Articolo 2 della Legge 5 ottobre 1993, n. 411
Articolo 1
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28 ottobre 1993
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.500.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1993