Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/01/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5785/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 5785/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' avv. Marco Romanelli (C.F. ), domiciliata C.F._1
come in atti;
- OPPONENTE–
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. Andrea Ruocco (C.F. ), domiciliato come in atti;
C.F._3
-OPPOSTO –
OGGETTO: Bancari contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 16.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dal ricorso monitorio (iscritto al R.G. n. 4360/2023) presentato da , avente ad oggetto l'ingiunzione di consegna, all' di copia del CP_1 Parte_1
contratto revolving recante n. 03765337618217.
1
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.6.2023 e iscritto a ruolo in data 16.6.2023, la conveniva in giudizio , proponendo opposizione avverso il citato Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo.
La società finanziaria opponente eccepiva nei propri scritti: (1) la nullità della procura alle liti per difetto di valida sottoscrizione del ricorrente, rilevando l'efficacia ex nunc di una eventuale sanatoria della stessa e (2), nel merito e in via principale, la infondatezza della richiesta di ingiunzione, per aver la consegnato tutta la documentazione richiesta, incluso il Parte_1
contratto ingiunto, ben prima dell'instaurazione del giudizio monitorio;
(3) in ogni caso,
l'insussistenza di un diritto a richiedere ad libitum copia della documentazione contrattuale bancaria;
con vittoria di spese e compensi di lite.
, per il tramite del proprio difensore, si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza CP_1 dell'opposizione avversa e, in particolare: (1) la regolarità della sottoscrizione apposta chiedendo, in subordine, concedersi termine per sanare la procura alle liti, (2) la mancata consegna della documentazione contrattuale richiesta, contrariamente a quanto asserito dall'opponente. Chiedeva, infine, concedersi la provvisoria esecutività del decreto opposto, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, con vittoria di spese e competenze di lite anche del giudizio monitorio.
Esperita la mediazione con esito negativo, la causa veniva rinviata al 16.1.2025, con autorizzazione per le parti a depositare note scritte fino a cinque giorni prima, in luogo della discussione orale;
all'esito della citata udienza, la causa veniva riservata per la decisione.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione relativa alla nullità della procura rilasciata dall'opposto al proprio difensore. La questione può ritenersi superata avendo la parte convenuta depositato tempestivamente una nuova e valida procura alle liti.
Seguendo il consolidato orientamento della Suprema corte in materia, richiamato in più occasioni anche in recenti pronunce di merito (cfr. ex multis Tribunale di Napoli 3646/2021), la potenziale invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di idonea procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione – in cui l'opposto abbia ricevuto una nuova e valida procura – , dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto, ove ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi – salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria – se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. 20943/2014). Ed
2 invero l'opposizione al decreto ingiuntivo dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non si limita ad esaminare la legittimità dell'ingiunzione, ma procede altresì ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, risultando sufficiente che la parte ricorrente resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto.
L'opposizione presentata da va accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato. Parte_1
Come emerge pacificamente dalla lettura degli atti, presentava al giudice del Tribunale di CP_1
Napoli Nord domanda di ingiunzione al rilascio di copia del contratto di credito revolving n.
03765337618217 sottoscritto con la Parte_1
Nel merito, la società finanziaria opponente ha dichiarato e documentato nell'atto di citazione e negli scritti successivi, di aver provveduto al riscontro di quanto richiesto da tempestivamente CP_1
e ben prima della instaurazione del procedimento per ingiunzione databile al 20.4.2023.
Ed invero, deve darsi atto che la , con duplice pec del 30.9.2022 e 7.10.2022, abbia Parte_1 trasmetto all'associazione A.Difesa, nell'interesse del sig. , copia del contratto di credito CP_1
revolving n. 03765337618217 (tale dovendosi evidentemente ritenere la documentazione allegata, per contenuto e per intestazione), dell'assicurazione abbinata alla linea di credito, dell'estratto conto storico nonché copia del documento di sintesi con le condizioni contrattuali, in cui sono riportati gli estremi del conto e del contratto sottoscritto.
comunicava alla parte altresì un indirizzo di posta elettronica certificata dedicato, a Parte_1
cui poter indirizzare ulteriori richieste documentali, con ciò rendendo superflua la richiesta formalizzata nel giudizio monitorio, ben potendo invero il ricorrente avanzare istanza di rilascio della eventuale ulteriore documentazione di cui necessitava, in via stragiudiziale.
Tutta la documentazione citata e richiamata negli scritti dell'opponente è stata poi pedissequamente depositata, in allegato al fascicolo del procedimento.
Nonostante la documentazione ricevuta e la manifestazione di disponibilità e di collaborazione della società di finanziamento, la parte ricorreva al Tribunale di Napoli Nord chiedendo il rilascio di copia di documenti allo stesso già trasmessi dalla a mezzo pec nei mesi precedenti, in Pt_1
tempestivo riscontro alla richiesta ricevuta.
Nel suo unico scritto difensivo (la comparsa di costituzione e risposta) la parte opposta si limita ad asserzioni generiche, sottolineando il proprio diritto ad ottenere copia di documentazione contrattuale ulteriore rispetto a quella già ricevuta dall' , senza fornire chiarimenti in Parte_1 ordine all'asserita incompletezza o inconferenza di quanto conseguito.
3 Vero è che sussiste un obbligo in capo alla banca di consegna della documentazione e dei contratti bancari connesso al dovere generale di correttezza e buona fede contrattuale, pur nei limiti previsti dall'art. 119 TUB.
Detto onere tuttavia, come detto, è stato però integralmente assolto da parte opponente ben prima della instaurazione del procedimento monitorio.
Questa ragione e quelle che seguono, ostano alla pronuncia di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pur sollecitata dall'opposta.
Come si è in più occasioni pronunciata la Corte di cassazione, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire” (Cass. 21757/2021, Cass.
30251/2023). A ciò deve aggiungersi che “affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte”
(Tribunale di Napoli Nord n. 5244/2022, nonché Cass. 2038/1997, Cass. 622/1997).
Condizioni necessarie, insomma, perché si abbia cessazione della materia del contendere è che le relative cause siano sopravvenute, ovvero siano sorte in un momento successivo rispetto alla instaurazione del giudizio e che non residuino interessi e pretese insoddisfatti delle parti in causa, rispetto all'oggetto della controversia.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza in capo al del diritto ad ottenere copia CP_1
della documentazione contrattuale;
è, tuttavia, altrettanto pacifico perché ampiamente documentato che la consegna della stessa sia stata effettuata ben prima della proposizione del ricorso. Difetta, in
4 tal senso, la condizione necessaria della “novità” rispetto alla situazione di fatto in cui si era venuto a trovare il ricorrente, al momento della presentazione del ricorso per ingiunzione.
In occasione dell'ultima udienza fissata, mentre parte opposta rappresentava, prima, la sussistenza di trattative finalizzate al bonario componimento della controversia (cfr. note tempestivamente depositate del 9.1.2025) e riteneva, poi, cessata la materia del contendere (cfr. note del 14.1.2025) assumendo genericamente di aver ricevuto la consegna di quanto richiesto, parte opponente con note scritte del 9.1.2025 ribadiva la propria posizione, ricalcando l'argomento dell'avvenuta consegna al , ante causam, di tutta la documentazione e insisteva per la decisione nel merito. CP_1
È evidente che non si siano realizzate le condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, in ossequio ai dettami giurisprudenziali citati, dal momento che nel corso del giudizio non sono sopraggiunti nuovi fatti estintivi della pretesa, né le parti hanno convenuto, entrambe, in tal senso.
Per le motivazioni sopra profuse l'opposizione deve quindi essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1577/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 23.4.2023;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
liquidate in complessivi € 4.617,00, di cui € 259 per spese ed € 4.358 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Aversa, 27/01/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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