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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/11/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 520 dell'anno 2025 TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 Teresa Termine e Cecilia Pistillo, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente – CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
- In data 24.11.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.01.2025 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda proposta dal ricorrente è fondata e va accolta per le motivazioni di seguito esposte. L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che il
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ricorrente, a causa delle patologie sofferte, sia totalmente e permanentemente invalido al 100% e che necessiti di assistenza continua a partire dal 09.10.2024, data della visita neurologica attestante la progressione della patologia neurologica da cui è risultato affetto l'istante (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che le parti non hanno specificamente contestato). Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento a far data dal 09.10.2024. In considerazione del fatto che la domanda non è stata accolta dalla domanda amministrativa ma da epoca successiva, non potendosi in tal modo censurare la valutazione della competente Commissione Medica, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 22.01.2025 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1 1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo a per percepire Parte_1
l'indennità di accompagnamento a far data dal 09.10.2024;
2) compensa le spese processuali tra le parti;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Così deciso in Trani in data 24.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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