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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato il seguente dispositivo di
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 620 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. BRUNO RAFFAELA e ARENA GRAZIELLA) Parte_1 appellante
E
CP_1
appellato
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 29/05/2024 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1992/2023, pubblicata in data 01/12/2023 così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese del grado.
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente
dott. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato il seguente dispositivo di
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 620 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. BRUNO RAFFAELA e ARENA GRAZIELLA) Parte_1 appellante
E
CP_1
appellato
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 29/05/2024 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1992/2023, pubblicata in data 01/12/2023 così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese del grado.
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente
dott. Emilio Sirianni