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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/12/2024, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele Presidente dr. Maurizio Petrelli Consigliere avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 880 del ruolo generale delle cause dell'anno
2020
TRA
(C.F. e P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lupo, elettivamente domiciliata in Francavilla Fontana corso Garibaldi n. 49 in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Augusto CP_1 C.F._1
Lippolis, presso il cui studio - in Francavilla Fontana (Br) alla via Braida n. 7 - è elettivamente domiciliato, in virtù di mandato in atti
APPELLATO
All'udienza del 25.1.23, le parti hanno precisato le conclusioni, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così sintetizzato dal Tribunale di Brindisi con la sentenza n. 798/2020 del
20.6.2020, pubblicata il 29.6.2020: “La domanda ha per oggetto la declaratoria dell'invalidità degli accordi relativi al rapporto di finanziamento intercorso con parte opposta, in relazione a profili riguardanti la falsità ideologica, l'abusivo riempimento di moduli in bianco e l'usura.
Nello specifico, l'opponente ha chiesto che il Tribunale voglia: dichiarare l'inesistenza e la nullità delle scritture private del 01/10/1985 e del 01/11/1985 invocate dalla sia Parte_1
in ordine alla sorte capitale, sia in ordine al tasso di interesse di mora richiesto, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 11/2013 emesso dal Tribunale di Brindisi – Sez. distaccata di Francavilla F.- in data 15/01/2013; dichiarare che la non vanta nessun altro credito nei Parte_1
confronti dell'opponente, in ordine al rapporto finanziario intercorso;
condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
La società opposta, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e pretese, chiedendo, nel merito, che il Tribunale voglia: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle rate scadute e non pagate per un importo pari a € 2.478,99, oltre agli interessi moratori sulla sorte capitale nella misura del tasso fisso del 26% dalla data dell'inadempimento fino al soddisfo;
in estremo subordine, condannare l'opponente al pagamento delle rate scadute e non pagate per un importo pari a € 2.478,99, oltre agli interessi moratori sulla sorte capitale nella misura del tasso fisso del 18% annuo nonché una commissione fissa di 1/8 di punto per ogni trimestre o frazione come da scrittura privata datata 01/10/1985, con decorrenza dalla data di scadenza delle singole rate e fino al soddisfo;
in ogni caso, condannare l'opponente per lite temeraria al pagamento della somma di € 10.000,00 o quella diversa somma ritenuta giusta;
con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta nei termini di legge, la prova per interpello e l'effettuazione di c.t.u. contabile.”
Con la suddetta sentenza n. 798/2020, il Tribunale di Brindisi così statuiva “revoca il decreto ingiuntivo n. 11/2013 del 15/01/2013; - dichiara la nullità dell'accordo siglato dalle parti in data
1/11/1985; - condanna al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € CP_1
14.480,03, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.” Il primo giudice così motivava: “Sotto i profili indicati, gli accordi posti a fondamento del decreto opposto non possono, dunque, considerarsi invalidi. …. Ciò posto, devono valutarsi gli ulteriori aspetti di censura fatti valere da parte opponente, primo fra i quali l'assenza di alcuna correlazione tra l'accordo del
1/10/1985 e quello del 1/11/1985. Si consideri, infatti, quanto a quest'ultimo, che dal tenore letterale della dichiarazione ivi contenuta, più sopra riportata, non è dato in alcun modo evincere a quale obbligazione pecuniaria la regola contrattuale debba applicarsi. Per il modo completamente astratto in cui
è formulata la promessa della prestazione dedotta, senza riferimento alcuno, neppure per relationem, a uno o più specifici debiti, deve ritenersi che il contratto in questione sia nullo per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, secondo il disposto degli artt. 1346 – 1418 c.c. ….
Limitata all'accordo del 1/10/1985 la legge regolatrice del rapporto fra le parti, la verifica processuale sulla dedotta usurarietà dei tassi di interesse convenuti o applicati è stata effettuata mediante consulenza d'ufficio, i cui esiti, esaustivi e privi di vizi logici, si fanno propri. Posto che al momento della pattuizione
(da ultimo, Cass., sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27442) non era ancora in vigore la l. n. 108/96 e che la normativa antiusura coinvolge anche gli interessi moratori (Cass. Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286), in tale direzione è stato accertato che: il tasso di interesse corrispettivo del 18% annuo, convenuto tra le parti, era in linea con quanto mediamente praticato nel mercato creditizio, risultando il tasso ufficiale di sconto per il periodo 4/1/1985 – 7/11/1985 pari al 15,5% ed essendo ragionevole l'applicazione di uno spread del 2,5% quale remunerazione del creditore;
il tasso degli interessi corrispettivi pattuiti eccede il limite previsto dalla normativa antiusura per la tipologia di operazioni (finanziamenti effettuati da intermediari non bancari fino al limite di € 5.000,00) per i periodi 1/1/2011 – 30/6/2012 e
1/10/2012 – 31/12/2012; il creditore risulta avere applicato, a titolo di mora, un tasso superiore del
57,57% rispetto a quello all'epoca vigente, derivante la sommatoria degli interessi indicati negli accordi del
1/10/1985 e del 1/11/1985; tenendo in considerazione il riconteggio nel quale, in ragione di tutto quanto sopra, si calcola il debito residuo del (detratte le somme pacificamente già corrisposte) CP_1
applicando il tasso moratorio pattuito fra le parti nell'accordo del 1/10/1985 e riportandolo entro i limiti del tasso soglia antiusura, l'opponente risulta debitore, al 31/12/2012, della somma di € 14.480,03, di cui € 1.957,41 per capitale ed € 12.522,62 per interessi. Per i motivi chiariti in via preliminare, sulla detta somma devono ritenersi applicati unicamente interessi al tasso legale.”
La ha proposto appello avverso la decisione del primo giudice, cui Parte_1
ha resistito il sig. . CP_1 Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 25.1.23, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. I primi due motivi di appello vengono trattati congiuntamente per la loro stretta connessione
Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce: “SENTENZA A SORPRESA O
DELLA TERZA VIA, ART. 101 E 112 C.P.C.; MANCATO RICONOSCIMENTO DEI
DOCUMENTI ALLEGATI, RACCOMANDATE A.R. CON NOTE DI ADDEBITO,
PIANO DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CHIROGRAFARIO ONEROSO N.
0132/00, CONTEGGIO ANALITICO INTERESSI DI MORA, ETC. PERTANTO IL
GIUDICE DI PRIME CURE AVREBBE DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 115 C.P.C.,
RICONOSCERE COME VERI I FATTI NON CONTESTATI
SPECIFICATAMENTE DA PARTE OPPONENTE;
INTERPRETAZIONE
SECONDO BUONA FEDE ART. 1366 C.C., PRESUNZIONE DI CONOSCENZA
ART. 1335 C.C., PER FACTA CONCLUDENTIA ART. 1219. 2735 C.C., ERRATA
INTERPRETAZIONE DELLA PATTUIZIONE INTERESSI DI MORA”; assume l' appellante che “ in primo grado non ha effettuato una contestazione specifica e Parte_1 CP_1
tempestiva sulle raccomandate A.R., note di addebito (agli atti), inviate dalla Parte_1
al debitore al pagherò cambiario di Lire 5.000.000 emesso dal e
[...] CP_1 CP_1
datato 07.10.85, alla scrittura privata del 01.11.1985, al conteggio analitico degli Parte_2
interessi di mora (allegato n. 3 del D.I.), etc. Tutti documenti non contestati in modo specifico e tempestivo.
In tal senso il non ha mai disconosciuto specificatamente e tempestivamente i documenti allegati nel CP_1
fascicolo di parte, ed in particolare:
1. Copia Raccomandata A/R del 01.06.1989 inviata dalla ICS al e allegata Nota di CP_1
Addebito N. 22/89 del 01.06.1989 (con la specifica indicazione del tasso di interesse di mora 26%);
2. Copia della racc. A/R del 27.05.2011 con la specifica indicazione del tasso di interesse di mora 26%;
3. Conteggio analitico degli interessi di mora nella misura convenuta 26% maturati fino al 21.12.2012.
Il conteggio analitico degli interessi di Mora nella misura convenuta (allegato n. 3 Decreto Ingiuntivo) non
è stato mai contestato da alcuno, nè rilevati errori di calcolo, omissioni, duplicazioni, etc.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta che “LA SENTENZA E'
ERRATA E VA RIFORMATA, POICHE' DEVONO RICONOSCERSI GLI ULTERIORI INTERESSI DI MORA AL TASSO CONVENZIONALMENTE
PATTUITO, DALLA DATA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE E FINO AL
”, assume che “la ICS ha sempre chiesto la conferma del Decreto Ingiuntivo opposto oltre CP_2
interessi sulla sorte capitale nella misura del tasso convenzionalmente pattuito maturati dalla data della domanda giudiziale del 21.12.2012 e sino al soddisfo.”
I motivi sono fondati.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo il sig. ha chiesto la declaratoria dell'invalidità CP_1
di due accordi relativi al rapporto di finanziamento intercorso tra la Parte_1
e il sig. , il primo in data 01/10/1985 e il secondo del 01/11/1985.
[...] CP_1
Il primo giudice ha rilevato che “Stando alla documentazione sulla quale parte opposta fonda la sua pretesa, il rapporto di finanziamento con l'opponente si sarebbe sviluppato attraverso due accordi negoziali contenuti in due scritture private rispettivamente datate 1/10/1985 e 1/11/1985. Il primo è un contratto nel quale il si riconosce debitore verso la società convenuta della somma di £ 5.400.000, che si CP_1
obbliga a restituire in 36 rate mensili da 150 euro, nelle quali sono inclusi interessi al tasso del 18%, quote di ammortamento, commissioni e spese. Secondo una ragionevole interpretazione della poco chiara locuzione di cui all'art. 4) dell'accordo, il contratto prevede, fra l'altro, un interesse di mora pari a quello corrispettivo, oltre ad una commissione fissa di un punto per ogni trimestre o sua frazione.
Il secondo titolo è costituito da un foglietto sul quale, oltre ai timbri della società opposta, è impresso altro timbro in rosso, recante la scritta “con la presente mi impegno nei confronti della Parte_1
in caso di mora, esecuzione forzata o azione giudiziaria, a pagare il tasso convenuto in ragione del
[...]
ventisei% + ½% c.m.s. con capitalizzazione trimestrale”. Il tasso è indicato a penna e il timbro è seguito dalla sottoscrizione di ” CP_1
Il primo giudice ha concluso per la declaratoria di nullità di quest'ultima scrittura per indeterminatezza dell'oggetto.
Orbene, osserva la Corte, entrambi i contratti sono validi in quanto mai espressamente contestati (le scritture sono contestate solo con riferimento alla illegittima previsione degli interessi corrispettivi e di mora) e soprattutto perché mai è stato contestato esplicitamente il collegamento tra le due scritture e neanche provata l'esistenza di altri rapporti tra le parti cui potesse far riferimento la seconda scrittura relativa alla pattuizione del tasso di interesse moratorio. Premessa, quindi, la validità di entrambi gli accordi, deve essere valutata la pattuizione in ordine agli interessi.
Nella scrittura privata del 01/10/1985 le parti convenivano l'applicazione del tasso convenzionale del 18%, con la scrittura 01/11/1985 il sig. si impegnava a CP_1
corrispondere il tasso di mora del 26%.
Entrambe le pattuizioni sono da considerarsi valide in quanto, in considerazione della data di sottoscrizione di entrambe le scritture (1985) non si applica la n. 108/1996.
Come indicato dal ctu, il tasso di interesse corrispettivo del 18% annuo, convenuto tra le parti, era in linea con quanto mediamente praticato nel mercato creditizio, risultando il tasso ufficiale di sconto per il periodo 4/1/1985 – 7/11/1985 pari al 15,5% ed essendo ragionevole l'applicazione di uno spread del 2,5% quale remunerazione del creditore (come correttamente rilevato dal primo giudice).
Quanto alla pattuizione relativa agli interessi di mora, anche la stessa si può considerare valida perché convenzionalmente stabilita e mai contestata negli anni.
Va sottolineato che erroneamente il ctu e il primo giudice hanno sommato i tassi di interessi corrispettivi e moratori.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 17447/2019, ha sottolineato la differenza strutturale sussistente tra interessi corrispettivi, che hanno la funzione fisiologica di remunerare il capitale finanziato ed interessi moratori che individuano, invece, il costo patologico che il debitore deve sopportare nel caso di inadempimento e ha concluso che “non è corretto sommare gli interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori.”
Con la sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, la cassazione ha ribadito la differenza tra interessi corrispettivi e di mora (“gli interessi corrispettivi hanno funzione remunerativa, i moratori, invece, risarcitoria;
vi è, dunque, una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, in quanto l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre l'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., rappresenta il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria;
dunque, i primi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato con riguardo al tempo previsto per la fruizione di una somma di denaro che passa da un soggetto all'altro, mentre i secondi compensano il creditore per la perdita di disponibilità del denaro mai accettata, ma solo subita, oltretutto per un periodo di tempo neppure prevedibile e foriera di costi non del tutto prevedibili neanch'essi. Insomma, se può dirsi pure che, in termini economici, le due categorie si avvicinano, in termini giuridici assai diversa è la causa giuridica dell'attribuzione” e ha riconosciuto che anche gli interessi convenzionali di mora sono sottoposti alla normativa in tema di usura, L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso".
Nella stessa sentenza è poi precisato che "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato,
è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
È pertanto incombenza di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimo, sulla base dei Decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per i periodi contestati.
Nella fattispecie, alcuna prova in tal senso è stata fornita.
Inoltre, sul punto, la Suprema corte con la sentenza n. 25182/ 2010 ha così statuito: “Quanto poi all'asserito carattere usurario, occorre osservare che il rapporto di conto corrente tra le parti si è esaurito prima della entrata in vigore della Legge n. 108 del 1996, che ha disciplinato il carattere usurario degli interessi ed a tale proposito questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di precisare che il Decreto Legge
29 dicembre 2000, n. 394, articolo 1, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 2001, n. 24, di interpretazione autentica della Legge 7 marzo 1996, n. 108, secondo cui la natura usuraria dei tassi di interesse va determinata in riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione, non trova applicazione ai rapporti già esauriti prima della successiva entrata in vigore della suddetta Legge n.
108 del 1996, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza successiva di una controversia sulle ragioni di credito di una delle parti (da ultimo Cass. 11632/10). Ne discende che, nel caso di specie, per provare il carattere usurario degli interessi le ricorrenti avrebbero dovuto provare ai sensi dell'articolo 644 c.p., il vantaggio usuraio, lo stato di bisogno e l'approfittamento di tale stato da parte del creditore, circostanze che non risultano essere state dedotte nel presente giudizio
(Cass. 1329/77; Cass. 9021/93)”
Nessuna prova è stata fornita in merito.
Inoltre, come provato dall'odierna appellante, il non ha mai contestato i numerosi CP_1
solleciti di pagamento inviati dall' né tantomeno disconosciuto i documenti da Parte_1
quest'ultima allegati nel fascicolo di parte, contenenti l'indicazione del tasso di mora applicato, e in particolare:
1. Copia Raccomandata A/R del 01.06.1989 inviata dalla ICS al e allegata CP_1
Nota di Addebito N. 22/89 del 01.06.1989 (con la specifica indicazione del tasso di interesse di mora 26%);
2. Copia della racc. A/R del 27.05.2011 con la specifica indicazione del tasso di interesse di mora 26%;
3. Conteggio analitico degli interessi di mora nella misura convenuta 26% maturati fino al
21.12.2012.
B. Per quanto argomentato si considerano assorbiti il terzo motivo di appello (“LA
SENTENZA E' ERRATA E VA RIFORMATA, IN QUANTO LA CTU CONTABILE
E' STATA ILLEGITTIMAMENTE / ERRONEAMENTE DISPOSTA”) e il quarto motivo di appello (“SUL REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE PER
ENTRAMBI I GRADI DI GIUDIZIO, OLTRE IVA, CAP, SPESE GENERALI AL
15%, SPESE CTU”).
Per tutto quanto sopra argomentato, l'appello deve essere accolto l'opposizione rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 798/2020, del 20.6.2020, pubbl. il 29.6.2020, resa dal
Tribunale di Brindisi, accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 11/2013 del Tribunale di Lecce. Condanna l'appellato al pagamento in favore della appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio Parte_1 liquidate quanto al primo grado in complessivi €. 4.000,00 per compensi e, quanto al presente grado, in complessivi €. 3.900,00, oltre contributo unificato e oltre, per entrambi i gradi di giudizio i.v.a., c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge. Pone le spese di ctu a carico dell'appellato.
Condanna l'appellante alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.
Lecce, 23 luglio 2024.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)