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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/06/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1980 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Federica Parrozzani (c.f.
) del Foro di Vicenza, presso il cui studio sito in C.F._2
Vicenza, Viale Verona n. 98 elegge il proprio domicilio - indirizzo p.e.c. Email_1 appellante contro
( ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
) CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Grolla del Foro di Vicenza,
C.F. con domicilio eletto presso il loro studio in C.F._5
Vicenza Contra' Garibaldi 16, PEC
; Email_2 appellati (p.i. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore,
Rappresentata e difesa dall'avv. Federica Dalan presso il cui studio sito in 35010 Cadoneghe, via Lanza n.40/44 ha eletto domicilio appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1478/2023, depositata l'1 agosto 2023, del Tribunale di Vicenza
Conclusioni
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.1478/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza,
Giudice Dott.ssa Grassi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7432/2019, depositata in cancelleria in data 01.08.2023, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Condannare nata in [...] il [...] Controparte_2
e residente a [...] c.f. ; C.F._6
nato a [...], IL 22/12/1955 e residente Controparte_1
a AL (VI), in Via Raffaello n.10, c.f. ; C.F._7 con sede legale in Via Traiano Controparte_3
n.18, 20149 Milano, p.i. in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare in favore del nato a [...] e residente Parte_1
a AL (VI), in Via San Michele n. 49, c.f. la C.F._1 somma di € 6.607,36 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, interessi legali dalla data del sinistro fino alla notifica del presente atto e successivamente ex art 1284 co. 4° c.p.c fino all'effettivo pagamento oltre alla rivalutazione monetaria dal sinistro fino al saldo o qualunque altra somma sia ritenuta di giustizia;
2. Condannare, inoltre, nata in [...] il Controparte_2
30/11/1963 e residente a [...] c.f. ; nato A DA (VI), IL C.F._6 Controparte_1
22/12/1955 e residente a [...], c.f.
; con sede C.F._7 Controparte_3 legale in Via Traiano n.18, 20149 Milano, p.i. in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare in favore del nato a [...] Parte_1
GU (VI) il 8/01/1966 e residente a [...], c.f. la somma di € 77.023,44 a C.F._1 titolo di danno da perdita potenziale, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino alla notifica del presente atto e successivamente ex art 1284 co. 4° c.p.c fino all'effettivo pagamento oltre alla rivalutazione monetaria dal sinistro fino al saldo o qualunque altra somma sia ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Confermare nel resto;
4. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
Per e Controparte_1 Controparte_2
In via preliminare
Dichiarare inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e procedere ai sensi dell'art 342 e 348 bis c.p.c.
In via principale Rigettare l'appello promosso da in Parte_1 quanto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Vicenza n.1478/2023.
In ogni caso Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_3
Respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e, conseguentemente, accertata l'infondatezza anche ex art. 348 bis c.p.c. e la mancata prova delle pretese avversarie, confermarsi la sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n.1478/2023, così decideva:
“
1. ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno di Pt_1 nei limiti di cui in motivazione.
2. ACCERTA e DICHIARA la
[...] esclusiva responsabilità di conducente Controparte_1 dell'autovettura Fiat 500, targata FG225BF, di proprietà di
[...]
, nella causazione del sinistro stradale per cui è causa.
3. CP_2
CONDANNA e Controparte_3 Controparte_2 CP_1
, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di
[...] quantificato in euro 23.709,89, oltre interessi legali Parte_1 dalla data della sentenza al saldo.
4. ACCOGLIE la domanda di manleva spiegata da e da nei Controparte_2 Controparte_1 confronti di 5. CONDANNA Controparte_3 [...]
perché tenuta in manleva, a restituire a Controparte_3 [...]
e a la somma complessiva che tali parti CP_2 Controparte_1 fossero costrette a pagare a sulla base del capo 3 Parte_1 della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
6. CONDANNA Controparte_3
e , in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite in favore di che si quantificano in Parte_1 euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed euro
813,00 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
7. DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite tra
e 8. DICHIARA la Controparte_2 Controparte_3 compensazione integrale delle spese di lite tra e Controparte_1
9. PONE definitivamente le spese della Controparte_3 consulenza tecnica di ufficio a carico di Controparte_3
e , in solido tra loro, oltre alle spese Controparte_2 Controparte_1 di consulenza tecnica di parte sostenute da pari ad Parte_1 euro 854,00”.
2. Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione Pt_1 formulando le conclusioni di cui in epigrafe e censurando la
[...] sentenza sulla base dei motivi di seguito illustrati.
3. Si sono costituiti in giudizio e , Controparte_2 Controparte_1 nonché con separata comparsa Controparte_3 chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello e comunque chiedendone il rigetto.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo del 6 maggio
2025, è stata trattenuta in decisione.
5. L'appellante lamenta:
i) con il primo motivo l'errata quantificazione del punto di invalidità permanente secondo le tabelle milanesi ed in particolare sulla personalizzazione del danno (sull'appesantimento del punteggio di invalidità permanente); deduce di aver chiesto la personalizzazione massima prevista dalle Tabelle Milanesi, e quindi il 49%, rileva che la sua mancata partecipazione alle c.d. trasferte e il
“demansionamento” causato dai postumi del sinistro erano stati confermati dal teste (collega di lavoro), il quale, nel Testimone_1 verbale del 07.05.2021 confermava che a seguito del sinistro “il sig. non ha più svolto trasferte all'estero” e veniva incaricato di Pt_1 mansioni diverse da quelle che svolgeva in precedenza (“dopo
l'incidente il è stato adibito a piccoli montaggi che spesso Pt_1 esegue da seduto”); rimarca che i postumi legati al sinistro oggetto di causa hanno conseguentemente ridotto, in maniera irreparabile, la capacità lavorativa dell'odierno appellante ed inoltre hanno fortemente limitato le sue attività extra lavorative, quali l'attività ciclistica, come confermato dalla testimonianza di , il Testimone_2 quale affermava che prima del sinistro “durante la stagione estiva sia io che il raggiungevamo in bicicletta il nostro luogo di Pt_1 lavoro, facendo insieme un tratto di strada”.. “All'incirca una volta al mese facevamo dei giri in bicicletta insieme nei giorni di riposo dal lavoro. Si trattava di giri di 70/80 chilometri alla volta”; invece, sempre secondo quanto riferito da detto teste, dopo il sinistro “per un certo periodo, il non è più venuto a lavorare in bicicletta. Pt_1
Poi l'uso della bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro in estate è ripreso anche se quest'anni le condizioni metereologiche non ce
l'hanno permesso …dopo l'incidente non abbiamo più fatto giri in bicicletta”; il giudice di prime cure aveva pertanto errato a valutare la personalizzazione del danno solamente nella percentuale del 20% del danno biologico permanente aumentato dal danno morale, mentre avrebbe dovuto applicare la maggior percentuale del 49%, vista la particolare gravità delle conseguenze subite dall'appellante, sicché il danno non patrimoniale permanente subito dal lavoratore dovrà essere quantificato in € 33.948,16 con una differenza, rispetto alla quantificazione di primo grado, pari ad € 6.607,36;
ii) con il secondo motivo, la mancata liquidazione del danno da perdita di possibilità attuale (chance) per errata valutazione degli atti/fatti di causa;
ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado ha confuso la figura del danno biologico personalizzabile con la mancanza delle possibilità lavorative future che le conseguenze del sinistro hanno impedito, ma soprattutto impediranno in futuro;
rileva che il danno da perdita di possibilità attuale, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, è un bene presente nel patrimonio del soggetto la cui lesione configura una perdita (o un mancato guadagno) da intendersi come incremento patrimoniale che il danneggiato avrebbe conseguito con l'utilizzazione della prestazione inadempiuta o del bene leso;
erroneamente il Giudice di primo grado ha ricompreso la perdita di chance nel lucro cessante mentre la prima, correttamente, va indentificata nell'alveo del danno emergente;
l'appellante svolgeva anche mansioni di montatore presso gli acquirenti delle macchine vendute dalla ditta (c.d. trasferte), come dimostrato dalla testimonianza di che Testimone_1 dichiarava “si è vero, Andava ad installare e collaudare macchinari prodotti nelle aziende ai quali erano destinate, anche negli U.S.A e
Canada” (verbale del 07.05.2021); precisa l'appellante che tale attività “non è intrinseca nella normale attività del sig. Pt_1
, il quale semplicemente ha dato la disponibilità a fare queste
[...] trasferte, che prima del sinistro svolgeva regolarmente mentre, successivamente al sinistro, la ditta non gli ha più offerto la possibilità di svolgere” (pag.16 e 17 appello); in applicazione del principio del più probabile che non tra il danno e la perdita di chance lamentata, nella specie sussiste da un lato una perdita di chance di partecipare alle c.d. “trasferte” e dall'altro il nesso di causalità tra il sinistro occorso e la perdita di chance lamentata;
espone il di Pt_1 non lamentare la perdita di un reddito, quale diretto lucro cessante causato dal sinistro, ma il danno prodotto dalla perdita di chance che riguarda l'impossibilità di fare le c.d. “trasferte” e di carriera futura;
il conteggio di quanto preteso ha tratto in inganno il Tribunale di
Vicenza, ma ad avviso dell'appellante non riguarda “una perdita di lucro ma deve essere un elemento oggettivo su cui valutare il danno da perdita di chance” (pag.18 appello); il quantum per il danno da
“perdita di possibilità attuale” deve determinarsi, secondo l'appellante, calcolando la differenza di reddito in base alle buste paga antecedenti e successive al sinistro, da cui risulta, per l'anno
2017, la percezione di un reddito netto di € 33.690,00 per tredici mensilità, pari ad € 2.591,54 al mese, mentre nel periodo gennaio - maggio 2018 e poi dal maggio al settembre 2019, il suo guadagno è stato di € 21.978,00 annui, ossia di € 2.197,80 al mese (doc. 41 fascicolo di primo grado dell'appellante); in base alla differenza retributiva di € 393,74 al mese, a cui va aggiunta l'impossibilità per lo stesso di ottenere una progressione di carriera e retributiva che si valuta in prudenziali € 100,00 al mese e ciò fino all'età astrattamente pensionabile (- attorno ai 64 anni- 52 anni al momento del sinistro), il calcolo del danno potenziale subìto è quantificabile in € 77.023,44
(€ 493,74 * 13 mensilità* 12 anni di attività); in subordine, chiede la valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.
6. Il primo motivo è infondato e in parte inammissibile.
Il Tribunale, dopo aver dato atto che, all'esito della C.T.U. medico- legale espletata, era stata accertata l'insussistenza di una lesione alla capacità lavorativa specifica del periziando, esercente l'attività di montatore meccanico, in difetto di una diminuzione delle future aspettative di lavoro del danneggiato in relazione alle sue specifiche attitudini, ha riconosciuto la personalizzazione del 20%, stante la riscontrata esistenza del danno da cenestesi lavorativa, per la maggior usura e difficoltà del danneggiato nell'affrontare le mansioni lavorative. Il Tribunale, richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha poi ritenuto non dovuta alcuna ulteriore personalizzazione in relazione ad attività di tipo sportivo e ricreativo.
Ciò posto, la doglianza non coglie nel segno, poiché il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla
Cassazione in ordine alla questione ora in scrutinio
(personalizzazione della misura standard del danno non patrimoniale calcolato in base alle tabelle di Milano), sul rilievo che la dedotta limitazione dell'attività di ciclista, così come lamentata dall'attore e odierno appellante, non si configura, ed invero neppure è allegata, come conseguenza anomala ed eccezionale del sinistro (cfr. da ultimo tra le tante Cass.21062/2024). L'appellante ripropone le argomentazioni svolte in primo grado, senza peraltro confrontarsi compiutamente con il percorso argomentativo del Tribunale, neppure precisando perché potrebbe configurarsi come anomala ed eccezionale l'incidenza, nel caso di specie, delle menomazioni (comportanti invalidità permanente del
10,5%) sull'attività sportiva, considerato altresì che, secondo quanto riferito dal teste il danneggiato continua ad andare in Tes_2 bicicletta.
Generiche sono pure le deduzioni svolte in ordine all'incapacità lavorativa specifica, riproposte senza esplicitare una critica compiuta e pertinente alle risultanze della C.T.U. medico-legale, che l'ha esclusa con motivazione ritenuta congrua e condivisibile dal
Tribunale.
