Articolo 164 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 163Articolo 165
Versione
1 maggio 2004
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Versione
10 ottobre 2023
Articolo 164
Violazioni in atti giuridici 1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalita' da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facolta' del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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