Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/02/2025, n. 5332
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Sentenza 28 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 4 dicembre 2024 e pubblicata il 28 febbraio 2025. Le parti in causa sono una società di somministrazione di lavoro e due lavoratori, i quali avevano richiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sostenendo l'illegittimità dei contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati dalla società, in quanto superavano il limite di durata previsto dalla normativa vigente.

La Corte d'Appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che i contratti di somministrazione fossero stati stipulati in violazione del limite di 24 mesi, come stabilito dal decreto-legge 87/2018. La società ricorrente ha contestato tale decisione, sostenendo che il limite non si applicasse ai contratti di somministrazione e che vi fosse stata un'errata applicazione della normativa transitoria.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che il limite di durata di 24 mesi si applica anche ai contratti di somministrazione e che la temporaneità è un requisito intrinseco a tale forma di lavoro. Ha inoltre sottolineato che la reiterazione dei contratti oltre il limite stabilito configura un'ipotesi di elusione della normativa, confermando così la legittimità della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La decisione si fonda su precedenti giurisprudenziali e sull'interpretazione conforme alle direttive europee, evidenziando l'importanza di prevenire abusi nel ricorso a contratti di somministrazione.

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Massime1

In tema di somministrazione irregolare, l'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo cui il prestatore di lavoro può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore solo se la somministrazione avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1 lett. a), b) e c) non impedisce al lavoratore di esperire la medesima azione in tutti i casi di elusione di norme imperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c., in ragione dell'immanenza del requisito della temporaneità nei rapporti di lavoro interinale e della necessaria interpretazione conforme della normativa italiana al diritto dell'Unione europea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/02/2025, n. 5332
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5332
    Data del deposito : 28 febbraio 2025

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