Provvedimento: […] ParteUlteriore profilo di illegittimità il tribunale riscontrava nell'avere l' ignorato l'intervenuta definizione transattiva in merito alle indennità di esclusività e posizione nel giudizio n. 2087/2012 R.G. e, dunque, violato la previsione dell'art. 1969 c.c. (“la transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti”). Infine, secondo il giudice non sussisteva il presupposto principale richiesto dall'art. 21 nonies, cit. per procedere all'annullamento in autotutela, ossia l'illegittimità dell'atto di primo grado (nella specie, il verbale del Collegio Tecnico del 25.10.2016).
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