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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/05/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1932/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente estensore,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 18/11/2021 al n. 1932 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 722/2021, pubblicata in data 24.9.2021
promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Parte_1 C.F._1
Vincenzo Fanelli ed elettivamente domiciliata al seguente indirizzo telematico di P.E.C. come da mandato allegato Email_1
appellante
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Liri Controparte_1 C.F._2
n. 19 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Ricciardi che lo rappresenta e difende come da mandato allegato e (già – c.f. ; P.I. ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, Via B. Varchi
n. 57 presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Giannuzzi che la rappresenta e difende come da mandato allegato e
(c.f. , in persona del Direttore Generale e Parte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Galleria del Reno n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Facci che la rappresenta e difende come da mandato allegato
appellati
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del suo procuratore ad Controparte_4 P.IVA_4 negotia pro tempore, elettivamente domiciliata in Siena, Strada Massetana Romana n. 52 presso e nello studio dell'Avv. Caterina Moraca che la rappresenta e difende come da mandato allegato
appellata e appellante incidentale
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per DE UO AR : “…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, Pt_1 accogliere per tutti i motivi dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.722/2021, emessa in data 15.09.2021 dal Tribunale di Siena, Sez. Civile, Giudice Dott.ssa Clara
Ciofetti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3274/2019, pubblicata in data 24.09.2021, notificata in data
15.10.2021, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) In via principale: - ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido, il Dott. CP_1
e/o e/o , queste ultime due in proprio e/o
[...] Controparte_2 Parte_2 per fatto altrui del personale medico ivi esercente, al risarcimento del danno non patrimoniale biologico cd. iatrogeno-differenziale da invalidità permanente, da riconoscersi alla Sig.ra
[...]
almeno nella misura complessiva del 25% (cfr. pag. 42 di Doc. 52), da liquidarsi Parte_1 mediante applicazione delle cd. “Tabelle del Tribunale di NO” (aggiornate al momento della liquidazione definitiva del danno), e facendo altresì applicazione del criterio correttivo di personalizzazione maggiorativa del danno, nella misura almeno del 34% (valore corrispondente alla personalizzazione tabellare prevista in ipotesi di 25 punti di danno biologico), tenuto conto della necessità di risarcire integralmente il danno non patrimoniale della ricorrente anche dei profili di danno morale, esistenziale e perdita di chance;
- ritenere fondati i motivi esposti e, per l'effetto condannare in solido il Dott. e quest'ultima in proprio e/o Controparte_1 Controparte_2 per fatto altrui del personale medico ivi esercente, al risarcimento in favore della Sig.ra
[...]
del danno non patrimoniale biologico da inabilità temporanea, relativa ai ricoveri Parte_1 presso pari almeno a 63 giorni di inabilità temporanea assoluta, così come Controparte_3 accertato dai CCTTUU, oltre che al risarcimento dell'ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale, pari almeno a 180 giorni, di cui 90 giorni per inabilità temporanea parziale al 75%, ed ulteriori 90 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%, sulla scorta di quanto accertato in CTU
(cfr. pag. 47 di Doc. 52), il tutto, facendo applicazione di personalizzazione maggiorativa al relativo valore base monetario, nella misura almeno del 34%; - ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido, il Dott. e/o e/o Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
queste due ultime in proprio e/o per fatto altrui del proprio personale medico, al
[...] risarcimento in favore della ricorrente dell'ulteriore danno non patrimoniale biologico da inabilità temporanea, conseguente al suo ricovero presso l' presidio ospedaliero Parte_2 di Lugo, almeno nella durata di 52 giorni, per inabilità temporanea assoluta, coincidenti con gli effettivi giorni di ricovero in struttura, ovvero dal 24.03.2015 al 15.05.2015, oltre che al risarcimento dell'ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale di 180 giorni, tenuto conto del periodo di prognosi di sei mesi certificato dalla medesima struttura ospedaliera (cfr.Doc. 30), da definirsi, eventualmente, in 90 giorni per inabilità temporanea parziale al 75%, ed ulteriori 90 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%, il tutto facendo applicazione di personalizzazione maggiorativa al relativo valore base monetario, nella misura almeno del 34%; - ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido, o per quanto di relativa spettanza, il Dott.
quest'ultima in proprio o per fatto altrui del personale Controparte_5 medico ivi esercente, al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica, conseguente alla omessa acquisizione del cd. “consenso informato” al trattamento terapeutico di riprotesizzazione anca sinistra (cfr. Doc. 5), nella somma consigliata di € 50.000,00; - ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare
[...] in proprio e/o per fatto altrui del relativo personale operante in clinica, al risarcimento, Controparte_2 in favore della odierna ricorrente e nella misura che sarà ritenuta di giustizia, del danno non patrimoniale subito a causa della illegittima modifica della propria cartella clinica (cfr. Doc.3 e Doc.
8), in quanto connesso alla lesione di interessi inerenti la persona e costituzionalmente protetti, ex artt. 2 e 32 Cost. e, connesso altresì, alla violazione di obblighi di protezione e/o custodia e/o ordinata gestione della cartella clinica della paziente;
- ritenere fondati i motivi esposti e per Parte_1
l'effetto condannare in solido, o eventualmente per quanto di relativa spettanza, il Dott. CP_1 e/o e/o , queste ultime due in proprio e/o
[...] Controparte_2 Parte_2 per fatto altrui, al risarcimento in favore della Sig.ra del danno emergente Parte_1 passato e futuro, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 1226 c.c. e, relativo a spese per l'acquisto di farmaci, parafarmaci, presidi medici, pagamento di cure riabilitative, tickets (cfr. Doc. 64) e visite specialistiche, necessitate nel corso degli anni, oltre che nei costi per viaggi e pernottamenti, sostenuti per sé e per i propri accompagnatori, relativi ai lunghi periodi di degenza ospedaliera;
- ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido, o eventualmente per quanto di relativa spettanza, il Dott. e/o e/o Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
a pagare alla Sig.ra la rivalutazione monetaria di tutte le
[...] Parte_1 somme dovute, da determinarsi in base agli indici Istat, dal verificarsi del primo evento lesivo del
14.05.2010, sino al deposito della sentenza e, successivamente, sino al soddisfo;
- ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido, o eventualmente per quanto di relativa spettanza, il Dott. e/o e/o , a risarcire alla Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
Sig.ra il danno da ritardo e cioè il lucro cessante, per il ritardato Parte_1 pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni, sotto forma di interessi, da determinarsi nella misura percentuale che sarà ritenuta secondo giustizia, su tutte le somme da liquidarsi, rivalutate anno per anno, dal verificarsi del primo evento lesivo del 14.05.2010 sino alla data di deposito della sentenza;
- ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido,
o per quanto di relativa spettanza, il Dott. e/o Controparte_5 Controparte_2 [...]
, al pagamento in favore della Sig.ra degli interessi Parte_2 Parte_1 legali su tutte le somme che saranno liquidate, maggiorate di rivalutazione e di danno da ritardo, dalla data di deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
- ritenere fondati i motivi esposti e per
l'effetto condannare in solido, o per quanto di relativa spettanza, il Dott. Controparte_5
e/o , a rifondere alla ricorrente le spese di CP_2 Controparte_2 Parte_2
CCTTUU, pagate per complessivi € 2.004,54, così come liquidate dal Tribunale di Foggia, R.G.
8974/2019, Giudice Dott. Sciscioli e come da relative fatture (cfr. Doc. 66 e Doc. 67), oltre che i compensi pagati al proprio CTP, Dott. pari ad € 1.602,00, come da relativa fattura (cfr. Per_1
Doc. 68); In via subordinata: - ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido,
o per quanto di relativa spettanza, il Dott. e/o e/o Controparte_1 Controparte_2 [...]
, queste due ultime in proprio e/o per fatto altrui del rispettivo personale ivi Parte_2 esercente, al risarcimento del danno non patrimoniale biologico cd. iatrogeno-differenziale da inabilità permanente subito dalla Sig.ra nella misura che sarà ritenuta Parte_1 congrua alla gravità dei danni accertati, facendo eventualmente applicazione del criterio correttivo di personalizzazione del danno, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, il tutto in considerazione della necessità di risarcire integralmente il danno non patrimoniale patito dalla ricorrente anche dei profili di danno morale e/o esistenziale e/o perdita di chance;
- ritenere fondati i motivi esposti e per
l'effetto condannare in solido, o per quanto di relativa spettanza, il Dott. e/o Controparte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale biologico da inabilità temporanea Controparte_2 assoluta e parziale, subito dalla ricorrente per effetto delle lesioni riportate a seguito del suo ricovero presso nella misura e con la personalizzazione maggiorativa del valore Controparte_3 base monetario che sarà ritenuta congrua alla gravità dei danni accertati;
- ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido, o per quanto di relativa spettanza il Dott. CP_1
e/o e/o , queste due ultime in proprio e/o
[...] Controparte_2 Parte_2 per fatto altrui del rispettivo personale ivi operante, al risarcimento del danno non patrimoniale biologico da inabilità temporanea assoluta e parziale subito dalla ricorrente per effetto delle lesioni riportate a seguito del suo ricovero presso , presidio ospedaliero di Lugo, Parte_2 nella misura e con la personalizzazione maggiorativa del valore base monetario che sarà ritenuta congrua alla gravità delle lesioni accertate;
- ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido, o eventualmente per quanto di relativa spettanza, il Dott.
[...]
quest'ultima in proprio o per fatto altrui del personale medico ivi operante, Controparte_5 al risarcimento in favore della Sig.ra del danno non patrimoniale da Parte_1 lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica, conseguente alla omessa o incompleta acquisizione del cd. “consenso informato”, da determinarsi nell'importo che sarà ritenuto di giustizia;
In via ulteriormente subordinata: - ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido, o per quanto di relativa spettanza, il Dott. e/o Controparte_1 [...]
e/o , al risarcimento in favore della Sig.ra Controparte_2 Parte_2 Parte_1
di tutti i danni patrimoniali e/o non patrimoniali subiti e, nella misura che sarà ritenuta
[...] secondo giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito;
In ogni caso: - ritenere fondati i motivi esposti e per
l'effetto condannare in solido, o in subordine per quanto di relativa spettanza, il Dott. CP_1
e/o e/o , al pagamento di tutti i compensi
[...] Controparte_2 Parte_2
e spese di lite, sia del presente appello che del relativo giudizio di primo grado, oltre che del procedimento di istruzione preventiva, ex art. 696 bis c.p.c., conclusosi dinanzi Ill.mo Tribunale di
Siena, tenendo altresì conto dello svolgimento della relativa fase di nomina CCTTUU ed espletamento delle operazioni peritali svoltasi dinanzi il Tribunale delegato di Foggia, il tutto sulla base dei parametri relativi alle somme che saranno in concreto liquidate, oltre alla maggiorazione prevista per la complessità ed il numero delle questioni giuridiche ed in fatto trattate, ed alla maggiorazione prevista dall'articolo 4 del D.M. n. 55/2014, così come modificato dall'art. 1 del D.M.
n. 37/2018, riguardante, appunto, la presenza di più controparti, la redazione di atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, oltre spese generali e accessori come per legge…”.
Per “…Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni Controparte_1 contraria domanda, istanza ed eccezione e previa l'adozione di ogni utile atto/provvedimento, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto di cui alla comparsa di costituzione e risposta del Dr.
e di quanto verrò dedotto e sostenuto nel prosieguo del giudizio, dichiarare Controparte_1 inammissibile e/o comunque rigettare integralmente tanto l'appello proposto dalla Sig.ra
[...]
(C.F. , quanto l'appello incidentale tardivo proposto Parte_1 C.F._1 dalla (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_4 tempore, avverso la sentenza n. 722 del 15.09.2021 del Tribunale di Siena. In via subordinata, nel caso di accoglimento parziale o totale delle avverse domande rivolte al Dr. (C.F. Controparte_1
), confermare l'obbligo di (C.F. C.F._2 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare e tenere P.IVA_4 integralmente indenne il proprio assicurato, Dr. da tutto quanto egli dovesse Controparte_1 essere tenuto a pagare, niente escluso, confermando altresì la condanna della predetta compagnia assicurativa al pagamento diretto a chi di ragione o, in subordine, al rimborso di quanto l'assicurato fosse condannato a pagare, oltre alla refusione delle spese di lite per resistere alle avverse pretese.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali…”.
Per la “…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in Controparte_2 accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto di cui alla presente comparsa di costituzione: 1) rigettare l'appello principale proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_1
722/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa Clara Ciofetti, in data 24.9.2021, nella causa n. 3274/2019 R.G. in quanto inammissibile ed infondato, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza appellata. 2) dichiarare inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto l'appello incidentale promosso dalla con conseguente conferma della sentenza impugnata Controparte_4 nella parte in cui condanna la compagnia assicurativa a manlevare e tenere indenne il Dott. CP_1 da quanto costui sarà eventualmente tenuto a pagare alla Sig.ra
[...] Parte_1
3) In via istruttoria, si chiede il rigetto delle istanze formulate dalla Sig.ra
[...] Parte_1
per tutti i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
[...] Per l' “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per i motivi esposti, contrariis Parte_2 reiectis, rigettare i motivi d'appello proposti dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza n. 722/2021 del Tribunale di Siena. Con vittoria di spese e compensi”.
Per la “Voglia la Corte di appello di Firenze, respingere l'appello Controparte_4 proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 722/2021 perché Parte_1 infondato ed in parte inammissibile con conferma del provvedimento impugnato. Voglia, altresì, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, dichiarare la inoperatività della polizza assicurativa in relazione ai fatti per i quali è processo, avvenuti oltre i due anni antecedenti alla stipula del contratto (ex art. 7.7 - pag.31) e, quindi, al di fuori del periodo di efficacia della garanzia.
Conseguentemente, in riforma della sentenza, respingere la domanda di manleva svolta dal Dott. nei confronti della comparente, anche in questa fase del giudizio, con condanna Controparte_1 del predetto Dott. alla restituzione, a favore della , Controparte_1 Controparte_4 degli importi da quest'ultima corrisposti a tale titolo (manleva) in esecuzione della pronuncia di primo grado, ammontanti ad € 65.719,11, oltre interessi dal pagamento al saldo. Nel caso di reiezione dell'appello incidentale e di accoglimento di quello principale, tenere conto delle limitazioni di polizza indicate in primo grado e, quindi, in caso di accertamento di responsabilità solidale del Dott. con le altre parte convenute, limitare, ex art.
7.15 delle condizioni di polizza Controparte_1
(pag.32), la condanna della comparente alla sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato. In relazione al consenso informato, ex art.
7.5 delle condizioni di polizza
(pag.31), la garanzia è operante con uno scoperto del 10% di ogni sinistro a carico dell'assicurato, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e massimo di €40.000,00, nonché, in relazione alla attività chirurgica ex art.
7.8 delle condizioni (pag.32), la garanzia è operante con uno scoperto del
15% di ogni sinistro a carico dell'assicurato, con un minimo non indennizzabile di € 5.000,00 ed un massimo scoperto di € 40.000,00. Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente notificato, aveva Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siena, la (di Controparte_1 Controparte_2 seguito e la (di seguito al fine di ottenere la CP_2 Parte_2 Parte_2 condanna dei resistenti, in solido tra loro e le ultime due in proprio e/o per fatto altrui del personale medico ivi esercente od in subordine, in solido o per quanto di relativa spettanza, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lei subiti a seguito dell'esecuzione dell'intervento di riprotesizzazione dell'anca sinistra. A fondamento della domanda, la medesima aveva dedotto che: 1) nel 2009, era stata sottoposta ad
[... un primo intervento di riprotesizzazione dell'anca destra ad opera del presso la CP_1 CP_3
; 2) in data 13.5.2010, era stata ricoverata presso la per essere Controparte_6 Controparte_3 sottoposta ad un nuovo intervento di riprotesizzazione dell'anca destra, che doveva essere eseguito dallo stesso chirurgo ed aveva sottoscritto la relativa dichiarazione di consenso al predetto intervento;
4) in data 14.5.2010, sebbene il ricovero fosse avvenuto per un intervento all'anca destra, il CP_1
l'aveva sottoposta ad intervento chirurgico di riprotesizzazione dell'anca sinistra;
5) in data 9.6.2010,
a distanza di pochissimi giorni dall'avvenuta dimissione dalla Casa di cura era stata CP_2 trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso di San Severo a causa di dolori lancinanti all'anca sinistra;
6) in data 17.6.2010, era stata ricoverata per la seconda volta presso il reparto di Ortopedia della
[...] ed affidata nuovamente alle cure del con la seguente diagnosi in ingresso: CP_3 CP_1
“Rimozione protesi anca sinistra in lussazione”; 7) in data 18.6.2010, era stata sottoposta a nuovo intervento chirurgico da parte del e della sua equipe per la rimozione completa della protesi CP_1 all'anca sinistra e per il reimpianto di tutte le sue componenti (cotile, testa e stelo); 8) in data
15.8.2014, dopo la riabilitazione, era stata sottoposta ad un'ulteriore visita ortopedica con relativi esami radiografici presso ambulatorio ASL della Provincia di Foggia, ove le era stata accertata la lussazione inveterata della testa della coppa acetabolare sinistra, con formazione di neoarticolazione e le era stato consigliato un ulteriore intervento di revisione protesica;
9) in data 24.3.2015, era stata ricoverata presso l'Unità operativa di dell' di Controparte_7 Parte_2 Pt_3 presidio ospedaliero di Lugo con diagnosi di “Mobilizzazione di artroprotesi anca sinistra con fenomeni di usura da accoppiamento metallometallo”; 10) in data 25.3.2015, le era stato effettuato un intervento chirurgico di “Revisione del cotile con conservazione in sede della componente acetabolare varizzata ed artroplastica con polietilene cementato”; 11) durante il decorso post operatorio si era verificata un emorragia con anemizzazione, formazione di fistole secernenti ed infezione della protesi;
12) conseguentemente, in data 13.4.2015, era stata sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico di “Pulizia chirurgica della ferita con prelievi per esame culturale” con relativo referto di infezione da Escherichia Coli e da Proteus mirabilis;
12) in data 21.4.2015, si era verificata una diastasi della ferita chirurgica trattata con Vac-Theraphy e medicazioni, ma senza ottenere risoluzione dell'infezione; 13) in data 15.5.2015 ed 1.6.2015, era stata ricoverata presso il Centro
Medico di Riabilitazione “Madonna della libertà” di Rodi Garganico;
14) in data 6.10.2015, aveva eseguito un'ecografia dell'anca sinistra con il seguente referto: “L'indagine eseguita in comparativa documenta inibizione edematosa del tessuto adiposo sottocutaneo lungo la cicatrice chirurgica in assenza di versamenti”; 15) in data 15.10.2015, era stata visitata dalla Dott.ssa , la quale Per_2 aveva certificato che la paziente risultava clinicamente guarita dall'intervento del mese di marzo del 2015 a carico dell'artroprotesi già presente all'anca sinistra, sia pure con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale; 16) in data 12.11.2015, era stata visitata dai medici in servizio presso ambulatorio Asl della Provincia di Foggia, che avevano certificato quanto segue: “Paziente operata di artrotomia anche bilaterale;
operata di artroprotesi anca destra e riprotesizzazione anca sinistra infetta e con stelo protesico fuoriuscito dal femore. La paziente presenta instabilità statica-dinamica; deambula con difficoltà con 2 appoggi per cui si prescrive carrozzella. Non si prevedono ulteriori interventi che sarebbero molto demolitivi” e 17) in data 18.6.2017, in considerazione degli esiti gravemente invalidanti derivati dai trattamenti sanitari subiti, aveva promosso un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (r.g. 2656/2017) avanti al Tribunale di Siena, nel corso del quale era stata disposta una
C.T.U. medico legale.
Tanto esposto, aveva dedotto che l'intervento effettuato presso la clinica ra stato eseguito, CP_2 non solo sull'arto errato (anca sinistra in luogo dell'anca destra), ma anche senza la dovuta perizia, tanto che le sue condizioni statico-deambulatorie era peggiorate in modo persistente con grave compromissione della salute e senza che le fossero state preventivamente date informazioni complete sulle proprie condizioni patologiche e sulle terapie più idonee per affrontare la sua situazione.
Si era costituita in giudizio la che aveva eccepito l'inapplicabilità al caso di specie della CP_2
Legge Gelli e l'inammissibilità/improcedibilità della domanda della ricorrente per mancato rispetto del termine di novanta giorni dall'avveramento della condizione di procedibilità ex art. 8, c. 3, L.
24/2017 e chiesto, nel merito, il rigetto della domanda.
Si era costituita l' che aveva chiesto il rigetto della domanda, evidenziando Parte_2
l'assenza di censure in relazione all'operato dei propri sanitari che avevano avuto in cura l'attrice.
Si era costituito il che si era associato all'eccezione di inammissibilità/improcedibilità CP_1 della domanda per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 8, c. 3, della Legge Gelli ed aveva chiesto, nel merito, il rigetto della domanda.
Il medesimo, inoltre, aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la
[...]
(di seguito , quale compagnia assicuratrice con cui aveva stipulato Controparte_4 CP_4 una polizza per la responsabilità verso terzi, per essere dalla stessa manlevata e garantita in ipotesi di condanna.
Autorizzata il giudice la chiamata, si era costituita la che aveva anche essa eccepito CP_4
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta, essendo decorso il termine di cui all'art. 8, c. 3, della L. 24/2017, nonché dedotto l'operatività della polizza assicurativa esclusivamente per la quota di danno direttamente riconducibile al soggetto assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità che potesse derivare a costui dal vincolo di solidarietà ed aveva chiesto il rigetto sia della domanda principale, rivolta nei suoi confronti, che della domanda di rivalsa proposta dalla nei confronti del CP_2 CP_1
All'udienza del 28.10.2020, il Tribunale di Siena, rilevato che le allegazioni e difese delle parti evidenziavano la necessità di un'istruzione non sommaria, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., aveva disposto la modifica del rito in ordinario ed assegnato alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Acquisito il fascicolo ex art. 696-bis c.p.c. (n. R.G. 2656/2017), la causa era stata istruita attraverso produzioni documentali ed era stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2021 previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 722/2021, pubblicata in data 24.9.2021, il Tribunale di Siena - dopo aver rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dai convenuti, in ragione della natura ordinatoria del termine previsto dall'art. 8, c. 3 della legge - aveva: 1) condannato la Parte_4
il e l' nella misura dell'80% i primi due e nella CP_2 CP_1 Controparte_8 misura del 20% il terzo, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
100.366,00, oltre interessi legali sulla stessa ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza a quella del saldo, a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in motivazione;
2) in parziale accoglimento della domanda proposta dalla nei confronti di CP_2 Controparte_1 condannato quest'ultimo a tenere indenne, in via di regresso e nei limiti del 50%, la Controparte_2 di quanto la stessa era stata dichiarata tenuta a pagare in favore di per capitale,
[...] CP_9 interessi e spese in dipendenza della sentenza;
3) in parziale accoglimento della domanda di manleva avanzata dal condannato l' a tenere indenne il medesimo di quanto era stato CP_1 CP_4 condannato a pagare in favore dell'attrice; 4) previa compensazione nella misura del 25% delle spese processuali, condannato le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 10.072,00, a titolo di rifusione del restante 75% delle spese processuali;
5) condannato l' a rimborsare al le spese di lite, liquidate in € 7.795,00 per compenso CP_4 CP_1 professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) posto in via definitiva le spese della CTU medico-legale disposta in sede di atp nella misura del 75% a carico solidale della del e dell' (nella misura dell'80% i primi due e CP_2 CP_1 Controparte_8 nella misura del 20% il terzo) e, nella restante misura del 25%, a carico di parte attrice.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Passando al merito e considerata, altresì, la documentazione in atti, deve senz'altro ritenersi comprovata la responsabilità dei sanitari convenuti, per aver sottoposto l'attrice ad interventi che ne hanno modificato in pejus la situazione precedente.
Dalla CTU acquisita agli atti è emerso che è affetta sin da epoca Parte_1 neonatale da displasia congenita dell'anca per la quale ha subito trattamento di posizionamento apparecchio gessato all'età di 3 anni e successivamente intervento chirurgico correttivo all'età di circa 20 anni. Nel 1995 si è sottoposta a protesizzazione delle anche presso OO.RR. di Foggia. In epoca antecedente alle revisioni protesiche la paziente ha riferito una corretta deambulazione. Nel
2009 si è sottoposta a revisione della protesi dell'anca destra. Più dettagliatamente nel periodo 20 maggio – 22 giugno 2009 è stata sottoposta a riprotesizzazione dell'anca destra per mobilizzazione, intervento eseguito presso la casa di cura “ ” di GO (Fi). In tale occasione 'l'estremo CP_6 distale dello stelo protesico dell'artroprotesi femorale destra appare situato esteriormente all'osso”, mentre a sinistra si evidenzia “Regolare posizionamento dell'artroprotesi femorale sinistra”.
Per quel che qui maggiormente interessa, il ctu ha rilevato che “nel maggio 2010 la signora è stata ricoverata presso la per una revisione protesica dell'anca destra, ma, Controparte_3 durante il ricovero, è stato effettuato, in realtà, un intervento di revisione all'anca opposta, quella sinistra. Circa 10 giorni dopo le dimissioni (09/06/2010), la , nell'atto di sdraiarsi sul Parte_1 divano, ha accusato un intenso dolore all'anca sinistra e, per tale motivo, si è recata presso il Pronto
Soccorso del P.O. di San Severo dove le è stata diagnosticata la lussazione della protesi dell'anca sinistra. E' stato, quindi, contattato il dott. e la paziente ha subito un nuovo ricovero presso CP_1 la casa di cura er la sostituzione della protesi d'anca sinistra. Nell'ottobre 2014, la paziente CP_2
è stata ricoverata presso l'Ospedale di Lugo per una mobilizzazione asettica della protesi dell'anca destra con sostituzione della componente acetabolare e femorale. Nel marzo 2015 è stata nuovamente ricoverata presso l'Ospedale di Lugo per una mobilizzazione artroprotesi dell'anca sinistra. E' stata effettuata una revisione del cotile con conservazione della componente acetabolare. Il post-intervento si è complicato con fistola secernente ed infezione della protesi. Il 13 aprile 2015, quindi, è stato eseguito un intervento di pulizia chirurgica della ferita. Gli esami evidenziavano presenza di Per_3
e Proteus mirabilis. Attualmente la paziente si presenta con lussazione inveterata della protesi sinistra e fistole secernenti sempre a sinistra. Presenta deficit deambulatorio grave con possibilità di effettuare pochi passi con doppio sostegno. L'anca sinistra si presenta addotta, accorciata e intraruotata in subanchilosi.”
Il perito d'ufficio, analizzando la paziente e la documentazione medica a sua disposizione, ha rilevato che “la radiografia preoperatoria veniva effettuata dalla paziente il 22-09-2009 per l'anca destra;
la paziente viene operata il 14-05-2010 all'anca di sinistra solo per revisione dello stelo femorale. Si verifica una precoce lussazione il 09-06-2010 e per tale motivazione viene rioperata il
18-06-2010 per cambiare solo la componente. In realtà il secondo intervento subito già da subito non risulta risolutivo infatti il 26-06-2010 il dott. annota nel diario clinico una mobilizzazione CP_1 del cotile e suggerisce un ulteriore intervento per stabilizzare il cotile che viene rifiutato dalla paziente. Attualmente la protesi di sinistra risulta sublussata il cotile è scalottato e c'è una retroposizione dello stelo femorale”. Nella specie, il percorso diagnostico terapeutico non è stato impostato come consuetudine, posto che l'indicazione chirurgica è stata posta telefonicamente a distanza di un anno dal primo intervento;
nemmeno sono stati effettuati tutti gli step che individuano specificamente una mobilizzazione. È presente in atti solo una radiografia effettuata dalla paziente al bacino e anca dx (intervento effettuato a sinistra).”
Con riferimento alla infezione sofferta dalla il ctu ha specificato che “Nel caso Parte_1 specifico è altamente probabile che si sia trattato di una infezione post operatoria precoce che è stata trattata con accurata pulizia chirurgica dei tessuti periprotesici ed abbondante lavaggio mediante sistema pulsato. Vi era una indicazione anche ad un trattamento chirurgico in due tempi ma si decise di soprassedere considerata la grave perdita di tessuto osseo su entrambi i versanti femorale ed acetabolare. Riteniamo che in riferimento a tale aspetto si possa ragionevolmente asserire che: - la complicanza infettiva è da ascriversi esclusivamente all'intervento chirurgico di “revisione del cotile con conservazione in sede della componente acetabolare varizzata ed artroplastica con polietilene cementato” effettuato presso l'Ospedale di Lugo (RA) U.O. di Ortopedia e Traumatologia;
- tale complicanza è da ritenersi prevedibile nei limiti della casistica sopra riportata;
- risulta dalla cartella clinica che è stata effettuata una terapia antibiotica di profilassi;
- è stata attuata una procedura terapeutica che è da ritenersi adeguata, considerate anche le condizioni cliniche pregresse della paziente;
- resta comunque la considerazione che si è trattato di una infezione della ferita che è insorta precocemente e che è da ricollegare certamente ad una contaminazione avvenuta all'interno all'Ospedale di Lugo. A carico della struttura è da imputare il danno conseguente alla CP_8 infezione, consistente nella fistolizzazione permanente;
- null'altro è imputabile a carico della struttura ( ) e/o degli operatori. Le condizioni cliniche della paziente, dal punto di vista CP_8 strettamente ortopedico, sono migliorate dopo la dimissione”.
Conclusivamente il ctu ha ritenuto che: “le lesioni denunciate siano da mettere in relazioni ai trattamenti praticati, secondo un criterio di maggiore probabilità. In dettaglio riteniamo che nel maggio 2010 vi fu un primo errore nell'operare l'anca sx piuttosto che l'anca destra. A questo errore si giunse, a nostro avviso, in seguito ad una confusionaria gestione della cartella clinica. La protesi
d'anca sinistra non mostrava indicazioni a revisioni chirurgiche e, comunque, l'intervento si dimostrò inefficace e peggiorativo, visto che si verificava una lussazione con necessità di re- intervento nel giugno 2010. Per ciò che riguarda invece i trattamenti eseguiti presso l'Ospedale di
Lugo (RA), riteniamo che la complicanza infettiva sia da ascrivere ad una cattiva gestione della prevenzione delle infezioni intra ospedaliere, sempre secondo un criterio di maggiore probabilità.
L'attuale tendenza della giurisprudenza non è quella di individuare la causa o la modalità specifica di insorgenza dell'infezione con criteri di certezza, bensì quella di ricorrere alla prova presuntiva e al criterio della probabilità logica o razionale. In sostanza, fattori come l'assenza di infezione antecedente al ricovero, la successiva comparsa della stessa in un lasso di tempo compatibile dopo
l'intervento o l'esame invasivo effettuato, la compatibilità del germe infettante con il trattamento sanitario erogato, la considerazione che la prassi di sterilizzazione non sia ritenuta sufficiente a dimostrare di per sé l'efficace conseguimento del risultato, o che comunque non permetta di escludere una contaminazione batterica, realizzatasi nel corso del trattamento sanitario erogato, rappresentano degli elementi presuntivi, che inducono ad affermare che la struttura sanitaria non possa provare di aver adempiuto all'obbligo di porre a disposizione del paziente le condizioni idonee
a non provocare l'evento dannoso, ovvero la complicanza infettiva. In riferimento all'anca sx, riteniamo che ricorrano più cause che hanno condotto al danno permanente attuale. Una prima causa è quella dell'errore per scambio destra-sinistra del maggio 2010 e questo errore ha provocato un danno permanente che può essere imputato quale causa della quota maggiore del danno, l'ottanta percento del danno complessivo attuale (80% del danno biologico permanente attuale). Il restante venti percento (venti percento del danno biologico permanente attuale) è da imputarsi alla seconda causa, la complicanza infettiva da ascriversi all'intervento avvenuto in Ospedale a Lugo (RA)”.
Il Giudice, lette le memorie conclusionali e di replica, nonché riesaminati tutti gli atti, ritiene di condividere le conclusioni del ctu, che appaiono tener conto anche della patologia preesistente della paziente, onde non può ritenersi escluso il nesso causale tra l'intervento chirurgico e lo stato attuale della periziata. In merito alla ctu, si osserva che la stessa analizza nel dettaglio la storia clinica della paziente ed ogni riferimento è pertinente al caso concreto, a prescindere dal fatto che le nozioni mediche di carattere generale possano essere state estrapolate da fonti reperibili anche tramite internet. Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale, anche sul punto si condividono le determinazioni del CTU, il quale ha ravvisato un danno biologico del 25% del totale. Con riferimento al periodo di inabilità temporanea, esso è stato stimato dal perito in giorni 243, di cui 63 giorni al
100%, 90 giorni al 75% e 90 giorni al 50%. Ancora si rileva che deve farsi applicazione dai parametri di cui alle Tabelle elaborate dal Tribunale di NO (sulla cui vocazione nazionale quale metro di liquidazione del danno: Cass. 10263/15, 12408/11), non trattandosi nel caso di specie di lesioni micro
– permanenti (in particolare considerando il cd. danno biologico differenziale, di cui si tratta in questa sede, come sottrazione tra il danno biologico totale, pari al 45%, e quello preesistente, pari al 20%, sul punto richiamandosi Cass. 28986/2019). Si deve, dunque, procedere ad un addebito risarcitorio per quei soli danni che hanno aggravato una condizione già pregiudicata per fattori indipendenti, poiché una menomazione biologica permanente sarebbe comunque residuata anche senza complicanza, senza tuttavia ignorare la maggiore capacità afflittiva che un aggravamento delle condizioni di salute comporta rispetto ad una lesione di pari entità che incide su un soggetto “sano”. Ciò impone di tenere distinti i due livelli di causalità (materiale e giuridica) al fine di “accertare, sul piano della causalità materiale (…) l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (…) così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica
(rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario” (v. Cass. n.
15991/2011).
Sulla questione relativa all'imputabilità risarcitoria del danno iatrogeno incrementativo, si pone la necessità di procedere, sotto il profilo della causalità giuridica, ad una selezione, nell'ambito della complessiva situazione di invalidità della parte lesa, delle conseguenze per individuare il danno alla persona oggetto dell'obbligo risarcitorio a carico del medico operante. Principio che inevitabilmente deve riflettersi anche sui criteri liquidatori di esso che non possono prescindere dal rilievo che assume la situazione preesistente sotto due principali profili: a) non può farsi gravare sul medico, in via automatica, una misura del danno da risarcirsi incrementata da fattori estranei alla sua condotta, così come verrebbe a determinarsi attraverso una automatica applicazione di tabelle con punto progressivo, computato a partire, in ogni caso, dal livello di invalidità preesistente;
b) la liquidazione va necessariamente rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazioni delle parti, delle conseguenze negative “incrementative” subite dalla parte lesa.” (Tribunale NO, sent.
30.10.2013).
Alla luce dei sopra richiamati principi, ai convenuti va addebitato esclusivamente il danno dagli stessi provocati, che ha inciso sull'integrità psico-fisica globale dell'attrice (come detto, nella misura del 25%), senza tuttavia trascurare che il danno iatrogeno di natura chirurgica ed infettiva rappresenta un'infermità funzionalmente invalidante che ha concretamente inciso sulla complessiva infermità della . Vanno dunque considerate, da un lato, la imputabilità del solo maggior Parte_1 danno derivato dalla condotta negligente e imperita dei sanitari della struttura convenuta, dall'altro, la più pesante incidenza del danno iatrogeno patito dall'attrice rispetto ad altra persona priva di ulteriori menomazioni. Di questa maggiore afflittività deve tenersi conto nella liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, mediante adeguata personalizzazione. Pertanto, accertata la maggiore invalidità differenziale in termini percentuali, la Suprema Corte ha ritenuto che una liquidazione del danno effettuata in quella percentuale mediante ricorso alle tabelle predisposte dal Tribunale di
NO, sia da ritenersi adeguata sempre che si provveda alla personalizzazione del valore del punto di invalidità, che tenga conto delle conseguenze delle complessive maggiori difficoltà nelle quotidiane attività (cfr. Cass. n. 15733/2015). Da tutto ciò consegue che, sulla base delle predette e condivise risultanze della CTU, possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue: - invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 63, risarcibili in complessivi € 6.237,00; - invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per ulteriori giorni 90, risarcibili in complessivi € 6.682,00; - invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per ulteriori giorni 90, risarcibili in complessivi € 4.455,00; per un totale di € 17.374,50, postumi di natura permanente, stimati ed indicata dal CTU in misura complessivamente pari al 25% liquidabili, in base ai parametri della tabella milanese in considerazione dell'età della danneggiata al momento del fatto, ovvero tenuto conto del solo cd. danno biologico puro (in tema, ancora, Cass. 25164/2020), nella misura di € 67.806,00. Si ritiene, pertanto, necessaria la personalizzazione del danno, in funzione di liquidazione equitativa di ogni pregiudizio non patrimoniale sofferto dall'attrice, applicando la percentuale del 20%. L'importo del danno biologico permanente deve pertanto essere elevato ad € 81.367,00.
Il danno non patrimoniale ammonta, dunque, a complessivi € 98.742,00.
Si osserva a questo punto che il principio generale che deve guidare il Giudice nella liquidazione equitativa dei danni è quello della necessità di evitare duplicazioni risarcitorie, costituendo la riparazione del pregiudizio effettivamente subito nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona (Cass. 10035/04 in motivazione).
L'attrice domanda anche il ristoro del danno patrimoniale allegando, anzitutto, un danno da asserita perdita di chance. È principio giurisprudenziale consolidato quello della natura probabilistica del giudizio espresso in caso di danno per perdita di chance, atteso che detto giudizio comporta la valutazione circa la concreta possibilità che l'occasione favorevole (la chance, appunto) aveva di tradursi in realtà, alla luce delle concrete e ragionevoli possibilità di risultato positivo vantate dal soggetto che lamenta il danno: in altri termini la chance deve essere già esistente nel patrimonio del danneggiato al momento della lesione, altrimenti sarebbe una mera aspettativa di fatto, come tale non tutelabile. Si dice, infatti, che la chance sia un'entità patrimoniale a sé stante, autonoma rispetto ad un risultato (il bene giuridico finale) che non v'è alcuna certezza si realizzerà.
Come tale, la chance, nel momento in cui l'evento dannoso si verifica, è (di già) presente nella sfera giuridica del danneggiato. In tal senso si è espressa la pronuncia di legittimità, che ha inaugurato il filone della chance nell'ambito della responsabilità sanitaria: “In una situazione in cui è certo che il medico ha dato alla patologia sottopostagli una risposta errata o in ogni caso inadeguata, è possibile affermare che, in presenza di fattori di rischio, detta carenza (che integra l'inadempimento della prestazione sanitaria) aggrava la possibilità che l'esito negativo si produca”; ribadendo, di poi, che “la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene
o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale” (cfr. Cass., n. 4400/04).
Parte attrice declina il danno da perdita di chance alla stregua del “venir meno della mera possibilità di eliminare le conseguenze pregiudizievoli dell'errato intervento di riprotesizzazione dell'anca sinistra”, causalmente riconducibile al ritardo diagnostico. Eppure, nel caso in esame non vi sono elementi per ritenere che l'attrice non possa più sottoporsi ad un intervento chirurgico migliorativo o conservativo della condizione fisica preesistente agli interventi oggetto di causa, anche considerando la condizione, già gravemente compromessa, in cui si trovavano le anche della
. Ciò comporta l'impossibilità di configurare, prima ancora che sul piano del nesso Parte_1 causale su quello dell'evento-conseguenza (pregiudizio) in sé dell'effettiva e concreta perdita di
“utilità” nel patrimonio della danneggiata, l'impossibilità di sottoporsi ad interventi migliorativi. In conclusione, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance avanzata dall'attrice non può trovare accoglimento, sotto il profilo del dedotto danno non patrimoniale, in quanto già liquidato.
Parimenti, non può trovare accoglimento, non essendo stata provata, la domanda dell'attrice di risarcimento del danno patrimoniale/materiale, posto che, come risulta dalla ctu, “non si evincono spese sanitarie sostenute e comprovate da ricevute/fatture”. I periti, inoltre, non hanno previsto la necessità di spese future. Risultano, invece, rimborsabili le voci di spesa correlate alla redazione della perizia tecnica di parte, documentate da idonee fatture prodotte in atti. Con specifico riguardo
a tale profilo, la giurisprudenza ha infatti accertato il diritto alla ripetibilità delle spese documentate
e sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte (vedasi in particolare Cass. n. 84/2013)
e nel caso di specie va tenuto conto della complessità tecnica della controversia, che ha reso necessaria l'acquisizione del parere anche di uno specialista ai fini della compiuta formulazione delle domande attoree. Appaiono rimborsabili, dunque, le spese relative alla redazione della perizia di parte a firma del Dott. quantificate come in fatture prodotte in atti in 1.602,00 (cfr. Per_1 doc. 68 produzione di parte attrice).
Ulteriormente, parte attrice ha invocato il diritto al risarcimento del danno anche sotto il distinto profilo dell'asserita mancanza di valida manifestazione di consenso informato all'intervento così come eseguito, eccependo che il modulo autorizzazione all'intervento chirurgico da essa sottoscritto
e contenuto nella cartella sarebbe privo dei requisiti di validità sanciti ex lege. In proposito è doveroso premettere il richiamo ai principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, che ha affermato l'autonoma rilevanza, ai fini di una eventuale responsabilità risarcitoria, della mancata prestazione del consenso da parte del paziente al trattamento medico, e che ha peraltro anche definito condizioni e limiti di tale responsabilità per omesso o insufficiente consenso informato. Come ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte, tra varie ipotesi in cui assume rilievo la mancante o incompleta acquisizione del consenso vi è anche quella di “omessa informazione in relazione ad un intervento che sia stato correttamente eseguito sebbene non possa ritenersi che tale intervento abbia cagionato danno alla salute della paziente”. (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11950 del 16/05/2013). In tale specifica ipotesi, la lesione del diritto all'autodeterminazione può invero costituire oggetto di danno risarcibile, tuttavia soltanto allorchè la paziente “abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse”.
Nella vicenda in esame è documentata in atti l'acquisizione di espressioni di consenso all'intervento ed anche i ctu hanno rilevato che “il consenso chirurgico informato sottoscritto dalla paziente risulta adeguato al caso (sono prospettate le complicanze)”, sebbene sia “incompleto poiché sia nella cartella clinica 1206-2010 che nella 1498 2010 non c'è la firma del chirurgo”. Risulta, inoltre, che “le lesioni post-chirurgiche patite sono state preventivamente indicate nel consenso informato”. Non essendo in contestazione l'autenticità dei documenti ed essendo pacifico che siano stati sottoscritti dalla paziente, non assume rilevanza la circostanza che le cartelle cliniche - documento che ha fede privilegiata essendo atto pubblico - non contengano la firma del medico, posto che ciò non inficia il corretto adempimento del relativo obbligo in capo al medico curante. Così come l'errore terapeutico, consistito nell'aver operato l'anca sbagliata, è una valutazione che esula dal consenso che la signora ha prestato prima dell'intervento chirurgico. Si rileva, quindi, che il consenso informato sottoscritto dalla contenga le indicazioni esplicative idonee a Parte_1 garantire una adeguata e consapevole scelta da parte della signora sul se sottoporsi o meno all'intervento chirurgico. Per tali ragioni anche la domanda di risarcimento svolta per asserita incompletezza delle informazioni finalizzate all'espressione di valido consenso è infondata e va rigettata.
Sulle concorrenti responsabilità delle parti, mentre tutti i soggetti che hanno concorso a causare il danno sono solidalmente responsabili verso la parte attrice, secondo il principio di cui all'art. 2055
c.c., nei rapporti interni sulla base delle considerazioni svolte dal CTU in merito alle singole responsabilità, appare equo ripartire gli addebiti nel modo indicato dal perito: a) 80% alla
[...] di MO (Si) e al dott. b) 20% all' di CP_3 CP_1 Controparte_8
. Pt_3
Con riguardo alla rivalutazione e agli interessi legali, ferma restando la natura - di valore - della pretesa creditoria si osserva quanto segue. Il danno non patrimoniale é già stato quantificato ai valori attuali in complessivi € 98.742,00. Il danno patrimoniale deve essere rivalutato ad oggi secondo indici Istat ed é così pari ad € 1.624,00. Quanto agli interessi, richiesti a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale, la domanda appare sfornita di riscontri, risolvendosi in una mera allegazione. Gli interessi, sull'importo complessivo di
€ 100.366,00, saranno pertanto dovuti solo dalla data della presente sentenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1282 c.c. e nella misura di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.
In ragione di quanto sin qui osservato le parti convenute, la Controparte_10
(Si) e al dott. nella misura dell'80% e l'
[...] CP_1 Controparte_8 nella misura del 20%, devono essere dichiarate tenute e condannate al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 100.366,00.
Quanto alla spiegata azione di regresso esercitata dalla si osserva che Controparte_2 quest'ultima, fin dalla originaria allegazione, ha giustificato la fondatezza della propria domanda di regresso sul mero profilo della responsabilità professionale del medico convenuto con esclusione di addebiti specifici ad inadeguatezze della struttura, attribuendo a tale condotta la conseguenza dell'integrale regresso. Tuttavia, come ben è precisato nella pronuncia della Suprema Corte che si è richiamata in premessa, e che si riferisce specificatamente ai casi di azioni di regresso “ante legge
Gelli” affinchè possa considerarsi superata la presunzione di pari colpa tra debitori solidali si deve allegare (e provare) che il sanitario versi in ipotesi di colpa “grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile” (cfr. punti 5 lettera c) e 16 della sentenza n. 28987/2019). I casi descritti dalla Corte a titolo di esempio sono lampanti e danno chiaramente evidenza di come detta ipotesi si possa verificare solo in caso di straordinaria attività che si ponga come del tutto estranea ad una procedimentalizzazione ordinaria della attività sanitaria.
In caso contrario, come è nel caso di specie ove tale allegazione (e prova) manca del tutto, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui agli artt. 1298, secondo comma c.c. e 2055, terzo comma,
c.c. La domanda di regresso spiegata dalla non può, pertanto, essere accolta Controparte_2 in misura superiore al 50% del danno che la clinica è tenuta a risarcire a . Parte_1
Poichè il danno alla salute liquidato (comprensivo di interessi e rivalutazione) ammonta ad €
100,366,00, di cui solo l'80% è addebitale ai convenuti e dott. Controparte_2 CP_1
la domanda della clinica convenuta è da considerarsi fondata limitatamente alla metà di
[...] tale importo e cioè alla somma di € 20.073,00. Alla luce delle considerazioni appena svolte, pertanto, il dott. deve essere condannato a tenere indenne, in via di regresso, la Controparte_1 [...] della somma sopra indicata. Controparte_2
Quanto alla garanzia assicurativa della terza chiamata in causa (compagnia Controparte_11 assicurativa del sott. , si osserva che l'assicurato ha invocato l'operatività della copertura CP_1 assicurativa derivante dalla polizza stipulata per il rischio di responsabilità civile derivante dall'attività professionale, come si deduce dai documenti contrattuali versati in giudizio. In merito alle limitazioni oggettive della copertura invocate da , con richiamo alle condizioni Controparte_11 generali di contratto, il Tribunale rileva che secondo la polizza stipulata dal dott. CP_1
l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente riconducibile al soggetto assicurato (art. 7.15), senza vincoli di solidarietà. Ne deriva che la è obbligata Controparte_11
a tenere indenne l'assicurato dalle somme che sono direttamente riconducibili alla responsabilità del professionista, vale a dire l'importo di € 60.219,00 (considerando la parte di risarcimento a suo carico e quella derivante dall'azione di regresso esercitata dalla . Ne consegue Controparte_2 che la domanda di manleva è da accogliere nei limiti indicati nel contratto di assicurazione e, per
l'effetto, la compagnia è obbligata a tenere indenne il Dott. Controparte_11 Controparte_1 dalle somme oggetto della condanna in favore dell'attrice, nei limiti di € 60.219,00.”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso tale Parte_1
decisione, impugnando la sentenza di primo grado con dieci motivi di gravame.
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto il rigetto dell'appello avanzato dalla CP_4 Parte_1 ed ha proposto a sua volta appello incidentale avverso la decisione del giudice di primo grado di omettere l'esame della eccezione di inoperatività della polizza sollevata in comparsa conclusionale e inserita nelle conclusioni ivi riportate.
Si è costituito in giudizio il che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale CP_1 esperito dalla in quanto tardivamente proposto e perché contenente domanda nuova ed ha CP_4 chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso e dell'appello principale.
Si è costituita in giudizio la che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale ex CP_2 art. 342 c.p.c. e dell'appello incidentale in quanto tardivamente proposto ed ha chiesto, nel merito, il rigetto degli stessi.
La stessa ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta – avanzata dalla solo in sede di conclusioni – di liquidazione del danno emergente passato e futuro per Parte_1
l'acquisto di farmaci, parafarmaci, presidi medici, cure riabilitative, ecc.
Si è costituita, infine, in giudizio la che ha chiesto il rigetto dell'appello principale. Parte_2
Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 20.2.2024, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica;
è stata poi rimessa sul ruolo per l'impossibilità del relatore Dott. in Per_4 aspettativa per motivi di salute, di comporre il collegio e trattenuta nuovamente in decisione con nuovo collegio (composto come in epigrafe) con ordinanza del 25.2.2025 sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta dell'udienza del 20.2.2025, previa concessione di termini ridotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale formulata dalla ex art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza CP_2
i passaggi motivazionali che l'appellante principale ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice.
Va, invece, accolta, l'eccezione di inammissibilità, formulata dalla e dal ex art. CP_2 CP_1
345 c.p.c. e per tardività dell'appello incidentale proposto dalla atteso che l'eccezione di CP_4 inoperatività della polizza è stata formulata dalla compagnia assicurativa, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.
Ed invero, con riferimento alla eccezione ex art. 345 c.p.c., si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente – a cui questo Collegio aderisce - la deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare (cfr Cass. civ. ord. n. 1469 del 21.1.2025 e n. 31251 del 19.11.2023, nonché sent. 23.1.2018 n. 1558).
Pertanto, poiché spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea e che l'eccezione sollevata dalla nel caso concreto (inoperatività della polizza ex art.
7.7 delle condizioni generali del CP_4 contratto, trattandosi di un intervento eseguito più di due anni prima della data di efficacia della copertura assicurativa, decorrente dal 16.10.2023), introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, è sicuramente espressione di un diritto potestativo, il cui esercizio è esclusivamente rimesso alla volontà all'assicuratore che ne è titolare (dato che la società di assicurazione può anche rinunciare a farla valere), ne consegue che la stessa, essendo stata avanzata tardivamente in primo grado, non è rilevabile d'ufficio e soggiace, di conseguenza, ai termini preclusivi previsti per la proponibilità di una eccezione in senso stretto.
Risulta, inoltre, fondata anche l'eccezione di tardività dell'appello incidentale. Infatti, premesso che l'appello incidentale tardivo è ammesso solo nel caso in cui l'interesse ad impugnare sorga dall'impugnazione principale e che la legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva è attribuita esclusivamente alle parti contro le quali è stata proposta impugnazione od alle quali
è stato esteso il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., per l'esistenza di un litisconsorzio necessario o per un rapporto di dipendenza delle cause, si rileva che, nel caso in esame, l'interesse ad impugnare della era originario, in quanto conseguiva al rigetto implicito, da parte del giudice di primo CP_4 grado, dell'eccezione di inoperatività della polizza da essa formulata e che, comunque, l' era CP_4 stata convenuta in giudizio in una controversia avente ad oggetto cause scindibili, per cui la stessa avrebbe dovuto promuovere l'appello nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 325 o 327 c.p.c.
(ovvero, nel caso in esame, ove non era stata notificata la sentenza di primo grado, entro i 6 mesi dalla pubblicazione della stessa, avvenuta in data 24.9.2021) e non in comparsa di costituzione e risposta in appello.
Ciò detto, con il primo, il quinto ed il sesto motivo di gravame dell'appello principale (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), la ha Parte_1 rispettivamente censurato la decisione del giudice di primo grado di: a) quantificare il danno biologico permanente cd. biologico-differenziale secondo un criterio di liquidazione errato, nonché omettere la pronuncia in relazione al dedotto profilo di danno esistenziale per errata valutazione degli elementi di prova ex art. 115 e 116 c.p.c. in relazione al profilo di danno da perdita di cd. chance ed alla determinazione della cd. personalizzazione del danno;
b) omettere di disporre, nel dispositivo di sentenza, la condanna in solido dei convenuti sia in relazione al risarcimento del danno biologico differenziale permanente e temporaneo a lei spettante che in relazione alle spese di CTU e c) rigettare la domanda di lucro cessante da corrispondersi sotto forma di interessi da determinarsi anche equitativamente a far data dal primo sinistro.
In particolare, con riferimento al primo motivo, la medesima ha affermato che il giudice di primo grado, nonostante avesse correttamente accertato che il 25% di danno biologico permanente, riscontrato dalla CTU, consisteva in un c.d. danno “biologico-differenziale” (dato appunto dalla sottrazione tra il 45%, di danno biologico attuale - conseguente ai sinistri in discorso - ed il preesistente 20% di danno biologico, di cui ella era già portatrice, in relazione all'arto sinistro), non lo aveva poi correttamente liquidato come danno biologico-differenziale (ovvero, sottraendo dal valore monetario, previsto dalle tabelle milanesi in relazione a 45 punti di danno biologico quello previsto in relazione ai 20 punti di danno biologico, di cui era già portatrice) ma lo ha liquidato come danno biologico cd. “puro” e non aveva neanche applicato (come avrebbe invece dovuto in ragione del danno morale, esistenziale e da perdita di chance da lei subito), la percentuale massima di personalizzazione (34%) prevista dalle tabelle milanesi per il punto di invalidità del 25%, mentre, con riferimento al quinto ed al sesto motivo, ha rispettivamente sostenuto che il richiamo alla solidarietà risarcitoria tra i convenuti doveva essere necessariamente riportato nel dispositivo della sentenza, non essendone sufficiente la menzione in parte motiva e che il Tribunale, trattandosi nella specie di un'obbligazione di valore, avrebbe dovuto desumere la prova della spettanza del lucro cessante facendo ricorso a presunzioni semplici o ritenere detti interessi parte della domanda di risarcimento.
I motivi sono fondati.
Ed invero, con riferimento al primo motivo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica (come nel caso di specie, ove vi era una pacifica concausa preesistente concorrente), sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario (cfr
Cass. civ. ord. n. 21261 del 30.7.2024 e n. 20894 del 26.7.2024, nonché sent. 19.9.2023 n. 26851 e
11.11.2019 n. 28986).
In applicazione del predetto principio – a cui il giudice di primo grado non si è erroneamente attenuto – poiché l'incremento di una invalidità dal 20 al 45% risulta ben più afflittivo, per il danneggiato, della causazione di un'invalidità del 25% in un soggetto altrimenti in possesso di una piena integrità fisica, la liquidazione del danno differenziale deve essere effettuata convertendo entrambe le predette percentuali in una somma di denaro e, poi, sottraendo al valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, dato che solo tale metodo risulta idoneo a liquidare il reale nocumento causato al danneggiato.
Pertanto, considerato che, nel caso in esame, sulla base delle attuali tabelle milanesi (posto che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione va effettuata secondo gli attuali valori monetari: cfr.
Cass. 30516/19 e che, comunque, l'attrice aveva chiesto la condanna dei convenuti anche nella diversa misura che sarebbe stata ritenuta di giustizia), per postumi del 45% in un soggetto di 58 anni andrebbe liquidata la somma di euro 218.905,00 a titolo di danno biologico e per postumi del 20% quella di euro 54.479,00, ne consegue che il danno biologico risarcibile per i postumi permanenti ammonta alla somma di 164.426,00 pari alla differenza tra i predetti importi (euro 218.905,00 –
54.479,00 = 164.426,00). Detta somma dovrà, poi, essere aumentata dell'importo spettante per il danno morale subito - che sempre in base alle tabelle milanesi (che a partire dal 2021, distinguono nella liquidazione del danno non patrimoniale le componenti di danno biologico da quella morale) ed in attuazione dello stesso criterio di calcolo adottato per la quantificazione del danno biologico - va individuata nella somma di euro 89.839,00 (euro 109.452,00 – 19.613,00 = 89.839,00), per cui l'importo complessivamente dovuto dai convenuti, in solido tra loro, a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale subito dalla risulta pari ad euro 254.265,00 (euro 164.426,00 + 89.839,00 = 254.265,00), comprensivo Parte_1 sia del danno biologico che di quello morale.
Non appare, invece, riconoscibile in favore dell'appellante (contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado) l'incremento di detta somma a titolo di personalizzazione.
Ed invero, premesso che le conseguenze dannose della lesione della salute sono teoricamente tutte inquadrabili in due gruppi, entrambi rientranti nel danno non patrimoniale (il primo comprendente quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità, che presuppongono la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità ed il secondo, quelle peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, che esigono la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto) e che solo quelle comprese nel secondo gruppo giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico, va ricordato che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex plurimis Cass. civ. ord. n. 5984 del
6.3.2025; n. 31681 del 9.12.2024 e n. 5865 del 4.3.2021, nonché sent. n. 28988 dell'11.11.2019; n.
2788 del 31.1.2019 e n. 21939 del 21.9.2017).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, non è stato provato alcun profilo idoneo a giustificare nell'appellante un grado di conseguenze superiori alla media dei soggetti interessati dalle medesime lesioni, ovvero peculiari in relazione alla specifica attività, e/o tipologia di vita, atteso che il fatto di non riuscire più a deambulare autonomamente e neppure con l'uso di stampelle, essendo costretta ad utilizzare la sedia a rotelle, “con conseguenti notevoli disagi”; il fatto di dover medicare più volte al giorno le fistole e “la profonda frustrazione ed il grave disagio causato dalla loro presenza”, con conseguente significativo peggioramento dell'esistenza e delle abitudini di vita quotidiana, rappresentano conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire).
Ad analoghe conclusioni deve, poi, giungersi anche con riferimento al profilo di danno da perdita di chance dedotto dall'appellante, rappresentato dalla rinuncia alla “aspettativa di maggior durata della protesi d'anca sinistra”, considerato che la longevità delle protesi dipende da vari fattori, come la qualità dei materiali;
il livello di attività fisica del paziente;
il suo peso corporeo ed in genere, lo stato di salute del medesimo e che l'appellante non ha fornito prove in ordine alla durata “specifica” di quella originariamente impiantata nella . Parte_1
Ciò detto, il predetto importo di euro 254.265,00 dovrà, infine, essere aumentato di quanto spettante per rivalutazione e lucro cessante.
Con riferimento al sesto motivo di gravame, va, infatti, evidenziato che l'obbligazione di risarcimento del danno, come quella di specie, è una tipica obbligazione di valore avendo la funzione non di consegnare una determinata somma, ma di ricostruire integralmente il patrimonio del danneggiato, seppure elargendo, per equivalente, una somma di denaro.
Ne consegue che al creditore spettano sia la rivalutazione che il lucro cessante, utilizzando la tecnica di un tasso di interesse da determinare equitativamente (come chiarito dalla celebre Cass. Sez.
Unite 17.2.1995 n. 1712; seguita poi da Cass 10.3.2006 n. 5234, Cass. 2007/10884, nonché Cass. sez. un., 30.10.2008, n. 26008).
Per effettuare queste operazioni, seguendo un orientamento ormai consolidato si farà ricorso a due diversi tassi ove sia necessario calcolare entrambi gli accessori.
Per il conteggio della rivalutazione (per liquidazione all'attualità) si fa ricorso agli indici FOI, pubblicati dallo ISTAT e reperibili sul sito “istat.it”.
Per calcolare il lucro cessante, invece, si può far ricorso al rendimento medio dei titoli di stato, sul presupposto che il creditore, se avesse potuto disporre della somma l'avrebbe investita in titoli di stato (c.d. “rendistato”, pubblicato dalla Banca d'Italia); ovvero applicare il tasso degli interessi legali
(come si ritiene corretto fare in questa sede).
Ogni calcolo, comunque, deve tener conto che la data di decorrenza di rivalutazione ed interessi è quella del fatto illecito (non essendo necessaria la messa in mora del debitore) e che, inoltre, le operazioni di liquidazione devono essere attualizzate al momento in cui si procede alla determinazione delle somme dovute al danneggiato e, quindi, anche da parte del giudice di secondo grado ove sia ancora in contestazione la quantificazione del danno (cfr. Cass 13666/2003: “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado
d'appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi”; così anche Cass. 30.8.1997 n. 8259, Cass.
2.12.1998 n. 12234; cfr. pure Cass. 20.4.2001 n. 3996 e
Cass.
6.8.2001 n. 1085).
Il danno liquidato all'appellante a titolo di danno non patrimoniale, come sopra specificato, ammonta a complessivi euro 254.265,00, somma attualizzata alle Tabelle Milanesi 2024, per cui, per aumentarla degli interessi compensativi spettanti quali danno per il ritardato pagamento, la stessa dovrà dapprima essere devalutata all'epoca del fatto illecito (al fine di determinare il valore del danno al momento in cui questo si è verificato) e poi rivalutata anno per anno.
A seguito di detta operazione, il totale che spetta alla a titolo di risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale da lei subito ammonta, pertanto, ad euro 281.236,85.
Infine, poiché una volta liquidato, il risarcimento del danno, da credito di valore si trasforma in credito di valuta, su di esso vanno calcolati gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
Gli appellanti, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della (la d il nella misura dell'80% e la Parte_1 CP_2 CP_1 in quella del 20%) della somma di euro 281.236,85, oltre interessi legali decorrenti Parte_5 dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Conseguentemente, la va condannata a tenere indenne l'assicurato della CP_4 CP_1 somma che è direttamente riconducibile alla sua responsabilità professionale (vd art.
7.15 della polizza assicurativa), pari all'importo di euro 168.742,11 (comprensiva della parte di risarcimento a suo carico e di quella derivante dall'azione di regresso esercitata dalla , nei limiti delle CP_2 condizioni di polizza stabilite nell'art.
7.8 per l'attività chirurgica (ovvero con uno scoperto del 15% di ogni sinistro a carico dell'assicurato, con un minimo non indennizzabile di euro 5.000,00 ed un massimo scoperto di euro 40.000,00).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di omettere la pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno biologico da inabilità assoluta e/o temporanea, da lei subito nel periodo compreso tra il 24 marzo ed il 15 maggio del 2015, in conseguenza al suo ricovero presso l'Ospedale di Lugo.
Il motivo è infondato.
Si osserva, infatti, al riguardo, che la aveva deciso di procedere all'intervento di Parte_1 eliminazione della lussazione “inveterata” della coppa acetabolare dell'anca sinistra (ovvero di eliminazione del tessuto cicatriziale che si era formato nel tempo) e di revisione protesica, praticato presso l'Ospedale di Lugo, a distanza di oltre quattro anni dall'intervento di rimozione della protesi effettuato dal in data 18.6.2010 e che, per altro verso, il prolungamento del periodo di CP_1 ricovero successivo all'intervento eseguito in data 25.3.2015 presso detto era da imputare CP_8 alla necessità di eliminare l'infezione ivi contratta nel precedente periodo di ricovero, per cui la decisione del primo giudice di non liquidare nulla a titolo di inabilità assoluta o parziale per il periodo sopra indicato appare immune da censure.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di rigettare la sua domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica, per essere stata riprotesizzata all'anca sinistra senza il suo consenso, nonostante che il ricovero era pacificamente avvenuto solo per la riprotesizzazione dell'anca destra e che lei aveva rilasciato consenso informato solo per quest'ultimo intervento.
Il motivo è fondato.
Al riguardo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il consenso ad ogni trattamento sanitario e/o chirurgico - che deve essere espresso dal paziente, sulla scorta di informazioni preventive dettagliate, fornite dal medico e/o dalla struttura sanitaria per obbligo di natura contrattuale, sulla natura, sulla portata, sull'estensione, sui rischi, sui risultati conseguibili e sulle possibili complicanze di carattere fisico e psicologico, sia in termini di alterazione, che di eventuale aggravamento dello stato di salute (non rilevando ai fini della completezza ed effettività del consenso la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale, mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo lo stato soggettivo ed il grado di conoscenza) - rappresenta un diritto soggettivo del medesimo (autonomo e diverso dal diritto all'integrità psicofisica, nonché risarcibile, se violato), che può essere manifestato sia in forma scritta che orale, ma comunque con modalità espressa e non tacita.
Il consenso, infatti, essendo inquadrabile nella categoria dei negozi giuridici, per i quali vige il principio della libertà della forma, può essere espresso anche in forma orale e va esente da responsabilità il medico e/o la struttura sanitaria che provino la prassi di plurimi incontri medico- paziente in ordine alla patologia, all'intervento da effettuarsi ed alle possibili complicazioni sulla base di documentazione, testimonianze e circostanze di fatto.
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, non solo il e la non hanno CP_1 CP_2 fornito alcuna prova di incontri nel senso sopra indicato, ma la documentazione in atti (riportata anche nella c.t.u. svolta), attesta che l'indicazione chirurgica della riprotesizzazione dell'anca destra era stata data dal alla telefonicamente, sulla base del tempo trascorso dal primo CP_1 Parte_1 intervento di protesizzazione della stessa e senza che fossero stati preventivamente eseguiti gli esami specifici (rx, tc o rmn e pet) che individuavano la necessità intervenire, tanto che l'unico esame radiologico delle anche era stato effettuato il giorno prima dell'intervento (vd certificato del
13.5.2010). Va, inoltre, rilevato che detto certificato evidenziava, a destra, una fuoriuscita dell'estremità distale dello stelo protesico a livello del terzo diafisario del femore, in senso laterale ed un frammento di vite metallica sul tetto del cotile, mentre, a sinistra, solo zone di riassorbimento osseo nella regione trocanterica del femore, senza segni di mobilizzazione della coppa acetabolare né a livello dello stelo protesico;
ciò che giustifica il fatto che il consenso fosse stato dato dalla , in pari data, solo Parte_1 per l'intervento all'anca destra.
Pertanto, considerato che il consenso della era limitato all'intervento all'anca destra Parte_1 non essendovi, nel modulo da lei sottoscritto in data 13.5.2010, alcun riferimento all'anca sinistra
(ovvero a quella che era stata invece operata) e che gravava sul medico o sulla struttura sanitaria dimostrare che la medesima avrebbe dato il consenso anche all'intervento di riprotesizzazione dell'anca sinistra, atteso che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, salvo i casi di interventi di urgenza, deve presumersi il dissenso del paziente per tutto ciò che vada oltre i trattamenti medico-chirurgici autorizzati (cfr Cass. civ. sentenza 21.1.2025 n. 1443), ne consegue che, in assenza di prove al riguardo, il va condannato al risarcimento del danno subito dalla CP_1 [...] per la lesione del suo diritto all'autodeterminazione, da liquidarsi, in via equitativa, nella Pt_1 somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo, in considerazione del fatto che gli interventi riparatori successivamente eseguiti sono stati connotati da una forte invasività.
Conseguentemente, con riferimento al risarcimento dovuto dal alla a tale CP_1 Parte_1 titolo, la sarà tenuta tenere indenne il medesimo nei limiti previsti dall'art.
7.5 delle CP_4 condizioni di polizza (ovvero con uno scoperto del 10% di ogni sinistro a carico dell'assicurato, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e massimo di € 40.000,00).
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lei subito per il turbamento conseguente all'illegittima alterazione della cartella clinica n. 1206/2010 della senza darne Controparte_2 alcuna motivazione.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, va ricordato che le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata). Tanto ricordato, si osserva che l'appellante, oltre a non aver proposto querela di falso avverso la cartella clinica in questione, non azionando così l'unico procedimento previsto per porre in discussione la pubblica fede che caratterizzava tale documento, non ha, comunque, fornito alcuna prova del danno asseritamente subito che, in quanto danno – conseguenza non è automaticamente ravvisabile, atteso che l'orientamento generale della giurisprudenza di legittimità esclude la possibilità di configurare, nel nostro ordinamento, il cd. danno in re ipsa, giusta il disposto dell'art. 1223 cod. civ. e la tipicità dei cd. “danni punitivi”.
Si è, infatti, affermato che il concetto di danno in re ipsa, va ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr sentenza 11.11.2008 n. 26972) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore intervento nomofilattico (cfr sentenza 17.5.2017 n. 16601) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost..
Ciò detto, considerato che, nel caso in esame, la non ha né effettuato una specifica Parte_1
allegazione del pregiudizio subito, né fornito alcuna prova dello stesso, essendosi limitata ad affermare di aver subito dei danni conseguenti al turbamento provato, ne consegue che va pienamente condivisa la decisione del giudice di primo grado di respingere la domanda risarcitoria avanzata dalla medesima.
Con il settimo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di omettere la liquidazione in suo favore delle spese del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696-bis
c.p.c. n. R.G. 2656/2017, spese da liquidarsi tenendo conto della maggiore complessità del procedimento, considerato che la relativa fase di nomina CCTTUU ed espletamento delle operazioni peritali è stata svolta, per delega del Tribunale di Siena, presso il delegato Tribunale di Foggia.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
Si ricorda, infatti, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente e considerate nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (cfr Cass. civ. ord. n. 29850 del 27.10.2023; n. 28677 del
16.10.2023 e n. 9735 del 26.5.2020).
Ne consegue che le stesse non potevano essere escluse dal giudice di primo grado ma liquidate, seppure senza l'aumento richiesto (la ctu era stata delegata proprio per evitare lo spostamento in altro luogo della ed i relativi costi) secondo i parametri del d.m. 55/2014. Parte_1 Non si procede all'esame dell'ottavo e del nono motivo di gravame – con i quali l'appellante ha rispettivamente censurato la decisione del Tribunale di procedere alla compensazione delle spese processuali nella misura del 25%, per la parziale soccombenza derivante dal rigetto delle domande risarcitorie da lei proposte e dal conseguente minor valore della controversia, nonché di quelle di omettere la pronuncia sulla domanda finalizzata al riconoscimento della maggiorazione delle spese processuali prevista dal novellato art. 4, c. 1-bis, D.M. 55/2014 per la redazione degli atti di causa con tecniche informatiche (collegamenti ipertestuali) idonee ad agevolare la consultazione degli stessi e della documentazione ivi allegata e di addebitarle il 25% delle spese di CTU, in quanto assorbiti dalla presente decisione, che determinerà un nuovo regolamento delle spese di lite e di c.t.u.
Con il decimo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di omettere la pronuncia sulla sua istanza di stralcio dal fascicolo di causa dei documenti nn. 9, 10, 11 e 12 prodotti dal in quanto inammissibili poiché depositati quando erano già maturate le preclusioni di CP_1 cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, atteso che detti documenti (rappresentati dalla dottorato di ricerca del Dott. della Università Federico II di Napoli “Criteri e Pt_6 Persona_5 valutazione di responsabilità iatrogena nelle protesi articolari degli arti inferiori”; dall'articolo “Le infezioni nella chirurgia protesica di anca e di ginocchio” estratto dal Bollettino della Società Medico
Chirurgica di Pavia;
dall'articolo Web del Dott. “Le infezioni degli impianti Controparte_12 protesici ortopedici” e dall'articolo Web consenso-informato-come-deve-essere sul portale www. laleggepertutti.it., prodotti per contestare la validità della c.t.u.) non sono stati utilizzati dal Tribunale ai fini decisori.
Per quanto sin qui detto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il la e l' CP_1 CP_2
(i primi due nella misura dell'80% ed il terzo in quella del 20%) vanno condannati, in Parte_2 solido tra loro, al pagamento in favore della a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale da lei subito, della somma di euro 281.236,85, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo, nonché il solo anche a quello CP_1 della somma di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento della lesione del diritto della Parte_1 all'autodeterminazione, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo, mentre la con riferimento alla somma di euro 168.742,11 CP_4
e di quella di euro 20.000,00, dovute dal in favore della per i titoli sopra indicati, CP_1 Parte_1 va condannata a tenere indenne il nei limiti delle condizioni di polizza. CP_1
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del 24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, la Parte_1
è risultata vittoriosa con riferimento alle domande risarcitorie più rilevanti, per cui le spese dei due dei due gradi, previa compensazione delle stesse nella misura del 20% per la soccombenza reciproca, vanno poste a carico degli appellati sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal 23.10.2022).
La compensazione va applicata anche alle spese sostenute per la c.t.u., atteso che quest'ultima (che rappresenta un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio) rientra tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (così come la ctp e l'atp), per cui si può procedere alla stessa anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, dato che non implica una condanna ma solo l'esclusione del rimborso (cfr Cass. civ. 10.6.2020 n. 11068; 21.10.2019 e
7.9.2016).
Pertanto, applicato lo scaglione compreso tra euro 260.000,01 e 520.000,00 in considerazione del valore del credito riconosciuto, si devono liquidare, per il primo grado, la somma di euro 17.109,60 per compenso professionale (euro 21,387,00 x 80%), oltre accessori di legge, nonché quelle di euro
1.281,60 (euro 1602,00 x 80%) per spese di ctp ed euro 4.508,00 per spese di atp (euro 5635,00 x
80%) e, per il secondo grado, euro 16.095,20 per compenso professionale (euro 20.119,00 per 80%,), da aumentarsi ad euro 20.923,76, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 in ragione dei collegamenti ipertestuali contenuti dell'atto di citazione in appello, idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti, oltre accessori di legge.
L'assicuratore deve rilevare indenne il anche per quanto quest'ultimo è stato CP_4 CP_1 condannato a pagare in favore della a titolo di spese di lite in entrambi i gradi del giudizio. Parte_1
Vanno, poi, poste definitivamente a carico del della dell' (i primi CP_1 CP_2 Parte_2 due nella misura dell'80% ed il terzo in quella del 20%) le spese di c.t.u., che si liquidano nella misura di euro 1.314,45, pari all'80% di quanto già liquidato (euro 1643,00) dal Tribunale di Foggia con decreto del 17.7.2018, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Si deve dare, infine, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte della dell'ulteriore contributo unificato di Controparte_4 cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
[...]
e dalla avverso la sentenza n. 722/2021 del Tribunale Parte_1 Controparte_4 di Siena, pubblicata in data 24.9.2021, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Controparte_4
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da condanna Parte_1
la e l' (i primi due nella Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 misura dell'80% ed il terzo in quella del 20%), in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 281.236,85, oltre interessi legali decorrenti dalla data Parte_1 di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lei subito;
- condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento della lesione del suo diritto all'autodeterminazione, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo;
- condanna la a tenere indenne con riferimento Controparte_4 Controparte_1 alla somma di euro 168.742,11 e di quella di euro 20.000,00, dovute dal medesimo in favore della per i titoli risarcitori sopra indicati, nei limiti delle condizioni di polizza;
Parte_1
- condanna la e l' (i primi Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 due nella misura dell'80% ed il terzo in quella del 20%), in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che liquida, previa Parte_1 compensazione delle stesse nella misura del 20%, per il primo grado, nell'importo di euro
17.109,60 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al
15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge, nonché nell'importo di euro
1.281,60 per spese di ctp ed euro 4.508,00 per spese di atp, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo e, per il secondo grado, di euro 20.923,76 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- condanna la a tenere indenne di quanto Controparte_4 Controparte_1 quest'ultimo sia stato condannato a pagare alla a titolo di spese di lite in entrambi i Parte_1 gradi del giudizio;
- pone definitivamente a carico di della e dell' Controparte_1 Controparte_2 [...]
(i primi due nella misura dell'80% ed il terzo in quella del 20%), in solido tra Parte_2 loro, le spese della ctu svolta, che si liquidano nella misura di euro 1.314,45, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte della dell'ulteriore contributo unificato di cui Controparte_4 all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22.4.2025.
Il Presidente estensore dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente estensore,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 18/11/2021 al n. 1932 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 722/2021, pubblicata in data 24.9.2021
promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Parte_1 C.F._1
Vincenzo Fanelli ed elettivamente domiciliata al seguente indirizzo telematico di P.E.C. come da mandato allegato Email_1
appellante
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Liri Controparte_1 C.F._2
n. 19 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Ricciardi che lo rappresenta e difende come da mandato allegato e (già – c.f. ; P.I. ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, Via B. Varchi
n. 57 presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Giannuzzi che la rappresenta e difende come da mandato allegato e
(c.f. , in persona del Direttore Generale e Parte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Galleria del Reno n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Facci che la rappresenta e difende come da mandato allegato
appellati
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del suo procuratore ad Controparte_4 P.IVA_4 negotia pro tempore, elettivamente domiciliata in Siena, Strada Massetana Romana n. 52 presso e nello studio dell'Avv. Caterina Moraca che la rappresenta e difende come da mandato allegato
appellata e appellante incidentale
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per DE UO AR : “…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, Pt_1 accogliere per tutti i motivi dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.722/2021, emessa in data 15.09.2021 dal Tribunale di Siena, Sez. Civile, Giudice Dott.ssa Clara
Ciofetti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3274/2019, pubblicata in data 24.09.2021, notificata in data
15.10.2021, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) In via principale: - ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido, il Dott. CP_1
e/o e/o , queste ultime due in proprio e/o
[...] Controparte_2 Parte_2 per fatto altrui del personale medico ivi esercente, al risarcimento del danno non patrimoniale biologico cd. iatrogeno-differenziale da invalidità permanente, da riconoscersi alla Sig.ra
[...]
almeno nella misura complessiva del 25% (cfr. pag. 42 di Doc. 52), da liquidarsi Parte_1 mediante applicazione delle cd. “Tabelle del Tribunale di NO” (aggiornate al momento della liquidazione definitiva del danno), e facendo altresì applicazione del criterio correttivo di personalizzazione maggiorativa del danno, nella misura almeno del 34% (valore corrispondente alla personalizzazione tabellare prevista in ipotesi di 25 punti di danno biologico), tenuto conto della necessità di risarcire integralmente il danno non patrimoniale della ricorrente anche dei profili di danno morale, esistenziale e perdita di chance;
- ritenere fondati i motivi esposti e, per l'effetto condannare in solido il Dott. e quest'ultima in proprio e/o Controparte_1 Controparte_2 per fatto altrui del personale medico ivi esercente, al risarcimento in favore della Sig.ra
[...]
del danno non patrimoniale biologico da inabilità temporanea, relativa ai ricoveri Parte_1 presso pari almeno a 63 giorni di inabilità temporanea assoluta, così come Controparte_3 accertato dai CCTTUU, oltre che al risarcimento dell'ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale, pari almeno a 180 giorni, di cui 90 giorni per inabilità temporanea parziale al 75%, ed ulteriori 90 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%, sulla scorta di quanto accertato in CTU
(cfr. pag. 47 di Doc. 52), il tutto, facendo applicazione di personalizzazione maggiorativa al relativo valore base monetario, nella misura almeno del 34%; - ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido, il Dott. e/o e/o Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
queste due ultime in proprio e/o per fatto altrui del proprio personale medico, al
[...] risarcimento in favore della ricorrente dell'ulteriore danno non patrimoniale biologico da inabilità temporanea, conseguente al suo ricovero presso l' presidio ospedaliero Parte_2 di Lugo, almeno nella durata di 52 giorni, per inabilità temporanea assoluta, coincidenti con gli effettivi giorni di ricovero in struttura, ovvero dal 24.03.2015 al 15.05.2015, oltre che al risarcimento dell'ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale di 180 giorni, tenuto conto del periodo di prognosi di sei mesi certificato dalla medesima struttura ospedaliera (cfr.Doc. 30), da definirsi, eventualmente, in 90 giorni per inabilità temporanea parziale al 75%, ed ulteriori 90 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%, il tutto facendo applicazione di personalizzazione maggiorativa al relativo valore base monetario, nella misura almeno del 34%; - ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido, o per quanto di relativa spettanza, il Dott.
quest'ultima in proprio o per fatto altrui del personale Controparte_5 medico ivi esercente, al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica, conseguente alla omessa acquisizione del cd. “consenso informato” al trattamento terapeutico di riprotesizzazione anca sinistra (cfr. Doc. 5), nella somma consigliata di € 50.000,00; - ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare
[...] in proprio e/o per fatto altrui del relativo personale operante in clinica, al risarcimento, Controparte_2 in favore della odierna ricorrente e nella misura che sarà ritenuta di giustizia, del danno non patrimoniale subito a causa della illegittima modifica della propria cartella clinica (cfr. Doc.3 e Doc.
8), in quanto connesso alla lesione di interessi inerenti la persona e costituzionalmente protetti, ex artt. 2 e 32 Cost. e, connesso altresì, alla violazione di obblighi di protezione e/o custodia e/o ordinata gestione della cartella clinica della paziente;
- ritenere fondati i motivi esposti e per Parte_1
l'effetto condannare in solido, o eventualmente per quanto di relativa spettanza, il Dott. CP_1 e/o e/o , queste ultime due in proprio e/o
[...] Controparte_2 Parte_2 per fatto altrui, al risarcimento in favore della Sig.ra del danno emergente Parte_1 passato e futuro, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 1226 c.c. e, relativo a spese per l'acquisto di farmaci, parafarmaci, presidi medici, pagamento di cure riabilitative, tickets (cfr. Doc. 64) e visite specialistiche, necessitate nel corso degli anni, oltre che nei costi per viaggi e pernottamenti, sostenuti per sé e per i propri accompagnatori, relativi ai lunghi periodi di degenza ospedaliera;
- ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido, o eventualmente per quanto di relativa spettanza, il Dott. e/o e/o Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
a pagare alla Sig.ra la rivalutazione monetaria di tutte le
[...] Parte_1 somme dovute, da determinarsi in base agli indici Istat, dal verificarsi del primo evento lesivo del
14.05.2010, sino al deposito della sentenza e, successivamente, sino al soddisfo;
- ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido, o eventualmente per quanto di relativa spettanza, il Dott. e/o e/o , a risarcire alla Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
Sig.ra il danno da ritardo e cioè il lucro cessante, per il ritardato Parte_1 pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni, sotto forma di interessi, da determinarsi nella misura percentuale che sarà ritenuta secondo giustizia, su tutte le somme da liquidarsi, rivalutate anno per anno, dal verificarsi del primo evento lesivo del 14.05.2010 sino alla data di deposito della sentenza;
- ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido,
o per quanto di relativa spettanza, il Dott. e/o Controparte_5 Controparte_2 [...]
, al pagamento in favore della Sig.ra degli interessi Parte_2 Parte_1 legali su tutte le somme che saranno liquidate, maggiorate di rivalutazione e di danno da ritardo, dalla data di deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
- ritenere fondati i motivi esposti e per
l'effetto condannare in solido, o per quanto di relativa spettanza, il Dott. Controparte_5
e/o , a rifondere alla ricorrente le spese di CP_2 Controparte_2 Parte_2
CCTTUU, pagate per complessivi € 2.004,54, così come liquidate dal Tribunale di Foggia, R.G.
8974/2019, Giudice Dott. Sciscioli e come da relative fatture (cfr. Doc. 66 e Doc. 67), oltre che i compensi pagati al proprio CTP, Dott. pari ad € 1.602,00, come da relativa fattura (cfr. Per_1
Doc. 68); In via subordinata: - ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido,
o per quanto di relativa spettanza, il Dott. e/o e/o Controparte_1 Controparte_2 [...]
, queste due ultime in proprio e/o per fatto altrui del rispettivo personale ivi Parte_2 esercente, al risarcimento del danno non patrimoniale biologico cd. iatrogeno-differenziale da inabilità permanente subito dalla Sig.ra nella misura che sarà ritenuta Parte_1 congrua alla gravità dei danni accertati, facendo eventualmente applicazione del criterio correttivo di personalizzazione del danno, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, il tutto in considerazione della necessità di risarcire integralmente il danno non patrimoniale patito dalla ricorrente anche dei profili di danno morale e/o esistenziale e/o perdita di chance;
- ritenere fondati i motivi esposti e per
l'effetto condannare in solido, o per quanto di relativa spettanza, il Dott. e/o Controparte_1
al risarcimento del danno non patrimoniale biologico da inabilità temporanea Controparte_2 assoluta e parziale, subito dalla ricorrente per effetto delle lesioni riportate a seguito del suo ricovero presso nella misura e con la personalizzazione maggiorativa del valore Controparte_3 base monetario che sarà ritenuta congrua alla gravità dei danni accertati;
- ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido, o per quanto di relativa spettanza il Dott. CP_1
e/o e/o , queste due ultime in proprio e/o
[...] Controparte_2 Parte_2 per fatto altrui del rispettivo personale ivi operante, al risarcimento del danno non patrimoniale biologico da inabilità temporanea assoluta e parziale subito dalla ricorrente per effetto delle lesioni riportate a seguito del suo ricovero presso , presidio ospedaliero di Lugo, Parte_2 nella misura e con la personalizzazione maggiorativa del valore base monetario che sarà ritenuta congrua alla gravità delle lesioni accertate;
- ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido, o eventualmente per quanto di relativa spettanza, il Dott.
[...]
quest'ultima in proprio o per fatto altrui del personale medico ivi operante, Controparte_5 al risarcimento in favore della Sig.ra del danno non patrimoniale da Parte_1 lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica, conseguente alla omessa o incompleta acquisizione del cd. “consenso informato”, da determinarsi nell'importo che sarà ritenuto di giustizia;
In via ulteriormente subordinata: - ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto condannare in solido, o per quanto di relativa spettanza, il Dott. e/o Controparte_1 [...]
e/o , al risarcimento in favore della Sig.ra Controparte_2 Parte_2 Parte_1
di tutti i danni patrimoniali e/o non patrimoniali subiti e, nella misura che sarà ritenuta
[...] secondo giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito;
In ogni caso: - ritenere fondati i motivi esposti e per
l'effetto condannare in solido, o in subordine per quanto di relativa spettanza, il Dott. CP_1
e/o e/o , al pagamento di tutti i compensi
[...] Controparte_2 Parte_2
e spese di lite, sia del presente appello che del relativo giudizio di primo grado, oltre che del procedimento di istruzione preventiva, ex art. 696 bis c.p.c., conclusosi dinanzi Ill.mo Tribunale di
Siena, tenendo altresì conto dello svolgimento della relativa fase di nomina CCTTUU ed espletamento delle operazioni peritali svoltasi dinanzi il Tribunale delegato di Foggia, il tutto sulla base dei parametri relativi alle somme che saranno in concreto liquidate, oltre alla maggiorazione prevista per la complessità ed il numero delle questioni giuridiche ed in fatto trattate, ed alla maggiorazione prevista dall'articolo 4 del D.M. n. 55/2014, così come modificato dall'art. 1 del D.M.
n. 37/2018, riguardante, appunto, la presenza di più controparti, la redazione di atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, oltre spese generali e accessori come per legge…”.
Per “…Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni Controparte_1 contraria domanda, istanza ed eccezione e previa l'adozione di ogni utile atto/provvedimento, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto di cui alla comparsa di costituzione e risposta del Dr.
e di quanto verrò dedotto e sostenuto nel prosieguo del giudizio, dichiarare Controparte_1 inammissibile e/o comunque rigettare integralmente tanto l'appello proposto dalla Sig.ra
[...]
(C.F. , quanto l'appello incidentale tardivo proposto Parte_1 C.F._1 dalla (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_4 tempore, avverso la sentenza n. 722 del 15.09.2021 del Tribunale di Siena. In via subordinata, nel caso di accoglimento parziale o totale delle avverse domande rivolte al Dr. (C.F. Controparte_1
), confermare l'obbligo di (C.F. C.F._2 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare e tenere P.IVA_4 integralmente indenne il proprio assicurato, Dr. da tutto quanto egli dovesse Controparte_1 essere tenuto a pagare, niente escluso, confermando altresì la condanna della predetta compagnia assicurativa al pagamento diretto a chi di ragione o, in subordine, al rimborso di quanto l'assicurato fosse condannato a pagare, oltre alla refusione delle spese di lite per resistere alle avverse pretese.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali…”.
Per la “…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in Controparte_2 accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto di cui alla presente comparsa di costituzione: 1) rigettare l'appello principale proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_1
722/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Siena, nella persona della Dott.ssa Clara Ciofetti, in data 24.9.2021, nella causa n. 3274/2019 R.G. in quanto inammissibile ed infondato, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza appellata. 2) dichiarare inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto l'appello incidentale promosso dalla con conseguente conferma della sentenza impugnata Controparte_4 nella parte in cui condanna la compagnia assicurativa a manlevare e tenere indenne il Dott. CP_1 da quanto costui sarà eventualmente tenuto a pagare alla Sig.ra
[...] Parte_1
3) In via istruttoria, si chiede il rigetto delle istanze formulate dalla Sig.ra
[...] Parte_1
per tutti i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
[...] Per l' “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per i motivi esposti, contrariis Parte_2 reiectis, rigettare i motivi d'appello proposti dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza n. 722/2021 del Tribunale di Siena. Con vittoria di spese e compensi”.
Per la “Voglia la Corte di appello di Firenze, respingere l'appello Controparte_4 proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 722/2021 perché Parte_1 infondato ed in parte inammissibile con conferma del provvedimento impugnato. Voglia, altresì, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, dichiarare la inoperatività della polizza assicurativa in relazione ai fatti per i quali è processo, avvenuti oltre i due anni antecedenti alla stipula del contratto (ex art. 7.7 - pag.31) e, quindi, al di fuori del periodo di efficacia della garanzia.
Conseguentemente, in riforma della sentenza, respingere la domanda di manleva svolta dal Dott. nei confronti della comparente, anche in questa fase del giudizio, con condanna Controparte_1 del predetto Dott. alla restituzione, a favore della , Controparte_1 Controparte_4 degli importi da quest'ultima corrisposti a tale titolo (manleva) in esecuzione della pronuncia di primo grado, ammontanti ad € 65.719,11, oltre interessi dal pagamento al saldo. Nel caso di reiezione dell'appello incidentale e di accoglimento di quello principale, tenere conto delle limitazioni di polizza indicate in primo grado e, quindi, in caso di accertamento di responsabilità solidale del Dott. con le altre parte convenute, limitare, ex art.
7.15 delle condizioni di polizza Controparte_1
(pag.32), la condanna della comparente alla sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato. In relazione al consenso informato, ex art.
7.5 delle condizioni di polizza
(pag.31), la garanzia è operante con uno scoperto del 10% di ogni sinistro a carico dell'assicurato, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e massimo di €40.000,00, nonché, in relazione alla attività chirurgica ex art.
7.8 delle condizioni (pag.32), la garanzia è operante con uno scoperto del
15% di ogni sinistro a carico dell'assicurato, con un minimo non indennizzabile di € 5.000,00 ed un massimo scoperto di € 40.000,00. Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente notificato, aveva Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siena, la (di Controparte_1 Controparte_2 seguito e la (di seguito al fine di ottenere la CP_2 Parte_2 Parte_2 condanna dei resistenti, in solido tra loro e le ultime due in proprio e/o per fatto altrui del personale medico ivi esercente od in subordine, in solido o per quanto di relativa spettanza, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lei subiti a seguito dell'esecuzione dell'intervento di riprotesizzazione dell'anca sinistra. A fondamento della domanda, la medesima aveva dedotto che: 1) nel 2009, era stata sottoposta ad
[... un primo intervento di riprotesizzazione dell'anca destra ad opera del presso la CP_1 CP_3
; 2) in data 13.5.2010, era stata ricoverata presso la per essere Controparte_6 Controparte_3 sottoposta ad un nuovo intervento di riprotesizzazione dell'anca destra, che doveva essere eseguito dallo stesso chirurgo ed aveva sottoscritto la relativa dichiarazione di consenso al predetto intervento;
4) in data 14.5.2010, sebbene il ricovero fosse avvenuto per un intervento all'anca destra, il CP_1
l'aveva sottoposta ad intervento chirurgico di riprotesizzazione dell'anca sinistra;
5) in data 9.6.2010,
a distanza di pochissimi giorni dall'avvenuta dimissione dalla Casa di cura era stata CP_2 trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso di San Severo a causa di dolori lancinanti all'anca sinistra;
6) in data 17.6.2010, era stata ricoverata per la seconda volta presso il reparto di Ortopedia della
[...] ed affidata nuovamente alle cure del con la seguente diagnosi in ingresso: CP_3 CP_1
“Rimozione protesi anca sinistra in lussazione”; 7) in data 18.6.2010, era stata sottoposta a nuovo intervento chirurgico da parte del e della sua equipe per la rimozione completa della protesi CP_1 all'anca sinistra e per il reimpianto di tutte le sue componenti (cotile, testa e stelo); 8) in data
15.8.2014, dopo la riabilitazione, era stata sottoposta ad un'ulteriore visita ortopedica con relativi esami radiografici presso ambulatorio ASL della Provincia di Foggia, ove le era stata accertata la lussazione inveterata della testa della coppa acetabolare sinistra, con formazione di neoarticolazione e le era stato consigliato un ulteriore intervento di revisione protesica;
9) in data 24.3.2015, era stata ricoverata presso l'Unità operativa di dell' di Controparte_7 Parte_2 Pt_3 presidio ospedaliero di Lugo con diagnosi di “Mobilizzazione di artroprotesi anca sinistra con fenomeni di usura da accoppiamento metallometallo”; 10) in data 25.3.2015, le era stato effettuato un intervento chirurgico di “Revisione del cotile con conservazione in sede della componente acetabolare varizzata ed artroplastica con polietilene cementato”; 11) durante il decorso post operatorio si era verificata un emorragia con anemizzazione, formazione di fistole secernenti ed infezione della protesi;
12) conseguentemente, in data 13.4.2015, era stata sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico di “Pulizia chirurgica della ferita con prelievi per esame culturale” con relativo referto di infezione da Escherichia Coli e da Proteus mirabilis;
12) in data 21.4.2015, si era verificata una diastasi della ferita chirurgica trattata con Vac-Theraphy e medicazioni, ma senza ottenere risoluzione dell'infezione; 13) in data 15.5.2015 ed 1.6.2015, era stata ricoverata presso il Centro
Medico di Riabilitazione “Madonna della libertà” di Rodi Garganico;
14) in data 6.10.2015, aveva eseguito un'ecografia dell'anca sinistra con il seguente referto: “L'indagine eseguita in comparativa documenta inibizione edematosa del tessuto adiposo sottocutaneo lungo la cicatrice chirurgica in assenza di versamenti”; 15) in data 15.10.2015, era stata visitata dalla Dott.ssa , la quale Per_2 aveva certificato che la paziente risultava clinicamente guarita dall'intervento del mese di marzo del 2015 a carico dell'artroprotesi già presente all'anca sinistra, sia pure con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale; 16) in data 12.11.2015, era stata visitata dai medici in servizio presso ambulatorio Asl della Provincia di Foggia, che avevano certificato quanto segue: “Paziente operata di artrotomia anche bilaterale;
operata di artroprotesi anca destra e riprotesizzazione anca sinistra infetta e con stelo protesico fuoriuscito dal femore. La paziente presenta instabilità statica-dinamica; deambula con difficoltà con 2 appoggi per cui si prescrive carrozzella. Non si prevedono ulteriori interventi che sarebbero molto demolitivi” e 17) in data 18.6.2017, in considerazione degli esiti gravemente invalidanti derivati dai trattamenti sanitari subiti, aveva promosso un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (r.g. 2656/2017) avanti al Tribunale di Siena, nel corso del quale era stata disposta una
C.T.U. medico legale.
Tanto esposto, aveva dedotto che l'intervento effettuato presso la clinica ra stato eseguito, CP_2 non solo sull'arto errato (anca sinistra in luogo dell'anca destra), ma anche senza la dovuta perizia, tanto che le sue condizioni statico-deambulatorie era peggiorate in modo persistente con grave compromissione della salute e senza che le fossero state preventivamente date informazioni complete sulle proprie condizioni patologiche e sulle terapie più idonee per affrontare la sua situazione.
Si era costituita in giudizio la che aveva eccepito l'inapplicabilità al caso di specie della CP_2
Legge Gelli e l'inammissibilità/improcedibilità della domanda della ricorrente per mancato rispetto del termine di novanta giorni dall'avveramento della condizione di procedibilità ex art. 8, c. 3, L.
24/2017 e chiesto, nel merito, il rigetto della domanda.
Si era costituita l' che aveva chiesto il rigetto della domanda, evidenziando Parte_2
l'assenza di censure in relazione all'operato dei propri sanitari che avevano avuto in cura l'attrice.
Si era costituito il che si era associato all'eccezione di inammissibilità/improcedibilità CP_1 della domanda per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 8, c. 3, della Legge Gelli ed aveva chiesto, nel merito, il rigetto della domanda.
Il medesimo, inoltre, aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la
[...]
(di seguito , quale compagnia assicuratrice con cui aveva stipulato Controparte_4 CP_4 una polizza per la responsabilità verso terzi, per essere dalla stessa manlevata e garantita in ipotesi di condanna.
Autorizzata il giudice la chiamata, si era costituita la che aveva anche essa eccepito CP_4
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta, essendo decorso il termine di cui all'art. 8, c. 3, della L. 24/2017, nonché dedotto l'operatività della polizza assicurativa esclusivamente per la quota di danno direttamente riconducibile al soggetto assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità che potesse derivare a costui dal vincolo di solidarietà ed aveva chiesto il rigetto sia della domanda principale, rivolta nei suoi confronti, che della domanda di rivalsa proposta dalla nei confronti del CP_2 CP_1
All'udienza del 28.10.2020, il Tribunale di Siena, rilevato che le allegazioni e difese delle parti evidenziavano la necessità di un'istruzione non sommaria, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., aveva disposto la modifica del rito in ordinario ed assegnato alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Acquisito il fascicolo ex art. 696-bis c.p.c. (n. R.G. 2656/2017), la causa era stata istruita attraverso produzioni documentali ed era stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2021 previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 722/2021, pubblicata in data 24.9.2021, il Tribunale di Siena - dopo aver rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dai convenuti, in ragione della natura ordinatoria del termine previsto dall'art. 8, c. 3 della legge - aveva: 1) condannato la Parte_4
il e l' nella misura dell'80% i primi due e nella CP_2 CP_1 Controparte_8 misura del 20% il terzo, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
100.366,00, oltre interessi legali sulla stessa ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza a quella del saldo, a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in motivazione;
2) in parziale accoglimento della domanda proposta dalla nei confronti di CP_2 Controparte_1 condannato quest'ultimo a tenere indenne, in via di regresso e nei limiti del 50%, la Controparte_2 di quanto la stessa era stata dichiarata tenuta a pagare in favore di per capitale,
[...] CP_9 interessi e spese in dipendenza della sentenza;
3) in parziale accoglimento della domanda di manleva avanzata dal condannato l' a tenere indenne il medesimo di quanto era stato CP_1 CP_4 condannato a pagare in favore dell'attrice; 4) previa compensazione nella misura del 25% delle spese processuali, condannato le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 10.072,00, a titolo di rifusione del restante 75% delle spese processuali;
5) condannato l' a rimborsare al le spese di lite, liquidate in € 7.795,00 per compenso CP_4 CP_1 professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) posto in via definitiva le spese della CTU medico-legale disposta in sede di atp nella misura del 75% a carico solidale della del e dell' (nella misura dell'80% i primi due e CP_2 CP_1 Controparte_8 nella misura del 20% il terzo) e, nella restante misura del 25%, a carico di parte attrice.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Passando al merito e considerata, altresì, la documentazione in atti, deve senz'altro ritenersi comprovata la responsabilità dei sanitari convenuti, per aver sottoposto l'attrice ad interventi che ne hanno modificato in pejus la situazione precedente.
Dalla CTU acquisita agli atti è emerso che è affetta sin da epoca Parte_1 neonatale da displasia congenita dell'anca per la quale ha subito trattamento di posizionamento apparecchio gessato all'età di 3 anni e successivamente intervento chirurgico correttivo all'età di circa 20 anni. Nel 1995 si è sottoposta a protesizzazione delle anche presso OO.RR. di Foggia. In epoca antecedente alle revisioni protesiche la paziente ha riferito una corretta deambulazione. Nel
2009 si è sottoposta a revisione della protesi dell'anca destra. Più dettagliatamente nel periodo 20 maggio – 22 giugno 2009 è stata sottoposta a riprotesizzazione dell'anca destra per mobilizzazione, intervento eseguito presso la casa di cura “ ” di GO (Fi). In tale occasione 'l'estremo CP_6 distale dello stelo protesico dell'artroprotesi femorale destra appare situato esteriormente all'osso”, mentre a sinistra si evidenzia “Regolare posizionamento dell'artroprotesi femorale sinistra”.
Per quel che qui maggiormente interessa, il ctu ha rilevato che “nel maggio 2010 la signora è stata ricoverata presso la per una revisione protesica dell'anca destra, ma, Controparte_3 durante il ricovero, è stato effettuato, in realtà, un intervento di revisione all'anca opposta, quella sinistra. Circa 10 giorni dopo le dimissioni (09/06/2010), la , nell'atto di sdraiarsi sul Parte_1 divano, ha accusato un intenso dolore all'anca sinistra e, per tale motivo, si è recata presso il Pronto
Soccorso del P.O. di San Severo dove le è stata diagnosticata la lussazione della protesi dell'anca sinistra. E' stato, quindi, contattato il dott. e la paziente ha subito un nuovo ricovero presso CP_1 la casa di cura er la sostituzione della protesi d'anca sinistra. Nell'ottobre 2014, la paziente CP_2
è stata ricoverata presso l'Ospedale di Lugo per una mobilizzazione asettica della protesi dell'anca destra con sostituzione della componente acetabolare e femorale. Nel marzo 2015 è stata nuovamente ricoverata presso l'Ospedale di Lugo per una mobilizzazione artroprotesi dell'anca sinistra. E' stata effettuata una revisione del cotile con conservazione della componente acetabolare. Il post-intervento si è complicato con fistola secernente ed infezione della protesi. Il 13 aprile 2015, quindi, è stato eseguito un intervento di pulizia chirurgica della ferita. Gli esami evidenziavano presenza di Per_3
e Proteus mirabilis. Attualmente la paziente si presenta con lussazione inveterata della protesi sinistra e fistole secernenti sempre a sinistra. Presenta deficit deambulatorio grave con possibilità di effettuare pochi passi con doppio sostegno. L'anca sinistra si presenta addotta, accorciata e intraruotata in subanchilosi.”
Il perito d'ufficio, analizzando la paziente e la documentazione medica a sua disposizione, ha rilevato che “la radiografia preoperatoria veniva effettuata dalla paziente il 22-09-2009 per l'anca destra;
la paziente viene operata il 14-05-2010 all'anca di sinistra solo per revisione dello stelo femorale. Si verifica una precoce lussazione il 09-06-2010 e per tale motivazione viene rioperata il
18-06-2010 per cambiare solo la componente. In realtà il secondo intervento subito già da subito non risulta risolutivo infatti il 26-06-2010 il dott. annota nel diario clinico una mobilizzazione CP_1 del cotile e suggerisce un ulteriore intervento per stabilizzare il cotile che viene rifiutato dalla paziente. Attualmente la protesi di sinistra risulta sublussata il cotile è scalottato e c'è una retroposizione dello stelo femorale”. Nella specie, il percorso diagnostico terapeutico non è stato impostato come consuetudine, posto che l'indicazione chirurgica è stata posta telefonicamente a distanza di un anno dal primo intervento;
nemmeno sono stati effettuati tutti gli step che individuano specificamente una mobilizzazione. È presente in atti solo una radiografia effettuata dalla paziente al bacino e anca dx (intervento effettuato a sinistra).”
Con riferimento alla infezione sofferta dalla il ctu ha specificato che “Nel caso Parte_1 specifico è altamente probabile che si sia trattato di una infezione post operatoria precoce che è stata trattata con accurata pulizia chirurgica dei tessuti periprotesici ed abbondante lavaggio mediante sistema pulsato. Vi era una indicazione anche ad un trattamento chirurgico in due tempi ma si decise di soprassedere considerata la grave perdita di tessuto osseo su entrambi i versanti femorale ed acetabolare. Riteniamo che in riferimento a tale aspetto si possa ragionevolmente asserire che: - la complicanza infettiva è da ascriversi esclusivamente all'intervento chirurgico di “revisione del cotile con conservazione in sede della componente acetabolare varizzata ed artroplastica con polietilene cementato” effettuato presso l'Ospedale di Lugo (RA) U.O. di Ortopedia e Traumatologia;
- tale complicanza è da ritenersi prevedibile nei limiti della casistica sopra riportata;
- risulta dalla cartella clinica che è stata effettuata una terapia antibiotica di profilassi;
- è stata attuata una procedura terapeutica che è da ritenersi adeguata, considerate anche le condizioni cliniche pregresse della paziente;
- resta comunque la considerazione che si è trattato di una infezione della ferita che è insorta precocemente e che è da ricollegare certamente ad una contaminazione avvenuta all'interno all'Ospedale di Lugo. A carico della struttura è da imputare il danno conseguente alla CP_8 infezione, consistente nella fistolizzazione permanente;
- null'altro è imputabile a carico della struttura ( ) e/o degli operatori. Le condizioni cliniche della paziente, dal punto di vista CP_8 strettamente ortopedico, sono migliorate dopo la dimissione”.
Conclusivamente il ctu ha ritenuto che: “le lesioni denunciate siano da mettere in relazioni ai trattamenti praticati, secondo un criterio di maggiore probabilità. In dettaglio riteniamo che nel maggio 2010 vi fu un primo errore nell'operare l'anca sx piuttosto che l'anca destra. A questo errore si giunse, a nostro avviso, in seguito ad una confusionaria gestione della cartella clinica. La protesi
d'anca sinistra non mostrava indicazioni a revisioni chirurgiche e, comunque, l'intervento si dimostrò inefficace e peggiorativo, visto che si verificava una lussazione con necessità di re- intervento nel giugno 2010. Per ciò che riguarda invece i trattamenti eseguiti presso l'Ospedale di
Lugo (RA), riteniamo che la complicanza infettiva sia da ascrivere ad una cattiva gestione della prevenzione delle infezioni intra ospedaliere, sempre secondo un criterio di maggiore probabilità.
L'attuale tendenza della giurisprudenza non è quella di individuare la causa o la modalità specifica di insorgenza dell'infezione con criteri di certezza, bensì quella di ricorrere alla prova presuntiva e al criterio della probabilità logica o razionale. In sostanza, fattori come l'assenza di infezione antecedente al ricovero, la successiva comparsa della stessa in un lasso di tempo compatibile dopo
l'intervento o l'esame invasivo effettuato, la compatibilità del germe infettante con il trattamento sanitario erogato, la considerazione che la prassi di sterilizzazione non sia ritenuta sufficiente a dimostrare di per sé l'efficace conseguimento del risultato, o che comunque non permetta di escludere una contaminazione batterica, realizzatasi nel corso del trattamento sanitario erogato, rappresentano degli elementi presuntivi, che inducono ad affermare che la struttura sanitaria non possa provare di aver adempiuto all'obbligo di porre a disposizione del paziente le condizioni idonee
a non provocare l'evento dannoso, ovvero la complicanza infettiva. In riferimento all'anca sx, riteniamo che ricorrano più cause che hanno condotto al danno permanente attuale. Una prima causa è quella dell'errore per scambio destra-sinistra del maggio 2010 e questo errore ha provocato un danno permanente che può essere imputato quale causa della quota maggiore del danno, l'ottanta percento del danno complessivo attuale (80% del danno biologico permanente attuale). Il restante venti percento (venti percento del danno biologico permanente attuale) è da imputarsi alla seconda causa, la complicanza infettiva da ascriversi all'intervento avvenuto in Ospedale a Lugo (RA)”.
Il Giudice, lette le memorie conclusionali e di replica, nonché riesaminati tutti gli atti, ritiene di condividere le conclusioni del ctu, che appaiono tener conto anche della patologia preesistente della paziente, onde non può ritenersi escluso il nesso causale tra l'intervento chirurgico e lo stato attuale della periziata. In merito alla ctu, si osserva che la stessa analizza nel dettaglio la storia clinica della paziente ed ogni riferimento è pertinente al caso concreto, a prescindere dal fatto che le nozioni mediche di carattere generale possano essere state estrapolate da fonti reperibili anche tramite internet. Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale, anche sul punto si condividono le determinazioni del CTU, il quale ha ravvisato un danno biologico del 25% del totale. Con riferimento al periodo di inabilità temporanea, esso è stato stimato dal perito in giorni 243, di cui 63 giorni al
100%, 90 giorni al 75% e 90 giorni al 50%. Ancora si rileva che deve farsi applicazione dai parametri di cui alle Tabelle elaborate dal Tribunale di NO (sulla cui vocazione nazionale quale metro di liquidazione del danno: Cass. 10263/15, 12408/11), non trattandosi nel caso di specie di lesioni micro
– permanenti (in particolare considerando il cd. danno biologico differenziale, di cui si tratta in questa sede, come sottrazione tra il danno biologico totale, pari al 45%, e quello preesistente, pari al 20%, sul punto richiamandosi Cass. 28986/2019). Si deve, dunque, procedere ad un addebito risarcitorio per quei soli danni che hanno aggravato una condizione già pregiudicata per fattori indipendenti, poiché una menomazione biologica permanente sarebbe comunque residuata anche senza complicanza, senza tuttavia ignorare la maggiore capacità afflittiva che un aggravamento delle condizioni di salute comporta rispetto ad una lesione di pari entità che incide su un soggetto “sano”. Ciò impone di tenere distinti i due livelli di causalità (materiale e giuridica) al fine di “accertare, sul piano della causalità materiale (…) l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (…) così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica
(rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario” (v. Cass. n.
15991/2011).
Sulla questione relativa all'imputabilità risarcitoria del danno iatrogeno incrementativo, si pone la necessità di procedere, sotto il profilo della causalità giuridica, ad una selezione, nell'ambito della complessiva situazione di invalidità della parte lesa, delle conseguenze per individuare il danno alla persona oggetto dell'obbligo risarcitorio a carico del medico operante. Principio che inevitabilmente deve riflettersi anche sui criteri liquidatori di esso che non possono prescindere dal rilievo che assume la situazione preesistente sotto due principali profili: a) non può farsi gravare sul medico, in via automatica, una misura del danno da risarcirsi incrementata da fattori estranei alla sua condotta, così come verrebbe a determinarsi attraverso una automatica applicazione di tabelle con punto progressivo, computato a partire, in ogni caso, dal livello di invalidità preesistente;
b) la liquidazione va necessariamente rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazioni delle parti, delle conseguenze negative “incrementative” subite dalla parte lesa.” (Tribunale NO, sent.
30.10.2013).
Alla luce dei sopra richiamati principi, ai convenuti va addebitato esclusivamente il danno dagli stessi provocati, che ha inciso sull'integrità psico-fisica globale dell'attrice (come detto, nella misura del 25%), senza tuttavia trascurare che il danno iatrogeno di natura chirurgica ed infettiva rappresenta un'infermità funzionalmente invalidante che ha concretamente inciso sulla complessiva infermità della . Vanno dunque considerate, da un lato, la imputabilità del solo maggior Parte_1 danno derivato dalla condotta negligente e imperita dei sanitari della struttura convenuta, dall'altro, la più pesante incidenza del danno iatrogeno patito dall'attrice rispetto ad altra persona priva di ulteriori menomazioni. Di questa maggiore afflittività deve tenersi conto nella liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, mediante adeguata personalizzazione. Pertanto, accertata la maggiore invalidità differenziale in termini percentuali, la Suprema Corte ha ritenuto che una liquidazione del danno effettuata in quella percentuale mediante ricorso alle tabelle predisposte dal Tribunale di
NO, sia da ritenersi adeguata sempre che si provveda alla personalizzazione del valore del punto di invalidità, che tenga conto delle conseguenze delle complessive maggiori difficoltà nelle quotidiane attività (cfr. Cass. n. 15733/2015). Da tutto ciò consegue che, sulla base delle predette e condivise risultanze della CTU, possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue: - invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 63, risarcibili in complessivi € 6.237,00; - invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per ulteriori giorni 90, risarcibili in complessivi € 6.682,00; - invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per ulteriori giorni 90, risarcibili in complessivi € 4.455,00; per un totale di € 17.374,50, postumi di natura permanente, stimati ed indicata dal CTU in misura complessivamente pari al 25% liquidabili, in base ai parametri della tabella milanese in considerazione dell'età della danneggiata al momento del fatto, ovvero tenuto conto del solo cd. danno biologico puro (in tema, ancora, Cass. 25164/2020), nella misura di € 67.806,00. Si ritiene, pertanto, necessaria la personalizzazione del danno, in funzione di liquidazione equitativa di ogni pregiudizio non patrimoniale sofferto dall'attrice, applicando la percentuale del 20%. L'importo del danno biologico permanente deve pertanto essere elevato ad € 81.367,00.
Il danno non patrimoniale ammonta, dunque, a complessivi € 98.742,00.
Si osserva a questo punto che il principio generale che deve guidare il Giudice nella liquidazione equitativa dei danni è quello della necessità di evitare duplicazioni risarcitorie, costituendo la riparazione del pregiudizio effettivamente subito nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona (Cass. 10035/04 in motivazione).
L'attrice domanda anche il ristoro del danno patrimoniale allegando, anzitutto, un danno da asserita perdita di chance. È principio giurisprudenziale consolidato quello della natura probabilistica del giudizio espresso in caso di danno per perdita di chance, atteso che detto giudizio comporta la valutazione circa la concreta possibilità che l'occasione favorevole (la chance, appunto) aveva di tradursi in realtà, alla luce delle concrete e ragionevoli possibilità di risultato positivo vantate dal soggetto che lamenta il danno: in altri termini la chance deve essere già esistente nel patrimonio del danneggiato al momento della lesione, altrimenti sarebbe una mera aspettativa di fatto, come tale non tutelabile. Si dice, infatti, che la chance sia un'entità patrimoniale a sé stante, autonoma rispetto ad un risultato (il bene giuridico finale) che non v'è alcuna certezza si realizzerà.
Come tale, la chance, nel momento in cui l'evento dannoso si verifica, è (di già) presente nella sfera giuridica del danneggiato. In tal senso si è espressa la pronuncia di legittimità, che ha inaugurato il filone della chance nell'ambito della responsabilità sanitaria: “In una situazione in cui è certo che il medico ha dato alla patologia sottopostagli una risposta errata o in ogni caso inadeguata, è possibile affermare che, in presenza di fattori di rischio, detta carenza (che integra l'inadempimento della prestazione sanitaria) aggrava la possibilità che l'esito negativo si produca”; ribadendo, di poi, che “la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene
o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale” (cfr. Cass., n. 4400/04).
Parte attrice declina il danno da perdita di chance alla stregua del “venir meno della mera possibilità di eliminare le conseguenze pregiudizievoli dell'errato intervento di riprotesizzazione dell'anca sinistra”, causalmente riconducibile al ritardo diagnostico. Eppure, nel caso in esame non vi sono elementi per ritenere che l'attrice non possa più sottoporsi ad un intervento chirurgico migliorativo o conservativo della condizione fisica preesistente agli interventi oggetto di causa, anche considerando la condizione, già gravemente compromessa, in cui si trovavano le anche della
. Ciò comporta l'impossibilità di configurare, prima ancora che sul piano del nesso Parte_1 causale su quello dell'evento-conseguenza (pregiudizio) in sé dell'effettiva e concreta perdita di
“utilità” nel patrimonio della danneggiata, l'impossibilità di sottoporsi ad interventi migliorativi. In conclusione, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance avanzata dall'attrice non può trovare accoglimento, sotto il profilo del dedotto danno non patrimoniale, in quanto già liquidato.
Parimenti, non può trovare accoglimento, non essendo stata provata, la domanda dell'attrice di risarcimento del danno patrimoniale/materiale, posto che, come risulta dalla ctu, “non si evincono spese sanitarie sostenute e comprovate da ricevute/fatture”. I periti, inoltre, non hanno previsto la necessità di spese future. Risultano, invece, rimborsabili le voci di spesa correlate alla redazione della perizia tecnica di parte, documentate da idonee fatture prodotte in atti. Con specifico riguardo
a tale profilo, la giurisprudenza ha infatti accertato il diritto alla ripetibilità delle spese documentate
e sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte (vedasi in particolare Cass. n. 84/2013)
e nel caso di specie va tenuto conto della complessità tecnica della controversia, che ha reso necessaria l'acquisizione del parere anche di uno specialista ai fini della compiuta formulazione delle domande attoree. Appaiono rimborsabili, dunque, le spese relative alla redazione della perizia di parte a firma del Dott. quantificate come in fatture prodotte in atti in 1.602,00 (cfr. Per_1 doc. 68 produzione di parte attrice).
Ulteriormente, parte attrice ha invocato il diritto al risarcimento del danno anche sotto il distinto profilo dell'asserita mancanza di valida manifestazione di consenso informato all'intervento così come eseguito, eccependo che il modulo autorizzazione all'intervento chirurgico da essa sottoscritto
e contenuto nella cartella sarebbe privo dei requisiti di validità sanciti ex lege. In proposito è doveroso premettere il richiamo ai principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, che ha affermato l'autonoma rilevanza, ai fini di una eventuale responsabilità risarcitoria, della mancata prestazione del consenso da parte del paziente al trattamento medico, e che ha peraltro anche definito condizioni e limiti di tale responsabilità per omesso o insufficiente consenso informato. Come ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte, tra varie ipotesi in cui assume rilievo la mancante o incompleta acquisizione del consenso vi è anche quella di “omessa informazione in relazione ad un intervento che sia stato correttamente eseguito sebbene non possa ritenersi che tale intervento abbia cagionato danno alla salute della paziente”. (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11950 del 16/05/2013). In tale specifica ipotesi, la lesione del diritto all'autodeterminazione può invero costituire oggetto di danno risarcibile, tuttavia soltanto allorchè la paziente “abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse”.
Nella vicenda in esame è documentata in atti l'acquisizione di espressioni di consenso all'intervento ed anche i ctu hanno rilevato che “il consenso chirurgico informato sottoscritto dalla paziente risulta adeguato al caso (sono prospettate le complicanze)”, sebbene sia “incompleto poiché sia nella cartella clinica 1206-2010 che nella 1498 2010 non c'è la firma del chirurgo”. Risulta, inoltre, che “le lesioni post-chirurgiche patite sono state preventivamente indicate nel consenso informato”. Non essendo in contestazione l'autenticità dei documenti ed essendo pacifico che siano stati sottoscritti dalla paziente, non assume rilevanza la circostanza che le cartelle cliniche - documento che ha fede privilegiata essendo atto pubblico - non contengano la firma del medico, posto che ciò non inficia il corretto adempimento del relativo obbligo in capo al medico curante. Così come l'errore terapeutico, consistito nell'aver operato l'anca sbagliata, è una valutazione che esula dal consenso che la signora ha prestato prima dell'intervento chirurgico. Si rileva, quindi, che il consenso informato sottoscritto dalla contenga le indicazioni esplicative idonee a Parte_1 garantire una adeguata e consapevole scelta da parte della signora sul se sottoporsi o meno all'intervento chirurgico. Per tali ragioni anche la domanda di risarcimento svolta per asserita incompletezza delle informazioni finalizzate all'espressione di valido consenso è infondata e va rigettata.
Sulle concorrenti responsabilità delle parti, mentre tutti i soggetti che hanno concorso a causare il danno sono solidalmente responsabili verso la parte attrice, secondo il principio di cui all'art. 2055
c.c., nei rapporti interni sulla base delle considerazioni svolte dal CTU in merito alle singole responsabilità, appare equo ripartire gli addebiti nel modo indicato dal perito: a) 80% alla
[...] di MO (Si) e al dott. b) 20% all' di CP_3 CP_1 Controparte_8
. Pt_3
Con riguardo alla rivalutazione e agli interessi legali, ferma restando la natura - di valore - della pretesa creditoria si osserva quanto segue. Il danno non patrimoniale é già stato quantificato ai valori attuali in complessivi € 98.742,00. Il danno patrimoniale deve essere rivalutato ad oggi secondo indici Istat ed é così pari ad € 1.624,00. Quanto agli interessi, richiesti a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale, la domanda appare sfornita di riscontri, risolvendosi in una mera allegazione. Gli interessi, sull'importo complessivo di
€ 100.366,00, saranno pertanto dovuti solo dalla data della presente sentenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1282 c.c. e nella misura di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.
In ragione di quanto sin qui osservato le parti convenute, la Controparte_10
(Si) e al dott. nella misura dell'80% e l'
[...] CP_1 Controparte_8 nella misura del 20%, devono essere dichiarate tenute e condannate al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 100.366,00.
Quanto alla spiegata azione di regresso esercitata dalla si osserva che Controparte_2 quest'ultima, fin dalla originaria allegazione, ha giustificato la fondatezza della propria domanda di regresso sul mero profilo della responsabilità professionale del medico convenuto con esclusione di addebiti specifici ad inadeguatezze della struttura, attribuendo a tale condotta la conseguenza dell'integrale regresso. Tuttavia, come ben è precisato nella pronuncia della Suprema Corte che si è richiamata in premessa, e che si riferisce specificatamente ai casi di azioni di regresso “ante legge
Gelli” affinchè possa considerarsi superata la presunzione di pari colpa tra debitori solidali si deve allegare (e provare) che il sanitario versi in ipotesi di colpa “grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile” (cfr. punti 5 lettera c) e 16 della sentenza n. 28987/2019). I casi descritti dalla Corte a titolo di esempio sono lampanti e danno chiaramente evidenza di come detta ipotesi si possa verificare solo in caso di straordinaria attività che si ponga come del tutto estranea ad una procedimentalizzazione ordinaria della attività sanitaria.
In caso contrario, come è nel caso di specie ove tale allegazione (e prova) manca del tutto, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui agli artt. 1298, secondo comma c.c. e 2055, terzo comma,
c.c. La domanda di regresso spiegata dalla non può, pertanto, essere accolta Controparte_2 in misura superiore al 50% del danno che la clinica è tenuta a risarcire a . Parte_1
Poichè il danno alla salute liquidato (comprensivo di interessi e rivalutazione) ammonta ad €
100,366,00, di cui solo l'80% è addebitale ai convenuti e dott. Controparte_2 CP_1
la domanda della clinica convenuta è da considerarsi fondata limitatamente alla metà di
[...] tale importo e cioè alla somma di € 20.073,00. Alla luce delle considerazioni appena svolte, pertanto, il dott. deve essere condannato a tenere indenne, in via di regresso, la Controparte_1 [...] della somma sopra indicata. Controparte_2
Quanto alla garanzia assicurativa della terza chiamata in causa (compagnia Controparte_11 assicurativa del sott. , si osserva che l'assicurato ha invocato l'operatività della copertura CP_1 assicurativa derivante dalla polizza stipulata per il rischio di responsabilità civile derivante dall'attività professionale, come si deduce dai documenti contrattuali versati in giudizio. In merito alle limitazioni oggettive della copertura invocate da , con richiamo alle condizioni Controparte_11 generali di contratto, il Tribunale rileva che secondo la polizza stipulata dal dott. CP_1
l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente riconducibile al soggetto assicurato (art. 7.15), senza vincoli di solidarietà. Ne deriva che la è obbligata Controparte_11
a tenere indenne l'assicurato dalle somme che sono direttamente riconducibili alla responsabilità del professionista, vale a dire l'importo di € 60.219,00 (considerando la parte di risarcimento a suo carico e quella derivante dall'azione di regresso esercitata dalla . Ne consegue Controparte_2 che la domanda di manleva è da accogliere nei limiti indicati nel contratto di assicurazione e, per
l'effetto, la compagnia è obbligata a tenere indenne il Dott. Controparte_11 Controparte_1 dalle somme oggetto della condanna in favore dell'attrice, nei limiti di € 60.219,00.”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso tale Parte_1
decisione, impugnando la sentenza di primo grado con dieci motivi di gravame.
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto il rigetto dell'appello avanzato dalla CP_4 Parte_1 ed ha proposto a sua volta appello incidentale avverso la decisione del giudice di primo grado di omettere l'esame della eccezione di inoperatività della polizza sollevata in comparsa conclusionale e inserita nelle conclusioni ivi riportate.
Si è costituito in giudizio il che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale CP_1 esperito dalla in quanto tardivamente proposto e perché contenente domanda nuova ed ha CP_4 chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso e dell'appello principale.
Si è costituita in giudizio la che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale ex CP_2 art. 342 c.p.c. e dell'appello incidentale in quanto tardivamente proposto ed ha chiesto, nel merito, il rigetto degli stessi.
La stessa ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta – avanzata dalla solo in sede di conclusioni – di liquidazione del danno emergente passato e futuro per Parte_1
l'acquisto di farmaci, parafarmaci, presidi medici, cure riabilitative, ecc.
Si è costituita, infine, in giudizio la che ha chiesto il rigetto dell'appello principale. Parte_2
Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 20.2.2024, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica;
è stata poi rimessa sul ruolo per l'impossibilità del relatore Dott. in Per_4 aspettativa per motivi di salute, di comporre il collegio e trattenuta nuovamente in decisione con nuovo collegio (composto come in epigrafe) con ordinanza del 25.2.2025 sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta dell'udienza del 20.2.2025, previa concessione di termini ridotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale formulata dalla ex art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza CP_2
i passaggi motivazionali che l'appellante principale ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice.
Va, invece, accolta, l'eccezione di inammissibilità, formulata dalla e dal ex art. CP_2 CP_1
345 c.p.c. e per tardività dell'appello incidentale proposto dalla atteso che l'eccezione di CP_4 inoperatività della polizza è stata formulata dalla compagnia assicurativa, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.
Ed invero, con riferimento alla eccezione ex art. 345 c.p.c., si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente – a cui questo Collegio aderisce - la deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare (cfr Cass. civ. ord. n. 1469 del 21.1.2025 e n. 31251 del 19.11.2023, nonché sent. 23.1.2018 n. 1558).
Pertanto, poiché spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea e che l'eccezione sollevata dalla nel caso concreto (inoperatività della polizza ex art.
7.7 delle condizioni generali del CP_4 contratto, trattandosi di un intervento eseguito più di due anni prima della data di efficacia della copertura assicurativa, decorrente dal 16.10.2023), introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, è sicuramente espressione di un diritto potestativo, il cui esercizio è esclusivamente rimesso alla volontà all'assicuratore che ne è titolare (dato che la società di assicurazione può anche rinunciare a farla valere), ne consegue che la stessa, essendo stata avanzata tardivamente in primo grado, non è rilevabile d'ufficio e soggiace, di conseguenza, ai termini preclusivi previsti per la proponibilità di una eccezione in senso stretto.
Risulta, inoltre, fondata anche l'eccezione di tardività dell'appello incidentale. Infatti, premesso che l'appello incidentale tardivo è ammesso solo nel caso in cui l'interesse ad impugnare sorga dall'impugnazione principale e che la legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva è attribuita esclusivamente alle parti contro le quali è stata proposta impugnazione od alle quali
è stato esteso il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., per l'esistenza di un litisconsorzio necessario o per un rapporto di dipendenza delle cause, si rileva che, nel caso in esame, l'interesse ad impugnare della era originario, in quanto conseguiva al rigetto implicito, da parte del giudice di primo CP_4 grado, dell'eccezione di inoperatività della polizza da essa formulata e che, comunque, l' era CP_4 stata convenuta in giudizio in una controversia avente ad oggetto cause scindibili, per cui la stessa avrebbe dovuto promuovere l'appello nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 325 o 327 c.p.c.
(ovvero, nel caso in esame, ove non era stata notificata la sentenza di primo grado, entro i 6 mesi dalla pubblicazione della stessa, avvenuta in data 24.9.2021) e non in comparsa di costituzione e risposta in appello.
Ciò detto, con il primo, il quinto ed il sesto motivo di gravame dell'appello principale (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), la ha Parte_1 rispettivamente censurato la decisione del giudice di primo grado di: a) quantificare il danno biologico permanente cd. biologico-differenziale secondo un criterio di liquidazione errato, nonché omettere la pronuncia in relazione al dedotto profilo di danno esistenziale per errata valutazione degli elementi di prova ex art. 115 e 116 c.p.c. in relazione al profilo di danno da perdita di cd. chance ed alla determinazione della cd. personalizzazione del danno;
b) omettere di disporre, nel dispositivo di sentenza, la condanna in solido dei convenuti sia in relazione al risarcimento del danno biologico differenziale permanente e temporaneo a lei spettante che in relazione alle spese di CTU e c) rigettare la domanda di lucro cessante da corrispondersi sotto forma di interessi da determinarsi anche equitativamente a far data dal primo sinistro.
In particolare, con riferimento al primo motivo, la medesima ha affermato che il giudice di primo grado, nonostante avesse correttamente accertato che il 25% di danno biologico permanente, riscontrato dalla CTU, consisteva in un c.d. danno “biologico-differenziale” (dato appunto dalla sottrazione tra il 45%, di danno biologico attuale - conseguente ai sinistri in discorso - ed il preesistente 20% di danno biologico, di cui ella era già portatrice, in relazione all'arto sinistro), non lo aveva poi correttamente liquidato come danno biologico-differenziale (ovvero, sottraendo dal valore monetario, previsto dalle tabelle milanesi in relazione a 45 punti di danno biologico quello previsto in relazione ai 20 punti di danno biologico, di cui era già portatrice) ma lo ha liquidato come danno biologico cd. “puro” e non aveva neanche applicato (come avrebbe invece dovuto in ragione del danno morale, esistenziale e da perdita di chance da lei subito), la percentuale massima di personalizzazione (34%) prevista dalle tabelle milanesi per il punto di invalidità del 25%, mentre, con riferimento al quinto ed al sesto motivo, ha rispettivamente sostenuto che il richiamo alla solidarietà risarcitoria tra i convenuti doveva essere necessariamente riportato nel dispositivo della sentenza, non essendone sufficiente la menzione in parte motiva e che il Tribunale, trattandosi nella specie di un'obbligazione di valore, avrebbe dovuto desumere la prova della spettanza del lucro cessante facendo ricorso a presunzioni semplici o ritenere detti interessi parte della domanda di risarcimento.
I motivi sono fondati.
Ed invero, con riferimento al primo motivo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica (come nel caso di specie, ove vi era una pacifica concausa preesistente concorrente), sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario (cfr
Cass. civ. ord. n. 21261 del 30.7.2024 e n. 20894 del 26.7.2024, nonché sent. 19.9.2023 n. 26851 e
11.11.2019 n. 28986).
In applicazione del predetto principio – a cui il giudice di primo grado non si è erroneamente attenuto – poiché l'incremento di una invalidità dal 20 al 45% risulta ben più afflittivo, per il danneggiato, della causazione di un'invalidità del 25% in un soggetto altrimenti in possesso di una piena integrità fisica, la liquidazione del danno differenziale deve essere effettuata convertendo entrambe le predette percentuali in una somma di denaro e, poi, sottraendo al valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, dato che solo tale metodo risulta idoneo a liquidare il reale nocumento causato al danneggiato.
Pertanto, considerato che, nel caso in esame, sulla base delle attuali tabelle milanesi (posto che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione va effettuata secondo gli attuali valori monetari: cfr.
Cass. 30516/19 e che, comunque, l'attrice aveva chiesto la condanna dei convenuti anche nella diversa misura che sarebbe stata ritenuta di giustizia), per postumi del 45% in un soggetto di 58 anni andrebbe liquidata la somma di euro 218.905,00 a titolo di danno biologico e per postumi del 20% quella di euro 54.479,00, ne consegue che il danno biologico risarcibile per i postumi permanenti ammonta alla somma di 164.426,00 pari alla differenza tra i predetti importi (euro 218.905,00 –
54.479,00 = 164.426,00). Detta somma dovrà, poi, essere aumentata dell'importo spettante per il danno morale subito - che sempre in base alle tabelle milanesi (che a partire dal 2021, distinguono nella liquidazione del danno non patrimoniale le componenti di danno biologico da quella morale) ed in attuazione dello stesso criterio di calcolo adottato per la quantificazione del danno biologico - va individuata nella somma di euro 89.839,00 (euro 109.452,00 – 19.613,00 = 89.839,00), per cui l'importo complessivamente dovuto dai convenuti, in solido tra loro, a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale subito dalla risulta pari ad euro 254.265,00 (euro 164.426,00 + 89.839,00 = 254.265,00), comprensivo Parte_1 sia del danno biologico che di quello morale.
Non appare, invece, riconoscibile in favore dell'appellante (contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado) l'incremento di detta somma a titolo di personalizzazione.
Ed invero, premesso che le conseguenze dannose della lesione della salute sono teoricamente tutte inquadrabili in due gruppi, entrambi rientranti nel danno non patrimoniale (il primo comprendente quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità, che presuppongono la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità ed il secondo, quelle peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, che esigono la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto) e che solo quelle comprese nel secondo gruppo giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico, va ricordato che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex plurimis Cass. civ. ord. n. 5984 del
6.3.2025; n. 31681 del 9.12.2024 e n. 5865 del 4.3.2021, nonché sent. n. 28988 dell'11.11.2019; n.
2788 del 31.1.2019 e n. 21939 del 21.9.2017).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, non è stato provato alcun profilo idoneo a giustificare nell'appellante un grado di conseguenze superiori alla media dei soggetti interessati dalle medesime lesioni, ovvero peculiari in relazione alla specifica attività, e/o tipologia di vita, atteso che il fatto di non riuscire più a deambulare autonomamente e neppure con l'uso di stampelle, essendo costretta ad utilizzare la sedia a rotelle, “con conseguenti notevoli disagi”; il fatto di dover medicare più volte al giorno le fistole e “la profonda frustrazione ed il grave disagio causato dalla loro presenza”, con conseguente significativo peggioramento dell'esistenza e delle abitudini di vita quotidiana, rappresentano conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire).
Ad analoghe conclusioni deve, poi, giungersi anche con riferimento al profilo di danno da perdita di chance dedotto dall'appellante, rappresentato dalla rinuncia alla “aspettativa di maggior durata della protesi d'anca sinistra”, considerato che la longevità delle protesi dipende da vari fattori, come la qualità dei materiali;
il livello di attività fisica del paziente;
il suo peso corporeo ed in genere, lo stato di salute del medesimo e che l'appellante non ha fornito prove in ordine alla durata “specifica” di quella originariamente impiantata nella . Parte_1
Ciò detto, il predetto importo di euro 254.265,00 dovrà, infine, essere aumentato di quanto spettante per rivalutazione e lucro cessante.
Con riferimento al sesto motivo di gravame, va, infatti, evidenziato che l'obbligazione di risarcimento del danno, come quella di specie, è una tipica obbligazione di valore avendo la funzione non di consegnare una determinata somma, ma di ricostruire integralmente il patrimonio del danneggiato, seppure elargendo, per equivalente, una somma di denaro.
Ne consegue che al creditore spettano sia la rivalutazione che il lucro cessante, utilizzando la tecnica di un tasso di interesse da determinare equitativamente (come chiarito dalla celebre Cass. Sez.
Unite 17.2.1995 n. 1712; seguita poi da Cass 10.3.2006 n. 5234, Cass. 2007/10884, nonché Cass. sez. un., 30.10.2008, n. 26008).
Per effettuare queste operazioni, seguendo un orientamento ormai consolidato si farà ricorso a due diversi tassi ove sia necessario calcolare entrambi gli accessori.
Per il conteggio della rivalutazione (per liquidazione all'attualità) si fa ricorso agli indici FOI, pubblicati dallo ISTAT e reperibili sul sito “istat.it”.
Per calcolare il lucro cessante, invece, si può far ricorso al rendimento medio dei titoli di stato, sul presupposto che il creditore, se avesse potuto disporre della somma l'avrebbe investita in titoli di stato (c.d. “rendistato”, pubblicato dalla Banca d'Italia); ovvero applicare il tasso degli interessi legali
(come si ritiene corretto fare in questa sede).
Ogni calcolo, comunque, deve tener conto che la data di decorrenza di rivalutazione ed interessi è quella del fatto illecito (non essendo necessaria la messa in mora del debitore) e che, inoltre, le operazioni di liquidazione devono essere attualizzate al momento in cui si procede alla determinazione delle somme dovute al danneggiato e, quindi, anche da parte del giudice di secondo grado ove sia ancora in contestazione la quantificazione del danno (cfr. Cass 13666/2003: “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado
d'appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi”; così anche Cass. 30.8.1997 n. 8259, Cass.
2.12.1998 n. 12234; cfr. pure Cass. 20.4.2001 n. 3996 e
Cass.
6.8.2001 n. 1085).
Il danno liquidato all'appellante a titolo di danno non patrimoniale, come sopra specificato, ammonta a complessivi euro 254.265,00, somma attualizzata alle Tabelle Milanesi 2024, per cui, per aumentarla degli interessi compensativi spettanti quali danno per il ritardato pagamento, la stessa dovrà dapprima essere devalutata all'epoca del fatto illecito (al fine di determinare il valore del danno al momento in cui questo si è verificato) e poi rivalutata anno per anno.
A seguito di detta operazione, il totale che spetta alla a titolo di risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale da lei subito ammonta, pertanto, ad euro 281.236,85.
Infine, poiché una volta liquidato, il risarcimento del danno, da credito di valore si trasforma in credito di valuta, su di esso vanno calcolati gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
Gli appellanti, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della (la d il nella misura dell'80% e la Parte_1 CP_2 CP_1 in quella del 20%) della somma di euro 281.236,85, oltre interessi legali decorrenti Parte_5 dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Conseguentemente, la va condannata a tenere indenne l'assicurato della CP_4 CP_1 somma che è direttamente riconducibile alla sua responsabilità professionale (vd art.
7.15 della polizza assicurativa), pari all'importo di euro 168.742,11 (comprensiva della parte di risarcimento a suo carico e di quella derivante dall'azione di regresso esercitata dalla , nei limiti delle CP_2 condizioni di polizza stabilite nell'art.
7.8 per l'attività chirurgica (ovvero con uno scoperto del 15% di ogni sinistro a carico dell'assicurato, con un minimo non indennizzabile di euro 5.000,00 ed un massimo scoperto di euro 40.000,00).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di omettere la pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno biologico da inabilità assoluta e/o temporanea, da lei subito nel periodo compreso tra il 24 marzo ed il 15 maggio del 2015, in conseguenza al suo ricovero presso l'Ospedale di Lugo.
Il motivo è infondato.
Si osserva, infatti, al riguardo, che la aveva deciso di procedere all'intervento di Parte_1 eliminazione della lussazione “inveterata” della coppa acetabolare dell'anca sinistra (ovvero di eliminazione del tessuto cicatriziale che si era formato nel tempo) e di revisione protesica, praticato presso l'Ospedale di Lugo, a distanza di oltre quattro anni dall'intervento di rimozione della protesi effettuato dal in data 18.6.2010 e che, per altro verso, il prolungamento del periodo di CP_1 ricovero successivo all'intervento eseguito in data 25.3.2015 presso detto era da imputare CP_8 alla necessità di eliminare l'infezione ivi contratta nel precedente periodo di ricovero, per cui la decisione del primo giudice di non liquidare nulla a titolo di inabilità assoluta o parziale per il periodo sopra indicato appare immune da censure.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di rigettare la sua domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica, per essere stata riprotesizzata all'anca sinistra senza il suo consenso, nonostante che il ricovero era pacificamente avvenuto solo per la riprotesizzazione dell'anca destra e che lei aveva rilasciato consenso informato solo per quest'ultimo intervento.
Il motivo è fondato.
Al riguardo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il consenso ad ogni trattamento sanitario e/o chirurgico - che deve essere espresso dal paziente, sulla scorta di informazioni preventive dettagliate, fornite dal medico e/o dalla struttura sanitaria per obbligo di natura contrattuale, sulla natura, sulla portata, sull'estensione, sui rischi, sui risultati conseguibili e sulle possibili complicanze di carattere fisico e psicologico, sia in termini di alterazione, che di eventuale aggravamento dello stato di salute (non rilevando ai fini della completezza ed effettività del consenso la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale, mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo lo stato soggettivo ed il grado di conoscenza) - rappresenta un diritto soggettivo del medesimo (autonomo e diverso dal diritto all'integrità psicofisica, nonché risarcibile, se violato), che può essere manifestato sia in forma scritta che orale, ma comunque con modalità espressa e non tacita.
Il consenso, infatti, essendo inquadrabile nella categoria dei negozi giuridici, per i quali vige il principio della libertà della forma, può essere espresso anche in forma orale e va esente da responsabilità il medico e/o la struttura sanitaria che provino la prassi di plurimi incontri medico- paziente in ordine alla patologia, all'intervento da effettuarsi ed alle possibili complicazioni sulla base di documentazione, testimonianze e circostanze di fatto.
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, non solo il e la non hanno CP_1 CP_2 fornito alcuna prova di incontri nel senso sopra indicato, ma la documentazione in atti (riportata anche nella c.t.u. svolta), attesta che l'indicazione chirurgica della riprotesizzazione dell'anca destra era stata data dal alla telefonicamente, sulla base del tempo trascorso dal primo CP_1 Parte_1 intervento di protesizzazione della stessa e senza che fossero stati preventivamente eseguiti gli esami specifici (rx, tc o rmn e pet) che individuavano la necessità intervenire, tanto che l'unico esame radiologico delle anche era stato effettuato il giorno prima dell'intervento (vd certificato del
13.5.2010). Va, inoltre, rilevato che detto certificato evidenziava, a destra, una fuoriuscita dell'estremità distale dello stelo protesico a livello del terzo diafisario del femore, in senso laterale ed un frammento di vite metallica sul tetto del cotile, mentre, a sinistra, solo zone di riassorbimento osseo nella regione trocanterica del femore, senza segni di mobilizzazione della coppa acetabolare né a livello dello stelo protesico;
ciò che giustifica il fatto che il consenso fosse stato dato dalla , in pari data, solo Parte_1 per l'intervento all'anca destra.
Pertanto, considerato che il consenso della era limitato all'intervento all'anca destra Parte_1 non essendovi, nel modulo da lei sottoscritto in data 13.5.2010, alcun riferimento all'anca sinistra
(ovvero a quella che era stata invece operata) e che gravava sul medico o sulla struttura sanitaria dimostrare che la medesima avrebbe dato il consenso anche all'intervento di riprotesizzazione dell'anca sinistra, atteso che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, salvo i casi di interventi di urgenza, deve presumersi il dissenso del paziente per tutto ciò che vada oltre i trattamenti medico-chirurgici autorizzati (cfr Cass. civ. sentenza 21.1.2025 n. 1443), ne consegue che, in assenza di prove al riguardo, il va condannato al risarcimento del danno subito dalla CP_1 [...] per la lesione del suo diritto all'autodeterminazione, da liquidarsi, in via equitativa, nella Pt_1 somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo, in considerazione del fatto che gli interventi riparatori successivamente eseguiti sono stati connotati da una forte invasività.
Conseguentemente, con riferimento al risarcimento dovuto dal alla a tale CP_1 Parte_1 titolo, la sarà tenuta tenere indenne il medesimo nei limiti previsti dall'art.
7.5 delle CP_4 condizioni di polizza (ovvero con uno scoperto del 10% di ogni sinistro a carico dell'assicurato, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e massimo di € 40.000,00).
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lei subito per il turbamento conseguente all'illegittima alterazione della cartella clinica n. 1206/2010 della senza darne Controparte_2 alcuna motivazione.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, va ricordato che le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata). Tanto ricordato, si osserva che l'appellante, oltre a non aver proposto querela di falso avverso la cartella clinica in questione, non azionando così l'unico procedimento previsto per porre in discussione la pubblica fede che caratterizzava tale documento, non ha, comunque, fornito alcuna prova del danno asseritamente subito che, in quanto danno – conseguenza non è automaticamente ravvisabile, atteso che l'orientamento generale della giurisprudenza di legittimità esclude la possibilità di configurare, nel nostro ordinamento, il cd. danno in re ipsa, giusta il disposto dell'art. 1223 cod. civ. e la tipicità dei cd. “danni punitivi”.
Si è, infatti, affermato che il concetto di danno in re ipsa, va ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr sentenza 11.11.2008 n. 26972) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore intervento nomofilattico (cfr sentenza 17.5.2017 n. 16601) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost..
Ciò detto, considerato che, nel caso in esame, la non ha né effettuato una specifica Parte_1
allegazione del pregiudizio subito, né fornito alcuna prova dello stesso, essendosi limitata ad affermare di aver subito dei danni conseguenti al turbamento provato, ne consegue che va pienamente condivisa la decisione del giudice di primo grado di respingere la domanda risarcitoria avanzata dalla medesima.
Con il settimo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di omettere la liquidazione in suo favore delle spese del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696-bis
c.p.c. n. R.G. 2656/2017, spese da liquidarsi tenendo conto della maggiore complessità del procedimento, considerato che la relativa fase di nomina CCTTUU ed espletamento delle operazioni peritali è stata svolta, per delega del Tribunale di Siena, presso il delegato Tribunale di Foggia.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
Si ricorda, infatti, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente e considerate nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (cfr Cass. civ. ord. n. 29850 del 27.10.2023; n. 28677 del
16.10.2023 e n. 9735 del 26.5.2020).
Ne consegue che le stesse non potevano essere escluse dal giudice di primo grado ma liquidate, seppure senza l'aumento richiesto (la ctu era stata delegata proprio per evitare lo spostamento in altro luogo della ed i relativi costi) secondo i parametri del d.m. 55/2014. Parte_1 Non si procede all'esame dell'ottavo e del nono motivo di gravame – con i quali l'appellante ha rispettivamente censurato la decisione del Tribunale di procedere alla compensazione delle spese processuali nella misura del 25%, per la parziale soccombenza derivante dal rigetto delle domande risarcitorie da lei proposte e dal conseguente minor valore della controversia, nonché di quelle di omettere la pronuncia sulla domanda finalizzata al riconoscimento della maggiorazione delle spese processuali prevista dal novellato art. 4, c. 1-bis, D.M. 55/2014 per la redazione degli atti di causa con tecniche informatiche (collegamenti ipertestuali) idonee ad agevolare la consultazione degli stessi e della documentazione ivi allegata e di addebitarle il 25% delle spese di CTU, in quanto assorbiti dalla presente decisione, che determinerà un nuovo regolamento delle spese di lite e di c.t.u.
Con il decimo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di omettere la pronuncia sulla sua istanza di stralcio dal fascicolo di causa dei documenti nn. 9, 10, 11 e 12 prodotti dal in quanto inammissibili poiché depositati quando erano già maturate le preclusioni di CP_1 cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, atteso che detti documenti (rappresentati dalla dottorato di ricerca del Dott. della Università Federico II di Napoli “Criteri e Pt_6 Persona_5 valutazione di responsabilità iatrogena nelle protesi articolari degli arti inferiori”; dall'articolo “Le infezioni nella chirurgia protesica di anca e di ginocchio” estratto dal Bollettino della Società Medico
Chirurgica di Pavia;
dall'articolo Web del Dott. “Le infezioni degli impianti Controparte_12 protesici ortopedici” e dall'articolo Web consenso-informato-come-deve-essere sul portale www. laleggepertutti.it., prodotti per contestare la validità della c.t.u.) non sono stati utilizzati dal Tribunale ai fini decisori.
Per quanto sin qui detto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il la e l' CP_1 CP_2
(i primi due nella misura dell'80% ed il terzo in quella del 20%) vanno condannati, in Parte_2 solido tra loro, al pagamento in favore della a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale da lei subito, della somma di euro 281.236,85, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo, nonché il solo anche a quello CP_1 della somma di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento della lesione del diritto della Parte_1 all'autodeterminazione, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo, mentre la con riferimento alla somma di euro 168.742,11 CP_4
e di quella di euro 20.000,00, dovute dal in favore della per i titoli sopra indicati, CP_1 Parte_1 va condannata a tenere indenne il nei limiti delle condizioni di polizza. CP_1
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del 24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, la Parte_1
è risultata vittoriosa con riferimento alle domande risarcitorie più rilevanti, per cui le spese dei due dei due gradi, previa compensazione delle stesse nella misura del 20% per la soccombenza reciproca, vanno poste a carico degli appellati sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal 23.10.2022).
La compensazione va applicata anche alle spese sostenute per la c.t.u., atteso che quest'ultima (che rappresenta un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio) rientra tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (così come la ctp e l'atp), per cui si può procedere alla stessa anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, dato che non implica una condanna ma solo l'esclusione del rimborso (cfr Cass. civ. 10.6.2020 n. 11068; 21.10.2019 e
7.9.2016).
Pertanto, applicato lo scaglione compreso tra euro 260.000,01 e 520.000,00 in considerazione del valore del credito riconosciuto, si devono liquidare, per il primo grado, la somma di euro 17.109,60 per compenso professionale (euro 21,387,00 x 80%), oltre accessori di legge, nonché quelle di euro
1.281,60 (euro 1602,00 x 80%) per spese di ctp ed euro 4.508,00 per spese di atp (euro 5635,00 x
80%) e, per il secondo grado, euro 16.095,20 per compenso professionale (euro 20.119,00 per 80%,), da aumentarsi ad euro 20.923,76, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 in ragione dei collegamenti ipertestuali contenuti dell'atto di citazione in appello, idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti, oltre accessori di legge.
L'assicuratore deve rilevare indenne il anche per quanto quest'ultimo è stato CP_4 CP_1 condannato a pagare in favore della a titolo di spese di lite in entrambi i gradi del giudizio. Parte_1
Vanno, poi, poste definitivamente a carico del della dell' (i primi CP_1 CP_2 Parte_2 due nella misura dell'80% ed il terzo in quella del 20%) le spese di c.t.u., che si liquidano nella misura di euro 1.314,45, pari all'80% di quanto già liquidato (euro 1643,00) dal Tribunale di Foggia con decreto del 17.7.2018, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Si deve dare, infine, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte della dell'ulteriore contributo unificato di Controparte_4 cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
[...]
e dalla avverso la sentenza n. 722/2021 del Tribunale Parte_1 Controparte_4 di Siena, pubblicata in data 24.9.2021, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Controparte_4
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da condanna Parte_1
la e l' (i primi due nella Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 misura dell'80% ed il terzo in quella del 20%), in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 281.236,85, oltre interessi legali decorrenti dalla data Parte_1 di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lei subito;
- condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento della lesione del suo diritto all'autodeterminazione, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo;
- condanna la a tenere indenne con riferimento Controparte_4 Controparte_1 alla somma di euro 168.742,11 e di quella di euro 20.000,00, dovute dal medesimo in favore della per i titoli risarcitori sopra indicati, nei limiti delle condizioni di polizza;
Parte_1
- condanna la e l' (i primi Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 due nella misura dell'80% ed il terzo in quella del 20%), in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che liquida, previa Parte_1 compensazione delle stesse nella misura del 20%, per il primo grado, nell'importo di euro
17.109,60 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al
15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge, nonché nell'importo di euro
1.281,60 per spese di ctp ed euro 4.508,00 per spese di atp, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo e, per il secondo grado, di euro 20.923,76 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- condanna la a tenere indenne di quanto Controparte_4 Controparte_1 quest'ultimo sia stato condannato a pagare alla a titolo di spese di lite in entrambi i Parte_1 gradi del giudizio;
- pone definitivamente a carico di della e dell' Controparte_1 Controparte_2 [...]
(i primi due nella misura dell'80% ed il terzo in quella del 20%), in solido tra Parte_2 loro, le spese della ctu svolta, che si liquidano nella misura di euro 1.314,45, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte della dell'ulteriore contributo unificato di cui Controparte_4 all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22.4.2025.
Il Presidente estensore dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.