritta – comprendente anche la raccolta dell'orzo sarebbe stato concluso “verbalmente” fra il sig. e Pt_5 CP_3
la prova sarebbe stata fornita sia dalle dichiarazioni testimoniali rese dal fratello
[...]
dell'appellato ( , il quale avrebbe confermato che l'incarico accettato da Persona_2
prevedeva la raccolta del prodotto, sia dal contratto scritto che, sebbene CP_3
(1) Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario (cfr. Cass. n. 8938/2015).
pagina 9 di 14 disconosciuto, potrebbe comunque considerarsi una minuta riepilogativa delle prestazioni richieste. In ogni caso, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto di escludere l'ipotesi di una rappresentanza apparente da parte di sulla base della circostanza che il sig. Persona_2 [...]
conosceva entrambi i fratelli prima dell'accordo. Pt_5 CP_1
14. Il motivo è infondato.
15. Preliminarmente va ricordato l'orientamento giurisprudenziale pacifico nel senso di ritenere che la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta né
"ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso oralmente o anche
"per facta concludentia" (v. Cass n. 16530/2016). Pertanto, la giurisprudenza costante ritiene che si possa provare la conclusione del contratto di appalto con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità, precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (v. Cass. n. 12971/2018). Sotto tale profilo, in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che presi singolarmente presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (v. Cass. n. 9059/2018).
16. Facendo applicazione di tali principi, la Corte ritiene che il Tribunale ne abbia fatto corretta applicazione, escludendo che nella fattispecie sia dimostrata la conclusione di un contratto di appalto fra l'appellante e la CP_6
17. In primo luogo, non può avere alcun rilievo il contratto di appalto scritto, perché la sua sottoscrizione è stata disconosciuta da e quindi non potrebbe costituire CP_3
neppure un minuta, considerando che la stessa appellante ha allegato (nell'ultima versione dei fatti) che l'accordo sarebbe stato verbale;
d'altra parte non appare ragionevole ritenere che le parti dopo aver avviato trattative scritte, abbiano poi deciso di concludere un contratto verbale, accadendo sovente il contrario.
18. In secondo luogo, dall'esame della deposizione testimoniale di non Persona_2
pagina 10 di 14 emerge - al contrario di quanto sostenuto dall'appellante - che abbia accettato CP_3
l'incarico comprensivo della raccolta del prodotto. Difatti, a verbale dell'udienza del
18.2.2022, il teste ha dichiarato “nulla so” in risposta al capitolo n. 10 di parte Persona_2 attrice che indicava la “raccolta del prodotto” fra le prestazioni dovute dal convenuto (“Vero che in data 20.09.2018 durante il suddetto incontro svoltosi presso la , il Dott. CP_5 [...]
e “ stabilivano le modalità di esecuzione delle lavorazioni richieste e Pt_5 CP_1
fissavano un appuntamento presso la per visionare il terreno sul quale doveva Pt_1
svolgersi l'attività concordata dalle parti di preparazione, semina e raccolta del prodotto” cap. 10 memoria istruttoria di parte attrice del 20.11.2020). Il capitolo richiedeva quindi la conferma che l'incarico avesse ad oggetto anche la trebbiatura, ma il teste non ha dato risposta positiva.
19. Lo stesso teste in risposta al capitolo n. 10 della memoria istruttoria della CP_6
del 21.11.2020 ha poi risposto alla domanda “Vero che l'incarico venne accettato verbalmente dal (solo) Sig. ”: “Confermo che l'incarico è stato accettato CP_3 verbalmente solo da mio fratello e non da me”. D'altra parte il teste aveva CP_3
già dato conferma del contenuto dell'incarico rispondendo al capitolo n. 8 della medesima memoria nel quale erano elencate le prestazioni oggetto dell'incarico, fra le quali non figura però la trebbiatura: “Vero che, nel settembre 2018, il Sig. contattò nuovamente il Pt_5
Sig. per l'effettuazione di lavori di erpicatura, semina, rullatura e CP_3 spandiconcime su terreni di proprietà di ”. Parte_1
20. Dunque il teste ha confermato che la TA CO AN si era Persona_2
impegnata a svolgere per conto della alcune prestazioni fra le quali non Parte_1
figurava anche la raccolta del prodotto.
21. Né infine può ritenersi fondato l'incolpevole affidamento sui poteri rappresentativi di
Dalle prove orali è emerso che il sig. conosceva i due fratelli in Persona_2 Pt_5
epoca anteriore ai fatti (v. teste ed era noto il loro diverso ruolo;
il teste Tes_2 Tes_3
ha poi precisato di aver indicato al sig. il nome di in quanto
[...] Pt_5 CP_3
“contoterzista” per effettuare le lavorazioni richieste, considerato che – in quanto Per_2
coltivatore diretto – non avrebbe potuto assumere alcun incarico. Che poi abbia anche Per_2
aiutato il fratello o abbia ricevuto per suo conto il pagamento della fattura, non può costituire un indice valido al fine di attribuire al medesimo il ruolo giuridicamente rilevante ai fini della prova della conclusione di un accordo per conto della CP_6
22. Escluso che si fosse in presenza di un unico centro di interessi fra i due fratelli, da quanto precede consegue l'infondatezza del secondo motivo di appello, con il quale l'appellante pagina 11 di 14 sostiene che il contratto di appalto scritto sarebbe stato successivamente ratificato dalla
[...]
con l'accettazione della somma di cui alla fattura n. 112/2018. D'altra parte la stessa CP_6
fattura (non contestata) riporta la dicitura delle prestazioni svolte dalla CP_6
(erpicatura, semina, rullatura, spandiconcime) e nulla dice in merito alla trebbiatura, né fa alcun riferimento ad un contratto in essere, dovendosi quindi concludere che l'attività di raccolta fosse estranea alle prestazioni richieste, né risulta la prova di un successivo incarico avente ad oggetto tale ulteriore prestazione.
23. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'istanza di verificazione avanzata dall'attrice.
24. La censura è infondata. Difatti, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (v. Cass. n. 6531/2022, n. 29191/2017, n. 20718/2018). Nella fattispecie valgono le considerazioni già in precedenza svolte, che qui vanno richiamate. Parte appellante non ha reiterato l'istanza di verificazione nella memoria istruttoria e quindi correttamente il Tribunale
l'ha ritenuta abbandonata (anche in considerazione delle diverse allegazioni relative alla paternità della sottoscrizione) in esito all'istanza ex art. 177 c.p.c. (2).
25. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
26. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 96 co. 3 c.p.c., la norma ha generalizzato la possibilità per il giudice di reprimere l'abuso del processo con una condanna di tipo sanzionatorio in favore della parte vittoriosa configurando una "sanzione di ordine pubblico"
a tutela delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata (v. Corte Cost. n.
152/2016). Quanto ai presupposti, la Suprema Corte ha affermato che "la responsabilità
(2) Decreto 17.2.2022: “considerato, quanto all'istanza di verificazione, che l'Attore – pur avendola genericamente articolata in prima udienza (ove, peraltro, si era riservato di produrre in seguito le scritture di comparazione e aveva rappresentato che il “contratto potrebbe essere stato sottoscritto dal sig. Per_2
) – non ha poi reiterato l'istanza nelle memorie istruttorie né ha prodotto le scritture di comparazione;
[...] considerato, peraltro, che l'Attore nelle memorie istruttorie ha sostenuto che la firma sul contratto sub doc. 1 sia stata apposta da e non dal Convenuto di talché verrebbe comunque meno Persona_2 CP_3 l'interesse delle Parti alla c.t.u. grafologica;
”
pagina 12 di 14 aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. S.U. n. 9912/2018).
27. La Corte ritiene che nella fattispecie non sussistano i requisiti suddetti, non potendosi rilevare la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, dato che non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
28. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
29. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 623/2022 pubblicata il 15.12.2022;
- condanna a rifondere a Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della impresa individuale CP_1
, le spese di lite del Controparte_2
presente giudizio di appello, che liquida, in € 3.397,00 per compensi oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 13 di 14 - dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 22 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 145 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da c.f. ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano
Podestà (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via C.F._1
Ceccardi n. 2/10 a Genova, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), in proprio e quale legale rappresentante CP_1 C.F._2
della impresa individuale “ Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Giuseppe Banfi (c.f.
[...]
) con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. C.F._3
giusta procura in atti Email_1
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 623/2022 del 15.12.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 1.10.2024:
Appellante ( : Parte_1
“I. in via preliminare e/o pregiudiziale, sospendere, se del caso con provvedimento inaudita altera parte e/o previa eventuale apertura di subprocedimento cautelare ad hoc, ex artt. 283-
pagina 1 di 14 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, vista la sussistenza dei gravi e fondati motivi all'uopo necessari, per i motivi di cui in atti,
I. nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della “
[...]
, avente sede in Borgonovo Val Tidone (PC), Frazione Controparte_3
CO 117, (C.F. , P.iva ) per non aver rispettato le C.F._2 P.IVA_2 pattuizioni del Contratto di Appalto per la Fornitura da parte Parte_2 di datato 01/10/2018, per esclusiva responsabilità del convenuto, per i titoli Parte_3
e le ragioni dedotte in narrativa per aver omesso di eseguire le lavorazioni di raccolta del prodotto, e conseguente, condannare il convenuto-appellato a risarcire tutti i danni patiti da
a causa del mancato rispetto del Contratto di Parte_4
Appalto per la Fornitura di Servizi AGRO-MECCANICI da parte di datato Parte_3
01/10/2018, di cui sopra, da quantificarsi in Euro 4.671,00 per la mancata vendita del raccolto, Euro 848,10, per le lavorazioni eseguite inutilmente ai terreni, Euro 1.391,81 relativi al costo sostenuto dalla appaltante per l'acquisto dei semi e dei concimi necessari alla coltivazione, oltre ad Euro 1.200,00 per danni morali, e quindi per un totale di Euro
8.110,91, ovvero nella misura maggiore o minore meglio vista e ritenuta, anche in via equitativa occorrendo;
II. in via istruttoria,
II.
1. ammettere la verificazione in ordine alla prod. 1 del fascicolo di Parte di primo grado, costituita dal Contratto di Appalto per la Fornitura di Servizi a parte di Parte_2
datato 01/10/2018, nonché Parte_3
II.
2. accogliere tutte quante le istanze istruttorie dedotte nell'ambito della memoria ex art.
183, VI c., n. 2), c.p.c., e non ammesse dal Tribunale di Piacenza, le quali tutte quante di seguito si trascrivono, con rigetto delle istanze istruttorie avversarie ed, in subordine, per
l'ipotesi di accoglimento degli avversi capitoli di prova, ammettere i propri testi ad essere escussi in prova contraria diretta su detti ultimi capitoli:
A. capitoli di prova orale:
1. Vero che nel mese di settembre 2018, in occasione di un incontro svoltosi presso la
il Dott. manifestava all'Agente Commerciale presso la filiale di Pt_1 Pt_5
LO Val Tidone (PC) del la Controparte_4 Persona_1 volontà di svolgere sui propri terreni dei lavori agricoli di preparazione e semina degli stessi ad orzo distico in regime di agricoltura biologica e successiva raccolta del prodotto finito;
2. Vero che nel mese di settembre 2018 in occasione del suddetto incontro presso la
il Sig. comunicava al Dott. il nominativo della Pt_1 Persona_1 Pt_5
DITTA per svolgere la suddetta attività di preparazione, semina e raccolta dell'orzo distico;
3. Vero che nel mese di settembre 2018 in occasione del ridetto incontro svoltosi presso la il Sig. forniva al Dott. i numeri di telefono del Pt_1 Persona_1 Pt_5
Sig. e del Sig. CP_1 Persona_2
4. Vero che nel mese di settembre 2018, il giorno successivo all'incontro svoltosi presso la con il Sig. il Dott. contattava telefonicamente il Pt_1 Per_1 Pt_5 numero di telefono al quale rispondeva un soggetto che si qualificava come
“ ; CP_1
5. Vero che nel mese di settembre 2018, durante la suddetta telefonata il Dott. Pt_5 manifestava a “ la volontà di affidare alla l'effettuazione di lavori CP_1 CP_5
pagina 2 di 14 agricoli da svolgersi sui propri terreni consistenti nella preparazione e semina degli stessi ad orzo distico in regime di agricoltura biologica e successiva raccolta del prodotto finito;
6. Vero che, nel corso delle suddetta telefonata svoltasi nel mese di settembre 2018, il
Dott. comunicava a “ che il conferimento dell'incarico era Pt_5 CP_1 subordinato al fatto che la disponesse delle attrezzature necessarie allo CP_5 svolgimento della suddetta attività;
7. Vero che, nel corso della suddetta telefonata svoltasi nel mese di settembre 2018, il
Dott. comunicava a “ la volontà di visitare la DITTA per Pt_5 CP_1 comprendere se la stessa aveva a disposizione l'attrezzatura necessaria allo svolgimento della suddetta attività;
8. Vero che, nel corso della ridetta telefonata svoltasi nel mese di settembre 2018,
“ confermava la sua disponibilità a ricevere la visita del Dott. e, a CP_1 Pt_5 tale fine, le parti fissavano un appuntamento;
9. Vero che in data 20.09.2018 il Dott. si recava presso la per Pt_5 CP_5 effettuare la suddetta visita e, ivi giunto, veniva accolto da un uomo il quale affermava di essere “ ovvero il soggetto con il quale aveva intrattenuto i rapporti fino a CP_1 quel momento;
10. Vero che in data 20.09.2018 durante il suddetto incontro svoltosi presso la , il CP_5
Dott. e “ stabilivano le modalità di esecuzione delle lavorazioni Pt_5 CP_1 richieste e fissavano un appuntamento presso la per visionare il terreno sul Pt_1 quale doveva svolgersi l'attività concordata dalle parti di preparazione, semina e raccolta del prodotto;
11. Vero che in data 22.09.2018 “ si recava presso la ed ivi giunto CP_1 Pt_1 visionava i terreni dove doveva svolgersi l'attività concordata;
12. Vero che in data 22.09.2018 in occasione del suddetto incontro svoltosi presso la il Dott. La e “ si davano appuntamento per il giorno Pt_1 Pt_5 CP_1
01.10.2018 presso la per la sottoscrizione del contratto di appalto;
Pt_1
13. Vero che in data 23.09.2018 il Dott. contattava l'Associazione di Pt_5
Categoria dei Proprietari Terrieri “Unione Agricoltori” di Piacenza al fine di ricevere dalla suddetta Categoria il contratto di appalto usato per le lavorazioni agricole;
14. Vero che in data 01.10.2018 d il Dott. si incontravano presso CP_1 Pt_5 la ed in quella sede ed in quella data le parti sottoscrivevano il contratto di Pt_1 appalto consegnato al Dott. dall'Associazione di Categoria dei Proprietari Pt_5
Terrieri “Unione Agricoltori” di Piacenza mediante il quale la conferiva alla Pt_1
l'incarico di preparare e seminare il terreno ad orzo distico e di raccogliere il CP_5 prodotto finito;
15. Vero che in data 01.10.2018, in occasione dell'incontro svoltosi presso la Pt_1 in occasione del quale il contratto di appalto veniva sottoscritto, il Dott. Pt_5 consegnava a “ i semi di orzo distico che il Legale Rappresentante della CP_1 aveva acquistato dal Sig. Pt_1 Per_1
16. Vero che nei primi giorni del mese di ottobre 2018, presso la allorquando i Pt_1 lavori di preparazione e semina del terreno erano iniziati, il Dott. aveva visto Pt_5 un uomo svolgere l'attività di preparazione e semina del terreno alla guida di un trattore ed il quale rivolgeva al Dott. un gesto di saluto;
Pt_5
17. Vero che nei primi giorni del mese di ottobre 2018, presso la durante lo Pt_1
pagina 3 di 14 svolgimento dell'attività pattuita nel contratto di appalto, affermava al Dott. CP_1 che l'uomo alla guida del trattore era suo fratello;
Pt_5
18. Vero che il Dott. vide in quell'occasione – ovvero nei primi giorni del Pt_5 mese di ottobre 2018 allorquando i lavori di preparazione e semina del terreno erano iniziati – per la prima volta il Sig. alla guida del trattore;
CP_1
19. Vero che nel mese di gennaio e febbraio 2019 il Dott. e “ si Pt_5 CP_1 incontravano presso la ed insieme verificavano lo svolgimento dell'attività di Pt_1 preparazione e di semina dell'orzo distico concordata dalle parti in forza del suddetto contratto di appalto sottoscritto dalle parti il 01.10.2018;
20. Vero che nel mese di marzo 2019 il Dott. contattava telefonicamente il Pt_5 fratello di “ per risolvere questioni pratiche relative all'esecuzione del CP_1 contratto e questi rispondeva per la prima volta al Dott. di rivolgersi al Pt_5 fratello il quale era la persona deputata a prendere accordi e/o a trattare le questioni relative al rapporto contrattuale con la Pt_1
21. Vero che nel mese di marzo 2019 “ contattava telefonicamente il Dott. CP_1 [...] per sollecitare il pagamento della fattura n. 122/2018 di € 848,10 emessa dalla Pt_5
DITTA in data 27.12.2018 e relativa all'attività di preparazione e semina del terreno di proprietà della in forza del contratto di appalto sottoscritto in data 01.10.2018; Pt_1
22. Vero che nel mese di marzo 2019 “ comunicava telefonicamente al Dott. CP_1 che prima di eseguire l'attività pattuita nel contratto di appalto di raccolta Pt_5 dell'orzo distico la doveva pagare l'importo di € 848,10 portato dalla suddetta Pt_1 fattura n. 122/2018;
23. Vero che in data 03.07.2019 presso la TENUTA il Dott. incontrava Pt_5
“ ed in quella sede in quella data l'attore consegnava allo “ la CP_1 CP_1 somma di € 848,10 portata dalla fattura n. 122/2018 in contanti;
24. Vero che in data 03.07.2019 presso la TENUTA, “ riceveva la suddetta CP_1 somma in contanti e firmava la fattura n. 122/2018 a titolo di quietanza;
(Doc. 4 che si rammostra)
25. Vero che a far data dal 03.07.2019 – allorquando il pagamento della suddetta fattura era stato effettuato – “ ometteva di svolgere l'attività di raccolta dell'orzo CP_1 distico seminato rendendosi inadempiente agli accordi assunti in forza del contratto di appalto sottoscritto dalle parti presso la in data 01.10.2018; Pt_1
26. Vero che a far data dal 03.07.2019 il Dott. contattava telefonicamente Pt_5
“ ma il di lui telefono risultava essere sempre spento? CP_1
27. Vero che a far data dal 03.07.2019 il Dott. contattava il fratello di Pt_5
“ il quale comunicava al Dott. che i rapporti sorti in forza del CP_1 Pt_5 contratto di appalto sottoscritto presso la in data 01.10.2018 tra le parti erano Pt_1 conclusi;
28. Vero che nelle more della causa il Dott. comprendeva che il “ Pt_5 CP_1 con il quale era sempre entrato in contatto era il Sig. ovvero il fratello Persona_2 del Sig. titolare della;
CP_1 CP_5
Si chiede l'ammissione dei sopra esposti capitoli di prova per testi indicando, quale teste da escutere in prova contraria, altresì, sui capitoli avversari in caso di loro eventuale e denegata ammissione, il Sig. residente in [...] ed il Sig. Persona_2 Persona_1 residente in [...].
Si richiede, altresì, l'interrogatorio formale del Sig. quale titolare della CP_1
pagina 4 di 14 convenuta sui medesimi capitoli di prova sopra esposti. CP_5
B. istanza per l'emissione di ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., di esibizione del titolo in forza del quale il Sig. svolge la propria attività nell'ambito Persona_2 della TA “ ”; Controparte_3
III. in ogni caso,
III.
1. con vittoria di spese del doppio grado di Giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente
Legale, il quale si dichiara antistatario delle stesse;
III.
2. con condanna alla restituzione, a favore dell'odierno attore-appellante, delle somme eventualmente corrisposte a seguito della condanna emessa all'esito del Primo Grado di
Giudizio;
III.
3. con condanna in odio a parte convenuta-appellata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per i motivi di cui in atti”.
Appellato ): CP_1
“respingere in ogni sua parte l'appello proposto con conseguente integrale conferma, in ogni sua parte, della sentenza impugnata, resa dall'Ill.mo Tribunale di Piacenza (Trib. Piacenza,
15 dicembre 2022 n. 623).
Quanto sopra, rimessa all'Ecc.mo Collegio ogni valutazione in punto a ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi Professionali, oltre accessori di Legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui ) con Parte_6 Parte_1
atto di citazione del 28.10.2019 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Piacenza, la ditta (da qui , Controparte_3 CP_6
esponendo:
- l'attrice aveva sottoscritto nel settembre 2018 con la TA “ Controparte_3
, un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di servizi
[...]
agro meccanici per la coltivazione su un proprio appezzamento di terreno di orzo distico, in regime di Agricoltura Biologica;
- in forza di tale contratto, la TA appaltatrice si obbligava, per le annate agrarie
2018/2019, a eseguire l'esecuzione dei lavori agricoli di erpicatura, semina, rullatura, concimazione, difesa dalle infestanti e raccolta del prodotto;
- la aveva sottoscritto con il , un contratto di Parte_1 Controparte_4 coltivazione denominato “Orzo Bio” con il quale si obbligava all'approvvigionamento della materia prima presso il medesimo , e contemporaneamente acquisiva il CP_4
diritto di vendere a questo il prodotto, una volta raccolto per un prezzo secondo la quotazione della Borsa Merci di Bologna, al tempo del raccolto;
- la società attrice procedeva all'acquisto del seme della qualità Orzo Distico, Biologico
certificato per un importo complessivo di € 1.399,91;
pagina 5 di 14 - la dava regolare esecuzione al contratto di appalto procedendo CP_6
nell'autunno 2018 alle prime lavorazioni di erpicatura e semina del terreno, emettendo nel dicembre 2018 la fattura n. 122 per € 848,10, regolarmente pagata;
- all'approssimarsi della raccolta prevista per l'estate 2019, la ditta appaltatrice non procedeva alla trebbiatura concordata, lasciando deperire la coltivazione, sino al suo completo ammaloramento, nonostante i numerosi solleciti e la PEC di messa in mora, inviata l'11.7.2019;
- stante l'inadempimento l'attrice aveva comunicato il 25.7.2019 il recesso unilaterale dal contratto di appalto;
- non era stato possibile trovare, in tempo utile, altra azienda disposta ad assumere le lavorazioni di raccolta del prodotto;
- il perito incaricato dall'attrice aveva quantificato i danni per la mancata raccolta dell'Orzo Distico Biologico in € 4.671,00, oltre alle somme per l'acquisto delle sementi e dei concimi per € 1.399,81 ed alla restituzione delle somme riscosse per le lavorazioni inutilmente eseguite dalla nell'autunno 2018, per € 848,10; CP_6
- la ditta aveva dato esecuzione al contratto sottoscritto, senza però portare a CP_1
termine in maniera del tutto ingiustificata le lavorazioni e facendo in tal modo deperire il prodotto in campo.
L'attrice concludeva chiedendo di condannare la ditta convenuta al risarcimento del danno subìto, quantificato complessivamente in € 8.110,91.
2. Si costituiva in giudizio il sig. in proprio e quale titolare della CP_3 impresa individuale “ esponendo: Controparte_3
- il convenuto era imprenditore individuale operante nel settore agricolo quale c.d.
“contoterzista”, ovvero fornitore - con mezzi propri - di servizi agromeccanici e tecnologici ad agricoltori terzi;
- alla fine del mese di settembre 2018, il sig. agente commerciale del Persona_1
, aveva segnalato al convenuto l'interesse della Controparte_4 [...]
d affidare a terzi l'effettuazione di lavori per la preparazione e semina di Parte_1
orzo biologico;
- a seguito di accordi verbali con il sig. legale rappresentante di Testimone_1
il convenuto aveva eseguito nei primi giorni del mese di Parte_1
ottobre 2018, le attività preparatorie e, quindi, la semina dei terreni;
- il convenuto aveva quindi emesso la fattura n. 112/2018 del 27.12.2018 con scadenza
“a vista” per € 848,10;
- malgrado i ripetuti solleciti, la ometteva di provvedere al pagamento Parte_1
pagina 6 di 14 della fattura;
- nell'aprile 2019, il sig. aveva contattato telefonicamente il convenuto per Pt_5
prospettare un possibile incarico a provvedere alla trebbiatura di quanto seminato nell'ottobre 2018;
- il sig. si era tuttavia limitato a manifestare una generica e astratta disponibilità CP_1
ad eseguire il lavoro, precisando al sig. che, per ragioni di tecnica agraria, la Pt_5
trebbiatura avrebbe dovuto eseguirsi nella prima decade di giugno evidenziando altresì la propria necessità di anticipata programmazione del lavoro e che comunque un'eventuale accettazione dell'incarico era espressamente subordinata al previo pagamento della fattura n. 112/2018;
- solo il 3.7.2019, la aveva corrisposto l'importo dovuto mediante Parte_1
pagamento per contanti eseguito a mani del fratello del convenuto (sig. ; Persona_2
- l'11.7.2019, la AN aveva ricevuto una P.E.C. dalla con la CP_5 Parte_1
quale sollecitava l'esecuzione di lavori di trebbiatura del campo oggetto di precedente semina;
- l'attività di trebbiatura non era però mai stata pattuita o promessa e doveva essere eseguita per ragioni di tecnica agraria, nel mese di giugno e la cui effettuazione, espressamente subordinata al pagamento della fattura “in sospeso”, era divenuta materialmente impossibile per incarichi successivamente assunti in favore di altri committenti;
- il 25.7.2019, la aveva ricevuto una ulteriore PEC con la quale la CP_6
aveva comunicato il recesso unilaterale dal contratto per Parte_1
inadempimento;
- ricevuta la citazione, il convenuto aveva potuto esaminare il contratto depositato dall'attrice che tuttavia non aveva mai sottoscritto e presentava una firma falsa;
- il documento veniva quindi formalmente disconosciuto;
- nessun accordo, neppure verbale, era stato concluso con l'attrice avente a oggetto l'effettuazione di attività successiva a quella eseguita, fatturata e tardivamente pagata dalla società attrice, in quanto l'unica attività verbalmente pattuita aveva a oggetto la preparazione e la semina ma non la raccolta del prodotto;
- la quantificazione del danno era comunque priva di prova e comunque eccessiva.
Il convenuto concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice e la condanna dell'attrice ex art. 96 co. 3 c.p.c..
3. Espletata la prova orale, all'esito della trattazione, il Tribunale, con sentenza n. 623/2022, rigettava la domanda attrice.
pagina 7 di 14 4. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Parte_6
[...]
5. Si è costituito in giudizio , in proprio e quale legale rappresentante CP_1 della impresa individuale “ ”, chiedendo il Controparte_2
rigetto del gravame.
6. All'udienza del 1.10.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
7. La Corte ritiene di dover esaminare preliminarmente le istanze istruttorie già contenute nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. e reiterate nelle conclusioni del giudizio di appello.
8. La Corte ritiene che le istanze siano inammissibili. I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio ed incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui il Tribunale provveda nel corso del giudizio sulle istanze istruttorie, l'appellante che intenda riproporle deve farne espresso motivo di impugnazione argomentando in relazione alla loro ammissibilità e rilevanza non potendosi limitare ad una semplice loro reiterazione (v. Cass. n. 1532/2018; n. 12036/2011).
9. Nella fattispecie, le istanze istruttorie non sono oggetto né di specifico motivo di appello, né risultano sviluppate nelle argomentazioni a supporto della medesime, considerando il rigetto della medesima da parte del Tribunale con propria ordinanza a verbale del 19.11.2021, confermata anche successivamente dal giudice con provvedimenti del 17.2.2022 e del
27.10.2022, in esito alle istanze ex art. 177 c.p.c. del 16.2.2022 e del 12.5.2022 presentate dall'attrice.
10. In ogni caso, a prescindere da quanto sopra, l'istanza di verificazione della sottoscrizione del contratto di appalto del 1.10.2018 è inammissibile. In primis, in quanto la stessa attrice nella memoria istruttoria del 20.11.2020 ha ammesso che la sottoscrizione del documento era stata apposta dal fratello del convenuto, sig. soggetto estraneo al processo;
Persona_2
l'art. 214 c.p.c. al primo comma statuisce che il soggetto gravato dall'onere del disconoscimento è colui contro il quale la scrittura viene prodotta. Pertanto il rapporto giuridico soggettivo coinvolge esclusivamente le parti del giudizio in relazione al documento pagina 8 di 14 sottoscritto da una di esse e prodotto dall'altra che intende avvalersene a proprio vantaggio e di conseguenza l'istanza di verificazione ex art. 214 c.p.c. (1) è inammissibile anche per tale ragione. A ciò va aggiunto che nella medesima memoria istruttoria, l'attrice ha omesso di insistere sull'istanza ed ha omesso altresì di depositare gli scritti di la comparazione, di talché la richiesta deve ritenersi abbandonata, come correttamente evidenziato dal Tribunale (v. decreto 17.2.2022).
11. Per quanto concerne la richiesta di prova orale, la Corte osserva che i capitoli 1-22 sono stati già ammessi ed oggetto della prova testimoniale in primo grado svolta all'udienza del
28.2.2022; i cap. nn. 23 e 24 attengono a circostanze non contestate, mentre il cap. 25 è negativo ed i cap. nn. 26-28 sono irrilevanti.
12. Infine parte appellante ha chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del titolo in forza del quale il sig. svolge la propria attività nell'ambito della ditta ”. Persona_2 CP_3
L'istanza non può essere accolta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio (Cass., L, n. 26943/2007) e comunque l'appellante non dimostra il necessario presupposto dell'impossibilità o della estrema difficoltà di procurarsi la documentazione necessaria trattandosi di documentazione che deve presumersi nella disponibilità materiale della parte. Nella fattispecie parte appellante si è inoltre limitata a chiedere l'esibizione di un documento solo genericamente indicato (in violazione dell'art. 94 disp. att. c.p.c.) (cfr. Cass. n. 9514/1999), ovvero il documento relativo ai rapporti fra la ditta ed il sig. Persona_2
MERITO
13. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, secondo l'appellante il Tribunale
avrebbe omesso di valutare attentamente le risultanze istruttore dalle quali emergerebbe che l'appellato non avrebbe provveduto ad adempiere alla propria prestazione (raccolta dell'orzo) sebbene questa fosse stata oggetto di pattuizione (contratto di appalto). In particolare, secondo l'appellante, il contratto di appalto – che non richiede la forma scritta – comprendente anche la raccolta dell'orzo sarebbe stato concluso “verbalmente” fra il sig. e Pt_5 CP_3
la prova sarebbe stata fornita sia dalle dichiarazioni testimoniali rese dal fratello
[...]
dell'appellato ( , il quale avrebbe confermato che l'incarico accettato da Persona_2
prevedeva la raccolta del prodotto, sia dal contratto scritto che, sebbene CP_3
(1) Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario (cfr. Cass. n. 8938/2015).
pagina 9 di 14 disconosciuto, potrebbe comunque considerarsi una minuta riepilogativa delle prestazioni richieste. In ogni caso, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto di escludere l'ipotesi di una rappresentanza apparente da parte di sulla base della circostanza che il sig. Persona_2 [...]
conosceva entrambi i fratelli prima dell'accordo. Pt_5 CP_1
14. Il motivo è infondato.
15. Preliminarmente va ricordato l'orientamento giurisprudenziale pacifico nel senso di ritenere che la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta né
"ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso oralmente o anche
"per facta concludentia" (v. Cass n. 16530/2016). Pertanto, la giurisprudenza costante ritiene che si possa provare la conclusione del contratto di appalto con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità, precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (v. Cass. n. 12971/2018). Sotto tale profilo, in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che presi singolarmente presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (v. Cass. n. 9059/2018).
16. Facendo applicazione di tali principi, la Corte ritiene che il Tribunale ne abbia fatto corretta applicazione, escludendo che nella fattispecie sia dimostrata la conclusione di un contratto di appalto fra l'appellante e la CP_6
17. In primo luogo, non può avere alcun rilievo il contratto di appalto scritto, perché la sua sottoscrizione è stata disconosciuta da e quindi non potrebbe costituire CP_3
neppure un minuta, considerando che la stessa appellante ha allegato (nell'ultima versione dei fatti) che l'accordo sarebbe stato verbale;
d'altra parte non appare ragionevole ritenere che le parti dopo aver avviato trattative scritte, abbiano poi deciso di concludere un contratto verbale, accadendo sovente il contrario.
18. In secondo luogo, dall'esame della deposizione testimoniale di non Persona_2
pagina 10 di 14 emerge - al contrario di quanto sostenuto dall'appellante - che abbia accettato CP_3
l'incarico comprensivo della raccolta del prodotto. Difatti, a verbale dell'udienza del
18.2.2022, il teste ha dichiarato “nulla so” in risposta al capitolo n. 10 di parte Persona_2 attrice che indicava la “raccolta del prodotto” fra le prestazioni dovute dal convenuto (“Vero che in data 20.09.2018 durante il suddetto incontro svoltosi presso la , il Dott. CP_5 [...]
e “ stabilivano le modalità di esecuzione delle lavorazioni richieste e Pt_5 CP_1
fissavano un appuntamento presso la per visionare il terreno sul quale doveva Pt_1
svolgersi l'attività concordata dalle parti di preparazione, semina e raccolta del prodotto” cap. 10 memoria istruttoria di parte attrice del 20.11.2020). Il capitolo richiedeva quindi la conferma che l'incarico avesse ad oggetto anche la trebbiatura, ma il teste non ha dato risposta positiva.
19. Lo stesso teste in risposta al capitolo n. 10 della memoria istruttoria della CP_6
del 21.11.2020 ha poi risposto alla domanda “Vero che l'incarico venne accettato verbalmente dal (solo) Sig. ”: “Confermo che l'incarico è stato accettato CP_3 verbalmente solo da mio fratello e non da me”. D'altra parte il teste aveva CP_3
già dato conferma del contenuto dell'incarico rispondendo al capitolo n. 8 della medesima memoria nel quale erano elencate le prestazioni oggetto dell'incarico, fra le quali non figura però la trebbiatura: “Vero che, nel settembre 2018, il Sig. contattò nuovamente il Pt_5
Sig. per l'effettuazione di lavori di erpicatura, semina, rullatura e CP_3 spandiconcime su terreni di proprietà di ”. Parte_1
20. Dunque il teste ha confermato che la TA CO AN si era Persona_2
impegnata a svolgere per conto della alcune prestazioni fra le quali non Parte_1
figurava anche la raccolta del prodotto.
21. Né infine può ritenersi fondato l'incolpevole affidamento sui poteri rappresentativi di
Dalle prove orali è emerso che il sig. conosceva i due fratelli in Persona_2 Pt_5
epoca anteriore ai fatti (v. teste ed era noto il loro diverso ruolo;
il teste Tes_2 Tes_3
ha poi precisato di aver indicato al sig. il nome di in quanto
[...] Pt_5 CP_3
“contoterzista” per effettuare le lavorazioni richieste, considerato che – in quanto Per_2
coltivatore diretto – non avrebbe potuto assumere alcun incarico. Che poi abbia anche Per_2
aiutato il fratello o abbia ricevuto per suo conto il pagamento della fattura, non può costituire un indice valido al fine di attribuire al medesimo il ruolo giuridicamente rilevante ai fini della prova della conclusione di un accordo per conto della CP_6
22. Escluso che si fosse in presenza di un unico centro di interessi fra i due fratelli, da quanto precede consegue l'infondatezza del secondo motivo di appello, con il quale l'appellante pagina 11 di 14 sostiene che il contratto di appalto scritto sarebbe stato successivamente ratificato dalla
[...]
con l'accettazione della somma di cui alla fattura n. 112/2018. D'altra parte la stessa CP_6
fattura (non contestata) riporta la dicitura delle prestazioni svolte dalla CP_6
(erpicatura, semina, rullatura, spandiconcime) e nulla dice in merito alla trebbiatura, né fa alcun riferimento ad un contratto in essere, dovendosi quindi concludere che l'attività di raccolta fosse estranea alle prestazioni richieste, né risulta la prova di un successivo incarico avente ad oggetto tale ulteriore prestazione.
23. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'istanza di verificazione avanzata dall'attrice.
24. La censura è infondata. Difatti, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (v. Cass. n. 6531/2022, n. 29191/2017, n. 20718/2018). Nella fattispecie valgono le considerazioni già in precedenza svolte, che qui vanno richiamate. Parte appellante non ha reiterato l'istanza di verificazione nella memoria istruttoria e quindi correttamente il Tribunale
l'ha ritenuta abbandonata (anche in considerazione delle diverse allegazioni relative alla paternità della sottoscrizione) in esito all'istanza ex art. 177 c.p.c. (2).
25. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
26. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 96 co. 3 c.p.c., la norma ha generalizzato la possibilità per il giudice di reprimere l'abuso del processo con una condanna di tipo sanzionatorio in favore della parte vittoriosa configurando una "sanzione di ordine pubblico"
a tutela delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata (v. Corte Cost. n.
152/2016). Quanto ai presupposti, la Suprema Corte ha affermato che "la responsabilità
(2) Decreto 17.2.2022: “considerato, quanto all'istanza di verificazione, che l'Attore – pur avendola genericamente articolata in prima udienza (ove, peraltro, si era riservato di produrre in seguito le scritture di comparazione e aveva rappresentato che il “contratto potrebbe essere stato sottoscritto dal sig. Per_2
) – non ha poi reiterato l'istanza nelle memorie istruttorie né ha prodotto le scritture di comparazione;
[...] considerato, peraltro, che l'Attore nelle memorie istruttorie ha sostenuto che la firma sul contratto sub doc. 1 sia stata apposta da e non dal Convenuto di talché verrebbe comunque meno Persona_2 CP_3 l'interesse delle Parti alla c.t.u. grafologica;
”
pagina 12 di 14 aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. S.U. n. 9912/2018).
27. La Corte ritiene che nella fattispecie non sussistano i requisiti suddetti, non potendosi rilevare la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, dato che non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
28. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
29. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 623/2022 pubblicata il 15.12.2022;
- condanna a rifondere a Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della impresa individuale CP_1
, le spese di lite del Controparte_2
presente giudizio di appello, che liquida, in € 3.397,00 per compensi oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 13 di 14 - dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 22 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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