Articolo 8 della Legge 13 maggio 1978, n. 180
Articolo 7Articolo 9
Versione
17 maggio 1978
Art. 8. Infermi gia' ricoverati negli ospedali psichiatrici

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli infermi ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.
Il primario responsabile della divisione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con singole relazioni motivate, comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi - dei degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero, indicando la durata presumibile del trattamento stesso. Il primario responsabile della divisione e' - altresi' tenuto agli adempimenti di cui al quinto comma dell'articolo 3.
Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e ne da' comunicazione al giudice tutelare con le modalita' e per gli adempimenti di cui all'articolo 3.
L'omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento, e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto piu' grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.
Entrata in vigore il 17 maggio 1978
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