Ordinanza cautelare 11 luglio 2019
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2023
N. 02569/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01378/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Renato Vazzana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Fiasconaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Polizzi, Gabriele Giambrone, Emanuele Castiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altavilla Milicia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS-di diniego di permesso di costruire in sanatoria ed ingiunzione di demolizione, notificata in data 02.04.2019, con la quale il Responsabile del III settore del Comune di Altavilla Milicia ha:
a) denegato agli odierni ricorrenti il permesso di costruire in sanatoria rigettando le istanze dagli stessi presentate di cui ai -OMISSIS-tendenti ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per l’edificio a tre elevazioni fuori terra oltre al corpo accessorio esterno sito in Altavilla Milicia, via -OMISSIS- ed identificato catastalmente al foglio -OMISSIS-;
b) ordinato ed ingiunto agli indicati ricorrenti, in qualità di proprietari, la demolizione dell’edificio de quo e il ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro novanta giorni dalla notifica di detto provvedimento.
- di ogni altro atto ad esso provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 giugno 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti in epigrafe e se ne chiede l’annullamento.
2. In particolare, la questione ha ad oggetto un diniego di permesso di costruire in sanatoria ed una ingiunzione di demolizione notificati in data 2 aprile 2019.
3. I motivi dedotti riguardano, in sintesi:
(I) Violazione e falsa applicazione della legge 241/1990. violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 689/1981. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, del difetto di istruttoria e della illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost. Nullità strutturale dell’ordinanza.
Nel dettaglio, espone parte ricorrente che l’ordinanza impugnata, nel limitarsi ad evidenziare il collocamento parziale delle opere entro la fascia dei 150 metri dalla battigia, violerebbe il principio di legalità, nella sua declinazione di principio di sufficiente determinatezza della fattispecie.
(II) Violazione e falsa applicazione della l.n. 241/1990 e dell’art. 7 della legge 47/1985, come recepita dalla l.r. n. 47/ 1985. Violazione e falsa applicazione della l.r. 78/96 e della l.r. 15/91.
Eccesso di potere per errore di fatto e manifesta ingiustizia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34, co.2, d.p.r. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.
L’Amministrazione procedente - a detta dei ricorrenti - avrebbe fondato il provvedimento de quo su presupposti di fatto errati, in quanto il manufatto sarebbe stato realizzato prima dell’entrata in vigore della l.r. 15/91 che ha previsto il vincolo di inedificabilità anche nei confronti dei privati (quando invece, in tesi, la normativa asseritamente lesa, l.r. 78/1976, si riferiva solamente ai Comuni sprovvisti di Piano Regolatore Generale).
(III) Violazione e falsa applicazione della l.n.47/85 e della l.reg. n. 37/85 – del d.p.r. 380/2001 -Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della illogicità manifesta, della contraddittorietà e del difetto assoluto di motivazione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.
Parte ricorrente osserva che il lungo lasso temporale intercorso tra la realizzazione degli interventi edilizi e l’adozione del provvedimento repressivo avrebbe imposto al Comune un obbligo di motivazione rafforzato, in merito all’interesse pubblico ritenuto prevalente sulle posizioni private consolidatesi nel tempo.
4. Il Comune ritualmente intimato non si è costituito in giudizio.
5. Con ordinanza -OMISSIS-questo Tribunale ha respinto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento, proposta in via incidentale da parte ricorrente, così statuendo: “ Considerato che devono ritenersi realizzati in violazione del vincolo di inedificabilità previsto dalla legge reg. n. 78/1976 tutti gli immobili realizzati dopo l’entrata in vigore di detta legge, in considerazione della sua interpretazione autentica fornita con la legge reg. n. 15/1991;
Considerato che l’immobile in questione, che non può non essere considerato in modo unitario, come peraltro deduce lo stesso ricorrente, viola il richiamato vincolo di inedificabilità, seppur solo parte di esso ricade nella fascia dei 150 metri dal mare, con la conseguenza che risulta inevitabile disporne l’integrale demolizione;
Considerato che, sulla base dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa, l’attività di repressione degli abusi è un’attività doverosa, che non richiede alcun particolare interesse pubblico e che non è ipotizzabile alcun legittimo affidamento in capo a chi si è reso responsabile di un abuso edilizio ”.
6. All’udienza in epigrafe, tenutasi da remoto secondo le norme applicabili, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato e va respinto, dovendosi confermare il giudizio cautelare.
8. Con riguardo a fattispecie del genere di quella in esame questo Tribunale ha costantemente ritenuto che: “ Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia sancito dall'art. 15 l. reg. Sicilia 12 giugno 1976 n. 78, ha come destinatari, in base alle successive l. reg. Sicilia 30 aprile 1991 n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994 n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro tale fascia. Il vincolo a tutela delle coste è inderogabile e prevale anche sulle eventuali differenti previsioni degli strumenti urbanistici comunque successivamente adottati rispetto all'entrata in vigore della normativa in esame ”. (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 26/07/2016, n.1887).
Quanto appena evidenziato comporta la declaratoria di infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso dal momento che, da un lato, era onere della parte ricorrente dimostrare ex art. 64 c.p.a. che la parzialità dell’abuso risultava di consistenza minimale, cosa non accaduta, e, dall’altro lato non si rinvengono eccezioni, del genere di quelle dedotte dalla parte ricorrente sopra richiamate, alla sfera di operatività del divieto di costruzione nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia di cui alla norma applicata dal Comune.
9. Con riferimento alla presunta violazione del legittimo affidamento dei ricorrenti al mantenimento della situazione edilizia esistente, si riporta quell’indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui: “ Il mero decorso del tempo non può affatto legittimare - in assenza di specifica causa di giustificazione normativamente individuata, a fronte, peraltro, del carattere permanente della condotta antigiuridica posta in essere - l’edificazione avvenuta senza titolo ed il correlativo arretramento del potere di contrasto del fenomeno dell’abusivismo, né può riconnettersi alcun affidamento tutelabile al perdurante mantenimento di una situazione di fatto abusiva e, pertanto, contra legem ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez II, 31/08/2021, n. 2494).
Ne consegue il respingimento anche di tale motivo di ricorso.
10. Le spese possono essere dichiarate nulle stante la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese nulle.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO