Versione
4 gennaio 1972
4 gennaio 1972
Art. 17. (Trattamenti di pensione dei dirigenti)
Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144 , sono sostituiti dai seguenti:
"Nel caso di cui al precedente comma, ciascun ente gestore, accertata l'esistenza degli altri requisiti per il diritto alla prestazione in base alle rispettive norme, liquida la pensione in misura proporzionale al periodo di anzianita' contributiva conseguita dal lavoratore elettrico presso l'ente stesso.
Qualora maturino i requisiti per il diritto a pensione a carico dell'istituto di cui al secondo comma del presente articolo ovvero a carico del Fondo, senza cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'iscritto o i superstiti hanno diritto a liquidare, oltre alla pensione predetta, il pro rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale.
In ogni caso le prestazioni a carico del Fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianita' contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti".
Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144 , sono sostituiti dai seguenti:
"Nel caso di cui al precedente comma, ciascun ente gestore, accertata l'esistenza degli altri requisiti per il diritto alla prestazione in base alle rispettive norme, liquida la pensione in misura proporzionale al periodo di anzianita' contributiva conseguita dal lavoratore elettrico presso l'ente stesso.
Qualora maturino i requisiti per il diritto a pensione a carico dell'istituto di cui al secondo comma del presente articolo ovvero a carico del Fondo, senza cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'iscritto o i superstiti hanno diritto a liquidare, oltre alla pensione predetta, il pro rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale.
In ogni caso le prestazioni a carico del Fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianita' contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti".
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/09/2003, n. 13273Provvedimento: […] Si tratta, ad esempio, del caso dei lavoratori, che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gestite dall'INPS, con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (articolo 16 legge n.223 del 1990), oppure dei dirigenti iscritti all'INPDAI, che abbiano maturato anzianità contributive presso ordinamenti previdenziali diversi (articolo 5 legge n.44 del 1973), o della totalizzazione per i dirigenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private (articolo 17 legge n. 1079 del 1971). […]Leggi di più...
- ammissibilità in base all'ordinamento comunitario·
- condizioni·
- ammissibilità·
- esistenza di convenzione con paese terzo ratificata con legge dello stato membro·
- cumulo di periodi di assicurazione compiuti in italia e in germania con quelli compiuti in australia·
- rilevanza·
- esclusione·
- assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- pensione di anzianità