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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 8648/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio degli Parte_1 avv.ti CICCONE MARIANNA e PERSICI CARLO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1
CORLEONE RICCARDO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza rispettivamente depositate in data 18.03.2025 e in data 24.03.2025.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso depositato in data 16.05.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. instando per l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, alla sua collocazione presso di sé, alla determinazione del regime di visita padre - figlio come da ricorso ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento nella misura di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito chiedendo l'affidamento congiunto del minore, con Controparte_1
collocazione dello stesso presso la madre, di regolamentarsi il suo diritto di visita col minore come da comparsa e di porsi a suo carico un assegno di mantenimento nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10.02.2025 innanzi al GOT all'uopo delegato, le parti venivano sentite ed all'esito dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza.
Il GOT revocava l'udienza ex art. 473bis 21 c.p.c. così fissata e assegnava alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte.
Nel termine assegnato la parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, avuto riguardo a quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Spese di lite compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti, in conformità alle condizioni di seguito riportate:
Affida il minore ad entrambi i genitori, con l'impegno dei medesimi a favorire il Per_1
mantenimento di rapporti significativi del figlio con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, con dimora e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre (oggi in Torino Via Palmieri 34); dispone che, salvo che non intervenga diverso accordo tra i genitori e nel rispetto dei desideri di
, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio tutti i fine settimana - come da schema che Per_1
segue (con impegno dei genitori a comunicarsi reciprocamente le diverse disponibilità o gli eventuali impedimenti sopravvenuti nel prendere e/o riportare il minore): weekend 1): dal venerdì all'uscita dal circolo di tennis frequentato dal minore od alle ore 20,00 al domicilio materno sino al lunedì mattina, allorquando verrà accompagnato a scuola weekend 2): dal venerdì all'uscita dal circolo Per_1
di tennis frequentato dal minore od alle ore 20,00 al domicilio materno sino alle ore 19.00 del sabato sera, allorquando verrà riaccompagnato a casa della madre ad anni Per_1 Parte_2 alterni nei seguenti periodi: a) dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola sino alle ore 15 del 31 Dicembre
b) dalle ore 15 del 31 Dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, allorquando verrà accompagnato a scuola dal genitore con cui avrà trascorso il menzionato periodo Vacanze estive: alternativamente ogni anno, dall'1 al 15 Agosto e dal 16 al 31 Agosto (per le vacanze estive 2025 il primo periodo con il padre), oltre ad un'ulteriore settimana nell'arco delle vacanze estive, in periodo da concordare entro il 31 Maggio antecedente, unitamente alla destinazione;
Vacanze Pasquali
(dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola sino alla ripresa delle lezioni, allorquando verrà accompagnato a scuola dal genitore con cui avrà trascorso il menzionato periodo) ad anni alterni con la madre;
Altre festività, c.d. “ponti” e compleanno del minore ad anni alterni;
dispone che il Signor versi, a titolo di contributo al mantenimento di , con CP_1 Per_1 decorrenza iniziale 20 Febbraio 2025, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00). Detto importo
- soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT - verrà corrisposto entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese. Spese straordinarie (ivi espressamente incluse: retta scolastica ed attività sportiva a livello agonistico), di cui al Protocollo di Intesa 15 Marzo 2016, al 50% tra i genitori;
prende atto che l'assegno Unico sarà percepito dalla Signora al 100%; Parte_1
prende atto che le parti si scambiano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo di documenti validi per l'espatrio di;
Per_1
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 8648/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio degli Parte_1 avv.ti CICCONE MARIANNA e PERSICI CARLO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1
CORLEONE RICCARDO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza rispettivamente depositate in data 18.03.2025 e in data 24.03.2025.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso depositato in data 16.05.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. instando per l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, alla sua collocazione presso di sé, alla determinazione del regime di visita padre - figlio come da ricorso ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento nella misura di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito chiedendo l'affidamento congiunto del minore, con Controparte_1
collocazione dello stesso presso la madre, di regolamentarsi il suo diritto di visita col minore come da comparsa e di porsi a suo carico un assegno di mantenimento nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10.02.2025 innanzi al GOT all'uopo delegato, le parti venivano sentite ed all'esito dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza.
Il GOT revocava l'udienza ex art. 473bis 21 c.p.c. così fissata e assegnava alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte.
Nel termine assegnato la parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, avuto riguardo a quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Spese di lite compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti, in conformità alle condizioni di seguito riportate:
Affida il minore ad entrambi i genitori, con l'impegno dei medesimi a favorire il Per_1
mantenimento di rapporti significativi del figlio con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, con dimora e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre (oggi in Torino Via Palmieri 34); dispone che, salvo che non intervenga diverso accordo tra i genitori e nel rispetto dei desideri di
, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio tutti i fine settimana - come da schema che Per_1
segue (con impegno dei genitori a comunicarsi reciprocamente le diverse disponibilità o gli eventuali impedimenti sopravvenuti nel prendere e/o riportare il minore): weekend 1): dal venerdì all'uscita dal circolo di tennis frequentato dal minore od alle ore 20,00 al domicilio materno sino al lunedì mattina, allorquando verrà accompagnato a scuola weekend 2): dal venerdì all'uscita dal circolo Per_1
di tennis frequentato dal minore od alle ore 20,00 al domicilio materno sino alle ore 19.00 del sabato sera, allorquando verrà riaccompagnato a casa della madre ad anni Per_1 Parte_2 alterni nei seguenti periodi: a) dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola sino alle ore 15 del 31 Dicembre
b) dalle ore 15 del 31 Dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, allorquando verrà accompagnato a scuola dal genitore con cui avrà trascorso il menzionato periodo Vacanze estive: alternativamente ogni anno, dall'1 al 15 Agosto e dal 16 al 31 Agosto (per le vacanze estive 2025 il primo periodo con il padre), oltre ad un'ulteriore settimana nell'arco delle vacanze estive, in periodo da concordare entro il 31 Maggio antecedente, unitamente alla destinazione;
Vacanze Pasquali
(dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola sino alla ripresa delle lezioni, allorquando verrà accompagnato a scuola dal genitore con cui avrà trascorso il menzionato periodo) ad anni alterni con la madre;
Altre festività, c.d. “ponti” e compleanno del minore ad anni alterni;
dispone che il Signor versi, a titolo di contributo al mantenimento di , con CP_1 Per_1 decorrenza iniziale 20 Febbraio 2025, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00). Detto importo
- soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT - verrà corrisposto entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese. Spese straordinarie (ivi espressamente incluse: retta scolastica ed attività sportiva a livello agonistico), di cui al Protocollo di Intesa 15 Marzo 2016, al 50% tra i genitori;
prende atto che l'assegno Unico sarà percepito dalla Signora al 100%; Parte_1
prende atto che le parti si scambiano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo di documenti validi per l'espatrio di;
Per_1
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.