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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 29/04/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
r.g.153/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 153/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LEONCILLI LUIGI Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
Proposta nei riguardi di
(C.F ), deceduto, con riassunzione Persona_1 C.F._1 del processo nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente nata a [...] il [...] (C.F. Persona_2 [...]
), con il patrocinio dell'avv.DE SANTIS GUIDO C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da autorizzate note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.10.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il Parte_1 Persona_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dal medesimo in conseguenza dei delitti accertati con sentenza di condanna n. 357/2020, emessa dal GUP presso il tribunale di Velletri il 4.03.2020, all'esito del procedimento r.g.n.r 3482/2017 (r.g. GIP 3306/2017). In particolare, il fu ritenuto responsabile dell'incendio all'impianto sito in Persona_1 Pt_1 via Pontina Vecchia km. 33,381, divampatosi presso lo stabilimento “Eco X” di che fece Pt_1 scalpore sul tutto il territorio nazionale, causando uno stato di emergenza in conseguenza del quale l'amministrazione locale ha dovuto far fronte mediante l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, nonché tramite sobbarco di ingenti costi per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree colpite dall'incendio. Atteso il decesso del prima della costituzione in giudizio, in data 26.04.2021, è stata Persona_1 dichiarata l'interruzione del processo. Il ha provveduto, quindi, a riassumere il processo effettuando regolare notifica Parte_1 presso l'ultimo domicilio del defunto, agli eredi collettivamente e impersonalmente (cfr. nota di deposito parte attrice del 18.10.2021).
Si è costituita la figlia dichiarando la propria intenzione di voler rinunciare Persona_2 all'eredità, circostanza non realizzatasi per via delle difficoltà nel recarsi presso gli uffici pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica. La rinunzia all'eredità è stata poi documentata con nota di deposito del 23.11.2021(cfr. rinuncia all'eredità presso la cancelleria del tribunale v.g. 4644/2021 dinanzi al cancelliere Marina Pica). Tanto premesso, dev'essere accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
La rinunzia all'eredità equivale all'assenza di delazione in favore del rinunziante, il Persona_2 quale è considerato per legge come se non fosse mai stato chiamato ad accettare l'eredità (cfr. art. 521 c.c.).
In assenza di specifica e puntuale indicazione di ulteriori eredi del la domanda attorea Persona_1 non potrà che essere rigettata. Infatti, sebbene la notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., sia senz'altro idonea a riattivare correttamente il processo, non è non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia. In altri termini, come chiaramente affermato dalla Suprema Corte, “non può pronunciarsi sentenza di condanna nei confronti di persone non individuate, di cui sia incerta l'esistenza, cioè di eredi ipotetici, la cui individuazione dovrebbe essere lasciata a un incerto futuro.
Paradossalmente la parte che pretende ciò e che abbia acquisito un siffatto titolo verso innominati eredi di dubbia esistenza potrebbe agire esecutivamente contro chiunque, imponendo all'intimato di opporsi esecutivamente” (cfr. Cass. n. 15995/2022). D'altronde gli eredi non rispondono in solido dei debiti del defunto, bensì in ragione delle rispettive quote e, pertanto, la condanna “non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti”. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite, considerato che la rinunzia all'eredità costituisce un negozio unilaterale non recettizio, in questo caso non prevedibile dal creditore, essendo la rinunzia avvenuta in corso di causa.
Non può invece effettuarsi un giudizio di soccombenza virtuale in ordine a futuri e ipotetici eredi.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva di Persona_2
- Rigetta la domanda proposta dal Parte_1
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Si comunichi.
Velletri, lì 29/04/2025
Il Giudice
Angelo Baffa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 153/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LEONCILLI LUIGI Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
Proposta nei riguardi di
(C.F ), deceduto, con riassunzione Persona_1 C.F._1 del processo nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente nata a [...] il [...] (C.F. Persona_2 [...]
), con il patrocinio dell'avv.DE SANTIS GUIDO C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da autorizzate note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.10.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il Parte_1 Persona_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dal medesimo in conseguenza dei delitti accertati con sentenza di condanna n. 357/2020, emessa dal GUP presso il tribunale di Velletri il 4.03.2020, all'esito del procedimento r.g.n.r 3482/2017 (r.g. GIP 3306/2017). In particolare, il fu ritenuto responsabile dell'incendio all'impianto sito in Persona_1 Pt_1 via Pontina Vecchia km. 33,381, divampatosi presso lo stabilimento “Eco X” di che fece Pt_1 scalpore sul tutto il territorio nazionale, causando uno stato di emergenza in conseguenza del quale l'amministrazione locale ha dovuto far fronte mediante l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, nonché tramite sobbarco di ingenti costi per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree colpite dall'incendio. Atteso il decesso del prima della costituzione in giudizio, in data 26.04.2021, è stata Persona_1 dichiarata l'interruzione del processo. Il ha provveduto, quindi, a riassumere il processo effettuando regolare notifica Parte_1 presso l'ultimo domicilio del defunto, agli eredi collettivamente e impersonalmente (cfr. nota di deposito parte attrice del 18.10.2021).
Si è costituita la figlia dichiarando la propria intenzione di voler rinunciare Persona_2 all'eredità, circostanza non realizzatasi per via delle difficoltà nel recarsi presso gli uffici pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica. La rinunzia all'eredità è stata poi documentata con nota di deposito del 23.11.2021(cfr. rinuncia all'eredità presso la cancelleria del tribunale v.g. 4644/2021 dinanzi al cancelliere Marina Pica). Tanto premesso, dev'essere accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
La rinunzia all'eredità equivale all'assenza di delazione in favore del rinunziante, il Persona_2 quale è considerato per legge come se non fosse mai stato chiamato ad accettare l'eredità (cfr. art. 521 c.c.).
In assenza di specifica e puntuale indicazione di ulteriori eredi del la domanda attorea Persona_1 non potrà che essere rigettata. Infatti, sebbene la notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., sia senz'altro idonea a riattivare correttamente il processo, non è non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia. In altri termini, come chiaramente affermato dalla Suprema Corte, “non può pronunciarsi sentenza di condanna nei confronti di persone non individuate, di cui sia incerta l'esistenza, cioè di eredi ipotetici, la cui individuazione dovrebbe essere lasciata a un incerto futuro.
Paradossalmente la parte che pretende ciò e che abbia acquisito un siffatto titolo verso innominati eredi di dubbia esistenza potrebbe agire esecutivamente contro chiunque, imponendo all'intimato di opporsi esecutivamente” (cfr. Cass. n. 15995/2022). D'altronde gli eredi non rispondono in solido dei debiti del defunto, bensì in ragione delle rispettive quote e, pertanto, la condanna “non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti”. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite, considerato che la rinunzia all'eredità costituisce un negozio unilaterale non recettizio, in questo caso non prevedibile dal creditore, essendo la rinunzia avvenuta in corso di causa.
Non può invece effettuarsi un giudizio di soccombenza virtuale in ordine a futuri e ipotetici eredi.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva di Persona_2
- Rigetta la domanda proposta dal Parte_1
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Si comunichi.
Velletri, lì 29/04/2025
Il Giudice
Angelo Baffa