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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/12/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 858 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FICARRA MARIA CATERINA , come da procura in atti. opponente, contro
, P IVA rappresentata e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. PESENTI MARCO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Pagamento somma di denaro, etc..
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Sig.ra proponeva opposizione avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 151/2020 notificato in data 11/05/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., con il quale veniva ingiunto il pagamento di Euro di €. 5.893,27 oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, sino al soddisfo e le spese legali della procedura liquidate, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
a) Accogliere l'invocato preliminare beneficio dell'escussione degli eredi del per i motivi sopra esposti Persona_1 con le conseguenze di legge previste, dichiarando inefficace e nullo il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sig.ra
[...]
; Parte_1
b) In caso di rigetto della superiore istanza e sempre in via preliminare autorizzare la chiamata in causa degli eredi di
ovvero del sig nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
residente in [...] int. 5 Siena, disponendo per l'effetto lo spostamento della prima udienza
e concedendo termine per la citazione del terzo;
c) In via sempre preliminare riunire il presente giudizio a quello precedentemente instauratoi e avente R.G. 430/2018
più “antico” rispetto al presente;
d) In prosieguo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa e per quant'altro in corso di causa verrà accertato, che nessuna somma è dovuta dalla opponente alla società opposta e per l'effetto revocare l'opposto
Decreto Ingiuntivo;
e) Con riserva di altro dedurre e di articolare mezzi istruttori nei tempi e modi concessi dalla legge;
f) Condannare parte opposta alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la a quale, rilevando preliminarmente che Controparte_1
in assenza di specifica contestazione dell'avvenuta sottoscrizione dei contratti di finanziamento, dell'erogazione della somma, dell'inadempimento dei debitori e della notifica della cessione del credito, è
sostanzialmente ammessa e provata la fondatezza del credito azionato, chiedeva il rigetto delle domande di controparte essendo il richiamo al beneficium excussionis assolutamente inammissibile e infondato..
Con ordinanza del 25.02.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disposta la mediazione obbligatoria.
Concessi i termini per il deposito di note istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
*******
Le domande di parte opponente sono infondate e non trovano accoglimento. Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
L'opposta società ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di €.
5.893,27, in restituzione di parte di un finanziamento erogato a e la coobligata Persona_1 [...]
Parte_1
Da parte sua l'opponente ha eccepito che, in seguito alla intervenuta morte del debitore principale,
[...]
, il creditore avrebbe dovuto agire nei confronti dei legittimi eredi in applicazione del principio Per_1 del “Beneficium excussionis”.
Sostanzialmente l'opponente, qualificandosi quale fideiussore, ha eccepito che il creditore avrebbe dovuto escutere prima il debitore principale e quindi gli eredi legittimi.
Tali eccezioni sono infondate in quanto l'opponente non è da qualificarsi quale fideiussore bensì vera e propria coobligata.
Infatti, l'aver utilizzato in un contratto di prestito al consumo l'espressione “coobbligato”, è circostanza di per sé sufficiente a qualificare l'obbligazione assunta come solidale in quanto tale espressione deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 c.c..
La ragione, peraltro, risiede proprio nell'art. 1292 c.c., secondo cui “l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere chiamato all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri…”,
Ciò detto, considerata l'opponente coobligata e non fideiussore, si Parte_1 riconosce legittimo il decreto ingiuntivo oggi opposto.
Come sottolineato da parte convenuta, fondandosi l'opposizione sulla precedente eccezione e in assenza di contestazione dell'esistenza del finanziamento, dell'erogazione del credito e dell'intervenuto inadempimento, si considera come provata l'esistenza del credito. Tutte le successive domande e contestazione sono da considerare quali tardive. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente Parte_1 in favore dell' IA , nella misura liquidata in
[...] Controparte_1 CP_1 dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 858/2020 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 151/2020,
- conferma il Decreto Ingiuntivo n. 151/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G.
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel Parte_1 presente giudizio dall'opposta , liquidate in €. 2.540,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre spese vive tra le quali anche quelle di mediazione ed oltre ancora spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 3/12/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 858 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FICARRA MARIA CATERINA , come da procura in atti. opponente, contro
, P IVA rappresentata e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. PESENTI MARCO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Pagamento somma di denaro, etc..
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Sig.ra proponeva opposizione avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 151/2020 notificato in data 11/05/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., con il quale veniva ingiunto il pagamento di Euro di €. 5.893,27 oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, sino al soddisfo e le spese legali della procedura liquidate, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
a) Accogliere l'invocato preliminare beneficio dell'escussione degli eredi del per i motivi sopra esposti Persona_1 con le conseguenze di legge previste, dichiarando inefficace e nullo il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sig.ra
[...]
; Parte_1
b) In caso di rigetto della superiore istanza e sempre in via preliminare autorizzare la chiamata in causa degli eredi di
ovvero del sig nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
residente in [...] int. 5 Siena, disponendo per l'effetto lo spostamento della prima udienza
e concedendo termine per la citazione del terzo;
c) In via sempre preliminare riunire il presente giudizio a quello precedentemente instauratoi e avente R.G. 430/2018
più “antico” rispetto al presente;
d) In prosieguo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa e per quant'altro in corso di causa verrà accertato, che nessuna somma è dovuta dalla opponente alla società opposta e per l'effetto revocare l'opposto
Decreto Ingiuntivo;
e) Con riserva di altro dedurre e di articolare mezzi istruttori nei tempi e modi concessi dalla legge;
f) Condannare parte opposta alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la a quale, rilevando preliminarmente che Controparte_1
in assenza di specifica contestazione dell'avvenuta sottoscrizione dei contratti di finanziamento, dell'erogazione della somma, dell'inadempimento dei debitori e della notifica della cessione del credito, è
sostanzialmente ammessa e provata la fondatezza del credito azionato, chiedeva il rigetto delle domande di controparte essendo il richiamo al beneficium excussionis assolutamente inammissibile e infondato..
Con ordinanza del 25.02.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disposta la mediazione obbligatoria.
Concessi i termini per il deposito di note istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
*******
Le domande di parte opponente sono infondate e non trovano accoglimento. Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
L'opposta società ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di €.
5.893,27, in restituzione di parte di un finanziamento erogato a e la coobligata Persona_1 [...]
Parte_1
Da parte sua l'opponente ha eccepito che, in seguito alla intervenuta morte del debitore principale,
[...]
, il creditore avrebbe dovuto agire nei confronti dei legittimi eredi in applicazione del principio Per_1 del “Beneficium excussionis”.
Sostanzialmente l'opponente, qualificandosi quale fideiussore, ha eccepito che il creditore avrebbe dovuto escutere prima il debitore principale e quindi gli eredi legittimi.
Tali eccezioni sono infondate in quanto l'opponente non è da qualificarsi quale fideiussore bensì vera e propria coobligata.
Infatti, l'aver utilizzato in un contratto di prestito al consumo l'espressione “coobbligato”, è circostanza di per sé sufficiente a qualificare l'obbligazione assunta come solidale in quanto tale espressione deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 c.c..
La ragione, peraltro, risiede proprio nell'art. 1292 c.c., secondo cui “l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere chiamato all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri…”,
Ciò detto, considerata l'opponente coobligata e non fideiussore, si Parte_1 riconosce legittimo il decreto ingiuntivo oggi opposto.
Come sottolineato da parte convenuta, fondandosi l'opposizione sulla precedente eccezione e in assenza di contestazione dell'esistenza del finanziamento, dell'erogazione del credito e dell'intervenuto inadempimento, si considera come provata l'esistenza del credito. Tutte le successive domande e contestazione sono da considerare quali tardive. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente Parte_1 in favore dell' IA , nella misura liquidata in
[...] Controparte_1 CP_1 dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 858/2020 R.G., così provvede:
- rigetta l'opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 151/2020,
- conferma il Decreto Ingiuntivo n. 151/2020 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G.
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel Parte_1 presente giudizio dall'opposta , liquidate in €. 2.540,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre spese vive tra le quali anche quelle di mediazione ed oltre ancora spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 3/12/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola