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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12838/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12838/2024 vg promossa da:
) elettivamente domiciliata in Torino, via Peyron n. 46 presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. MOMBELLARDO PAOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
( ) elettivamente domiciliato in Torino, via Bixio Controparte_1 C.F._2
n. 12 presso lo studio dell'avv. BESSI PIERA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA DI Parte_1 Controparte_1
TORINO il 13/06/2009.
Dall'unione sono nati i figli: il 04/06/2007 e il 27/06/2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 23/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, che potranno esercitare anche separatamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra che ivi risiederà con i figli, i quali manterranno Parte_1 stabile residenza presso la stessa.
DA' ATTO che la signora provvederà a sostenere tutte le spese condominiali ordinarie, Parte_1 nessuna esclusa e di riscaldamento, ivi compresi i costi per le utenze. Le spese straordinarie deliberate saranno suddivise nella misura del 50% per ciascun coniuge.
DA' ATTO che sin d'ora i due coniugi concordemente convengono che le rate di cui al contratto di mutuo agli stessi cointestato, che fu siglato per l'acquisto della casa coniugale, seguiteranno ad essere dagli stessi onerate e/o pagate in egual misura: ogni mese, pertanto, il signor e la Controparte_1 signora verseranno l'importo dovuto a titolo di mensile rata di mutuo nella misura del 50% Parte_1 ciascuno.
DA' ATTO che il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre la data del CP_1
30.04.2024, portando seco i suoi beni ed effetti personali.
DA' ATTO che la sig.ra acconsente che il sig. possa utilizzare il garage di pertinenza Pt_1 CP_1 della casa coniugale sino alla data del 31.12.2024, a far data dal 01.01.2025 il suddetto garage dovrà essere libero dagli effetti personale e dalle attrezzature del sig. . CP_1
DISPONE che il padre potrà e dovrà esercitare il proprio diritto di visita nei confronti della prole, tenendo con sé liberamente i figli, previ accordi con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi genitori ed in ogni caso quantomeno secondo le seguenti modalità:
Un giorno durante la settimana nella settimana in cui trascorrerà con gli stessi il week end, (da concordarsi in base agli impegni lavorativi dei genitori e scolastici o extra scolastici dei bambini), prelevando i figli dalla casa coniugale alle ore 17,30 e tenendoli con sé sino alla sera del giorno stesso allorquando provvederà a riaccompagnarli presso la madre dopo cena;
pagina 2 di 4 Due giorni consecutivi (indicativamente il martedì ed il mercoledì o diversi giorni da concordarsi in base agli impegni lavorativi dei genitori e scolastici o extra scolastici dei bambini) nella settimana in cui gli stessi trascorreranno il week end con la madre, prelevando i figli il martedì alle ore 17,30 dalla casa coniugale e tenendoli con sé sino alla mattina del giovedì allorquando provvederà a riaccompagnarli a scuola;
i fine settimana, salvo diversi accordi tra le parti, verranno gestiti come segue: i minori trascorreranno i fine settimana col padre e con la madre a settimane alterne;
in particolare il padre, nella settimana di propria competenza, preleverà i figli il venerdì alle ore 17:30 circa dalla casa coniugale e li riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera;
nelle vacanze estive: per due settimane consecutive, nel mese di luglio o agosto, che i genitori dovranno concordare di anno in anno entro e non oltre la data del 20 maggio;
nelle vacanze natalizie il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in via alternata con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni;
tutte le altre festività (Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 novembre, 1 novembre, 8 dicembre e feste di carnevale), in via alternata con l'uno o con l'altro genitore;
in ogni altra occasione, previo accordo tra i due genitori.
DISPONE che il padre verserà entro il 5 di ogni mese la somma di € 200,00 per ciascun figlio per un totale di € 400,00 mensili indicizzati;
il padre provvederà, al rimborso del 50%, delle seguenti spese, in quanto necessitate ovvero previamente concordate e successivamente documentate:
a) scolastiche, comprensive di libri di testo, cancelleria varia, trasporti, eventuali ripetizioni solo se concordate e successivamente documentate e/o provate, tasse scolastiche, computer (stampanti, software, relative periferiche e materiale di consumo), oltre a quant'altro comunque richiesto o necessario anche in funzione della didattica a distanza;
b) mediche, anche specialistiche, non coperte dal SSN comprese quelle farmaceutiche, anche da banco;
c) , comprensive del relativo equipaggiamento;
Email_1
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà corrisposto per intero alla sig.ra Parte_1
[...]
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'autovettura Volkswagen, targata EJ853EW, già intestata alla sig.ra rimane di proprietà della stessa. Pt_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che il furgone Peugeout Expert targato FX453RE, già intestato al sig.
, rimane di proprietà dello stesso. CP_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che la motocicletta HONDA targata EM61252, già intestata al sig.
, rimane di proprietà dello stesso. CP_1
DA' ATTO che in caso di inottemperanza alla prospettata suddivisione degli oneri, i genitori concordano di inviarsi lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche a mezzo email, contenente l'indicazione della spesa che dovesse risultare inevasa, con l'intimazione a provvedevi entro 8 giorni al ricevimento o dall'inizio della compiuta giacenza della stessa raccomandata r.r. A tal fine le parti riconoscono espressamente l'essenzialità del termine sopra indicato e che la mancata risposto equivale ad accettazione della spesa.
DA' ATTO che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non viene reciprocamente formulata alcuna istanza di contributo.
pagina 3 di 4 DA' ATTO che, visto l'art. 3 lett. b) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 L. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, autorizzano il rilascio del passaporto personale per i minori.
DA' ATTO che le parti dichiarano che le spese legali e giudiziali del presente procedimento verranno sostenute da ciascun coniuge per la propria parte.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12838/2024 vg promossa da:
) elettivamente domiciliata in Torino, via Peyron n. 46 presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. MOMBELLARDO PAOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
( ) elettivamente domiciliato in Torino, via Bixio Controparte_1 C.F._2
n. 12 presso lo studio dell'avv. BESSI PIERA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA DI Parte_1 Controparte_1
TORINO il 13/06/2009.
Dall'unione sono nati i figli: il 04/06/2007 e il 27/06/2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 23/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, che potranno esercitare anche separatamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra che ivi risiederà con i figli, i quali manterranno Parte_1 stabile residenza presso la stessa.
DA' ATTO che la signora provvederà a sostenere tutte le spese condominiali ordinarie, Parte_1 nessuna esclusa e di riscaldamento, ivi compresi i costi per le utenze. Le spese straordinarie deliberate saranno suddivise nella misura del 50% per ciascun coniuge.
DA' ATTO che sin d'ora i due coniugi concordemente convengono che le rate di cui al contratto di mutuo agli stessi cointestato, che fu siglato per l'acquisto della casa coniugale, seguiteranno ad essere dagli stessi onerate e/o pagate in egual misura: ogni mese, pertanto, il signor e la Controparte_1 signora verseranno l'importo dovuto a titolo di mensile rata di mutuo nella misura del 50% Parte_1 ciascuno.
DA' ATTO che il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre la data del CP_1
30.04.2024, portando seco i suoi beni ed effetti personali.
DA' ATTO che la sig.ra acconsente che il sig. possa utilizzare il garage di pertinenza Pt_1 CP_1 della casa coniugale sino alla data del 31.12.2024, a far data dal 01.01.2025 il suddetto garage dovrà essere libero dagli effetti personale e dalle attrezzature del sig. . CP_1
DISPONE che il padre potrà e dovrà esercitare il proprio diritto di visita nei confronti della prole, tenendo con sé liberamente i figli, previ accordi con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi genitori ed in ogni caso quantomeno secondo le seguenti modalità:
Un giorno durante la settimana nella settimana in cui trascorrerà con gli stessi il week end, (da concordarsi in base agli impegni lavorativi dei genitori e scolastici o extra scolastici dei bambini), prelevando i figli dalla casa coniugale alle ore 17,30 e tenendoli con sé sino alla sera del giorno stesso allorquando provvederà a riaccompagnarli presso la madre dopo cena;
pagina 2 di 4 Due giorni consecutivi (indicativamente il martedì ed il mercoledì o diversi giorni da concordarsi in base agli impegni lavorativi dei genitori e scolastici o extra scolastici dei bambini) nella settimana in cui gli stessi trascorreranno il week end con la madre, prelevando i figli il martedì alle ore 17,30 dalla casa coniugale e tenendoli con sé sino alla mattina del giovedì allorquando provvederà a riaccompagnarli a scuola;
i fine settimana, salvo diversi accordi tra le parti, verranno gestiti come segue: i minori trascorreranno i fine settimana col padre e con la madre a settimane alterne;
in particolare il padre, nella settimana di propria competenza, preleverà i figli il venerdì alle ore 17:30 circa dalla casa coniugale e li riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera;
nelle vacanze estive: per due settimane consecutive, nel mese di luglio o agosto, che i genitori dovranno concordare di anno in anno entro e non oltre la data del 20 maggio;
nelle vacanze natalizie il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in via alternata con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni;
tutte le altre festività (Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 novembre, 1 novembre, 8 dicembre e feste di carnevale), in via alternata con l'uno o con l'altro genitore;
in ogni altra occasione, previo accordo tra i due genitori.
DISPONE che il padre verserà entro il 5 di ogni mese la somma di € 200,00 per ciascun figlio per un totale di € 400,00 mensili indicizzati;
il padre provvederà, al rimborso del 50%, delle seguenti spese, in quanto necessitate ovvero previamente concordate e successivamente documentate:
a) scolastiche, comprensive di libri di testo, cancelleria varia, trasporti, eventuali ripetizioni solo se concordate e successivamente documentate e/o provate, tasse scolastiche, computer (stampanti, software, relative periferiche e materiale di consumo), oltre a quant'altro comunque richiesto o necessario anche in funzione della didattica a distanza;
b) mediche, anche specialistiche, non coperte dal SSN comprese quelle farmaceutiche, anche da banco;
c) , comprensive del relativo equipaggiamento;
Email_1
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà corrisposto per intero alla sig.ra Parte_1
[...]
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'autovettura Volkswagen, targata EJ853EW, già intestata alla sig.ra rimane di proprietà della stessa. Pt_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che il furgone Peugeout Expert targato FX453RE, già intestato al sig.
, rimane di proprietà dello stesso. CP_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che la motocicletta HONDA targata EM61252, già intestata al sig.
, rimane di proprietà dello stesso. CP_1
DA' ATTO che in caso di inottemperanza alla prospettata suddivisione degli oneri, i genitori concordano di inviarsi lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche a mezzo email, contenente l'indicazione della spesa che dovesse risultare inevasa, con l'intimazione a provvedevi entro 8 giorni al ricevimento o dall'inizio della compiuta giacenza della stessa raccomandata r.r. A tal fine le parti riconoscono espressamente l'essenzialità del termine sopra indicato e che la mancata risposto equivale ad accettazione della spesa.
DA' ATTO che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non viene reciprocamente formulata alcuna istanza di contributo.
pagina 3 di 4 DA' ATTO che, visto l'art. 3 lett. b) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 L. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio e letto l'art. 14 modificato dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, autorizzano il rilascio del passaporto personale per i minori.
DA' ATTO che le parti dichiarano che le spese legali e giudiziali del presente procedimento verranno sostenute da ciascun coniuge per la propria parte.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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