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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 1062 del Ruolo generale dell'anno
2024, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Defilippi C.F._2
e dall'avv. Gianna Sammicheli per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, attraverso la procuratrice speciale CERVED Parte_3
pagina 1 di 5 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Paladini per procura in calce alla CP_2 comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA –
NONCHE' CONTRO
(C.F. in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, attraverso la procuratrice speciale rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Sargentoni Controparte_4 per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 955 pubblicata in data 09.05.2024 dal
Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in integrale riforma della sentenza n. 955/2024 del Tribunale di Ancona: In via principale, dichiarare procedibile l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta dagli appellanti. Per l'effetto, accogliere l'opposizione e, conseguentemente, revocare e dichiarare nullo e/o annullabile o, comunque, privo di ogni effetto giuridico il decreto di trasferimento depositato in Cancelleria il giorno 20.05.2022, emesso dal Tribunale di Ancona – Ufficio Esecuzioni Immobiliari, nel procedimento R.G. n. 408/2013, per i motivi dedotti in narrativa. Dichiarare nullo ogni atto successivo, collegato e/o comunque connesso al predetto decreto di trasferimento. In via subordinata, rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile e per l'acquisizione della documentazione richiesta. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata : CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta,
pagina 2 di 5 IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, IN RITO:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello e la decadenza degli appellanti da tutte le domande, eccezioni ed istanze effettuate in primo grado e non espressamente riproposte;
- dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, dell'opposizione e di tutte le relative domande ed istanze proposte dai Sigg.ri e Parte_4
con ogni conseguenziale statuizione;
Parte_2
NEL MERITO:
- rigettare integralmente l'appello ex adverso spiegato, con tutte le relative domande, eccezioni ed istanze in quanto inammissibili, tardive, precluse, infondate e comunque non provate o con qualsivoglia altra statuizione di rito o di merito;
- in ogni caso confermare il dispositivo della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ancona n. 955/2024, pubblicata in data 09.05.2024. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del procedimento”
Per l'appellata CP_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via preliminare/pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello e la decadenza degli appellanti da tutte le domande, eccezioni ed istanze effettuate in primo grado e non espressamente riproposte;
- dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità dell'appello, dell'opposizione e di tutte le relative domande ed istanze proposte dai Sigg.ri
e con ogni conseguenziale statuizione;
Parte_1 Parte_2 nel merito: rigettare integralmente l'appello ex adverso spiegato, con tutte le relative domande, eccezioni ed istanze in quanto inammissibili, tardive, precluse, infondate e comunque non provate o con qualsivoglia altra statuizione di rito o di merito;
- confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ancona n. 955/2024, pubblicata in data 09.05.2024. Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 con cui in data 09.05.2024 il Tribunale di Ancona ha dichiarato improcedibile l'opposizione proposta dagli odierni appellanti avverso il decreto di trasferimento emesso nel procedimento esecutivo immobiliare n. 408/2013; gli appellanti hanno pagina 3 di 5 invece ribadito la tempestività dell'opposizione, tenuto conto che il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione per l'avvio della causa di merito dovrebbe decorrere non dalla data dell'udienza (cui il proprio procuratore non avrebbe potuto partecipare), bensì dalla successiva data in cui le parti hanno ricevuto comunicazione del provvedimento.
Si sono costituiti nel presente grado la e la Controparte_1 CP_3 riportandosi alle eccezioni già sollevate dinanzi al primo giudice e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
L'unico motivo d'appello proposto dal e dalla dev'essere Parte_1 Parte_2 rigettato tenuto conto che, ai sensi dell'art. 176 comma II c.p.c., “le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi”; nel caso di specie, risulta dal verbale dell'udienza tenutasi dinanzi al giudice dell'esecuzione in data 07.09.2022 (prodotto unitamente alla nota depositata in data 09.11.2022) che il procuratore degli odierni appellanti ha regolarmente partecipato a tale incombente attraverso un proprio sostituto processuale, il quale ha avuto notizia dell'assegnazione del termine in nome e per conto del professionista sostituito.
L'opposizione notificata alle controparti solo in data 09.11.2022 risulta pertanto tardiva, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Anche a prescindere dalle ulteriori eccezioni ribadite nella presente sede dalle appellate (ed in particolar modo all'inammissibilità dell'opposizione ai sensi degli artt. 615 comma II e 569 c.p.c.), l'appello proposto dal e dalla Parte_1 dev'essere pertanto rigettato. Parte_2
La soccombenza impone la condanna degli appellanti a rifondere le spese anticipate da entrambe le appellate, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale concretamente svolta.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma
1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 955 pubblicata in data 09.05.2024 dal Parte_2
Tribunale di Ancona,
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
CONDANNA e in via solidale tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere in favore in favore di entrambe le controparti le spese del presente grado, liquidate per ciascuna in euro 3.600,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 1062 del Ruolo generale dell'anno
2024, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Defilippi C.F._2
e dall'avv. Gianna Sammicheli per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, attraverso la procuratrice speciale CERVED Parte_3
pagina 1 di 5 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Paladini per procura in calce alla CP_2 comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA –
NONCHE' CONTRO
(C.F. in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, attraverso la procuratrice speciale rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Sargentoni Controparte_4 per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 955 pubblicata in data 09.05.2024 dal
Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in integrale riforma della sentenza n. 955/2024 del Tribunale di Ancona: In via principale, dichiarare procedibile l'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta dagli appellanti. Per l'effetto, accogliere l'opposizione e, conseguentemente, revocare e dichiarare nullo e/o annullabile o, comunque, privo di ogni effetto giuridico il decreto di trasferimento depositato in Cancelleria il giorno 20.05.2022, emesso dal Tribunale di Ancona – Ufficio Esecuzioni Immobiliari, nel procedimento R.G. n. 408/2013, per i motivi dedotti in narrativa. Dichiarare nullo ogni atto successivo, collegato e/o comunque connesso al predetto decreto di trasferimento. In via subordinata, rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile e per l'acquisizione della documentazione richiesta. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata : CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta,
pagina 2 di 5 IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, IN RITO:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello e la decadenza degli appellanti da tutte le domande, eccezioni ed istanze effettuate in primo grado e non espressamente riproposte;
- dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, dell'opposizione e di tutte le relative domande ed istanze proposte dai Sigg.ri e Parte_4
con ogni conseguenziale statuizione;
Parte_2
NEL MERITO:
- rigettare integralmente l'appello ex adverso spiegato, con tutte le relative domande, eccezioni ed istanze in quanto inammissibili, tardive, precluse, infondate e comunque non provate o con qualsivoglia altra statuizione di rito o di merito;
- in ogni caso confermare il dispositivo della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ancona n. 955/2024, pubblicata in data 09.05.2024. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del procedimento”
Per l'appellata CP_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via preliminare/pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello e la decadenza degli appellanti da tutte le domande, eccezioni ed istanze effettuate in primo grado e non espressamente riproposte;
- dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità dell'appello, dell'opposizione e di tutte le relative domande ed istanze proposte dai Sigg.ri
e con ogni conseguenziale statuizione;
Parte_1 Parte_2 nel merito: rigettare integralmente l'appello ex adverso spiegato, con tutte le relative domande, eccezioni ed istanze in quanto inammissibili, tardive, precluse, infondate e comunque non provate o con qualsivoglia altra statuizione di rito o di merito;
- confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ancona n. 955/2024, pubblicata in data 09.05.2024. Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 con cui in data 09.05.2024 il Tribunale di Ancona ha dichiarato improcedibile l'opposizione proposta dagli odierni appellanti avverso il decreto di trasferimento emesso nel procedimento esecutivo immobiliare n. 408/2013; gli appellanti hanno pagina 3 di 5 invece ribadito la tempestività dell'opposizione, tenuto conto che il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione per l'avvio della causa di merito dovrebbe decorrere non dalla data dell'udienza (cui il proprio procuratore non avrebbe potuto partecipare), bensì dalla successiva data in cui le parti hanno ricevuto comunicazione del provvedimento.
Si sono costituiti nel presente grado la e la Controparte_1 CP_3 riportandosi alle eccezioni già sollevate dinanzi al primo giudice e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
L'unico motivo d'appello proposto dal e dalla dev'essere Parte_1 Parte_2 rigettato tenuto conto che, ai sensi dell'art. 176 comma II c.p.c., “le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi”; nel caso di specie, risulta dal verbale dell'udienza tenutasi dinanzi al giudice dell'esecuzione in data 07.09.2022 (prodotto unitamente alla nota depositata in data 09.11.2022) che il procuratore degli odierni appellanti ha regolarmente partecipato a tale incombente attraverso un proprio sostituto processuale, il quale ha avuto notizia dell'assegnazione del termine in nome e per conto del professionista sostituito.
L'opposizione notificata alle controparti solo in data 09.11.2022 risulta pertanto tardiva, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Anche a prescindere dalle ulteriori eccezioni ribadite nella presente sede dalle appellate (ed in particolar modo all'inammissibilità dell'opposizione ai sensi degli artt. 615 comma II e 569 c.p.c.), l'appello proposto dal e dalla Parte_1 dev'essere pertanto rigettato. Parte_2
La soccombenza impone la condanna degli appellanti a rifondere le spese anticipate da entrambe le appellate, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale concretamente svolta.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma
1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 955 pubblicata in data 09.05.2024 dal Parte_2
Tribunale di Ancona,
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
CONDANNA e in via solidale tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere in favore in favore di entrambe le controparti le spese del presente grado, liquidate per ciascuna in euro 3.600,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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