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15 agosto 2015
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10 ottobre 2023
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Articolo 5 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale 1. Le regioni, nonche' i comuni, le citta' metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformita' a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125)) .
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su ((manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni,)) carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalita' perseguite.
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei ((commi 3, 4, 5 e 6)) , il Ministero esercita le potesta' di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125)) .
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su ((manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni,)) carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalita' perseguite.
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei ((commi 3, 4, 5 e 6)) , il Ministero esercita le potesta' di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.
Commentari • 392
- 1. Amministrativo ArchiviAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 2 marzo 2026 · 4.4537735
[…] L'articolo 4 introduce modifiche per la semplificazione dei prestiti d'arte e la competitività del mercato. L'articolo 5, invece, modifica l'articolo 65 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 al fine di semplificare il mercato dell'arte. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/01/2019, n. 129Provvedimento: […] L'art. 5 del codice dei beni culturali e del paesaggio – d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - stabilisce al 1° comma una funzione generale di cooperazione delle regioni in materia di beni culturali in conformità con il testo legislativo, ma il comma 2 nella versione modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), d. lgs. 24 marzo 2006 n. 156, prevede che “ Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero. ”Leggi di più...
- beni culturali·
- valutazione della competenza amministrativa·
- tutela dei beni culturali·
- compensazione delle spese di giudizio·
- certificato di avvenuta spedizione·
- dichiarazione di interesse culturale·
- competenza regionale·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- art. 5 e 14 d.lgs. n. 42 del 2004·
- esportazione temporanea