2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunita' nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attivita', assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale ((, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, )) sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attivita' concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformita' alla normativa di tutela.