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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 1264/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RAMA ANISA RECLAMANTE contro
CURATORE NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CP_1
(C.F. ), CP_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SIMEONE STEFANO
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SPINELLI STEFANO APPELLATO
Conclusioni: come in atti
Fatto e Diritto
1. ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I. contro la sentenza in data Parte_2
11.7.2024 del Tribunale di Parma, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di detta società in seguito all'istanza presentata da Controparte_3
Ha osservato il tribunale con il provvedimento impugnato, per quanto rileva, che la creditrice istante ha fornito prova di essere titolare di una posizione creditoria adeguata a supportare la richiesta di accertamento dell'insolvenza della debitrice e di apertura della liquidazione giudiziale, documentando l'esistenza di rapporti contrattuali tra le parti e di un atto di ricognizione del debito da parte di
[...]
nei confronti della ricorrente. Parte_1
pagina 1 di 6 Quanto poi al presupposto dello stato di insolvenza, esso risulta “evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 3.310, 35 (v. informativa
Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2024); c) dalla presenza di debiti verso INPS per € 21.934,08; d) dalla presenza di decreti ingiuntivi emessi dall'intestato Tribunale nell'ultimo biennio ( R.G. 351/2024
– D.I. 136/2024 emesso su ricorso di per l'importo di € 35.001,02 oltre interessi e Parte_3
spese di procedura, non opposto;
V. informative Cancelleria Affari Civili del 16 aprile 2024, 20 giugno
2024 ed 8 luglio 2024); e) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci ( l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2022)”.
2. La reclamante, con un unico motivo di gravame, censura la ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza, osservando in primo luogo che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, il bilancio abbreviato 2023 è stato depositato presso il Registro delle Imprese in data
14.06.2024, e quindi prima del provvedimento reclamato, e che risultano altresì depositati tutti i bilanci dell'ultimo triennio relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023.
In ogni caso, il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la situazione di insolvenza sulla base dei debiti indicati, poiché la posizione debitoria nei confronti dell'INPS sarebbe stata già regolarizzata, avendo l'ente previdenziale accettato la richiesta di rateizzazione, il decreto ingiuntivo n. 136/2024 del
Tribunale di Parma a favore di non sarebbe stato opposto esclusivamente per l'inerzia Parte_3
del precedente legale, e comunque dal bilancio di esercizio dell'anno 2023 risulterebbero debiti per €
399.553,00 a fronte di crediti per € 618.422,00, di cui € 451.901,00 esigibili entro l'esercizio successivo.
Quanto poi al riconoscimento del debito prodotto dalla e agli assegni oggetto Controparte_3
di precetto, deduce che questi ultimi sono stati emessi da personalmente, quale titolare Parte_4
della ditta individuale Rica Flamur, e non in veste di rappresentante legale della Parte_2
e nulla avrebbero a che vedere con il credito asseritamente vantato dall'istante.
[...]
Inoltre avrebbe taciuto circostanze idonee a dare una rappresentazione ben Controparte_3
diversa della situazione finanziaria ed economica della reclamante, asserendo di essere creditrice nei confronti di quest'ultima in virtù di alcune fatture insolute e di un riconoscimento di debito e che “la società debitrice non ha neppure parzialmente onorato il proprio ingente debito”, mentre al contrario dalla documentazione che la reclamante ha prodotto in questa sede si evincerebbe che sono stati effettuati a favore di per € 9.961,00 in data 9.3.2023 e per € Controparte_4
10.000,00 in data 13.4.2023, corrispondenti alle prime due rate indicate nel documento qualificato come riconoscimento di debito, e, successivamente, un ulteriore bonifico di € 3.795,01 in data
14.04.2023.
pagina 2 di 6 Non potrebbe pertanto ritenersi che versi in una condizione di insolvenza Parte_2
idonea a giustificare l'apertura della liquidazione giudiziale, avendo oltretutto acquisito nel mese di giugno 2024 lavori idonei a generare entrate sufficienti a ripianare i debiti esistenti.
3. Si sono costituite la creditrice istante e la Liquidazione giudiziale, chiedendo entrambe il rigetto del reclamo.
Decorso il termine per il deposito delle note scritte per l'udienza cartolare del 13.12.2024, la corte si è riservata di decidere.
***
4. Il gravame è infondato.
Va in primo luogo dichiarata l'inammissibilità della documentazione, peraltro non numerata e tanto meno illustrata, allegata da parte reclamante alle note scritte sostitutive di udienza del 12.12.2024, in quanto il relativo deposito non è mai stato autorizzato.
5. Ciò posto, si osserva, per quanto riguarda il debito nei confronti della debitrice istante
[...]
che, indipendentemente dalla riferibilità a degli assegni Controparte_3 Parte_1
menzionati, l'esistenza dello stesso non è contestata, ed è anzi riconosciuta dalla società debitrice con scrittura privata in data 28.2.2023 per la somma di originari € 49.888,78, ridottasi poi a € 29.451,33, come da intimazione e messa in mora in data 24.7.2023 di , in conseguenza dei Controparte_3
pagamenti parziali effettuati nel frattempo tramite bonifici da Pt_2
Neppure è contestato il debito di € 35.001,00 nei confronti di , derivante da decreto Parte_3
ingiuntivo non opposto e quindi ormai definitivo.
6. Passando all'esame della situazione debitoria complessiva, si osserva che il curatore ha provveduto all'analisi dell'ultimo bilancio relativo all'esercizio 2023, depositato in data 14.6.2024 e pubblicato in data 16.7.2024, e quindi successivamente all'esame della documentazione da parte del tribunale, alla luce della documentazione contabile, rilevando che, dei crediti iscritti per € 618.422,00, di cui €
451.901,00 esigibili entro l'esercizio successivo, € 165.367,00 sono riferiti a crediti verso clienti e che il relativo importo è da ridurre a € 159.837,82, per effetto dei pagamenti eseguiti da Controparte_5
e , e che i crediti tributari sono pari a € 35.642,00.
[...] Controparte_6
I restanti crediti iscritti in bilancio, per un valore complessivo pari a € 417.413,00 (di cui € 250.892,00 esigibili entro l'esercizio ed euro 166.521 esigibili oltre l'esercizio), sono invece costituiti, quanto a €
250.892,18, per la gran parte, come risulta dall'estratto del libro mastro, da giroconti effettuati verso
(socio amministratore di ) nell'anno solare 2021; nel 2022 e 2023 il Parte_4 Parte_1
relativo conto non è stato più movimentato finchè nel 2024 sono state effettuate operazioni di segno contrario sino alla sua totale estinzione per effetto del pagamento attraverso giroconti contabili di una pagina 3 di 6 serie di fatture emesse per un importo complessivo di € 390.951,59 con data dal 15.6.2024 al 5.7.2024 dal socio amministratore con la sua ditta individuale;
oltretutto le fatture nn. 2,3,4,5 nella causale riportano la dicitura “rimborso fatture ricevute anno 2022, 2023 e 2024”, mentre le fatture n. 6, 7 e 8 riportano prestazioni di servizi riferimento mesi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno accordo quadro 01/2023, senza però l'accontamento, sia nel bilancio 2022 che in quello del 2023, del relativo costo.
Alla luce di tali elementi, la relativa voce di credito deve essere azzerata.
Le medesime osservazioni valgono per i “crediti verso socio fruttiferi” iscritti per € 133.953,67, il cui valore, come da estratto del libro mastro, si è originato interamente nell'anno 2023 per pagamenti effettuati dalla società in operazioni facenti capo direttamente e indirettamente al socio e non alla società; nel 2024 invece, come per il credito riportato al punto precedente, sono state effettuate operazioni di segno contrario fino a totale estinzione per effetto del pagamento attraverso giroconti delle fatture sopramenzionate e delle fatture risalenti al fornitore Parte_5
Anche il valore di tale credito deve essere considerato, alla luce dei rilievi effettuati dal curatore, pari a zero.
Infine i crediti verso terzi infruttiferi oltre 12 mesi per € 30.602,00, come si evince da estratto del libro mastro, si riferiscono a prestiti concessi nel 2023 a dipendenti o soggetti terzi, di dubbia esigibilità.
In conclusione, alla stregua delle verifiche contabili svolte dalla curatela, il valore di presunto realizzo dei crediti iscritti nel bilancio al 31.12.2023 ammonta a complessivi circa € 197.000,00, ben al di sotto dell'importo di € 618.422,00 riportato in bilancio, a fronte di debiti iscritti per € 399.553,00, il che rende evidente la situazione di sovraindebitamento in cui versa la società.
In proposito, dalla situazione contabile della società aggiornata alla data dell'11.7.2024, risulta che, a fronte di crediti verso clienti pari ad € 79.963,91 (effettivi per € 79.314,73, essendo stato il credito verso incassato nel 2022), risultano debiti verso fornitori per € 182.032,68, tra i quali Controparte_6
neppure figura quello di e che, a fronte di crediti tributari e previdenziali pari Controparte_3
ad € 41.318,00, figurano debiti tributari e previdenziali per € 91.429 oltre debiti per personale dipendente.
7. A conferma della situazione di grave indebitamento, nel progetto dello stato passivo relativo alle insinuazioni tempestive il curatore ha ammesso provvisoriamente crediti per € 256.206,85, a fronte di un attivo realizzato di poco più di € 15.000,00 e realizzabile per ulteriori € 60.000 a realizzazione integrale;
risultano inoltre in bilancio debiti tributari (in particolare per IRES e IRAP) e previdenziali
(INPS) per i quali non è ancora pervenuta insinuazione.
pagina 4 di 6 8. Orbene, l'art. 2 co. 1 lett. b) CCII definisce lo stato di insolvenza come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, nel solco della nozione elaborata, in relazione alla previgente legge fallimentare, dalla giurisprudenza, secondo la quale lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria,
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale” (Cass., n. 5856/2022); essa “deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche”, valutazione che “sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore” (Cass., n. 1069/2020).
9. Nel caso di specie, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali e tenuto conto dell'impotenza della società debitrice a soddisfare le obbligazioni e dell'evidente sbilanciamento tra debiti (anche senza tenere conto delle probabili insinuazioni tardive) e attivo realizzato e realizzabile e in assenza di circostanze obiettive che giustifichino la prospettiva di un futuro andamento favorevole, non potendo in tal senso valorizzarsi l'unico contratto di appalto concluso tra
[...]
e relativo a lavori per un corrispettivo di € 150.000,00, in quanto Parte_2 Parte_6
inidoneo a produrre entrate sufficienti a estinguere le passività evidenziate anche in considerazione dei necessari costi da sostenere per l'esecuzione delle opere, deve ritenersi sussistente il presupposto dello stato di insolvenza.
10. Il reclamo va conseguentemente respinto, con condanna di parte reclamante, soccombente, alle spese del presente procedimento sostenute dai reclamati.
Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
p.q.m.
la Corte rigetta il reclamo e condanna parte reclamante a rifondere a e alla Controparte_3
le spese del presente procedimento, che liquida, Controparte_7 per ciascuna di esse, in € 3.600,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA.
pagina 5 di 6 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Bologna il 7 gennaio 2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 1264/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RAMA ANISA RECLAMANTE contro
CURATORE NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CP_1
(C.F. ), CP_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SIMEONE STEFANO
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SPINELLI STEFANO APPELLATO
Conclusioni: come in atti
Fatto e Diritto
1. ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I. contro la sentenza in data Parte_2
11.7.2024 del Tribunale di Parma, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di detta società in seguito all'istanza presentata da Controparte_3
Ha osservato il tribunale con il provvedimento impugnato, per quanto rileva, che la creditrice istante ha fornito prova di essere titolare di una posizione creditoria adeguata a supportare la richiesta di accertamento dell'insolvenza della debitrice e di apertura della liquidazione giudiziale, documentando l'esistenza di rapporti contrattuali tra le parti e di un atto di ricognizione del debito da parte di
[...]
nei confronti della ricorrente. Parte_1
pagina 1 di 6 Quanto poi al presupposto dello stato di insolvenza, esso risulta “evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 3.310, 35 (v. informativa
Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2024); c) dalla presenza di debiti verso INPS per € 21.934,08; d) dalla presenza di decreti ingiuntivi emessi dall'intestato Tribunale nell'ultimo biennio ( R.G. 351/2024
– D.I. 136/2024 emesso su ricorso di per l'importo di € 35.001,02 oltre interessi e Parte_3
spese di procedura, non opposto;
V. informative Cancelleria Affari Civili del 16 aprile 2024, 20 giugno
2024 ed 8 luglio 2024); e) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci ( l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2022)”.
2. La reclamante, con un unico motivo di gravame, censura la ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza, osservando in primo luogo che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, il bilancio abbreviato 2023 è stato depositato presso il Registro delle Imprese in data
14.06.2024, e quindi prima del provvedimento reclamato, e che risultano altresì depositati tutti i bilanci dell'ultimo triennio relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023.
In ogni caso, il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la situazione di insolvenza sulla base dei debiti indicati, poiché la posizione debitoria nei confronti dell'INPS sarebbe stata già regolarizzata, avendo l'ente previdenziale accettato la richiesta di rateizzazione, il decreto ingiuntivo n. 136/2024 del
Tribunale di Parma a favore di non sarebbe stato opposto esclusivamente per l'inerzia Parte_3
del precedente legale, e comunque dal bilancio di esercizio dell'anno 2023 risulterebbero debiti per €
399.553,00 a fronte di crediti per € 618.422,00, di cui € 451.901,00 esigibili entro l'esercizio successivo.
Quanto poi al riconoscimento del debito prodotto dalla e agli assegni oggetto Controparte_3
di precetto, deduce che questi ultimi sono stati emessi da personalmente, quale titolare Parte_4
della ditta individuale Rica Flamur, e non in veste di rappresentante legale della Parte_2
e nulla avrebbero a che vedere con il credito asseritamente vantato dall'istante.
[...]
Inoltre avrebbe taciuto circostanze idonee a dare una rappresentazione ben Controparte_3
diversa della situazione finanziaria ed economica della reclamante, asserendo di essere creditrice nei confronti di quest'ultima in virtù di alcune fatture insolute e di un riconoscimento di debito e che “la società debitrice non ha neppure parzialmente onorato il proprio ingente debito”, mentre al contrario dalla documentazione che la reclamante ha prodotto in questa sede si evincerebbe che sono stati effettuati a favore di per € 9.961,00 in data 9.3.2023 e per € Controparte_4
10.000,00 in data 13.4.2023, corrispondenti alle prime due rate indicate nel documento qualificato come riconoscimento di debito, e, successivamente, un ulteriore bonifico di € 3.795,01 in data
14.04.2023.
pagina 2 di 6 Non potrebbe pertanto ritenersi che versi in una condizione di insolvenza Parte_2
idonea a giustificare l'apertura della liquidazione giudiziale, avendo oltretutto acquisito nel mese di giugno 2024 lavori idonei a generare entrate sufficienti a ripianare i debiti esistenti.
3. Si sono costituite la creditrice istante e la Liquidazione giudiziale, chiedendo entrambe il rigetto del reclamo.
Decorso il termine per il deposito delle note scritte per l'udienza cartolare del 13.12.2024, la corte si è riservata di decidere.
***
4. Il gravame è infondato.
Va in primo luogo dichiarata l'inammissibilità della documentazione, peraltro non numerata e tanto meno illustrata, allegata da parte reclamante alle note scritte sostitutive di udienza del 12.12.2024, in quanto il relativo deposito non è mai stato autorizzato.
5. Ciò posto, si osserva, per quanto riguarda il debito nei confronti della debitrice istante
[...]
che, indipendentemente dalla riferibilità a degli assegni Controparte_3 Parte_1
menzionati, l'esistenza dello stesso non è contestata, ed è anzi riconosciuta dalla società debitrice con scrittura privata in data 28.2.2023 per la somma di originari € 49.888,78, ridottasi poi a € 29.451,33, come da intimazione e messa in mora in data 24.7.2023 di , in conseguenza dei Controparte_3
pagamenti parziali effettuati nel frattempo tramite bonifici da Pt_2
Neppure è contestato il debito di € 35.001,00 nei confronti di , derivante da decreto Parte_3
ingiuntivo non opposto e quindi ormai definitivo.
6. Passando all'esame della situazione debitoria complessiva, si osserva che il curatore ha provveduto all'analisi dell'ultimo bilancio relativo all'esercizio 2023, depositato in data 14.6.2024 e pubblicato in data 16.7.2024, e quindi successivamente all'esame della documentazione da parte del tribunale, alla luce della documentazione contabile, rilevando che, dei crediti iscritti per € 618.422,00, di cui €
451.901,00 esigibili entro l'esercizio successivo, € 165.367,00 sono riferiti a crediti verso clienti e che il relativo importo è da ridurre a € 159.837,82, per effetto dei pagamenti eseguiti da Controparte_5
e , e che i crediti tributari sono pari a € 35.642,00.
[...] Controparte_6
I restanti crediti iscritti in bilancio, per un valore complessivo pari a € 417.413,00 (di cui € 250.892,00 esigibili entro l'esercizio ed euro 166.521 esigibili oltre l'esercizio), sono invece costituiti, quanto a €
250.892,18, per la gran parte, come risulta dall'estratto del libro mastro, da giroconti effettuati verso
(socio amministratore di ) nell'anno solare 2021; nel 2022 e 2023 il Parte_4 Parte_1
relativo conto non è stato più movimentato finchè nel 2024 sono state effettuate operazioni di segno contrario sino alla sua totale estinzione per effetto del pagamento attraverso giroconti contabili di una pagina 3 di 6 serie di fatture emesse per un importo complessivo di € 390.951,59 con data dal 15.6.2024 al 5.7.2024 dal socio amministratore con la sua ditta individuale;
oltretutto le fatture nn. 2,3,4,5 nella causale riportano la dicitura “rimborso fatture ricevute anno 2022, 2023 e 2024”, mentre le fatture n. 6, 7 e 8 riportano prestazioni di servizi riferimento mesi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno accordo quadro 01/2023, senza però l'accontamento, sia nel bilancio 2022 che in quello del 2023, del relativo costo.
Alla luce di tali elementi, la relativa voce di credito deve essere azzerata.
Le medesime osservazioni valgono per i “crediti verso socio fruttiferi” iscritti per € 133.953,67, il cui valore, come da estratto del libro mastro, si è originato interamente nell'anno 2023 per pagamenti effettuati dalla società in operazioni facenti capo direttamente e indirettamente al socio e non alla società; nel 2024 invece, come per il credito riportato al punto precedente, sono state effettuate operazioni di segno contrario fino a totale estinzione per effetto del pagamento attraverso giroconti delle fatture sopramenzionate e delle fatture risalenti al fornitore Parte_5
Anche il valore di tale credito deve essere considerato, alla luce dei rilievi effettuati dal curatore, pari a zero.
Infine i crediti verso terzi infruttiferi oltre 12 mesi per € 30.602,00, come si evince da estratto del libro mastro, si riferiscono a prestiti concessi nel 2023 a dipendenti o soggetti terzi, di dubbia esigibilità.
In conclusione, alla stregua delle verifiche contabili svolte dalla curatela, il valore di presunto realizzo dei crediti iscritti nel bilancio al 31.12.2023 ammonta a complessivi circa € 197.000,00, ben al di sotto dell'importo di € 618.422,00 riportato in bilancio, a fronte di debiti iscritti per € 399.553,00, il che rende evidente la situazione di sovraindebitamento in cui versa la società.
In proposito, dalla situazione contabile della società aggiornata alla data dell'11.7.2024, risulta che, a fronte di crediti verso clienti pari ad € 79.963,91 (effettivi per € 79.314,73, essendo stato il credito verso incassato nel 2022), risultano debiti verso fornitori per € 182.032,68, tra i quali Controparte_6
neppure figura quello di e che, a fronte di crediti tributari e previdenziali pari Controparte_3
ad € 41.318,00, figurano debiti tributari e previdenziali per € 91.429 oltre debiti per personale dipendente.
7. A conferma della situazione di grave indebitamento, nel progetto dello stato passivo relativo alle insinuazioni tempestive il curatore ha ammesso provvisoriamente crediti per € 256.206,85, a fronte di un attivo realizzato di poco più di € 15.000,00 e realizzabile per ulteriori € 60.000 a realizzazione integrale;
risultano inoltre in bilancio debiti tributari (in particolare per IRES e IRAP) e previdenziali
(INPS) per i quali non è ancora pervenuta insinuazione.
pagina 4 di 6 8. Orbene, l'art. 2 co. 1 lett. b) CCII definisce lo stato di insolvenza come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, nel solco della nozione elaborata, in relazione alla previgente legge fallimentare, dalla giurisprudenza, secondo la quale lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria,
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale” (Cass., n. 5856/2022); essa “deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche”, valutazione che “sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore” (Cass., n. 1069/2020).
9. Nel caso di specie, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali e tenuto conto dell'impotenza della società debitrice a soddisfare le obbligazioni e dell'evidente sbilanciamento tra debiti (anche senza tenere conto delle probabili insinuazioni tardive) e attivo realizzato e realizzabile e in assenza di circostanze obiettive che giustifichino la prospettiva di un futuro andamento favorevole, non potendo in tal senso valorizzarsi l'unico contratto di appalto concluso tra
[...]
e relativo a lavori per un corrispettivo di € 150.000,00, in quanto Parte_2 Parte_6
inidoneo a produrre entrate sufficienti a estinguere le passività evidenziate anche in considerazione dei necessari costi da sostenere per l'esecuzione delle opere, deve ritenersi sussistente il presupposto dello stato di insolvenza.
10. Il reclamo va conseguentemente respinto, con condanna di parte reclamante, soccombente, alle spese del presente procedimento sostenute dai reclamati.
Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
p.q.m.
la Corte rigetta il reclamo e condanna parte reclamante a rifondere a e alla Controparte_3
le spese del presente procedimento, che liquida, Controparte_7 per ciascuna di esse, in € 3.600,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA.
pagina 5 di 6 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Bologna il 7 gennaio 2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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