Articolo 433 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 433.
(Medici, marconisti, commissari di bordo)


Per imbarcare in qualita' di medico, di commissario di bordo o di marconista, e' richiesta un'autorizzazione dell'autorita' marittima mercantile.
L'autorizzazione a imbarcare in qualita' di medico di bordo e di marconista di bordo e' subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti speciali; quella a imbarcare in qualita' di commissario di bordo e' subordinata al possesso di un titolo di studio non inferiore a quello dell'ordine medio superiore.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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