7. Il secondo motivo è inammissibile.
La censura è illustrata in maniera non lineare, mediante richiamo della nozione del danno da perdita di chance senza un reale confronto, ancora una volta, con la chiara motivazione della sentenza impugnata sul punto, e anche senza la sussunzione della nozione richiamata nella fattispecie concreta.
Il Tribunale ha affermato che l'attore non chiedeva di essere ristorato del danno da perdita di chance, che è di natura patrimoniale e legato alla perdita attuale di una futura occasione, ancorché di guadagno, altamente probabile, ma chiedeva di essere ristorato di un asserito minor guadagno patito in termini lavorativi in seguito al sinistro.
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il Tribunale non si è affatto “confuso”, ma ha correttamente valutato le allegazioni da egli svolte in primo grado e riproposte in appello.
Sotto un primo profilo, rileva il Collegio che la pretesa risarcitoria è riferita alla “possibilità attuale” delle cd. trasferte di lavoro che l'appellante assume di non poter più svolgere, mentre prima le svolgeva “regolarmente” (pag. 17 appello), pur se, aggiunge, non si trattava di attività “intrinseca a quella normale”, ma di attività in relazione alla quale egli aveva “semplicemente dato la disponibilità”
(così pag.16 appello).
Orbene, la genericità di detta allegazione, mancante di specifico riferimento alla tempistica delle cd. trasferte svolte nell'ambito dell'ordinario lavoro, è già di per sé sola e in radice ostativa al riconoscimento del danno di cui trattasi, poiché non consente minimamente di individuare le connotazioni in misura percentuale della “possibilità” dedotta, sì da poterne apprezzare la rilevanza giuridica.
A ciò si aggiunga che proprio il criterio di calcolo indicato in primo grado dall'appellante e riproposto nel presente sta univocamente a significare che il pregiudizio preteso attiene all'asserito minor guadagno, quantificato nelle differenze retributive ante e post sinistro.
L'appellante afferma che il conteggio di quanto preteso ha tratto in inganno il Tribunale di Vicenza, ma ad avviso dell'appellante non riguarda “una perdita di lucro ma deve essere un elemento oggettivo su cui valutare il danno da perdita di chance” (così pag.18 appello).
In disparte l'equivocità e cripticità di detto assunto, osserva il
Collegio che il Tribunale ha proceduto all'interpretazione della domanda in relazione alla voce di pregiudizio di cui trattasi e, nell'effettuare detta attività ermeneutica, difficoltosa per l'affastellamento non lineare di svariate circostanze e argomentazioni, correttamente ha valorizzato il petitum esplicitato con il quantum preteso a tale titolo, traendo, logicamente e coerentemente, il proprio convincimento per l'appunto dai criteri allegati dal danneggiato per la determinazione del quantum,
d'altronde riproposti anche nel presente giudizio.
Per quanto occorra, infine, del tutto generica è anche la deduzione sul lamentato minor guadagno, in quanto non è compiutamente spiegato dall'appellante se, come e perché la differenza retributiva evidenziata fosse riconducibile alle “mancate trasferte”.
8. In conclusione, l'appello deve essere complessivamente rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
9. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore delle parti appellate costituite con distinti difensori, come in dispositivo, secondo il valore del disputatum nel presente grado e come indicato nell'atto di appello (scaglione tra euro 52.000,01 a euro 260.000,00 - l'importo liquidato è intermedio tra la tariffa minima e quella media per tre fasi), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, alla difficoltà e al valore economico dell'affare (prossimo più al minimo dello scaglione di riferimento), all'importanza dell'attività prestata.
Per il principio di causalità, la condanna alle spese di lite deve porsi a carico dell'appellante anche con riferimento al rapporto processuale con la compagnia di assicurazione, poiché la necessità di costituzione nel giudizio d'appello di quest'ultima è sorta in conseguenza della proposizione dell'impugnazione da parte del terzo danneggiato (da ultimo Cass.4275/2024).
Deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto (Cass. S.U.
23535/2019).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n.1478/2023 del Tribunale di Vicenza, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così pronuncia: 1) rigetta l'appello proposto da e conferma Parte_1
l'impugnata sentenza;
2) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
e delle spese del grado, liquidate in euro CP_2 Controparte_1
7.160,00, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese del grado, liquidate in euro 7.160,00, Controparte_3 oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1980 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Federica Parrozzani (c.f.
) del Foro di Vicenza, presso il cui studio sito in C.F._2
Vicenza, Viale Verona n. 98 elegge il proprio domicilio - indirizzo p.e.c. Email_1 appellante contro
( ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
) CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Grolla del Foro di Vicenza,
C.F. con domicilio eletto presso il loro studio in C.F._5
Vicenza Contra' Garibaldi 16, PEC
; Email_2 appellati (p.i. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore,
Rappresentata e difesa dall'avv. Federica Dalan presso il cui studio sito in 35010 Cadoneghe, via Lanza n.40/44 ha eletto domicilio appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1478/2023, depositata l'1 agosto 2023, del Tribunale di Vicenza
Conclusioni
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.1478/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza,
Giudice Dott.ssa Grassi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7432/2019, depositata in cancelleria in data 01.08.2023, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Condannare nata in [...] il [...] Controparte_2
e residente a [...] c.f. ; C.F._6
nato a [...], IL 22/12/1955 e residente Controparte_1
a AL (VI), in Via Raffaello n.10, c.f. ; C.F._7 con sede legale in Via Traiano Controparte_3
n.18, 20149 Milano, p.i. in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare in favore del nato a [...] e residente Parte_1
a AL (VI), in Via San Michele n. 49, c.f. la C.F._1 somma di € 6.607,36 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, interessi legali dalla data del sinistro fino alla notifica del presente atto e successivamente ex art 1284 co. 4° c.p.c fino all'effettivo pagamento oltre alla rivalutazione monetaria dal sinistro fino al saldo o qualunque altra somma sia ritenuta di giustizia;
2. Condannare, inoltre, nata in [...] il Controparte_2
30/11/1963 e residente a [...] c.f. ; nato A DA (VI), IL C.F._6 Controparte_1
22/12/1955 e residente a [...], c.f.
; con sede C.F._7 Controparte_3 legale in Via Traiano n.18, 20149 Milano, p.i. in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare in favore del nato a [...] Parte_1
GU (VI) il 8/01/1966 e residente a [...], c.f. la somma di € 77.023,44 a C.F._1 titolo di danno da perdita potenziale, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino alla notifica del presente atto e successivamente ex art 1284 co. 4° c.p.c fino all'effettivo pagamento oltre alla rivalutazione monetaria dal sinistro fino al saldo o qualunque altra somma sia ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
3. Confermare nel resto;
4. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
Per e Controparte_1 Controparte_2
In via preliminare
Dichiarare inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e procedere ai sensi dell'art 342 e 348 bis c.p.c.
In via principale Rigettare l'appello promosso da in Parte_1 quanto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Vicenza n.1478/2023.
In ogni caso Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_3
Respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e, conseguentemente, accertata l'infondatezza anche ex art. 348 bis c.p.c. e la mancata prova delle pretese avversarie, confermarsi la sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n.1478/2023, così decideva:
“
1. ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno di Pt_1 nei limiti di cui in motivazione.
2. ACCERTA e DICHIARA la
[...] esclusiva responsabilità di conducente Controparte_1 dell'autovettura Fiat 500, targata FG225BF, di proprietà di
[...]
, nella causazione del sinistro stradale per cui è causa.
3. CP_2
CONDANNA e Controparte_3 Controparte_2 CP_1
, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di
[...] quantificato in euro 23.709,89, oltre interessi legali Parte_1 dalla data della sentenza al saldo.
4. ACCOGLIE la domanda di manleva spiegata da e da nei Controparte_2 Controparte_1 confronti di 5. CONDANNA Controparte_3 [...]
perché tenuta in manleva, a restituire a Controparte_3 [...]
e a la somma complessiva che tali parti CP_2 Controparte_1 fossero costrette a pagare a sulla base del capo 3 Parte_1 della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
6. CONDANNA Controparte_3
e , in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite in favore di che si quantificano in Parte_1 euro 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed euro
813,00 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
7. DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite tra
e 8. DICHIARA la Controparte_2 Controparte_3 compensazione integrale delle spese di lite tra e Controparte_1
9. PONE definitivamente le spese della Controparte_3 consulenza tecnica di ufficio a carico di Controparte_3
e , in solido tra loro, oltre alle spese Controparte_2 Controparte_1 di consulenza tecnica di parte sostenute da pari ad Parte_1 euro 854,00”.
2. Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione Pt_1 formulando le conclusioni di cui in epigrafe e censurando la
[...] sentenza sulla base dei motivi di seguito illustrati.
3. Si sono costituiti in giudizio e , Controparte_2 Controparte_1 nonché con separata comparsa Controparte_3 chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello e comunque chiedendone il rigetto.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo del 6 maggio
2025, è stata trattenuta in decisione.
5. L'appellante lamenta:
i) con il primo motivo l'errata quantificazione del punto di invalidità permanente secondo le tabelle milanesi ed in particolare sulla personalizzazione del danno (sull'appesantimento del punteggio di invalidità permanente); deduce di aver chiesto la personalizzazione massima prevista dalle Tabelle Milanesi, e quindi il 49%, rileva che la sua mancata partecipazione alle c.d. trasferte e il
“demansionamento” causato dai postumi del sinistro erano stati confermati dal teste (collega di lavoro), il quale, nel Testimone_1 verbale del 07.05.2021 confermava che a seguito del sinistro “il sig. non ha più svolto trasferte all'estero” e veniva incaricato di Pt_1 mansioni diverse da quelle che svolgeva in precedenza (“dopo
l'incidente il è stato adibito a piccoli montaggi che spesso Pt_1 esegue da seduto”); rimarca che i postumi legati al sinistro oggetto di causa hanno conseguentemente ridotto, in maniera irreparabile, la capacità lavorativa dell'odierno appellante ed inoltre hanno fortemente limitato le sue attività extra lavorative, quali l'attività ciclistica, come confermato dalla testimonianza di , il Testimone_2 quale affermava che prima del sinistro “durante la stagione estiva sia io che il raggiungevamo in bicicletta il nostro luogo di Pt_1 lavoro, facendo insieme un tratto di strada”.. “All'incirca una volta al mese facevamo dei giri in bicicletta insieme nei giorni di riposo dal lavoro. Si trattava di giri di 70/80 chilometri alla volta”; invece, sempre secondo quanto riferito da detto teste, dopo il sinistro “per un certo periodo, il non è più venuto a lavorare in bicicletta. Pt_1
Poi l'uso della bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro in estate è ripreso anche se quest'anni le condizioni metereologiche non ce
l'hanno permesso …dopo l'incidente non abbiamo più fatto giri in bicicletta”; il giudice di prime cure aveva pertanto errato a valutare la personalizzazione del danno solamente nella percentuale del 20% del danno biologico permanente aumentato dal danno morale, mentre avrebbe dovuto applicare la maggior percentuale del 49%, vista la particolare gravità delle conseguenze subite dall'appellante, sicché il danno non patrimoniale permanente subito dal lavoratore dovrà essere quantificato in € 33.948,16 con una differenza, rispetto alla quantificazione di primo grado, pari ad € 6.607,36;
ii) con il secondo motivo, la mancata liquidazione del danno da perdita di possibilità attuale (chance) per errata valutazione degli atti/fatti di causa;
ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado ha confuso la figura del danno biologico personalizzabile con la mancanza delle possibilità lavorative future che le conseguenze del sinistro hanno impedito, ma soprattutto impediranno in futuro;
rileva che il danno da perdita di possibilità attuale, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, è un bene presente nel patrimonio del soggetto la cui lesione configura una perdita (o un mancato guadagno) da intendersi come incremento patrimoniale che il danneggiato avrebbe conseguito con l'utilizzazione della prestazione inadempiuta o del bene leso;
erroneamente il Giudice di primo grado ha ricompreso la perdita di chance nel lucro cessante mentre la prima, correttamente, va indentificata nell'alveo del danno emergente;
l'appellante svolgeva anche mansioni di montatore presso gli acquirenti delle macchine vendute dalla ditta (c.d. trasferte), come dimostrato dalla testimonianza di che Testimone_1 dichiarava “si è vero, Andava ad installare e collaudare macchinari prodotti nelle aziende ai quali erano destinate, anche negli U.S.A e
Canada” (verbale del 07.05.2021); precisa l'appellante che tale attività “non è intrinseca nella normale attività del sig. Pt_1
, il quale semplicemente ha dato la disponibilità a fare queste
[...] trasferte, che prima del sinistro svolgeva regolarmente mentre, successivamente al sinistro, la ditta non gli ha più offerto la possibilità di svolgere” (pag.16 e 17 appello); in applicazione del principio del più probabile che non tra il danno e la perdita di chance lamentata, nella specie sussiste da un lato una perdita di chance di partecipare alle c.d. “trasferte” e dall'altro il nesso di causalità tra il sinistro occorso e la perdita di chance lamentata;
espone il di Pt_1 non lamentare la perdita di un reddito, quale diretto lucro cessante causato dal sinistro, ma il danno prodotto dalla perdita di chance che riguarda l'impossibilità di fare le c.d. “trasferte” e di carriera futura;
il conteggio di quanto preteso ha tratto in inganno il Tribunale di
Vicenza, ma ad avviso dell'appellante non riguarda “una perdita di lucro ma deve essere un elemento oggettivo su cui valutare il danno da perdita di chance” (pag.18 appello); il quantum per il danno da
“perdita di possibilità attuale” deve determinarsi, secondo l'appellante, calcolando la differenza di reddito in base alle buste paga antecedenti e successive al sinistro, da cui risulta, per l'anno
2017, la percezione di un reddito netto di € 33.690,00 per tredici mensilità, pari ad € 2.591,54 al mese, mentre nel periodo gennaio - maggio 2018 e poi dal maggio al settembre 2019, il suo guadagno è stato di € 21.978,00 annui, ossia di € 2.197,80 al mese (doc. 41 fascicolo di primo grado dell'appellante); in base alla differenza retributiva di € 393,74 al mese, a cui va aggiunta l'impossibilità per lo stesso di ottenere una progressione di carriera e retributiva che si valuta in prudenziali € 100,00 al mese e ciò fino all'età astrattamente pensionabile (- attorno ai 64 anni- 52 anni al momento del sinistro), il calcolo del danno potenziale subìto è quantificabile in € 77.023,44
(€ 493,74 * 13 mensilità* 12 anni di attività); in subordine, chiede la valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.
6. Il primo motivo è infondato e in parte inammissibile.
Il Tribunale, dopo aver dato atto che, all'esito della C.T.U. medico- legale espletata, era stata accertata l'insussistenza di una lesione alla capacità lavorativa specifica del periziando, esercente l'attività di montatore meccanico, in difetto di una diminuzione delle future aspettative di lavoro del danneggiato in relazione alle sue specifiche attitudini, ha riconosciuto la personalizzazione del 20%, stante la riscontrata esistenza del danno da cenestesi lavorativa, per la maggior usura e difficoltà del danneggiato nell'affrontare le mansioni lavorative. Il Tribunale, richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha poi ritenuto non dovuta alcuna ulteriore personalizzazione in relazione ad attività di tipo sportivo e ricreativo.
Ciò posto, la doglianza non coglie nel segno, poiché il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla
Cassazione in ordine alla questione ora in scrutinio
(personalizzazione della misura standard del danno non patrimoniale calcolato in base alle tabelle di Milano), sul rilievo che la dedotta limitazione dell'attività di ciclista, così come lamentata dall'attore e odierno appellante, non si configura, ed invero neppure è allegata, come conseguenza anomala ed eccezionale del sinistro (cfr. da ultimo tra le tante Cass.21062/2024). L'appellante ripropone le argomentazioni svolte in primo grado, senza peraltro confrontarsi compiutamente con il percorso argomentativo del Tribunale, neppure precisando perché potrebbe configurarsi come anomala ed eccezionale l'incidenza, nel caso di specie, delle menomazioni (comportanti invalidità permanente del
10,5%) sull'attività sportiva, considerato altresì che, secondo quanto riferito dal teste il danneggiato continua ad andare in Tes_2 bicicletta.
Generiche sono pure le deduzioni svolte in ordine all'incapacità lavorativa specifica, riproposte senza esplicitare una critica compiuta e pertinente alle risultanze della C.T.U. medico-legale, che l'ha esclusa con motivazione ritenuta congrua e condivisibile dal
Tribunale.
7. Il secondo motivo è inammissibile.
La censura è illustrata in maniera non lineare, mediante richiamo della nozione del danno da perdita di chance senza un reale confronto, ancora una volta, con la chiara motivazione della sentenza impugnata sul punto, e anche senza la sussunzione della nozione richiamata nella fattispecie concreta.
Il Tribunale ha affermato che l'attore non chiedeva di essere ristorato del danno da perdita di chance, che è di natura patrimoniale e legato alla perdita attuale di una futura occasione, ancorché di guadagno, altamente probabile, ma chiedeva di essere ristorato di un asserito minor guadagno patito in termini lavorativi in seguito al sinistro.
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il Tribunale non si è affatto “confuso”, ma ha correttamente valutato le allegazioni da egli svolte in primo grado e riproposte in appello.
Sotto un primo profilo, rileva il Collegio che la pretesa risarcitoria è riferita alla “possibilità attuale” delle cd. trasferte di lavoro che l'appellante assume di non poter più svolgere, mentre prima le svolgeva “regolarmente” (pag. 17 appello), pur se, aggiunge, non si trattava di attività “intrinseca a quella normale”, ma di attività in relazione alla quale egli aveva “semplicemente dato la disponibilità”
(così pag.16 appello).
Orbene, la genericità di detta allegazione, mancante di specifico riferimento alla tempistica delle cd. trasferte svolte nell'ambito dell'ordinario lavoro, è già di per sé sola e in radice ostativa al riconoscimento del danno di cui trattasi, poiché non consente minimamente di individuare le connotazioni in misura percentuale della “possibilità” dedotta, sì da poterne apprezzare la rilevanza giuridica.
A ciò si aggiunga che proprio il criterio di calcolo indicato in primo grado dall'appellante e riproposto nel presente sta univocamente a significare che il pregiudizio preteso attiene all'asserito minor guadagno, quantificato nelle differenze retributive ante e post sinistro.
L'appellante afferma che il conteggio di quanto preteso ha tratto in inganno il Tribunale di Vicenza, ma ad avviso dell'appellante non riguarda “una perdita di lucro ma deve essere un elemento oggettivo su cui valutare il danno da perdita di chance” (così pag.18 appello).
In disparte l'equivocità e cripticità di detto assunto, osserva il
Collegio che il Tribunale ha proceduto all'interpretazione della domanda in relazione alla voce di pregiudizio di cui trattasi e, nell'effettuare detta attività ermeneutica, difficoltosa per l'affastellamento non lineare di svariate circostanze e argomentazioni, correttamente ha valorizzato il petitum esplicitato con il quantum preteso a tale titolo, traendo, logicamente e coerentemente, il proprio convincimento per l'appunto dai criteri allegati dal danneggiato per la determinazione del quantum,
d'altronde riproposti anche nel presente giudizio.
Per quanto occorra, infine, del tutto generica è anche la deduzione sul lamentato minor guadagno, in quanto non è compiutamente spiegato dall'appellante se, come e perché la differenza retributiva evidenziata fosse riconducibile alle “mancate trasferte”.
8. In conclusione, l'appello deve essere complessivamente rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
9. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore delle parti appellate costituite con distinti difensori, come in dispositivo, secondo il valore del disputatum nel presente grado e come indicato nell'atto di appello (scaglione tra euro 52.000,01 a euro 260.000,00 - l'importo liquidato è intermedio tra la tariffa minima e quella media per tre fasi), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, alla difficoltà e al valore economico dell'affare (prossimo più al minimo dello scaglione di riferimento), all'importanza dell'attività prestata.
Per il principio di causalità, la condanna alle spese di lite deve porsi a carico dell'appellante anche con riferimento al rapporto processuale con la compagnia di assicurazione, poiché la necessità di costituzione nel giudizio d'appello di quest'ultima è sorta in conseguenza della proposizione dell'impugnazione da parte del terzo danneggiato (da ultimo Cass.4275/2024).
Deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto (Cass. S.U.
23535/2019).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n.1478/2023 del Tribunale di Vicenza, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così pronuncia: 1) rigetta l'appello proposto da e conferma Parte_1
l'impugnata sentenza;
2) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
e delle spese del grado, liquidate in euro CP_2 Controparte_1
7.160,00, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese del grado, liquidate in euro 7.160,00, Controparte_3 oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise