Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 23/06/2025, n. 4679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4679 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 04679/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01203/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2025, proposto da
VI LLST, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzina Salvatore, Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 352 de131 marzo 2023 del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro n. 352/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato e depositato in data 11 marzo 2025, il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 352 del 31 marzo 2023 del Tribunale di Benevento, nel presupposto del suo passaggio in giudicato.
In particolare, premesso che con tale sentenza il ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento a favore del ricorrente della somma di euro 2.000 mediante emissione di buono elettronico (cd. carta del docente), viene denunciato che la sentenza non è stata eseguita e chiesto che la sezione ordini all’amministrazione intimata di eseguire il provvedimento fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione.
Il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’amministrazione, non costituita benché ritualmente intimata, fornito elementi ostativi.
Di conseguenza deve ordinarsi al ministero dell’istruzione e del merito di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del ministero dell’istruzione e del merito o un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che provvederà all’esecuzione della sentenza indicata e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del ministero dell’istruzione e del merito o di un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato.
Condanna il ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro trecento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore del ricorrente per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Soricelli | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO