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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n. 3440/2021 RG, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1319/2021 , RG. 6862/2019 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in data
28.07.2021.
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
Via Passanti Flocco n. 155, (CF. ), rapp.to e difeso dall'Avv. C.F._1
Francesco Cervo, (CF. ), presso il cui studio sito in Sant'Anastasia C.F._2
(NA) alla Via G. Castiello n. 12 elettivamente domicilia, in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
, (PI ), con sede in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Cesare Pavese n. 385, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.Paola Traversari ( e C.F._3 dall'Avv. Mario Tedesco ( ), presso il cui studio elettivamente C.F._4
domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c depositate, entrambe le parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.11.2019 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata la in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, ed esponeva che, nella notte a cavallo tra il 09.11.2017 e
10.11.2017, fra le ore 20:30 e 07:30, nel Comune di BO (NA) alla Via Passanti
Flocco, ignoti asportavano il detto veicolo di proprietà dell'istante, mentre questo era regolarmente parcheggiato ed essendo attivi i dispositivi di chiusura e di antifurto;
che non appena scoperta l'avvenuta asportazione del proprio veicolo, si recava immediatamente, alle ore 08:03 del 10.11.2017, presso la Stazione dei Carabinieri di BO, ove sporgeva regolare denuncia di furto;
che il veicolo Smart ForFour tg. FH087ZZ dell'istante risultava assicurato per i danni derivanti da furto, con la compagnia Controparte_1
giusta Polizza n. 107310225, e che il valore assicurato del veicolo in caso di furto
[...]
era pari ad Euro 15.000,00, dalla cui somma risultava decurtabile una franchigia pari al 10%.
Tanto premesso, chiedeva: “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta dal mancato indennizzo in favore dell'istante, in Controparte_3 conseguenza dell'evento furto meglio descritto in narrativa;
per l'effetto, e comunque ad ogni modo, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, della somma complessiva pari ad Euro 13.500,00 (dalla quale risulta già decurtata la franchigia del 10% prevista nel contratto), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data del fatto, ovvero quella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito riterrà giusta ed equa secondo il suo prudente apprezzamento, il tutto nei limiti della somma di Euro
26.000,00; condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 14 L.P., con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ad ogni modo, i danni richiesti, solo se dovuti, e nei limiti del giusto
e vero. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva la convenuta, la quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. In particolare evidenziava un serie di anomalie emergenti dalla documentazione afferente la vendita del veicolo Smart ForFour tg FH087ZZ ed denunziava che quello oggetto di lite era uno dei tanti furti che avevano interessato veicoli, tutti di immatricolazione estera e tutti assicurati con polizze stipulate dalla medesima , tanto Controparte_4
che era stata sporta una querela da essa deducente ed era pendente un procedimento penale in sede di indagini preliminari.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., ammessa ed espletata la prova per testi, la causa era riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.1319/2021 pubblicata in data 21.6.2021 il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva: “a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento in Parte_1
favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.800,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge”.
Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 21.7.2021 proponeva Parte_1
appello, sostenendo la erronea valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure e un “macroscopico travisamento della prova testimoniale”.
Chiedeva dunque “1) accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “a) e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta Controparte_1 derivante dal mancato indennizzo in favore dell'istante, in conseguenza dell'evento furto meglio descritto in narrativa;
b) per l'effetto, e comunque ad ogni modo, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, della somma complessiva pari ad Euro
13.500,00 (dalla quale risulta già decurtata la franchigia del 10% prevista nel contratto), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data del fatto, ovvero quella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito riterrà giusta ed equa secondo il suo prudente apprezzamento, il tutto nei limiti della somma di Euro 26.000,00; c) condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 14 L.P., con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario., ad ogni modo, i danni richiesti, solo se dovuti, e nei limiti del giusto e vero;
d) vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”; 2) disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Si costituiva l'appellata, la quale, sostenendo la correttezza della statuizione del giudice di prime cure, contestava l'appello e chiedeva: “rigettare integralmente l'appello proposto da
inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, confermando integralmente la sentenza di I° grado n. 1319/21 resa dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 21.06.21; condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in favore dell'appellata qui comparente inopportunamente provocate alla stessa, non essendo ravvisabile la compensazione delle spese ed, anzi, ravvisatine i presupposti, condannarsi altresì esso istante al risarcimento del danno ex art.
96 cpc da liquidarsi equitativamente;
in via meramente gradata ed in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di gravame, liquidarsi il danno indennizzabile tenendo conto del valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro ed alla valutazione riportata dalla rivista Eurotax Giallo oltre che dello scoperto contrattuale del 10% come previsto nell'allegata polizza”.
Indi, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni trenta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda ritenendo che non ricorresse la prova degli eventi occorsi nella notte fra il 9 ed il 10 novembre 2017, oggetto di contestazione da parte della convenuta Controparte_1
In particolare, dopo aver precisato che "in tema di polizza per furto d'auto I'assicurato ha
l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione.
In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa", sosteneva che “non costituisce prova rilevante, ai fini della concessione dell'indennizzo, la deposizione generica di un teste, che riporti la circostanza della presenza in una data via della città del veicolo, poiché di rilevanza sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa. Né basta a dimostrare l'asserita sottrazione, la sola denuncia presentata all'autorita di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo".
Riteneva che nel caso di specie “parte attrice non abbia pienamente adempiuto all'onere probatorio incombente sulla stessa in ordine al furto dell'autovettura in parola, non essendovi alcuna corrispondenza tra le allegazioni formulate in relazione alle date e al luogo del riferito illecito penale e la verità processualmente emersa nel corso del presente giudizio” ed in particolare che le dichiarazioni del teste escusso non coincidevano Testimone_1
perfettamente con quanto emergeva dalla denuncia del furto ai CC di BO in cui era riportato, evidentemente sulla base delle dichiarazioni del denunciante, che “il fatto era avvenuto in pubblica via...a BO alla via Passanti Flocco n. 155”; il teste invece dichiarava “che il figlio alle ore 21.00 aveva lasciato l'auto Smart in sosta all'interno del cortile privato” - dove é ubicata la loro abitazione, in via Passanti Flocco n. 155 - che “l'auto era ferma nel cortile già da circa 6-7 giorni perché mio figlio si stava occupando del passaggio dell'assicurazione dall'auto vecchia a quella nuova”; che l'auto era parcheggiata all'interno di un cortile privato “chiuso da un cancello con un catenaccio che la mattina abbiamo trovato rotto”.
Censura tale decisione l'appellante evidenziando il “macroscopico travisamento della prova testimoniale” e la erronea valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze processuali in realtà, a suo dire, tra loro perfettamente compatibili e non contraddittorie. In particolare sostiene che l'affermazione del teste secondo il quale l'auto si trovava in un cortile “chiuso da un cancello con un catenaccio che la mattina del furto abbiamo trovato rotto”, non infici l'attendibilità della sua dichiarazione in quanto il teste “apportava dei meri dettagli alla dinamica sinistruosa, che veniva descritta in maniera succinta nella denuncia fatta nell'immediatezza”, con la conseguenza che l'an della pretesa avanzata debba ritenersi accertato “nella misura in cui è risultato provato l'effettivo avvenimento del furto”.
Le censure avanzate non sono codivisibili.
Occorre in primo luogo premettere che, secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, “nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass.21.12.2017 n. 30656)
Non vi è dubbio che ricada sull'attore l'onere di provare l'avvenuto furto quale evento coperto dalla garanzia al fine di ottenere l'indennizzo assicurativo.
A tal fine certamente non può bastare la denuncia penale dell'assicurato che non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato, poiché trattasi di atto proveniente dallo stesso assicurato e unilateralmente formato (così in motivazione Cass.
3.2.2023 n.3446; in questo senso, tra le tante, Cass. 7.11. 2022 n. 32637
e, in precedenza, 10.2.2003 n. 1935).
Ciò detto, in ordine alla valutazione di inattendibilità dei testi val la pena di ricordare che tale giudizio afferisce alla verifica sulla veridicità della deposizione che deve essere effettuata alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione;
le eventuali contraddizioni etc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti, l'eventuale interesse ad un determinato esito della lite).
La Cassazione, intervenendo sulla questione (Cass 9.8.2019 n.21239; 30.9.2021 n.26547), ha specificato che “anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”.
E' stato altresì affermato che “non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art.247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n.248 del 1947, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice desuma la perdita di credibilità” (Cass.28.2.2023 n.6001).
Tuttavia, il rapporto di parentela del teste con una delle parti in causa, pur non essendo di per sé motivo di inutilizzabilità né di inattendibilità della relativa testimonianza, deve indurre il giudice a valutare la stessa con maggiore rigore e prudenza, in concorso con ogni altro utile elemento (Cass.4/1/2019 n.98; 17/12/2015 n.25358). In tal caso, cioè, è necessario vagliare la testimonianza con maggiore cautela e tale verifica deve essere particolarmente penetrante e rigorosa.
Orbene, nel caso di specie emerge un elemento incongruente, particolarmente rilevante e significativo tale da fondare, come già sostenuto dal giudice di prime cure, un giudizio di inattendibilità e non credibilità dell'unico teste escusso , padre dell'attore. Testimone_1
Invero, le dichiarazioni del teste in ordine al luogo ove si trovava la vettura oggetto di furto nella notte in cui fu rubata, (“in sosta all'interno del cortile privato” in via Passanti Flocco n.
155 “chiuso da un cancello con un catenaccio che la mattina abbiamo trovato rotto”) lungi dall'essere un dato di contorno, trascurabile e del tutto insignificante, come sostenuto dall'appellante, costituisce un elemento caratterizzante l'intera vicenda che non può passare inosservato e quindi dimenticato e non riferito ai CC in sede di denuncia di furto da parte del soggetto leso. Come riportato nella denuncia ai Carabinieri di BO, dichiarava che Parte_1 il presunto furto si verificava alla via Passanti Flocco n.155 “in pubblica via” e non faceva menzione del fatto che la vettura si trovava parcheggiata nel cortile della sua abitazione, sita in via Passanti Flococ n.155, recintato da un cancello chiuso da un catenaccio che ignoti forzavano per entrare e per prelevare la vettura;
e ciò neanche nella dichiarazione scritta resa alla Controparte_1
Né appare possibile considerare l'affermazione che la vettura era parcheggiata sulla pubblica via riportata nella denuncia un mero refuso dato che mai prima della dichiarazione prestata dal teste e della statuizione di rigetto tale circostanza era stata sollevata.
Pertanto, la non coincidenza delle dichiarazioni del teste rispetto a quanto riferito dal figlio ai CC di BO (la vettura si trovava sulla pubblica via Passanti Flocco n.155), discredita e toglie credibilità all'intera testimonianza nel suo complesso, ivi compresa la conferma dell'avvenuto furto, da cui non può che derivare il rigetto della domanda proposta.
Va pertanto condivisa la statuizione di rigetto della domanda pronunciata dal giudice di prime cure.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Parimenti va rigettata la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria formulata dall'appellata, non avendo l'istante indicato, neppure in termini di astratta enunciazione, in cosa sarebbe consistito il pregiudizio sofferto, né tanto meno fornito alla Corte gli elementi necessari per un'eventuale liquidazione di esso in via equitativa.
Giova, al riguardo, rammentare che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula pur sempre la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell' "an" che del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (cfr., in tal senso, Cass. 25798/14, Cass. n. 18169/04 e
Cass. n. 3941/02) e che la facoltà concessa al giudice di liquidare anche ex officio il danno in questione non vale a trasformare il risarcimento in una pena pecuniaria o in una misura di carattere sanzionatorio o afflittivo, disancorata da qualsiasi esigenza probatoria (cfr. Cass.
n. 17902/10).
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che in grado di appello non ha avuto luogo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché
a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass. 26.10.2018
n. 27233; 17.10.2019 n. 26297; 20.05.2020 n. 9263).
A quest'ultimo riguardo, difatti, va ricordato che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte attraverso la conferma della sentenza impugnata, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
11792 del 15/05/2018).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria anche se non sufficiente per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso, come quello all'esame, di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società appellata e di rigetto dell'appello non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 1319/2021 del Tribunale di Torre Annunziata nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante, con atto Controparte_1
notificato in data 21.7.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 c.p.c. proposta dall'appellata; c) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi E.2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) visto l'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 6.2.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n. 3440/2021 RG, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1319/2021 , RG. 6862/2019 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in data
28.07.2021.
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1
Via Passanti Flocco n. 155, (CF. ), rapp.to e difeso dall'Avv. C.F._1
Francesco Cervo, (CF. ), presso il cui studio sito in Sant'Anastasia C.F._2
(NA) alla Via G. Castiello n. 12 elettivamente domicilia, in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
, (PI ), con sede in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Cesare Pavese n. 385, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.Paola Traversari ( e C.F._3 dall'Avv. Mario Tedesco ( ), presso il cui studio elettivamente C.F._4
domicilia in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c depositate, entrambe le parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.11.2019 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata la in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, ed esponeva che, nella notte a cavallo tra il 09.11.2017 e
10.11.2017, fra le ore 20:30 e 07:30, nel Comune di BO (NA) alla Via Passanti
Flocco, ignoti asportavano il detto veicolo di proprietà dell'istante, mentre questo era regolarmente parcheggiato ed essendo attivi i dispositivi di chiusura e di antifurto;
che non appena scoperta l'avvenuta asportazione del proprio veicolo, si recava immediatamente, alle ore 08:03 del 10.11.2017, presso la Stazione dei Carabinieri di BO, ove sporgeva regolare denuncia di furto;
che il veicolo Smart ForFour tg. FH087ZZ dell'istante risultava assicurato per i danni derivanti da furto, con la compagnia Controparte_1
giusta Polizza n. 107310225, e che il valore assicurato del veicolo in caso di furto
[...]
era pari ad Euro 15.000,00, dalla cui somma risultava decurtabile una franchigia pari al 10%.
Tanto premesso, chiedeva: “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta dal mancato indennizzo in favore dell'istante, in Controparte_3 conseguenza dell'evento furto meglio descritto in narrativa;
per l'effetto, e comunque ad ogni modo, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, della somma complessiva pari ad Euro 13.500,00 (dalla quale risulta già decurtata la franchigia del 10% prevista nel contratto), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data del fatto, ovvero quella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito riterrà giusta ed equa secondo il suo prudente apprezzamento, il tutto nei limiti della somma di Euro
26.000,00; condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 14 L.P., con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ad ogni modo, i danni richiesti, solo se dovuti, e nei limiti del giusto
e vero. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva la convenuta, la quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. In particolare evidenziava un serie di anomalie emergenti dalla documentazione afferente la vendita del veicolo Smart ForFour tg FH087ZZ ed denunziava che quello oggetto di lite era uno dei tanti furti che avevano interessato veicoli, tutti di immatricolazione estera e tutti assicurati con polizze stipulate dalla medesima , tanto Controparte_4
che era stata sporta una querela da essa deducente ed era pendente un procedimento penale in sede di indagini preliminari.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., ammessa ed espletata la prova per testi, la causa era riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.1319/2021 pubblicata in data 21.6.2021 il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva: “a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento in Parte_1
favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.800,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge”.
Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 21.7.2021 proponeva Parte_1
appello, sostenendo la erronea valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure e un “macroscopico travisamento della prova testimoniale”.
Chiedeva dunque “1) accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “a) e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta Controparte_1 derivante dal mancato indennizzo in favore dell'istante, in conseguenza dell'evento furto meglio descritto in narrativa;
b) per l'effetto, e comunque ad ogni modo, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, della somma complessiva pari ad Euro
13.500,00 (dalla quale risulta già decurtata la franchigia del 10% prevista nel contratto), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data del fatto, ovvero quella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito riterrà giusta ed equa secondo il suo prudente apprezzamento, il tutto nei limiti della somma di Euro 26.000,00; c) condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari oltre al rimborso forfettario del 15% ex art. 14 L.P., con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario., ad ogni modo, i danni richiesti, solo se dovuti, e nei limiti del giusto e vero;
d) vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”; 2) disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Si costituiva l'appellata, la quale, sostenendo la correttezza della statuizione del giudice di prime cure, contestava l'appello e chiedeva: “rigettare integralmente l'appello proposto da
inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, confermando integralmente la sentenza di I° grado n. 1319/21 resa dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 21.06.21; condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in favore dell'appellata qui comparente inopportunamente provocate alla stessa, non essendo ravvisabile la compensazione delle spese ed, anzi, ravvisatine i presupposti, condannarsi altresì esso istante al risarcimento del danno ex art.
96 cpc da liquidarsi equitativamente;
in via meramente gradata ed in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di gravame, liquidarsi il danno indennizzabile tenendo conto del valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro ed alla valutazione riportata dalla rivista Eurotax Giallo oltre che dello scoperto contrattuale del 10% come previsto nell'allegata polizza”.
Indi, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni trenta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda ritenendo che non ricorresse la prova degli eventi occorsi nella notte fra il 9 ed il 10 novembre 2017, oggetto di contestazione da parte della convenuta Controparte_1
In particolare, dopo aver precisato che "in tema di polizza per furto d'auto I'assicurato ha
l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione.
In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa", sosteneva che “non costituisce prova rilevante, ai fini della concessione dell'indennizzo, la deposizione generica di un teste, che riporti la circostanza della presenza in una data via della città del veicolo, poiché di rilevanza sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa. Né basta a dimostrare l'asserita sottrazione, la sola denuncia presentata all'autorita di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo".
Riteneva che nel caso di specie “parte attrice non abbia pienamente adempiuto all'onere probatorio incombente sulla stessa in ordine al furto dell'autovettura in parola, non essendovi alcuna corrispondenza tra le allegazioni formulate in relazione alle date e al luogo del riferito illecito penale e la verità processualmente emersa nel corso del presente giudizio” ed in particolare che le dichiarazioni del teste escusso non coincidevano Testimone_1
perfettamente con quanto emergeva dalla denuncia del furto ai CC di BO in cui era riportato, evidentemente sulla base delle dichiarazioni del denunciante, che “il fatto era avvenuto in pubblica via...a BO alla via Passanti Flocco n. 155”; il teste invece dichiarava “che il figlio alle ore 21.00 aveva lasciato l'auto Smart in sosta all'interno del cortile privato” - dove é ubicata la loro abitazione, in via Passanti Flocco n. 155 - che “l'auto era ferma nel cortile già da circa 6-7 giorni perché mio figlio si stava occupando del passaggio dell'assicurazione dall'auto vecchia a quella nuova”; che l'auto era parcheggiata all'interno di un cortile privato “chiuso da un cancello con un catenaccio che la mattina abbiamo trovato rotto”.
Censura tale decisione l'appellante evidenziando il “macroscopico travisamento della prova testimoniale” e la erronea valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze processuali in realtà, a suo dire, tra loro perfettamente compatibili e non contraddittorie. In particolare sostiene che l'affermazione del teste secondo il quale l'auto si trovava in un cortile “chiuso da un cancello con un catenaccio che la mattina del furto abbiamo trovato rotto”, non infici l'attendibilità della sua dichiarazione in quanto il teste “apportava dei meri dettagli alla dinamica sinistruosa, che veniva descritta in maniera succinta nella denuncia fatta nell'immediatezza”, con la conseguenza che l'an della pretesa avanzata debba ritenersi accertato “nella misura in cui è risultato provato l'effettivo avvenimento del furto”.
Le censure avanzate non sono codivisibili.
Occorre in primo luogo premettere che, secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, “nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass.21.12.2017 n. 30656)
Non vi è dubbio che ricada sull'attore l'onere di provare l'avvenuto furto quale evento coperto dalla garanzia al fine di ottenere l'indennizzo assicurativo.
A tal fine certamente non può bastare la denuncia penale dell'assicurato che non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato, poiché trattasi di atto proveniente dallo stesso assicurato e unilateralmente formato (così in motivazione Cass.
3.2.2023 n.3446; in questo senso, tra le tante, Cass. 7.11. 2022 n. 32637
e, in precedenza, 10.2.2003 n. 1935).
Ciò detto, in ordine alla valutazione di inattendibilità dei testi val la pena di ricordare che tale giudizio afferisce alla verifica sulla veridicità della deposizione che deve essere effettuata alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione;
le eventuali contraddizioni etc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti, l'eventuale interesse ad un determinato esito della lite).
La Cassazione, intervenendo sulla questione (Cass 9.8.2019 n.21239; 30.9.2021 n.26547), ha specificato che “anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”.
E' stato altresì affermato che “non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art.247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n.248 del 1947, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice desuma la perdita di credibilità” (Cass.28.2.2023 n.6001).
Tuttavia, il rapporto di parentela del teste con una delle parti in causa, pur non essendo di per sé motivo di inutilizzabilità né di inattendibilità della relativa testimonianza, deve indurre il giudice a valutare la stessa con maggiore rigore e prudenza, in concorso con ogni altro utile elemento (Cass.4/1/2019 n.98; 17/12/2015 n.25358). In tal caso, cioè, è necessario vagliare la testimonianza con maggiore cautela e tale verifica deve essere particolarmente penetrante e rigorosa.
Orbene, nel caso di specie emerge un elemento incongruente, particolarmente rilevante e significativo tale da fondare, come già sostenuto dal giudice di prime cure, un giudizio di inattendibilità e non credibilità dell'unico teste escusso , padre dell'attore. Testimone_1
Invero, le dichiarazioni del teste in ordine al luogo ove si trovava la vettura oggetto di furto nella notte in cui fu rubata, (“in sosta all'interno del cortile privato” in via Passanti Flocco n.
155 “chiuso da un cancello con un catenaccio che la mattina abbiamo trovato rotto”) lungi dall'essere un dato di contorno, trascurabile e del tutto insignificante, come sostenuto dall'appellante, costituisce un elemento caratterizzante l'intera vicenda che non può passare inosservato e quindi dimenticato e non riferito ai CC in sede di denuncia di furto da parte del soggetto leso. Come riportato nella denuncia ai Carabinieri di BO, dichiarava che Parte_1 il presunto furto si verificava alla via Passanti Flocco n.155 “in pubblica via” e non faceva menzione del fatto che la vettura si trovava parcheggiata nel cortile della sua abitazione, sita in via Passanti Flococ n.155, recintato da un cancello chiuso da un catenaccio che ignoti forzavano per entrare e per prelevare la vettura;
e ciò neanche nella dichiarazione scritta resa alla Controparte_1
Né appare possibile considerare l'affermazione che la vettura era parcheggiata sulla pubblica via riportata nella denuncia un mero refuso dato che mai prima della dichiarazione prestata dal teste e della statuizione di rigetto tale circostanza era stata sollevata.
Pertanto, la non coincidenza delle dichiarazioni del teste rispetto a quanto riferito dal figlio ai CC di BO (la vettura si trovava sulla pubblica via Passanti Flocco n.155), discredita e toglie credibilità all'intera testimonianza nel suo complesso, ivi compresa la conferma dell'avvenuto furto, da cui non può che derivare il rigetto della domanda proposta.
Va pertanto condivisa la statuizione di rigetto della domanda pronunciata dal giudice di prime cure.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Parimenti va rigettata la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria formulata dall'appellata, non avendo l'istante indicato, neppure in termini di astratta enunciazione, in cosa sarebbe consistito il pregiudizio sofferto, né tanto meno fornito alla Corte gli elementi necessari per un'eventuale liquidazione di esso in via equitativa.
Giova, al riguardo, rammentare che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula pur sempre la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell' "an" che del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (cfr., in tal senso, Cass. 25798/14, Cass. n. 18169/04 e
Cass. n. 3941/02) e che la facoltà concessa al giudice di liquidare anche ex officio il danno in questione non vale a trasformare il risarcimento in una pena pecuniaria o in una misura di carattere sanzionatorio o afflittivo, disancorata da qualsiasi esigenza probatoria (cfr. Cass.
n. 17902/10).
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che in grado di appello non ha avuto luogo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché
a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass. 26.10.2018
n. 27233; 17.10.2019 n. 26297; 20.05.2020 n. 9263).
A quest'ultimo riguardo, difatti, va ricordato che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte attraverso la conferma della sentenza impugnata, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
11792 del 15/05/2018).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria anche se non sufficiente per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso, come quello all'esame, di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società appellata e di rigetto dell'appello non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 1319/2021 del Tribunale di Torre Annunziata nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante, con atto Controparte_1
notificato in data 21.7.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 c.p.c. proposta dall'appellata; c) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi E.2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) visto l'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 6.2.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio