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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 27/03/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2553/2024, pubblicata il 07/03/2024, non notificata,
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_1
Candiani Luca Alessandro (C.F. ), presso il cui Studio sito in Via Freguglia, C.F._1
10, Milano è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Fratantonio Giuseppe (C.F. ) e dell'Avv. Gaggero C.F._2
Francesco (C.F. ), presso i cui indirizzi PEC C.F._3
e è Email_1 Email_2
elettivamente domiciliata;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. e (C.F. Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
) -e per esse (C.F. ) -, ciascuna in persona del P.IVA_4 Controparte_4 P.IVA_5 rispettivo legale rappresentante pro-tempore, tutte con il patrocinio dell'Avv. Candiani Luca
1 Alessandro (C.F. ), presso il cui Studio sito in Via Freguglia 10, Milano, sono C.F._1
elettivamente domiciliate, giusta delega in atti;
-APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2553/2024, pubblicata il
07/03/2024, non notificata, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
Per Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare. In via preliminare
Dichiarare la nullità della sentenza gravata, nei capi recanti condanna di SardaLeasing S.p.A., per i motivi di cui ai parr. 1 e 2 della trattazione in diritto dell'atto di citazione in appello della medesima SardaLeasing
S.p.A., con ogni conseguenza di legge.
Nel merito
Previo, per quanto occorresse, accertamento della piena validità originaria del contratto di locazione finanziaria controverso, stipulato in data 23.6.2006 tra SardaLeasing S.p.A. ed NT Leasing S.p.A., da un lato, e dall'altro, in riforma dei capi della sentenza gravata recanti condanna di Controparte_1
SardaLeasing S.p.A., respingere tutte le domande svolte da nei confronti della medesima Controparte_1
SardaLeasing S.p.A. (anche, ed in particolare, con riguardo ad ogni domanda di pagamento avversaria), in quanto relative ad ipotetici diritti ormai prescritti, ovvero, comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto
(previo, solo occorrendo, conguaglio o compensazione, legale o giudiziale, fino a concorrenza, di quanto, in denegata ipotesi, si riconoscesse dovuto da SardaLeasing S.p.A. a con quanto dovuto da Controparte_1 quest'ultima alla prima, per qualsiasi titolo, ivi inclusi, se del caso, l'equo compenso ed il risarcimento di danno conseguenti alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria controverso, ovvero il rimborso delle somme erogate alla fornitrice in forza del contratto di cui sopra e della collegata compravendita).
In ogni caso
Condannare alla rifusione, in favore di SardaLeasing S.p.A., delle spese e dei compensi Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio.
In sede istruttoria
Respingere tutte le istanze svolte da (e tra queste, in particolare, la richiesta di ammissione Controparte_1 di una “CTU” - cfr. comp. risp. avv., pag. 53), in quanto inammissibili e irrilevanti. Si ripropongono, per quanto occorresse, le istanze formulate dall'esponente in prime cure.
Si fa salva ogni ulteriore deduzione e produzione consentita. Si dichiara, sempre solo per quanto occorresse, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove avversarie”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: dichiarare l'inutilizzabilità dei documenti depositati dalle società di leasing nel corso del primo grado del giudizio in data 7 febbraio 2024, sulle quali nemmeno nell'odierno giudizio d'appello s'intende accettare il contraddittorio per le ragioni già illustrate nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata da
[...] nel procedimento di primo grado;
CP_1
NEL MERITO: rigettare tutti i motivi d'appello formulati da LE S.p.A., siccome inammissibili e/o improcedibili e/o infondati in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti;
2 riformare, in accoglimento dei motivi più ampiamente formulati in atti e per le ragioni ivi riportate, la Sentenza del Tribunale di Milano n. 2553 pronunciata il 7 marzo 2024 a definizione del procedimento recante NRG
39150/2023 nelle parti in cui:
- esclude che e siano subentrate negli obblighi restitutori e Controparte_2 Controparte_3 risarcitori originariamente facenti capo ad INTESA LEASING S.p.A. per come esercitati nel presente giudizio da e, conseguentemente, ha rigettato le domande formulate da nei Controparte_1 Controparte_1 confronti di e Controparte_2 Controparte_3
- accerta che il Contratto di Leasing meglio descritto in narrativa sarebbe stato originariamente nullo, anziché ritenere che la nullità/inefficacia/risoluzione di tale contratto sia conseguita al mancato acquisto del diritto di proprietà del complesso alberghiero da parte delle società concedenti, come meglio descritto in atti;
- rigetta le domande risarcitorie formulate da sul presupposto dell'immediata nullità del Controparte_1
Contratto di Leasing, della necessità di applicare gli articoli 1337 e 1338 c.c. e per aver Controparte_1 confidato con colpa nella validità del contratto;
- dichiara dovuti gli interessi legali solamente a partire dal 27 luglio 2016, anziché come descritto nel quarto motivo d'appello incidentale;
- rigetta la domanda di Riva di volta a far valere la nullità del contratto di leasing in quanto patto a CP_1 valle di intese anticoncorrenziali;
e, per l'effetto, 1) accertare e dichiarare che e sono succedute ad NT Leasing Controparte_2 Controparte_3
S.p.A. nei rapporti giuridici passivi derivanti dal contratto di locazione finanziaria immobiliare in pool originariamente concluso con Riva di Bados S.r.l. e LE S.p.A. il 23 giugno 2006 meglio descritto in atti, assumendo solidalmente gli obblighi comunque connessi al rapporto di leasing per i motivi tutti esposti in atti;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione e/o scioglimento e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o con qualunque altra statuizione privare di effetti il contratto di leasing stipulato il 23 giugno
2006 tra LE S.p.A. ed NT Leasing S.p.A. meglio descritto in atti e per i motivi Controparte_1 tutti ivi esposti;
3) condannare LE S.p.A., Società e Parte_1 Controparte_2 in solido tra loro al pagamento della somma di € 2.562.847,82, Controparte_3
(duemilionicinquecentosessantaduemilaottocentoquarantasette/82), oltre IVA, o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, in favore di oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal Controparte_1 dì del dovuto sino alla data di notifica dell'atto di citazione ed interessi ex D. Lgs. 231/2001 e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell'atto di citazione al soddisfo per le ragioni tutte indicate in atti;
4) condannare LE S.p.A., Società di Locazione Finanziaria per Azioni, e Controparte_2 in solido tra loro al pagamento della somma di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) o la Controparte_3 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in favore di oltre interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino alla data di notifica dell'atto di citazione ed interessi ex D. Lgs. 231/2001 e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell'atto di citazione al soddisfo per i motivi tutti esposti in atti;
5) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione e/o scioglimento e/o annullare e/o dichiarare nulle e/o inefficaci e/o con qualunque altra statuizione privare di effetti le clausole contenute agli articoli 4 e 8 del contratto di leasing del 23 giugno 2006 ed art. 12 delle condizioni generali del medesimo, meglio indicate in atti, nonché qualsivoglia altra clausola invocata da LE S.p.A., e Controparte_2 [...] ad asserita giustificazione del diritto delle stesse a trattenere le somme corrisposte da CP_3 [...] nell'ambito dell'operazione di leasing per i motivi tutti indicati in atti. CP_1
Con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio”.
Per e per esse : Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
3 “Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare.
In via preliminare
Dichiarare tardiva e come tale preclusa, ovvero, comunque, inammissibile, l'impugnazione svolta da
[...] nei confronti di e di (cfr. parr. 1 e 2 della trattazione CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in diritto della comparsa di costituzione in appello queste ultime).
Nel merito
Respingere l'impugnazione e tutte le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 CP_2
e di (anche, ed in particolare, con riguardo ad ogni domanda di pagamento
[...] Controparte_3 avversaria), in quanto relative ad ipotetici diritti ormai prescritti, ovvero, comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto (previo, solo occorrendo, conguaglio o compensazione, legale o giudiziale, fino a concorrenza, di quanto, in denegata ipotesi, si riconoscesse dovuto alla controparte dalle scriventi con quanto dovuto a queste ultime dalla prima, per qualsiasi titolo, ivi inclusi, se del caso, l'equo compenso ed il risarcimento di danno conseguenti alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria controverso, ovvero il rimborso delle somme erogate alla fornitrice in forza del contratto di cui sopra e della contestuale compravendita).
In ogni caso
Condannare alla rifusione, in favore di e di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 delle spese e dei compensi relativi anche al presente grado.
In sede istruttoria
Respingere tutte le istanze svolte da (e tra queste, in particolare, la richiesta di ammissione Controparte_1 di una “CTU” - cfr. comp. risp. avv., pag. 53, nonché par.
5.2 della trattazione in diritto della comparsa di costituzione in appello delle esponenti), in quanto inammissibili e irrilevanti.
Si reiterano, per quanto occorresse, le istanze formulate dalle scriventi in prime cure.
Si fa salva ogni ulteriore deduzione e produzione consentita. Si dichiara, sempre solo per quanto occorresse, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove avversarie”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (in seguito ), quale utilizzatrice del “contratto di locazione finanziaria Controparte_1 CP_1 immobiliare in pool” del 23/06/2006, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano le concedenti LE S.p.a. (in seguito “LE”), (in seguito, Controparte_2 CP_2
) e (in seguito, ”) al fine di chiedere di: accertare e
[...] Controparte_3 Controparte_3 dichiarare che e erano succedute ad NT Leasing S.p.a. (in seguito, CP_2 Controparte_3
“NT”), originaria concedente -insieme a LE- del predetto contratto di locazione finanziaria immobiliare;
“accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione e/o scioglimento e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o con qualunque altra statuizione privare di effetti” il contratto di leasing; condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 2.562.847,82, oltre IVA, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in favore dell'attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino alla data di notifica dell'atto di citazione ed interessi ex D.lgs. n. 231/2001 e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell'atto di citazione al soddisfo;
condannare le convenute, in solido tra loro, a titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma di € 3.000.000,00, oltre IVA, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in favore dell'attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino alla data di notifica dell'atto di citazione ed interessi ex D.lgs. n. 231/2001 e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell'atto di citazione al soddisfo;
“accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione e/o scioglimento e/o annullare e/o dichiarare nulle e/o inefficaci e/o con qualunque altra statuizione privare di effetti” le clausole di cui agli artt. 4 e 8 del contratto e la clausola di cui all'art. 4 12 delle condizioni generali del medesimo, trattandosi di clausole che operavano sul presupposto dell'imputabilità dell'inadempimento all'utilizzatrice. 2. In particolare, a fondamento delle domande formulate l'attrice deduceva che:
- era interessata a disporre di un complesso immobiliare ad uso alberghiero sito in provincia di CP_1
Olbia, che stava realizzando in località Pittulongu, e si era rivolta a tal proposito a Parte_2
LE e ad NT, le quali avevano proposto di procedere alla stipula di un rapporto di locazione finanziaria in forza del quale avrebbero acquistato l'immobile in corso di costruzione da per poi concederlo a Parte_2 CP_1
- pertanto, con “contratto di locazione finanziaria immobiliare in pool” del 23/06/2006, LE ed NT avevano concesso in locazione finanziaria a il “complesso alberghiero in corso di CP_1 costruzione, ricadente su di un'area ubicata nel comune di Olbia in località Pittulongu, della superficie di mq 9.500 circa e censito al NCT al F. 26 M.1541 e 1543 (ex 4111), autorizzato con concessione edilizia rilasciata dal Comune di Olbia n. 150/04 del 10/02/04 e con nulla osta dell'ufficio tutela del paesaggio di Sassari n. 163/04 del 02/02/04” (doc. 1, art. 3, p. 5) e, per altro verso, si erano impegnate a stipulare il medesimo giorno un contratto di compravendita di un'ampia porzione del complesso alberghiero con la proprietaria Parte_3
- in particolare, le parti avevano precisato nell'art. 4 del contratto quanto segue: “Il presente contratto è efficace dal momento di sottoscrizione dell'atto di compravendita. La decorrenza dei canoni ordinari inizierà dal momento in cui i lavori di costruzione saranno ultimati e l'immobile sarà reso agibile, secondo modalità e tempi più avanti meglio specificati;
mentre l'utilizzo dello stesso potrà avvenire dopo che il Direttore dei Lavori comunicherà alle Società “Concedenti” che l'immobile è ultimato ed idoneo per l'ottenimento del certificato di Agibilità (…) In particolare, si dichiara che a fronte di un primo canone complessivo di € 2.140.000,00 (duemilionicentoquarantamila/00) + IVA, l'Utilizzatore, in data odierna, versa la somma di € 1.500,000,000 (unmilionecinquecentomila/00),
+ IVA, di cui quota “LE S.p.A.” € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), + IVA, quota
“NT Leasing S.p.A.” € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) + IVA, quale acconto sul primo canone (…) - pendente la costruzione l'Utilizzatore verserà un anticipo di corrispettivo per la futura locazione con scadenza e valuta trimestrale coincidente con il trimestre solare;
il primo periodo scadrà, quindi, il 30 Giugno 2006 e così di seguito per tutti i trimestri successivi fino alla data stabilità per la decorrenza della locazione finanziaria. Tali anticipi saranno pari all'ammontare degli interessi maturati, dalla data di ogni pagamento, IVA compresa, effettuato dalle Società
“Concedenti” per l'acquisto e la costruzione dell'immobile, detratto il macrocanone, calcolati dalla data di ciascun pagamento fino ad ognuna delle scadenze sopra indicate;
detti interessi saranno calcolati al tasso leasing maggiorato di 1 punto percentuale”;
- sempre in 23/06/2006, LE e NT -dopo aver premesso la volontà di acquistare il complesso alberghiero per concederlo in locazione finanziaria – una volta ultimato - a e di CP_1 considerare il contratto di leasing e l'atto di vendita quale unico negozio inscindibile- avevano stipulato il contratto di acquisto della proprietà del “tratto di terreno sito in Olbia, località 'Pittulongu Bados' (…) con entrostante struttura alberghiera in corso di costruzione” censito nel CT al Foglio 26, Mappali 3013 e 3015 (mappali aventi un'estensione pari a 8.141 metri quadri, e rappresentanti una porzione -circa i nove decimi- degli originali Mappali 1541 e 1543 indicati nel contratto di leasing; cfr. atto ai rogiti Notaio repertorio 81052, raccolta 18184, doc. 2); Per_1
5 - le Società concedenti, quindi, avevano versato a una parte del prezzo al momento della Parte_2 stipula e si erano obbligate a pagare la residua parte attraverso versamenti periodici legati allo stato di avanzamento dei lavori (c.d. “SAL”);
- le restanti porzioni del complesso alberghiero in corso di costruzione oggetto del contratto di leasing
(pari a circa 1.400 metri quadri ed allora censite catastalmente al Foglio 26, Mappali 3014 e 3016) erano state in precedenza cedute da al Comune di Olbia, il quale, a sua volta, le aveva Parte_2 ritrasferite direttamente a LE e NT affinché potessero dar corso all'operazione immobiliare;
- per l'esecuzione delle attività di completamento dell'immobile, aveva stipulato in data Parte_2
12/08/2006 un contratto d'appalto con GE. (in seguito, “GE.AL”); CP_6
- inizialmente i rapporti relativi a tale ultimo contratto avevano avuto regolare esecuzione, ma, a Con partire dalla seconda metà del 2007, le relazioni tra e GE. avevano cominciato ad Parte_2 incrinarsi fino a giungere al totale arresto dei lavori di costruzione ed all'apertura di un procedimento arbitrale nell'ambito del quale la committente e l'appaltatrice avevano contestato ed eccepito reciproci inadempimenti;
- l'arbitrato si era concluso con un lodo definitivo pronunciato il 06/08/2010, con il quale, veniva dichiarato risolto il rapporto d'appalto e veniva condannata al pagamento di una somma Parte_2 Con superiore ai 5 milioni di euro in favore di GE. Con
- a seguito dei conflitti insorti tra e GE. le società concedenti avevano pagato solo Parte_2 parzialmente il terzo SAL e non avevano versato alcuna somma con riferimento al quarto SAL, ma, ciò nonostante, le due società di leasing avevano richiesto a di versare gli “anticipi di CP_1 corrispettivo” per il futuro godimento dell'immobile previsti dall'art. 4 del contratto;
- con lettera del 1° giugno 2011, LE aveva dichiarato risolto il leasing invocando l'art. 14 del contratto ed asserendo che si era “resa morosa omettendo di pagare vari canoni e persistendo CP_1 nello stato di morosità nonostante i vari solleciti a mezzo raccomandata A.R.” (doc. 4);
- con lettera del 21/11/2011, NT (che in data 27/12/2007 aveva medio tempore mutato la propria denominazione sociale in aveva aderito alla comunicazione di risoluzione di Parte_4
LE;
- dal canto suo, con una lettera del 9/12/2011 (v. doc 6) aveva formalmente contestato le CP_1 comunicazioni di risoluzione del contratto respingendo ogni addebito e, con successiva lettera del
22/06/2016 aveva intimato a mezzo PEC LE e (che nel Controparte_7 frattempo aveva incorporato di restituire le somme alle stesse versate, pari ad € Parte_4
2.562.847,82 (oltre IVA), nonché di risarcire i danni subiti per l'inadempimento delle Società di locazione finanziaria agli obblighi derivanti dal contratto di leasing, quantificati in € 800.000,00, oltre interessi e rivalutazioni, facendo, comunque, salva una migliore quantificazione dei danni subiti e delle somme dovute (doc. 7);
- LE aveva riscontrato tale intimazione con nota del 27/07/2016, affermando che “d'intesa con il partner , Le comunichiamo che sarà nostra cura, previo richiamo Controparte_7 della pratica dai nostri archivi, valutare la richiesta da Lei formulata e riscontrarla nel merito”, ma non era seguita alcuna ulteriore comunicazione ad opera delle società di leasing (doc. 8);
- nel frattempo, l'appaltatrice del complesso alberghiero Ge.Al, in virtù del lodo arbitrale definitivo del 6 agosto 2010 che aveva condannato al pagamento in suo favore di oltre 5 milioni di Parte_2 euro, aveva promosso esecuzione forzata contro convertendo in pignoramento un Parte_2
6 sequestro conservativo precedentemente ottenuto ed eseguito proprio sul complesso immobiliare oggetto del contrato di leasing in data 26/10/2007;
- nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare avviato a seguito alla conversione del sequestro in pignoramento (Tribunale di Tempio Pausania, Sez. Es. Immobiliari, N.R.G.E.
200118/2010), GE.AL aveva sostenuto che, in realtà, le società di leasing non erano mai divenute proprietarie del complesso alberghiero per non aver stipulato un contratto di vendita ad effetti reali, ma soltanto una vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.) avente effetti obbligatori e non opponibile al creditore pignorante Pt_5
- le società di leasing avevano censurato tale ricostruzione introducendo un giudizio di opposizione all'esecuzione con riferimento però alle sole porzioni dell'immobile oggetto dell'atto notarile di vendita (Mappali 3013 e 3015 successivamente denominati 3322, 3327 e 3328). Tale giudizio veniva definito con la sentenza n. 105 del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania che rigettava tutte le domande delle opponenti (doc. 9); tale pronuncia non veniva impugnata dalle società concedenti il leasing che passava, quindi, in giudicato anche nella parte in cui qualificava il contratto di compravendita concluso tra e LE e NT Leasing quale vendita di cosa futura, Parte_2 il cui effetto traslativo era destinato a verificarsi solo una volta venuto ad esistenza il complesso immobiliare, e statuiva che esse non erano mai divenute proprietarie di tali porzioni immobiliari;
- tra l'altro, nell'ambito del procedimento esecutivo era altresì emerso che l'esecuzione aveva avuto ad oggetto anche i terreni che le società di leasing avevano ricevuto dal Comune di Olbia, ma le
Concedenti avevano omesso di contestare per oltre dieci anni la legittimità dell'esecuzione con riferimento ad alcune porzioni immobiliari di cui erano divenute proprietarie in relazione all'operazione di leasing e che avevano l'obbligo di trasferire (unitamente alle particelle menzionate nell'atto notarile di vendita) a a conclusione dell'operazione di locazione finanziaria. CP_1
3. Così ricostruita la vicenda storico fattuale sottostante il presente giudizio, secondo la prospettazione della parte attrice:
a) le Società di leasing avevano incassato da € 2.562.847,82 (oltre IVA) in relazione ad un CP_1 contratto di leasing avente ad oggetto un bene immobile identificato, a seguito di plurime variazioni catastali, in nove particelle (NCT Foglio 26, Particelle 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509,
3510, 3511);
b) le medesime Società di leasing non avevano, tuttavia, adempiuto all'obbligo di divenire proprietarie dell'intero bene, poiché -come accertato dalla Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania
n. 105 del 07/03/2013 passata in giudicato- le Particelle 3504, 3505 e 3509 (originari mapp. 3013 e
3015) erano rimaste di proprietà di e nessuna contestazione su tale circostanza poteva Parte_2 ormai essere mossa al riguardo per opporsi all'esecuzione forzata promossa sulle stesse da GE.AL;
c) le Società di leasing erano, invece, proprietarie, delle Particelle 3503, 3506, 3507, 3508, 3510,
3511, ma per oltre dieci anni non avevano proposto alcuna opposizione per arrestare il procedimento di esecuzione forzata avviato da GE.AL (anche) su tali Mappali;
d) aveva chiesto alle Società di leasing -con diffide del 22/06/2016, del 20/12/2022 e del CP_1
17/03/2023 (docc. 12, 13) - la restituzione dei canoni corrisposti ed il risarcimento del danno subìto, ma le medesime si erano limitate a prendere tempo (doc. 6) o a contestare genericamente tale richiesta
(lettera del 26/01/2023, doc. 14);
e) qualora le Società di leasing fossero effettivamente divenute proprietarie del bene oggetto del contratto, nel momento in cui avevano dichiarato la risoluzione del rapporto di locazione finanziaria
(21/11/2011) sarebbero state proprietarie di un bene del valore di € 9.536.952,60 (per come attestato
7 nella perizia di stima resa il 26/11/2011 nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata;
doc. 16)
e nessuna esecuzione sullo stesso avrebbe avuto luogo su iniziativa di un creditore della società fornitrice.
4. Sulla scorta di tali argomentazioni, alla luce dell'addotto inadempimento delle società concedenti di diventare proprietarie del complesso immobiliare che si erano impegnate a concedere in leasing, chiedeva di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto per fatto ad essa non imputabile e CP_1 di dichiarare l'inefficacia o nullità o annullabilità o qualunque altra statuizione atta a privare di effetti il contratto di leasing stipulato il 23.6.2006 per mancanza di causa in concreto ed impossibilità di raggiungere lo scopo del contratto, con conseguente condanna delle Concedenti a restituire quanto ricevuto in esecuzione del contratto di leasing oltre al risarcimento dei danni.
5. Si costituivano regolarmente in giudizio LE, nonché e (e CP_2 Controparte_3 per quest'ultime , allegando che: l'utilizzatrice aveva partecipato all'atto di vendita Controparte_4
e che nello stesso si era dato atto che “la parte utilizzatrice ha individuato quanto meglio descritto al successivo articolo 1 ed ha chiesto alle parti concedenti di ottenerlo in leasing avendolo, per quanto possibile, preventivamente visitato in ogni sua parte, avendone accertato la regolarità e la qualità della costruzione” (cfr. doc. 2, pag. 4); solo a seguito del procedimento di esecuzione forzata svolta dall'appaltatrice GE.AL verso si era appreso che il contratto di fornitura era un contratto Parte_2 di vendita di cosa futura e che la parte venditrice era rimasta titolare di alcuni mappali;
le concedenti avevano conseguito dall'esecuzione del rapporto solo poco più di € 2.000.000,00, al netto di IVA, a fronte di un esborso complessivo di € 5.700.000,00; nei rapporti di cui al contratto di leasing era succeduta , mentre era succeduta nella titolarità del solo bene, sicché CP_2 Controparte_3 la stessa difettava di legittimazione passiva.
Inoltre, eccepivano la prescrizione della pretesa restitutoria, decorrente al più tardi dalla data della risoluzione del rapporto (giugno 2011), non essendovi stata corrispondenza successiva idonea ad interrompere il decorso del relativo termine, se non dalla data dei singoli pagamenti;
contestavano l'invocazione dell'art. 1460 c.c., spettando contrattualmente al lessee contrastare iniziative di terzi anche sul piano processuale;
sostenevano la validità delle clausole contrattuali anche in caso di impossibilità di realizzazione dell'oggetto del contratto e, infine, invocavano il patto di deduzione contemplato sub art. 12 delle condizioni generali di contratto.
Chiedevano, quindi, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , e, nel Controparte_3 merito, di rigettare tutte le domande attoree “in quanto relative ad ipotetici diritti ormai prescritti, ovvero, comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
6. Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, il Tribunale con la pronuncia impugnata, rilevato, da un lato, come fosse pacifico che il contratto di leasing non potesse sortire gli effetti previsti (ovvero, “non potesse determinare in capo all'utilizzatrice l'acquisto del diritto sul complesso immobiliare per difetto di titolarità, in capo al concedente, di tutti i mappali”) e, per altro verso, come la questione della nullità, come pure dei motivi della stessa, fosse stata introdotta correttamente dalle parti nel contraddittorio tra le stesse, dichiarava la nullità del contratto di leasing per impossibilità originaria dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (e non per impossibilità sopravvenuta ex art. 1347 c.c. come prospettato dall'attrice, “attesa l'inconcepibilità di una validità/nullità del contratto che finisca per dipendere dalla condotta di una parte: che diverrebbe in tal modo arbitra del contratto”. Nel caso di specie per rendere efficace il contratto sarebbe occorsa infatti la condotta della parte consistente nell'acquistare i mappali necessari per consentire all'utilizzatore intenzionato di esercitare il diritto di opzione, di divenire proprietario del bene concesso in leasing).
8 6.1. Il Tribunale riteneva, invece, non condivisibile la tesi della nullità del contratto di leasing in quanto patto c.d. a valle di intesa concorrenziale, in quanto “difetta anzitutto il carattere esecutivo dell'intesa, posto che la parte concedente non risulta essere stata parte attiva dell'intesa anticoncorrenziale vietata. In secondo luogo, un conto è il rinvio a un parametro astrattamente lecito, quale l'Euribor, un conto è il malfunzionamento concreto, eventualmente anche doloso, del meccanismo di determinazione del tasso, che non vale di per sé stesso a determinare la nullità della clausola che rinvii all'Euribor medesimo”. 6.2. Quanto all'eccepita prescrizione, il giudice riteneva che la lettera in data 22/06/2016 indirizzata a due delle tre Società concedenti (circostanza ex art. 1310 c.c. idonea a interrompere la prescrizione anche nei confronti delle altre Società obbligate in solido), fosse pervenuta regolarmente a destinazione -atteso il riscontro di LE del 27/07/2016-, e costituisse un idoneo atto interruttivo della prescrizione, in quanto richiamava le pretese restitutorie e risarcitorie, e, a fondamento di tali pretese, la condotta inadempiente di parte concedente (cfr. docc. 7 e 8 attrice).
Rilevava, quindi, che, “atteso che la prescrizione è stata interrotta nel 2016 e il contratto è stato stipulato nel 2007, (…) alcuna prescrizione si è verificata quand'anche il dies a quo decorresse dal pagamento dei singoli canoni in ragione della nullità del rapporto”, cosicché “in astratto” riteneva dovute tutte le somme versate, pari a € 2.562.847,82, oltre IVA.
6.3. In ordine alla parte da condannare, ferma la successione di nella sola titolarità Controparte_3 del bene, riteneva anche carente della legittimazione passiva, considerato che la CP_2 successione nel contratto non poteva operare in relazione a un debito pregresso, quale l'obbligo di restituzione derivante dalla ritenuta nullità del contratto per impossibilità originaria dell'oggetto ex art. 1346 c.c.. Non trattandosi di un effetto derivante dal contratto, il debito restitutorio non poteva essere trasferito con la successione nel contratto.
Pertanto, tenuto conto che l'art. 4 del leasing ripartiva i canoni al 50% tra le due Società concedenti e che nulla veniva specificato in atti ad opera di alcuna parte in punto di una diversa percentuale, quantificava l'obbligo di restituzione gravante su LE nella misura della metà del totale versato, e quindi pari a € 1.281.423,91, oltre interessi dal 27/07/2016 (data della domanda in via stragiudiziale) al tasso ex art. 1284 c. 1 c.c. e a far tempo dalla domanda giudiziale (23/10/2023) ex art. 1284 c. 4 c.c.
6.4. Riguardo, invece, all'ulteriore domanda di risarcimento dei danni formulata da il primo CP_1
Giudice, premesso che in difetto di valido contratto gli unici obblighi rilevanti erano quelli precontrattuali di buona fede di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., rilevava che l'attrice non aveva articolato “alcuna voce di danno in senso negativo, evidenziando per contro danni dell'interesse positivo, quali sono tipicamente le doglianze svolte alla pag. 19 dell'atto di citazione (possibilità di rivendere il complesso alberghiero una volta divenutane proprietaria;
possibilità di esercitare
l'attività propria del complesso, traendone comunque un profitto)”. Rilevava, altresì, che, in ogni caso, alcun danno sarebbe stato risarcibile, tenuto conto che l'art. 1338 c.c. preclude il risarcimento dei danni in favore della parte che ha confidato con “colpa” nella validità del contratto. Invero, secondo il Primo Giudice, parte attrice era anch'essa in “colpa”, “ciò sia per il fatto che, notoriamente, la società concedente si determina all'acquisto del bene confidando sulle indicazioni di parte utilizzatrice, sia per il fatto che in ogni caso anche la parte utilizzatrice ha partecipato al contratto di fornitura, prendendo atto di quanto veniva concordato”.
*****
9 7. Avverso detta sentenza ha proposto appello LE con atto di citazione notificato il
27/03/2024 a chiedendone, sulla base dei sei motivi enucleati, la riforma, con accoglimento CP_1 delle conclusioni come in epigrafe precisate.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione contenente appello CP_1 incidentale, depositata in data 26/04/2024, eccependo l'“inammissibilità” dell'appello, non essendo stato proposto anche nei confronti di e . CP_2 Controparte_3
L'appellata ha assunto che, essendo l'appello principale volto ad ottenere una riforma della statuizione con la quale il Tribunale aveva ritenuto nullo il rapporto contrattuale e, per altro verso, essendo stata tale nullità accertata anche nei confronti di e , CP_2 Controparte_3 quest'ultime sarebbero state “litisconsorti necessarie dell'azione svolta dall'appellante”. In particolare, non avrebbe potuto essere integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c. essendo state tali Società assistite nel corso del primo grado dal medesimo difensore dell'odierna appellante;
inoltre, sarebbe stata preclusa anche la possibilità di procedere alla notifica di una nuova impugnazione, essendo ormai decorso per l'appellante il termine breve di impugnazione.
Al contempo, tuttavia, ha chiesto il differimento della prima udienza al fine di consentire alle CP_1 appellate incidentali di disporre del termine a difesa previsto dall'art. 342 c.p.c.; nel merito, invece, ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le conclusioni come in epigrafe precisate.
8. Con decreto dell'08/05/2024 il Consigliere istruttore, rilevato che la sentenza era stata pronunciata tra più parti ma che l'appello principale era stato proposto soltanto da una delle tre parti convenute in primo grado e nei confronti di una sola parte e, per altro verso, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse, e , nei confronti CP_2 Controparte_3 delle quali era stato proposto appello incidentale, ha differito la prima udienza per consentire la notificazione della citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 342 c.p.c.
9. Si sono quindi regolarmente costituite in giudizio e (e per esse CP_2 Controparte_3
con comparsa di costituzione depositata il 20/09/2024, eccependo, in via Controparte_4 preliminare, la “tardività”, ovvero, comunque, “l'inammissibilità” ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. dell'impugnazione incidentale avversaria. In particolare, quanto all'eccezione di “tardività” dell'appello incidentale, hanno rilevato, da un lato, che la notifica della sentenza di primo grado e del pedissequo atto di precetto in data 22/03/2024 a
LE effettuata ai fini dell'avvio della procedura esecutiva aveva fatto decorrere il termine di trenta giorni per proporre l'impugnazione, posto dagli artt. 325 e 326 c.p.c., anche a carico del notificante stesso e nei confronti di tutte le altre parti del giudizio, e, per altro verso, che, avendo “a che fare con un'impugnazione incidentale autonoma, cioè rivolta contro capi di sentenza diversi da quelli oggetto del gravame principale, i quali coinvolgono parti distinte, simile termine non [era] stato riaperto dall'iniziativa dell'altro istituto”.
Quindi, essendo stata la comparsa di Riva depositata e notificata alle esponenti il 26/04/2024, hanno eccepito il carattere tardivo ed inammissibile dell'appello incidentale così instaurato. Nel merito, invece, hanno chiesto di rigettare l'impugnazione incidentale e tutte le domande proposte da nei confronti di e di , in quanto relative ad ipotetici diritti CP_1 CP_2 Controparte_3 ormai prescritti, ovvero, comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
All'esito dell'udienza dell'11/02/2025, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
10 10. I motivi di appello principale:
10.1. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato l'impossibilità “originaria” dell'oggetto contrattuale in mancanza, tuttavia, in tesi, della relativa prospettazione ad opera della parte.
Secondo la prospettazione d'appello, avrebbe prospettato la domanda di “risoluzione, CP_1 scioglimento, annullamento, nullità, inefficacia”, in relazione all'impossibilità “sopravvenuta” della prestazione e non “originaria”, cosicché il primo Giudice avrebbe rilevato l'impossibilità “originaria”, pur in assenza dell'allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità stessa sarebbe dovuta derivare, con conseguente vizio di ultra-petizione e violazione dell'art. 112 c.p.c.
10.2. Con il secondo motivo, l'appellante principale si duole nuovamente del rilievo del primo
Giudice circa l'impossibilità “originaria” del contratto, aggiungendo che la questione dell'impossibilità “originaria” dell'oggetto del negozio in contenzioso oltre a non essere mai stata sollevata dall'appellata, non sarebbe stata neppure affrontata dai litiganti, cosicché il primo Giudice, avendo omesso di invitare le parti a dibatterne e di assegnare un termine per apposite memorie, sarebbe giunto al verdetto senza consentire l'esplicazione delle ordinarie difese conclusive, in violazione del principio del contraddittorio e del disposto di cui all'art. 101, c. 2 c.p.c.
Per quanto esposto, l'appellante principale chiede di dichiarare la nullità della sentenza.
10.3. Con il terzo motivo, LE reitera l'eccezione di prescrizione ex art. 2946 c.c.
Secondo l'appellante principale, nessun atto interruttivo “idoneo” sarebbe pervenuto alle società di leasing entro il termine decennale di riferimento (cfr. comparsa di risposta in prime cure, pagg. 8 e
15).
In particolare, contrariamente da quanto affermato dal Tribunale, la comunicazione in data
22/06/2016 di non sarebbe stata idonea ad interrompere la prescrizione dell'obbligo di CP_1 retrocedere i pagamenti ricevuti dalle sovventrici quale portato, invece, della ritenuta invalidità di detto negozio, in quanto “la pretesa stragiudiziale della conduttrice [atteneva], dichiaratamente ed in via esclusiva, ad un risarcimento quantificato secondo i criteri di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c.
(danno emergente, per i versamenti pregressi che si volvano recuperare;
lucro cessante, per il resto)” mentre “la retrocessione disposta dal Tribunale concerna, di contro, un “indebito” oggettivo”. 10.4. Con il quarto motivo “subordinato”, relativo sempre alla reiterata eccezione di prescrizione,
LE assume che l'atto interruttivo della prescrizione sarebbe una comunicazione recettizia atta a spiegare effetto dal momento in cui giunge al destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c., cosicché il mittente dovrebbe provarne la consegna in ossequio all'art. 2697 c.c.
Evidenzia, quindi, che sia la sottoscrizione del contratto di leasing, sia il versamento della maggioranza degli importi ivi previsti (€ 1.014.227,16), erano avvenuti in data 23/06/2006, mentre, in relazione all'atto interruttivo individuato dal primo Giudice (ovvero, l'intimazione di recante CP_1 la data del 22/06/2016), non vi sarebbe la prova del recapito ma solo la prova del riscontro di
LE in data 27/07/2016, ovvero oltre i dieci anni dagli indicati pagamenti.
Pertanto, tenuto conto del dies a quo individuato dal Tribunale nel giorno del pagamento
(23/06/2006), riformula l'eccezione di prescrizione con riferimento al predetto importo di € 1.014.227,16, ritenendo, per l'effetto, che la condanna emessa dovrebbe quantomeno ridursi all'importo di € 267.196,75 (€ 1.281.423,91 - € 1.014.227,16).
10.5. Con il quinto motivo, l'appellante principale censura il “merito” della sentenza e, in particolare, lamenta la violazione degli artt. 1346, 1347, 1372, c. 1, 1418, c. 2, 1463 e 1472 c.c., nonché dell'art. 115, c. 1, c.p.c.
11 Secondo la prospettazione di LE, “il risultato che gli stipulanti si prefiggevano sarebbe stato senz'altro conseguito, qualora la fornitrice scelta dal lessee e ad esso collegata (cfr. ns. doc. 1, pag. 3 delle condizioni particolari, ns. doc. 2, in premesse, pag. 3 ed art. 2, nonché il par. 5 della narrativa in fatto e le evidenze ivi richiamate) avesse onorato l'impegno di far ultimare la costruzione del cespite promesso (cfr. ns. doc. 2, artt. 3, 7 e 8); (…) in tal caso, la locazione finanziaria che ci intrattiene avrebbe avuto decorrenza definitiva ed alla scadenza, volendolo, la cliente avrebbe potuto riscattare l'assetto desiderato”. A tal proposito, secondo l'appellante principale, non confuta tale conclusione il rilievo del Giudicante per cui, nello schema formalizzato, la prestazione delle concedenti sarebbe divenuta “eseguibile” solo in dipendenza di una ulteriore condotta di queste ultime, “consistente, in concreto, nell'acquistare i mappali necessari” (cfr. la sentenza impugnata, pagg. 5 e 6), atteso che -in tesi- “la vendita di cosa futura (cfr. ancora ns. doc. 2) integra un accordo in virtù del quale il bene alienato entra nella proprietà del compratore, non appena venuto ad esistenza, automaticamente e senza necessità di nuove pattuizioni o adempimenti”. Pertanto, in tesi, non si configurerebbe alcuna impossibilità “originaria” dell'oggetto, tale da invalidare il negozio controverso.
Di converso, l'appellante principale sostiene che dall'inadempimento della fornitrice e Parte_2 dalle azioni esecutive di GE.AL “sarebbe discesa, semmai, una risoluzione del rapporto in contenzioso ai sensi degli artt. 1463 ss. c.c., le cui conseguenze sono regolate dalle clausole che, come logico, pongono ogni correlato rischio a carico della conduttrice (cfr. sempre ns. doc. 1, artt.
4 e 8 delle condizioni particolari, nonché art. 8 delle condizioni generali)”. Si tratterebbe, in particolare, di un assetto di interessi “perfettamente lecito (…) la cui arbitraria disapplicazione ha violato il principio basilare dell'autonomia privata, consacrato nell'art. 1372, I comma, c.c.” e conforme “ad uno schema ormai tracciato, a livello positivo, nell'art. 1, comma 136, L. 124/17, il quale ascrive al conduttore “tutti i rischi” inerenti al cespite da esso prescelto, alle sue modalità di acquisizione ed alle sue qualità, fisiche e giuridiche fino al limite estremo del “perimento” totale”. Per quanto esposto, secondo LE, le concedenti dovrebbero mantenere il diritto all'integrale rimborso di quanto accordato (oltre € 5.700.000,00 imponibili) e nulla dovrebbe spettare al lessee, dovendo conguagliarsi e/o compensarsi le somme da questo versate illo tempore con il maggior credito contrapposto delle concedenti, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (compensazione eccepita in comparsa di risposta in prime cure, pagg. 13, 14 e 15).
10.6. Con il sesto motivo, “subordinato”, deduce per la prima volta la responsabilità ex art. 1338 c.c. dell'utilizzatrice per avere indotto le Società di leasing a stipulare il contratto. Secondo LE, l'invalidità tout court del negozio conteso comporterebbe nondimeno un obbligo per l'utilizzatrice di rifondere l'intera erogazione sostenuta dietro sua richiesta, a ristoro del pregiudizio recato alle concedenti, atteso che “ove mai, infatti, la prestazione convenuta fosse stata davvero irrealizzabile, fin dall'inizio, per inadeguatezza del bene acquistato dietro sua indicazione e nella forma della stessa individuata (cfr. sempre ns. doc. 1, pag. 3 delle condizioni particolari;
cfr., altresì, ns. doc. 2, in premesse, pagg. 3 e 4, nonché art. 2): non avrebbe potuto Controparte_1 che esserne ben consapevole fin d'allora (a maggior ragione, avendosi a che fare con una fornitrice ad essa collegata)”.
Pertanto, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di compensare il debito restitutorio con il controcredito risarcitorio ex art. 1338 c.c. che deriverebbe dal fatto di aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto di leasing.
12 11. Motivi dell'appello incidentale proposto da CP_1
11.1. Con il primo motivo d'appello incidentale, censura la “violazione degli articoli 112 e 115 CP_1
c.p.c. per avere il Tribunale escluso che e siano subentrate negli CP_2 Controparte_3 obblighi restitutori di NT leasing”.
Sul punto, evidenzia che il comune difensore di LE, e CP_1 CP_2 Controparte_3 non avrebbe mai contestato che fosse succeduta negli obblighi restitutori e risarcitori CP_3 incombenti su NT in caso di accoglimento delle domande (anche di nullità) formulate da CP_1 cosicché “il fatto era (…) pacifico tra le parti ed il Giudice avrebbe dovuto porlo a fondamento della propria decisione”.
Peraltro, il difensore (anche) di e di avrebbe depositato unitamente CP_2 Controparte_3 alla propria comparsa di risposta un estratto conto intestato a nel quale Controparte_3 risulterebbero contabilizzate le somme originariamente ricevute da NT e che conterrebbe in calce la seguente dicitura: “EC inviato da in qualità di titolare dei rapporti giuridici Controparte_3 relativi alla posizione creditoria di anche per conto di Controparte_1 Controparte_2 quale titolare della predetta posizione creditoria” (doc. avv. 8, pagina 3). Il documento, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, avrebbe natura confessoria ed in alcun modo potrebbe essere ritrattato.
Pertanto, l'appellante incidentale chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare il subentro di e negli obblighi restitutori e risarcitori di NT e, per l'effetto, di CP_2 Controparte_3 condannare le stesse, in via solidale tra loro, al pagamento dell'importo di € 1.281.432,91, oltre interessi.
11.2. Con il secondo motivo d'appello incidentale, censura la sentenza impugnata nella parte in CP_1 cui ha dichiarato la nullità del contratto per impossibilità “originaria”, anziché la nullità
“sopravvenuta” in seguito al passaggio in giudicato della Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania
n. 105/2013 (ovvero dal 07/03/2013).
Secondo la prospettazione d'appello incidentale, “la nullità e/o inefficacia e/o risoluzione del rapporto di leasing è derivata dal venir meno della causa concreta (ovvero dell'oggetto) del rapporto negoziale (definitiva impossibilità della venuta ad esistenza del bene) che è stata definitivamente accertata con la Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 105 del 7 marzo Co 2013 nel momento in cui i lavori del complesso alberghiero si sono arrestati e GE. ha dapprima sequestrato (in data 27 ottobre 2007) e successivamente pignorato (per conversione del sequestro) il
23 settembre 2010 il complesso alberghiero (cfr. ns. doc. 11, pag. 3)”. Secondo Riva, “la mancata disponibilità in capo alle società di leasing del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria ha, infatti, reso impossibile le prestazioni a carico delle stesse, così rendendo irrealizzabile la finalità essenziale in cui consisteva la causa concreta di tale rapporto contrattuale
e solo in tale momento nullo -per mancanza di causa o per il venir meno dell'oggetto di cui le parti speravano la venuta ad esistenza- (o comunque risolto per fatto non imputabile a ) l'intero CP_1 rapporto negoziale o, quantomeno, le c.d. “clausole di confisca” ovvero nullo l'intero rapporto ai sensi dell'art. 1472, comma 2 c.c.”. 11.3. Con terzo motivo d'appello incidentale, l'appellata censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da CP_1
13 Al riguardo, evidenzia che era obbligo delle Società di leasing fare tutto quanto in loro potere affinché
l'utilizzatore potesse divenire proprietario del bene, “ciò soprattutto se si tiene in considerazione il fatto che non ha potuto in alcun modo interloquire sul contenuto dei documenti contrattuali”. CP_1
Evidenzia, altresì, l'inerzia delle società di leasing nel contrastare efficacemente l'azione esecutiva di GE.AL, attesa l'omessa impugnazione della Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, nonché l'omessa opposizione a far valere il proprio diritto di proprietà sulle particelle erroneamente oggetto di pignoramento in quanto indiscutibilmente di loro proprietà (doc. 11, pag. 12).
Pertanto, la sopravvenuta inefficacia del contratto sarebbe dipesa esclusivamente da “colpa” delle società di leasing, cosicché dovrebbero risarcire il danno sofferto da -consistente nella definitiva CP_1 perdita di qualunque possibilità di divenire proprietaria del complesso alberghiero- quantificato in complessivi € 19.500.000 (pari al valore che l'immobile avrebbe avuto qualora lo stesso fosse stato regolarmente eseguito).
11.4. Con il quarto motivo d'appello incidentale, l'appellata censura l'“erronea indicazione in sentenza dei termini di decorrenza degli interessi”. Secondo l'appellata, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, gli interessi legali dovrebbero infatti decorrere dal momento in cui le società di leasing erano tenute alla restituzione delle somme ricevute, momento da individuare o con la data di trascrizione del sequestro conservativo sui beni oggetto del leasing o con la data di trascrizione del pignoramento immobiliare, ovvero, al più tardi, con la data di passaggio in giudicato della sentenza di Tempio Pausania del 3.10.2013.
11.5. Con il quinto motivo d'appello incidentale, subordinato all'ipotesi in cui la Corte ritenesse di accogliere, in tutto o in parte, i motivi d'appello principale e di respingere, in tutto o in parte, i motivi d'appello incidentale, l'appellata censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda volta a far valere la nullità del contratto di leasing in quanto patto a valle di intesa anticoncorrenziale, con conseguente violazione dell'art. 2, comma 2 e 3 della Legge 10 ottobre 1990,
n. 287 e/o degli artt. 81 e seguenti del TUE (adesso articoli 101 e seguenti del TFUE).
Secondo la prospettazione d'appello incidentale, diversamente da quanto sostenuto dal primo
Giudice, la mancata partecipazione delle Società di leasing all'intesa manipolativa del mercato non sarebbe rilevante, atteso che il contratto fa comunque riferimento ad un tasso (l'Euribor appunto) illecitamente determinato per effetto di un'intesa anticoncorrenziale, con conseguente nullità (almeno parziale) del contratto per illiceità o indeterminatezza dello stesso e diritto alla restituzione delle somme corrisposte nell'ambito di tale operazione (maggiorate di interessi e rivalutazione),
11.6. In estremo subordine, per il caso in cui la Corte non dovesse ritenere esistente il diritto di CP_1 all'integrale restituzione di quanto versato alle Società di leasing e qualificasse tali somme alla stregua di interessi versati da per l'operazione di finanziamento, l'appellata chiede di ricalcolare CP_1 gli interessi dovuti applicando il tasso minimo dei BOT per il corrispondente periodo ai sensi dell'art. 117, c. 7 del TUB, e, per l'effetto, di condannare le concedenti al pagamento in favore di di una CP_1 somma pari alla differenza tra l'importo di € 2.562.847,82 e gli interessi che in forza della clausola di cui all'art. 4, comma 6, ultimo periodo sarebbero risultati dovuti in applicazione del tasso di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) del TUB.
*****
12. Con i primi 2 motivi d'appello principale (che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione), LE ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 101 comma 2 c.p.c., denunciando il vizio di ultrapetizione cui sarebbe andato incontro il giudice pronunciando la nullità del contratto di leasing per la ritenuta impossibilità
14 originaria dell'oggetto, mai prospettata dalla società attrice (che aveva al più fatto riferimento CP_1 ad un preteso difetto sopravvenuto della causa del contratto) e la lesione del diritto del contraddittorio, atteso che la questione di un'impossibilità “originaria” dell'oggetto del negozio in contenzioso non era mai stata sollevata dalla né affrontato dalle parti nel giudizio. CP_1
Entrambi i motivi sono infondati.
Seppure è vero che aveva prospettato la domanda di “risoluzione, scioglimento, annullamento, CP_1 nullità, inefficacia”, in relazione alla impossibilità sopravvenuta (e non originaria) della prestazione, tuttavia aveva altresì evidenziato, in un'ottica più ampia che “la mancata disponibilità in capo alle società di leasing del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria ha reso impossibile le prestazioni a carico delle stesse, così rendendo irrealizzabile la finalità essenziale in cui consisteva la causa concreta di tale rapporto contrattuale e nullo – per mancanza di causa – (o comunque risolto) l'intero rapporto negoziale o, quantomeno, le clausole di cui agli articoli 4 e 8.”(cfr. pag. 17 citaz. I grado).
A ben vedere, quindi, la questione di nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto è stata sollevata da e gli elementi fattuali posti a fondamento della decisione erano stati tutti allegati CP_1 dalla parte;
il giudice, quindi, ha proceduto alla qualificazione giuridica dei fatti a lui spettante, ritenendo e ravvisando la nullità del contratto di leasing -qualificata come nullità originaria per mancanza dell'oggetto- non essendo vincolato alla prospettazione della parte.
13. Ciò premesso, prima di esaminare gli ulteriori motivi d'appello principale, si ritiene di dover esaminare immediatamente il secondo motivo d'appello incidentale proposto da strettamente CP_1 correlato agli esaminati primi due motivi d'appello principale, con cui l'appellata ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il contratto di leasing è da ritenere originariamente nullo per impossibilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Secondo la prospettazione di “la nullità e/o inefficacia e/o risoluzione del rapporto di leasing è CP_1 derivata dal venir meno della causa concreta (ovvero dell'oggetto) del rapporto negoziale (definitiva impossibilità della venuta ad esistenza del bene) che è stata definitivamente accertata con la Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 105 del 7 marzo 2013 nel momento in cui i lavori del complesso Co alberghiero si sono arrestati, GE. ha dapprima sequestrato (in data 27 ottobre 2007) e successivamente pignorato (per conversione del sequestro) il 23 settembre 2010 il complesso alberghiero (cfr. ns. doc. 11, pag. 3).
La mancata disponibilità in capo alle società di leasing del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria ha, infatti, reso impossibile le prestazioni a carico delle stesse, così rendendo irrealizzabile la finalità essenziale in cui consisteva la causa concreta di tale rapporto contrattuale
e solo in tale momento nullo – per mancanza di causa o per il venir meno dell'oggetto di cui le parti speravano la venuta ad esistenza – (o comunque risolto per fatto non imputabile a ) l'intero CP_1 rapporto negoziale o, quantomeno, le c.d., “clausole di confisca” ovvero nullo l'intero rapporto ai sensi dell'art. 1472, comma 2 c.c.”.
Il convincimento che la ricaduta sul contratto di leasing della qualificazione della vendita dei terreni come vendita di cosa futura sia una “problematica sopravvenuta” e non originaria, accomuna le difese di e LE che concordano nel non condividere la qualificazione data dal giudice quale CP_1
“nullità originaria” del contratto;
tale qualificazione, si legge nella comparsa conclusionale di
LE, non è solo da questa contestata (con i due motivi d'appello principale) ma -in tesi -
“addirittura in conflitto con la ricostruzione proposta da ambo i fronti ( e ciò sul piano processuale,
15 torna a porre in risalto il vizio di ultrapetizione di cui al primo motivo)” (cfr. pag. 38-39 comp. conclusionale LE).
Dall'esame degli atti risulta pacificamente, oltre che documentalmente, che il contratto di locazione immobiliare in pool stipulato il 23.6.2006 da LE e NT Leasing con aveva CP_1 ad oggetto la concessione in locazione finanziaria a di un complesso alberghiero in corso di CP_1 costruzione nel Comune di Olbia, in un'area specificamente identificata (anche catastalmente) nel contratto, e le concedenti si erano impegnate a stipulare il medesimo giorno il contratto di compravendita di un'ampia porzione del complesso alberghiero con la proprietaria Parte_3 nella premessa del contratto di compravendita stipulato, appunto, nella medesima data da
LE ed NT Leasing, le acquirenti davano atto di acquistare il complesso alberghiero per concederlo in locazione finanziaria – una volta ultimato- a per cui il contratto di leasing e l'atto CP_1 di vendita costituivano nella chiara intenzioni delle parti un unico negozio inscindibile.
I due contratti presentano uno schema di collegamento funzionale, ovvero un preciso nesso di interdipendenza tale che le vicende patologiche della vendita, quali nullità, annullamento o risoluzione, non possono che condizionare e riflettersi sull'efficacia e validità del contratto di leasing.
Nel caso di specie, come acclarato dal Tribunale di Tempio Pausania con la sentenza n. 105 del 7 marzo 2013 (a seguito del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dalle concedenti) le particelle dell'immobile oggetto dell'atto notarile di vendita con (censito nel Catasto Parte_3
Terreni al fg. 26, mappali 3013 e 3015 e successivamente denominati 3322, 3327 e 3328) sono rimaste in proprietà alla venditrice, in quanto il contratto tra esse concluso è stato qualificato come vendita di cosa futura e, quindi priva di effetti reali opponibili alla appaltatrice e creditrice Ge.Al che le aveva pignorate per recuperare il credito accertato nei confronti di Pertanto, è ormai Parte_3 accertato in maniera definitiva ed intangibile, poichè affermato da pronuncia giudiziale passata in giudicato, che le società concedenti Sardaleasind ed NT Leasing non sono mai divenute proprietarie delle porzioni immobiliari che si erano impegnate ad acquistare per concederle in locazione finanziaria a CP_1
A ciò si aggiunga che la qualificazione del contratto di vendita quale vendita di cosa futura ai sensi dell'art. 1472 co. 1 c.c., comporta la necessaria applicazione anche del secondo comma del medesimo articolo, a mente del quale “la vendita è nulla se la cosa non è venuta ad esistenza”.
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1623 del 25.1.2007, nel precisare cosa distingue la vendita di cosa da costruire dalla vendita di cosa futura, ha chiarito che in questa seconda ipotesi la vendita è soggetta alla "condicio iuris" della venuta ad esistenza della cosa ad opera di un terzo (cd. "emptio rei speratae"), la cui mancata realizzazione comporta non già la risoluzione del contratto per inadempimento bensì la nullità del medesimo per mancanza di oggetto, ex art. 1472 cod. civ. E' evidente allora che la mancata venuta ad esistenza del bene oggetto del contratto di vendita con la conseguente nullità del relativo contratto, non può che riverberarsi sulla validità del contratto di leasing che è divenuto nullo, per impossibilità di realizzare la causa in concreto (ovvero dell'oggetto) del rapporto negoziale, che era appunto la concessione del bene oggetto della vendita stessa.
Tale conclusione collima con i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte laddove ha precisato che “Il leasing finanziario non dà luogo ad un unico contratto trilaterale o plurilaterale ma realizza un'ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, dalla società di leasing concluso allo scopo -noto al fornitore- di soddisfare l'interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse che
16 l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parziale- dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza, sicchè le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e
l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto. (cfr. Cass.
Sentenza n. 17145 del 27/07/2006).
In virtù dell'esistente collegamento negoziale le vicende di un contratto si ripercuotono sull'altro, nella specie la nullità della vendita si ripercuote invero sul contratto di finanziamento.
L'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Tempio Pausania passata in giudicato, quanto alla qualifica del contratto di vendita come di cosa futura, ha non solo l'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa ma anche quella riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite. In ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla mancanza di effetto reale del contratto di compravendita dei beni oggetto della locazione finanziaria riverbera i suoi effetti anche sul contratto di leasing che, seppure intercorso tra soggetti diversi, è strettamente interdipendente e collegato, tanto da poter essere considerato come un'unica complessa e contestuale operazione. (v. Cass. Ord. n. 5377/2023).
Pertanto, alla sopravvenuta impossibilità di realizzare la causa del contratto per la mancata realizzazione del complesso alberghiero e mancanza dell'oggetto del contratto di compravendita, prima, e del leasing poi, non può che conseguire la nullità del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta dell'oggetto come richiesto da con il secondo motivo d'appello CP_1 incidentale proposto, con conseguente riforma sul punto della motivazione della pronuncia di primo grado.
14. Con il terzo ed il quarto motivo d'appello principale, LE impugna e contesta la decisione del giudice di primo grado di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito invocato dalla controparte.
In particolare, con un primo argomento l'appellante ha sostenuto l'inidoneità della richiesta stragiudiziale ad interrompere il termine di prescrizione attesa la diversa natura del diritto esercitato, osservando che la aveva richiesto un risarcimento quantificato secondo i criteri di cui agli artt. CP_1
1218 e 1223 c.c., mentre il Tribunale ha riconosciuto il diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di “indebito” oggettivo.
Con il secondo argomento, l'appellante ha denunciato la violazione degli artt. 2935, 2943 IV comma e 2946 c.c., deducendo che -in mancanza di prova della data di comunicazione a LE della diffida- il termine interruttivo della prescrizione doveva essere fatto risalire alla data del 27.7.2016, data del riscontro di LE, ovvero ad oltre dieci anni dalla data dei pagamenti degli anticipi e dei primi Sal pacificamente effettuati da nel giugno 2006 per un complessivo importo di Euro CP_1
1.014.227,16. Di conseguenza la condanna emessa dovrebbe essere ridotta ad € 267.196,75.
Entrambi i motivi sono destituiti di fondamento.
Da un lato, come correttamente rilevato dalla difesa dell'appellata, mai in primo grado le società di leasing avevano eccepito la mancata ricezione della diffida inviata loro a mezzo pec nella data indicata da del 22.6.2016, pertanto oltre alla novità e conseguente inammissibilità della CP_1 deduzione svolta per la prima volta in questa sede, la circostanza specificamente allegata da sin CP_1 dall'atto introduttivo di primo grado, non confutata, è da ritenere provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. 17 In ogni caso il credito restitutorio vantato da non può ritenersi prescritto poiché la ritenuta nullità CP_1 sopravvenuta del contratto comporta che il termine di prescrizione del diritto restitutorio può cominciare a decorrere da quando il diritto è maturato e può essere esercitato.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte ritiene dare seguito, in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, occorre distinguere il caso di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della “causa solvendi”, in cui il “dies a quo” comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, da quelli in cui il difetto della “causa solvendi” sopravvenga al pagamento, nei quali il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo. Nel caso di specie detto termine non può che decorrere da quando è divenuta impossibile la realizzazione della causa del contratto di leasing e quindi i pagamenti effettuati sono divenuti indebiti, ovvero da quando è stato acclarato il mancato acquisto dei terreni ad opera delle concedenti e, pertanto, dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di tempio Pausania avvenuto il 7/3/2013.
15. Con il quinto motivo d'appello principale, LE censura la decisione di primo grado laddove il giudice ha ritenuto nullo il contratto di leasing per “impossibilità (…) originaria (…) dell'oggetto” ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., ritenendo che l'impossibilità di perfezionare la vendita era invece da ricondurre all'inadempimento della fornitrice ed alle azioni Parte_3 esecutive conseguentemente intraprese dall'appaltatrice Ge. circostanze che avrebbero CP_6 giustificato, semmai, una risoluzione del rapporto in contenzioso ai sensi dell'art. 1463 c.c. con la conseguente applicazione delle clausole contrattuali che pongono ogni correlato rischio di perdita della cosa a carico della conduttrice. Il motivo è assorbito dalla ritenuta nullità “sopravvenuta” del contratto di vendita che, per quanto sopra evidenziato, si riverbera sul contratto di leasing che, seppure intercorso tra altri soggetti, è strettamente collegato e interdipendente, tanto da poter essere considerato un'unica complessa operazione (cfr. Cass. Ord. 5377/2023 e n. 21417/2014).
Del tutto inconferenti e irrilevanti sono poi le allegazioni in punto di assunzione da parte dell'utilizzatore di ogni rischio derivante dalla eventuale perdita del bene, atteso che l'assunzione dei rischi a carico dell'utilizzatore presuppone l'avvenuta consegna dei beni e il pagamento dei canoni corrisponde al pagamento dell'operazione finanziaria che contiene, in parte, il corrispettivo per il godimento dei beni in vista del futuro acquisto;
nel caso di specie la situazione è del tutto peculiare e diversa, atteso che trattandosi di un contratto di leasing che aveva ad oggetto un complesso immobiliare da realizzare, di cui le parti non potevano conoscere con esattezza i tempi di realizzo e di consegna, il contratto di leasing prevedeva che il pagamento dei concordati 180 canoni ordinari dovesse iniziare a decorrere dal primo mese dell'avvenuta consegna dei beni, anche parziale, ma veniva altresì stabilito che l'utilizzatore, nelle more della costruzione, doveva versare un anticipo di corrispettivo per la futura locazione, versando un primo canone complessivo di € 2.140.000,00 ed un canone trimestrale con prima scadenza al 30.6.2006.
E' pacifico che abbia versato in anticipo alle concedenti la somma di € 2.562.847,82, oltre Iva, CP_1 ma le concedenti non sono mai divenute proprietarie dei beni che si erano impegnate ad acquistare per concederle in godimento alla e, quindi, non potrà mai realizzarsi l'operazione finanziaria CP_1 come originariamente concordata per mancanza dell'oggetto e, non certo, per inadempimento imputabile a di conseguenza, i pagamenti effettuati da sono divenuti senza causa CP_1 CP_1 giustificatrice.
18 16. Con il sesto motivo d'appello, LE denuncia “la responsabilità dell'utilizzatrice per aver indotto gli istituti a stipulare in contratto che si assume viziato” e chiede, nel caso di sua condanna a restituire quanto versato da di conguagliare o compensare le somme con quelle maggiori versate CP_1 dalle concedenti alla fornitrice.
Il motivo è inammissibile in quanto proposto in termini generici ed apodittici, oltre a non essere correlato alla sentenza impugnata;
comunque la doglianza è assorbita dalla decisione a monte assunta, non ravvisando nel caso di specie un'ipotesi di risoluzione del contratto per colpa dell'utilizzatrice e non risultando in atti che abbia in alcun modo beneficiato dei pagamenti effettuati dalle CP_1 concedenti a Parte_2
17. Anche le ulteriori argomentazioni sulla nullità del contratto di leasing in quanto “patto a valle di intesa anticoncorrenziale” sono suberate ed assorbite dalla pronuncia di nullità del contratto per sopravvenuta mancanza dell'oggetto.
In conclusione, tutti i motivi d'appello principale sono infondati e vanno respinti sulla scorta delle considerazioni e motivazioni sopra rese.
18. Passando ai motivi d'appello incidentale, si è sopra già analizzato – accogliendolo – il secondo motivo proposto da relativo alla nullità del contratto di leasing per sopravvenuto venir meno CP_1 della causa in concreto del negozio, a decorrere dalla definitività della sentenza n. 105 del 7 marzo
2013 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in quanto strettamente correlato ai primi due motivi d'appello principale.
19. Quanto agli ulteriori motivi dedotti dall'appellata si impone preliminarmente l'esame CP_1 dell'eccezione di inammissibilità del gravame incidentale per sua tardività sollevata da , per CP_4 conto di e . CP_2 Controparte_3
Sul punto dette società, appellate incidentali, hanno rilevato che la pronuncia di primo grado è stata notificata a LE in data 22.3.2024, “previa sua estrazione in copia telematica, suo esame e sua autenticazione a cura dei difensori di . Da quel momento, secondo la Controparte_1 prospettazione delle appellate in via incidentale, sarebbe decorso il termine breve posto dagli artt. 325
e 326 c.p.c. per la proposizione dell'impugnazione, anche a carico del notificante. Inoltre, ha sottolineato la difesa di “poiché abbiamo a che fare con un'impugnazione incidentale CP_4 autonoma cioè rivolta contro capi diversi da quelli oggetto del gravame principale, i quali coinvolgono parti distinte della sentenza del Tribunale, simile termine non è stato riaperto dall'appello dell'altro istituto.” (…)
“essendo la comparsa … stata depositata il 26.4.2024 (id est: oltre trenta giorni dopo il 22.3.2024) ne consegue l'intervenuto passaggio in giudicato di tutti i capi che riguardano le scriventi, non censurati, in precedenza, da LE spa, la quale non vi avrebbe avuto naturalmente interesse.” ha replicato a tale eccezione deducendo di aver unicamente provveduto a notificare la sentenza CP_1 unitamente all'atto di precetto, ai soli fini esecutivi, solo presso l'indirizzo pec di LE, senza notificare la sentenza presso il domicilio dal comune difensore delle società di leasing. Pertanto, al momento del deposito della comparsa di risposta (26.4.2024) contenente l'appello incidentale il termine per la relativa proposizione non era in alcun modo decorso, atteso che l'appello principale era stato notificato il 27 marzo 2024.
Contrariamente agli assunti di secondo l'orientamento espresso in recentissime pronunce della CP_1
Suprema Corte, cui questo Collegio intende dare seguito, ai fini della decorrenza del termine breve
19 per proporre appello per la parte notificante, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituitasi in primo grado, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia avuto ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione (cfr. Cass. sent. 25889/2023).
Con l'ordinanza n. 737 dell'11.1.2025, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa, anche personalmente nei confronti della controparte, è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione. In motivazione la Suprema Corte ha precisato che l'orientamento rigoroso che vuole la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve di impugnazione che palesi l'intento acceleratorio in modo da essere univocamente percepibile dal destinatario (cfr. Cass. SSUU n. 20866/2020), sicchè essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o alla parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata, va interpretato ed applicato tenendo presente la ratio complessiva, che è quella di tutelare la parte destinataria della notifica, facendo sì che per essa il termine breve per l'impugnazione possa decorrere soltanto in presenza di una notifica della sentenza che garantisca l'effettiva sussistenza di una finalità acceleratoria da parte di chi la compie.
Tuttavia, tale principio giurisprudenziale, attesa la ratio sottostante, non può trovare applicazione sic et simpliciter al diverso caso – quale è quello oggi in esame – in cui l'appello incidentale tardivo è stato proposto dalla stessa parte che aveva disposto la notifica della sentenza (cioè la , in quanto CP_1 parzialmente vincitrice (e, quindi, parzialmente soccombente).
Nel presente giudizio ha notificato la sentenza di primo grado a LE unitamente al CP_1 precetto;
la notifica era all'evidenza finalizzata a preannunciarne la sua messa in esecuzione;
ciò tuttavia non toglie che essa dimostrava senza possibilità di dubbio che la notificante era a conoscenza della pronuncia giudiziaria e del suo contenuto, per cui per lei necessariamente decorreva il termine breve per proporre appello. La Corte di Cassazione, con l'ord. 737/2025, ha al riguardo aggiunto: “E che questa sia l'interpretazione corretta è confermato, indirettamente, dallo stesso legislatore il quale ha ritenuto di modificare l'art. 326, primo comma, cod. proc. civ., stabilendo espressamente che i termini stabiliti nell'art. 325 cod. proc. civ. «sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario»”. La modifica, introdotta dal d.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, palesa la ratio del sistema.
19.1 L'appello incidentale proposto da con la comparsa di risposta depositata il 26.4.2024, oltre CP_1 il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza eseguita dalla stessa il CP_1
22.3.2024, è quindi tardivo.
Infatti, in base ai principi general processualistici, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche, proposte cioè contro l'appellante principale, siano esse invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata.
Tali ultime impugnazioni (autonome) possono quindi essere proposte, in sede di appello, con la
20 comparsa di risposta, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado.
Questo Collegio ben conosce l'indirizzo giurisprudenziale sviluppatosi negli anni che ha esteso l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa (in tal senso Cass. n. 26139 del 2022
e n. 15100 del 2024) ma la stessa Corte ha chiarito la ratio sottostante a tali decisione, ricavata dal sistema delle impugnazioni, che “è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva,
l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi,
l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi”. (così, in motivazione, Cass. 15100/24).
Tali pronunce si pongono sul solco della sentenza della Cass. SSUU n. 24627 del 2007, che ha riconosciuto sempre l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva ma in processi con più parti che vertevano su rapporti di obbligazioni solidali, ben spiegando l'interesse all'impugnazione tardiva, meritevole di tutela, ravvisabile “tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale”.
Tali principi hanno trovato conferma ed ulteriore sviluppo nella pronuncia della Cass. SSUU n. 8486 del 28/03/2024. Questo però non vuol dire che le impugnazioni incidentali autonome tardive sono sempre ammissibili, ma impone la valutazione da parte dei giudici se l'interesse all'impugnazione tardiva, nel caso concreto, possa davvero reputarsi sorto per effetto dell'impugnazione principale: dunque si tratterà di stabilire caso per caso se l'accoglimento eventuale di quest'ultima possa pregiudicare o meno l'impugnante incidentale tardivo. In caso affermativo l'impugnazione tardiva sarà ammissibile, nel caso contrario no.
Inoltre, i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, sopra riportati, non si attagliano al caso di specie, in quanto relativi alla posizione, come chiaramente percepibile dalla piana lettura del provvedimento integrale delle Sezioni Unite del 2024, del coobbligato in solido il cui interesse all'impugnazione sorga a seguito dell'impugnazione proposta da altro coobbligato in solido;
nella controversia che ne occupa viceversa l'interesse di all'impugnazione sorgeva CP_1 immediatamente dalla stessa sentenza di primo grado, e, quindi, l'esperibilità più ampia dell'impugnazione incidentale tardiva affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8486 del 2024 non è suscettibile di estensione anche al caso in esame, nel quale la posizione di (e per essa di CP_4
e ) è del tutto eccentrica ed autonoma rispetto a quella di CP_2 Controparte_3 Parte_6
[.. e nonostante le domande contro di esse proposte, le due società erano rimaste estranee sin CP_3 dal primo grado del giudizio alla pronuncia di condanna;
dunque, nei loro confronti, era necessario un appello principale di ovvero un appello incidentale tempestivo e autonomo (cfr. Cass. Ord. CP_1
29448/2024).
Il giudizio d'appello soggettivamente parziale tra e LE non rischia di pregiudicare, CP_1 neppure in via riflessa o indiretta (ma pur sempre giuridicamente apprezzabile), la posizione di CP_1 rispetto alle altre due convenute in primo grado. L'interesse all'impugnazione di rispetto ai capi CP_1 di sentenza relativi al rapporto con e non può considerarsi insorto solo CP_2 Controparte_8
a seguito della proposizione dell'appello principale, trattandosi di rapporto separato rispetto al quale la parte aveva un interesse a natura autonoma già presente all'atto della pronunzia del provvedimento impugnato.
19.2. Alla luce dei suesposti principi, pertanto, è ammissibile e, come tale, esaminato il secondo motivo d'appello incidentale tardivo proposto da poiché riguarda il medesimo capo della CP_1 decisione impugnato dall'appellante principale, seppure per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (cfr. Cass. 26139/2022).
A diversa conclusione deve giungersi in merito ai motivi d'appello incidentale rubricati ai nn. 1, 3 nella comparsa di risposta di in quanto rivolti verso un soggetto diverso dall'appellante CP_1 principale e neppure a questi legato da vincolo di solidarietà, e riguardanti capi autonomi e separati della sentenza di primo grado, che non sarebbero stati incisi, neppure indirettamente, dalla proposizione dell'appello principale proposto da LE e che aveva un interesse a CP_1 rimettere in discussione preesistente e totalmente scisso dalla proposizione dell'appello principale presentato dall'altra parte parzialmente soccombente.
19.3. Se anche si volesse ritenere parzialmente ammissibile (almeno rispetto a LE) il terzo motivo d'appello incidentale tardivo relativamente alla reiterazione della richiesta di risarcimento del danno correlato all'inadempimento delle società di leasing rispetto all'obbligo di divenire proprietarie del bene promesso in locazione, in ogni caso il motivo sarebbe inammissibile poiché dedotto in modo generico ed apodittico, non essendo neppure allegati fatti colposi specifici imputabili alle società concedenti a cui ricondurre la sopravvenuta nullità del contratto di leasing, né il danno asseritamente subito ed il nesso eziologico con comportamenti attribuibili alle concedenti.
20. Discorso a parte merita il quarto motivo d'appello incidentale, strettamente correlato all'oggetto dell'appello principale, con cui ha chiesto la riforma della sentenza sulla decorrenza degli CP_1 interessi legali riconosciuti dal primo giudice sulla somma di cui ha disposto la restituzione a suo favore. Secondo il giudice avrebbe erroneamente indicato la data del 27 luglio 2016 quale data CP_1 di decorrenza degli interessi legali, mentre tale termine dovrebbe essere individuato in quello in cui si ritiene essersi determinata l'inefficacia del contratto di leasing, da indicarsi– secondo la difesa di nella data di trascrizione del sequestro conservativo sugli immobili oggetto del leasing (ovvero CP_1
26 ottobre 2007) ovvero ancora nella data di trascrizione del pignoramento immobiliare ( 23 settembre 2010) o in quella del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Tempio
Pausania (7 ottobre 2013).
Il motivo è infondato.
22 Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio, comprendono "ex lege", il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. che, trattandosi di obbligazioni contrattuali, non maturano dal pagamento ma dalla costituzione in mora al saldo effettivo, con la precisazione che, facendo puntuale applicazione del dettato dell'art. 2033 c.c., gli interessi sono dovuti al tasso legale (ex art. 1284 co. 1 c.c.) dalla costituzione in mora 22.6.2016 (e non dalla data del pagamento o di trascrizione dei vincoli sui beni) alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens al momento della ricezione delle somme contrattualmente pattuite. La sentenza quindi va sul punto corretta laddove ha indicato il termine di decorrenza degli interessi legali dal 27.7.2016, anziché dalla data ritenuta qui corretta del 22.6.2016.
21. Il quinto motivo d'appello incidentale (subordinato) è assorbito dall'accoglimento dell'accoglimento del secondo motivo d'appello incidentale.
22. In conclusione, l'appello principale di LE va integralmente rigettato, mentre la Corte accoglie solo il secondo motivo d'appello incidentale proposto da per quanto di ragione, che CP_1 non va però ad incidere sul dispositivo della sentenza impugnata, e rivede solo il termine iniziale di decorrenza degli interessi sulla somma che LE è tenuta a restituire a rigettando per il CP_1 resto gli ulteriori motivi di impugnazione incidentale.
23. La reciproca soccombenza delle parti appellanti, unitamente alla complessità e varietà delle questioni giuridiche emerse e trattate, giustifica, in applicazione del principio stabilito dall'art. 92
c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite tra LE e quest'ultima, va CP_1 invece condannata a rimborsare le spese di lite ed i compensi relativi al presente grado di giudizio sostenute dalle appellate in via incidentale e di attesa la Controparte_2 Controparte_3 ritenuta tardività dell'impugnazione contro esse proposta, che vengono liquidate avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore dell'appello incidentale (indicato dalla in comparsa di costituzione in € 4.281.423,91), e con l'applicazione dei valori medi, attesa la CP_1 media difficoltà delle questioni trattate (ad eccezione della fase di trattazione liquidata nei valori minimi, poiché consistita nella sola partecipazione all'udienza), nella misura complessiva di €
49.065,00 per compensi (per entrambe le parti rappresentate in giudizio da attesa Controparte_4
l'unicità della difesa), di cui € 12.536,00 per la fase studio, € 7.289,00 per la fase introduttiva, €
8.397,00 per la fase di trattazione ed € 20.843,00 per la fase decisionale, oltre spese generali CPA ed
Iva come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante principale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
LE spa nonchè sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Milano n. 2553/2024, pubbl. in data 7.03.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale di LE Spa;
2) Dichiara inammissibile, poiché tardivo, l'appello incidentale proposto da nei Controparte_1 confronti di e di Controparte_2 Controparte_3
23 3) In accoglimento del secondo motivo d'appello incidentale, dichiara la sopravvenuta nullità del contratto di leasing stipulato il 23.6.2006 tra LE Spa ed NT Leasing spa CP_1 per i motivi esposti in sentenza, rigettando tutti gli ulteriori motivi d'impugnazione incidentale;
4) Conferma per il resto l'impugnata sentenza, ad eccezione della statuizione relativa agli interessi sulla somma di € 1.281.423,91 dovuta da LE a che decorrono dal Controparte_1
22/06/2016 al tasso ex art. 1284 co. 1 e dal 23/10/2023 ex art. 1284 co. IV c.c.;
5) Dichiara integralmente compensate tra LE Spa e le spese del presente Controparte_1 grado di giudizio;
6) Condanna a rimborsare le spese di lite del presente grado in favore di CP_1 Parte_7
e nella complessiva somma di € 49.065,00, quale unico compenso per
[...] Controparte_3 entrambe le parti, oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge.
7) Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante principale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Consigliere istr. est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco La Presidente
Dott.ssa Laura Sara Tragni
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 27/03/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2553/2024, pubblicata il 07/03/2024, non notificata,
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_1
Candiani Luca Alessandro (C.F. ), presso il cui Studio sito in Via Freguglia, C.F._1
10, Milano è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Fratantonio Giuseppe (C.F. ) e dell'Avv. Gaggero C.F._2
Francesco (C.F. ), presso i cui indirizzi PEC C.F._3
e è Email_1 Email_2
elettivamente domiciliata;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. e (C.F. Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
) -e per esse (C.F. ) -, ciascuna in persona del P.IVA_4 Controparte_4 P.IVA_5 rispettivo legale rappresentante pro-tempore, tutte con il patrocinio dell'Avv. Candiani Luca
1 Alessandro (C.F. ), presso il cui Studio sito in Via Freguglia 10, Milano, sono C.F._1
elettivamente domiciliate, giusta delega in atti;
-APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2553/2024, pubblicata il
07/03/2024, non notificata, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
Per Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare. In via preliminare
Dichiarare la nullità della sentenza gravata, nei capi recanti condanna di SardaLeasing S.p.A., per i motivi di cui ai parr. 1 e 2 della trattazione in diritto dell'atto di citazione in appello della medesima SardaLeasing
S.p.A., con ogni conseguenza di legge.
Nel merito
Previo, per quanto occorresse, accertamento della piena validità originaria del contratto di locazione finanziaria controverso, stipulato in data 23.6.2006 tra SardaLeasing S.p.A. ed NT Leasing S.p.A., da un lato, e dall'altro, in riforma dei capi della sentenza gravata recanti condanna di Controparte_1
SardaLeasing S.p.A., respingere tutte le domande svolte da nei confronti della medesima Controparte_1
SardaLeasing S.p.A. (anche, ed in particolare, con riguardo ad ogni domanda di pagamento avversaria), in quanto relative ad ipotetici diritti ormai prescritti, ovvero, comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto
(previo, solo occorrendo, conguaglio o compensazione, legale o giudiziale, fino a concorrenza, di quanto, in denegata ipotesi, si riconoscesse dovuto da SardaLeasing S.p.A. a con quanto dovuto da Controparte_1 quest'ultima alla prima, per qualsiasi titolo, ivi inclusi, se del caso, l'equo compenso ed il risarcimento di danno conseguenti alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria controverso, ovvero il rimborso delle somme erogate alla fornitrice in forza del contratto di cui sopra e della collegata compravendita).
In ogni caso
Condannare alla rifusione, in favore di SardaLeasing S.p.A., delle spese e dei compensi Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio.
In sede istruttoria
Respingere tutte le istanze svolte da (e tra queste, in particolare, la richiesta di ammissione Controparte_1 di una “CTU” - cfr. comp. risp. avv., pag. 53), in quanto inammissibili e irrilevanti. Si ripropongono, per quanto occorresse, le istanze formulate dall'esponente in prime cure.
Si fa salva ogni ulteriore deduzione e produzione consentita. Si dichiara, sempre solo per quanto occorresse, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove avversarie”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: dichiarare l'inutilizzabilità dei documenti depositati dalle società di leasing nel corso del primo grado del giudizio in data 7 febbraio 2024, sulle quali nemmeno nell'odierno giudizio d'appello s'intende accettare il contraddittorio per le ragioni già illustrate nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata da
[...] nel procedimento di primo grado;
CP_1
NEL MERITO: rigettare tutti i motivi d'appello formulati da LE S.p.A., siccome inammissibili e/o improcedibili e/o infondati in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti;
2 riformare, in accoglimento dei motivi più ampiamente formulati in atti e per le ragioni ivi riportate, la Sentenza del Tribunale di Milano n. 2553 pronunciata il 7 marzo 2024 a definizione del procedimento recante NRG
39150/2023 nelle parti in cui:
- esclude che e siano subentrate negli obblighi restitutori e Controparte_2 Controparte_3 risarcitori originariamente facenti capo ad INTESA LEASING S.p.A. per come esercitati nel presente giudizio da e, conseguentemente, ha rigettato le domande formulate da nei Controparte_1 Controparte_1 confronti di e Controparte_2 Controparte_3
- accerta che il Contratto di Leasing meglio descritto in narrativa sarebbe stato originariamente nullo, anziché ritenere che la nullità/inefficacia/risoluzione di tale contratto sia conseguita al mancato acquisto del diritto di proprietà del complesso alberghiero da parte delle società concedenti, come meglio descritto in atti;
- rigetta le domande risarcitorie formulate da sul presupposto dell'immediata nullità del Controparte_1
Contratto di Leasing, della necessità di applicare gli articoli 1337 e 1338 c.c. e per aver Controparte_1 confidato con colpa nella validità del contratto;
- dichiara dovuti gli interessi legali solamente a partire dal 27 luglio 2016, anziché come descritto nel quarto motivo d'appello incidentale;
- rigetta la domanda di Riva di volta a far valere la nullità del contratto di leasing in quanto patto a CP_1 valle di intese anticoncorrenziali;
e, per l'effetto, 1) accertare e dichiarare che e sono succedute ad NT Leasing Controparte_2 Controparte_3
S.p.A. nei rapporti giuridici passivi derivanti dal contratto di locazione finanziaria immobiliare in pool originariamente concluso con Riva di Bados S.r.l. e LE S.p.A. il 23 giugno 2006 meglio descritto in atti, assumendo solidalmente gli obblighi comunque connessi al rapporto di leasing per i motivi tutti esposti in atti;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione e/o scioglimento e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o con qualunque altra statuizione privare di effetti il contratto di leasing stipulato il 23 giugno
2006 tra LE S.p.A. ed NT Leasing S.p.A. meglio descritto in atti e per i motivi Controparte_1 tutti ivi esposti;
3) condannare LE S.p.A., Società e Parte_1 Controparte_2 in solido tra loro al pagamento della somma di € 2.562.847,82, Controparte_3
(duemilionicinquecentosessantaduemilaottocentoquarantasette/82), oltre IVA, o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, in favore di oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal Controparte_1 dì del dovuto sino alla data di notifica dell'atto di citazione ed interessi ex D. Lgs. 231/2001 e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell'atto di citazione al soddisfo per le ragioni tutte indicate in atti;
4) condannare LE S.p.A., Società di Locazione Finanziaria per Azioni, e Controparte_2 in solido tra loro al pagamento della somma di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) o la Controparte_3 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in favore di oltre interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino alla data di notifica dell'atto di citazione ed interessi ex D. Lgs. 231/2001 e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell'atto di citazione al soddisfo per i motivi tutti esposti in atti;
5) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione e/o scioglimento e/o annullare e/o dichiarare nulle e/o inefficaci e/o con qualunque altra statuizione privare di effetti le clausole contenute agli articoli 4 e 8 del contratto di leasing del 23 giugno 2006 ed art. 12 delle condizioni generali del medesimo, meglio indicate in atti, nonché qualsivoglia altra clausola invocata da LE S.p.A., e Controparte_2 [...] ad asserita giustificazione del diritto delle stesse a trattenere le somme corrisposte da CP_3 [...] nell'ambito dell'operazione di leasing per i motivi tutti indicati in atti. CP_1
Con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio”.
Per e per esse : Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
3 “Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare.
In via preliminare
Dichiarare tardiva e come tale preclusa, ovvero, comunque, inammissibile, l'impugnazione svolta da
[...] nei confronti di e di (cfr. parr. 1 e 2 della trattazione CP_1 Controparte_2 Controparte_3 in diritto della comparsa di costituzione in appello queste ultime).
Nel merito
Respingere l'impugnazione e tutte le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 CP_2
e di (anche, ed in particolare, con riguardo ad ogni domanda di pagamento
[...] Controparte_3 avversaria), in quanto relative ad ipotetici diritti ormai prescritti, ovvero, comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto (previo, solo occorrendo, conguaglio o compensazione, legale o giudiziale, fino a concorrenza, di quanto, in denegata ipotesi, si riconoscesse dovuto alla controparte dalle scriventi con quanto dovuto a queste ultime dalla prima, per qualsiasi titolo, ivi inclusi, se del caso, l'equo compenso ed il risarcimento di danno conseguenti alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria controverso, ovvero il rimborso delle somme erogate alla fornitrice in forza del contratto di cui sopra e della contestuale compravendita).
In ogni caso
Condannare alla rifusione, in favore di e di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 delle spese e dei compensi relativi anche al presente grado.
In sede istruttoria
Respingere tutte le istanze svolte da (e tra queste, in particolare, la richiesta di ammissione Controparte_1 di una “CTU” - cfr. comp. risp. avv., pag. 53, nonché par.
5.2 della trattazione in diritto della comparsa di costituzione in appello delle esponenti), in quanto inammissibili e irrilevanti.
Si reiterano, per quanto occorresse, le istanze formulate dalle scriventi in prime cure.
Si fa salva ogni ulteriore deduzione e produzione consentita. Si dichiara, sempre solo per quanto occorresse, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove avversarie”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (in seguito ), quale utilizzatrice del “contratto di locazione finanziaria Controparte_1 CP_1 immobiliare in pool” del 23/06/2006, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano le concedenti LE S.p.a. (in seguito “LE”), (in seguito, Controparte_2 CP_2
) e (in seguito, ”) al fine di chiedere di: accertare e
[...] Controparte_3 Controparte_3 dichiarare che e erano succedute ad NT Leasing S.p.a. (in seguito, CP_2 Controparte_3
“NT”), originaria concedente -insieme a LE- del predetto contratto di locazione finanziaria immobiliare;
“accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione e/o scioglimento e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o con qualunque altra statuizione privare di effetti” il contratto di leasing; condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 2.562.847,82, oltre IVA, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in favore dell'attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino alla data di notifica dell'atto di citazione ed interessi ex D.lgs. n. 231/2001 e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell'atto di citazione al soddisfo;
condannare le convenute, in solido tra loro, a titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma di € 3.000.000,00, oltre IVA, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in favore dell'attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino alla data di notifica dell'atto di citazione ed interessi ex D.lgs. n. 231/2001 e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell'atto di citazione al soddisfo;
“accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione e/o scioglimento e/o annullare e/o dichiarare nulle e/o inefficaci e/o con qualunque altra statuizione privare di effetti” le clausole di cui agli artt. 4 e 8 del contratto e la clausola di cui all'art. 4 12 delle condizioni generali del medesimo, trattandosi di clausole che operavano sul presupposto dell'imputabilità dell'inadempimento all'utilizzatrice. 2. In particolare, a fondamento delle domande formulate l'attrice deduceva che:
- era interessata a disporre di un complesso immobiliare ad uso alberghiero sito in provincia di CP_1
Olbia, che stava realizzando in località Pittulongu, e si era rivolta a tal proposito a Parte_2
LE e ad NT, le quali avevano proposto di procedere alla stipula di un rapporto di locazione finanziaria in forza del quale avrebbero acquistato l'immobile in corso di costruzione da per poi concederlo a Parte_2 CP_1
- pertanto, con “contratto di locazione finanziaria immobiliare in pool” del 23/06/2006, LE ed NT avevano concesso in locazione finanziaria a il “complesso alberghiero in corso di CP_1 costruzione, ricadente su di un'area ubicata nel comune di Olbia in località Pittulongu, della superficie di mq 9.500 circa e censito al NCT al F. 26 M.1541 e 1543 (ex 4111), autorizzato con concessione edilizia rilasciata dal Comune di Olbia n. 150/04 del 10/02/04 e con nulla osta dell'ufficio tutela del paesaggio di Sassari n. 163/04 del 02/02/04” (doc. 1, art. 3, p. 5) e, per altro verso, si erano impegnate a stipulare il medesimo giorno un contratto di compravendita di un'ampia porzione del complesso alberghiero con la proprietaria Parte_3
- in particolare, le parti avevano precisato nell'art. 4 del contratto quanto segue: “Il presente contratto è efficace dal momento di sottoscrizione dell'atto di compravendita. La decorrenza dei canoni ordinari inizierà dal momento in cui i lavori di costruzione saranno ultimati e l'immobile sarà reso agibile, secondo modalità e tempi più avanti meglio specificati;
mentre l'utilizzo dello stesso potrà avvenire dopo che il Direttore dei Lavori comunicherà alle Società “Concedenti” che l'immobile è ultimato ed idoneo per l'ottenimento del certificato di Agibilità (…) In particolare, si dichiara che a fronte di un primo canone complessivo di € 2.140.000,00 (duemilionicentoquarantamila/00) + IVA, l'Utilizzatore, in data odierna, versa la somma di € 1.500,000,000 (unmilionecinquecentomila/00),
+ IVA, di cui quota “LE S.p.A.” € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), + IVA, quota
“NT Leasing S.p.A.” € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) + IVA, quale acconto sul primo canone (…) - pendente la costruzione l'Utilizzatore verserà un anticipo di corrispettivo per la futura locazione con scadenza e valuta trimestrale coincidente con il trimestre solare;
il primo periodo scadrà, quindi, il 30 Giugno 2006 e così di seguito per tutti i trimestri successivi fino alla data stabilità per la decorrenza della locazione finanziaria. Tali anticipi saranno pari all'ammontare degli interessi maturati, dalla data di ogni pagamento, IVA compresa, effettuato dalle Società
“Concedenti” per l'acquisto e la costruzione dell'immobile, detratto il macrocanone, calcolati dalla data di ciascun pagamento fino ad ognuna delle scadenze sopra indicate;
detti interessi saranno calcolati al tasso leasing maggiorato di 1 punto percentuale”;
- sempre in 23/06/2006, LE e NT -dopo aver premesso la volontà di acquistare il complesso alberghiero per concederlo in locazione finanziaria – una volta ultimato - a e di CP_1 considerare il contratto di leasing e l'atto di vendita quale unico negozio inscindibile- avevano stipulato il contratto di acquisto della proprietà del “tratto di terreno sito in Olbia, località 'Pittulongu Bados' (…) con entrostante struttura alberghiera in corso di costruzione” censito nel CT al Foglio 26, Mappali 3013 e 3015 (mappali aventi un'estensione pari a 8.141 metri quadri, e rappresentanti una porzione -circa i nove decimi- degli originali Mappali 1541 e 1543 indicati nel contratto di leasing; cfr. atto ai rogiti Notaio repertorio 81052, raccolta 18184, doc. 2); Per_1
5 - le Società concedenti, quindi, avevano versato a una parte del prezzo al momento della Parte_2 stipula e si erano obbligate a pagare la residua parte attraverso versamenti periodici legati allo stato di avanzamento dei lavori (c.d. “SAL”);
- le restanti porzioni del complesso alberghiero in corso di costruzione oggetto del contratto di leasing
(pari a circa 1.400 metri quadri ed allora censite catastalmente al Foglio 26, Mappali 3014 e 3016) erano state in precedenza cedute da al Comune di Olbia, il quale, a sua volta, le aveva Parte_2 ritrasferite direttamente a LE e NT affinché potessero dar corso all'operazione immobiliare;
- per l'esecuzione delle attività di completamento dell'immobile, aveva stipulato in data Parte_2
12/08/2006 un contratto d'appalto con GE. (in seguito, “GE.AL”); CP_6
- inizialmente i rapporti relativi a tale ultimo contratto avevano avuto regolare esecuzione, ma, a Con partire dalla seconda metà del 2007, le relazioni tra e GE. avevano cominciato ad Parte_2 incrinarsi fino a giungere al totale arresto dei lavori di costruzione ed all'apertura di un procedimento arbitrale nell'ambito del quale la committente e l'appaltatrice avevano contestato ed eccepito reciproci inadempimenti;
- l'arbitrato si era concluso con un lodo definitivo pronunciato il 06/08/2010, con il quale, veniva dichiarato risolto il rapporto d'appalto e veniva condannata al pagamento di una somma Parte_2 Con superiore ai 5 milioni di euro in favore di GE. Con
- a seguito dei conflitti insorti tra e GE. le società concedenti avevano pagato solo Parte_2 parzialmente il terzo SAL e non avevano versato alcuna somma con riferimento al quarto SAL, ma, ciò nonostante, le due società di leasing avevano richiesto a di versare gli “anticipi di CP_1 corrispettivo” per il futuro godimento dell'immobile previsti dall'art. 4 del contratto;
- con lettera del 1° giugno 2011, LE aveva dichiarato risolto il leasing invocando l'art. 14 del contratto ed asserendo che si era “resa morosa omettendo di pagare vari canoni e persistendo CP_1 nello stato di morosità nonostante i vari solleciti a mezzo raccomandata A.R.” (doc. 4);
- con lettera del 21/11/2011, NT (che in data 27/12/2007 aveva medio tempore mutato la propria denominazione sociale in aveva aderito alla comunicazione di risoluzione di Parte_4
LE;
- dal canto suo, con una lettera del 9/12/2011 (v. doc 6) aveva formalmente contestato le CP_1 comunicazioni di risoluzione del contratto respingendo ogni addebito e, con successiva lettera del
22/06/2016 aveva intimato a mezzo PEC LE e (che nel Controparte_7 frattempo aveva incorporato di restituire le somme alle stesse versate, pari ad € Parte_4
2.562.847,82 (oltre IVA), nonché di risarcire i danni subiti per l'inadempimento delle Società di locazione finanziaria agli obblighi derivanti dal contratto di leasing, quantificati in € 800.000,00, oltre interessi e rivalutazioni, facendo, comunque, salva una migliore quantificazione dei danni subiti e delle somme dovute (doc. 7);
- LE aveva riscontrato tale intimazione con nota del 27/07/2016, affermando che “d'intesa con il partner , Le comunichiamo che sarà nostra cura, previo richiamo Controparte_7 della pratica dai nostri archivi, valutare la richiesta da Lei formulata e riscontrarla nel merito”, ma non era seguita alcuna ulteriore comunicazione ad opera delle società di leasing (doc. 8);
- nel frattempo, l'appaltatrice del complesso alberghiero Ge.Al, in virtù del lodo arbitrale definitivo del 6 agosto 2010 che aveva condannato al pagamento in suo favore di oltre 5 milioni di Parte_2 euro, aveva promosso esecuzione forzata contro convertendo in pignoramento un Parte_2
6 sequestro conservativo precedentemente ottenuto ed eseguito proprio sul complesso immobiliare oggetto del contrato di leasing in data 26/10/2007;
- nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare avviato a seguito alla conversione del sequestro in pignoramento (Tribunale di Tempio Pausania, Sez. Es. Immobiliari, N.R.G.E.
200118/2010), GE.AL aveva sostenuto che, in realtà, le società di leasing non erano mai divenute proprietarie del complesso alberghiero per non aver stipulato un contratto di vendita ad effetti reali, ma soltanto una vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.) avente effetti obbligatori e non opponibile al creditore pignorante Pt_5
- le società di leasing avevano censurato tale ricostruzione introducendo un giudizio di opposizione all'esecuzione con riferimento però alle sole porzioni dell'immobile oggetto dell'atto notarile di vendita (Mappali 3013 e 3015 successivamente denominati 3322, 3327 e 3328). Tale giudizio veniva definito con la sentenza n. 105 del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania che rigettava tutte le domande delle opponenti (doc. 9); tale pronuncia non veniva impugnata dalle società concedenti il leasing che passava, quindi, in giudicato anche nella parte in cui qualificava il contratto di compravendita concluso tra e LE e NT Leasing quale vendita di cosa futura, Parte_2 il cui effetto traslativo era destinato a verificarsi solo una volta venuto ad esistenza il complesso immobiliare, e statuiva che esse non erano mai divenute proprietarie di tali porzioni immobiliari;
- tra l'altro, nell'ambito del procedimento esecutivo era altresì emerso che l'esecuzione aveva avuto ad oggetto anche i terreni che le società di leasing avevano ricevuto dal Comune di Olbia, ma le
Concedenti avevano omesso di contestare per oltre dieci anni la legittimità dell'esecuzione con riferimento ad alcune porzioni immobiliari di cui erano divenute proprietarie in relazione all'operazione di leasing e che avevano l'obbligo di trasferire (unitamente alle particelle menzionate nell'atto notarile di vendita) a a conclusione dell'operazione di locazione finanziaria. CP_1
3. Così ricostruita la vicenda storico fattuale sottostante il presente giudizio, secondo la prospettazione della parte attrice:
a) le Società di leasing avevano incassato da € 2.562.847,82 (oltre IVA) in relazione ad un CP_1 contratto di leasing avente ad oggetto un bene immobile identificato, a seguito di plurime variazioni catastali, in nove particelle (NCT Foglio 26, Particelle 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509,
3510, 3511);
b) le medesime Società di leasing non avevano, tuttavia, adempiuto all'obbligo di divenire proprietarie dell'intero bene, poiché -come accertato dalla Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania
n. 105 del 07/03/2013 passata in giudicato- le Particelle 3504, 3505 e 3509 (originari mapp. 3013 e
3015) erano rimaste di proprietà di e nessuna contestazione su tale circostanza poteva Parte_2 ormai essere mossa al riguardo per opporsi all'esecuzione forzata promossa sulle stesse da GE.AL;
c) le Società di leasing erano, invece, proprietarie, delle Particelle 3503, 3506, 3507, 3508, 3510,
3511, ma per oltre dieci anni non avevano proposto alcuna opposizione per arrestare il procedimento di esecuzione forzata avviato da GE.AL (anche) su tali Mappali;
d) aveva chiesto alle Società di leasing -con diffide del 22/06/2016, del 20/12/2022 e del CP_1
17/03/2023 (docc. 12, 13) - la restituzione dei canoni corrisposti ed il risarcimento del danno subìto, ma le medesime si erano limitate a prendere tempo (doc. 6) o a contestare genericamente tale richiesta
(lettera del 26/01/2023, doc. 14);
e) qualora le Società di leasing fossero effettivamente divenute proprietarie del bene oggetto del contratto, nel momento in cui avevano dichiarato la risoluzione del rapporto di locazione finanziaria
(21/11/2011) sarebbero state proprietarie di un bene del valore di € 9.536.952,60 (per come attestato
7 nella perizia di stima resa il 26/11/2011 nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata;
doc. 16)
e nessuna esecuzione sullo stesso avrebbe avuto luogo su iniziativa di un creditore della società fornitrice.
4. Sulla scorta di tali argomentazioni, alla luce dell'addotto inadempimento delle società concedenti di diventare proprietarie del complesso immobiliare che si erano impegnate a concedere in leasing, chiedeva di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto per fatto ad essa non imputabile e CP_1 di dichiarare l'inefficacia o nullità o annullabilità o qualunque altra statuizione atta a privare di effetti il contratto di leasing stipulato il 23.6.2006 per mancanza di causa in concreto ed impossibilità di raggiungere lo scopo del contratto, con conseguente condanna delle Concedenti a restituire quanto ricevuto in esecuzione del contratto di leasing oltre al risarcimento dei danni.
5. Si costituivano regolarmente in giudizio LE, nonché e (e CP_2 Controparte_3 per quest'ultime , allegando che: l'utilizzatrice aveva partecipato all'atto di vendita Controparte_4
e che nello stesso si era dato atto che “la parte utilizzatrice ha individuato quanto meglio descritto al successivo articolo 1 ed ha chiesto alle parti concedenti di ottenerlo in leasing avendolo, per quanto possibile, preventivamente visitato in ogni sua parte, avendone accertato la regolarità e la qualità della costruzione” (cfr. doc. 2, pag. 4); solo a seguito del procedimento di esecuzione forzata svolta dall'appaltatrice GE.AL verso si era appreso che il contratto di fornitura era un contratto Parte_2 di vendita di cosa futura e che la parte venditrice era rimasta titolare di alcuni mappali;
le concedenti avevano conseguito dall'esecuzione del rapporto solo poco più di € 2.000.000,00, al netto di IVA, a fronte di un esborso complessivo di € 5.700.000,00; nei rapporti di cui al contratto di leasing era succeduta , mentre era succeduta nella titolarità del solo bene, sicché CP_2 Controparte_3 la stessa difettava di legittimazione passiva.
Inoltre, eccepivano la prescrizione della pretesa restitutoria, decorrente al più tardi dalla data della risoluzione del rapporto (giugno 2011), non essendovi stata corrispondenza successiva idonea ad interrompere il decorso del relativo termine, se non dalla data dei singoli pagamenti;
contestavano l'invocazione dell'art. 1460 c.c., spettando contrattualmente al lessee contrastare iniziative di terzi anche sul piano processuale;
sostenevano la validità delle clausole contrattuali anche in caso di impossibilità di realizzazione dell'oggetto del contratto e, infine, invocavano il patto di deduzione contemplato sub art. 12 delle condizioni generali di contratto.
Chiedevano, quindi, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , e, nel Controparte_3 merito, di rigettare tutte le domande attoree “in quanto relative ad ipotetici diritti ormai prescritti, ovvero, comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
6. Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, il Tribunale con la pronuncia impugnata, rilevato, da un lato, come fosse pacifico che il contratto di leasing non potesse sortire gli effetti previsti (ovvero, “non potesse determinare in capo all'utilizzatrice l'acquisto del diritto sul complesso immobiliare per difetto di titolarità, in capo al concedente, di tutti i mappali”) e, per altro verso, come la questione della nullità, come pure dei motivi della stessa, fosse stata introdotta correttamente dalle parti nel contraddittorio tra le stesse, dichiarava la nullità del contratto di leasing per impossibilità originaria dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (e non per impossibilità sopravvenuta ex art. 1347 c.c. come prospettato dall'attrice, “attesa l'inconcepibilità di una validità/nullità del contratto che finisca per dipendere dalla condotta di una parte: che diverrebbe in tal modo arbitra del contratto”. Nel caso di specie per rendere efficace il contratto sarebbe occorsa infatti la condotta della parte consistente nell'acquistare i mappali necessari per consentire all'utilizzatore intenzionato di esercitare il diritto di opzione, di divenire proprietario del bene concesso in leasing).
8 6.1. Il Tribunale riteneva, invece, non condivisibile la tesi della nullità del contratto di leasing in quanto patto c.d. a valle di intesa concorrenziale, in quanto “difetta anzitutto il carattere esecutivo dell'intesa, posto che la parte concedente non risulta essere stata parte attiva dell'intesa anticoncorrenziale vietata. In secondo luogo, un conto è il rinvio a un parametro astrattamente lecito, quale l'Euribor, un conto è il malfunzionamento concreto, eventualmente anche doloso, del meccanismo di determinazione del tasso, che non vale di per sé stesso a determinare la nullità della clausola che rinvii all'Euribor medesimo”. 6.2. Quanto all'eccepita prescrizione, il giudice riteneva che la lettera in data 22/06/2016 indirizzata a due delle tre Società concedenti (circostanza ex art. 1310 c.c. idonea a interrompere la prescrizione anche nei confronti delle altre Società obbligate in solido), fosse pervenuta regolarmente a destinazione -atteso il riscontro di LE del 27/07/2016-, e costituisse un idoneo atto interruttivo della prescrizione, in quanto richiamava le pretese restitutorie e risarcitorie, e, a fondamento di tali pretese, la condotta inadempiente di parte concedente (cfr. docc. 7 e 8 attrice).
Rilevava, quindi, che, “atteso che la prescrizione è stata interrotta nel 2016 e il contratto è stato stipulato nel 2007, (…) alcuna prescrizione si è verificata quand'anche il dies a quo decorresse dal pagamento dei singoli canoni in ragione della nullità del rapporto”, cosicché “in astratto” riteneva dovute tutte le somme versate, pari a € 2.562.847,82, oltre IVA.
6.3. In ordine alla parte da condannare, ferma la successione di nella sola titolarità Controparte_3 del bene, riteneva anche carente della legittimazione passiva, considerato che la CP_2 successione nel contratto non poteva operare in relazione a un debito pregresso, quale l'obbligo di restituzione derivante dalla ritenuta nullità del contratto per impossibilità originaria dell'oggetto ex art. 1346 c.c.. Non trattandosi di un effetto derivante dal contratto, il debito restitutorio non poteva essere trasferito con la successione nel contratto.
Pertanto, tenuto conto che l'art. 4 del leasing ripartiva i canoni al 50% tra le due Società concedenti e che nulla veniva specificato in atti ad opera di alcuna parte in punto di una diversa percentuale, quantificava l'obbligo di restituzione gravante su LE nella misura della metà del totale versato, e quindi pari a € 1.281.423,91, oltre interessi dal 27/07/2016 (data della domanda in via stragiudiziale) al tasso ex art. 1284 c. 1 c.c. e a far tempo dalla domanda giudiziale (23/10/2023) ex art. 1284 c. 4 c.c.
6.4. Riguardo, invece, all'ulteriore domanda di risarcimento dei danni formulata da il primo CP_1
Giudice, premesso che in difetto di valido contratto gli unici obblighi rilevanti erano quelli precontrattuali di buona fede di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., rilevava che l'attrice non aveva articolato “alcuna voce di danno in senso negativo, evidenziando per contro danni dell'interesse positivo, quali sono tipicamente le doglianze svolte alla pag. 19 dell'atto di citazione (possibilità di rivendere il complesso alberghiero una volta divenutane proprietaria;
possibilità di esercitare
l'attività propria del complesso, traendone comunque un profitto)”. Rilevava, altresì, che, in ogni caso, alcun danno sarebbe stato risarcibile, tenuto conto che l'art. 1338 c.c. preclude il risarcimento dei danni in favore della parte che ha confidato con “colpa” nella validità del contratto. Invero, secondo il Primo Giudice, parte attrice era anch'essa in “colpa”, “ciò sia per il fatto che, notoriamente, la società concedente si determina all'acquisto del bene confidando sulle indicazioni di parte utilizzatrice, sia per il fatto che in ogni caso anche la parte utilizzatrice ha partecipato al contratto di fornitura, prendendo atto di quanto veniva concordato”.
*****
9 7. Avverso detta sentenza ha proposto appello LE con atto di citazione notificato il
27/03/2024 a chiedendone, sulla base dei sei motivi enucleati, la riforma, con accoglimento CP_1 delle conclusioni come in epigrafe precisate.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione contenente appello CP_1 incidentale, depositata in data 26/04/2024, eccependo l'“inammissibilità” dell'appello, non essendo stato proposto anche nei confronti di e . CP_2 Controparte_3
L'appellata ha assunto che, essendo l'appello principale volto ad ottenere una riforma della statuizione con la quale il Tribunale aveva ritenuto nullo il rapporto contrattuale e, per altro verso, essendo stata tale nullità accertata anche nei confronti di e , CP_2 Controparte_3 quest'ultime sarebbero state “litisconsorti necessarie dell'azione svolta dall'appellante”. In particolare, non avrebbe potuto essere integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c. essendo state tali Società assistite nel corso del primo grado dal medesimo difensore dell'odierna appellante;
inoltre, sarebbe stata preclusa anche la possibilità di procedere alla notifica di una nuova impugnazione, essendo ormai decorso per l'appellante il termine breve di impugnazione.
Al contempo, tuttavia, ha chiesto il differimento della prima udienza al fine di consentire alle CP_1 appellate incidentali di disporre del termine a difesa previsto dall'art. 342 c.p.c.; nel merito, invece, ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le conclusioni come in epigrafe precisate.
8. Con decreto dell'08/05/2024 il Consigliere istruttore, rilevato che la sentenza era stata pronunciata tra più parti ma che l'appello principale era stato proposto soltanto da una delle tre parti convenute in primo grado e nei confronti di una sola parte e, per altro verso, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse, e , nei confronti CP_2 Controparte_3 delle quali era stato proposto appello incidentale, ha differito la prima udienza per consentire la notificazione della citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 342 c.p.c.
9. Si sono quindi regolarmente costituite in giudizio e (e per esse CP_2 Controparte_3
con comparsa di costituzione depositata il 20/09/2024, eccependo, in via Controparte_4 preliminare, la “tardività”, ovvero, comunque, “l'inammissibilità” ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. dell'impugnazione incidentale avversaria. In particolare, quanto all'eccezione di “tardività” dell'appello incidentale, hanno rilevato, da un lato, che la notifica della sentenza di primo grado e del pedissequo atto di precetto in data 22/03/2024 a
LE effettuata ai fini dell'avvio della procedura esecutiva aveva fatto decorrere il termine di trenta giorni per proporre l'impugnazione, posto dagli artt. 325 e 326 c.p.c., anche a carico del notificante stesso e nei confronti di tutte le altre parti del giudizio, e, per altro verso, che, avendo “a che fare con un'impugnazione incidentale autonoma, cioè rivolta contro capi di sentenza diversi da quelli oggetto del gravame principale, i quali coinvolgono parti distinte, simile termine non [era] stato riaperto dall'iniziativa dell'altro istituto”.
Quindi, essendo stata la comparsa di Riva depositata e notificata alle esponenti il 26/04/2024, hanno eccepito il carattere tardivo ed inammissibile dell'appello incidentale così instaurato. Nel merito, invece, hanno chiesto di rigettare l'impugnazione incidentale e tutte le domande proposte da nei confronti di e di , in quanto relative ad ipotetici diritti CP_1 CP_2 Controparte_3 ormai prescritti, ovvero, comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
All'esito dell'udienza dell'11/02/2025, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
10 10. I motivi di appello principale:
10.1. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato l'impossibilità “originaria” dell'oggetto contrattuale in mancanza, tuttavia, in tesi, della relativa prospettazione ad opera della parte.
Secondo la prospettazione d'appello, avrebbe prospettato la domanda di “risoluzione, CP_1 scioglimento, annullamento, nullità, inefficacia”, in relazione all'impossibilità “sopravvenuta” della prestazione e non “originaria”, cosicché il primo Giudice avrebbe rilevato l'impossibilità “originaria”, pur in assenza dell'allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità stessa sarebbe dovuta derivare, con conseguente vizio di ultra-petizione e violazione dell'art. 112 c.p.c.
10.2. Con il secondo motivo, l'appellante principale si duole nuovamente del rilievo del primo
Giudice circa l'impossibilità “originaria” del contratto, aggiungendo che la questione dell'impossibilità “originaria” dell'oggetto del negozio in contenzioso oltre a non essere mai stata sollevata dall'appellata, non sarebbe stata neppure affrontata dai litiganti, cosicché il primo Giudice, avendo omesso di invitare le parti a dibatterne e di assegnare un termine per apposite memorie, sarebbe giunto al verdetto senza consentire l'esplicazione delle ordinarie difese conclusive, in violazione del principio del contraddittorio e del disposto di cui all'art. 101, c. 2 c.p.c.
Per quanto esposto, l'appellante principale chiede di dichiarare la nullità della sentenza.
10.3. Con il terzo motivo, LE reitera l'eccezione di prescrizione ex art. 2946 c.c.
Secondo l'appellante principale, nessun atto interruttivo “idoneo” sarebbe pervenuto alle società di leasing entro il termine decennale di riferimento (cfr. comparsa di risposta in prime cure, pagg. 8 e
15).
In particolare, contrariamente da quanto affermato dal Tribunale, la comunicazione in data
22/06/2016 di non sarebbe stata idonea ad interrompere la prescrizione dell'obbligo di CP_1 retrocedere i pagamenti ricevuti dalle sovventrici quale portato, invece, della ritenuta invalidità di detto negozio, in quanto “la pretesa stragiudiziale della conduttrice [atteneva], dichiaratamente ed in via esclusiva, ad un risarcimento quantificato secondo i criteri di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c.
(danno emergente, per i versamenti pregressi che si volvano recuperare;
lucro cessante, per il resto)” mentre “la retrocessione disposta dal Tribunale concerna, di contro, un “indebito” oggettivo”. 10.4. Con il quarto motivo “subordinato”, relativo sempre alla reiterata eccezione di prescrizione,
LE assume che l'atto interruttivo della prescrizione sarebbe una comunicazione recettizia atta a spiegare effetto dal momento in cui giunge al destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c., cosicché il mittente dovrebbe provarne la consegna in ossequio all'art. 2697 c.c.
Evidenzia, quindi, che sia la sottoscrizione del contratto di leasing, sia il versamento della maggioranza degli importi ivi previsti (€ 1.014.227,16), erano avvenuti in data 23/06/2006, mentre, in relazione all'atto interruttivo individuato dal primo Giudice (ovvero, l'intimazione di recante CP_1 la data del 22/06/2016), non vi sarebbe la prova del recapito ma solo la prova del riscontro di
LE in data 27/07/2016, ovvero oltre i dieci anni dagli indicati pagamenti.
Pertanto, tenuto conto del dies a quo individuato dal Tribunale nel giorno del pagamento
(23/06/2006), riformula l'eccezione di prescrizione con riferimento al predetto importo di € 1.014.227,16, ritenendo, per l'effetto, che la condanna emessa dovrebbe quantomeno ridursi all'importo di € 267.196,75 (€ 1.281.423,91 - € 1.014.227,16).
10.5. Con il quinto motivo, l'appellante principale censura il “merito” della sentenza e, in particolare, lamenta la violazione degli artt. 1346, 1347, 1372, c. 1, 1418, c. 2, 1463 e 1472 c.c., nonché dell'art. 115, c. 1, c.p.c.
11 Secondo la prospettazione di LE, “il risultato che gli stipulanti si prefiggevano sarebbe stato senz'altro conseguito, qualora la fornitrice scelta dal lessee e ad esso collegata (cfr. ns. doc. 1, pag. 3 delle condizioni particolari, ns. doc. 2, in premesse, pag. 3 ed art. 2, nonché il par. 5 della narrativa in fatto e le evidenze ivi richiamate) avesse onorato l'impegno di far ultimare la costruzione del cespite promesso (cfr. ns. doc. 2, artt. 3, 7 e 8); (…) in tal caso, la locazione finanziaria che ci intrattiene avrebbe avuto decorrenza definitiva ed alla scadenza, volendolo, la cliente avrebbe potuto riscattare l'assetto desiderato”. A tal proposito, secondo l'appellante principale, non confuta tale conclusione il rilievo del Giudicante per cui, nello schema formalizzato, la prestazione delle concedenti sarebbe divenuta “eseguibile” solo in dipendenza di una ulteriore condotta di queste ultime, “consistente, in concreto, nell'acquistare i mappali necessari” (cfr. la sentenza impugnata, pagg. 5 e 6), atteso che -in tesi- “la vendita di cosa futura (cfr. ancora ns. doc. 2) integra un accordo in virtù del quale il bene alienato entra nella proprietà del compratore, non appena venuto ad esistenza, automaticamente e senza necessità di nuove pattuizioni o adempimenti”. Pertanto, in tesi, non si configurerebbe alcuna impossibilità “originaria” dell'oggetto, tale da invalidare il negozio controverso.
Di converso, l'appellante principale sostiene che dall'inadempimento della fornitrice e Parte_2 dalle azioni esecutive di GE.AL “sarebbe discesa, semmai, una risoluzione del rapporto in contenzioso ai sensi degli artt. 1463 ss. c.c., le cui conseguenze sono regolate dalle clausole che, come logico, pongono ogni correlato rischio a carico della conduttrice (cfr. sempre ns. doc. 1, artt.
4 e 8 delle condizioni particolari, nonché art. 8 delle condizioni generali)”. Si tratterebbe, in particolare, di un assetto di interessi “perfettamente lecito (…) la cui arbitraria disapplicazione ha violato il principio basilare dell'autonomia privata, consacrato nell'art. 1372, I comma, c.c.” e conforme “ad uno schema ormai tracciato, a livello positivo, nell'art. 1, comma 136, L. 124/17, il quale ascrive al conduttore “tutti i rischi” inerenti al cespite da esso prescelto, alle sue modalità di acquisizione ed alle sue qualità, fisiche e giuridiche fino al limite estremo del “perimento” totale”. Per quanto esposto, secondo LE, le concedenti dovrebbero mantenere il diritto all'integrale rimborso di quanto accordato (oltre € 5.700.000,00 imponibili) e nulla dovrebbe spettare al lessee, dovendo conguagliarsi e/o compensarsi le somme da questo versate illo tempore con il maggior credito contrapposto delle concedenti, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (compensazione eccepita in comparsa di risposta in prime cure, pagg. 13, 14 e 15).
10.6. Con il sesto motivo, “subordinato”, deduce per la prima volta la responsabilità ex art. 1338 c.c. dell'utilizzatrice per avere indotto le Società di leasing a stipulare il contratto. Secondo LE, l'invalidità tout court del negozio conteso comporterebbe nondimeno un obbligo per l'utilizzatrice di rifondere l'intera erogazione sostenuta dietro sua richiesta, a ristoro del pregiudizio recato alle concedenti, atteso che “ove mai, infatti, la prestazione convenuta fosse stata davvero irrealizzabile, fin dall'inizio, per inadeguatezza del bene acquistato dietro sua indicazione e nella forma della stessa individuata (cfr. sempre ns. doc. 1, pag. 3 delle condizioni particolari;
cfr., altresì, ns. doc. 2, in premesse, pagg. 3 e 4, nonché art. 2): non avrebbe potuto Controparte_1 che esserne ben consapevole fin d'allora (a maggior ragione, avendosi a che fare con una fornitrice ad essa collegata)”.
Pertanto, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di compensare il debito restitutorio con il controcredito risarcitorio ex art. 1338 c.c. che deriverebbe dal fatto di aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto di leasing.
12 11. Motivi dell'appello incidentale proposto da CP_1
11.1. Con il primo motivo d'appello incidentale, censura la “violazione degli articoli 112 e 115 CP_1
c.p.c. per avere il Tribunale escluso che e siano subentrate negli CP_2 Controparte_3 obblighi restitutori di NT leasing”.
Sul punto, evidenzia che il comune difensore di LE, e CP_1 CP_2 Controparte_3 non avrebbe mai contestato che fosse succeduta negli obblighi restitutori e risarcitori CP_3 incombenti su NT in caso di accoglimento delle domande (anche di nullità) formulate da CP_1 cosicché “il fatto era (…) pacifico tra le parti ed il Giudice avrebbe dovuto porlo a fondamento della propria decisione”.
Peraltro, il difensore (anche) di e di avrebbe depositato unitamente CP_2 Controparte_3 alla propria comparsa di risposta un estratto conto intestato a nel quale Controparte_3 risulterebbero contabilizzate le somme originariamente ricevute da NT e che conterrebbe in calce la seguente dicitura: “EC inviato da in qualità di titolare dei rapporti giuridici Controparte_3 relativi alla posizione creditoria di anche per conto di Controparte_1 Controparte_2 quale titolare della predetta posizione creditoria” (doc. avv. 8, pagina 3). Il documento, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, avrebbe natura confessoria ed in alcun modo potrebbe essere ritrattato.
Pertanto, l'appellante incidentale chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare il subentro di e negli obblighi restitutori e risarcitori di NT e, per l'effetto, di CP_2 Controparte_3 condannare le stesse, in via solidale tra loro, al pagamento dell'importo di € 1.281.432,91, oltre interessi.
11.2. Con il secondo motivo d'appello incidentale, censura la sentenza impugnata nella parte in CP_1 cui ha dichiarato la nullità del contratto per impossibilità “originaria”, anziché la nullità
“sopravvenuta” in seguito al passaggio in giudicato della Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania
n. 105/2013 (ovvero dal 07/03/2013).
Secondo la prospettazione d'appello incidentale, “la nullità e/o inefficacia e/o risoluzione del rapporto di leasing è derivata dal venir meno della causa concreta (ovvero dell'oggetto) del rapporto negoziale (definitiva impossibilità della venuta ad esistenza del bene) che è stata definitivamente accertata con la Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 105 del 7 marzo Co 2013 nel momento in cui i lavori del complesso alberghiero si sono arrestati e GE. ha dapprima sequestrato (in data 27 ottobre 2007) e successivamente pignorato (per conversione del sequestro) il
23 settembre 2010 il complesso alberghiero (cfr. ns. doc. 11, pag. 3)”. Secondo Riva, “la mancata disponibilità in capo alle società di leasing del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria ha, infatti, reso impossibile le prestazioni a carico delle stesse, così rendendo irrealizzabile la finalità essenziale in cui consisteva la causa concreta di tale rapporto contrattuale
e solo in tale momento nullo -per mancanza di causa o per il venir meno dell'oggetto di cui le parti speravano la venuta ad esistenza- (o comunque risolto per fatto non imputabile a ) l'intero CP_1 rapporto negoziale o, quantomeno, le c.d. “clausole di confisca” ovvero nullo l'intero rapporto ai sensi dell'art. 1472, comma 2 c.c.”. 11.3. Con terzo motivo d'appello incidentale, l'appellata censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da CP_1
13 Al riguardo, evidenzia che era obbligo delle Società di leasing fare tutto quanto in loro potere affinché
l'utilizzatore potesse divenire proprietario del bene, “ciò soprattutto se si tiene in considerazione il fatto che non ha potuto in alcun modo interloquire sul contenuto dei documenti contrattuali”. CP_1
Evidenzia, altresì, l'inerzia delle società di leasing nel contrastare efficacemente l'azione esecutiva di GE.AL, attesa l'omessa impugnazione della Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, nonché l'omessa opposizione a far valere il proprio diritto di proprietà sulle particelle erroneamente oggetto di pignoramento in quanto indiscutibilmente di loro proprietà (doc. 11, pag. 12).
Pertanto, la sopravvenuta inefficacia del contratto sarebbe dipesa esclusivamente da “colpa” delle società di leasing, cosicché dovrebbero risarcire il danno sofferto da -consistente nella definitiva CP_1 perdita di qualunque possibilità di divenire proprietaria del complesso alberghiero- quantificato in complessivi € 19.500.000 (pari al valore che l'immobile avrebbe avuto qualora lo stesso fosse stato regolarmente eseguito).
11.4. Con il quarto motivo d'appello incidentale, l'appellata censura l'“erronea indicazione in sentenza dei termini di decorrenza degli interessi”. Secondo l'appellata, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, gli interessi legali dovrebbero infatti decorrere dal momento in cui le società di leasing erano tenute alla restituzione delle somme ricevute, momento da individuare o con la data di trascrizione del sequestro conservativo sui beni oggetto del leasing o con la data di trascrizione del pignoramento immobiliare, ovvero, al più tardi, con la data di passaggio in giudicato della sentenza di Tempio Pausania del 3.10.2013.
11.5. Con il quinto motivo d'appello incidentale, subordinato all'ipotesi in cui la Corte ritenesse di accogliere, in tutto o in parte, i motivi d'appello principale e di respingere, in tutto o in parte, i motivi d'appello incidentale, l'appellata censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda volta a far valere la nullità del contratto di leasing in quanto patto a valle di intesa anticoncorrenziale, con conseguente violazione dell'art. 2, comma 2 e 3 della Legge 10 ottobre 1990,
n. 287 e/o degli artt. 81 e seguenti del TUE (adesso articoli 101 e seguenti del TFUE).
Secondo la prospettazione d'appello incidentale, diversamente da quanto sostenuto dal primo
Giudice, la mancata partecipazione delle Società di leasing all'intesa manipolativa del mercato non sarebbe rilevante, atteso che il contratto fa comunque riferimento ad un tasso (l'Euribor appunto) illecitamente determinato per effetto di un'intesa anticoncorrenziale, con conseguente nullità (almeno parziale) del contratto per illiceità o indeterminatezza dello stesso e diritto alla restituzione delle somme corrisposte nell'ambito di tale operazione (maggiorate di interessi e rivalutazione),
11.6. In estremo subordine, per il caso in cui la Corte non dovesse ritenere esistente il diritto di CP_1 all'integrale restituzione di quanto versato alle Società di leasing e qualificasse tali somme alla stregua di interessi versati da per l'operazione di finanziamento, l'appellata chiede di ricalcolare CP_1 gli interessi dovuti applicando il tasso minimo dei BOT per il corrispondente periodo ai sensi dell'art. 117, c. 7 del TUB, e, per l'effetto, di condannare le concedenti al pagamento in favore di di una CP_1 somma pari alla differenza tra l'importo di € 2.562.847,82 e gli interessi che in forza della clausola di cui all'art. 4, comma 6, ultimo periodo sarebbero risultati dovuti in applicazione del tasso di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) del TUB.
*****
12. Con i primi 2 motivi d'appello principale (che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione), LE ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 101 comma 2 c.p.c., denunciando il vizio di ultrapetizione cui sarebbe andato incontro il giudice pronunciando la nullità del contratto di leasing per la ritenuta impossibilità
14 originaria dell'oggetto, mai prospettata dalla società attrice (che aveva al più fatto riferimento CP_1 ad un preteso difetto sopravvenuto della causa del contratto) e la lesione del diritto del contraddittorio, atteso che la questione di un'impossibilità “originaria” dell'oggetto del negozio in contenzioso non era mai stata sollevata dalla né affrontato dalle parti nel giudizio. CP_1
Entrambi i motivi sono infondati.
Seppure è vero che aveva prospettato la domanda di “risoluzione, scioglimento, annullamento, CP_1 nullità, inefficacia”, in relazione alla impossibilità sopravvenuta (e non originaria) della prestazione, tuttavia aveva altresì evidenziato, in un'ottica più ampia che “la mancata disponibilità in capo alle società di leasing del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria ha reso impossibile le prestazioni a carico delle stesse, così rendendo irrealizzabile la finalità essenziale in cui consisteva la causa concreta di tale rapporto contrattuale e nullo – per mancanza di causa – (o comunque risolto) l'intero rapporto negoziale o, quantomeno, le clausole di cui agli articoli 4 e 8.”(cfr. pag. 17 citaz. I grado).
A ben vedere, quindi, la questione di nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto è stata sollevata da e gli elementi fattuali posti a fondamento della decisione erano stati tutti allegati CP_1 dalla parte;
il giudice, quindi, ha proceduto alla qualificazione giuridica dei fatti a lui spettante, ritenendo e ravvisando la nullità del contratto di leasing -qualificata come nullità originaria per mancanza dell'oggetto- non essendo vincolato alla prospettazione della parte.
13. Ciò premesso, prima di esaminare gli ulteriori motivi d'appello principale, si ritiene di dover esaminare immediatamente il secondo motivo d'appello incidentale proposto da strettamente CP_1 correlato agli esaminati primi due motivi d'appello principale, con cui l'appellata ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il contratto di leasing è da ritenere originariamente nullo per impossibilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Secondo la prospettazione di “la nullità e/o inefficacia e/o risoluzione del rapporto di leasing è CP_1 derivata dal venir meno della causa concreta (ovvero dell'oggetto) del rapporto negoziale (definitiva impossibilità della venuta ad esistenza del bene) che è stata definitivamente accertata con la Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 105 del 7 marzo 2013 nel momento in cui i lavori del complesso Co alberghiero si sono arrestati, GE. ha dapprima sequestrato (in data 27 ottobre 2007) e successivamente pignorato (per conversione del sequestro) il 23 settembre 2010 il complesso alberghiero (cfr. ns. doc. 11, pag. 3).
La mancata disponibilità in capo alle società di leasing del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria ha, infatti, reso impossibile le prestazioni a carico delle stesse, così rendendo irrealizzabile la finalità essenziale in cui consisteva la causa concreta di tale rapporto contrattuale
e solo in tale momento nullo – per mancanza di causa o per il venir meno dell'oggetto di cui le parti speravano la venuta ad esistenza – (o comunque risolto per fatto non imputabile a ) l'intero CP_1 rapporto negoziale o, quantomeno, le c.d., “clausole di confisca” ovvero nullo l'intero rapporto ai sensi dell'art. 1472, comma 2 c.c.”.
Il convincimento che la ricaduta sul contratto di leasing della qualificazione della vendita dei terreni come vendita di cosa futura sia una “problematica sopravvenuta” e non originaria, accomuna le difese di e LE che concordano nel non condividere la qualificazione data dal giudice quale CP_1
“nullità originaria” del contratto;
tale qualificazione, si legge nella comparsa conclusionale di
LE, non è solo da questa contestata (con i due motivi d'appello principale) ma -in tesi -
“addirittura in conflitto con la ricostruzione proposta da ambo i fronti ( e ciò sul piano processuale,
15 torna a porre in risalto il vizio di ultrapetizione di cui al primo motivo)” (cfr. pag. 38-39 comp. conclusionale LE).
Dall'esame degli atti risulta pacificamente, oltre che documentalmente, che il contratto di locazione immobiliare in pool stipulato il 23.6.2006 da LE e NT Leasing con aveva CP_1 ad oggetto la concessione in locazione finanziaria a di un complesso alberghiero in corso di CP_1 costruzione nel Comune di Olbia, in un'area specificamente identificata (anche catastalmente) nel contratto, e le concedenti si erano impegnate a stipulare il medesimo giorno il contratto di compravendita di un'ampia porzione del complesso alberghiero con la proprietaria Parte_3 nella premessa del contratto di compravendita stipulato, appunto, nella medesima data da
LE ed NT Leasing, le acquirenti davano atto di acquistare il complesso alberghiero per concederlo in locazione finanziaria – una volta ultimato- a per cui il contratto di leasing e l'atto CP_1 di vendita costituivano nella chiara intenzioni delle parti un unico negozio inscindibile.
I due contratti presentano uno schema di collegamento funzionale, ovvero un preciso nesso di interdipendenza tale che le vicende patologiche della vendita, quali nullità, annullamento o risoluzione, non possono che condizionare e riflettersi sull'efficacia e validità del contratto di leasing.
Nel caso di specie, come acclarato dal Tribunale di Tempio Pausania con la sentenza n. 105 del 7 marzo 2013 (a seguito del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dalle concedenti) le particelle dell'immobile oggetto dell'atto notarile di vendita con (censito nel Catasto Parte_3
Terreni al fg. 26, mappali 3013 e 3015 e successivamente denominati 3322, 3327 e 3328) sono rimaste in proprietà alla venditrice, in quanto il contratto tra esse concluso è stato qualificato come vendita di cosa futura e, quindi priva di effetti reali opponibili alla appaltatrice e creditrice Ge.Al che le aveva pignorate per recuperare il credito accertato nei confronti di Pertanto, è ormai Parte_3 accertato in maniera definitiva ed intangibile, poichè affermato da pronuncia giudiziale passata in giudicato, che le società concedenti Sardaleasind ed NT Leasing non sono mai divenute proprietarie delle porzioni immobiliari che si erano impegnate ad acquistare per concederle in locazione finanziaria a CP_1
A ciò si aggiunga che la qualificazione del contratto di vendita quale vendita di cosa futura ai sensi dell'art. 1472 co. 1 c.c., comporta la necessaria applicazione anche del secondo comma del medesimo articolo, a mente del quale “la vendita è nulla se la cosa non è venuta ad esistenza”.
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1623 del 25.1.2007, nel precisare cosa distingue la vendita di cosa da costruire dalla vendita di cosa futura, ha chiarito che in questa seconda ipotesi la vendita è soggetta alla "condicio iuris" della venuta ad esistenza della cosa ad opera di un terzo (cd. "emptio rei speratae"), la cui mancata realizzazione comporta non già la risoluzione del contratto per inadempimento bensì la nullità del medesimo per mancanza di oggetto, ex art. 1472 cod. civ. E' evidente allora che la mancata venuta ad esistenza del bene oggetto del contratto di vendita con la conseguente nullità del relativo contratto, non può che riverberarsi sulla validità del contratto di leasing che è divenuto nullo, per impossibilità di realizzare la causa in concreto (ovvero dell'oggetto) del rapporto negoziale, che era appunto la concessione del bene oggetto della vendita stessa.
Tale conclusione collima con i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte laddove ha precisato che “Il leasing finanziario non dà luogo ad un unico contratto trilaterale o plurilaterale ma realizza un'ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, dalla società di leasing concluso allo scopo -noto al fornitore- di soddisfare l'interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse che
16 l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parziale- dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza, sicchè le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e
l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto. (cfr. Cass.
Sentenza n. 17145 del 27/07/2006).
In virtù dell'esistente collegamento negoziale le vicende di un contratto si ripercuotono sull'altro, nella specie la nullità della vendita si ripercuote invero sul contratto di finanziamento.
L'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Tempio Pausania passata in giudicato, quanto alla qualifica del contratto di vendita come di cosa futura, ha non solo l'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa ma anche quella riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite. In ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla mancanza di effetto reale del contratto di compravendita dei beni oggetto della locazione finanziaria riverbera i suoi effetti anche sul contratto di leasing che, seppure intercorso tra soggetti diversi, è strettamente interdipendente e collegato, tanto da poter essere considerato come un'unica complessa e contestuale operazione. (v. Cass. Ord. n. 5377/2023).
Pertanto, alla sopravvenuta impossibilità di realizzare la causa del contratto per la mancata realizzazione del complesso alberghiero e mancanza dell'oggetto del contratto di compravendita, prima, e del leasing poi, non può che conseguire la nullità del contratto di leasing per impossibilità sopravvenuta dell'oggetto come richiesto da con il secondo motivo d'appello CP_1 incidentale proposto, con conseguente riforma sul punto della motivazione della pronuncia di primo grado.
14. Con il terzo ed il quarto motivo d'appello principale, LE impugna e contesta la decisione del giudice di primo grado di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito invocato dalla controparte.
In particolare, con un primo argomento l'appellante ha sostenuto l'inidoneità della richiesta stragiudiziale ad interrompere il termine di prescrizione attesa la diversa natura del diritto esercitato, osservando che la aveva richiesto un risarcimento quantificato secondo i criteri di cui agli artt. CP_1
1218 e 1223 c.c., mentre il Tribunale ha riconosciuto il diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di “indebito” oggettivo.
Con il secondo argomento, l'appellante ha denunciato la violazione degli artt. 2935, 2943 IV comma e 2946 c.c., deducendo che -in mancanza di prova della data di comunicazione a LE della diffida- il termine interruttivo della prescrizione doveva essere fatto risalire alla data del 27.7.2016, data del riscontro di LE, ovvero ad oltre dieci anni dalla data dei pagamenti degli anticipi e dei primi Sal pacificamente effettuati da nel giugno 2006 per un complessivo importo di Euro CP_1
1.014.227,16. Di conseguenza la condanna emessa dovrebbe essere ridotta ad € 267.196,75.
Entrambi i motivi sono destituiti di fondamento.
Da un lato, come correttamente rilevato dalla difesa dell'appellata, mai in primo grado le società di leasing avevano eccepito la mancata ricezione della diffida inviata loro a mezzo pec nella data indicata da del 22.6.2016, pertanto oltre alla novità e conseguente inammissibilità della CP_1 deduzione svolta per la prima volta in questa sede, la circostanza specificamente allegata da sin CP_1 dall'atto introduttivo di primo grado, non confutata, è da ritenere provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. 17 In ogni caso il credito restitutorio vantato da non può ritenersi prescritto poiché la ritenuta nullità CP_1 sopravvenuta del contratto comporta che il termine di prescrizione del diritto restitutorio può cominciare a decorrere da quando il diritto è maturato e può essere esercitato.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte ritiene dare seguito, in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, occorre distinguere il caso di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della “causa solvendi”, in cui il “dies a quo” comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, da quelli in cui il difetto della “causa solvendi” sopravvenga al pagamento, nei quali il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo. Nel caso di specie detto termine non può che decorrere da quando è divenuta impossibile la realizzazione della causa del contratto di leasing e quindi i pagamenti effettuati sono divenuti indebiti, ovvero da quando è stato acclarato il mancato acquisto dei terreni ad opera delle concedenti e, pertanto, dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di tempio Pausania avvenuto il 7/3/2013.
15. Con il quinto motivo d'appello principale, LE censura la decisione di primo grado laddove il giudice ha ritenuto nullo il contratto di leasing per “impossibilità (…) originaria (…) dell'oggetto” ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., ritenendo che l'impossibilità di perfezionare la vendita era invece da ricondurre all'inadempimento della fornitrice ed alle azioni Parte_3 esecutive conseguentemente intraprese dall'appaltatrice Ge. circostanze che avrebbero CP_6 giustificato, semmai, una risoluzione del rapporto in contenzioso ai sensi dell'art. 1463 c.c. con la conseguente applicazione delle clausole contrattuali che pongono ogni correlato rischio di perdita della cosa a carico della conduttrice. Il motivo è assorbito dalla ritenuta nullità “sopravvenuta” del contratto di vendita che, per quanto sopra evidenziato, si riverbera sul contratto di leasing che, seppure intercorso tra altri soggetti, è strettamente collegato e interdipendente, tanto da poter essere considerato un'unica complessa operazione (cfr. Cass. Ord. 5377/2023 e n. 21417/2014).
Del tutto inconferenti e irrilevanti sono poi le allegazioni in punto di assunzione da parte dell'utilizzatore di ogni rischio derivante dalla eventuale perdita del bene, atteso che l'assunzione dei rischi a carico dell'utilizzatore presuppone l'avvenuta consegna dei beni e il pagamento dei canoni corrisponde al pagamento dell'operazione finanziaria che contiene, in parte, il corrispettivo per il godimento dei beni in vista del futuro acquisto;
nel caso di specie la situazione è del tutto peculiare e diversa, atteso che trattandosi di un contratto di leasing che aveva ad oggetto un complesso immobiliare da realizzare, di cui le parti non potevano conoscere con esattezza i tempi di realizzo e di consegna, il contratto di leasing prevedeva che il pagamento dei concordati 180 canoni ordinari dovesse iniziare a decorrere dal primo mese dell'avvenuta consegna dei beni, anche parziale, ma veniva altresì stabilito che l'utilizzatore, nelle more della costruzione, doveva versare un anticipo di corrispettivo per la futura locazione, versando un primo canone complessivo di € 2.140.000,00 ed un canone trimestrale con prima scadenza al 30.6.2006.
E' pacifico che abbia versato in anticipo alle concedenti la somma di € 2.562.847,82, oltre Iva, CP_1 ma le concedenti non sono mai divenute proprietarie dei beni che si erano impegnate ad acquistare per concederle in godimento alla e, quindi, non potrà mai realizzarsi l'operazione finanziaria CP_1 come originariamente concordata per mancanza dell'oggetto e, non certo, per inadempimento imputabile a di conseguenza, i pagamenti effettuati da sono divenuti senza causa CP_1 CP_1 giustificatrice.
18 16. Con il sesto motivo d'appello, LE denuncia “la responsabilità dell'utilizzatrice per aver indotto gli istituti a stipulare in contratto che si assume viziato” e chiede, nel caso di sua condanna a restituire quanto versato da di conguagliare o compensare le somme con quelle maggiori versate CP_1 dalle concedenti alla fornitrice.
Il motivo è inammissibile in quanto proposto in termini generici ed apodittici, oltre a non essere correlato alla sentenza impugnata;
comunque la doglianza è assorbita dalla decisione a monte assunta, non ravvisando nel caso di specie un'ipotesi di risoluzione del contratto per colpa dell'utilizzatrice e non risultando in atti che abbia in alcun modo beneficiato dei pagamenti effettuati dalle CP_1 concedenti a Parte_2
17. Anche le ulteriori argomentazioni sulla nullità del contratto di leasing in quanto “patto a valle di intesa anticoncorrenziale” sono suberate ed assorbite dalla pronuncia di nullità del contratto per sopravvenuta mancanza dell'oggetto.
In conclusione, tutti i motivi d'appello principale sono infondati e vanno respinti sulla scorta delle considerazioni e motivazioni sopra rese.
18. Passando ai motivi d'appello incidentale, si è sopra già analizzato – accogliendolo – il secondo motivo proposto da relativo alla nullità del contratto di leasing per sopravvenuto venir meno CP_1 della causa in concreto del negozio, a decorrere dalla definitività della sentenza n. 105 del 7 marzo
2013 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in quanto strettamente correlato ai primi due motivi d'appello principale.
19. Quanto agli ulteriori motivi dedotti dall'appellata si impone preliminarmente l'esame CP_1 dell'eccezione di inammissibilità del gravame incidentale per sua tardività sollevata da , per CP_4 conto di e . CP_2 Controparte_3
Sul punto dette società, appellate incidentali, hanno rilevato che la pronuncia di primo grado è stata notificata a LE in data 22.3.2024, “previa sua estrazione in copia telematica, suo esame e sua autenticazione a cura dei difensori di . Da quel momento, secondo la Controparte_1 prospettazione delle appellate in via incidentale, sarebbe decorso il termine breve posto dagli artt. 325
e 326 c.p.c. per la proposizione dell'impugnazione, anche a carico del notificante. Inoltre, ha sottolineato la difesa di “poiché abbiamo a che fare con un'impugnazione incidentale CP_4 autonoma cioè rivolta contro capi diversi da quelli oggetto del gravame principale, i quali coinvolgono parti distinte della sentenza del Tribunale, simile termine non è stato riaperto dall'appello dell'altro istituto.” (…)
“essendo la comparsa … stata depositata il 26.4.2024 (id est: oltre trenta giorni dopo il 22.3.2024) ne consegue l'intervenuto passaggio in giudicato di tutti i capi che riguardano le scriventi, non censurati, in precedenza, da LE spa, la quale non vi avrebbe avuto naturalmente interesse.” ha replicato a tale eccezione deducendo di aver unicamente provveduto a notificare la sentenza CP_1 unitamente all'atto di precetto, ai soli fini esecutivi, solo presso l'indirizzo pec di LE, senza notificare la sentenza presso il domicilio dal comune difensore delle società di leasing. Pertanto, al momento del deposito della comparsa di risposta (26.4.2024) contenente l'appello incidentale il termine per la relativa proposizione non era in alcun modo decorso, atteso che l'appello principale era stato notificato il 27 marzo 2024.
Contrariamente agli assunti di secondo l'orientamento espresso in recentissime pronunce della CP_1
Suprema Corte, cui questo Collegio intende dare seguito, ai fini della decorrenza del termine breve
19 per proporre appello per la parte notificante, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituitasi in primo grado, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia avuto ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione (cfr. Cass. sent. 25889/2023).
Con l'ordinanza n. 737 dell'11.1.2025, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa, anche personalmente nei confronti della controparte, è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione. In motivazione la Suprema Corte ha precisato che l'orientamento rigoroso che vuole la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve di impugnazione che palesi l'intento acceleratorio in modo da essere univocamente percepibile dal destinatario (cfr. Cass. SSUU n. 20866/2020), sicchè essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o alla parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata, va interpretato ed applicato tenendo presente la ratio complessiva, che è quella di tutelare la parte destinataria della notifica, facendo sì che per essa il termine breve per l'impugnazione possa decorrere soltanto in presenza di una notifica della sentenza che garantisca l'effettiva sussistenza di una finalità acceleratoria da parte di chi la compie.
Tuttavia, tale principio giurisprudenziale, attesa la ratio sottostante, non può trovare applicazione sic et simpliciter al diverso caso – quale è quello oggi in esame – in cui l'appello incidentale tardivo è stato proposto dalla stessa parte che aveva disposto la notifica della sentenza (cioè la , in quanto CP_1 parzialmente vincitrice (e, quindi, parzialmente soccombente).
Nel presente giudizio ha notificato la sentenza di primo grado a LE unitamente al CP_1 precetto;
la notifica era all'evidenza finalizzata a preannunciarne la sua messa in esecuzione;
ciò tuttavia non toglie che essa dimostrava senza possibilità di dubbio che la notificante era a conoscenza della pronuncia giudiziaria e del suo contenuto, per cui per lei necessariamente decorreva il termine breve per proporre appello. La Corte di Cassazione, con l'ord. 737/2025, ha al riguardo aggiunto: “E che questa sia l'interpretazione corretta è confermato, indirettamente, dallo stesso legislatore il quale ha ritenuto di modificare l'art. 326, primo comma, cod. proc. civ., stabilendo espressamente che i termini stabiliti nell'art. 325 cod. proc. civ. «sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario»”. La modifica, introdotta dal d.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, palesa la ratio del sistema.
19.1 L'appello incidentale proposto da con la comparsa di risposta depositata il 26.4.2024, oltre CP_1 il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza eseguita dalla stessa il CP_1
22.3.2024, è quindi tardivo.
Infatti, in base ai principi general processualistici, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche, proposte cioè contro l'appellante principale, siano esse invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata.
Tali ultime impugnazioni (autonome) possono quindi essere proposte, in sede di appello, con la
20 comparsa di risposta, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado.
Questo Collegio ben conosce l'indirizzo giurisprudenziale sviluppatosi negli anni che ha esteso l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa (in tal senso Cass. n. 26139 del 2022
e n. 15100 del 2024) ma la stessa Corte ha chiarito la ratio sottostante a tali decisione, ricavata dal sistema delle impugnazioni, che “è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva,
l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi,
l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi”. (così, in motivazione, Cass. 15100/24).
Tali pronunce si pongono sul solco della sentenza della Cass. SSUU n. 24627 del 2007, che ha riconosciuto sempre l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva ma in processi con più parti che vertevano su rapporti di obbligazioni solidali, ben spiegando l'interesse all'impugnazione tardiva, meritevole di tutela, ravvisabile “tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale”.
Tali principi hanno trovato conferma ed ulteriore sviluppo nella pronuncia della Cass. SSUU n. 8486 del 28/03/2024. Questo però non vuol dire che le impugnazioni incidentali autonome tardive sono sempre ammissibili, ma impone la valutazione da parte dei giudici se l'interesse all'impugnazione tardiva, nel caso concreto, possa davvero reputarsi sorto per effetto dell'impugnazione principale: dunque si tratterà di stabilire caso per caso se l'accoglimento eventuale di quest'ultima possa pregiudicare o meno l'impugnante incidentale tardivo. In caso affermativo l'impugnazione tardiva sarà ammissibile, nel caso contrario no.
Inoltre, i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, sopra riportati, non si attagliano al caso di specie, in quanto relativi alla posizione, come chiaramente percepibile dalla piana lettura del provvedimento integrale delle Sezioni Unite del 2024, del coobbligato in solido il cui interesse all'impugnazione sorga a seguito dell'impugnazione proposta da altro coobbligato in solido;
nella controversia che ne occupa viceversa l'interesse di all'impugnazione sorgeva CP_1 immediatamente dalla stessa sentenza di primo grado, e, quindi, l'esperibilità più ampia dell'impugnazione incidentale tardiva affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8486 del 2024 non è suscettibile di estensione anche al caso in esame, nel quale la posizione di (e per essa di CP_4
e ) è del tutto eccentrica ed autonoma rispetto a quella di CP_2 Controparte_3 Parte_6
[.. e nonostante le domande contro di esse proposte, le due società erano rimaste estranee sin CP_3 dal primo grado del giudizio alla pronuncia di condanna;
dunque, nei loro confronti, era necessario un appello principale di ovvero un appello incidentale tempestivo e autonomo (cfr. Cass. Ord. CP_1
29448/2024).
Il giudizio d'appello soggettivamente parziale tra e LE non rischia di pregiudicare, CP_1 neppure in via riflessa o indiretta (ma pur sempre giuridicamente apprezzabile), la posizione di CP_1 rispetto alle altre due convenute in primo grado. L'interesse all'impugnazione di rispetto ai capi CP_1 di sentenza relativi al rapporto con e non può considerarsi insorto solo CP_2 Controparte_8
a seguito della proposizione dell'appello principale, trattandosi di rapporto separato rispetto al quale la parte aveva un interesse a natura autonoma già presente all'atto della pronunzia del provvedimento impugnato.
19.2. Alla luce dei suesposti principi, pertanto, è ammissibile e, come tale, esaminato il secondo motivo d'appello incidentale tardivo proposto da poiché riguarda il medesimo capo della CP_1 decisione impugnato dall'appellante principale, seppure per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (cfr. Cass. 26139/2022).
A diversa conclusione deve giungersi in merito ai motivi d'appello incidentale rubricati ai nn. 1, 3 nella comparsa di risposta di in quanto rivolti verso un soggetto diverso dall'appellante CP_1 principale e neppure a questi legato da vincolo di solidarietà, e riguardanti capi autonomi e separati della sentenza di primo grado, che non sarebbero stati incisi, neppure indirettamente, dalla proposizione dell'appello principale proposto da LE e che aveva un interesse a CP_1 rimettere in discussione preesistente e totalmente scisso dalla proposizione dell'appello principale presentato dall'altra parte parzialmente soccombente.
19.3. Se anche si volesse ritenere parzialmente ammissibile (almeno rispetto a LE) il terzo motivo d'appello incidentale tardivo relativamente alla reiterazione della richiesta di risarcimento del danno correlato all'inadempimento delle società di leasing rispetto all'obbligo di divenire proprietarie del bene promesso in locazione, in ogni caso il motivo sarebbe inammissibile poiché dedotto in modo generico ed apodittico, non essendo neppure allegati fatti colposi specifici imputabili alle società concedenti a cui ricondurre la sopravvenuta nullità del contratto di leasing, né il danno asseritamente subito ed il nesso eziologico con comportamenti attribuibili alle concedenti.
20. Discorso a parte merita il quarto motivo d'appello incidentale, strettamente correlato all'oggetto dell'appello principale, con cui ha chiesto la riforma della sentenza sulla decorrenza degli CP_1 interessi legali riconosciuti dal primo giudice sulla somma di cui ha disposto la restituzione a suo favore. Secondo il giudice avrebbe erroneamente indicato la data del 27 luglio 2016 quale data CP_1 di decorrenza degli interessi legali, mentre tale termine dovrebbe essere individuato in quello in cui si ritiene essersi determinata l'inefficacia del contratto di leasing, da indicarsi– secondo la difesa di nella data di trascrizione del sequestro conservativo sugli immobili oggetto del leasing (ovvero CP_1
26 ottobre 2007) ovvero ancora nella data di trascrizione del pignoramento immobiliare ( 23 settembre 2010) o in quella del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Tempio
Pausania (7 ottobre 2013).
Il motivo è infondato.
22 Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio, comprendono "ex lege", il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. che, trattandosi di obbligazioni contrattuali, non maturano dal pagamento ma dalla costituzione in mora al saldo effettivo, con la precisazione che, facendo puntuale applicazione del dettato dell'art. 2033 c.c., gli interessi sono dovuti al tasso legale (ex art. 1284 co. 1 c.c.) dalla costituzione in mora 22.6.2016 (e non dalla data del pagamento o di trascrizione dei vincoli sui beni) alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens al momento della ricezione delle somme contrattualmente pattuite. La sentenza quindi va sul punto corretta laddove ha indicato il termine di decorrenza degli interessi legali dal 27.7.2016, anziché dalla data ritenuta qui corretta del 22.6.2016.
21. Il quinto motivo d'appello incidentale (subordinato) è assorbito dall'accoglimento dell'accoglimento del secondo motivo d'appello incidentale.
22. In conclusione, l'appello principale di LE va integralmente rigettato, mentre la Corte accoglie solo il secondo motivo d'appello incidentale proposto da per quanto di ragione, che CP_1 non va però ad incidere sul dispositivo della sentenza impugnata, e rivede solo il termine iniziale di decorrenza degli interessi sulla somma che LE è tenuta a restituire a rigettando per il CP_1 resto gli ulteriori motivi di impugnazione incidentale.
23. La reciproca soccombenza delle parti appellanti, unitamente alla complessità e varietà delle questioni giuridiche emerse e trattate, giustifica, in applicazione del principio stabilito dall'art. 92
c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite tra LE e quest'ultima, va CP_1 invece condannata a rimborsare le spese di lite ed i compensi relativi al presente grado di giudizio sostenute dalle appellate in via incidentale e di attesa la Controparte_2 Controparte_3 ritenuta tardività dell'impugnazione contro esse proposta, che vengono liquidate avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore dell'appello incidentale (indicato dalla in comparsa di costituzione in € 4.281.423,91), e con l'applicazione dei valori medi, attesa la CP_1 media difficoltà delle questioni trattate (ad eccezione della fase di trattazione liquidata nei valori minimi, poiché consistita nella sola partecipazione all'udienza), nella misura complessiva di €
49.065,00 per compensi (per entrambe le parti rappresentate in giudizio da attesa Controparte_4
l'unicità della difesa), di cui € 12.536,00 per la fase studio, € 7.289,00 per la fase introduttiva, €
8.397,00 per la fase di trattazione ed € 20.843,00 per la fase decisionale, oltre spese generali CPA ed
Iva come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante principale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
LE spa nonchè sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Milano n. 2553/2024, pubbl. in data 7.03.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale di LE Spa;
2) Dichiara inammissibile, poiché tardivo, l'appello incidentale proposto da nei Controparte_1 confronti di e di Controparte_2 Controparte_3
23 3) In accoglimento del secondo motivo d'appello incidentale, dichiara la sopravvenuta nullità del contratto di leasing stipulato il 23.6.2006 tra LE Spa ed NT Leasing spa CP_1 per i motivi esposti in sentenza, rigettando tutti gli ulteriori motivi d'impugnazione incidentale;
4) Conferma per il resto l'impugnata sentenza, ad eccezione della statuizione relativa agli interessi sulla somma di € 1.281.423,91 dovuta da LE a che decorrono dal Controparte_1
22/06/2016 al tasso ex art. 1284 co. 1 e dal 23/10/2023 ex art. 1284 co. IV c.c.;
5) Dichiara integralmente compensate tra LE Spa e le spese del presente Controparte_1 grado di giudizio;
6) Condanna a rimborsare le spese di lite del presente grado in favore di CP_1 Parte_7
e nella complessiva somma di € 49.065,00, quale unico compenso per
[...] Controparte_3 entrambe le parti, oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge.
7) Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante principale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Consigliere istr. est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco La Presidente
Dott.ssa Laura Sara Tragni
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