Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 199 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 28.2.2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. PICASSO DANIELA ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
VIA ROMA 4/1 16121 GENOVA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso dall'Avv. NASUTI GIANLUCA e NASUTI ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA P. PALEOCAPA, 8/4 17100 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
e
(C.F. , nato a Savona il [...], in [...] curatore Parte_3 C.F._3
speciale Avv. Fabio Cardone, in proprio e con domicilio eletto presso il proprio studio in Albenga, Piazza
Enrico Berlinguer 17/4
− intervenuto -
e
Con l'intervento della Procura della Repubblica – Sede.
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni come segue: “Voglia il Tribunale Ill.mo , contrariis reiectis,
- revocare l'assegno di mantenimento e disposto a favore di con decorrenza dalla data del Parte_4
conseguimento del diploma liceale (giugno 2022) e/o dal rifiuto di attività lavorative e/o dal reperimento dell'attività lavorativa e/o dalla data meglio vista dal Tribunale Ill.mo, con conseguente restituzione di quanto indebitamente percepito;
- revocare l'assegno di mantenimento e disposto a favore di dalla data meglio vista dal Parte_5
Tribunale Ill.mo, con conseguente restituzione di quanto eventualmente indebitamente percepito, e in subordine, salvo gravame, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura meglio vista dal
Tribunale Ill.mo;
- disporre assegno di mantenimento a favore di nella somma di € 150,00 e/o nella somma meglio Pt_3
vista dal Tribunale Ill.mo, oltre al 50% spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale Savona e tenuto conto delle capacità reddituali dei genitori;
- stabilire la frequentazione del minore con la mamma nella misura meglio vista dal Tribunale Ill.mo, Pt_3
alla luce delle risultanze istruttorie e con le modalità meglio ritenute nell'interesse del minore e/o che il minore possa frequentare la madre durante la settimana in modo paritetico rispetto al padre e Pt_3
comunque almeno 1 giorno a settimana con pernotto e a fine settimana alternati, dal sabato dopo scuola alla domenica sera e/o come meglio visto e ritenuto;
- stabilire la frequentazione del minore con la mamma per 15 giorni anche non consecutivi, durante Pt_3
le vacanze estive, in periodo da concordarsi previamente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e/o come meglio visto dal Tribunale Ill.mo;
- stabilire la frequentazione del minore con la mamma durante le vacanze natalizie e Pasqua e Pt_3
Pasquetta, in alternanza con il padre, di anno in anno e/o come meglio visto dal Tribunale Ill.mo;
- disporre che il SI. non tenga con il minore atteggiamenti svalutativi dell'altra figura Parte_2
genitoriale;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Parte resistente ha precisato le conclusioni come segue: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza,
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 10.06.2000 tra la sig.ra ed il sig. ; Parte_1 Parte_2
-respingere la richiesta della resistente di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia perché Pt_5 infondata in fatto ed in diritto mantenendo l'assegno stabilito dal Tribunale di Savona con decreto 912/2018
e portandolo ad € 200,00 mensili oltre il 50% delle spese extra come da Protocollo sino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente;
-disporre per l'affidamento ultra esclusivo al padre prevedendo che la Pt_3 Parte_2
frequentazione con la madre possa riprendere in modo graduale previo consenso del figlio oramai dodicenne e mediante l'ausilio di uno psicologo che accompagni il percorso di riavvicinamento;
-disporre a carico della sig.ra un assegno per il mantenimento di di € 250,00 oltre al 50% Parte_1 Pt_3
delle spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Savona e tenendo conto delle capacità reddituali dei coniugi.
Vinte le spese”.
Il curatore speciale del minore ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
-disporre l'affido del minore ai Servizi Sociali del Comune di Savona, con specifica Parte_3
indicazione dei compiti demandati;
- collocare il minore presso il padre, IG;
Parte_2
- ritenendo essenziale il rapporto del minore con la madre, IGa disporre Parte_1
l'attivazione di incontri protetti con la stessa;
- disporre e strutturare un percorso di psicoterapia per il minore , anche in funzione Parte_3
dell'acquisizione di una progressiva e maggiore autonomia, con periodica verifica;
- disporre la prosecuzione delle attività di assistenza personale e familiare in corso, anche al fine della elaborazione della cessazione del rapporto matrimoniale;
- disporre i provvedimenti economici favore del minore ritenuti di giustizia con riferimento alle risultanze di causa;
- quanto alle restanti domande di causa, si rimette a giustizia;
- liquidare il compenso del sottoscritto Curatore speciale ponendo il patrocinio a Spese dello Stato, fatta salva ogni diversa determinazione”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I. Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di Parte_1 Parte_2
coniuge per matrimonio contratto in Albisola Superiore in data 10.6.2000 e trascritto nel Registro
[...]
degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 21, p. 2, s. A, anno 2000.
Il Collegio dà atto che fra i coniugi è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa n.
1454/2017 del 5.7.2017 e che da allora non è più ripresa la convivenza.
Nel merito, la circostanza che i coniugi vivano ormai da quasi 8 anni separati e si siano confrontati nel presente giudizio con toni aspri e reciproche rivendicazioni inducono a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 2 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987,
n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ALBISOLA SUPERIORE in data 10/06/2000 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 21, p. 2, s. A, anno 2000.
II. Così disposto in punto status, il Collegio osserva che dall'unione matrimoniale delle odierne parti sono nati tre figli: (1.3.2002), oggi ventitreenne, (29.5.2003), oggi ventunenne, (7.1.2012), Pt_4 Pt_5 Pt_3
oggi tredicenne.
Relativamente all'affido, alla collocazione e soprattutto alle visite del figlio , le parti hanno offerto Pt_3
opposte prospettazioni e domande.
Entrambe hanno concordato sul fatto che rifiuta di avere rapporti con la madre, così come le di lui Pt_3
sorelle.
Parte ricorrente ha, però, dedotto che tale rifiuto deve imputarsi alle condotte escludenti delle sorelle e del padre.
Parte resistente ha, invece, dedotto che tale rifiuto sia conseguenza dell'abbandono perpetrato dalla madre nei confronti dei figli all'epoca della separazione tutti minori.
ha prodotto a sostegno delle proprie prospettazioni messaggi whatsapp al Parte_1 Parte_2
e missive allo stesso inoltrate per il tramite del proprio difensore.
Ha insistito sulla circostanza che all'indomani della separazione il marito bloccava il suo numero, rendendo di fatto impossibile qualsiasi comunicazione.
, a sua volta, ha prodotto le denunce sporte contro la accusata di aver Parte_2 Parte_1
abbandonato i figli minori, e - a dimostrazione del disinteresse espresso dalla moglie per i figli - ha insistito sul fatto che nel 2018 le condizioni separative venivano modificate, con previsione in luogo dell'affido condiviso dell'affido esclusivo dei figli al padre, secondo la richiesta del cui prestava adesione la Parte_2
stessa Parte_1
Il resistente ha inoltre insistito sul disinteresse manifestato dalla anche rispetto alle esigenze di Parte_1
mantenimento dei figli.
Il Collegio osserva che in sede di separazione le parti avevano concordemente previsto l'affido condiviso dei figli, allora tutti minori, con domicilio presso la madre e facoltà del padre di vederli e tenerli con sé “a settimane alternate dalla domenica alle 19 alla domenica successiva alle 19”. La comparizione delle parti nanti al Presidente avveniva il 5.7.2017 ed in pari data le condizioni concordate venivano omologate dal Collegio.
Successivamente, i figli, collocati presso la madre, si trasferivano dal padre e nello stesso anno Parte_2
promuoveva un nuovo giudizio nei confronti della moglie (RG 1904/2017) nel quale invocava la
[...]
modifica delle condizioni separative, prevedendo in luogo dell'affido condiviso l'affido esclusivo dei figli minori al padre, con collocazione presso di lui.
La prestava adesione alla domanda ed in data 4.5.2018 il Tribunale di Savona disponeva l'affido Parte_1
esclusivo dei figli minori al padre, sul rilievo che entrambe le parti avevano dato atto “del persistente ed ostinato rifiuto della figura materna da parte dei minori (nata il [...]), (nata il [...]) Pt_4 Pt_5
e (nato il [...]), di talché l'affido ad entrambi è da ritenersi contrario all'interesse della prole in Pt_3
quanto destabilizzante e pregiudizievole per il loro sviluppo psicofisico”.
Nel medesimo provvedimento, il Tribunale prevedeva che i figli minori fossero collocati presso il padre e che la madre potesse trascorrere con loro “un fine settimana alternato dal venerdì sera al lunedì mattina, nonché due pomeriggi a settimana da concordare con il padre e tenuto conto degli impegni dei minori;
le vacanze estive nonché quelle natalizie e pasquali saranno divise a metà tra i genitori, seguendo il criterio dell'alternanza annuale in ordine ai giorni di Natale e di Pasqua;
detto criterio varrà anche per il giorno dei compleanni, qualora i genitori non lo trascorrano insieme ai figli”.
Sulle ragioni a fondamento del trasferimento dei figli dal domicilio materno a quello paterno, non vi è chiarezza in atti.
Ciascuna parte adduce motivazioni differenti ed imputa all'altra ogni responsabilità.
La sentita in occasione dell'udienza dell'8.5.2024, ha spiegato: “preciso che subito dopo la Parte_1
separazione i miei figli hanno vissuto per circa un anno con me. Abbiamo abbandonato la casa coniugale e ci siamo trasferiti ove ho tuttora la residenza. Poi io ho sempre lavorato tutto il giorno perché mio marito non mi passava alcun contributo…I rapporti si sono incrinati perché io davo delle regole che i ragazzi non gradivano. Ricordo che in un'occasione le mie figlie, a fronte della mia richiesta di darmi una mano, mi risposero che papà aveva detto che loro non erano le serve di nessuno e che dovevo fare tutto io. Dunque, ad un certo punto le mie figlie hanno deciso di andarsene e è andato con loro perché era molto legato Pt_3
alle sorelle ed anche al papà. Da allora non ho più avuto la possibilità di vedere i miei figli”.
Il , sentito alla medesima udienza, ha riferito: “i rapporti con la mamma sono interrotti da circa Parte_2 visti ed è andata così”.
Né la né il sembrano comprendere che la disgregazione dell'unità familiare è Parte_1 Parte_2
conseguita ad una crisi che ha coinvolto entrambi e rispetto alla quale hanno avuto entrambi la loro parte di responsabilità.
Né la né il sembrano essere riusciti ad elaborare la frustrazione derivante dalla Parte_1 Parte_2
separazione.
Entrambi, nel rivendicare l'esclusiva responsabilità dell'altro, sembrano incapaci di guardare criticamente a sé stessi e sembrano travolti da una conflittualità che ha trovato sfogo proprio con riguardo alla gestione dei figli, con le conseguenze oggi ben visibili.
Proprio in ragione di tale conflittualità le odierne parti non hanno esitato a presentare l'una contro l'altra denunce/esposti in sede penale e neppure ad intraprendere procedure in sede civile.
Gli stessi scritti difensivi depositati nel presente giudizio lasciano emergere un disprezzo ed una sfiducia reciproca allarmanti.
Ma andiamo con ordine.
Dalle risultanze in atti emerge con assoluta chiarezza che l'adesione della alla domanda di Parte_1
affido esclusivo del coniuge nell'ambito del procedimento RG n. 1904/2017 non può essere intesa quale rinuncia ad occuparsi dei figli minori o peggio ancora come loro completo abbandono.
In primo luogo, perché anche in caso di affido esclusivo, “le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori” (art. 337quater, ultimo comma, c.c.), sicché la non Parte_1
si spogliava completamente dell'esercizio della responsabilità genitoriale, acconsentendo alla domanda del padre di affido esclusivo della prole.
In secondo luogo, perché i due genitori concordavano anche un regime delle visite dei figli con la madre che, se effettivamente attuato, avrebbe consentito ai minori di avere ampi spazi di frequentazione con la genitrice.
Il problema è che, invece, dal 2018 in avanti madre e figli non avevano più alcuna frequentazione e questa è una circostanza pacifica.
Con messaggio whatsapp del 16.7.2017, la chiedeva al coniuge: “Mi dici alle 19 dove venire a Parte_1
prendere ?”. Il rispondeva: “Taci...!e nn c'è solo quello che nn ti vuole..ma anche le Persona_1 Parte_2
Autoconvinte…!!!sai dove trovarci..Ora più ora meno no problem...”.
In data 19.8.2017, la inoltrava al coniuge, senza ricevere alcuna risposta, i seguenti messaggi Parte_1
whatsapp: “è urgente voglio parlarti di mio figlio non delle altre due…se non mi chiami lo farà chi di dovere”.
Poi ancora: “non voglio guerre ma le cose giuste se le ragazze non vogliono venire da me va bene ma mio figlio ha 5 anni e non può scegliere autonomamente”.
Con lettera del 7.10.2020, la per il tramite del proprio difensore, invocava la possibilità di vedere Parte_1
e tenere con sé il figlio e le figlie minori, lamentando le condotte ostative tenute dal Pt_3 Parte_2
rispetto alla frequentazione madre-figli. Nella lettera, si fa riferimento ad una precedente missiva del
20.8.2020 avente analogo contenuto.
Con lettera del 25.3.2021, la per il tramite del proprio difensore, lamentava che il SI. Parte_1 Parte_2
non si è mai reso disponibile ad agevolare i contatti fra la madre ed i figli e lo sollecitava in tal senso.
Con messaggio whatsapp del 17.4.2024, la scriveva al coniuge: “ , vorrei vedere nostro figlio, Parte_1 Pt_2
non so più come dirtelo, che non puoi continuare a precludermi questo mio diritto, e non puoi nemmeno continuare a decidere tutto tu, esattamente come quando eravamo sposati. Purtroppo tu continui a crederti addirittura al di sopra della legge”.
Con messaggio whatsapp del 18.4.2024, la scriveva al coniuge: “ , so che il tuo avvocato ha Parte_1 Pt_2
ricevuto la mail dal mio legale, se non vuoi vedermi o parlarmi, nonostante non ne comprenda il motivo, possiamo limitarci a sentirci solo via messaggio, lo sai che ti contatto solo ed esclusivamente per prendere
, non ho certamente altri motivi per sentirti. Se non vuoi vedermi non c'è problema me lo puoi lasciare Pt_3
e riprendere da mia mamma. Ti ribadisco che hai comandato e deciso tutto tu per 24 anni e non puoi continuare a fare altrettanto anche per quel che concerne nostro figlio. Ora basta”.
Con una e-mail in data 25.3.2024, la per il tramite del proprio difensore, lamentava nuovamente Parte_1
la condotta ostruzionistica del che “ha fatto di tutto per impedire il diritto di visita della madre Parte_2
con ”. Pt_3
Il , dal canto suo, ha proposto contro la moglie due denunce, dolendosi del di lei disinteresse per Parte_2
i figli. Una denuncia risale al 17.12.2017 e l'altra al 23.11.2020.
Come risulta documentalmente, l'odierna ricorrente nel tempo ha sì più volte reiterato la richiesta di poter vedere e tenere con sé le figlie e soprattutto il figlio . Pt_3
Ha sempre corrisposto il mantenimento ordinario per la prole.
Tuttavia, le iniziative assunte per vedere i figli si sono rivelate prive di effetto e ciò nondimeno la ricorrente non si è attivata in sede giudiziale per ottenere di ripristinare una frequentazione normale, ma ha continuato a tollerare l'interruzione di ogni contatto, contribuendo a creare la situazione attuale per cui non vede i figli da circa sette anni.
Tenuto conto dei documenti in atti e tenuto altresì conto degli esiti della CTU, il Collegio osserva che quando è intervenuta la separazione, aveva 15 anni, 14 e 5. Pt_4 Pt_5 Pt_3
I minori inizialmente abbandonavano l'habitat domestico, condotti dalla madre in altro appartamento. Nella casa familiare, infatti, rimaneva il padre.
Successivamente, i figli - allora tutti minori - si ri-trasferivano presso il padre.
Non vi è alcuna evidenza in atti che il trasferimento presso il domicilio del padre sia dipeso da agiti violenti della genitrice.
Al riguardo è sufficiente dare atto che né in sede di separazione né in occasione della modifica delle condizioni separative né nelle denunce sporte dal nei confronti della consorte vi è mai Parte_2
stata alcuna allegazione di violenza.
Malgrado l'esasperata conflittualità esistente fra i coniugi, il non ha mai imputato alla Parte_2
di aver perpetrato violenze nei confronti dei figli. Né lo hanno fatto e . Parte_1 Pt_4 Pt_5
Analogamente il Collegio rileva che non vi è alcuna evidenza in atti che il trasferimento presso il domicilio del padre sia dipeso da agiti violenti del nuovo compagno della madre, peraltro non convivente.
Anche tale circostanza in più di sette anni di contenzioso non è mai stata allegata e portata all'attenzione del Tribunale.
Soltanto nanti al CTU, e hanno riportato episodi di presunta violenza materna, inclusi Pt_4 Pt_5
eventi potenzialmente traumatici come la minaccia di gettare dalla finestra quando faceva i Pt_3
capricci o addirittura sporgerlo dalla finestra sospeso per farlo smettere di piangere, o, ancora di spogliarlo frettolosamente e bruscamente per cambiare il pannolino o episodi di aggressione fisica nei loro confronti.
e hanno anche riportato un allontanamento improvviso dalla casa materna, motivato, Pt_4 Pt_5
secondo loro dalle presunte violenze del nuovo compagno della madre.
Le dichiarazioni delle ragazze al CTU risultano prive di alcun riscontro probatorio, incongruenti
(all'epoca della separazione aveva 5 anni e ragionevolmente non indossava più il pannolino) Pt_3
e comunque contraddittorie rispetto alle stesse argomentazioni difensive del padre che, per parte sua, ha collegato il rifiuto espresso dai figli nei confronti della madre non già a presunte condotte violente della genitrice, bensì alla scelta compiuta dalla stessa di separarsi disgregando definitivamente l'unità familiare.
La donna, per il Di Maggio, avrebbe compiuto una scelta “sbagliata” (così testualmente nelle dichiarazioni rese all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c.) e cioè avrebbe scelto di procedere con la separazione e coltivare una nuova relazione.
Il rifiuto dei figli non sarebbe altro che la conseguenza di tale scelta “sbagliata” o meglio la “giusta” punizione. Sotto questo profilo, il parla di abbandono dei figli da parte della madre, ma l'abbandono Parte_2
cui si riferisce pare più legato alla sua qualità di coniuge.
In effetti la “abbandonava” il coniuge nella casa familiare, portando via i figli con sé. Parte_1
Soltanto in un secondo momento, i figli rientravano nella casa familiare col padre, senza che peraltro la madre rinunciasse alla facoltà di frequentarli e di partecipare alle decisioni più importanti che li riguardavano.
Sicché non è configurabile in capo alla alcun abbandono dei figli, fermo restando che aver Parte_1
tollerato per tanto tempo l'interruzione dei contatti con i propri figli ben può aver alimentato vissuti abbandonici sia in che nelle sorelle. Vissuti abbandonici che però sono stati ingenerati Pt_3
dall'interiorizzazione della “versione” paterna delle ragioni della disgregazione dell'unità familiare e dalla colpevolizzazione dallo stesso operata della consorte.
Come osservato dal CTU, le figlie e soprattutto hanno subito un potente “condizionamento”. Pt_3
Hanno interiorizzato la visione paterna che attribuisce alla la colpa di una scelta Parte_1
“sbagliata”.
Con particolare riguardo a , “nei contesti di osservazione congiunta, in presenza del padre e delle Pt_3
sorelle, manifesta un atteggiamento di netto rifiuto verso qualsiasi riferimento alla madre. Il suo Pt_3
comportamento appare fortemente condizionato dalla narrativa familiare dominante, con una postura fisica che comunica chiusura e difesa. In questi momenti, il ragazzo sembra completamente allineato con la posizione paterna, manifestando evidenti segnali di disagio e ansia quando viene anche solo accennata la possibilità di un contatto con la madre. Tuttavia, un quadro significativamente diverso emerge durante i colloqui individuali. In questo contesto protetto, lontano dallo sguardo familiare di appartenenza paterna,
lascia trasparire una intenzionalità esplorativa e disponibilità trattenuta ma percepibile verso la Pt_3
figura materna. Attraverso domande indirette e comportamenti non verbali, comunica un interesse che non può essere esplicitato apertamente, come se l'ammissione di tale interesse costituisse un tradimento verso il sistema familiare paterno nel quale è profondamente immerso. La situazione presenta elementi di particolare delicatezza per quanto riguarda il conflitto di lealtà che si trova a vivere. Il ragazzo Pt_3
appare intrappolato tra il desiderio di esplorare il rapporto con la madre e la paura di deludere le aspettative paterne. Di particolare importanza appare essere la dinamica psicologica che lo coinvolge e che emerge dai colloqui congiunti con le sorelle maggiori. In particolare nell'incontro in cui le sorelle maggiori raccontano di come il compagno della madre stia maltrattando da anni la madre stessa e come la madre abbia in diverse occasioni chiesto alla figlia maggiore di proteggerla dall'attuale compagno. Non si rilevano snetimenti che possano essere di solidarietà o di empatia verso questa. Le verbalizzazioni delle sorelle sul punto rivelano infatti una complessa architettura emotiva e cognitiva, dove il meccanismo di colpevolizzazione della madre si arricchisce di significati profondi e distorsioni interpretative radicate. Attraverso una peculiare forma di razionalizzazione primitiva, le figlie hanno costruito e mantengono con pervicacia una narrazione dove, in un'ottica di pensiero primario quasi magico-onnipotente, stabiliscono una diretta correlazione causale tra le scelte della madre e le conseguenze negative nella sua vita. In questa costruzione narrativa, l'asserita violenza e i maltrattamenti subiti dalla madre vengono paradossalmente interpretati come una sorta di ineluttabile conseguenza dell'aver "abbandonato" il padre. Il pensiero primario che sottende questa interpretazione segue una logica quasi retributiva, dove la madre, avendo "osato" allontanarsi dal padre, non poteva che essere destinata all'infelicità e ai maltrattamenti. Tale distorsione cognitiva si manifesta attraverso un processo dove l'abbandono paterno viene completamente riscritto come conseguenza delle scelte materne, con una totale proiezione della responsabilità sulla figura materna. Particolarmente significativo è come la situazione di violenza venga utilizzata per confermare la "giustezza" della loro condanna morale, in un circolo vizioso dove i maltrattamenti diventano la "prova" della fondatezza del loro risentimento. La sofferenza della madre, anziché suscitare empatia e preoccupazione, viene strumentalizzata per rafforzare la loro posizione accusatoria, in una sorta di profezia che si auto-avvera. Questa complessa architettura psicologica, mantenuta con particolare ostinazione, risulta particolarmente dannosa per il fratello minore. Il bambino, esposto continuativamente a questo sistema di credenze distorto, rischia di interiorizzare un modello relazionale dove l'autonomia femminile viene vista come qualcosa che "deve" essere punita, e dove la violenza viene normalizzata come "conseguenza naturale" di scelte autonome. Il rischio concreto è che sviluppi una visione delle relazioni familiari basata su dinamiche di colpa e punizione, dove la vittimizzazione viene paradossalmente interpretata come conferma di colpevolezza”.
Ancora: “dal punto di vista relazionale, manifesta significative difficoltà nell'elaborare il rapporto Pt_3
con la figura materna. Durante gli incontri di valutazione, ha mostrato una particolare ambivalenza nel contatto con la madre, arrivando alla possibilità di poter interloquire con lei attraverso lo scrivente CTU esprimendo fiducia adulta “sei un professionista e pertanto sai quello che devi fare” alla presenza di comprensibili difficoltà nel poter sostenere una condizione di impatto psicologico così importante delineata nella incapacità di sostenere anche solo un dialogo telefonico con lei come è stato proposto e sperimentato nel corso della consulenza. La sua richiesta esplicita esposta nei colloqui singoli, di conoscere la storia familiare individualmente, suggerisce un bisogno di elaborazione personale protetta dal condizionamento delle narrative familiari consolidate. Il suo attaccamento alla figura paterna appare particolarmente intenso e caratterizzato da elementi di possessività, come evidenziato dalla sua affermazione che AP è solo mio e nessuna donna può toccarlo" o nella affermazione “appena finisco la terza media vado a lavorare con mio padre”. Questa dinamica suggerisce possibili difficoltà nell'elaborazione dell'abbandono materno e nella costruzione di una visione equilibrata delle figure genitoriali e forse anche possibili difficoltà nell'investimento sul proprio futuro autonomo”.
Come osservato dal perito incaricato, “la dinamica familiare complessiva post separativa rivela un sistema altamente disfunzionale, dove i confini generazionali sono spesso confusi e dove i figli si trovano invischiati in un conflitto di lealtà che rischia di comprometterne lo sviluppo psico-emotivo”.
“si trova a dover vivere, come nel mito della Caverna di Platone, dove immerso in un ambiente Pt_3
dominato da conflitti e narrazioni distorte, è cresciuto percependo una realtà limitata e parziale, influenzata dal silenzio, dai rancori e dalle dinamiche tossiche tra i genitori. Come i prigionieri della caverna, sono esposti a "ombre" piuttosto che a una visione chiara e completa delle relazioni familiari”.
Per il CTU, “il conflitto interno genera nel minore una significativa dissonanza cognitiva, rendendo estremamente difficile per integrare la narrativa familiare dominante con i propri ricordi e Pt_3
sentimenti personali. Il rischio principale in questa fase evolutiva riguarda la costruzione identitaria del ragazzo. L'impossibilità di elaborare liberamente il rapporto con la figura materna potrebbe portare allo sviluppo di meccanismi difensivi particolarmente rigidi e a un'identificazione massiva con la parte paterna, compromettendo la possibilità di sviluppare una visione autonoma e integrata della propria storia familiare alle soglie della adolescenza”.
Si reputa opportuno precisare che nel corso del giudizio non si è proceduto all'ascolto di , proprio Pt_3
ritenendo l'ascolto pregiudizievole per un minore già sofferente e a disagio per la sua storia familiare.
II.1 Muovendo da tali considerazioni che tengono conto non solo degli esiti della perizia, ma anche delle allegazioni e dei comportamenti assunti nel tempo dalle parti, come provati in atti, il Collegio ritiene necessario confermare l'affido del minore ai Servizi Sociali territorialmente Pt_3
competenti per il periodo di 24 mesi, affinché assumano, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni di entrambi i genitori, sia pure non vincolanti, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti.
L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla
A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente.
L'affido ai Servizi Sociali si impone non essendo possibile dare applicazione al regime ordinario dell'affido condiviso, per più ragioni.
I contatti fra madre e figlio sono interrotti da tempo e la genitrice non ha una conoscenza dei bisogni, delle abitudini, delle aspirazioni del minore tale da poter partecipare utilmente all'adozione delle principali decisioni che lo riguardano.
Ella inoltre sembra incapace di cogliere a pieno i bisogni di , non rendendosi conto che la Pt_3
passività dimostrata rispetto all'interruzione dei contatti con il figlio ben poteva essere intesa quale assenza di un suo concreto interesse ad una normale frequentazione, col rischio di ingenerare nel minore un pericoloso senso di abbandono.
Il padre, pur essendo apparso nel corso delle operazioni peritali permeabile alla possibilità di discostarsi dalle proprie ferree convinzioni a favore dei figli e dell'amore che prova per loro, ha certamente manifestato tendenze escludenti che hanno alimentato nei figli l'idea che la madre li avesse abbandonati.
Sotto questo profilo, anche il padre è apparso incapace di cogliere a pieno i bisogni di , non Pt_3
rendendosi conto che, per uno sviluppo armonico e sereno, lo stesso avrebbe avuto bisogno anche della presenza della madre.
Egli invero non ha minimamente assecondato le reiterate richieste della madre di vedere i figli, soprattutto . Anzi col proprio atteggiamento ha finito per veicolare nei minori l'idea che la Pt_3
madre li avesse abbandonati.
Infine, sia la madre che il padre si sono rivelati incapaci di cogliere i bisogni dei figli, soprattutto nella misura in cui li hanno sin da principio esposti alla conflittualità estrema fra di loro esistente, incuranti della sofferenza che con ciò recavano loro.
Pertanto, non vi è spazio alcuno allo stato per un affido condiviso di , ma neppure – lo si Pt_3
sottolinea – per un suo affido esclusivo al padre, in quanto anche la figura paterna presenta criticità
e profili di inidoneità che, come sopra visto, rischiano di compromettere lo sviluppo psico-fisico del minore.
L'affido ai Servizi Sociali territorialmente competenti è funzionale ad alleggerire la conflittualità in atto e nello stesso tempo a consentire a ciascuna parte di sottoporsi al progetto di interventi e percorsi, come nel prosieguo meglio dettagliato, ritenuto indispensabile per il recupero delle proprie piene competenze genitoriali. Ed invero, secondo il CTU, “la ricostruzione auspicabile del rapporto tra e sua madre rappresenta Pt_3
un processo particolarmente delicato che richiede una strutturazione attenta e progressiva. La figura materna, nel suo desiderio di riavvicinamento, deve necessariamente confrontarsi con una realtà complessa dove la sua presenza deve essere calibrata e mediata attraverso figure professionali di supporto. La madre deve dimostrare una presenza costante e affidabile, ma questa presenza non può tradursi in approcci diretti o tentativi non mediati di contatto che potrebbero risultare destabilizzanti per . La concretezza del Pt_3
suo impegno deve manifestarsi attraverso azioni coordinate e supervisionate, che tengano conto dei tempi di elaborazione del minore. Questo significa, ad esempio, mantenere una regolarità negli appuntamenti stabiliti, rispettare rigorosamente gli accordi presi con i professionisti coinvolti, e mostrarsi disponibile ad adattare le proprie aspettative ai ritmi di . Risulta fondamentale l'introduzione di una figura Pt_3
professionale di riferimento che funga da "ponte" tra madre e figlio o meglio da una equipe di lavoro multiprofessionale. Questa equipe deve possedere competenze specifiche nell'ambito della psicologia dell'età evolutiva e della mediazione familiare, in grado di comprendere e gestire le dinamiche complesse che caratterizzano questa situazione. Il suo ruolo sarà quello di facilitare una progressiva ricostruzione del legame, tenendo sempre presente la necessità di proteggere da possibili oscillazioni emotive o Pt_3
aspettative irrealistiche. Il processo di riavvicinamento deve essere strutturato attraverso fasi progressive, ciascuna delle quali deve essere attentamente valutata in termini di impatto emotivo sul minore. La capacità di mentalizzazione di , ovvero la sua abilità di comprendere e dare significato agli stati mentali propri Pt_3
e altrui, deve essere costantemente monitorata e supportata. Questo processo richiede particolare attenzione nel riconoscere i segnali di stress o disagio, ma anche nell'identificare i momenti di apertura e disponibilità all'elaborazione di nuovi significati relazionali. La riappropriazione identitaria del rapporto con la madre rappresenta un percorso complesso che non può essere forzato o accelerato. È necessario che ogni passo sia consolidato prima di procedere al successivo, permettendo a di integrare gradualmente nella propria Pt_3
narrativa personale gli elementi nuovi che emergono dal riavvicinamento materno. La figura professionale di riferimento dovrà lavorare su più livelli: supportare nell'elaborazione delle emozioni emergenti, Pt_3
aiutare la madre a modulare le proprie aspettative e i propri interventi, e mantenere una comunicazione efficace con il sistema familiare paterno per prevenire possibili interferenze o resistenze. Le richieste della madre, che peraltro ha espresso piena consapevolezza della necessità di avvicinarsi in punta di piedi, devono essere progressivamente armonizzate con la capacità di di metabolizzare emotivamente i Pt_3
cambiamenti. Questo significa che ogni proposta di incontro, ogni forma di comunicazione, ogni tentativo di condivisione deve essere attentamente valutato in termini di timing e modalità. La figura professionale di riferimento indicata (uno psicologo) deve aiutare la madre a confrontarsi con eventuali dubbi personali e di consapevole che eventuali resistenze o rifiuti da parte di non devono essere interpretati come Pt_3 Pt_3
definitivi, ma come parte di un processo di elaborazione più ampio. È essenziale che la madre comprenda come la sua presenza debba essere caratterizzata da una costante affidabilità e prevedibilità. Questo significa mantenere gli impegni presi, rispettare i confini stabiliti, e mostrare una disponibilità emotiva e fisica che non sia invasiva ma rassicurante. La figura professionale di supporto dovrà aiutarla a trovare modalità appropriate per comunicare il proprio interesse e affetto, senza che questi vengano percepiti come minacciosi o destabilizzanti per l'equilibrio attuale di . Il percorso di riavvicinamento deve inoltre tenere conto Pt_3
delle possibili regressioni o momenti di stallo, che vanno interpretati come naturali fasi del processo di elaborazione e non come fallimenti. La figura professionale di riferimento dovrà aiutare sia la madre che a gestire questi momenti, mantenendo una prospettiva di lungo termine e fornendo gli strumenti Pt_3
necessari per superare le inevitabili difficoltà che potranno presentarsi durante il percorso di ricostruzione del legame e, si auspica, di una amorevole quotidianità”.
Decorso il periodo di affido:
- se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sarà da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori;
- qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provvederà ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”.
II.2 A corredo dell'affido ai Servizi Sociali, il Collegio ritiene di prevedere il seguente progetto di interventi e percorsi:
− i Servizi Sociali affidatari, per il tramite della struttura consultoriale, dovranno attivare in favore del minore un percorso di psicoterapia individuale, con l'obiettivo di garantire al minore:
1. Pt_3
uno spazio per esprimere i propri bisogni reali ed elaborare autonomamente i propri vissuti, 2. la possibilità di esplorare il rapporto con la madre al di fuori dei condizionamenti presenti in famiglia, senza il timore di conseguenze sul piano delle appartenenze familiari;
3. la possibilità di elaborare il conflitto di lealtà da cui è pervaso ed iniziare a ricostruire una narrazione personale della propria storia familiare;
4. la possibilità di ripristinare il rapporto con la madre e di ricondurre a normalità il rapporto col padre. L'attivazione del percorso si appalesa urgente e tanto si precisa in quanto già nei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. era stata disposta l'attivazione in favore di di un percorso di supporto psicologico, senza che però i Servizi Sociali lo abbiano Pt_3
in concreto mai attivato dopo quasi un anno;
− i Servizi Sociali territorialmente competenti, per il tramite della struttura consultoriale, dovranno inoltre attivare un percorso di supporto psicologico in favore del resistente , con Parte_2
l'obiettivo di elaborare il trauma conseguente alla disgregazione dell'unità familiare ed acquisire consapevolezza della scissione fra il ruolo di padre ed il ruolo di coniuge;
− i Servizi Sociali territorialmente competenti, per il tramite della struttura consultoriale, dovranno attivare apposito percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe le odierne parti, con l'obiettivo di:
1. renderle maggiormente consapevoli rispetto agli effettivi bisogni del figlio minore
;
2. supportarle a guardare criticamente al proprio ruolo, riconoscendo le responsabilità Pt_3
proprie e non solo quelle dell'altro;
3. supportarle rispetto ad un allentamento della conflittualità e rispetto all'acquisizione di una sufficiente capacità di dialogo nell'esclusivo interesse del figlio minore;
4. offrire loro gli strumenti per relazionarsi con il figlio ed anche con le di lui sorelle. Pt_3
In particolare, dovranno essere offerti alla madre gli strumenti per comunicare adeguatamente il proprio interesse ed affetto;
5. lavorare sul superamento da parte di ciascuna parte di atteggiamenti screditanti e denigratori dell'altra;
6. sollecitare la madre alla massima costanza, prevedibilità e chiarezza nella ricostruzione del legame di attaccamento con il figlio;
7. offrire alla madre gli strumenti per gestire le fasi del percorso di ricostruzione del legame di attaccamento in una prospettiva di lungo termine, tenendo conto che le possibili regressioni ed i momenti di stallo vanno interpretati non come fallimenti, ma fasi naturali e meramente temporanee;
8. offrire al padre gli strumenti e le risorse necessarie a far cessare i condizionamenti sul minore provenienti da sé stesso e dalle figlie e . Il padre, infatti, è chiamato ad adoperarsi affinché e , Pt_4 Pt_5 Pt_4 Pt_5
eventualmente anche accedendo a loro volta ad apposito percorso di supporto psicologico, non interferiscano con gli interventi ed i percorsi indicati;
− i Servizi Sociali affidatari, per il tramite della struttura consultoriale, dovranno attivare ogni ulteriore intervento e/o percorso ritenuto utile a sostegno dei singoli e/o dell'intero nucleo familiare. In particolare, dovranno valutare l'opportunità di attivare il servizio di educativa domiciliare presso il padre in favore di . Pt_3
Il Collegio ritiene opportuno precisare che gli interventi e percorsi appena indicati dovranno svolgersi in modo coordinato per poter essere efficaci. I Servizi Socio-Sanitari dovranno, pertanto, trovare una soluzione per il loro coordinamento.
Come noto, non è possibile imporre coattivamente alle parti di sottoporsi ai percorsi ed agli interventi indicati.
Le parti, infatti, sono libere di autodeterminarsi in tal senso.
Tuttavia, il Collegio ritiene opportuno evidenziare che, qualora le parti dovessero sottrarsi ai percorsi indicati, la loro scelta potrà costituire oggetto di puntuale valutazione in eventuali successivi giudizi, al fine di adottare provvedimenti maggiormente incisivi in punto responsabilità genitoriale e/o collocazione e/o visite.
II.3 Veniamo alla collocazione del minore . Pt_3
Il Collegio allo stato ritiene di confermare la collocazione di presso il padre, al fine di non Pt_3
destabilizzare il minore che da anni vive col genitore e le sorelle e che con la madre ha da tempo interrotto ogni rapporto.
II.4 Quanto alle visite fra e la madre, i Servizi Sociali territorialmente competenti dovranno Pt_3
organizzare e calendarizzare incontri protetti settimanali, alla presenza di un educatore e/o di altra figura professionale equivalente, anche all'aperto.
Il Collegio ritiene che gli incontri protetti dovranno essere avviati, di concerto con la struttura consultoriale, parallelamente al percorso di psicoterapia individuale attivato in favore di e Pt_3
parallelamente ai percorsi attivati in favore dei genitori, tenuto conto dello stato emotivo del ragazzo, al fine di evitare che eventuali forzature possano radicalizzare il rifiuto opposto alla madre.
Prima degli incontri protetti in presenza, i Servizi Sociali, di concerto con la struttura consultoriale, potranno sperimentare anche modalità di riavvicinamento graduale fra madre e figlio e modalità di contatto più attenuate quale lo scambio di lettere o conversazioni telefoniche o videochiamate, in modo da reintrodurre la figura materna in modo graduale e senza creare eccesiva instabilità nel figlio.
Una volta avviati gli incontri protetti, il Collegio ritiene che agli stessi il minore dovrà essere condotto preferibilmente da un educatore o da altra figura equivalente, al fine di attenuare la pressione su di lui ed il conflitto di lealtà da cui è pervaso, evitando possibili condizionamenti da parte dei familiari.
Gli incontri protetti dovranno essere uno spazio concepito per la ricostruzione del legame con la madre e per consentire a di affermare la propria autonomia. Pt_3
Il Collegio ritiene di conferire ai Servizi Sociali il potere di intervenire sulle modalità e sui tempi degli incontri, purché in conformità a quanto indicato dal CTU nel proprio elaborato, sì da rispettare le esigenze del minore e da approdare progressivamente ad una piena liberalizzazione delle frequentazioni fra la madre ed il figlio. Si ritiene opportuno precisare che i Servizi Socio-Sanitari non potranno astenersi dall'elaborare un programma di riavvicinamento madre-figlio, adducendo semplicemente il rifiuto del minore per la figura materna. Il rifiuto è una circostanza nota ed è la criticità che deve essere superata. Sul rifiuto occorre lavorare mediante i percorsi già indicati e mediante un programma di riavvicinamento graduale che comporti, a piccoli passi, il reinserimento nella vita del minore della madre ed una ripresa dei contatti con lei.
III. Resta da affrontare la questione economica.
Il Collegio rileva che non vi sono domande di mantenimento di un coniuge rispetto all'altro. Rileva altresì che il resistente ha, da ultimo, rinunciato a qualsiasi domanda di mantenimento della figlia in Pt_4
quanto ormai stabilmente occupata, con retribuzione tale da aver ampiamente raggiunto l'autosufficienza economica.
Per quanto riguarda e , le domande delle parti sono contrapposte. Pt_5 Pt_3
La madre, lamentando una situazione economica di impossidenza, ha chiesto la revoca del contributo di mantenimento a suo carico in favore di , in quanto ormai occupata, mentre per ha chiesto che Pt_5 Pt_3
il contributo a suo carico sia determinato in non più di 150,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ha, di contro, chiesto la previsione in capo alla madre in favore di , maggiorenne ma non Parte_2 Pt_5
economicamente autosufficiente, di un contributo pari a 200,00 euro ed in favore di pari a 250,00 Pt_3
euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Collegio ritiene che in effetti dalla documentazione in atti Gaia non risulti aver ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
La ragazza, oggi ventunenne, studia all'Università e nel contempo risulta occupata dal 27.3.2023 come hostess con un contratto sostanzialmente a chiamata.
La circostanza che in passato la ragazza possa non aver colto offerte lavorative che la madre si era premurata di procurarle non vale a far venire meno il suo diritto al mantenimento, sia perché il percorso di studi di non si è ancora concluso, sia perché la giovane ha comunque trovato un'occupazione che, Pt_5
compatibilmente con le proprie esigenze di studio, le procaccia importanti risorse da destinare ai propri bisogni.
Il CUD di Gaia relativo all'anno 2023 reca un reddito da lavoro complessivo pari a 4615,87 euro lordi
(3773,51 euro al netto delle imposte).
Dalle buste paga relative all'anno 2024, emerge che la ragazza ha percepito a gennaio 133,00 euro netti, a febbraio 184,00 euro netti, a marzo 254,00 euro netti, ad aprile 626,00 euro netti, a maggio 648,00 euro netti, a giugno 417,00 euro netti, a luglio 418,00 euro netti, ad agosto 1051,00 euro netti, a settembre 562,00 euro netti, ad ottobre 673,00 euro netti, a novembre 674,00 euro netti, a dicembre 256,00 euro netti, per un totale netto di 5896,00 euro (circa 500,00 euro mensili netti su 12 mensilità).
E' evidente che a fronte di tale reddito non può ritenersi economicamente autosufficiente. Pt_5
Poiché la ragazza convive con il padre e non ha con la madre alcun rapporto, il Collegio ritiene che dovrà porsi a carico di un contributo per il suo mantenimento, oltre che per il Parte_1
mantenimento del minore . Pt_3
Quanto alle rispettive posizioni economiche delle parti, si osserva che la ha prodotto i Mod. 730 Parte_1
relativi all'anno d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022.
Da tali documenti emerge che il reddito complessivo percepito dalla ricorrente nel 2019 è stato pari a
27.923,00 euro lordi, nel 2020 pari a 30651,00 euro lordi, nel 2021 31.363,00 euro lordi (al netto delle imposte pari a 21.386,00 euro e cioè pari a circa 1750,00 euro netti mensili su 12 mensilità), nel 2022 pari a 34.372,00 euro lordi (al netto delle imposte pari a 26.110,00 euro e cioè pari a circa 2100,00 euro netti mensili su 12 mensilità) e nel 2023 pari a 35708,00 euro lordi (al netto delle imposte pari a 26728,00 euro e cioè pari a circa 2200,00 euro netti mensili su 12 mensilità).
La donna ha dedotto di aver svolto molto lavoro straordinario negli ultimi anni, ma che per il futuro non avrà più tale opportunità per scelte organizzative del proprio datore di lavoro, sicché la propria retribuzione mensile non potrà superare i 1500,00 euro al mese.
Ma l'allegazione non pare adeguatamente supportata sul piano probatorio, essendosi la limitata Parte_1
a produrre una comunicazione interna al Gulliver nella quale si esprime soddisfazione per la produttività, ma nel contempo si rileva: “attenzione con gli straordinari non è possibile che siamo sempre la filiale che ne fa di più”.
Dagli estratti conto depositati emerge poi che la ha un'altra posizione bancaria rimasta Parte_1
sconosciuta, dal momento che compaiono reiterati giroconti per importi consistenti a beneficio della stessa
. Parte_1
Gli estratti evidenziano anche reiterati versamenti di denaro contante (23.4.2024 440,00 euro, 9.12.2023
50,00 euro, 19.10.2023 245,00 euro, 9.11.2021 40,00 euro, 20.5.2021 80,00 euro, 20.4.2021 150,00 euro,
17.3.2021 160,00 euro, 2.2.2021 20,00 euro, 7.1.2021 120,00 euro, 28.9.2020 300,00 euro, 22.8.2020 30,00 euro, 28.1.2020 170,00 euro, 21.1.2020 160,00 euro) che lasciano ragionevolmente presumere l'esistenza di entrate ulteriori rispetto a quelle dichiarate.
Gli estratti infine evidenziano anche accrediti dalla sia pure per importi contenuti. Controparte_1
Dal momento che sul conto risultano accrediti da terzi per l'acquisto di prodotti , è da ritenere che CP_1 la ricavi piccoli compensi dalla proprio commercializzandone i prodotti, Parte_1 Controparte_1
“piazzandoli” presso terzi e facendosi da intermediaria.
Dalla documentazione in atti emergono pagamenti per la locazione pari a 450,00 euro mensili.
Nel complesso, la posizione economica della non pare corrispondere alle prospettazioni di Parte_1
assoluta impossidenza dalla stessa formulate.
Per quanto riguarda il , l'uomo ha prodotto i CUD relativi al 2021, 2022 e 2023. Parte_2
Da tali documenti emerge che il reddito da lavoro conseguito dal resistente nel 2021 è stato pari a 16794,46 euro al netto delle imposte, nel 2022 a 17816,47 euro al netto delle imposte e nel 2022 a 17066,38 euro al netto delle imposte (circa 1.400,00 euro mensili netti su 12 mensilità).
Dagli estratti conto in atti emerge che nell'anno 2024 il ha percepito 19862,00 euro netti (1650,00 Parte_2
euro mensili netti su 12 mensilità). A gennaio 2024 ha percepito la retribuzione di dicembre 2023 per
1422,00 euro, poi per gennaio ha percepito 1579,00 euro, per febbraio 1386,00 euro, per marzo 1400,00 euro, per aprile 1480,00 euro, per maggio 1607,00, per giugno 1481,00 euro, per luglio 1608,00 euro, per agosto 1740,00 euro, per settembre 1666,00 euro, per ottobre 1733,00 euro, per novembre 1535,00, a titolo di tredicesima 1225,00 euro.
Dagli estratti conto emergono anche reiterati versamenti di denaro contante, di importo variabile
(23.11.2024 160,00 euro, 28.11.2023 200,00 euro, 8.4.2023 140,00 euro, 2.1.2023 360,00 euro, 30.9.2022
150,00 euro, 5.2.2022 500,00 euro, 6.8.2021 500,00 euro) che lasciano ragionevolmente presumere l'esistenza di entrate ulteriori rispetto a quelle dichiarate.
Sempre dagli estratti conto emergono accrediti provenienti da a titolo di contributo spese (41,00 Pt_4
euro il 26.2.2024 e 100,00 euro il 14.11.2024), gli accrediti dell'assegno unico, da ultimo pari a 199,40 euro, gli accrediti del contributo di mantenimento pagato dalla SI.ra (585,53 euro) nonché addebiti Parte_1
per spese di locazione per 650,00 euro mensili e per la rata di un finanziamento per 253,23 euro.
Nel complesso, la posizione economica del appare consolidata e, anche tenuto conto che Parte_2
entrambe le figlie conviventi lavorano, sufficientemente adeguata.
Ciò posto, considerate le rispettive posizioni economiche delle parti e considerato che allo stato né
né hanno alcuna frequentazione con la madre, il Collegio ritiene congruo porre a carico Pt_5 Pt_3
di un contributo per il mantenimento dei due figli pari a 300,00 euro (di cui Parte_1
100,00 euro per e 200,00 euro per ), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, Pt_5 Pt_3
da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal Parte_2
26.1.2024, data di deposito del ricorso.
Dispone che l'assegno unico continui ad essere integralmente percepito dal resistente. Pone a carico di ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie come di seguito meglio specificate.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
IV. Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno integralmente compensate sia rispetto alle parti che rispetto al curatore speciale.
Il Collegio infine ritiene di porre definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_2
in solido, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in ALBISOLA
SUPERIORE in data 10/06/2000 e trascritto Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n.
21, p. 2, s. A, anno 2000;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
• visti gli artt. 333 c.c. e 5bis legge 4 maggio 1983 n. 184, dispone l'affido del minore ai Servizi Pt_3
Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, con collocazione presso il padre.
Conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni di entrambi i genitori, sia pure non vincolanti, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti. L'Ente affidatario, per l'effetto, eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n.
172/2017. Il Servizio sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conserveranno la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
• dispone che decorso il periodo di affido:
- se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori;
- qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela del minore, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”; • dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti, precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, per il tramite della struttura consultoriale:
− di attivare in favore del minore un percorso di psicoterapia individuale, con l'obiettivo di Pt_3
garantire al minore:
1. uno spazio per esprimere i propri bisogni reali ed elaborare autonomamente i propri vissuti, 2. la possibilità di esplorare il rapporto con la madre al di fuori dei condizionamenti presenti in famiglia, senza il timore di conseguenze sul piano delle appartenenze familiari;
3. la possibilità di elaborare il conflitto di lealtà da cui è pervaso ed iniziare a ricostruire una narrazione personale della propria storia familiare;
4. la possibilità di ripristinare il rapporto con la madre e di ricondurre a normalità il rapporto col padre;
i Servizi Sociali territorialmente competenti, per il tramite della struttura consultoriale, dovranno inoltre attivare un percorso di supporto psicologico in favore del resistente , con l'obiettivo di elaborare il trauma conseguente alla Parte_2
disgregazione dell'unità familiare ed acquisire consapevolezza della scissione fra il ruolo di padre ed il ruolo di coniuge;
− di attivare apposito percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe le odierne parti, con l'obiettivo di:
1. renderle maggiormente consapevoli rispetto agli effettivi bisogni del figlio minore
;
2. supportarle a guardare criticamente al proprio ruolo, riconoscendo le responsabilità Pt_3
proprie e non solo quelle dell'altro;
3. supportarle rispetto ad un allentamento della conflittualità e rispetto all'acquisizione di una sufficiente capacità di dialogo nell'esclusivo interesse del figlio minore;
4. offrire loro gli strumenti per relazionarsi con il figlio ed anche con le di lui sorelle. Pt_3
In particolare, dovranno essere offerti alla madre gli strumenti per comunicare adeguatamente il proprio interesse ed affetto;
5. lavorare sul superamento da parte di ciascuna parte di atteggiamenti screditanti e denigratori dell'altra;
6. sollecitare la madre alla massima costanza, prevedibilità e chiarezza nella ricostruzione del legame di attaccamento con il figlio;
7. offrire alla madre gli strumenti per gestire le fasi del percorso di ricostruzione del legame di attaccamento in una prospettiva di lungo termine, tenendo conto che le possibili regressioni ed i momenti di stallo vanno interpretati non come fallimenti, ma fasi naturali e meramente temporanee;
8. offrire al padre gli strumenti e le risorse necessarie a far cessare i condizionamenti sul minore provenienti da sé stesso e dalle figlie e;
Pt_4 Pt_5
− di attivare ogni ulteriore intervento e/o percorso ritenuto utile a sostegno dei singoli e/o dell'intero nucleo familiare;
• stabilisce il regime delle visite madre figlio meglio specificato in parte motiva, incaricando della sua attuazione i Servizi Sociali territorialmente competenti;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento dei figli e Pt_1 Parte_1 Pt_5 Pt_3
pari a 300,00 euro (di cui 100,00 euro per e 200,00 euro per ), annualmente rivalutabili Pt_5 Pt_3
secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_2
con decorrenza dal 26.1.2024, data di deposito del ricorso;
• dispone che l'assegno unico continui ad essere integralmente percepito dal resistente;
• pone a carico di ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie come meglio indicate in parte motiva;
• rigetta, per il resto, ogni ulteriore domande ed eccezione;
• spese di lite integralmente compensate. Spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
e , in solido.
[...] Parte_2
• Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 anni, dal 2017. I miei figli sono voluti venire ad abitare da me perché preferivano stare con me. E' stata fatta una scelta sbagliata e i figli hanno preferito stare con me. La mia ex moglie ha scelto di stare col compagno piuttosto che stare con i figli. I figli non andavano d'accordo col compagno e non erano tanto ben