TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/05/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 136/2024 R.G. vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Roma n. 4 int. 4, elettivamente domiciliato in Grotteria (RC) al Corso Antonio Gramsci n. 62, presso lo Studio Legale dell'Avv. Domenico Maria Lupis del Foro di Locri che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con Sede Legale in Catanzaro, alla Cittadella Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Tiziana Pamela Aroi in Siderno alla Via Savonarola n. 8;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti precisano come da rispettivi atti introduttivi e note ex art.127 ter cpc.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 09.02.2024, il Sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 5713 del 04.01.2024 (P.vo 515), emessa dalla
[...]
, e Controparte_2 notificatagli in data 10.01.2024. Con tale provvedimento veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1.016,59, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7, comma 2, della Legge
Regionale n. 51/2017 (sanzionata dall'art. 12, comma 2, della medesima legge), relativa alla “mancata realizzazione di opere di sicurezza e/o fasce protettive antincendio in tutto il perimetro del proprio fondo” sito in località Dimilio, agro del Comune di GN AB (RC).
L'ordinanza ingiunzione traeva origine dal verbale di contestazione n. 1 /2020 Registro di Stazione, redatto in data 23.09.2020 dalla Legione Carabinieri ” – Stazione di GN AB, e CP_1 notificato al Sig. in pari data. Detto verbale accertava l'infrazione in data 21.09.2020 e Pt_1 comminava una sanzione amministrativa, consentendo il pagamento in misura ridotta della somma di
€ 833,33 entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità e l'infondatezza dell'ordinanza opposta, eccependo di aver regolarmente provveduto al pagamento della somma di € 833,33 in data 28.10.2020, e quindi entro il termine di 60 giorni previsto dal verbale di contestazione, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla – Servizio Tesoreria Sanzioni Amministrative, come da Controparte_1 ricevuta allegata. Tale pagamento, a dire del ricorrente, aveva estinto l'obbligazione sanzionatoria, rendendo priva di fondamento la successiva pretesa creditoria avanzata con l'ordinanza ingiunzione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché la condanna della CP_1
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
[...]
Si costituiva in giudizio la con comparsa depositata il 05.04.2024, la quale, Controparte_1 pur dando atto che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa a seguito della comunicazione del
Comando dei Carabinieri di GN AB (nota prot. 45/24 del 23.11.2020, come indicato nell'ordinanza ingiunzione) attestante il mancato pagamento della sanzione da parte del Sig. Pt_1 per cui, l'ordinanza-ingiunzione, non risultando comunicato dagli accertatori alla CP_1
l'avvenuto pagamento della sanzione entro il termine di 60 gg. dalla notifica, doveva ritenersi atto valido. D'altronde, ben avrebbe l'odierno opponente potuto chiedere l'annullamento dell'ordinanza producendo la prova dell'avvenuto pagamento. In particolare, la faceva riferimento Controparte_1 ad una successiva nota dei Carabinieri (prot. n. 45/24-1/2020 del 05.04.2024), pervenuta dopo la notifica del ricorso, con cui il Comando Arma confermava di non aver ricevuto prova del pagamento da parte del Sig. Chiedeva, in via preliminare, qualora fosse documentato l'avvenuto Pt_1 pagamento, dichiararsi cessata la materia del contendere e, in subordine, il rigetto del ricorso con conferma dell'ordinanza ingiunzione e vittoria di spese.
All'udienza del 05.07.2024, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano un rinvio per la discussione, con facoltà di deposito di note scritte. Il Giudice rinviava la causa per la discussione all'udienza del 03.01.2025, disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
L'opponente ha dato prova di aver provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad €.833,33 per come calcolata nel verbale, con conseguente sua estinzione, prima della notifica dell'ordinanza-ingiunzione e nel rispetto del termine di cui all'art.16 legge 689/81.
Tuttavia, si osserva che trattandosi di pagamento avvenuto nella modalità conciliativa, era onere del trasgressore comunicare l'avvenuto pagamento entro il termine concesso per il pagamento agevolato.
Di tale adempimento l'opponente non ha dato prova per come espressamente richiesto nel verbale di contestazione.
La ratio di tale onere va ravvisata nella natura giuridica del procedimento previsto dall'art.16 cit. in quanto il legislatore, al fine di procedere ad una rapida definizione degli illeciti amministrativi, ha previsto la via conciliativa tra l'amministrazione e il trasgressore e l'obbligato in solido che possono estinguere l'illecito mediante il pagamento di un'oblazione determinata tra il minimo ed il massimo edittale. Ne consegue che se la proposta conciliativa formulata dall'amministrazione viene accettata dal trasgressore mediante il pagamento dell'oblazione entro il termine dei sessanta giorni, la sanzione si estingue, ma occorre che l'accettazione della proposta conciliativa manifestata mediante il pagamento nei termini, venga comunicata all'amministrazione proponente che, altrimenti, emette l'ordinanza-ingiunzione.
Per come precisato da successive pronunce dei giudici amministrativi, il pagamento in misura ridotta estingue automaticamente il procedimento sanzionatorio amministrativo ed estingue l'obbligazione pecuniaria, tanto è che è incompatibile all'avvenuto pagamento in misura ridotta, la riserva espressa dal trasgressore sul merito della sanzione applicata, in quanto l'avvenuto pagamento in misura ridotta
è un'acquiescenza nei confronti di un provvedimento, in presenza di un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di impugnare il provvedimento stesso. In effetti, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 cit. riconosce una facoltà che può essere esercitata dal trasgressore che, proprio per questo, è tenuto a comunicarla una volta esercitata. ( “…come è noto, il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 l. 689/1981, il cui esercizio costituisce una facoltà del soggetto cui è contestato un illecito amministrativo, ha la finalità di determinare, quale immediata conseguenza, l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio e quindi di paralizzare il procedimento…, il pagamento in misura ridotta, quale istituto avente carattere di generalità, persegue preminenti interessi pubblici, fra i quali non solo quello di deflazione del contenzioso giurisdizionale e amministrativo, ma anche quello di “immediata conferma (…) del precetto normativo che si è assunto violato”), di talché l'impossibilità di procedere giudizialmente all'accertamento della sussistenza o meno dei fatti contestati, vista la definizione anticipata del procedimento amministrativo. …”.) (cfr. Cons. Stato VI, sent. n.7707 del 5.09.2022)
Non può pertanto considerarsi illegittima l'ordinanza-ingiunzione per le ragioni appena esposte.
Tuttavia, dovendo comunque prendere atto dell'avvenuta estinzione della sanzione inflitta mediante pagamento dell'oblazione, emersa solo a seguito della proposta opposizione, si ritiene doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In punto di spese, le ragioni giustificano la compensazione delle spese. Da rigettare è la richiesta di risarcimento per lite temeraria formulata dall'opponente, non solo per le motivazioni già espresse e per le quali il trasgressore non ha diligentemente comunicato l'avvenuta accettazione della proposta conciliativa, ma anche perché il giudizio poteva essere del tutto evitato con un'istanza in autotutela di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per avvenuto pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Sig. Parte_1 contro la , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio;
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis