Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2767/2024 promossa da:
C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Novara, in via Pier Lombardo Lumellogno n.17, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Carati
e Niki Astore ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, Corso Italia n. 43 giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Novara, in Via Grippa n. 8, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina Carati e Niki Astore ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Milano, Corso Italia n. 43 giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto con rito concordatario il 10.09.1995 in Lumellogno fraz. Novara, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Novara in data 13.09.1995 al n. 182, Parte II, Serie A, anno 1995;
• ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novara perché provveda alle annotazioni dell'emananda sentenza e agli ulteriori incombenti di Legge;
• omologare, sulla base del piano genitoriale allegato (doc. 13), le seguenti condizioni: a) l'affidamento della GL minore sarà condiviso tra i genitori con sistemazione Per_1 abitativa presso la madre in Novara, Via Pier Lombardo Lumellogno n. 17;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé la GL minore tre giorni a settimana con orario flessibile, week-end alternati, tre giorni durante le vacanze Natalizie, tre giorni durante le vacanze Pasquali e quindici giorni durante le vacanze estive;
1
detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita. Si precisa che a decorrere dal compimento della maggiore età della GL il predetto importo Per_1 corrisposto a titolo di mantenimento sarà versato direttamente alla stessa;
d) i Sig.ri e terranno rispettivamente a proprio carico in uguale percentuale del 50% CP_1 Pt_1 le spese extra assegno secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017. I Sig.ri e precisano che tutte le spese CP_1 Pt_1 extra assegno sotto riportate saranno dovute da entrambi in eguale misura al 50% solo previa comunicazione con tempistica idonea di informativa delle eventuali necessità delle figlie alla stessa conseguirà il preventivo ed eventuale accordo e necessaria documentazione di supporto a far riferimento, da fornire alla parte informata dalla parte richiedente: - spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
h) cure termali e fisioterapiche;
i) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
l) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare):
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
l) gite scolastiche con pernottamento;
m) corsi di recupero e lezioni private;
n) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; o) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) corsi di lingue;
d) corsi di musica e strumenti musicali;
e) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); f) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) g) baby sitter;
h) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
i) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni).
e) i Sig.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere regolato CP_1 Pt_1 fra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra;
f) i coniugi rilasciano il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio; g) le spese del presente giudizio saranno interamente a carico della Sig.ra ” Pt_1
Per il P.M.: 2 “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 10.9.1995 in Novara, con atto trascritto Parte_1 CP_1 presso i registri dello Stato Civile del predetto comune al n.182, parte II, Serie A, anno 1995. Per_ Dall'unione coniugale sono nate (il 25.8.1998) e (il 26.3.2008). Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 22.1.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato n.4679/2013 emesso dal Tribunale di Novara.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Ritiene il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti possano essere recepite nella presente decisione, non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole.
Le spese di lite sono poste integralmente a carico della sig.ra come richiesto dalle parti. Pt_1
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Novara in data 10.9.1995 dai signori e atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio Parte_1 CP_1 del predetto comune al n. 182, parte II, Serie A, anno 1995;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento e alla collocazione della Per_ minore, nonché al mantenimento della prole, anche di , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito Pt_1 CP_1 del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara (NO) di provvedere alle incombenze di legge.
5. spese di lite interamente a carico della sig.ra Pt_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
3 IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
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