Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00365/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Betula Toto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Torino n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 3 febbraio 2026 il dott. CA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente è entrato in Italia nel febbraio 2008 con un visto di ingresso per cure mediche e ha ottenuto il relativo permesso di soggiorno, valido fino a giugno 2009.
2. Nel settembre 2009 ha ottenuto un permesso di soggiorno ai sensi della legge n. 102/2009 (emersione dal lavoro irregolare), che è stato rinnovato fino al 2020.
3. Allo scadere del titolo lo straniero ha presentato un’istanza di rinnovo, che è stata respinta il -OMISSIS- perché il -OMISSIS- era stato condannato dal Tribunale di Torino a due anni e un mese di reclusione per la violazione dell’art. 497- bis c.p. mentre il successivo -OMISSIS- era stato condannato dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di estorsione.
4. Con ricorso, notificato il 29 ottobre 2022 e depositato il successivo 24 novembre, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo , chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
5. All’esito dell’udienza camerale del 14 dicembre 2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente e in quella straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il proprio ricorso il ricorrente sostiene che l’amministrazione procedente avrebbe applicato un mero automatismo sanzionatorio senza considerare la propria situazione sociale e lavorativa né avrebbe valutato le gravi conseguenze dell’atto impugnato.
7. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.l.gs. 25 luglio 1998, n. 286 « il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ».
Il precedente art. 4, comma 3, prevede, invece, che « l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ».
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che « il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, disposto nei confronti di uno straniero condannato per reati direttamente ostativi ai sensi dell'art. 4, co. 3, e dell'art. 5, co. 5, del d.lgs. 286/1998, per i quali la preclusione automatica al rinnovo del permesso di soggiorno, conseguente alla condanna per la tipologia di reati sopra richiamati, non può essere superato né dalla risalenza nel tempo della condanna né dalla disponibilità di un'occupazione regolare, dal momento che in questa ipotesi la valutazione circa la pericolosità sociale dello straniero è già compiuta a monte dal legislatore; l'automatismo del diniego è derogabile solo in presenza di vincoli familiari qualificati che impongano una valutazione comparativa tra l'interesse alla pubblica sicurezza e la tutela dei rapporti familiari » ( ex multis T.A.R. Lombardia, Milano sez. III, 17 maggio 2024, n. 485).
Ciò posto, nel caso di specie, l’amministrazione procedente ha correttamente applicato i suddetti principi.
In particolare, il provvedimento impugnato ha evidenziato che il ricorrente è stato condannato per il reato di estorsione, frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati nonché fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, reati che, come visto, sono di per sé ostativi al rilascio del titolo richiesto.
A ciò si aggiunga che l’amministrazione procedente ha anche valutato in concreto la pericolosità sociale dello straniero, evidenziando « che lo stesso, sebbene sia regolarmente soggiornante dal 2009 e quindi in condizione di maturare un adeguato inserimento sociale e familiare, non ha dimostrato alcuna volontà in tal senso ed ha optato per la devianza e l'illegalità dedicandosi ad attività illecite che per natura e modalità di commissione (estorsione e fabbricazione e detenzione di documenti falsi) denotano una personalità violenta e particolarmente incline alla condotta illecita da cui trarre, anche solo in parte, sostentamento con conseguente pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica» e che « che non ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano, che precludano l'adozione del provvedimento ».
8. Per quanto sopra esposto il Collegio ritiene che la valutazione dell’amministrazione procedente sia immune da censure di ordine logico e che, pertanto, il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm. con l'intervento dei magistrati:
EL CA, Presidente
CA AV, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AV | EL CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.