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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/10/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2404/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Elisabetta Carta, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2404 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, via Puccini n. 70, presso e C.F._5
nello studio degli avv.ti Giuseppe Sale (C.F. ) e Luigi Marcialis (C.F. C.F._6
) che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce all'atto CodiceFiscale_7
di citazione,
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Commissario
[...] P.IVA_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott. elettivamente domiciliata in CP_2
Milano, Piazza della Conciliazione n. 5, presso e nello studio e del Prof. Avv. Paolo Vinci (C.F.
[...]
che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in calce alla C.F._8
comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
E
(C.F. , in persona del procuratore speciale pro Controparte_3 P.IVA_2
pagina 1 di 21 tempore, Dott. elettivamente domiciliata in Milano, Piazza della Conciliazione n. Controparte_4
5, presso e nello studio del Prof. Avv. Paolo Vinci (C.F. , che la rappresenta e CodiceFiscale_8
difende in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di intervento volontario e contestuale memoria di costituzione e risposta.
INTERVENIENTE VOLONTARIA
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: per parti attrici:
“A) accertare e dichiarare l'inadempimento della iniziale convenuta Controparte_1
alle obbligazioni alla stessa facenti capo in dipendenza del rapporto instaurato con il signor
[...]
e con la richiesta di assistenza dallo stesso formulata e, in particolare, dichiarare Controparte_5
l'inadempimento agli obblighi di corretta assistenza sanitaria e di informazione del paziente e dei suoi eredi sulla vicenda per cui è causa;
B) accertare e dichiarare il subentro nella responsabilità per detti inadempimenti da parte del successore della e quindi della Gestione Regionale CP_1
Sanitaria Liquidatoria, ovvero in subordine dell'effettivo successore;
C) dichiarare tenuta e condannare la convenuta Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, ovvero in subordine l'effettivo successore di - in dipendenza di tutte le azioni esperibili, contrattuali e/o da contatto CP_1
sociale ovvero anche di natura extracontrattuale - al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, e, in partico-lare, di tutti i danni ai diritti della persona garantiti a livello normativo, costituzionale e/o legislativo - e, specificamente: al risarcimento del danno non patrimoniale con riferimento alla perdita della vita, alla componente “biologica”, al danno psichico del de cuius per la lucida percezione dell'approssimarsi della morte e per lucida agonia, alla vita di relazione, ai profili esistenziali, del danno morale per le sofferenze patite e del danno parentale, derivati agli attori in conseguenza della vicenda per cui è causa, sia quali eredi del signor sia in Controparte_5 proprio;
se del caso ed in subordine, anche sotto il profilo della perdita di “chances” di guarigione e di più lunga e migliore qualità della vita del de cuius;
D) determinare detti danni nell'importo non inferiore ad €.10.000,00= (euro diecimila) per i danni cagionati direttamente al signor CP_5
e nei quali gli attori succedono ex art. 581 codice civile;
nell'importo di €.250.000,00 (euro
[...]
duecentocinquantamila) per ciascuno dei due figli non conviventi con il de cuius signori Parte_1
e nell'importo di €.300.000,00 (euro trecentomila) per ciascuno dei due
[...] Parte_2 figli conviventi con il de cuius signori e e nell'importo di Parte_3 Parte_4
pagina 2 di 21 €.350.000,00 (euro trecentocinquantamila) per il coniuge signora;
per Pt_5 Parte_5 un totale di €.1.460.000,00* (euro un milione quattrocento sessantamila), ovvero in quegli altri importi maggiori o minori che risulteranno accertati in causa, se del caso anche con valutazione equitativa;
E) con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino alla notificazione della citazione per istruzione preventiva e con gli interessi liquidati ex art. 1284 IV comma Codice civile dalla notificazione del ricorso per istruzione preventiva sino al saldo, oltre il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità degli importi risarcitori che avrebbero dovuto essere corrisposti con riferimento alla data dell'illecito; F) con la condanna della convenuta al rimborso delle spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica di parte ed alla procedura di istruzione preventiva.
Per parte convenuta:
“-In via preliminare e in via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di acquisizione della CTU resa nell'AT avente R.G. 1224/2020, per le ragioni tutte esposte in atti e si insiste per il rinnovo della CTU alla luce delle criticità dell'elaborato così come rappresentate;
- Nel merito, accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia responsabilità, di natura dolosa e/o colposa, commissiva e/o omissiva, in capo alla resistente e, per l'effetto, dichiarare infondata e pertanto rigettare integralmente la domanda della parte ricorrente, così come formulata;
Condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
- Nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsiasi responsabilità dei sanitari in forza presso la resistente, limitarsi il quantum negli stretti limiti del giusto e provato;
Quantomeno con la compensazione delle spese del presente giudizio. In ogni caso, con rigetto della richiesta di condanna ex art. 1284 comma IV c.c. e di condanna ex art. 96 c.p.c. per le motivazioni indicate in atti.”
Per parte intervenuta:
“- In via preliminare ed in via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di acquisizione della CTU resa nell'AT avente R.G. 1224/2020, per le ragioni tutte esposte in atti e si insiste per il rinnovo della CTU alla luce delle criticità dell'elaborato così come rappresentate;
- Nel merito, accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia responsabilità, di natura dolosa e/o colposa, commissiva e/o omissiva, in capo all' resistente e, per l'effetto, dichiarare infondata e CP_1
pertanto rigettare integralmente la domanda della parte ricorrente, così come formulata;
Condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
- Nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsiasi responsabilità dei sanitari in forza presso la resistente, limitarsi il quantum negli stretti limiti del
pagina 3 di 21 giusto e provato e, in caso di condanna di tenendo conto dei massimali e Controparte_3
della franchigia aggregata annua così come previsti dal contratto di polizza, nonché dei limiti della copertura così come rappresentati nel contratto e in atti;
Quantomeno con la compensazione delle spese del presente giudizio.
In ogni caso, con rigetto della richiesta di condanna ex art. 1284 comma IV c.c. e di condanna ex art.
96 c.p.c. per le motivazioni indicate in atti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” la quale consiste “nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo del ricorso, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., depositato a seguito dell'instaurato procedimento ex art. 696-bis c.p.c., i ricorrenti, e , e n Parte_5 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
proprio e nella qualità di eredi del signor , deceduto in data 26 ottobre 2016, Controparte_5
rispettivamente nella loro qualità di coniuge e figli, hanno convenuto in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante, chiedendo al Tribunale di Controparte_6
condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da loro e dal de cuius in conseguenza del decesso di quest'ultimo, causato dalla condotta negligente e imperita dei sanitari e di conseguenza della struttura ospedaliera che ebbe in cura il paziente.
Premesso che dall'11 ottobre 2000 era portatore di una protesi in dacron della Controparte_5
aorta istmica hanno allegato a sostegno delle proprie pretese:
pagina 4 di 21 - che in data 23 ottobre 2016 alle ore 12.00, il signor , accusando malessere, si era rivolto CP_5
alla Servizio di Continuità Assistenziale di , lamentando una crisi di panico associata a Per_1
una importante sintomatologia neurovegetativa, con nausea, vomito ed espettorazione frequente. La Guardia Medica aveva evidenziato in anamnesi la circostanza che il paziente fosse portatore di una protesi dell'istmo aortico e aveva effettuato gli esami, rilevando i seguenti parametri vitali “PA 110/90 mmHg, Fc 140 bpm e Frequenza Respiratoria di 99 atti/min.” e somministrando “un flacone di OP (Levosulpiride- antiemetico con azione antidispeptica e procinetica) e 15 gtt di DI (ansiolitico con azione anticonvulsivante, sedativa e miorilassante)”. Dopo circa trenta minuti, in ragione del fatto che il paziente asseriva di stare meglio, ma la frequenza cardiaca era rimasta invariata, il sanitario della Guardia medica aveva inviato il paziente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale 'San RT' di Oristano, così che potessero essere effettuati tutti gli accertamenti necessari, eseguibili solo in una struttura ospedaliera;
- che alle 13.06 della medesima giornata il signor aveva fatto accesso al Pronto CP_5
Soccorso dell'Ospedale di San RT riferendo l'importante tachicardia rilevata e di essere portatore di valvola aortica;
aveva lamentato inoltre vomito e nausea. I medici del Pronto soccorso avevano riportato in anamnesi “Cardiopalmo in paziente piretico', rilevando i seguenti parametri vitali “FC 145 bpm ritmico, PA 170/100 mmHg SpO2 98%, temperatura 38° C”
All'esame obiettivo veniva rilevata la presenza di ronchi diffusi, mentre lo stick urine era negativo.
- che alle ore 13.56 – solo 22 minuti dopo l'inizio della visita alle 13.34 – il signor era CP_5
stato dimesso con la diagnosi di febbre e con “prognosi pari a 6 giorni e una prescrizione di
Ciprofloxacina (antibiotico della famiglia dei chinoloni) 500 1 compressa die per 3 giorni nel sospetto di una infezione delle vie urinarie”;
- che la sera del 26 ottobre 2016 il signor , dopo essere andato a letto, aveva cominciato a CP_5
sentirsi male, accusando nausea, perdendo i sensi e rimettendo sangue. La moglie si era affrettata quindi a chiamare la Guardia Medica locale e l'Ambulanza medicalizzata dell'Ospedale Brotzu di Cagliari, che, intervenuta alle ore 01:35 del 27 ottobre 2016, non aveva potuto fare altro che constatare il decesso del paziente presso la sua abitazione.
Hanno depositato agli atti del fascicolo, inoltre, copia della relazione effettuata dal Consulente Tecnico del P.M. prof. a seguito di autopsia della salma disposta dalla Procura della Persona_2
Repubblica del Tribunale di Oristano il 1° dicembre 2016 e copia della relazione di consulenza tecnica pagina 5 di 21 medico-legale redatta dal Dott. CTP, entrambe concernenti il procedimento Persona_3
penale n. 2227/2016 mod. 44, della Procura della Repubblica del Tribunale di Oristano.
Hanno quindi esposto a riguardo:
- che il Consulente del P.M. aveva individuato la causa del decesso del signor in uno CP_5
shock emorragico conseguentemente ad una fistola aortoesofagea ovvero a una comunicazione creatasi tra l'aorta e l'esofago;
- che nell'esame autoptico era stato riscontrato quanto segue:
- 'Aorta: …a carico dell'istmo aortico si distingue un piccolo tratto protesico di materiale biocompatibile (Dacron) che presenta nella sua porzione inferiore una soluzione di continuo a tutto spessore, con margini netti e bordi regolari che risulta in comunicazione con il lume dell'esofago.
- B) Esofago: la mucosa si presenta di colorito rossastro fino al terzo medio con presenza, nel terzo distale, di un materiale di colorito rosso-nerastro di consistenza gelatinosa con le caratteristiche organolettiche simili a quelle del sangue. La presenza del materiale succitato si continua anche nello stomaco. Ad una più attenta ispezione, si osserva, nel limite tra terzo medio e terzo distale, una soluzione di continuo a tutto spessore della mucosa, di forma circolare con margini netti e bordi regolari che, specillata emerge nel lume dell'aorta…
- C) , aperto in situ, contiene del materiale di natura verosimilmente ematica. Il colorito Per_4
risulta rosso-nerastro, la consistenza gelatinosa. La mucosa appare comunque indenne da soluzioni di continuo.
- D) Nel corso dell'esame necroscopico è stato, inoltre, accuratamente analizzato l'intestino che non presentava alcun processo patologico macroscopicamente evidente, né - tanto meno - soluzioni di continuo della mucosa, mentre nel lume sino alle ultime anse ileali, vi è del materiale di colorito rosso-nerastro e consistenza gelatinosa, di aspetto francamente ematico”;
- che secondo il Consulente del P.M. la fistola aorto-esofagea si era aperta “poco prima del decesso, determinando la massiva fuga di sangue dal letto circolatorio dell'apparato gastro- enterico. Quindi un evento improvviso ed a rapidissima evoluzione. Una sintomatologia che poteva orientare verso l'ipotesi di una improvvisa emorragia si è avuta solo la sera del 26 ottobre 2016 quando … dopo essere andato a letto il si sentiva male: accusava CP_5
nausea, perdeva i sensi e rimetteva il proprio sangue.” E che “in nessun momento del ricovero né prima dello stesso, il Sig. ha accusato uno” dei sintomi ricoducibili alla Triade CP_5
di Chiari “che avrebbero dovuto o potuto allertare i Sanitari per attuare le dovute cure del caso”,
pagina 6 di 21 - che invece, il dott. nella relazione tecnica di parte allegata agli atti, pur Persona_3
condividendo con il C.T. del Pubblico Ministero, l'individuazione della causa del decesso, ha fermamente contestato le sue valutazioni circa la tempistica del sanguinamento e dell'exitus, ritenendo che “La diffusa presenza a livello intestinale di materiale ematico dal colorito nerastro è infatti indicativo dell'avvenuto transito attraverso la residua porzione di esofago, stazionamento nello stomaco - dove la degradazione dell'emoglobina in ematina ad opera dell'acido cloridico con conseguente mutamento cromatico - e successivo svuotamento, con transito attraverso l'intestino tenue, che necessariamente deriva da una valida e presentepropulsione peristaltica. In altre parole, la progressione del sangue digerito nell'intestino del è certamente avvenuta, e non potrebbe essere altrimenti, CP_5 mentre questo si trovava ancora in vita. L'autorevole Manuale a tal proposito indica Per_5
chiaramente che la presenza di melena - “emissione attraverso l'ano con le feci di sangue digerito” - indica che il sangue ha stazionato nel tratto gastro-intestinale per almeno 14 ore e fino a 3-5 giorni”;
- che il CTP ha concluso nel senso “che è possibile affermare, con criterio di elevatissima probabilità scientifica, che durante l'accesso in PS del 23.10.06 il sig. Controparte_5
presentasse segni e sintomi clinici chiaramente indicativi di Sepsi secondo le Linee Guida accreditate e coeve e pertanto meritava accertamenti clinico strumentali che indagassero tale condizione settica a maggior ragione in un paziente portatore di un endoprotesi dell'istmo aortico” rilevando pertanto che “i Sanitari del PS ignoravano quindi inescusabilmente
l'importante quadro clinico dimettendo il paziente a domicilio con una blanda terapia antibiotica (di certo per nulla efficace nei confronti di un quadro settico) nel sospetto di una non meglio precisata iniezione (a fronte, peraltro, della negatività dell'esame di approfondimento effettuato: stick urine). Tale condotta appare totalmente difforme da quella esigibile e pertanto censurabile in quanto un ricovero ospedaliero, con l'esecuzione dei dovuti accertamenti, avrebbe certamente inquadrato il quadro settico e posto in essere un'adeguata terapia antibiotica. In virtù della importante condizione di portatore di protesi dell'istmo aortico gli accertamenti sarebbero stati estesi anche a quegli esami strumentali (TAC/RMN con rade e ecocardiografia transesofagea) in grado di evidenziare le condizioni della protesi che, alla luce del quadro autoptico di sangue digerito fino agli ultimi segmenti ileali, era con elevata probabilità già interessata da un processo di fistolizzazione attiva con sanguinamento lento. Il precoce riscontro diagnostico di tale evenienza avrebbe consentito il trasferimento in ima struttura di chirurgia vascolare con la sostituzione chirurgica dell'endoprotesi, con
pagina 7 di 21 sopravvivenza attesa tra il 70 ed il 95%, come indicato dalla più autorevole letteratura internazionale consultata, in grado di soddisfare abbondantemente il criterio di valutazione civilistico del “più probabile che non”.
Hanno quindi rappresentato che in data 22 aprile 2020 avevano depositato dinanzi a questo Tribunale ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. e che in occasione di tale procedimento, iscritto al N.R.G. 1224/2020., erano stati nominati quali C.T.U il dott. (medico legale) e Persona_6
il Prof. (specialista in cardiologia), i quali avevano accertato le dedotte omissioni e Persona_7
correlate inadempienze in capo all'ente ospedaliero
Decorsi oltre 6 mesi dal deposito del ricorso ed essendosi realizzata la condizione di procedibilità, i ricorrenti hanno quindi agito nella presente sede nei confronti dell'ATS per ottenere il risarcimento dei danni subiti, sia iure hereditatis, sia iure proprio ed hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita , intervenuta volontaria in qualità di assicurazione Controparte_3
di subentrata alla . CP_1 Controparte_7
Ha dato preliminarmente atto dell'estinzione dell'ente convenuto, Controparte_1
chiedendo l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 c.p.c.
[...]
Ha quindi eccepito l'improcedibilità/ inammissibilità dell'azione ex art. 702-bis c.p.c. per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge (un'istruzione non sommaria) e ha chiesto al Giudice fissarsi con ordinanza non impugnabile l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. con contestuale concessione dei termini di cui al sesto comma per il deposito delle memorie.
Ancora in via preliminare, ha contestato le risultanze della consulenza tecnica depositata in sede di
AT, eccependo che il decesso del signor era stato un evento talmente improvviso di tal CP_5
che, anche a fronte di una differente condotta sanitaria, non sarebbe stato possibile alcun intervento o un'altra differente evoluzione della vicenda.
A sostegno dei propri assunti ha richiamato le conclusioni del CTPM in sede di procedimento penale, dando atto che lo stesso si era concluso con la richiesta di archiviazione: “alla luce della relazione del consulente del PM deve escludersi una responsabilità medica nell'evento che ha condotto alla morte di
: invero, la causa della morte è stata identificata con la fissurazione dell'aorta, Controparte_5
che ha portato a immediata emorragia fatale. Il malore accusato lo stesso giorno dal povero
[...]
quand'anche fosse stato legato alla causa del decesso, non era sintomatico della malattia e CP_5
non avrebbe mai potuto allertare i medici su quello che sarebbe successo la notte”.
Ha aggiunto che la perdita di chance, calcolata nella misura del 50% dai consulenti, doveva ritenersi eccessiva in quanto la fistola aorto-esofagea è complicanza rara e dotata di una elevata mortalità
pagina 8 di 21 stimata dal 70% al 100% dei casi, anche dopo corretto trattamento chirurgico a causa di complicanze infettive, mediastiniti, recidiva di fistola.
Ha chiesto quindi il rinnovo della consulenza tecnica e nel merito dichiararsi accertata l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo all'ATS e quindi rigettarsi la domanda attorea;
in subordine ha chiesto la limitazione del quantum del risarcimento negli stretti limiti del giusto e provato.
Si è costituita, in data 12.10.2022, la Controparte_1
la quale si è associata integralmente alle difese svolte da
[...]
, formulando anch'essa eccezione di improcedibilità/ Controparte_3
inammissibilità dell'azione ex art. 702-bis, richiesta di rinnovo della CTU, e nel merito il rigetto integrale della domanda attorea, nonché, in subordine, la limitazione del quantum nei stretti limiti del giusto e provato.
All'esito della prima udienza, in data 25 ottobre 2022, il Giudice ha disposto il mutamento del rito.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, escussione di testimoni e acquisizione della CTU medico-legale svolta in sede di AT nel procedimento N.R.G. 1224/2020 e all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 4 d febbraio
2025 ex art. 127-ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La vicenda per cui è causa, così come ricostruita, si inquadra all'interno del tema della responsabilità professionale, con particolare riferimento all'attività medico-chirurgica.
Preliminarmente occorre inquadrare in diritto la responsabilità della convenuta, la quale per quanto concerne i danni iure hereditatis lamentati dagli attori è tenuta a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (cfr. ex multis Cass. civ. n. 14615 del 2020 ed in senso conforme n. 18610/2015; n.
1620/2012; Cass. Sez. Un. 13533/2001) come anche confermato anche dall'art. 7, co. 1, l. 24/2017 (pur non applicabile ratione temporis al caso di specie), fondandosi sul c.d. “contratto di spedalità”.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, l'accettazione di un paziente in una struttura ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto atipico tra paziente e struttura sanitaria, denominato di spedalità o di assistenza sanitaria, il quale ha per oggetto una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie (cfr. Cass., Sez. III,
n. 8826 del 2007, Cass. SSUU, n. 577/2008).
pagina 9 di 21 Da ciò discende che la struttura ospedaliera risponde per fatto proprio ai sensi del 1218 c.c. quando consegue a fatti propri di inadempimento agli obblighi di protezione e accessori, mentre è indiretta per fatto altrui ex art. 1228 c.c. quando deriva dall'inadempimento della prestazione professionale del sanitario in essa operante (cfr. Cass. civ. n. 1620 del 2012, n. 1043/19).
Dalla natura contrattuale della responsabilità dell'ente ospedaliero consegue la seguente ripartizione dell'onere probatorio: grava sul creditore-attore provare, insieme alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, dimostrando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno patito, e la produzione di un danno risarcibile, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento è stato cagionato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque che esso sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex multis tra le più recenti Cass. civ. Sez. III ordinanza n. 5922 del 2024).
In relazione all'accertamento del nesso causale fra la condotta (nel caso di specie omissiva) contestata dagli attori e l'evento dannoso si deve poi tenere conto che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio. Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso." (Cfr. Cass. civ. Sez. III n. 16123 del 2010) e che il criterio del “più probabile che non” va inteso nel settore della responsabilità medica come un concetto di probabilità non necessariamente statistico ma soprattutto logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza
pagina 10 di 21 intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (cfr. Cass. civ. Sez. III -
ordinanza n. 25805 del 2024).
Nel caso di specie gli attori hanno allegato l'inadempimento della convenuta rappresentando che la morte del proprio caro era da ascrivere alla condotta gravemente negligente tenuta dai sanitari del
Pronto Soccorso ove si era recato il sig. , consistita nel raccogliere in modo incompleto CP_5
informazioni che sarebbero state utili alla diagnosi, non svolgendo gli esami che sarebbero stati necessari ed effettuando la visita del paziente in modo frettoloso e superficiale.
A fondamento delle proprie allegazioni hanno richiamato le conclusioni spiegate dai Collegio peritale nominato in sede di procedimento per AT (acquisito al presente) il quale ha accertato l'inadempimento della struttura convenuta agli obblighi cui era tenuta e, in particolare, l'omessa raccolta anamnestica e l'omessa esecuzione di accertamenti di laboratorio e strumentali ritenuti necessari a fronte della sintomatologia lamentata dal paziente, condotta che qualora posta in essere avrebbe consentito di giungere tempestivamente e correttamente alla diagnosi di sepsi.
Tanto premesso, alla luce dei criteri ora esposti, sulla scorta delle prove acquisite e della c.t.u. espletata
– resa necessaria dalla natura tecnica degli accertamenti richiesti – ritiene il Giudice adito che la domanda attorea meriti accoglimento nei termini e nei limiti in appresso illustrati.
Non ci sono dubbi (né vi è contestazione sul punto) in ordine all'avvenuta conclusione di un contratto avente per oggetto prestazioni sanitarie tra il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Marino e il signor
, come dimostrato dal verbale di accettazione e delle prestazioni sanitarie prodotto agli atti il CP_5 quale attesta che il signor di anni 58 all'epoca del fatto, accedeva in codice verde nella CP_5
struttura sanitaria con problema principale di “Febbre” con la seguente anamnesi “cardiopalma e brivido in paziente pirettico. Buone condizioni generali. Ronchi diffusi. Perfalgan 1 G EV. Stick urine: negativo” e che reca l'ora di inizio della visita alle 13.34 e quella di dimissioni con codice verde alle
13.56 con invio al medico curante.
Deve inoltre ritenersi provato che i sanitari del Pronto soccorso dell'Ospedale San RT di Oristano non si si siano attenuti ai comuni elementi di prudenza medica e non abbiano gestito adeguatamente ed in modo aderente alle buone prassi dell'arte medica la problematica specifica che si presentava alla loro attenzione, dovendosi condividere le valutazioni e le conclusioni della CTU, perché puntuali, coerenti e prive di contraddizioni logiche intrinseche.
Hanno difatti premesso i Consulenti nominati che il sanitario in turno presso il servizio di continuità assistenziale di OL (OR) abbia correttamente raccolto l'anamnesi patologica remota e in particolare abbia annotato, nell'allegato M, l'evento traumatico occorso nel 2000 al paziente sottoposto alla sua attenzione, con conseguente impianto di una protesi per la correzione cruenta della rottura pagina 11 di 21 dell'istmo aortico, abbia inoltre indicato i sintomi riferiti dal paziente registrando i seguenti parametri: la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la temperatura corporea.
Il sanitario ha poi praticato la terapia farmacologica indicata per il quadro clinico presentato al momento della sua valutazione (antiemetico: per il trattamento del sintomo nausea e vomito - ansiolitico: per il trattamento dell'attacco di panico) e ancora più opportunamente, rilevando la persistenza dell'alta frequenza cardiaca (140 bpm) dopo la somministrazione dei suddetti medicinali, ha ritenuto la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti inviando tempestivamente il paziente ad un Pronto Soccorso ospedaliero, sede sanitaria più adeguata per gli approfondimenti diagnostici ed eventualmente terapeutici che il quadro sintomatologico richiedeva e senza dubbio non effettuabili in una Guardia Medica.
Se l'operato del medico presso il servizio di continuità assistenziale di R) è del tutto esente Persona_1
da censure, alla medesima conclusione non si può giungere con riferimento alla condotta dei sanitari del P.O. in cui il sig. si è recato alle ore 13.06 dello stesso giorno. CP_5
Come osservato dai CTU, difatti, “In merito al percorso clinico/assistenziale presso il Pronto Soccorso del P.O. San RT di Oristano è curioso notare come la diagnosi di dimissione (febbre) sia identica
a quella di accentazione al momento del triage;
ciò è la prova del fatto che il quadro clinico del Sig. non è stato minimamente indagato. Questo comportamento assistenziale ha favorito CP_5
l'evoluzione del processo infettivo della protesi aortica, verso la comparsa della fistola aorto-esofagea, che ha determinato la gravissima emorragia digestiva con conseguente shock emorragico e
l'inevitabile decesso del Sig. ” CP_5
I CTU hanno quindi riferito che la frequenza cardiaca significativa - valorizzata invece dalla Guardia medica e motivo dell'invio al Pronto soccorso - la presenza di febbre unita alla particolare condizione del paziente, portatore di protesi aortica – circostanza segnalata dalla medesima Guardia medica - avrebbe dovuto allertare i medici dell'Ospedale San Marino, spingendoli ad approfondire il quadro diagnostico e a effettuare gli esami del caso, perché tutti sintomi di una sepsi in atto: “i parametri rilevati, ossia la temperatura timpanica (38,8°C), la frequenza cardiaca (130 bpm), la frequenza respiratoria (probabilmente ben oltre i limiti fisiologici), dovevano essere considerati suggestivi di sepsi ed in ogni caso meritevoli di ulteriori accertamenti diagnostici in ambito ospedaliero;
invece sono stati considerati “rassicurati” al punto che il paziente, dopo solo 22 minuti di osservazione, è stato inviato al proprio domicilio alle cure del medico di medicina generale con la diagnosi di febbre.”
(v. pag. 19 della CTU).
E ancora: “Riteniamo ingiustificabile sul piano clinico tale comportamento che appare palesemente omissivo, se si tiene conto della tachicardia e della polipnea (probabilmente non così elevata come
pagina 12 di 21 riportato nel verbale della G.M.) in presenza di febbre che al momento della dimissione raggiungeva i
38.8 °C. Tale quadro sintomatologico era meritevole di approfondimento diagnostico, tanto più in un paziente portatore di protesi aortica, come opportunamente segnalato dal Medico di G.M. Riteniamo che si sarebbe dovuto indagare più approfonditamente quantomeno l'apparato cardiocircolatorio, eseguendo un ECG, e quello respiratorio, effettuando una radiografia del torace;
in quanto tachicardia, polipnea e febbre, come nel caso del Sig. dovevano far sospettare una CP_5 sepsi condizione clinica molto grave e indiscutibilmente meritevole di ulteriori accertamenti in ambito ospedaliero, in particolare in paziente, come già detto, portatore di protesi aortica”.
“Questo comportamento assistenziale ha favorito l'evoluzione del processo infettivo della protesi aortica, verso la comparsa della fistola aorto-esofagea, che ha determinato la gravissima emorragia digestiva con conseguente shock emorragico e l'inevitabile decesso del Sig. . CP_5
La tempestività di questa diagnosi e l'effettuazione degli esami diagnostici correlati “avrebbero, con elevata probabilità, consentito l'individuazione della infezione protesica e posto l'indicazione ad intervento terapeutico verosimilmente chirurgico, con rimozione della protesi infetta e sostituzione con nuovo impianto, e trattamento antibiotico ad ampio spettro mirato dopo individuazione dell'agente patogeno, causa dell'infezione protesica, creando condizioni cliniche più favorevoli ad una evoluzione non infausta come quella rappresentata dalla imponente e inevitabile emorragia digestiva da fistola aorto-esofagea”.
Il collegio peritale è quindi giunto alla seguente conclusione: “Per le motivazioni sopra esposte a parere degli scriventi le chances di sopravvivenza sottratte al Sig. a causa del CP_5
comportamento dei sanitari del P.O. San RT di Oristano, possono considerarsi prossime al 50%, ossia statisticamente significative, ricordando che notoriamente il 20% rappresenta il cut off al di sotto del quale non dovrebbe essere ammesso un danno da perdita di chances essendo il valore contrappeso delle improbabilità del nesso causale superiore all'80%”.
Le conclusioni della CTU, frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti scevre da incoerenze ovvero contraddizioni logiche, pertanto, evidenziano che il danno – evento causato dalla condotta omissiva della struttura e, segnatamente dei sanitari che ebbero in cura il paziente, presenta la forma e i requisiti del danno da perdita di chance, così come delineato dalla giurisprudenza più recente.
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza, infatti, è identificato come la perdita – seria, apprezzabile e concreta, ma incerta nell'an e nel quantum - della possibilità di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive od omesse conseguenti all'errore medico. L'evento di danno in questo caso non è costituito dalla perdita anticipata della vita, ma dalla perdita della possibilità di un pagina 13 di 21 risultato migliore, ossia di una possibile ulteriore sopravvivenza. (cfr. Cass. Civ.
Sez. III, n. 28993 del 2019).
Tale danno integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente, e va accertato non solo mediante gli ordinari principi in tema di causalità e regolarità statistica, ma anche considerando tutti i dati medico-anamnestici relativi e peculiari al soggetto leso i quali consentono di formulare compiutamente un giudizio circa la possibilità di vivere per un lasso temporale ancora più lungo (cfr. Cass. civ. Sez. IIII 26851/2023, Cass. civ. sez.
III n. 5641/2018).
Orbene, nel caso sub iudice, i CTU hanno riconosciuto che l'operato dei sanitari dell'ospedale San
RT è stato carente nella raccolta delle informazioni e superficiale nel trattamento, permettendo all'infezione della protesi aortica di svilupparsi fino a determinare la comparsa della fistola aorto- esofagea a sua volta causa dell'emorragia interna gravissima che ha condotto alla morte il signor
[...]
CP_5
Ciò nonostante, i consulenti, tenuto conto del tasso di mortalità (40% a 30 giorni e tra il 46% e il 66% a un anno) al quale vanno incontro i pazienti vittime di infezione di protesi aortica con necessità di intervento di espianto e del tasso di sopravvivenza (46% a un anno) dei pazienti che abbiano subito un trattamento aggressivo che includa esofagectomia radicale e sostituzione dell'aorta, hanno concluso riferendo che il signor a causa della condotta omissiva imperita e negligente della convenuta CP_5
ha perduto delle concrete e apprezzabili chance di sopravvivere, quantificate nella misura del 50%.
Orbene, in ordine alla liquidazione di siffatta voce di danno non può che darsi ingresso ad una stima equitativa che tenga conto, in primo luogo, dell'età del paziente e delle sue generali condizioni di salute e preesistenti comorbilità.
Condividendosi l'orientamento della più autorevole giurisprudenza di merito si ritiene equo utilizzare come mero riferimento parametrico il valore monetario minimo posto dalle Tabelle del Tribunale di
Milano, approvate dal CDM in data 25.11.2024 e pubblicate in G.U. il 18 febbraio 2025, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica, utilizzando come base di calcolo il valore monetario previsto per un'invalidità permanente del 100% in persona dello stesso sesso e della stessa età della vittima - uomo di 58 anni- e riducendo poi tale valore nella misura percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta - 50% nel caso di specie - (cfr.
Corte di Appello di Milano n. 1787 del 2025 sull'utilizzo del succitato criterio).
Partendo, dunque, da una cifra ipotetica di euro 684.884,00, il 50% di siffatto valore consente di giungere ad una liquidazione nella misura di euro 342.442,00, che corrisponde dunque al danno da pagina 14 di 21 perdita di chance di sopravvivenza patito dal signor in proprio e trasmesso agli eredi iure CP_5
successionis.
La domanda risarcitoria non può essere accolta, invece, con riferimento agli altri danni lamentati dagli attori iure hereditatis.
Quanto al danno tanatologico la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la storica sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015, ha stabilito che il danno tanatologico non è risarcibile, sancendo che, in caso di morte immediata o avvenuta a brevissima distanza dalle lesioni, non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis (ed in senso conforme sent. n. 26851/23 “in tema di responsabilità sanitaria, in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da
"perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis", non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. È possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto” ed in senso conforme Cass. SSUU sent. n. 15350/2015).
Quanto alle altre voci risarcitorie (“alla componente “biologica”, al danno psichico del decuius per la lucida percezione dell'approssimarsi della morte e per lucida agonia, alla vita di relazione, ai profili esistenziali, del danno morale per le sofferenze patite”) i danni in questione sono stati solo genericamente nominati, senza un'allegazione e una descrizione specifica della loro concreta estrinsecazione in capo al de cuius, di tal che la relativa domanda non può che essere rigettata. Si osserva, comunque, che l'eventuale danno biologico terminale è da ricondursi all'evento morte (da perdita della vita) e non invece alla perdita di chance di sopravvivenza, danno riconosciuto come sussistente nel caso sub iudice.
***
Quanto alla richiesta risarcitoria dei danni subiti iure proprio dagli attori si osserva in diritto che è ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita della chance di continuare a godere del rapporto parentale, in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduta ovvero abbia perso la possibilità di sopravvivere, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare.
Con riguardo a siffatta tipologia di danno, il soggetto che ne chiede il risarcimento fa valere un interesse “all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della
pagina 15 di 21 famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato” (Cass. Civ. sez. III n. 2557 del 2011).
È stato quindi rilevato che la responsabilità che viene in rilievo in tale ipotesi è quella extracontrattuale, non essendo i prossimi congiunti destinatari di alcuna obbligazione da parte dell'ente ospedaliero dal momento che il contratto è stato concluso da questa con il de cuius e non è configurabile, in linea generale, che esso esplichi effetti protettivi nei confronti dei terzi congiunti, salva la particolare ipotesi del contratto concluso dalla struttura con la gestante e avente riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione. (cfr. Cass. civ. sez. III n. 14615 del 2020).
Grava sugli attori, dunque, l'onere di provare il fatto illecito, quindi la condotta colposa dell'ospedale,
l'evento dannoso e il nesso causale – nonché il danno conseguenza, riconducibile nel caso di specie al danno da perdita del rapporto parentale (inteso come perdita di chance di continuare a godere del predetto rapporto).
Dimostrati, per le ragioni sopra illustrate, l'inadempimento della struttura ospedaliera e il nesso causale tra condotta colposa dei sanitari ed evento (perdita di chance di sopravvivenza del de cuius), può ritenersi altresì provato il lamentato danno da perdita del rapporto parentale, avendo la Suprema Corte ritenuto che l'uccisione di una persona consente di presumere, da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze queste che possono rilevare invece ai fini del quantum debeatur); (cfr. Cass. civ. Sez. III, n. 22397 del 2022).
Orbene nel caso di specie gli attori hanno comunque allegato e provato, con l'escussione dei testimoni indicati, la presenza di un forte legame affettivo col congiunto, la frequentazione assidua della famiglia d'origine anche da parte dei figli non conviventi, la condivisione di abitudini e passioni in comune, come la musica e la passione sportiva per il calcetto (v. verbale di udienza del 22.04.2024).
Non può quindi dubitarsi del fatto che la morte del signor abbia cagionato una profonda CP_5
sofferenza nei suoi prossimi congiunti, sia per la perdita del coniuge e padre, figura di fondamentale importanza e presenza nella vita di ciascuno degli attori, sia per le modalità con cui la dipartita si è
pagina 16 di 21 verificata, in modo talmente improvviso e inaspettato da stravolgere ogni consuetudine di vita che le parti avevano consolidato negli anni.
La monetizzazione di siffatto danno di natura non patrimoniale, deve essere fatta in via equitativa ex art. 1226 c.c. e in conformità ai criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità nel 2021 per cui: “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. (cfr.
Cass. civ. Sez. III n. 10579 del 2021)".
Solo così, infatti, si garantisce non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, assicurando al tempo stesso un sufficiente grado di personalizzazione della liquidazione in considerazione delle peculiarità del caso concreto.
Ritiene il Giudice adito che tali criteri risarcitori siano pienamente soddisfatti dalle Tabelle del
Tribunale di Milano precedentemente citate, le quali prevedono per l'appunto un sistema di attribuzione di un punteggio numerico riferito al grado di parentela, all'età della vittima, e del superstite, alla convivenza tra la vittima e il congiunto superstite, alla composizione del nucleo familiare nonché alla qualità e all'intensità della relazione parentale.
Deve pertanto operarsi la seguente liquidazione del danno.
Con riferimento alla moglie : Pt_5
- per quanto attiene l'età della vittima primaria (parametro A), dal momento che il signor all'epoca del decesso, aveva un'età di anni 58, deve essere attribuito un numero di punti CP_5
pari a 18;
- relativamente all'età della vittima superstite (parametro B), poiché ella all'epoca del sinistro, presentava un'età di anni 56, devono essere ugualmente attribuiti 18 punti,
- essendo pacifico che i coniugi convivevano devono essere attribuiti ulteriori 16 punti,
(parametro C);
- per quanto concerne poi il parametro D, considerato che, nel caso in esame, all'interno del c.d. nucleo familiare primario del de cuius, risultano presenti altri quattro superstiti - ossia i figli-, nessun punteggio ulteriore deve essere attribuito,
pagina 17 di 21 - in relazione all'intensità e qualità della relazione affettiva (parametro E), si reputa congruo attribuire un numero di punti pari a 15, ovvero il punteggio medio previsto dalla tabella con riferimento a tale parametro.
Quindi, sommando i punti ottenuti (67) per il valore punto previsto dalle Tabelle Milanesi con riferimento all'ipotesi di morte del genitore, del figlio, del coniuge o altre figure assimilate, pari ad euro
3.911,00, e moltiplicando il predetto “valore punto” per il numero di punti riconosciuti si ottiene l'importo, già rivalutato, pari a euro 262.037,00.
Con riferimento invece ai figli del signor il danno deve essere liquidato come segue: CP_5
- quanto a figlia non convivente (0 punti), dell'età di 31 anni al momento del decesso Pt_1
del padre (22 punti), considerata l'età di 58 anni del de cuius al momento della morte (18 punti)
e la presenza nel nucleo familiare di più di 3 superstiti – la madre e i fratelli – (punti 0), nonché
l'intensità della relazione (15 punti, valore medio), si ottiene un totale di 55 punti che moltiplicati per il valore punto previsto per la morte del genitore porta alla somma di: €
215.105,00
- quanto a figlio non convivente (0 punti), dell'età di 27 anni al momento del decesso del Pt_2
padre (24 punti), considerata l'età di 58 anni del de cuius al momento della morte (18 punti) e la presenza nel nucleo familiare di più di 3 superstiti – la madre e i fratelli – (punti 0), nonché
l'intensità della relazione (15 punti, valore medio), si ottiene un totale di 57 punti che moltiplicati per il valore punto previsto per la morte del genitore porta alla somma di: €
222.927,00,
- quanto a , figlio convivente (16 punti), dell'età di 24 anni al momento del decesso del Pt_3
padre (24 punti), considerata l'età di 58 anni del de cuius al momento della morte (18 punti) e la presenza nel nucleo familiare di più di 3 superstiti – la madre e i fratelli – (punti 0), nonché
l'intensità della relazione (15 punti, valore medio), si ottiene un totale di 73 punti che moltiplicati per il valore punto previsto per la morte del genitore porta alla somma di: €
285.503,00,
- quanto a figlio convivente (16 punti), età di 37 anni al momento del decesso del padre Pt_4
(22 punti), considerata l'età di 58 anni del de cuius al momento della morte (18 punti) e la presenza nel nucleo familiare di più di 3 superstiti – la madre e i fratelli – (punti 0), nonché
l'intensità della relazione (15 punti, valore medio), si ottiene un totale di 71 punti che moltiplicati per il valore punto previsto per la morte del genitore porta alla somma di €
277.681,00.
pagina 18 di 21 Si rileva che è stato attribuito il punteggio per l'intensità della relazione parentale corrispondente al valore medio con riferimento a tutti i congiunti non essendo stato provato un rapporto affettivo di qualità ed intensità massima.
Coerentemente con la diversa natura del danno da perdita del rapporto parentale rispetto al danno da perdita della chance di godere di tale rapporto, gli importi così come indicati devono essere ridotti nella misura del 50%, ossia secondo la percentuale di chances di sopravvivenza effettivamente sottratte al signor dall'inadempimento della convenuta così come sopra illustrato. CP_5
Pertanto, alla luce di tali criteri, appare equo liquidare in favore di:
- la somma di € 131.018,50; Parte_5
- la somma di €107.552,50; Parte_1
- la somma di € 111.463,50; Parte_2
- la somma di € 142.751,50; Parte_3
- la somma di € 138.840,50. Parte_4
La somma indicata è comprensiva di ogni pregiudizio connesso a tale lesione, considerato sul piano morale, esistenziale e dinamico-relazionale.
Si ritiene, inoltre, di effettuare la liquidazione in base alle tabelle di Milano vigenti al momento della pronuncia della presente sentenza, così liquidandosi il danno all'attualità da ritenersi pienamente satisfattivo anche della rivalutazione monetaria ove il danno fosse stato liquidato al momento dell'evento. Dalla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sino all'effettivo pagamento.
Ciò è conforme al principio secondo cui: “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore
a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia
pagina 19 di 21 configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. Civ. sent. n. 6351/25 ed in senso conforme cfr. Cass. civ. ord. 18564/2018).
Le spese di lite, così come le spese processuali del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore indeterminabile complessità alta, il valore medio per tutte le fasi e l'aumento del 50 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
Le spese della Ctu medico-legale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo devono quindi essere poste definitivamente a carico della convenuta soccombente, in solido con l'interveniente volontaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. condanna Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria Della Controparte_1
e , in solido fra loro, al risarcimento per perdita di
[...] Controparte_3 chance di maggior sopravvivenza del defunto in favore degli attori che liquida in € 342.442,00, oltre interessi come in parte motiva;
2. condanna Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria Della Controparte_1
e al risarcimento del danno da perdita di chance di
[...] Controparte_3
prosecuzione del rapporto parentale sofferto iure proprio dai congiunti del signor CP_5
attori nel presente giudizio, che si liquida in favore di:
a. (C.F. ) in euro 131.018,50, oltre Parte_5 C.F._5
interessi come in parte motiva b. (C.F. ) in euro 107.552,50, oltre Parte_1 CodiceFiscale_1
interessi come in parte motiva c. (C.F. ) in euro 111.463,50, oltre interessi Parte_2 CodiceFiscale_2
come in parte motiva d. (C.F. ) in euro 142.751,50, oltre Parte_3 C.F._3
interessi come in parte motiva e. (C.F. ) in euro 138.840,50, oltre interessi Parte_4 C.F._4
come in parte motiva;
3. rigetta nel resto;
4. condanna Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria Della Controparte_1
e , in solido fra loro, alla rifusione in favore degli
[...] Controparte_3
pagina 20 di 21 attori delle spese di lite relative al presente giudizio che si liquidano in € 21.154,50 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
5. pone definitivamente le spese di CTU svolte in sede di AT a carico di
[...]
e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro. Controparte_3
Così deciso in Sassari, il 17 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Elisabetta Carta, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2404 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, via Puccini n. 70, presso e C.F._5
nello studio degli avv.ti Giuseppe Sale (C.F. ) e Luigi Marcialis (C.F. C.F._6
) che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce all'atto CodiceFiscale_7
di citazione,
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Commissario
[...] P.IVA_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott. elettivamente domiciliata in CP_2
Milano, Piazza della Conciliazione n. 5, presso e nello studio e del Prof. Avv. Paolo Vinci (C.F.
[...]
che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in calce alla C.F._8
comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
E
(C.F. , in persona del procuratore speciale pro Controparte_3 P.IVA_2
pagina 1 di 21 tempore, Dott. elettivamente domiciliata in Milano, Piazza della Conciliazione n. Controparte_4
5, presso e nello studio del Prof. Avv. Paolo Vinci (C.F. , che la rappresenta e CodiceFiscale_8
difende in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di intervento volontario e contestuale memoria di costituzione e risposta.
INTERVENIENTE VOLONTARIA
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: per parti attrici:
“A) accertare e dichiarare l'inadempimento della iniziale convenuta Controparte_1
alle obbligazioni alla stessa facenti capo in dipendenza del rapporto instaurato con il signor
[...]
e con la richiesta di assistenza dallo stesso formulata e, in particolare, dichiarare Controparte_5
l'inadempimento agli obblighi di corretta assistenza sanitaria e di informazione del paziente e dei suoi eredi sulla vicenda per cui è causa;
B) accertare e dichiarare il subentro nella responsabilità per detti inadempimenti da parte del successore della e quindi della Gestione Regionale CP_1
Sanitaria Liquidatoria, ovvero in subordine dell'effettivo successore;
C) dichiarare tenuta e condannare la convenuta Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, ovvero in subordine l'effettivo successore di - in dipendenza di tutte le azioni esperibili, contrattuali e/o da contatto CP_1
sociale ovvero anche di natura extracontrattuale - al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, e, in partico-lare, di tutti i danni ai diritti della persona garantiti a livello normativo, costituzionale e/o legislativo - e, specificamente: al risarcimento del danno non patrimoniale con riferimento alla perdita della vita, alla componente “biologica”, al danno psichico del de cuius per la lucida percezione dell'approssimarsi della morte e per lucida agonia, alla vita di relazione, ai profili esistenziali, del danno morale per le sofferenze patite e del danno parentale, derivati agli attori in conseguenza della vicenda per cui è causa, sia quali eredi del signor sia in Controparte_5 proprio;
se del caso ed in subordine, anche sotto il profilo della perdita di “chances” di guarigione e di più lunga e migliore qualità della vita del de cuius;
D) determinare detti danni nell'importo non inferiore ad €.10.000,00= (euro diecimila) per i danni cagionati direttamente al signor CP_5
e nei quali gli attori succedono ex art. 581 codice civile;
nell'importo di €.250.000,00 (euro
[...]
duecentocinquantamila) per ciascuno dei due figli non conviventi con il de cuius signori Parte_1
e nell'importo di €.300.000,00 (euro trecentomila) per ciascuno dei due
[...] Parte_2 figli conviventi con il de cuius signori e e nell'importo di Parte_3 Parte_4
pagina 2 di 21 €.350.000,00 (euro trecentocinquantamila) per il coniuge signora;
per Pt_5 Parte_5 un totale di €.1.460.000,00* (euro un milione quattrocento sessantamila), ovvero in quegli altri importi maggiori o minori che risulteranno accertati in causa, se del caso anche con valutazione equitativa;
E) con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino alla notificazione della citazione per istruzione preventiva e con gli interessi liquidati ex art. 1284 IV comma Codice civile dalla notificazione del ricorso per istruzione preventiva sino al saldo, oltre il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità degli importi risarcitori che avrebbero dovuto essere corrisposti con riferimento alla data dell'illecito; F) con la condanna della convenuta al rimborso delle spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica di parte ed alla procedura di istruzione preventiva.
Per parte convenuta:
“-In via preliminare e in via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di acquisizione della CTU resa nell'AT avente R.G. 1224/2020, per le ragioni tutte esposte in atti e si insiste per il rinnovo della CTU alla luce delle criticità dell'elaborato così come rappresentate;
- Nel merito, accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia responsabilità, di natura dolosa e/o colposa, commissiva e/o omissiva, in capo alla resistente e, per l'effetto, dichiarare infondata e pertanto rigettare integralmente la domanda della parte ricorrente, così come formulata;
Condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
- Nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsiasi responsabilità dei sanitari in forza presso la resistente, limitarsi il quantum negli stretti limiti del giusto e provato;
Quantomeno con la compensazione delle spese del presente giudizio. In ogni caso, con rigetto della richiesta di condanna ex art. 1284 comma IV c.c. e di condanna ex art. 96 c.p.c. per le motivazioni indicate in atti.”
Per parte intervenuta:
“- In via preliminare ed in via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di acquisizione della CTU resa nell'AT avente R.G. 1224/2020, per le ragioni tutte esposte in atti e si insiste per il rinnovo della CTU alla luce delle criticità dell'elaborato così come rappresentate;
- Nel merito, accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia responsabilità, di natura dolosa e/o colposa, commissiva e/o omissiva, in capo all' resistente e, per l'effetto, dichiarare infondata e CP_1
pertanto rigettare integralmente la domanda della parte ricorrente, così come formulata;
Condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
- Nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsiasi responsabilità dei sanitari in forza presso la resistente, limitarsi il quantum negli stretti limiti del
pagina 3 di 21 giusto e provato e, in caso di condanna di tenendo conto dei massimali e Controparte_3
della franchigia aggregata annua così come previsti dal contratto di polizza, nonché dei limiti della copertura così come rappresentati nel contratto e in atti;
Quantomeno con la compensazione delle spese del presente giudizio.
In ogni caso, con rigetto della richiesta di condanna ex art. 1284 comma IV c.c. e di condanna ex art.
96 c.p.c. per le motivazioni indicate in atti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” la quale consiste “nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo del ricorso, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., depositato a seguito dell'instaurato procedimento ex art. 696-bis c.p.c., i ricorrenti, e , e n Parte_5 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
proprio e nella qualità di eredi del signor , deceduto in data 26 ottobre 2016, Controparte_5
rispettivamente nella loro qualità di coniuge e figli, hanno convenuto in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante, chiedendo al Tribunale di Controparte_6
condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da loro e dal de cuius in conseguenza del decesso di quest'ultimo, causato dalla condotta negligente e imperita dei sanitari e di conseguenza della struttura ospedaliera che ebbe in cura il paziente.
Premesso che dall'11 ottobre 2000 era portatore di una protesi in dacron della Controparte_5
aorta istmica hanno allegato a sostegno delle proprie pretese:
pagina 4 di 21 - che in data 23 ottobre 2016 alle ore 12.00, il signor , accusando malessere, si era rivolto CP_5
alla Servizio di Continuità Assistenziale di , lamentando una crisi di panico associata a Per_1
una importante sintomatologia neurovegetativa, con nausea, vomito ed espettorazione frequente. La Guardia Medica aveva evidenziato in anamnesi la circostanza che il paziente fosse portatore di una protesi dell'istmo aortico e aveva effettuato gli esami, rilevando i seguenti parametri vitali “PA 110/90 mmHg, Fc 140 bpm e Frequenza Respiratoria di 99 atti/min.” e somministrando “un flacone di OP (Levosulpiride- antiemetico con azione antidispeptica e procinetica) e 15 gtt di DI (ansiolitico con azione anticonvulsivante, sedativa e miorilassante)”. Dopo circa trenta minuti, in ragione del fatto che il paziente asseriva di stare meglio, ma la frequenza cardiaca era rimasta invariata, il sanitario della Guardia medica aveva inviato il paziente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale 'San RT' di Oristano, così che potessero essere effettuati tutti gli accertamenti necessari, eseguibili solo in una struttura ospedaliera;
- che alle 13.06 della medesima giornata il signor aveva fatto accesso al Pronto CP_5
Soccorso dell'Ospedale di San RT riferendo l'importante tachicardia rilevata e di essere portatore di valvola aortica;
aveva lamentato inoltre vomito e nausea. I medici del Pronto soccorso avevano riportato in anamnesi “Cardiopalmo in paziente piretico', rilevando i seguenti parametri vitali “FC 145 bpm ritmico, PA 170/100 mmHg SpO2 98%, temperatura 38° C”
All'esame obiettivo veniva rilevata la presenza di ronchi diffusi, mentre lo stick urine era negativo.
- che alle ore 13.56 – solo 22 minuti dopo l'inizio della visita alle 13.34 – il signor era CP_5
stato dimesso con la diagnosi di febbre e con “prognosi pari a 6 giorni e una prescrizione di
Ciprofloxacina (antibiotico della famiglia dei chinoloni) 500 1 compressa die per 3 giorni nel sospetto di una infezione delle vie urinarie”;
- che la sera del 26 ottobre 2016 il signor , dopo essere andato a letto, aveva cominciato a CP_5
sentirsi male, accusando nausea, perdendo i sensi e rimettendo sangue. La moglie si era affrettata quindi a chiamare la Guardia Medica locale e l'Ambulanza medicalizzata dell'Ospedale Brotzu di Cagliari, che, intervenuta alle ore 01:35 del 27 ottobre 2016, non aveva potuto fare altro che constatare il decesso del paziente presso la sua abitazione.
Hanno depositato agli atti del fascicolo, inoltre, copia della relazione effettuata dal Consulente Tecnico del P.M. prof. a seguito di autopsia della salma disposta dalla Procura della Persona_2
Repubblica del Tribunale di Oristano il 1° dicembre 2016 e copia della relazione di consulenza tecnica pagina 5 di 21 medico-legale redatta dal Dott. CTP, entrambe concernenti il procedimento Persona_3
penale n. 2227/2016 mod. 44, della Procura della Repubblica del Tribunale di Oristano.
Hanno quindi esposto a riguardo:
- che il Consulente del P.M. aveva individuato la causa del decesso del signor in uno CP_5
shock emorragico conseguentemente ad una fistola aortoesofagea ovvero a una comunicazione creatasi tra l'aorta e l'esofago;
- che nell'esame autoptico era stato riscontrato quanto segue:
- 'Aorta: …a carico dell'istmo aortico si distingue un piccolo tratto protesico di materiale biocompatibile (Dacron) che presenta nella sua porzione inferiore una soluzione di continuo a tutto spessore, con margini netti e bordi regolari che risulta in comunicazione con il lume dell'esofago.
- B) Esofago: la mucosa si presenta di colorito rossastro fino al terzo medio con presenza, nel terzo distale, di un materiale di colorito rosso-nerastro di consistenza gelatinosa con le caratteristiche organolettiche simili a quelle del sangue. La presenza del materiale succitato si continua anche nello stomaco. Ad una più attenta ispezione, si osserva, nel limite tra terzo medio e terzo distale, una soluzione di continuo a tutto spessore della mucosa, di forma circolare con margini netti e bordi regolari che, specillata emerge nel lume dell'aorta…
- C) , aperto in situ, contiene del materiale di natura verosimilmente ematica. Il colorito Per_4
risulta rosso-nerastro, la consistenza gelatinosa. La mucosa appare comunque indenne da soluzioni di continuo.
- D) Nel corso dell'esame necroscopico è stato, inoltre, accuratamente analizzato l'intestino che non presentava alcun processo patologico macroscopicamente evidente, né - tanto meno - soluzioni di continuo della mucosa, mentre nel lume sino alle ultime anse ileali, vi è del materiale di colorito rosso-nerastro e consistenza gelatinosa, di aspetto francamente ematico”;
- che secondo il Consulente del P.M. la fistola aorto-esofagea si era aperta “poco prima del decesso, determinando la massiva fuga di sangue dal letto circolatorio dell'apparato gastro- enterico. Quindi un evento improvviso ed a rapidissima evoluzione. Una sintomatologia che poteva orientare verso l'ipotesi di una improvvisa emorragia si è avuta solo la sera del 26 ottobre 2016 quando … dopo essere andato a letto il si sentiva male: accusava CP_5
nausea, perdeva i sensi e rimetteva il proprio sangue.” E che “in nessun momento del ricovero né prima dello stesso, il Sig. ha accusato uno” dei sintomi ricoducibili alla Triade CP_5
di Chiari “che avrebbero dovuto o potuto allertare i Sanitari per attuare le dovute cure del caso”,
pagina 6 di 21 - che invece, il dott. nella relazione tecnica di parte allegata agli atti, pur Persona_3
condividendo con il C.T. del Pubblico Ministero, l'individuazione della causa del decesso, ha fermamente contestato le sue valutazioni circa la tempistica del sanguinamento e dell'exitus, ritenendo che “La diffusa presenza a livello intestinale di materiale ematico dal colorito nerastro è infatti indicativo dell'avvenuto transito attraverso la residua porzione di esofago, stazionamento nello stomaco - dove la degradazione dell'emoglobina in ematina ad opera dell'acido cloridico con conseguente mutamento cromatico - e successivo svuotamento, con transito attraverso l'intestino tenue, che necessariamente deriva da una valida e presentepropulsione peristaltica. In altre parole, la progressione del sangue digerito nell'intestino del è certamente avvenuta, e non potrebbe essere altrimenti, CP_5 mentre questo si trovava ancora in vita. L'autorevole Manuale a tal proposito indica Per_5
chiaramente che la presenza di melena - “emissione attraverso l'ano con le feci di sangue digerito” - indica che il sangue ha stazionato nel tratto gastro-intestinale per almeno 14 ore e fino a 3-5 giorni”;
- che il CTP ha concluso nel senso “che è possibile affermare, con criterio di elevatissima probabilità scientifica, che durante l'accesso in PS del 23.10.06 il sig. Controparte_5
presentasse segni e sintomi clinici chiaramente indicativi di Sepsi secondo le Linee Guida accreditate e coeve e pertanto meritava accertamenti clinico strumentali che indagassero tale condizione settica a maggior ragione in un paziente portatore di un endoprotesi dell'istmo aortico” rilevando pertanto che “i Sanitari del PS ignoravano quindi inescusabilmente
l'importante quadro clinico dimettendo il paziente a domicilio con una blanda terapia antibiotica (di certo per nulla efficace nei confronti di un quadro settico) nel sospetto di una non meglio precisata iniezione (a fronte, peraltro, della negatività dell'esame di approfondimento effettuato: stick urine). Tale condotta appare totalmente difforme da quella esigibile e pertanto censurabile in quanto un ricovero ospedaliero, con l'esecuzione dei dovuti accertamenti, avrebbe certamente inquadrato il quadro settico e posto in essere un'adeguata terapia antibiotica. In virtù della importante condizione di portatore di protesi dell'istmo aortico gli accertamenti sarebbero stati estesi anche a quegli esami strumentali (TAC/RMN con rade e ecocardiografia transesofagea) in grado di evidenziare le condizioni della protesi che, alla luce del quadro autoptico di sangue digerito fino agli ultimi segmenti ileali, era con elevata probabilità già interessata da un processo di fistolizzazione attiva con sanguinamento lento. Il precoce riscontro diagnostico di tale evenienza avrebbe consentito il trasferimento in ima struttura di chirurgia vascolare con la sostituzione chirurgica dell'endoprotesi, con
pagina 7 di 21 sopravvivenza attesa tra il 70 ed il 95%, come indicato dalla più autorevole letteratura internazionale consultata, in grado di soddisfare abbondantemente il criterio di valutazione civilistico del “più probabile che non”.
Hanno quindi rappresentato che in data 22 aprile 2020 avevano depositato dinanzi a questo Tribunale ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. e che in occasione di tale procedimento, iscritto al N.R.G. 1224/2020., erano stati nominati quali C.T.U il dott. (medico legale) e Persona_6
il Prof. (specialista in cardiologia), i quali avevano accertato le dedotte omissioni e Persona_7
correlate inadempienze in capo all'ente ospedaliero
Decorsi oltre 6 mesi dal deposito del ricorso ed essendosi realizzata la condizione di procedibilità, i ricorrenti hanno quindi agito nella presente sede nei confronti dell'ATS per ottenere il risarcimento dei danni subiti, sia iure hereditatis, sia iure proprio ed hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita , intervenuta volontaria in qualità di assicurazione Controparte_3
di subentrata alla . CP_1 Controparte_7
Ha dato preliminarmente atto dell'estinzione dell'ente convenuto, Controparte_1
chiedendo l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 c.p.c.
[...]
Ha quindi eccepito l'improcedibilità/ inammissibilità dell'azione ex art. 702-bis c.p.c. per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge (un'istruzione non sommaria) e ha chiesto al Giudice fissarsi con ordinanza non impugnabile l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. con contestuale concessione dei termini di cui al sesto comma per il deposito delle memorie.
Ancora in via preliminare, ha contestato le risultanze della consulenza tecnica depositata in sede di
AT, eccependo che il decesso del signor era stato un evento talmente improvviso di tal CP_5
che, anche a fronte di una differente condotta sanitaria, non sarebbe stato possibile alcun intervento o un'altra differente evoluzione della vicenda.
A sostegno dei propri assunti ha richiamato le conclusioni del CTPM in sede di procedimento penale, dando atto che lo stesso si era concluso con la richiesta di archiviazione: “alla luce della relazione del consulente del PM deve escludersi una responsabilità medica nell'evento che ha condotto alla morte di
: invero, la causa della morte è stata identificata con la fissurazione dell'aorta, Controparte_5
che ha portato a immediata emorragia fatale. Il malore accusato lo stesso giorno dal povero
[...]
quand'anche fosse stato legato alla causa del decesso, non era sintomatico della malattia e CP_5
non avrebbe mai potuto allertare i medici su quello che sarebbe successo la notte”.
Ha aggiunto che la perdita di chance, calcolata nella misura del 50% dai consulenti, doveva ritenersi eccessiva in quanto la fistola aorto-esofagea è complicanza rara e dotata di una elevata mortalità
pagina 8 di 21 stimata dal 70% al 100% dei casi, anche dopo corretto trattamento chirurgico a causa di complicanze infettive, mediastiniti, recidiva di fistola.
Ha chiesto quindi il rinnovo della consulenza tecnica e nel merito dichiararsi accertata l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo all'ATS e quindi rigettarsi la domanda attorea;
in subordine ha chiesto la limitazione del quantum del risarcimento negli stretti limiti del giusto e provato.
Si è costituita, in data 12.10.2022, la Controparte_1
la quale si è associata integralmente alle difese svolte da
[...]
, formulando anch'essa eccezione di improcedibilità/ Controparte_3
inammissibilità dell'azione ex art. 702-bis, richiesta di rinnovo della CTU, e nel merito il rigetto integrale della domanda attorea, nonché, in subordine, la limitazione del quantum nei stretti limiti del giusto e provato.
All'esito della prima udienza, in data 25 ottobre 2022, il Giudice ha disposto il mutamento del rito.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, escussione di testimoni e acquisizione della CTU medico-legale svolta in sede di AT nel procedimento N.R.G. 1224/2020 e all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 4 d febbraio
2025 ex art. 127-ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La vicenda per cui è causa, così come ricostruita, si inquadra all'interno del tema della responsabilità professionale, con particolare riferimento all'attività medico-chirurgica.
Preliminarmente occorre inquadrare in diritto la responsabilità della convenuta, la quale per quanto concerne i danni iure hereditatis lamentati dagli attori è tenuta a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (cfr. ex multis Cass. civ. n. 14615 del 2020 ed in senso conforme n. 18610/2015; n.
1620/2012; Cass. Sez. Un. 13533/2001) come anche confermato anche dall'art. 7, co. 1, l. 24/2017 (pur non applicabile ratione temporis al caso di specie), fondandosi sul c.d. “contratto di spedalità”.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, l'accettazione di un paziente in una struttura ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto atipico tra paziente e struttura sanitaria, denominato di spedalità o di assistenza sanitaria, il quale ha per oggetto una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie (cfr. Cass., Sez. III,
n. 8826 del 2007, Cass. SSUU, n. 577/2008).
pagina 9 di 21 Da ciò discende che la struttura ospedaliera risponde per fatto proprio ai sensi del 1218 c.c. quando consegue a fatti propri di inadempimento agli obblighi di protezione e accessori, mentre è indiretta per fatto altrui ex art. 1228 c.c. quando deriva dall'inadempimento della prestazione professionale del sanitario in essa operante (cfr. Cass. civ. n. 1620 del 2012, n. 1043/19).
Dalla natura contrattuale della responsabilità dell'ente ospedaliero consegue la seguente ripartizione dell'onere probatorio: grava sul creditore-attore provare, insieme alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, dimostrando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno patito, e la produzione di un danno risarcibile, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento è stato cagionato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque che esso sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex multis tra le più recenti Cass. civ. Sez. III ordinanza n. 5922 del 2024).
In relazione all'accertamento del nesso causale fra la condotta (nel caso di specie omissiva) contestata dagli attori e l'evento dannoso si deve poi tenere conto che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio. Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso." (Cfr. Cass. civ. Sez. III n. 16123 del 2010) e che il criterio del “più probabile che non” va inteso nel settore della responsabilità medica come un concetto di probabilità non necessariamente statistico ma soprattutto logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza
pagina 10 di 21 intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (cfr. Cass. civ. Sez. III -
ordinanza n. 25805 del 2024).
Nel caso di specie gli attori hanno allegato l'inadempimento della convenuta rappresentando che la morte del proprio caro era da ascrivere alla condotta gravemente negligente tenuta dai sanitari del
Pronto Soccorso ove si era recato il sig. , consistita nel raccogliere in modo incompleto CP_5
informazioni che sarebbero state utili alla diagnosi, non svolgendo gli esami che sarebbero stati necessari ed effettuando la visita del paziente in modo frettoloso e superficiale.
A fondamento delle proprie allegazioni hanno richiamato le conclusioni spiegate dai Collegio peritale nominato in sede di procedimento per AT (acquisito al presente) il quale ha accertato l'inadempimento della struttura convenuta agli obblighi cui era tenuta e, in particolare, l'omessa raccolta anamnestica e l'omessa esecuzione di accertamenti di laboratorio e strumentali ritenuti necessari a fronte della sintomatologia lamentata dal paziente, condotta che qualora posta in essere avrebbe consentito di giungere tempestivamente e correttamente alla diagnosi di sepsi.
Tanto premesso, alla luce dei criteri ora esposti, sulla scorta delle prove acquisite e della c.t.u. espletata
– resa necessaria dalla natura tecnica degli accertamenti richiesti – ritiene il Giudice adito che la domanda attorea meriti accoglimento nei termini e nei limiti in appresso illustrati.
Non ci sono dubbi (né vi è contestazione sul punto) in ordine all'avvenuta conclusione di un contratto avente per oggetto prestazioni sanitarie tra il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Marino e il signor
, come dimostrato dal verbale di accettazione e delle prestazioni sanitarie prodotto agli atti il CP_5 quale attesta che il signor di anni 58 all'epoca del fatto, accedeva in codice verde nella CP_5
struttura sanitaria con problema principale di “Febbre” con la seguente anamnesi “cardiopalma e brivido in paziente pirettico. Buone condizioni generali. Ronchi diffusi. Perfalgan 1 G EV. Stick urine: negativo” e che reca l'ora di inizio della visita alle 13.34 e quella di dimissioni con codice verde alle
13.56 con invio al medico curante.
Deve inoltre ritenersi provato che i sanitari del Pronto soccorso dell'Ospedale San RT di Oristano non si si siano attenuti ai comuni elementi di prudenza medica e non abbiano gestito adeguatamente ed in modo aderente alle buone prassi dell'arte medica la problematica specifica che si presentava alla loro attenzione, dovendosi condividere le valutazioni e le conclusioni della CTU, perché puntuali, coerenti e prive di contraddizioni logiche intrinseche.
Hanno difatti premesso i Consulenti nominati che il sanitario in turno presso il servizio di continuità assistenziale di OL (OR) abbia correttamente raccolto l'anamnesi patologica remota e in particolare abbia annotato, nell'allegato M, l'evento traumatico occorso nel 2000 al paziente sottoposto alla sua attenzione, con conseguente impianto di una protesi per la correzione cruenta della rottura pagina 11 di 21 dell'istmo aortico, abbia inoltre indicato i sintomi riferiti dal paziente registrando i seguenti parametri: la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la temperatura corporea.
Il sanitario ha poi praticato la terapia farmacologica indicata per il quadro clinico presentato al momento della sua valutazione (antiemetico: per il trattamento del sintomo nausea e vomito - ansiolitico: per il trattamento dell'attacco di panico) e ancora più opportunamente, rilevando la persistenza dell'alta frequenza cardiaca (140 bpm) dopo la somministrazione dei suddetti medicinali, ha ritenuto la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti inviando tempestivamente il paziente ad un Pronto Soccorso ospedaliero, sede sanitaria più adeguata per gli approfondimenti diagnostici ed eventualmente terapeutici che il quadro sintomatologico richiedeva e senza dubbio non effettuabili in una Guardia Medica.
Se l'operato del medico presso il servizio di continuità assistenziale di R) è del tutto esente Persona_1
da censure, alla medesima conclusione non si può giungere con riferimento alla condotta dei sanitari del P.O. in cui il sig. si è recato alle ore 13.06 dello stesso giorno. CP_5
Come osservato dai CTU, difatti, “In merito al percorso clinico/assistenziale presso il Pronto Soccorso del P.O. San RT di Oristano è curioso notare come la diagnosi di dimissione (febbre) sia identica
a quella di accentazione al momento del triage;
ciò è la prova del fatto che il quadro clinico del Sig. non è stato minimamente indagato. Questo comportamento assistenziale ha favorito CP_5
l'evoluzione del processo infettivo della protesi aortica, verso la comparsa della fistola aorto-esofagea, che ha determinato la gravissima emorragia digestiva con conseguente shock emorragico e
l'inevitabile decesso del Sig. ” CP_5
I CTU hanno quindi riferito che la frequenza cardiaca significativa - valorizzata invece dalla Guardia medica e motivo dell'invio al Pronto soccorso - la presenza di febbre unita alla particolare condizione del paziente, portatore di protesi aortica – circostanza segnalata dalla medesima Guardia medica - avrebbe dovuto allertare i medici dell'Ospedale San Marino, spingendoli ad approfondire il quadro diagnostico e a effettuare gli esami del caso, perché tutti sintomi di una sepsi in atto: “i parametri rilevati, ossia la temperatura timpanica (38,8°C), la frequenza cardiaca (130 bpm), la frequenza respiratoria (probabilmente ben oltre i limiti fisiologici), dovevano essere considerati suggestivi di sepsi ed in ogni caso meritevoli di ulteriori accertamenti diagnostici in ambito ospedaliero;
invece sono stati considerati “rassicurati” al punto che il paziente, dopo solo 22 minuti di osservazione, è stato inviato al proprio domicilio alle cure del medico di medicina generale con la diagnosi di febbre.”
(v. pag. 19 della CTU).
E ancora: “Riteniamo ingiustificabile sul piano clinico tale comportamento che appare palesemente omissivo, se si tiene conto della tachicardia e della polipnea (probabilmente non così elevata come
pagina 12 di 21 riportato nel verbale della G.M.) in presenza di febbre che al momento della dimissione raggiungeva i
38.8 °C. Tale quadro sintomatologico era meritevole di approfondimento diagnostico, tanto più in un paziente portatore di protesi aortica, come opportunamente segnalato dal Medico di G.M. Riteniamo che si sarebbe dovuto indagare più approfonditamente quantomeno l'apparato cardiocircolatorio, eseguendo un ECG, e quello respiratorio, effettuando una radiografia del torace;
in quanto tachicardia, polipnea e febbre, come nel caso del Sig. dovevano far sospettare una CP_5 sepsi condizione clinica molto grave e indiscutibilmente meritevole di ulteriori accertamenti in ambito ospedaliero, in particolare in paziente, come già detto, portatore di protesi aortica”.
“Questo comportamento assistenziale ha favorito l'evoluzione del processo infettivo della protesi aortica, verso la comparsa della fistola aorto-esofagea, che ha determinato la gravissima emorragia digestiva con conseguente shock emorragico e l'inevitabile decesso del Sig. . CP_5
La tempestività di questa diagnosi e l'effettuazione degli esami diagnostici correlati “avrebbero, con elevata probabilità, consentito l'individuazione della infezione protesica e posto l'indicazione ad intervento terapeutico verosimilmente chirurgico, con rimozione della protesi infetta e sostituzione con nuovo impianto, e trattamento antibiotico ad ampio spettro mirato dopo individuazione dell'agente patogeno, causa dell'infezione protesica, creando condizioni cliniche più favorevoli ad una evoluzione non infausta come quella rappresentata dalla imponente e inevitabile emorragia digestiva da fistola aorto-esofagea”.
Il collegio peritale è quindi giunto alla seguente conclusione: “Per le motivazioni sopra esposte a parere degli scriventi le chances di sopravvivenza sottratte al Sig. a causa del CP_5
comportamento dei sanitari del P.O. San RT di Oristano, possono considerarsi prossime al 50%, ossia statisticamente significative, ricordando che notoriamente il 20% rappresenta il cut off al di sotto del quale non dovrebbe essere ammesso un danno da perdita di chances essendo il valore contrappeso delle improbabilità del nesso causale superiore all'80%”.
Le conclusioni della CTU, frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti scevre da incoerenze ovvero contraddizioni logiche, pertanto, evidenziano che il danno – evento causato dalla condotta omissiva della struttura e, segnatamente dei sanitari che ebbero in cura il paziente, presenta la forma e i requisiti del danno da perdita di chance, così come delineato dalla giurisprudenza più recente.
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza, infatti, è identificato come la perdita – seria, apprezzabile e concreta, ma incerta nell'an e nel quantum - della possibilità di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive od omesse conseguenti all'errore medico. L'evento di danno in questo caso non è costituito dalla perdita anticipata della vita, ma dalla perdita della possibilità di un pagina 13 di 21 risultato migliore, ossia di una possibile ulteriore sopravvivenza. (cfr. Cass. Civ.
Sez. III, n. 28993 del 2019).
Tale danno integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente, e va accertato non solo mediante gli ordinari principi in tema di causalità e regolarità statistica, ma anche considerando tutti i dati medico-anamnestici relativi e peculiari al soggetto leso i quali consentono di formulare compiutamente un giudizio circa la possibilità di vivere per un lasso temporale ancora più lungo (cfr. Cass. civ. Sez. IIII 26851/2023, Cass. civ. sez.
III n. 5641/2018).
Orbene, nel caso sub iudice, i CTU hanno riconosciuto che l'operato dei sanitari dell'ospedale San
RT è stato carente nella raccolta delle informazioni e superficiale nel trattamento, permettendo all'infezione della protesi aortica di svilupparsi fino a determinare la comparsa della fistola aorto- esofagea a sua volta causa dell'emorragia interna gravissima che ha condotto alla morte il signor
[...]
CP_5
Ciò nonostante, i consulenti, tenuto conto del tasso di mortalità (40% a 30 giorni e tra il 46% e il 66% a un anno) al quale vanno incontro i pazienti vittime di infezione di protesi aortica con necessità di intervento di espianto e del tasso di sopravvivenza (46% a un anno) dei pazienti che abbiano subito un trattamento aggressivo che includa esofagectomia radicale e sostituzione dell'aorta, hanno concluso riferendo che il signor a causa della condotta omissiva imperita e negligente della convenuta CP_5
ha perduto delle concrete e apprezzabili chance di sopravvivere, quantificate nella misura del 50%.
Orbene, in ordine alla liquidazione di siffatta voce di danno non può che darsi ingresso ad una stima equitativa che tenga conto, in primo luogo, dell'età del paziente e delle sue generali condizioni di salute e preesistenti comorbilità.
Condividendosi l'orientamento della più autorevole giurisprudenza di merito si ritiene equo utilizzare come mero riferimento parametrico il valore monetario minimo posto dalle Tabelle del Tribunale di
Milano, approvate dal CDM in data 25.11.2024 e pubblicate in G.U. il 18 febbraio 2025, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica, utilizzando come base di calcolo il valore monetario previsto per un'invalidità permanente del 100% in persona dello stesso sesso e della stessa età della vittima - uomo di 58 anni- e riducendo poi tale valore nella misura percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta - 50% nel caso di specie - (cfr.
Corte di Appello di Milano n. 1787 del 2025 sull'utilizzo del succitato criterio).
Partendo, dunque, da una cifra ipotetica di euro 684.884,00, il 50% di siffatto valore consente di giungere ad una liquidazione nella misura di euro 342.442,00, che corrisponde dunque al danno da pagina 14 di 21 perdita di chance di sopravvivenza patito dal signor in proprio e trasmesso agli eredi iure CP_5
successionis.
La domanda risarcitoria non può essere accolta, invece, con riferimento agli altri danni lamentati dagli attori iure hereditatis.
Quanto al danno tanatologico la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la storica sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015, ha stabilito che il danno tanatologico non è risarcibile, sancendo che, in caso di morte immediata o avvenuta a brevissima distanza dalle lesioni, non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis (ed in senso conforme sent. n. 26851/23 “in tema di responsabilità sanitaria, in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da
"perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis", non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. È possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto” ed in senso conforme Cass. SSUU sent. n. 15350/2015).
Quanto alle altre voci risarcitorie (“alla componente “biologica”, al danno psichico del decuius per la lucida percezione dell'approssimarsi della morte e per lucida agonia, alla vita di relazione, ai profili esistenziali, del danno morale per le sofferenze patite”) i danni in questione sono stati solo genericamente nominati, senza un'allegazione e una descrizione specifica della loro concreta estrinsecazione in capo al de cuius, di tal che la relativa domanda non può che essere rigettata. Si osserva, comunque, che l'eventuale danno biologico terminale è da ricondursi all'evento morte (da perdita della vita) e non invece alla perdita di chance di sopravvivenza, danno riconosciuto come sussistente nel caso sub iudice.
***
Quanto alla richiesta risarcitoria dei danni subiti iure proprio dagli attori si osserva in diritto che è ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita della chance di continuare a godere del rapporto parentale, in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduta ovvero abbia perso la possibilità di sopravvivere, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare.
Con riguardo a siffatta tipologia di danno, il soggetto che ne chiede il risarcimento fa valere un interesse “all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della
pagina 15 di 21 famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato” (Cass. Civ. sez. III n. 2557 del 2011).
È stato quindi rilevato che la responsabilità che viene in rilievo in tale ipotesi è quella extracontrattuale, non essendo i prossimi congiunti destinatari di alcuna obbligazione da parte dell'ente ospedaliero dal momento che il contratto è stato concluso da questa con il de cuius e non è configurabile, in linea generale, che esso esplichi effetti protettivi nei confronti dei terzi congiunti, salva la particolare ipotesi del contratto concluso dalla struttura con la gestante e avente riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione. (cfr. Cass. civ. sez. III n. 14615 del 2020).
Grava sugli attori, dunque, l'onere di provare il fatto illecito, quindi la condotta colposa dell'ospedale,
l'evento dannoso e il nesso causale – nonché il danno conseguenza, riconducibile nel caso di specie al danno da perdita del rapporto parentale (inteso come perdita di chance di continuare a godere del predetto rapporto).
Dimostrati, per le ragioni sopra illustrate, l'inadempimento della struttura ospedaliera e il nesso causale tra condotta colposa dei sanitari ed evento (perdita di chance di sopravvivenza del de cuius), può ritenersi altresì provato il lamentato danno da perdita del rapporto parentale, avendo la Suprema Corte ritenuto che l'uccisione di una persona consente di presumere, da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze queste che possono rilevare invece ai fini del quantum debeatur); (cfr. Cass. civ. Sez. III, n. 22397 del 2022).
Orbene nel caso di specie gli attori hanno comunque allegato e provato, con l'escussione dei testimoni indicati, la presenza di un forte legame affettivo col congiunto, la frequentazione assidua della famiglia d'origine anche da parte dei figli non conviventi, la condivisione di abitudini e passioni in comune, come la musica e la passione sportiva per il calcetto (v. verbale di udienza del 22.04.2024).
Non può quindi dubitarsi del fatto che la morte del signor abbia cagionato una profonda CP_5
sofferenza nei suoi prossimi congiunti, sia per la perdita del coniuge e padre, figura di fondamentale importanza e presenza nella vita di ciascuno degli attori, sia per le modalità con cui la dipartita si è
pagina 16 di 21 verificata, in modo talmente improvviso e inaspettato da stravolgere ogni consuetudine di vita che le parti avevano consolidato negli anni.
La monetizzazione di siffatto danno di natura non patrimoniale, deve essere fatta in via equitativa ex art. 1226 c.c. e in conformità ai criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità nel 2021 per cui: “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. (cfr.
Cass. civ. Sez. III n. 10579 del 2021)".
Solo così, infatti, si garantisce non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, assicurando al tempo stesso un sufficiente grado di personalizzazione della liquidazione in considerazione delle peculiarità del caso concreto.
Ritiene il Giudice adito che tali criteri risarcitori siano pienamente soddisfatti dalle Tabelle del
Tribunale di Milano precedentemente citate, le quali prevedono per l'appunto un sistema di attribuzione di un punteggio numerico riferito al grado di parentela, all'età della vittima, e del superstite, alla convivenza tra la vittima e il congiunto superstite, alla composizione del nucleo familiare nonché alla qualità e all'intensità della relazione parentale.
Deve pertanto operarsi la seguente liquidazione del danno.
Con riferimento alla moglie : Pt_5
- per quanto attiene l'età della vittima primaria (parametro A), dal momento che il signor all'epoca del decesso, aveva un'età di anni 58, deve essere attribuito un numero di punti CP_5
pari a 18;
- relativamente all'età della vittima superstite (parametro B), poiché ella all'epoca del sinistro, presentava un'età di anni 56, devono essere ugualmente attribuiti 18 punti,
- essendo pacifico che i coniugi convivevano devono essere attribuiti ulteriori 16 punti,
(parametro C);
- per quanto concerne poi il parametro D, considerato che, nel caso in esame, all'interno del c.d. nucleo familiare primario del de cuius, risultano presenti altri quattro superstiti - ossia i figli-, nessun punteggio ulteriore deve essere attribuito,
pagina 17 di 21 - in relazione all'intensità e qualità della relazione affettiva (parametro E), si reputa congruo attribuire un numero di punti pari a 15, ovvero il punteggio medio previsto dalla tabella con riferimento a tale parametro.
Quindi, sommando i punti ottenuti (67) per il valore punto previsto dalle Tabelle Milanesi con riferimento all'ipotesi di morte del genitore, del figlio, del coniuge o altre figure assimilate, pari ad euro
3.911,00, e moltiplicando il predetto “valore punto” per il numero di punti riconosciuti si ottiene l'importo, già rivalutato, pari a euro 262.037,00.
Con riferimento invece ai figli del signor il danno deve essere liquidato come segue: CP_5
- quanto a figlia non convivente (0 punti), dell'età di 31 anni al momento del decesso Pt_1
del padre (22 punti), considerata l'età di 58 anni del de cuius al momento della morte (18 punti)
e la presenza nel nucleo familiare di più di 3 superstiti – la madre e i fratelli – (punti 0), nonché
l'intensità della relazione (15 punti, valore medio), si ottiene un totale di 55 punti che moltiplicati per il valore punto previsto per la morte del genitore porta alla somma di: €
215.105,00
- quanto a figlio non convivente (0 punti), dell'età di 27 anni al momento del decesso del Pt_2
padre (24 punti), considerata l'età di 58 anni del de cuius al momento della morte (18 punti) e la presenza nel nucleo familiare di più di 3 superstiti – la madre e i fratelli – (punti 0), nonché
l'intensità della relazione (15 punti, valore medio), si ottiene un totale di 57 punti che moltiplicati per il valore punto previsto per la morte del genitore porta alla somma di: €
222.927,00,
- quanto a , figlio convivente (16 punti), dell'età di 24 anni al momento del decesso del Pt_3
padre (24 punti), considerata l'età di 58 anni del de cuius al momento della morte (18 punti) e la presenza nel nucleo familiare di più di 3 superstiti – la madre e i fratelli – (punti 0), nonché
l'intensità della relazione (15 punti, valore medio), si ottiene un totale di 73 punti che moltiplicati per il valore punto previsto per la morte del genitore porta alla somma di: €
285.503,00,
- quanto a figlio convivente (16 punti), età di 37 anni al momento del decesso del padre Pt_4
(22 punti), considerata l'età di 58 anni del de cuius al momento della morte (18 punti) e la presenza nel nucleo familiare di più di 3 superstiti – la madre e i fratelli – (punti 0), nonché
l'intensità della relazione (15 punti, valore medio), si ottiene un totale di 71 punti che moltiplicati per il valore punto previsto per la morte del genitore porta alla somma di €
277.681,00.
pagina 18 di 21 Si rileva che è stato attribuito il punteggio per l'intensità della relazione parentale corrispondente al valore medio con riferimento a tutti i congiunti non essendo stato provato un rapporto affettivo di qualità ed intensità massima.
Coerentemente con la diversa natura del danno da perdita del rapporto parentale rispetto al danno da perdita della chance di godere di tale rapporto, gli importi così come indicati devono essere ridotti nella misura del 50%, ossia secondo la percentuale di chances di sopravvivenza effettivamente sottratte al signor dall'inadempimento della convenuta così come sopra illustrato. CP_5
Pertanto, alla luce di tali criteri, appare equo liquidare in favore di:
- la somma di € 131.018,50; Parte_5
- la somma di €107.552,50; Parte_1
- la somma di € 111.463,50; Parte_2
- la somma di € 142.751,50; Parte_3
- la somma di € 138.840,50. Parte_4
La somma indicata è comprensiva di ogni pregiudizio connesso a tale lesione, considerato sul piano morale, esistenziale e dinamico-relazionale.
Si ritiene, inoltre, di effettuare la liquidazione in base alle tabelle di Milano vigenti al momento della pronuncia della presente sentenza, così liquidandosi il danno all'attualità da ritenersi pienamente satisfattivo anche della rivalutazione monetaria ove il danno fosse stato liquidato al momento dell'evento. Dalla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sino all'effettivo pagamento.
Ciò è conforme al principio secondo cui: “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore
a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia
pagina 19 di 21 configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. Civ. sent. n. 6351/25 ed in senso conforme cfr. Cass. civ. ord. 18564/2018).
Le spese di lite, così come le spese processuali del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore indeterminabile complessità alta, il valore medio per tutte le fasi e l'aumento del 50 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
Le spese della Ctu medico-legale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo devono quindi essere poste definitivamente a carico della convenuta soccombente, in solido con l'interveniente volontaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. condanna Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria Della Controparte_1
e , in solido fra loro, al risarcimento per perdita di
[...] Controparte_3 chance di maggior sopravvivenza del defunto in favore degli attori che liquida in € 342.442,00, oltre interessi come in parte motiva;
2. condanna Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria Della Controparte_1
e al risarcimento del danno da perdita di chance di
[...] Controparte_3
prosecuzione del rapporto parentale sofferto iure proprio dai congiunti del signor CP_5
attori nel presente giudizio, che si liquida in favore di:
a. (C.F. ) in euro 131.018,50, oltre Parte_5 C.F._5
interessi come in parte motiva b. (C.F. ) in euro 107.552,50, oltre Parte_1 CodiceFiscale_1
interessi come in parte motiva c. (C.F. ) in euro 111.463,50, oltre interessi Parte_2 CodiceFiscale_2
come in parte motiva d. (C.F. ) in euro 142.751,50, oltre Parte_3 C.F._3
interessi come in parte motiva e. (C.F. ) in euro 138.840,50, oltre interessi Parte_4 C.F._4
come in parte motiva;
3. rigetta nel resto;
4. condanna Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria Della Controparte_1
e , in solido fra loro, alla rifusione in favore degli
[...] Controparte_3
pagina 20 di 21 attori delle spese di lite relative al presente giudizio che si liquidano in € 21.154,50 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
5. pone definitivamente le spese di CTU svolte in sede di AT a carico di
[...]
e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro. Controparte_3
Così deciso in Sassari, il 17 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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