Versione
19 aprile 1942
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Versione
2 marzo 1997
2 marzo 1997
Art. 2668.
(Cancellazione della trascrizione).
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivita' delle parti.
Si deve cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto.
((Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato))
(Cancellazione della trascrizione).
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivita' delle parti.
Si deve cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto.
((Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato))
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- 1. cancellazione trascrizionehttps://www.brocardi.it/ · 284.81696
[…] comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordini con...» Consulenza legale Q202231441 (Articolo 2668 Codice Civile - Cancellazione della trascrizione) «L'art. 5 punto 3 del “ Contratto di godimento in funzione di successiva vendita ”, stipulato in data 15/02/2017, è abbastanza chiaro in relazione a...» Consulenza legale Q202026751 (Articolo 629 Codice proc. civile - Rinuncia) «La procedura a cui si intende fare ricorso è, sotto un profilo puramente teorico, […]
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Giurisprudenza • +500
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- contraddittorio·
- interesse creditore·
- giurisdizione ordinaria·
- art. 2668 c.c.·
- patrocinio a spese dello Stato·
- procedura esecutiva·
- estinzione giudizio·
- cancellazione trascrizione domanda giudiziale