Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4654/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1
Con l'avv. MARTINA BOTTON e l'avv. DAJANA MINELLE
e
EL NN
Con l'avv. CHIARA DI LEO ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Padova in data 24/04/2021, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Padova (PD) – Atto n. 59, P. 1, Anno 2021 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 27/03/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
20/03/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
procedere alle prescritte annotazioni. Affidamento, collocamento e tempi di frequentazione del figlio 2. il figlio minore di 4 (quattro) anni, viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori con collocazione prevalente presso la madre, presso la casa dei di lei genitori sita in Venezia
Pellestrina (VE) alla via Vianelli n. 430; 3. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: - un weekend alternato, dal sabato alle 10.00, quando lo preleverà dalla casa della madre, alla domenica alle ore 17.00, con margine di eventuale ritardo sino alle 18.00, quando lo riaccompagnerà presso la residenza materna;
dal gennaio 2025 ovvero quando il figlio vi acconsentirà, il weekend di competenza paterna verrà allungato con prelievo al venerdì ore 16.30 presso la casa materna o secondo gli orari delle attività scolastiche, sportive e di catechismo che andrà a svolgere;
Per_1
- nella settimana in cui il weekend è di competenza materna, il figlio starà con il padre un giorno infrasettimanale individuato nella giornata di giovedì dall'uscita dall'asilo fino alle ore 17.30 quando lo riaccompagnerà a casa della medesima;
- due settimane durante le vacanze estive scolastiche in periodi che andranno concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di periodi coincidenti, negli anni pari la preferenza sarà del padre, negli anni dispari della madre. - dal 26 dicembre al 1° gennaio o dal 1° gennaio al 6 gennaio a rotazione di anno in anno. In ogni caso nel periodo natalizio il figlio trascorrerà e festeggerà ad anni alterni il giorno della Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; - i genitori, comunque, saranno liberi di concordare eventuali ulteriori e/o diverse permanenze dei figli presso di loro. Contributo al mantenimento del figlio 4. considerate le attuali rispettive capacità economiche e patrimoniali i coniugi concordano che il marito versi alla moglie, quale contributo al mantenimento del figlio l'importo di € Per_1
325,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Dal mese di agosto 2031, data in cui verrà estinto il finanziamento di cui il marito è onerato ovvero da quella precedente in cui dovesse essere estinto anticipatamente il suddetto finanziamento, le parti concordano fin d'ora che l'assegno di mantenimento a favore del figlio verrà automaticamente aumentato ad € 500,00; 5. i genitori parteciperanno al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Venezia, noto alle parti;
6. i coniugi concordano altresì che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre, mentre la detrazione per il figlio a carico rimarrà al 50% per entrambi i genitori;
7. entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. Documenti d'identità 8. Le parti prestano sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e al rinnovo sia dei rispettivi documenti d'identità validi per l'espatrio, sia di quelli del figlio minore che verrà conservato presso la madre quale genitore collocatario. Dichiarazione di acquiescenza 9. Darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda omologa Clausola di chiusura 10. le Parti dichiarano di nulla aver più a pretendere a qualsivoglia titolo ed in ogni caso eventuali ragioni creditorie debbono intendersi rinunciate. Le Parti confermano che la presente clausola non ha natura stilistica, contenendo essa, invece, una pattuizione finalizzata a definire ogni rapporto di natura economica tra esse, ogni eccezione rimossa. Spese legali 11. Darsi atto che le spese legali verranno integralmente compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 della legge professionale”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Padova.
Così deciso il 30 aprile 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison