Art. 3.
Ferme restando le funzioni attualmente esercitate dai comuni e dalle comunita' montane, sono attribuite ai comuni e alle comunita' montane compresi nel territorio della regione Valle d'Aosta tutte le funzioni amministrative che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , ha attribuito ai comuni e alle comunita' montane compresi nel territorio delle regioni a statuto ordinario, secondo le modalita' e i tempi stabiliti nel suddetto decreto.
Le funzioni attribuite alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, secondo le modalita' ed i tempi stabiliti nel suddetto decreto.
Ferme restando le funzioni attualmente esercitate dai comuni e dalle comunita' montane, sono attribuite ai comuni e alle comunita' montane compresi nel territorio della regione Valle d'Aosta tutte le funzioni amministrative che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , ha attribuito ai comuni e alle comunita' montane compresi nel territorio delle regioni a statuto ordinario, secondo le modalita' e i tempi stabiliti nel suddetto decreto.
Le funzioni attribuite alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, secondo le modalita' ed i tempi stabiliti nel suddetto decreto.