Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 05.06.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 07.05.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto che non sono state depositate dalle parti note conclusive.
Da atto del deposito di note scritte dell'opposta ex art. 127 ter c.p.c., da valere come presenza all'udienza, e che non sono, allo stato, visibili note scritte dell'opponente.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.10.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8269 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
(Avv.ti Antonella Musciotto e Salvino Caputo)
opponente
E
(Avv. Marco Montalbano) CP_1
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande formulate dalla Parte_1
con atto di citazione in riassunzione del 04.06.2021, condanna al pagamento in CP_1
suo favore della somma di € 6.212,35;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione del 04.06.2021 la riassumeva, Parte_1
limitatamente alla domanda riconvenzionale, il giudizio di opposizione dalla stessa proposta avverso il d.i. n. 2056/2020 emesso il 26.06.2020 dal Giudice di Pace, avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento di somme dovute a titolo di compenso professionale spiegata da – domanda riconvenzionale in relazione alla quale il GdP si era dichiarato CP_1
incompetente per valore con ordinanza del 30.03.2021.
Rappresentando la responsabilità professionale della per negligenza nello svolgimento CP_1
dell'incarico conferitole per irregolarità riscontrate nella tenuta della contabilità fiscale, parte opponente ha instato per la condanna al risarcimento dei danni patiti per il pagamento delle sanzioni ed interessi corrisposti all'Agenzia delle Entrate a causa delle integrazioni e rettifiche della documentazione fiscale.
Dal canto suo, ha escluso la addebitata responsabilità, assumendo che le inesattezze CP_1
contestate, cui si ricollegano le sanzioni asseritamente applicate, derivano, piuttosto, da errori nella gestione amministrativa ascrivibili in via esclusiva alla . Parte_1
Poste le superiori premesse in fatto, non v'è dubbio che si verta in ipotesi in tema di responsabilità
da inadempimento contrattuale, avendo parte opponente in riassunzione agito per il ristoro dei danni asseritamente patiti a causa dell'inadempimento dell'opposta al mandato professionale ricevuto.
Quanto al regime probatorio, secondo granitico orientamento della Suprema Corte, nella sua più
autorevole composizione, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001).
Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista,
incombe sul cliente la prova, oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento.
Il dovere di diligenza richiesto al professionista è ricostruito in relazione all'art. 1176, II co., c.c. e,
pertanto, in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo – a norma della richiamata disposizione - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente.
Dunque, rientra tra i doveri di diligenza del professionista quello di acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione e consentire al cliente – ove possibile – di raggiungere il risultato auspicato, eseguendo personalmente le verifiche necessarie anche a riscontrare informazioni eventualmente ricevute dal cliente, soggetto evidentemente privo delle necessarie competenze tecniche.
In buona sostanza, il professionista è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, II co., c.c., id est quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Accertata la negligenza professionale del commercialista, il medesimo dovrà essere tenuto a risarcire il danno subito dal cliente.
Nel caso che ci occupa, va preliminarmente osservato – al fine di sgombrare il campo da qualsivoglia equivoco – che il presente procedimento afferisce esclusivamente alla domanda riconvenzionale formulata nell'ambito del giudizio di opposizione incoato innanzi al Giudice di Pace dalla : siffatta domanda ha ad oggetto il ristoro dei danni che Parte_1 CP_1
avrebbe cagionato nella gestione della contabilità fiscale della Pt_1
In particolare – a detta dell'opponente – l'opposta dovrebbe risarcirle le sanzioni e gli interessi pagati a seguito delle irregolarità accertate nella tenuta della contabilità fiscale, consistenti, nel dettaglio, nella mancata contabilizzazione delle bollette doganali per gli anni 2018 e 2019; nella errata liquidazione dell'IVA mensile da gennaio a dicembre anno 2018 e da gennaio a dicembre
2019.
A detta della l'accertamento delle superiori irregolarità ha comportato la necessità di Pt_1
provvedere alla dichiarazione IVA integrativa per gli anni 2018 e 2019, alla dichiarazione integrativa modello unico persone fisiche anno 2019 per i redditi 2018 e nella dichiarazione integrativa modello IRAP anno 2019 per l'anno fiscale 2018, per un totale di sanzioni ed interessi pari complessivamente ad € 6.212,35 (ivi compresa la somma di € 2.288,00 a titolo di compenso corrisposto al nuovo professionista incaricato della correzione delle irregolarità riscontrate ed imputabili alla ). CP_1
L'opposta, invece, ha dedotto che, essendo il comparto amministrativo “totalmente ed integralmente gestito all'interno dell'azienda dell'odierna debitrice”, dotata di software di contabilità, alcuna responsabilità ricadrebbe a suo carico in relazione alle sanzioni applicate.
Senza contestare la sussistenza di irregolarità - per la cui sanatoria sarebbero stati necessari successivi adempimenti in rettifica -, la ha assunto che la controparte avrebbe omesso di CP_1
trasmettere la documentazione che le consentisse di rilevare eventuali crediti dell'Erario.
Ora, escussa all'udienza del 06.10.2022, il teste , premettendo di avere lavorato, in Testimone_1
qualità di segretaria, presso la società opponente fino al 31.12.2020 e di essersi occupata
“dell'amministrazione della ditta, dei rapporti con i fornitori, con i clienti e con i consulenti, tra cui la dr.ssa ”, e precisando che negli anni 2018 e 2019 era quest'ultima ad occuparsi della CP_1
consulenza fiscale e del lavoro della ditta, ha dichiarato che “io trasmettevo i registri Iva e tutta la documentazione caricata sul gestionale che lei mi richiedeva, alla dr.ssa e, poi, quest'ultima controllava se i documenti fossero stati caricati bene”.
Secondo la “nel caso in cui i documenti non fossero stati caricati bene, la dr.ssa mi Tes_1
invitava a correggerli”, valutando, dunque, la correttezza del caricamento sul gestionale della documentazione ricevuta dalla segretaria, che – come dalla stessa rappresentato –, non era in grado di “valutare la correttezza del caricamento”.
In buona sostanza, era la commercialista a verificare la correttezza del caricamento dei documenti nel sistema, fornendo le indicazioni per eventuali correzioni.
Quando la si recava in ditta – continua la – ovvero tramite mail, la segretaria CP_1 Tes_1
consegnava la documentazione (nel dettaglio, fatture, bollette doganali allegate, documenti fiscali, registri Iva, ipe, spesometro, documentazione relativa ai dipendenti, “nel caso in cui questi avessero fatto richieste particolari, come il rilascio di assegni familiari”), estrapolandola dal gestionale.
Si tratta, in particolare, di un software che aiuta le aziende a gestire la contabilità e la finanza e offre alle stesse strumenti per automatizzare processi e migliorare la precisione;
il commercialista, a sua volta, è responsabile della corretta tenuta dei registri contabili, delle dichiarazioni fiscali e della consulenza per l'ottimizzazione fiscale, garantendo la conformità alle normative e assicurando al cliente una consulenza mirata per ottimizzare la gestione fiscale dell'azienda, evitando rischi di sanzioni.
Ancor più significativamente, il commercialista deve svolgere il proprio lavoro con la dovuta diligenza e competenza, informando il cliente su eventuali rischi e soluzioni alternative.
E dunque, il software gestionale è uno strumento che semplifica la gestione contabile e fiscale, ma è
il commercialista a garantire la corretta applicazione della normativa e la gestione responsabile dei rischi.
Il professionista – si ribadisce – non soltanto deve fornire tutte le informazioni utili per il cliente,
ma anche individuare le questioni che esulino dalla propria competenza, al fine di raggiungere il risultato auspicato, eseguendo personalmente le verifiche necessarie per riscontrare informazioni eventualmente ricevute dal cliente, privo di competenze tecniche.
In concreto, è pacifico che siano state rilevate inesattezze nella gestione degli adempimenti fiscali della nel periodo in cui questa era affidata all'opposta – irregolarità per le quali la ha Pt_1 Pt_1
pagato le sanzioni descritte in atto di citazione e comprovate dalla documentazione prodotta.
Con riferimento al danno risarcibile, va ricordato che, in caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, esso è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario per effetto dell'errore commesso dal commercialista, oneri che sono costituiti dalle sanzioni ed interessi, che il cliente ha dovuto corrispondere all'Agenzia delle Entrate.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, compete alla la somma di € 3.924,35, id est Parte_1
la somma complessiva versata all'Erario a titolo di sanzioni ed interessi cagionati dalle irregolarità
contabili.
Va rifusa all'opponente anche la somma dalla stessa corrisposta a titolo di onorario al nuovo commercialista nominato per eseguire la revisione contabile a rettifica delle irregolarità riscontrate nel periodo di gestione della . CP_1
Sul punto, escusso in giudizio, premettendo di essere stato incaricato da Testimone_2 Parte_1
di revisionare la contabilità della sua azienda, ha confermato di avere rilevato, dal
[...]
riscontro contabile, “la mancata contabilizzazione delle bollette doganali per gli anni 2018 e 2019 nonché l'errata liquidazione IVA mensile per i periodi da gennaio a dicembre 2018 e da gennaio a dicembre 2019” (cfr. cap. i) della memoria n. 2 dell'opponente, che il teste ha confermato).
Tes_ All'esito della revisione della contabilità relativa agli anni 2018 e 2019, il ha concluso che
“proprio dall'errata contabilizzazione dell'iva nelle bollette doganali derivano in cascata tutti gli adempimenti reddituali errati”.
Peraltro, nello svolgimento dell'incarico conferitogli, il nuovo consulente ha provveduto a quantificare “le sanzioni applicate per gli errori della contabilità riscontrati, man mano che li
riscontravo, ricorrendo, se possibile, al ravvedimento operoso e al pagamento così di sanzioni
minori”.
Tes_ Molto incisivamente, il ha precisato che “nell'espletamento dell'incarico, ho ritenuto di
dovere contattare la sig. per renderla partecipe degli accertamenti svolti e per eseguire gli CP_1
adempimenti relativi agli anni 2018/2019; l'ho resa partecipe di quanto andavo man mano riscontrando”.
Non può non opinarsi, quindi, che le irregolarità che il nuovo commercialista andava rilevando e a cui cercava di rimediare con la rettifica e le integrazioni, si riferissero alla gestione precedente – ciò
che rendeva necessario il confronto tra i due professionisti.
Ed allora, non può che riconoscersi all'opponente anche la somma di € 2.288,00 dalla stessa corrisposta al nuovo commercialista per la revisione della contabilità – somma portata dalla parcella del 10.09.2020 (all. 5 atto citazione) e corrisposta a mezzo bonifico bancario di pari data, allegato alla memoria n.3.
L'importo complessivamente spettante alla assomma, quindi, ad € 6.212,35. Parte_1
Del tutto indimostrato, infine, deve reputarsi il danno economico che l'opponente assume di avere patito a titolo di lucro cessante e perdita di chance cagionati dal mancato impiego nell'attività
commerciale delle risorse destinate al pagamento delle tasse.
Nulla può, quindi, riconoscersi sotto il presente profilo alla di guisa che la domanda in tal Pt_1
senso spiegata deve essere rigettata.
Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo al limitato accoglimento delle domande spiegate dall'opponente e alla disponibilità manifestata dall'opposta alla conciliazione della lite, si reputano sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 05 giugno 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina