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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1474/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Monica Tarchi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1474 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato FERNANDA MINERBA in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato CHIARA FOCARDI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 03/07/2025):
1 “Le parti Sigg.ri e hanno raggiunto un accordo in merito alla domanda Pt_1 CP_1 di separazione in oggetto alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) il Sig. rinuncia alla richiesta di addebito proposta;
CP_1
Assegnazione della casa famigliare
3) la casa familiare, di proprietà al 50% di entrambe le parti, sarà assegnata alla Sig.ra la quale l'abiterà con la GL maggiorenne ma non ancora autosufficiente Parte_1 nell'interesse esclusivo di quest'ultima. La Sig.ra rinuncia a trascrivere Pt_1
l'assegnazione;
4) il Sig. con il consenso della moglie si trasferirà in altra abitazione, ancora da CP_1 reperire, entro il 01.10.2025 e fino a tale data continuerà ad abitare la casa coniugale.
5) Le parti stabiliscono che le spese ordinarie della casa di comune proprietà, quali utenze, Tari, condominio, manutenzione, ecc…, saranno interamente sostenute dalla
Sig.ra per tutto il periodo in cui avrà il godimento esclusivo. Pt_1
6) La Sig.ra si obbliga, altresì, dal 01.10.2025 al pagamento della intera rata del Pt_1 mutuo e dunque anche per la quota che sarebbe di spettanza del Sig. (la cui CP_1 ultima quota di mutuo a suo carico sarà quella relativa al mese di rilascio) per tutto il tempo in cui la stessa avrà il totale godimento dell'abitazione con rinuncia a richiedere la metà al coniuge e manlevando il Sig. da ogni eventuale richiesta di CP_1 pagamento da parte dell'istituto di credito in caso di ritardo nei pagamenti;
7) Le parti si impegnano a procedere con la rinegoziazione e/o surroga del mutuo, al fine precipuo di avere migliori condizioni contrattuali alla luce dei nuovi tassi di interesse. A tal fine, ciascun coniuge avrà l'onere di condurre le trattative che riterrà opportune, ovviamente rivolgendosi ad istituti di credito condivisi e di riconosciuta affidabilità compresa quella finanziaria, dando tempestiva, adeguata e dettagliata comunicazione all'altro, il quale potrà opporsi alla conclusione dei contratti solo nell'ipotesi di condizioni economiche globali non migliorative delle attuali.
8) I coniugi pattuiscono che la casa di proprietà non potrà essere posta in vendita prima di cinque anni e cioè fino al 30/09/2030, per consentire alla GL minore la Per_1 necessaria stabilità nel proseguimento dei suoi percorsi di studio, sia a Firenze che eventualmente fuori. Qualora l'immobile dovesse essere messo in vendita prima del decorso del tempo pattuito per iniziativa del Sig. , la Sig.ra avrà diritto di CP_1 Pt_1
2 ripetere dal coniuge le rate del mutuo pagate per la sua quota parte dal momento in cui l'abitazione viene messa in vendita e fino all'effettivo trasferimento dell'acquirente; qualora l'iniziativa per la messa in vendita dovesse partire dalla Sig.ra la stessa Pt_1 non potrà ripetere dal coniuge le somme anticipate a titolo di pagamento del mutuo;
lo stesso avverrà in caso di rinuncia all'assegnazione della casa coniugale da parte della
Signora in caso di rinuncia all'assegnazione da parte della Sig.ra o in caso Pt_1 Pt_1 di vendita su iniziativa della Sig.ra prima dei 5 anni concordati, la stessa Sig.ra Pt_1 dovrà comunicare un preavviso di almeno 6 mesi. Pt_1
9) Alla vendita della casa nel termine pattuito sopra, le parti stabiliscono che il Sig.
in base all'accordo de quo, non deve rimborsare le rate del mutuo pagate per CP_1 intero dalla Sig.ra che ha avuto in assegnazione l'abitazione, e che pertanto le rate Pt_1 mensili del mutuo si intendono regolarmente saldate in solido, nonché le spese condominiali e di manutenzione ordinaria della casa e di conseguenza che l'importo del ricavato della vendita verrà suddiviso tra i coniugi al 50%.
10) Le parti stabiliscono che tutto ciò che è presente in casa (arredi, suppellettili, ecc.) si intende di proprietà comune (50%), e alla vendita della casa dovrà essere equamente suddiviso, a meno che non venga venduto.
Disposizioni riguardo la GL maggiorenne non economicamente autosufficiente
11) La GL trascorrerà liberamente il proprio tempo con il padre, accordandosi Per_1 con lo stesso anche in ordine alle vacanze estive, festività, ecc, in base ai rispettivi impegni di studio, lavorativi, svago, stante la maggiore età. Entrambi i genitori si impegnano a sostenere la GL nei percorsi medici che dovrà ancora intraprendere per il monitoraggio e la gestione delle sue problematiche di salute.
12) Le parti dichiarano di concordare per il contributo di mantenimento alla GL
di €400,00 di cui il padre verserà alla madre la somma mensile di € 300,00 ed Per_1
€100,00 direttamente alla GL sul c/c alla stessa personalmente intestato. Le spese straordinarie occorrenti per la GL (spese straordinarie secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017) saranno sostenute al 50% come per legge, previa condivisione.
Disposizioni sul rilascio della casa coniugale
3 13) Le parti stabiliscono che gli oggetti personali e professionali del sig. non CP_1 ritirati alla data del trasloco, saranno dallo stesso trasferiti prima del trasloco, nel locale cantina di pertinenza della casa coniugale dove lo stesso potrà recarsi per eventuale acquisizione e/o verifica di effetti e/o documenti personali e professionali, previo preavviso con semplice richiesta via mail o via whatsapp o sms di almeno due giorni.
14) Le parti stabiliscono che il Sig. , al momento del trasferimento in altra CP_1 abitazione, potrà portare con sé alcuni arredi o elementi di arredo indicati in separato elenco, redatto e sottoscritto contestualmente al presente accordo.
15) Le parti stabiliscono che tutte le utenze attualmente intestate al Sig. (luce, CP_1 gas, acqua, telefono/internet, TARI, ecc.) dovranno essere volturate in favore della
Sig.ra entro trenta giorni dal rilascio dell'immobile da parte del coniuge e saranno Pt_1 comunque totalmente a carico della Sig.ra dal momento del rilascio Pt_1 dell'abitazione da parte del Sig. . CP_1
16) Al momento del rilascio dell'immobile, il sig. consegnerà tutte le chiavi di CP_1 accesso all'immobile (portone di ingresso edificio, cantina, ingresso abitazione) fornendo tutti i riferimenti relativi all'antifurto (azienda, istruzioni, ecc), che sarà di uso esclusivo della sig.ra Al sig. sono state affidate dall'Amministratore del Pt_1 CP_1
Condominio le chiavi per la custodia delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza dell'intero palazzo al fine di consentire un intervento di riparazione da parte della ditta installatrice. Al momento del trasferimento dalla casa coniugale, entro il 01.10.2025 provvederà alla riconsegna allo stesso Amministratore delle chiavi in oggetto.
Altre disposizioni di ordine economico
17) Le parti stabiliscono che l'uso della carta di credito relativa al conto corrente condiviso su Chianti Banca sarà consentito solo fino a 30/09, o fino al giorno del trasferimento del NO , poi la carta non dovrà più essere utilizzata. CP_1
18) Le parti stabiliscono che verseranno direttamente al condominio la propria quota del
50% delle rate del piano di rientro in corso comunicando l'avvenuto pagamento all'altra parte mediante invio per email della relativa documentazione probatoria. Le spese condominiali relative all'anno 2025, maturate fino al 30/09, o comunque fino al giorno del trasferimento del NO , e le altre spese residue di condominio del 2024, CP_1 saranno divise al 50% tra essi coniugi. Dal 01/10/2025, o comunque dal giorno del trasferimento del Sig. , le spese condominiali residue del 2025 saranno CP_1
4 interamente a carico della Sig.ra intendendo in ogni caso i pagamenti effettuati Pt_1 come assolvimento in solido di entrambe le parti delle spese stesse. In ogni caso, i rapporti con il continueranno ad essere mantenuti anche dal Sig. . CP_2 CP_1
19) Le parti stabiliscono che saranno a carico della sig.ra le manutenzioni Pt_1 ordinarie della casa familiare (pulizia periodica scarichi zona giorno, manutenzione annuale obbligatoria della caldaia, manutenzione annuale o biennale dell'impianto antifurto, controllo funzionalità sensori, controllo batterie sensori, ecc., oltre a rinnovare la ricarica biennale della SIM presente nella centralina dell'impianto in oggetto, ecc.) mentre resteranno a carico di entrambe le parti le manutenzioni straordinarie. Il sig.
, si obbliga a contribuire con la somma di €2.000,00 (mille) alla tinteggiatura CP_1 della casa coniugale, a condizione che venga fatta dopo il suo allontanamento. Il Sig.
prima del trasferimento lascerà alla sig.ra tutti i riferimenti delle ditte CP_1 Pt_1 che si sono occupate della manutenzione ordinaria della casa (caldaia, antifurto, pulizia scarichi, ecc), in modo da rendere autonoma l'assegnataria della casa nella gestione delle necessità dell'abitazione.
20) Qualora il sig. non dovesse rilasciare la casa coniugale alla data stabilita, la CP_1
Sig.ra potrà agire per l'esecuzione del presente accordo e il Sig. sarà Pt_1 CP_1 tenuto a versarle una penale stabilita in €200,00 per ogni giorno di ritardo.
21) Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1 personale da , il quale si è costituito in giudizio nulla Controparte_1 opponendo alla domanda di separazione.
Considerato che è già stata pronunciata sentenza parziale sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, possono essere accolte le condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico, ed in difetto di prole minorenne.
5 Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla GL
, nata il [...], un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni Per_1 reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Monica Tarchi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1474 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato FERNANDA MINERBA in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato CHIARA FOCARDI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 03/07/2025):
1 “Le parti Sigg.ri e hanno raggiunto un accordo in merito alla domanda Pt_1 CP_1 di separazione in oggetto alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) il Sig. rinuncia alla richiesta di addebito proposta;
CP_1
Assegnazione della casa famigliare
3) la casa familiare, di proprietà al 50% di entrambe le parti, sarà assegnata alla Sig.ra la quale l'abiterà con la GL maggiorenne ma non ancora autosufficiente Parte_1 nell'interesse esclusivo di quest'ultima. La Sig.ra rinuncia a trascrivere Pt_1
l'assegnazione;
4) il Sig. con il consenso della moglie si trasferirà in altra abitazione, ancora da CP_1 reperire, entro il 01.10.2025 e fino a tale data continuerà ad abitare la casa coniugale.
5) Le parti stabiliscono che le spese ordinarie della casa di comune proprietà, quali utenze, Tari, condominio, manutenzione, ecc…, saranno interamente sostenute dalla
Sig.ra per tutto il periodo in cui avrà il godimento esclusivo. Pt_1
6) La Sig.ra si obbliga, altresì, dal 01.10.2025 al pagamento della intera rata del Pt_1 mutuo e dunque anche per la quota che sarebbe di spettanza del Sig. (la cui CP_1 ultima quota di mutuo a suo carico sarà quella relativa al mese di rilascio) per tutto il tempo in cui la stessa avrà il totale godimento dell'abitazione con rinuncia a richiedere la metà al coniuge e manlevando il Sig. da ogni eventuale richiesta di CP_1 pagamento da parte dell'istituto di credito in caso di ritardo nei pagamenti;
7) Le parti si impegnano a procedere con la rinegoziazione e/o surroga del mutuo, al fine precipuo di avere migliori condizioni contrattuali alla luce dei nuovi tassi di interesse. A tal fine, ciascun coniuge avrà l'onere di condurre le trattative che riterrà opportune, ovviamente rivolgendosi ad istituti di credito condivisi e di riconosciuta affidabilità compresa quella finanziaria, dando tempestiva, adeguata e dettagliata comunicazione all'altro, il quale potrà opporsi alla conclusione dei contratti solo nell'ipotesi di condizioni economiche globali non migliorative delle attuali.
8) I coniugi pattuiscono che la casa di proprietà non potrà essere posta in vendita prima di cinque anni e cioè fino al 30/09/2030, per consentire alla GL minore la Per_1 necessaria stabilità nel proseguimento dei suoi percorsi di studio, sia a Firenze che eventualmente fuori. Qualora l'immobile dovesse essere messo in vendita prima del decorso del tempo pattuito per iniziativa del Sig. , la Sig.ra avrà diritto di CP_1 Pt_1
2 ripetere dal coniuge le rate del mutuo pagate per la sua quota parte dal momento in cui l'abitazione viene messa in vendita e fino all'effettivo trasferimento dell'acquirente; qualora l'iniziativa per la messa in vendita dovesse partire dalla Sig.ra la stessa Pt_1 non potrà ripetere dal coniuge le somme anticipate a titolo di pagamento del mutuo;
lo stesso avverrà in caso di rinuncia all'assegnazione della casa coniugale da parte della
Signora in caso di rinuncia all'assegnazione da parte della Sig.ra o in caso Pt_1 Pt_1 di vendita su iniziativa della Sig.ra prima dei 5 anni concordati, la stessa Sig.ra Pt_1 dovrà comunicare un preavviso di almeno 6 mesi. Pt_1
9) Alla vendita della casa nel termine pattuito sopra, le parti stabiliscono che il Sig.
in base all'accordo de quo, non deve rimborsare le rate del mutuo pagate per CP_1 intero dalla Sig.ra che ha avuto in assegnazione l'abitazione, e che pertanto le rate Pt_1 mensili del mutuo si intendono regolarmente saldate in solido, nonché le spese condominiali e di manutenzione ordinaria della casa e di conseguenza che l'importo del ricavato della vendita verrà suddiviso tra i coniugi al 50%.
10) Le parti stabiliscono che tutto ciò che è presente in casa (arredi, suppellettili, ecc.) si intende di proprietà comune (50%), e alla vendita della casa dovrà essere equamente suddiviso, a meno che non venga venduto.
Disposizioni riguardo la GL maggiorenne non economicamente autosufficiente
11) La GL trascorrerà liberamente il proprio tempo con il padre, accordandosi Per_1 con lo stesso anche in ordine alle vacanze estive, festività, ecc, in base ai rispettivi impegni di studio, lavorativi, svago, stante la maggiore età. Entrambi i genitori si impegnano a sostenere la GL nei percorsi medici che dovrà ancora intraprendere per il monitoraggio e la gestione delle sue problematiche di salute.
12) Le parti dichiarano di concordare per il contributo di mantenimento alla GL
di €400,00 di cui il padre verserà alla madre la somma mensile di € 300,00 ed Per_1
€100,00 direttamente alla GL sul c/c alla stessa personalmente intestato. Le spese straordinarie occorrenti per la GL (spese straordinarie secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017) saranno sostenute al 50% come per legge, previa condivisione.
Disposizioni sul rilascio della casa coniugale
3 13) Le parti stabiliscono che gli oggetti personali e professionali del sig. non CP_1 ritirati alla data del trasloco, saranno dallo stesso trasferiti prima del trasloco, nel locale cantina di pertinenza della casa coniugale dove lo stesso potrà recarsi per eventuale acquisizione e/o verifica di effetti e/o documenti personali e professionali, previo preavviso con semplice richiesta via mail o via whatsapp o sms di almeno due giorni.
14) Le parti stabiliscono che il Sig. , al momento del trasferimento in altra CP_1 abitazione, potrà portare con sé alcuni arredi o elementi di arredo indicati in separato elenco, redatto e sottoscritto contestualmente al presente accordo.
15) Le parti stabiliscono che tutte le utenze attualmente intestate al Sig. (luce, CP_1 gas, acqua, telefono/internet, TARI, ecc.) dovranno essere volturate in favore della
Sig.ra entro trenta giorni dal rilascio dell'immobile da parte del coniuge e saranno Pt_1 comunque totalmente a carico della Sig.ra dal momento del rilascio Pt_1 dell'abitazione da parte del Sig. . CP_1
16) Al momento del rilascio dell'immobile, il sig. consegnerà tutte le chiavi di CP_1 accesso all'immobile (portone di ingresso edificio, cantina, ingresso abitazione) fornendo tutti i riferimenti relativi all'antifurto (azienda, istruzioni, ecc), che sarà di uso esclusivo della sig.ra Al sig. sono state affidate dall'Amministratore del Pt_1 CP_1
Condominio le chiavi per la custodia delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza dell'intero palazzo al fine di consentire un intervento di riparazione da parte della ditta installatrice. Al momento del trasferimento dalla casa coniugale, entro il 01.10.2025 provvederà alla riconsegna allo stesso Amministratore delle chiavi in oggetto.
Altre disposizioni di ordine economico
17) Le parti stabiliscono che l'uso della carta di credito relativa al conto corrente condiviso su Chianti Banca sarà consentito solo fino a 30/09, o fino al giorno del trasferimento del NO , poi la carta non dovrà più essere utilizzata. CP_1
18) Le parti stabiliscono che verseranno direttamente al condominio la propria quota del
50% delle rate del piano di rientro in corso comunicando l'avvenuto pagamento all'altra parte mediante invio per email della relativa documentazione probatoria. Le spese condominiali relative all'anno 2025, maturate fino al 30/09, o comunque fino al giorno del trasferimento del NO , e le altre spese residue di condominio del 2024, CP_1 saranno divise al 50% tra essi coniugi. Dal 01/10/2025, o comunque dal giorno del trasferimento del Sig. , le spese condominiali residue del 2025 saranno CP_1
4 interamente a carico della Sig.ra intendendo in ogni caso i pagamenti effettuati Pt_1 come assolvimento in solido di entrambe le parti delle spese stesse. In ogni caso, i rapporti con il continueranno ad essere mantenuti anche dal Sig. . CP_2 CP_1
19) Le parti stabiliscono che saranno a carico della sig.ra le manutenzioni Pt_1 ordinarie della casa familiare (pulizia periodica scarichi zona giorno, manutenzione annuale obbligatoria della caldaia, manutenzione annuale o biennale dell'impianto antifurto, controllo funzionalità sensori, controllo batterie sensori, ecc., oltre a rinnovare la ricarica biennale della SIM presente nella centralina dell'impianto in oggetto, ecc.) mentre resteranno a carico di entrambe le parti le manutenzioni straordinarie. Il sig.
, si obbliga a contribuire con la somma di €2.000,00 (mille) alla tinteggiatura CP_1 della casa coniugale, a condizione che venga fatta dopo il suo allontanamento. Il Sig.
prima del trasferimento lascerà alla sig.ra tutti i riferimenti delle ditte CP_1 Pt_1 che si sono occupate della manutenzione ordinaria della casa (caldaia, antifurto, pulizia scarichi, ecc), in modo da rendere autonoma l'assegnataria della casa nella gestione delle necessità dell'abitazione.
20) Qualora il sig. non dovesse rilasciare la casa coniugale alla data stabilita, la CP_1
Sig.ra potrà agire per l'esecuzione del presente accordo e il Sig. sarà Pt_1 CP_1 tenuto a versarle una penale stabilita in €200,00 per ogni giorno di ritardo.
21) Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1 personale da , il quale si è costituito in giudizio nulla Controparte_1 opponendo alla domanda di separazione.
Considerato che è già stata pronunciata sentenza parziale sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, possono essere accolte le condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico, ed in difetto di prole minorenne.
5 Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla GL
, nata il [...], un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni Per_1 reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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