CASS
Sentenza 4 dicembre 2023
Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2023, n. 48260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48260 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HN DS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2023 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado del 7 aprile 2022 con la quale il Tribunale di Parma, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato HN DS in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Parma il 10 gennaio 2022, detenuto illecitamente a fine di spaccio gr. 53 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, divisa in sei involucri, nonché per avere ceduto parte di quella droga ad un connazionale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 48260 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 14/11/2023 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il HN, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 del suddetto art. 73, erroneamente attribuendo al ricorrente la detenzione di due diversi tipi di droga e così confondendo la sua posizione con quella del coimputato;
nonché trascurando il recente orientamento giurisprudenziale che, ai fini del riconoscimento della ipotesi di fatto di lieve entità, ha escluso che si possano considerare le dosi medie ricavabili dalla sostanza stupefacente rinvenuta e che si possa valorizzare la detenzione di un quantitativo di cocaina inferiore a 150 grammi. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di HN DS sia inammissibile. 2. Il motivo unico dedotto con il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che è irrilevante ai fini della decisione la circostanza che la Corte di appello di Bologna abbia fatto una valutazione unitaria della posizione dei due coimputati (quella dell'odierno ricorrente e quella di altro soggetto nei cui confronti si è proceduto separatamente), perché nella motivazione è stato spiegato in maniera dettagliata come il HN fosse stato chiamato a rispondere della detenzione illegale della cocaina trovatagli indosso e non anche delle due diverse sostanze rinvenute in casa del coimputato, abitazione nella quale l'odierno imputato era poco prima entrato. Nel merito va detto che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, 2 oltre alla qualità e quantità della sostanza, perché solo in questo modo è possibile formulare un concreto giudizio sulla lieve offensività del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823; conf., in seguito, Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Abbruzzese, Rv. 282391; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615); in ogni caso, la fattispecie autonoma di cui al comma 5 del suddetto art. 73 è configurabile nei casi di "piccolo spaccio" che si caratterizzano per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati (in questo senso Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02). Di tale principio di diritto la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione, replicando in maniera adeguata alle censure formulate con l'atto di impugnazione e sottolineando - con argomenti, nei quali non sono riconoscibili aspetti di manifesta illogicità - come non potesse considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, una condotta delittuosa caratterizzata dalla detenzione di un quantitativo di 53 grammi di cocaina, con una percentuale di principio attivo elevata, da cui sarebbe stato possibile ricavare circa 232 dosi singole droganti, peraltro portata indosso in strada già divisa in sei distinti involucri in parte anche ceduta ad un terzo, unitamente ad una rilevante somma di denaro in contanti (di oltre quattro mila euro) confiscata perché considerata provento di spaccio. 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/11/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado del 7 aprile 2022 con la quale il Tribunale di Parma, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato HN DS in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Parma il 10 gennaio 2022, detenuto illecitamente a fine di spaccio gr. 53 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, divisa in sei involucri, nonché per avere ceduto parte di quella droga ad un connazionale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 48260 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 14/11/2023 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il HN, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 del suddetto art. 73, erroneamente attribuendo al ricorrente la detenzione di due diversi tipi di droga e così confondendo la sua posizione con quella del coimputato;
nonché trascurando il recente orientamento giurisprudenziale che, ai fini del riconoscimento della ipotesi di fatto di lieve entità, ha escluso che si possano considerare le dosi medie ricavabili dalla sostanza stupefacente rinvenuta e che si possa valorizzare la detenzione di un quantitativo di cocaina inferiore a 150 grammi. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di HN DS sia inammissibile. 2. Il motivo unico dedotto con il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che è irrilevante ai fini della decisione la circostanza che la Corte di appello di Bologna abbia fatto una valutazione unitaria della posizione dei due coimputati (quella dell'odierno ricorrente e quella di altro soggetto nei cui confronti si è proceduto separatamente), perché nella motivazione è stato spiegato in maniera dettagliata come il HN fosse stato chiamato a rispondere della detenzione illegale della cocaina trovatagli indosso e non anche delle due diverse sostanze rinvenute in casa del coimputato, abitazione nella quale l'odierno imputato era poco prima entrato. Nel merito va detto che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, 2 oltre alla qualità e quantità della sostanza, perché solo in questo modo è possibile formulare un concreto giudizio sulla lieve offensività del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823; conf., in seguito, Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Abbruzzese, Rv. 282391; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615); in ogni caso, la fattispecie autonoma di cui al comma 5 del suddetto art. 73 è configurabile nei casi di "piccolo spaccio" che si caratterizzano per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati (in questo senso Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02). Di tale principio di diritto la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione, replicando in maniera adeguata alle censure formulate con l'atto di impugnazione e sottolineando - con argomenti, nei quali non sono riconoscibili aspetti di manifesta illogicità - come non potesse considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, una condotta delittuosa caratterizzata dalla detenzione di un quantitativo di 53 grammi di cocaina, con una percentuale di principio attivo elevata, da cui sarebbe stato possibile ricavare circa 232 dosi singole droganti, peraltro portata indosso in strada già divisa in sei distinti involucri in parte anche ceduta ad un terzo, unitamente ad una rilevante somma di denaro in contanti (di oltre quattro mila euro) confiscata perché considerata provento di spaccio. 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/11/2023