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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 14/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 14.04.2025 nella causa RG n.
175/2022 promossa da
, , assistita dall'avv. Laura Ritella Parte_1 C.F._1
Ricorrente
Contro
, assistita dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Barosio, Marco Briccarello
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che: Cont
-la ricorrente, ex dipendente dell' convenuta con inquadramento nella categoria DS5 e con qualifica di collaboratore professionale sanitario senior-infermiere, si è rivolta al Tribunale di Cont Biella, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'adozione da parte dell' del provvedimento del 19.11.2021, con cui è stata disposta la sua sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per inosservanza dell'obbligo vaccinale;
la ricorrente, eccependo l'illegittimità del provvedimento anzidetto sotto plurimi profili meglio specificati in ricorso, ha chiesto la condanna Cont dell al risarcimento del danno, in termini di retribuzione e contribuzione non conseguite, asseritamente patito;
-la resistente, costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza di ogni domanda e ha difeso la correttezza del proprio operato;
-all'udienza del 25.1.2024 la ricorrente ha rinunciato alle domande formulate in via principale, circoscrivendo la materia del contendere alle domande formulate in via subordinata;
-la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta a decisione in data odierna, previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Considerato che:
-dall'esame delle risultanze agli atti risultano accertate le seguenti circostanze;
-la ricorrente è stata dipendente, in forza di contratto a tempo indeterminato, dell' ella CP_1 svolgeva mansioni di collaboratore professionale sanitario senior- infermiere, presso l'area S.S.D.
Centro Trasfusionale;
-in data 1.7.2021 il datore di lavoro ha invitato la ricorrente a produrre la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, la sua omissione o il suo differimento ai sensi del comma 2 del D.L. 44/2021, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza Cont dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 (doc. 11 fasc. ric./ 2 fasc. ; Cont
-il 14.7.2021 la ricorrente ha riscontrato la suddetta comunicazione dell' chiedendo informazioni sulle modalità di trattamento dei suoi dati sensibili e un appuntamento con il medico Cont dell' medesima per avere chiarimenti sulla sua situazione sanitaria “pre e post Covid” (doc. 12 Cont fasc. ric./ 3 fasc. ; Cont
-in data 11.08.2021 l' non avendo ricevuto documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, né la certificazione medica attestante la necessità di omettere o differire la vaccinazione, né la richiesta di vaccinazione, ha invitato la ricorrente a sottoporsi alla
1 somministrazione del vaccino entro i successivi tre giorni dal ricevimento della suddetta Cont comunicazione (doc. 13 fasc. ric./ 4 fasc. ; Cont
-in data 13.9.2021 la ricorrente ha reso noto all' di essere un soggetto allergico e che il 27.9.2021 si sarebbe recata presso il centro vaccinale per valutare l'iter vaccinale per sé più idoneo Cont (doc. 14 fasc. ric./ 5 fasc. ; Cont
-in data 24.9.2021 la ricorrente ha trasmesso all' una certificazione medica recante la prescrizione di “un periodo precauzionale alla vaccinazione anti Sars-Cov2” fino al 30.9.2021 CP_ (doc. 19 fasc. ric. / 6 fasc. ; Cont
-in data 16.11.2021 l' ha accertato che la signora IV era inottemperante all'obbligo vaccinale Cont e gliene ha dato comunicazione;
in tale occasione l' ha notiziato, altresì, la ricorrente che la Commissione interna istituita “per la ricollocazione dei dipendenti dell' rientranti nei casi di CP_1 cui all'art. commi 2 e 6 del d.l. n. 44/2021” avrebbe valutato la possibilità di adibire la ricorrente ad altre mansioni che non implicavano contatti interpersonali o che non comportavano, in qualsiasi Cont altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-cov2 (doc. 7 fasc. ;
, con delibera n. 266 del 19.11.2021, avendo ricevuto dalla Commissione anzidetta CP_2 comunicazione della impossibilità di adibire la ricorrente ad altre mansioni, ha sospeso la ricorrente dal servizio fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31.12.2021, col venir meno del diritto alla percezione della retribuzione o di qualsiasi altro emolumento;
-ebbene, come sopra evidenziato, la ricorrente, rinunciando alle domande formulate in via principale (aventi sostanzialmente ad oggetto censure di illegittimità del provvedimento di sospensione per essere stato adottato in forza di disposizione –l'art. 4 d.l. 44/21, conv. in L. 76/21- asseritamente in contrasto con norme costituzionali ed eurounitarie), ha circoscritto la domanda Cont all'accertamento della violazione, da parte dell' convenuta, delle previsioni di cui ai co. 10 e 8
d.l. 44/2021, con conseguente diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite durante la sospensione;
-occorre dunque richiamare la norma di cui si discorre, nel testo vigente al tempo della sospensione (19.11.21);
-essa disponeva che:
“1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti.
2 4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione,
l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5,
l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.
L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;
-l'art. 4 del DL 44/2021, quindi, in sintesi, nel dettare disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-Cov-2, ha previsto l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, salvo accertato pericolo per la salute e disposto che il personale inadempiente al detto obbligo -qualora non sia possibile la sua adibizione ad altre mansioni, anche inferiori, che non implichino rischi di diffusione del contagio - sia sospeso dallo svolgimento della prestazione lavorativa e non abbia diritto a percepire la retribuzione né qualsivoglia altro emolumento;
solo per i soggetti esentati
3 dall'obbligo vaccinale per motivi di salute, il datore è invece onerato di provvedere ad un ricollocamento, anche in mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione;
-orbene, la ricorrente si duole, in primo luogo, dell'asserita violazione, da parte dell'ex datore di Cont lavoro, del comma 10, art. cit., rilevando che abbia errato l nell'averle impedito lo svolgimento di mansioni, anche diverse da quelle normalmente esercitate, poiché ella sarebbe stata in possesso di valido certificato medico di differimento;
-la tesi di parte attrice non si ritiene condivisibile;
-il certificato medico prodotto dalla ricorrente non reca “un'esenzione/differimento dall'/dell'obbligo vaccinale” ma si limita ad attestare che la ricorrente “è soggetto che deve osservare periodo precauzionale alla vaccinazione anti SARS-COV” sino al 30.9.2021; esso non indica, come invece sarebbe stato necessario ex art. 4 comma 2 DL 44/2021, quali sarebbero le
“specifiche condizioni cliniche documentate” – da attestarsi da parte del medico- da cui possa derivare “un accertato pericolo per la salute” tale da giustificare l'esenzione/ differimento;
- il certificato prodotto pare peraltro rilasciato per consentire l'accesso ai servizi di cui al comma 1, art. 3 del DL 23 Luglio 2021 n. 105, norma che regolamenta l'impiego del c.d. “Green pass”;
-esso non costituisce, in ogni caso, valido certificato di differimento, non essendo, come detto, conforme alle previsioni normative;
Cont
-di conseguenza, la violazione dell'art. 4, co 10 d.l. cit. da parte dell non è ipotizzabile, posto che la ricorrente non poteva, sulla base del certificato medico prodotto, essere considerata una delle persone indicate al co. 2;
-la ricorrente ha lamentato, in secondo luogo, l'illegittimità della sospensione, poiché asseritamente Cont assunta anche in violazione del co. 8 art. 4 cit;
l a dire delle ricorrente, quand'anche avesse accertato l'inadempimento all'obbligo di vaccinazione, avrebbe dovuto ricollocarla in mansioni, anche inferiori, che non comportassero il rischio di contagio, evidenziando altresì che la maggioranza delle proprie mansioni non implicavano contatti con gli utenti e potevano essere quindi svolte senza rischio di contagio;
-osserva sul punto il Tribunale che effettivamente, al momento dell'adozione della sospensione, la norma in vigore prevedeva, come visto, l'adibizione, ove possibile, del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, a mansioni (anche inferiori) il cui svolgimento non implicasse rischi di diffusione della malattia;
-nel caso di specie, non è in primo luogo plausibile che un'infermiera, “capo – sala”, addetta al centro Trasfusionale svolgesse mansioni che non implicassero il rischio di contagio;
Cont Cont
-inoltre, l ha documentato (vd. doc.
8-9 fasc. di avere istituito una propria Commissione interna, con il compito di provvedere alla ricollocazione dei dipendenti (di cui ai co. 2 e 6, art. 4 dl.
44/21), la quale ha verificato l'assenza di posti di lavoro liberi che non implicassero svolgimento di attività sanitarie e che non implicassero contatti interpersonali;
-non vi è alcuna ragione per dubitare del contenuto della documentazione dianzi indicata né parte ricorrente ne ha offerta alcuna;
Cont Cont
-i docc. 8 e 9 fasc. ono più che sufficienti a far ritenere assolto, da parte dell l'onere della prova dell'impossibilità di ripescaggio;
Cont
-la norma, infine, non richiedeva in alcun modo la verifica, da parte dell' dell'“intercambiabilità” del sanitario non vaccinato con altri colleghi vaccinati operanti in settori non a contatto con l'utenza;
-soltanto per completezza, si rammenta che all'epoca dei fatti, il SSN si trovava in una condizione Cont di fortissimo stress e che le dovevano garantire prioritariamente la cura dei malati e il contenimento della diffusione del covid;
in tale contesto e anche in un'ottica di esigibilità, dovevano, pertanto, essere valutate, a parere del Tribunale, le obbligazioni facenti capo alle Asl- datori di lavoro debbono;
-conclusivamente, le domande di parte attrice devono essere respinte, non essendo stata posta in Cont essere alcuna delle violazioni lamentate dal parte dell
4 -l'assenza di inadempimento determina il rigetto delle domande di risarcimento del danno;
-quanto, infine, al presunto danno derivante da discriminazione, la ricorrente ha ne omesso qualsivoglia specifica allegazione e offerta di prova e, conseguentemente, anche la stessa deve essere respinta;
-le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'intervento della giurisprudenza costituzionale, al cui esito la ricorrente ha rinunciato alle domande formulate in via principale, soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge ogni domanda formulata dalla ricorrente;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 14.4.25.
La Giudice
Dr.ssa Francesca Marchese
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 14.04.2025 nella causa RG n.
175/2022 promossa da
, , assistita dall'avv. Laura Ritella Parte_1 C.F._1
Ricorrente
Contro
, assistita dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Barosio, Marco Briccarello
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che: Cont
-la ricorrente, ex dipendente dell' convenuta con inquadramento nella categoria DS5 e con qualifica di collaboratore professionale sanitario senior-infermiere, si è rivolta al Tribunale di Cont Biella, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'adozione da parte dell' del provvedimento del 19.11.2021, con cui è stata disposta la sua sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per inosservanza dell'obbligo vaccinale;
la ricorrente, eccependo l'illegittimità del provvedimento anzidetto sotto plurimi profili meglio specificati in ricorso, ha chiesto la condanna Cont dell al risarcimento del danno, in termini di retribuzione e contribuzione non conseguite, asseritamente patito;
-la resistente, costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza di ogni domanda e ha difeso la correttezza del proprio operato;
-all'udienza del 25.1.2024 la ricorrente ha rinunciato alle domande formulate in via principale, circoscrivendo la materia del contendere alle domande formulate in via subordinata;
-la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta a decisione in data odierna, previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Considerato che:
-dall'esame delle risultanze agli atti risultano accertate le seguenti circostanze;
-la ricorrente è stata dipendente, in forza di contratto a tempo indeterminato, dell' ella CP_1 svolgeva mansioni di collaboratore professionale sanitario senior- infermiere, presso l'area S.S.D.
Centro Trasfusionale;
-in data 1.7.2021 il datore di lavoro ha invitato la ricorrente a produrre la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, la sua omissione o il suo differimento ai sensi del comma 2 del D.L. 44/2021, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza Cont dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 (doc. 11 fasc. ric./ 2 fasc. ; Cont
-il 14.7.2021 la ricorrente ha riscontrato la suddetta comunicazione dell' chiedendo informazioni sulle modalità di trattamento dei suoi dati sensibili e un appuntamento con il medico Cont dell' medesima per avere chiarimenti sulla sua situazione sanitaria “pre e post Covid” (doc. 12 Cont fasc. ric./ 3 fasc. ; Cont
-in data 11.08.2021 l' non avendo ricevuto documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, né la certificazione medica attestante la necessità di omettere o differire la vaccinazione, né la richiesta di vaccinazione, ha invitato la ricorrente a sottoporsi alla
1 somministrazione del vaccino entro i successivi tre giorni dal ricevimento della suddetta Cont comunicazione (doc. 13 fasc. ric./ 4 fasc. ; Cont
-in data 13.9.2021 la ricorrente ha reso noto all' di essere un soggetto allergico e che il 27.9.2021 si sarebbe recata presso il centro vaccinale per valutare l'iter vaccinale per sé più idoneo Cont (doc. 14 fasc. ric./ 5 fasc. ; Cont
-in data 24.9.2021 la ricorrente ha trasmesso all' una certificazione medica recante la prescrizione di “un periodo precauzionale alla vaccinazione anti Sars-Cov2” fino al 30.9.2021 CP_ (doc. 19 fasc. ric. / 6 fasc. ; Cont
-in data 16.11.2021 l' ha accertato che la signora IV era inottemperante all'obbligo vaccinale Cont e gliene ha dato comunicazione;
in tale occasione l' ha notiziato, altresì, la ricorrente che la Commissione interna istituita “per la ricollocazione dei dipendenti dell' rientranti nei casi di CP_1 cui all'art. commi 2 e 6 del d.l. n. 44/2021” avrebbe valutato la possibilità di adibire la ricorrente ad altre mansioni che non implicavano contatti interpersonali o che non comportavano, in qualsiasi Cont altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-cov2 (doc. 7 fasc. ;
, con delibera n. 266 del 19.11.2021, avendo ricevuto dalla Commissione anzidetta CP_2 comunicazione della impossibilità di adibire la ricorrente ad altre mansioni, ha sospeso la ricorrente dal servizio fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31.12.2021, col venir meno del diritto alla percezione della retribuzione o di qualsiasi altro emolumento;
-ebbene, come sopra evidenziato, la ricorrente, rinunciando alle domande formulate in via principale (aventi sostanzialmente ad oggetto censure di illegittimità del provvedimento di sospensione per essere stato adottato in forza di disposizione –l'art. 4 d.l. 44/21, conv. in L. 76/21- asseritamente in contrasto con norme costituzionali ed eurounitarie), ha circoscritto la domanda Cont all'accertamento della violazione, da parte dell' convenuta, delle previsioni di cui ai co. 10 e 8
d.l. 44/2021, con conseguente diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite durante la sospensione;
-occorre dunque richiamare la norma di cui si discorre, nel testo vigente al tempo della sospensione (19.11.21);
-essa disponeva che:
“1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio- assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti.
2 4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione,
l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5,
l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.
L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;
-l'art. 4 del DL 44/2021, quindi, in sintesi, nel dettare disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-Cov-2, ha previsto l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, salvo accertato pericolo per la salute e disposto che il personale inadempiente al detto obbligo -qualora non sia possibile la sua adibizione ad altre mansioni, anche inferiori, che non implichino rischi di diffusione del contagio - sia sospeso dallo svolgimento della prestazione lavorativa e non abbia diritto a percepire la retribuzione né qualsivoglia altro emolumento;
solo per i soggetti esentati
3 dall'obbligo vaccinale per motivi di salute, il datore è invece onerato di provvedere ad un ricollocamento, anche in mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione;
-orbene, la ricorrente si duole, in primo luogo, dell'asserita violazione, da parte dell'ex datore di Cont lavoro, del comma 10, art. cit., rilevando che abbia errato l nell'averle impedito lo svolgimento di mansioni, anche diverse da quelle normalmente esercitate, poiché ella sarebbe stata in possesso di valido certificato medico di differimento;
-la tesi di parte attrice non si ritiene condivisibile;
-il certificato medico prodotto dalla ricorrente non reca “un'esenzione/differimento dall'/dell'obbligo vaccinale” ma si limita ad attestare che la ricorrente “è soggetto che deve osservare periodo precauzionale alla vaccinazione anti SARS-COV” sino al 30.9.2021; esso non indica, come invece sarebbe stato necessario ex art. 4 comma 2 DL 44/2021, quali sarebbero le
“specifiche condizioni cliniche documentate” – da attestarsi da parte del medico- da cui possa derivare “un accertato pericolo per la salute” tale da giustificare l'esenzione/ differimento;
- il certificato prodotto pare peraltro rilasciato per consentire l'accesso ai servizi di cui al comma 1, art. 3 del DL 23 Luglio 2021 n. 105, norma che regolamenta l'impiego del c.d. “Green pass”;
-esso non costituisce, in ogni caso, valido certificato di differimento, non essendo, come detto, conforme alle previsioni normative;
Cont
-di conseguenza, la violazione dell'art. 4, co 10 d.l. cit. da parte dell non è ipotizzabile, posto che la ricorrente non poteva, sulla base del certificato medico prodotto, essere considerata una delle persone indicate al co. 2;
-la ricorrente ha lamentato, in secondo luogo, l'illegittimità della sospensione, poiché asseritamente Cont assunta anche in violazione del co. 8 art. 4 cit;
l a dire delle ricorrente, quand'anche avesse accertato l'inadempimento all'obbligo di vaccinazione, avrebbe dovuto ricollocarla in mansioni, anche inferiori, che non comportassero il rischio di contagio, evidenziando altresì che la maggioranza delle proprie mansioni non implicavano contatti con gli utenti e potevano essere quindi svolte senza rischio di contagio;
-osserva sul punto il Tribunale che effettivamente, al momento dell'adozione della sospensione, la norma in vigore prevedeva, come visto, l'adibizione, ove possibile, del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, a mansioni (anche inferiori) il cui svolgimento non implicasse rischi di diffusione della malattia;
-nel caso di specie, non è in primo luogo plausibile che un'infermiera, “capo – sala”, addetta al centro Trasfusionale svolgesse mansioni che non implicassero il rischio di contagio;
Cont Cont
-inoltre, l ha documentato (vd. doc.
8-9 fasc. di avere istituito una propria Commissione interna, con il compito di provvedere alla ricollocazione dei dipendenti (di cui ai co. 2 e 6, art. 4 dl.
44/21), la quale ha verificato l'assenza di posti di lavoro liberi che non implicassero svolgimento di attività sanitarie e che non implicassero contatti interpersonali;
-non vi è alcuna ragione per dubitare del contenuto della documentazione dianzi indicata né parte ricorrente ne ha offerta alcuna;
Cont Cont
-i docc. 8 e 9 fasc. ono più che sufficienti a far ritenere assolto, da parte dell l'onere della prova dell'impossibilità di ripescaggio;
Cont
-la norma, infine, non richiedeva in alcun modo la verifica, da parte dell' dell'“intercambiabilità” del sanitario non vaccinato con altri colleghi vaccinati operanti in settori non a contatto con l'utenza;
-soltanto per completezza, si rammenta che all'epoca dei fatti, il SSN si trovava in una condizione Cont di fortissimo stress e che le dovevano garantire prioritariamente la cura dei malati e il contenimento della diffusione del covid;
in tale contesto e anche in un'ottica di esigibilità, dovevano, pertanto, essere valutate, a parere del Tribunale, le obbligazioni facenti capo alle Asl- datori di lavoro debbono;
-conclusivamente, le domande di parte attrice devono essere respinte, non essendo stata posta in Cont essere alcuna delle violazioni lamentate dal parte dell
4 -l'assenza di inadempimento determina il rigetto delle domande di risarcimento del danno;
-quanto, infine, al presunto danno derivante da discriminazione, la ricorrente ha ne omesso qualsivoglia specifica allegazione e offerta di prova e, conseguentemente, anche la stessa deve essere respinta;
-le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'intervento della giurisprudenza costituzionale, al cui esito la ricorrente ha rinunciato alle domande formulate in via principale, soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge ogni domanda formulata dalla ricorrente;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 14.4.25.
La Giudice
Dr.ssa Francesca Marchese
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