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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta da dott.ssa Alessandra Trementozzi- Presidente dott.ssa Elisabetta Palumbo- Consigliere dott.ssa Rossana Taverna- Consigliere rel.
all'udienza di discussione del 21/03/2025 nella causa civile in grado di appello n. 326/2024 ha pronunciato all'udienza del 21/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 2986/
2024 vertente TRA
, in Parte_1 persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dell'Avv. Sandra Maria Colombino, sita in Piazza delle Cinque Giornate n. 3, ROMA;
APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Puliatti e dall'Avv. CP_1
Micaela Puliatti, elettivamente domiciliato presso il loro studio legale Via Maria Barbara Tosatti, n. 77, ROMA giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri – sezione lavoro n. 992/2023 del 26/09/2023 Conclusioni: come da scritti difensivi
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/10/2020, adiva il Tribunale di Velletri, in funzione CP_1
di Giudice del Lavoro, per chiedere, in via principale l'accertamento del nesso causale tra le infermità contratte e l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 07/08/2018, nonché dell'esistenza sulla sua persona di una menomazione dell'integrità psicofisica conseguente allo stesso infortunio in misura indennizzabile, dunque pari o superiore al 6%, in conformità agli esiti della CTU medico- legale di cui chiedeva l'ammissione, e, per l'effetto, chiedeva di condannare il convenuto Pt_1 all'indennizzo, in forma di capitale o rendita, da corrispondere nella misura prevista dalla legge, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
Il ricorrente offriva in comunicazione documenti medici tesi a dimostrare la coerenza della dinamica del sinistro con le risultanze delle visite cliniche eseguite nel corso del tempo, depositando, a supporto degli assunti difensivi, anche una relazione medico legale di parte a firma del dott. Per_1
A fondamento della domanda, il ricorrente asseriva di aver lavorato come artigiano di impiantistica idraulica, presso la ditta individuale di cui era titolare, e di aver subito, in data
07/08/2018, durante l'espletamento delle sue mansioni, un “trauma distorsivo al ginocchio sn”
(diagnosi del Pronto soccorso di Albano Laziale, doc. 5 del ricorso introduttivo), per aver posizionato malamente il piede a terra, mentre scendeva dal furgone di sua proprietà; allegava di aver denunciato prontamente all' l'infortunio, che riconosceva, con provvedimento del Pt_1
10/05/2019, la inabilità temporanea assoluta (v. cert. doc. n. 1 allegato al ricorso CP_2
introduttivo, importo 347,04 euro, per i giorni dall'11/08/2028 al 22/08/2018), negando tuttavia la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica.
Avverso il predetto provvedimento, in data 07/02/2020 il proponeva opposizione ex CP_1
art. 104, D.P.R. n. 1124/65, che rimaneva privo di riscontro. Pertanto, stante il mancato riconoscimento del beneficio previdenziale, proponeva ricorso davanti al Tribunale sezione lavoro, formulando le sopra riportate istanze.
In data 18/10/2021 si costituiva in giudizio l , che, eccependo la carenza di presupposti Pt_1
in relazione alla reclamata tutela, rilevava altresì l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva in rigetto in sede di conclusioni.
Alla prima udienza del 15/07/2021 verificata la regolare costituzione delle parti, il giudice provvedeva alla nomina del CTU medico legale, Dott. , che prestava il giuramento di rito Per_2
all'udienza del 21/10/2021.
Espletata la CTU medico legale ed esaurita la trattazione, all'udienza del 26/09/2023 la causa
2 veniva decisa con motivazione contestuale, con la sentenza n. 992/2023. Il giudice accoglieva il ricorso, dichiarando, in conseguenza dell'infortunio professionale accertato, il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 7% in capitale, detratto quanto già percepito per il medesimo titolo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge, a decorrere dalla data del 07/08/2018; contestualmente condannava l'Ente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate nella misura di € 2.695,50 oltre a € 404,32 per rimborso spese, CP_1
oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Poneva, infine, le spese di CTU definitivamente a carico dell' , che venivano liquidate come Pt_1
da separato decreto.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l' , che affidava le proprie doglianze a un Pt_1
solo motivo di appello, articolato in tre punti:
1. il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto delle contestazioni presentate dall' alle conclusioni peritali, ma avrebbe recepito acriticamente le stesse, senza rinnovare Pt_1
l'indagine e motivando semplicisticamente;
2. le lesioni riscontrate sul ricorrente non sarebbero in alcun modo collegate all'infortunio lavorativo, che l' aveva riconosciuto, nel procedimento amministrativo, senza postumi;
Pt_1
3. l'accertamento peritale si sarebbe svolto senza contraddittorio, in quanto il perito non avrebbe inviato le proprie osservazioni, menomando il diritto al contraddittorio.
In data 15/05/2024 si costituiva in giudizio davanti a questa Corte il , il quale CP_1
contestava in fatto e in diritto tutte le avverse conclusioni e si opponeva al rinnovo della CTU medico legale, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza di discussione del 31/05/2024 il Collegio, su richiesta dell'appellante, disponeva nuova CTU, affidando l'incarico al dott. con nuova ordinanza del 03/10/2024 Persona_3
veniva rimodulato il termine per il deposito della perizia, su richiesta del medico legale incaricato, che depositava l'elaborato peritale in data 07/02/2025
All'esito della discussione delle parti, come riportate a verbale, all'udienza del 21/03/2025 la causa veniva decisa come da dispositivo riportato in calce.
§§§
L'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata nei termini che seguono.
Come illustrato in premessa, il giudice di primo grado riconosceva il richiesto beneficio all'esito del procedimento, la cui istruttoria è consistita nell'acquisizione documentale e nell'espletamento della CTU;
il Tribunale di Velletri ha fatto applicazione del D.P.R. n. 1124/1965 art. 1, in relazione all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, e dell'art. 13 comma 2 del d.lgs. n.
3 38/2000, a mente del quale “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno Pt_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Il consulente dott. , nel proprio elaborato peritale, affermava in primo luogo la Per_2 sussistenza del nesso causale tra l'infortunio verificatosi durante l'espletamento delle mansioni lavorative da parte del , come artigiano di impiantistica idraulica presso la propria ditta CP_1
individuale (sita in Ardea, via Venezia, n. 150) e le infermità contratte dal medesimo, e concludeva che “a seguito e per causa dell'infortunio sul lavoro verificatosi in occasione di lavoro, in data
06/08/2018 il Sig. riportava un traumatismo caratterizzato da: trauma distorsivo CP_1
ginocchio sinistro. In esito a detta lesione che ha comportato prolungate cure mediche, ripetuti ed estenuanti accertamenti clinici e diagnostico-strumentali (RX, RM), immobilizzazione dell'arto inferiore sinistro, documentati cicli di cure fisiochinesiche, nonché un lungo periodo di riposo, è residuato un danno, cui per il tempo trascorso può essere attribuito il requisito della permanenza consistente sostanzialmente in un complesso sintomatologico caratterizzato da: deficit antalgico dell'arto inferiore sinistro per lesione fratturativa del Corno posteriore del menisco mediale (MI) + lesione distrattiva del legamento crociato anteriore (LCA) accertate strumentalmente (RM), ad esito di trauma distorsivo.
Per quanto sopra espresso, appare evidente che il è da valutarsi Parte_2 nell'ambito della infortunistica sul lavoro, nella misura del 7% (SETTE per cento) della validità totale. Riguardo, infine, il periodo di incapacità temporanea parziale lavorativa si ritiene di poter riconoscere almeno 60 (sessanta) giorni”.
Tali essendo le risultanze probatorie del giudizio, in assenza di osservazioni delle parti, il
Tribunale di Velletri concludeva riconoscendo il diritto del Procopio al riconoscimento dell'indennizzo in capitale ex art. 13 d.lgs. n. 38/2000, nella misura complessiva del 7%, con decorrenza dalla data dell'infortunio. Considerato quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 419/91, circa il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forme di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al
4 31 dicembre 1991, va computata, come osserva il giudice, la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
L' interponeva appello, in particolare sottolineando che il giudice di primo grado Pt_1
avrebbe recepito acriticamente le conclusioni dell'elaborato peritale, nonostante l' ne avesse Pt_1
contestato contenuto e conclusioni, senza tener conto della contraddittorietà intrinseca dell'indagine. Il giudice di primo grado non avrebbe rinnovato l'indagine, come richiesto dall' resistente, ma avrebbe deciso la causa facendo proprie acriticamente le conclusioni di Pt_1
un documento contraddittorio e non corrispondente alla realtà, senza motivare sul punto se non riproducendo semplicisticamente il dictum del perito.
Come detto in premessa, il Collegio, all'udienza del 31/05/2024, ritiratosi in camera di consiglio, disponeva con ordinanza il rinnovo della CTU. La stessa veniva depositata dal consulente dott. in data 02/01/2025. Persona_3
Ritiene questo Collegio che dal compendio processuale, focalizzato soprattutto sugli esiti dell'elaborato peritale, l'appello debba essere accolto.
In primo luogo, la consulenza è ampiamente motivata, supportata da congrua documentazione in atti, accuratamente esaminata dal perito, si fonda su corretti criteri di giudizio medico-legale ed è, pertanto, pienamente condivisibile dalla Corte.
In secondo luogo, il consulente ha visitato personalmente il , conducendo una CP_1
corretta e completa anamnesi lavorativa, familiare, fisiologica, nonché patologica, sia remota sia recente.
Infine, all'esito della visita, il consulente ha acquisito copia degli esami RM effettuati dal periziando a ridosso dell'infortunio.
Corretto appare, in particolare, lo snodo valutativo assunto come elemento principale del ragionamento del consulente, volto a verificare non solo se sussistesse un collegamento tra la lesione riportata e l'infortunio, ma soprattutto se la distrazione prossimale del legamento fosse preesistente allo stesso. La questione è stata risolta dal dott. come detto, attraverso un Per_3 accertamento approfondito dell'esame radiologico, con la risposta dell'esame RM, a tenore della quale sussistevano “postumi ad impronta distrattiva e non segni recenti di distrazione”.
Facendo corretta applicazione dei fondamenti della diagnostica per immagini (RM delle lesioni legamentose del pivot centrale del ginocchio), il consulente ha quindi rilevato l'inesistenza di segni di lesione acuta del legamento crociato anteriore, sia di tipo diretto, sia di tipo indiretto, con particolare riferimento a quanto già diagnosticato con la prima RM, laddove era precisato “non traumatismi di significato recente a carico dei legamenti collaterali”.
La lettura dell'esame RM del 13/08/2018, confrontata con il successivo esame del 21/11/2018
5 (laddove l'aspetto disomogeneo del LCA osservato il 13/08/2018 non viene definito come effetto di una lesione acuta bensì di “postumi ad impronta distrattiva”), ha quindi condotto il consulente a ritenere che gli esiti dell'infortunio non rivestano il carattere di gravità necessario a refluire in una percentuale di invalidità indennizzabile. Particolarmente significativa è proprio l'osservazione e la lettura del confronto tra le immagini diagnostiche (STIR) del 13/08/2018 e quelle del 21/11/2018, che appaiono largamente sovrapponibili. Pienamente condivisibile appare, dunque, la conclusione, secondo la quale la voce tabellare 238 che ascrive gli “esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare” a una percentuale del 4%, non ricade tra i casi di indennizzabilità.
In accoglimento del gravame e in riforma dell'impugnata sentenza la domanda del CP_1
deve essere rigettata.
Nessuna statuizione va emessa sulle spese di entrambi i gradi del giudizio, avendo il ricorrente reso la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nella attuale formulazione.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' secondo la liquidazione Pt_1
effettuata con separato provvedimento.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello proposto dall' e in riforma della sentenza del Tribunale di Pt_1
Velletri del 26/09/2023 rigetta la domanda avanzata da CP_1
spese irripetibili e di CTU liquidate come da separato decreto.
Roma, 21/03/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi
6
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta da dott.ssa Alessandra Trementozzi- Presidente dott.ssa Elisabetta Palumbo- Consigliere dott.ssa Rossana Taverna- Consigliere rel.
all'udienza di discussione del 21/03/2025 nella causa civile in grado di appello n. 326/2024 ha pronunciato all'udienza del 21/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 2986/
2024 vertente TRA
, in Parte_1 persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dell'Avv. Sandra Maria Colombino, sita in Piazza delle Cinque Giornate n. 3, ROMA;
APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Puliatti e dall'Avv. CP_1
Micaela Puliatti, elettivamente domiciliato presso il loro studio legale Via Maria Barbara Tosatti, n. 77, ROMA giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri – sezione lavoro n. 992/2023 del 26/09/2023 Conclusioni: come da scritti difensivi
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/10/2020, adiva il Tribunale di Velletri, in funzione CP_1
di Giudice del Lavoro, per chiedere, in via principale l'accertamento del nesso causale tra le infermità contratte e l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 07/08/2018, nonché dell'esistenza sulla sua persona di una menomazione dell'integrità psicofisica conseguente allo stesso infortunio in misura indennizzabile, dunque pari o superiore al 6%, in conformità agli esiti della CTU medico- legale di cui chiedeva l'ammissione, e, per l'effetto, chiedeva di condannare il convenuto Pt_1 all'indennizzo, in forma di capitale o rendita, da corrispondere nella misura prevista dalla legge, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
Il ricorrente offriva in comunicazione documenti medici tesi a dimostrare la coerenza della dinamica del sinistro con le risultanze delle visite cliniche eseguite nel corso del tempo, depositando, a supporto degli assunti difensivi, anche una relazione medico legale di parte a firma del dott. Per_1
A fondamento della domanda, il ricorrente asseriva di aver lavorato come artigiano di impiantistica idraulica, presso la ditta individuale di cui era titolare, e di aver subito, in data
07/08/2018, durante l'espletamento delle sue mansioni, un “trauma distorsivo al ginocchio sn”
(diagnosi del Pronto soccorso di Albano Laziale, doc. 5 del ricorso introduttivo), per aver posizionato malamente il piede a terra, mentre scendeva dal furgone di sua proprietà; allegava di aver denunciato prontamente all' l'infortunio, che riconosceva, con provvedimento del Pt_1
10/05/2019, la inabilità temporanea assoluta (v. cert. doc. n. 1 allegato al ricorso CP_2
introduttivo, importo 347,04 euro, per i giorni dall'11/08/2028 al 22/08/2018), negando tuttavia la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica.
Avverso il predetto provvedimento, in data 07/02/2020 il proponeva opposizione ex CP_1
art. 104, D.P.R. n. 1124/65, che rimaneva privo di riscontro. Pertanto, stante il mancato riconoscimento del beneficio previdenziale, proponeva ricorso davanti al Tribunale sezione lavoro, formulando le sopra riportate istanze.
In data 18/10/2021 si costituiva in giudizio l , che, eccependo la carenza di presupposti Pt_1
in relazione alla reclamata tutela, rilevava altresì l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva in rigetto in sede di conclusioni.
Alla prima udienza del 15/07/2021 verificata la regolare costituzione delle parti, il giudice provvedeva alla nomina del CTU medico legale, Dott. , che prestava il giuramento di rito Per_2
all'udienza del 21/10/2021.
Espletata la CTU medico legale ed esaurita la trattazione, all'udienza del 26/09/2023 la causa
2 veniva decisa con motivazione contestuale, con la sentenza n. 992/2023. Il giudice accoglieva il ricorso, dichiarando, in conseguenza dell'infortunio professionale accertato, il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 7% in capitale, detratto quanto già percepito per il medesimo titolo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge, a decorrere dalla data del 07/08/2018; contestualmente condannava l'Ente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate nella misura di € 2.695,50 oltre a € 404,32 per rimborso spese, CP_1
oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Poneva, infine, le spese di CTU definitivamente a carico dell' , che venivano liquidate come Pt_1
da separato decreto.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l' , che affidava le proprie doglianze a un Pt_1
solo motivo di appello, articolato in tre punti:
1. il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto delle contestazioni presentate dall' alle conclusioni peritali, ma avrebbe recepito acriticamente le stesse, senza rinnovare Pt_1
l'indagine e motivando semplicisticamente;
2. le lesioni riscontrate sul ricorrente non sarebbero in alcun modo collegate all'infortunio lavorativo, che l' aveva riconosciuto, nel procedimento amministrativo, senza postumi;
Pt_1
3. l'accertamento peritale si sarebbe svolto senza contraddittorio, in quanto il perito non avrebbe inviato le proprie osservazioni, menomando il diritto al contraddittorio.
In data 15/05/2024 si costituiva in giudizio davanti a questa Corte il , il quale CP_1
contestava in fatto e in diritto tutte le avverse conclusioni e si opponeva al rinnovo della CTU medico legale, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza di discussione del 31/05/2024 il Collegio, su richiesta dell'appellante, disponeva nuova CTU, affidando l'incarico al dott. con nuova ordinanza del 03/10/2024 Persona_3
veniva rimodulato il termine per il deposito della perizia, su richiesta del medico legale incaricato, che depositava l'elaborato peritale in data 07/02/2025
All'esito della discussione delle parti, come riportate a verbale, all'udienza del 21/03/2025 la causa veniva decisa come da dispositivo riportato in calce.
§§§
L'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata nei termini che seguono.
Come illustrato in premessa, il giudice di primo grado riconosceva il richiesto beneficio all'esito del procedimento, la cui istruttoria è consistita nell'acquisizione documentale e nell'espletamento della CTU;
il Tribunale di Velletri ha fatto applicazione del D.P.R. n. 1124/1965 art. 1, in relazione all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, e dell'art. 13 comma 2 del d.lgs. n.
3 38/2000, a mente del quale “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno Pt_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Il consulente dott. , nel proprio elaborato peritale, affermava in primo luogo la Per_2 sussistenza del nesso causale tra l'infortunio verificatosi durante l'espletamento delle mansioni lavorative da parte del , come artigiano di impiantistica idraulica presso la propria ditta CP_1
individuale (sita in Ardea, via Venezia, n. 150) e le infermità contratte dal medesimo, e concludeva che “a seguito e per causa dell'infortunio sul lavoro verificatosi in occasione di lavoro, in data
06/08/2018 il Sig. riportava un traumatismo caratterizzato da: trauma distorsivo CP_1
ginocchio sinistro. In esito a detta lesione che ha comportato prolungate cure mediche, ripetuti ed estenuanti accertamenti clinici e diagnostico-strumentali (RX, RM), immobilizzazione dell'arto inferiore sinistro, documentati cicli di cure fisiochinesiche, nonché un lungo periodo di riposo, è residuato un danno, cui per il tempo trascorso può essere attribuito il requisito della permanenza consistente sostanzialmente in un complesso sintomatologico caratterizzato da: deficit antalgico dell'arto inferiore sinistro per lesione fratturativa del Corno posteriore del menisco mediale (MI) + lesione distrattiva del legamento crociato anteriore (LCA) accertate strumentalmente (RM), ad esito di trauma distorsivo.
Per quanto sopra espresso, appare evidente che il è da valutarsi Parte_2 nell'ambito della infortunistica sul lavoro, nella misura del 7% (SETTE per cento) della validità totale. Riguardo, infine, il periodo di incapacità temporanea parziale lavorativa si ritiene di poter riconoscere almeno 60 (sessanta) giorni”.
Tali essendo le risultanze probatorie del giudizio, in assenza di osservazioni delle parti, il
Tribunale di Velletri concludeva riconoscendo il diritto del Procopio al riconoscimento dell'indennizzo in capitale ex art. 13 d.lgs. n. 38/2000, nella misura complessiva del 7%, con decorrenza dalla data dell'infortunio. Considerato quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 419/91, circa il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forme di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al
4 31 dicembre 1991, va computata, come osserva il giudice, la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
L' interponeva appello, in particolare sottolineando che il giudice di primo grado Pt_1
avrebbe recepito acriticamente le conclusioni dell'elaborato peritale, nonostante l' ne avesse Pt_1
contestato contenuto e conclusioni, senza tener conto della contraddittorietà intrinseca dell'indagine. Il giudice di primo grado non avrebbe rinnovato l'indagine, come richiesto dall' resistente, ma avrebbe deciso la causa facendo proprie acriticamente le conclusioni di Pt_1
un documento contraddittorio e non corrispondente alla realtà, senza motivare sul punto se non riproducendo semplicisticamente il dictum del perito.
Come detto in premessa, il Collegio, all'udienza del 31/05/2024, ritiratosi in camera di consiglio, disponeva con ordinanza il rinnovo della CTU. La stessa veniva depositata dal consulente dott. in data 02/01/2025. Persona_3
Ritiene questo Collegio che dal compendio processuale, focalizzato soprattutto sugli esiti dell'elaborato peritale, l'appello debba essere accolto.
In primo luogo, la consulenza è ampiamente motivata, supportata da congrua documentazione in atti, accuratamente esaminata dal perito, si fonda su corretti criteri di giudizio medico-legale ed è, pertanto, pienamente condivisibile dalla Corte.
In secondo luogo, il consulente ha visitato personalmente il , conducendo una CP_1
corretta e completa anamnesi lavorativa, familiare, fisiologica, nonché patologica, sia remota sia recente.
Infine, all'esito della visita, il consulente ha acquisito copia degli esami RM effettuati dal periziando a ridosso dell'infortunio.
Corretto appare, in particolare, lo snodo valutativo assunto come elemento principale del ragionamento del consulente, volto a verificare non solo se sussistesse un collegamento tra la lesione riportata e l'infortunio, ma soprattutto se la distrazione prossimale del legamento fosse preesistente allo stesso. La questione è stata risolta dal dott. come detto, attraverso un Per_3 accertamento approfondito dell'esame radiologico, con la risposta dell'esame RM, a tenore della quale sussistevano “postumi ad impronta distrattiva e non segni recenti di distrazione”.
Facendo corretta applicazione dei fondamenti della diagnostica per immagini (RM delle lesioni legamentose del pivot centrale del ginocchio), il consulente ha quindi rilevato l'inesistenza di segni di lesione acuta del legamento crociato anteriore, sia di tipo diretto, sia di tipo indiretto, con particolare riferimento a quanto già diagnosticato con la prima RM, laddove era precisato “non traumatismi di significato recente a carico dei legamenti collaterali”.
La lettura dell'esame RM del 13/08/2018, confrontata con il successivo esame del 21/11/2018
5 (laddove l'aspetto disomogeneo del LCA osservato il 13/08/2018 non viene definito come effetto di una lesione acuta bensì di “postumi ad impronta distrattiva”), ha quindi condotto il consulente a ritenere che gli esiti dell'infortunio non rivestano il carattere di gravità necessario a refluire in una percentuale di invalidità indennizzabile. Particolarmente significativa è proprio l'osservazione e la lettura del confronto tra le immagini diagnostiche (STIR) del 13/08/2018 e quelle del 21/11/2018, che appaiono largamente sovrapponibili. Pienamente condivisibile appare, dunque, la conclusione, secondo la quale la voce tabellare 238 che ascrive gli “esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare” a una percentuale del 4%, non ricade tra i casi di indennizzabilità.
In accoglimento del gravame e in riforma dell'impugnata sentenza la domanda del CP_1
deve essere rigettata.
Nessuna statuizione va emessa sulle spese di entrambi i gradi del giudizio, avendo il ricorrente reso la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nella attuale formulazione.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' secondo la liquidazione Pt_1
effettuata con separato provvedimento.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello proposto dall' e in riforma della sentenza del Tribunale di Pt_1
Velletri del 26/09/2023 rigetta la domanda avanzata da CP_1
spese irripetibili e di CTU liquidate come da separato decreto.
Roma, 21/03/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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