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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/10/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 6301 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
in persona del titolare , Parte_1 Parte_2 rapp.to e difeso in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione dall'Avv. Loredana Rago ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa in Palazzo San Gervasio (PZ) alla via Conceria 27 -opponente- E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Anna Rosanova ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa presso il suo studio sito in Sant'Antonio Abate alla via Scafati, 149 -opposta- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in Parte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1130/2022 emesso in data 30.09.22 dal Tribunale di Torre Annunziata su istanza della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 mancato pagamento della fattura n. 2334 del 1.09.2022, avente ad oggetto rate non pagate per l'installazione di un impianto fotovoltaico, per la somma di euro 38.400,00 oltre interesse legali e spese. A sostegno della propria opposizione specificava che con contratto sottoscritto il 21.07.21 la società , Controparte_1 si era impegnata a fornire un impianto fotovoltaico di potenza pari a 440 KWp presso la sede della di Parte_1 CP_2
, con pagamento del prezzo pari ad euro 38.400,000; che
[...] ento della stipula del contratto veniva versato un acconto pari ad euro 11.694,00, e che il pagamento della restante somma, sarebbe dovuto avvenire a mezzo di 48 rate mensili di € 800,00 cadauno a partire da 30 gg. dalla data di collaudo
1 dell'impianto, e che tale pagamento non era esigibile, non avendo l'opposta ancora provveduto a collaudare l'impianto. Deduceva altresì, l'incompetenza del tribunale di Torre in favore di quello di Potenza in quanto foro del consumatore e la mancanza del tentativo di mediazione. Chiedeva quindi danni per la mancata realizzazione dell'impianto fotovoltaico dati dalla sommatoria del danno da mancata produzione e dai mancati ricavi. Si costituiva in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione, nonché nel merito l'infondatezza della pretesa. In particolare, lo stesso eccepiva che il mancato collaudo era da imputare all'opponente, il quale non aveva accettato di porre in essere gli ulteriori pagamenti di spese ed oneri come preventivato dall'E- Distribuzione S.p.A., per instaurare la relativa connessione. Ritenute infondate l'eccezione di incompetenza e di mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte della precedente persona fisica del giudicante, assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI cpc, formulate ma non ammesse le istanze istruttorie, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Va inoltre rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex 164 c.p.c. per mancata specificazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda, poiché le stesse, nel caso di specie, appaiono sufficientemente indicate dall'attrice, tanto da permettere al convenuto di articolare le proprie conseguenti
2 difese. E, infatti, in base all'orientamento della Suprema Corte,
“la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Tribunale Foggia, 9 febbraio 2001; Cass. Civ. n. 27670/08; Cassazione civile , sez. III, 28 agosto 2009, n. 18783; - Cassazione civile, sez. un., 22/05/2012, n. 8077 e Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato come “La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 3, n. 17408 del 12/10/2012): ed anche sotto tale profilo l'atto introduttivo del giudizio appare sufficientemente esaustivo. Analogamente è infondata l'eccezione di incompetenza per territorio essendo l'opponente non un consumatore, ma un imprenditore che ha acquistato l'impianto fotovoltaico per la propria attività e non per uso personale. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione del 30 novembre 2018 ha evidenziato che la qualifica di imprenditore o professionista non esclude l'applicabilità alla persona fisica della normativa vigente in tema di tutela del consumatore. Tale disciplina è tuttavia applicabile solo a patto che il soggetto abbia stipulato il contratto per soddisfare esigenze estranee all'esercizio della sua attività, quindi attinenti alla sua vita quotidiana personale o familiare, e tale decisione deve basarsi esclusivamente sui documenti prodotti dalle parti con gli atti introduttivi (vedi contratto). Per un imprenditore individuale che intende far valere la propria qualità di consumatore, è essenziale che tale status emerga chiaramente fin dall'inizio, possibilmente dal contratto stesso. La spendita del nome della ditta e l'indicazione della partita IVA creano una forte presunzione di attività professionale (Cass. Civile Ord. Sez. 3 Num. 30836 Anno 2024). Ancora va disattesa l'eccezione sul mancato esperimento della mediazione in considerazione che la presente controversia non rientra fra le materie per cui è obbligatorio svolgere la mediazione in quanto, appunto, è stato stipulato fra le parti un
3 contratto di fornitura che non rientra nelle materie di cui all'art.5, comma 1 bis, del D. Lgs. 28 del 2010, Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va disattesa per i seguenti motivi. Va evidenziato che in materia di onere della prova in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174). Ed ancora, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30/10/2001, n. 13533). Tanto premesso, oggetto del presente giudizio è la valutazione della fondatezza della pretesa creditoria posta a fondamento della domanda di pagamento instaurata con il procedimento monitorio. Ciò precisato, da una complessiva valutazione dei fatti dedotti in giudizio dalle parti ed in particolare in virtù delle difese contenute negli atti difensivi, può ritenersi pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda di pagamento. Ebbene, nella fattispecie l'opposta ha allegato di essere creditore della per l'installazione di impianti fotovoltaici, e Parte_1 che ate non pagate e persistendo il grave inadempimento emetteva la fattura n. 2334 del 01.09.2022, e ha dunque chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento nei confronti della predetta società per la somma di euro 38.400,00.
4 L'opponente ha invece contestato l'opposta pretesa evidenziando che il pagamento non era esigibile non essendo tutt'ora l'opera collaudata. Va però evidenziato, come dalla documentazione versata agli atti sia emerso che l'impianto non è stato collaudato per causa non imputabile all'opposta. Invero da tutta la documentazione versata agli atti (missiva 30- 3-2022; richiesta di preventivo spesa di E- Distribuzione spa) è emerso che l'impianto non è stato connesso a causa dell'opponente, il quale non ha accettato di porre in essere i necessari pagamenti preventivati da E- Distribuzione spa, non permetto così la fase di collaudo. Invero, dalla documentazione versata in atti relativa al preventivo di spesa si legge espressamente che “ trascorsa la data di scadenza, senza che venga effettuato il pagamento di cui al punto 2……, E-Distribuzione annulla la pratica e la
[...] qualora si verificasse tale annullam Controparte_1 declina ogni responsabilità, come pure la scrivente declina ogni responsabilità per la conseguenziale richiesta ad E-Distribuzione di nuova connessione e relativo preventivo di spesa ed oneri di connessione per l'impianto fotovoltaico “. A fronte di tali circostanze, parte opponente, su cui incombeva il relativo onere, non ha provato né di aver pagato il relativo preventivo di spesa, ne di aver fatto richiesta per una nuova connessione, prova che avrebbe permesso di fondare una eventuale responsabilità in tal senso dell'opposta, per mancato collaudo e mancato pagamento delle suddette rate. Per tutto quanto precede, dunque, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo n. 1130/2022 del 30.09.22.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei DM 55/14 e 147/22, tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei minimi in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1130/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 30/09/2022 e lo dichiara esecutivo;
- condanna in nome del legale Parte_3 rapp.te pro Controparte_1
, la somma di euro 7.616,00 a titolo di spese del presente
[...] dizio di opposizione, oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge. Torre Annunziata 21 ottobre 2025.
5 Il Giudice onorario di Tribunale dott. Ambrosino Luigi L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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in persona del titolare , Parte_1 Parte_2 rapp.to e difeso in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione dall'Avv. Loredana Rago ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa in Palazzo San Gervasio (PZ) alla via Conceria 27 -opponente- E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Anna Rosanova ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa presso il suo studio sito in Sant'Antonio Abate alla via Scafati, 149 -opposta- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in Parte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1130/2022 emesso in data 30.09.22 dal Tribunale di Torre Annunziata su istanza della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 mancato pagamento della fattura n. 2334 del 1.09.2022, avente ad oggetto rate non pagate per l'installazione di un impianto fotovoltaico, per la somma di euro 38.400,00 oltre interesse legali e spese. A sostegno della propria opposizione specificava che con contratto sottoscritto il 21.07.21 la società , Controparte_1 si era impegnata a fornire un impianto fotovoltaico di potenza pari a 440 KWp presso la sede della di Parte_1 CP_2
, con pagamento del prezzo pari ad euro 38.400,000; che
[...] ento della stipula del contratto veniva versato un acconto pari ad euro 11.694,00, e che il pagamento della restante somma, sarebbe dovuto avvenire a mezzo di 48 rate mensili di € 800,00 cadauno a partire da 30 gg. dalla data di collaudo
1 dell'impianto, e che tale pagamento non era esigibile, non avendo l'opposta ancora provveduto a collaudare l'impianto. Deduceva altresì, l'incompetenza del tribunale di Torre in favore di quello di Potenza in quanto foro del consumatore e la mancanza del tentativo di mediazione. Chiedeva quindi danni per la mancata realizzazione dell'impianto fotovoltaico dati dalla sommatoria del danno da mancata produzione e dai mancati ricavi. Si costituiva in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione, nonché nel merito l'infondatezza della pretesa. In particolare, lo stesso eccepiva che il mancato collaudo era da imputare all'opponente, il quale non aveva accettato di porre in essere gli ulteriori pagamenti di spese ed oneri come preventivato dall'E- Distribuzione S.p.A., per instaurare la relativa connessione. Ritenute infondate l'eccezione di incompetenza e di mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte della precedente persona fisica del giudicante, assegnati su richiesta di parte i termini di cui all'art 183 comma VI cpc, formulate ma non ammesse le istanze istruttorie, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Va inoltre rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex 164 c.p.c. per mancata specificazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda, poiché le stesse, nel caso di specie, appaiono sufficientemente indicate dall'attrice, tanto da permettere al convenuto di articolare le proprie conseguenti
2 difese. E, infatti, in base all'orientamento della Suprema Corte,
“la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Tribunale Foggia, 9 febbraio 2001; Cass. Civ. n. 27670/08; Cassazione civile , sez. III, 28 agosto 2009, n. 18783; - Cassazione civile, sez. un., 22/05/2012, n. 8077 e Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato come “La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 3, n. 17408 del 12/10/2012): ed anche sotto tale profilo l'atto introduttivo del giudizio appare sufficientemente esaustivo. Analogamente è infondata l'eccezione di incompetenza per territorio essendo l'opponente non un consumatore, ma un imprenditore che ha acquistato l'impianto fotovoltaico per la propria attività e non per uso personale. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione del 30 novembre 2018 ha evidenziato che la qualifica di imprenditore o professionista non esclude l'applicabilità alla persona fisica della normativa vigente in tema di tutela del consumatore. Tale disciplina è tuttavia applicabile solo a patto che il soggetto abbia stipulato il contratto per soddisfare esigenze estranee all'esercizio della sua attività, quindi attinenti alla sua vita quotidiana personale o familiare, e tale decisione deve basarsi esclusivamente sui documenti prodotti dalle parti con gli atti introduttivi (vedi contratto). Per un imprenditore individuale che intende far valere la propria qualità di consumatore, è essenziale che tale status emerga chiaramente fin dall'inizio, possibilmente dal contratto stesso. La spendita del nome della ditta e l'indicazione della partita IVA creano una forte presunzione di attività professionale (Cass. Civile Ord. Sez. 3 Num. 30836 Anno 2024). Ancora va disattesa l'eccezione sul mancato esperimento della mediazione in considerazione che la presente controversia non rientra fra le materie per cui è obbligatorio svolgere la mediazione in quanto, appunto, è stato stipulato fra le parti un
3 contratto di fornitura che non rientra nelle materie di cui all'art.5, comma 1 bis, del D. Lgs. 28 del 2010, Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va disattesa per i seguenti motivi. Va evidenziato che in materia di onere della prova in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174). Ed ancora, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30/10/2001, n. 13533). Tanto premesso, oggetto del presente giudizio è la valutazione della fondatezza della pretesa creditoria posta a fondamento della domanda di pagamento instaurata con il procedimento monitorio. Ciò precisato, da una complessiva valutazione dei fatti dedotti in giudizio dalle parti ed in particolare in virtù delle difese contenute negli atti difensivi, può ritenersi pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda di pagamento. Ebbene, nella fattispecie l'opposta ha allegato di essere creditore della per l'installazione di impianti fotovoltaici, e Parte_1 che ate non pagate e persistendo il grave inadempimento emetteva la fattura n. 2334 del 01.09.2022, e ha dunque chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento nei confronti della predetta società per la somma di euro 38.400,00.
4 L'opponente ha invece contestato l'opposta pretesa evidenziando che il pagamento non era esigibile non essendo tutt'ora l'opera collaudata. Va però evidenziato, come dalla documentazione versata agli atti sia emerso che l'impianto non è stato collaudato per causa non imputabile all'opposta. Invero da tutta la documentazione versata agli atti (missiva 30- 3-2022; richiesta di preventivo spesa di E- Distribuzione spa) è emerso che l'impianto non è stato connesso a causa dell'opponente, il quale non ha accettato di porre in essere i necessari pagamenti preventivati da E- Distribuzione spa, non permetto così la fase di collaudo. Invero, dalla documentazione versata in atti relativa al preventivo di spesa si legge espressamente che “ trascorsa la data di scadenza, senza che venga effettuato il pagamento di cui al punto 2……, E-Distribuzione annulla la pratica e la
[...] qualora si verificasse tale annullam Controparte_1 declina ogni responsabilità, come pure la scrivente declina ogni responsabilità per la conseguenziale richiesta ad E-Distribuzione di nuova connessione e relativo preventivo di spesa ed oneri di connessione per l'impianto fotovoltaico “. A fronte di tali circostanze, parte opponente, su cui incombeva il relativo onere, non ha provato né di aver pagato il relativo preventivo di spesa, ne di aver fatto richiesta per una nuova connessione, prova che avrebbe permesso di fondare una eventuale responsabilità in tal senso dell'opposta, per mancato collaudo e mancato pagamento delle suddette rate. Per tutto quanto precede, dunque, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo n. 1130/2022 del 30.09.22.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei DM 55/14 e 147/22, tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei minimi in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1130/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 30/09/2022 e lo dichiara esecutivo;
- condanna in nome del legale Parte_3 rapp.te pro Controparte_1
, la somma di euro 7.616,00 a titolo di spese del presente
[...] dizio di opposizione, oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge. Torre Annunziata 21 ottobre 2025.
5 Il Giudice onorario di Tribunale dott. Ambrosino Luigi L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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